Ordinanza cautelare 12 gennaio 2022
Sentenza 2 agosto 2022
Rigetto
Sentenza 21 luglio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. III, ordinanza cautelare 12/01/2022, n. 16 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 16 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 12/01/2022
N. 00016/2022 REG.PROV.CAU.
N. 01604/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1604 del 2021, proposto da
Società Servizi Sicurezza Italia S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Emanuele Di Maso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Bologna, via Giovanni Lorenzo Bernini n. 1;
contro
Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di Lecce, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliataria ex lege in Lecce, piazza S. Oronzo;
per l'annullamento,
previa sospensione dell'efficacia,
del provvedimento emesso dall’Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di Lecce - Area I Ordine e Sicurezza Pubblica e Tutela della Legalità Territoriale, in data 02/08/2021, prot. n. 0110034, con cui non è stata accolta l'istanza di rilascio della licenza ex art. 134 T.U.L.P.S. n. 773/1931, per ravvisata carenza in capo al nuovo amministratore delegato RD LI dei requisiti professionali previsti al punto 1 dell'Allegato B al D.M. n. 269/2010, come modificato dal D.M. n. 56/2015, e di ogni altro atto preparatorio, presupposto, connesso e/o consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di Lecce;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella Camera di Consiglio del giorno 11 Gennaio 2022 il Presidente dott. Enrico d'Arpe e udito per la parte ricorrente l’avv.to A. Verdesca, in sostituzione dell'avv.to E. Di Maso;
Considerato che, ad una sommaria delibazione propria della fase cautelare del giudizio, il ricorso appare infondato, in quanto il nuovo amministratore delegato della Società istante (RD LI) è privo dei requisiti professionali previsti al punto 1 dell'Allegato B al D.M. n. 269/2010, come modificato dal D.M. n. 56/2015 (aver superato corsi di perfezionamento in materia di sicurezza privata erogati da Università riconosciute, con stage operativi presso Istituti di Vigilanza privata), avendo solo effettuato uno stage formativo presso un Istituto di Vigilanza privata, insufficiente ex lege anche alla stregua del richiamato parere del Ministero dell’Interno del 29 Luglio 2021, non rispondendo al vero che la Prefettura di Lecce abbia autorizzato ciò come requisito professionale sufficiente e risultando infondate anche tutte le altre censure formulate nel ricorso.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza respinge l’istanza cautelare proposta dalla parte ricorrente.
Spese compensate.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 11 Gennaio 2022 con l'intervento dei magistrati:
Enrico d'Arpe, Presidente, Estensore
Patrizia Moro, Consigliere
Giovanni Gallone, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Enrico d'Arpe |
IL SEGRETARIO