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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 19/11/2025, n. 1503 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 1503 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
N.RG. 5694/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Tivoli, nella persona della dott.ssa GI Busoli, in funzione di
Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 5694 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno
2024 Sezione Lavoro e vertente tra:
rappresentata e difesa dall'Avv. JACOPO BALDI Parte_1
ricorrente
e in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dal proprio funzionario
MAURIZIO MONTANI
resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 2.10.2024, ritualmente notificato all' solo in CP_1
data 22.10.2025, a seguito di ordine di rinnovazione, la ricorrente in epigrafe indicata ha adito questo Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, al fine di sentire accertare e dichiarare il proprio diritto a percepire l'indennità di accompagnamento a decorrere dalla data di presentazione della domanda CP_ amministrativa (9.08.2022), con conseguente condanna dell' convenuto alla corresponsione dei ratei maturati e maturandi della prestazione, oltre accessori di legge.
Nel costituirsi in giudizio, l' ha rappresentato che “La sede CP_1 CP_1 territorialmente competente in data 27/09/2024 ha provveduto alla liquidazione dei ratei (vedi Te08 all. 1), relativi alla prestazione in oggetto. Dai calcoli effettuati, sono stati calcolati arretrati netti ammontanti ad euro 13.208,40 sino al
30/09/2024, tale importo è stato corrisposto alla ricorrente con decorrenza 1° settembre 2022, nel cedolino della prestazione del mese di ottobre 2024 (all.2), con data valuta 21/10/2024”.
Pertanto, sottolineando “la liquidazione (TE08) dei ratei e della prestazione in data antecedente al deposito del ricorso, e la regolare notifica del ricorso a distanza di un anno dall'erogazione della stessa (22/10/2025)”, l'ente convenuto ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere, con compensazione – integrale o, in subordine, parziale, delle spese di lite.
Instauratosi ritualmente il contraddittorio, la causa è stata discussa all'udienza del
18.11.2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c..
Nelle note suddette, il procuratore della ricorrente, nel confermare quanto dedotto dall' in ordine all'intervenuto pagamento della prestazione richiesta, ha CP_1
aderito alla richiesta di dichiarazione di cessazione della materia del contendere, insistendo, tuttavia, per la condanna dell'ente convenuto al pagamento delle spese del giudizio: a tal fine, ha evidenziato come il pagamento sia intervenuto solo in data 21.10.2024, quindi successivamente al deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio (2.10.2024).
Orbene, alla luce di quanto concordemente affermato dalle parti in ordine alla liquidazione della prestazione dedotta in lite e della documentazione versata in atti, non può che essere in questa sede dichiarata integralmente cessata la materia del contendere in relazione alla domanda proposta con il ricorso introduttivo.
Per quanto concerne le spese di lite, si ritiene che le stesse debbano essere compensate per 1/2, con condanna dell' al pagamento della restante metà, CP_1 tenuto conto del fatto che non vi è prova della notifica alla ricorrente della comunicazione di liquidazione della prestazione e che il pagamento della stessa è intervenuto successivamente all'instaurazione del presente giudizio, seppur successivamente alla rituale notifica del ricorso.
Si decide dunque come di seguito, anche in ordine alle spese di lite, liquidate nei termini di cui in dispositivo avuto particolare riguardo alla natura e al valore della controversia, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Tivoli, in funzione di Giudice del Lavoro, visto l'art 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nel giudizio in epigrafe indicato, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa:
- dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla domanda in questa sede proposta da Parte_1
- compensa per ½ le spese di lite e condanna l' , in persona del legale CP_1 rappresentante pro tempore, al pagamento della restante metà, liquidata in complessivi € 932,50, oltre spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A come per legge, da distrarsi in favore del procuratore della ricorrente, dichiaratosi antistatario.
Tivoli, 19/11/2025
Il Giudice
GI Busoli
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Tivoli, nella persona della dott.ssa GI Busoli, in funzione di
Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 5694 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno
2024 Sezione Lavoro e vertente tra:
rappresentata e difesa dall'Avv. JACOPO BALDI Parte_1
ricorrente
e in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dal proprio funzionario
MAURIZIO MONTANI
resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 2.10.2024, ritualmente notificato all' solo in CP_1
data 22.10.2025, a seguito di ordine di rinnovazione, la ricorrente in epigrafe indicata ha adito questo Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, al fine di sentire accertare e dichiarare il proprio diritto a percepire l'indennità di accompagnamento a decorrere dalla data di presentazione della domanda CP_ amministrativa (9.08.2022), con conseguente condanna dell' convenuto alla corresponsione dei ratei maturati e maturandi della prestazione, oltre accessori di legge.
Nel costituirsi in giudizio, l' ha rappresentato che “La sede CP_1 CP_1 territorialmente competente in data 27/09/2024 ha provveduto alla liquidazione dei ratei (vedi Te08 all. 1), relativi alla prestazione in oggetto. Dai calcoli effettuati, sono stati calcolati arretrati netti ammontanti ad euro 13.208,40 sino al
30/09/2024, tale importo è stato corrisposto alla ricorrente con decorrenza 1° settembre 2022, nel cedolino della prestazione del mese di ottobre 2024 (all.2), con data valuta 21/10/2024”.
Pertanto, sottolineando “la liquidazione (TE08) dei ratei e della prestazione in data antecedente al deposito del ricorso, e la regolare notifica del ricorso a distanza di un anno dall'erogazione della stessa (22/10/2025)”, l'ente convenuto ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere, con compensazione – integrale o, in subordine, parziale, delle spese di lite.
Instauratosi ritualmente il contraddittorio, la causa è stata discussa all'udienza del
18.11.2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c..
Nelle note suddette, il procuratore della ricorrente, nel confermare quanto dedotto dall' in ordine all'intervenuto pagamento della prestazione richiesta, ha CP_1
aderito alla richiesta di dichiarazione di cessazione della materia del contendere, insistendo, tuttavia, per la condanna dell'ente convenuto al pagamento delle spese del giudizio: a tal fine, ha evidenziato come il pagamento sia intervenuto solo in data 21.10.2024, quindi successivamente al deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio (2.10.2024).
Orbene, alla luce di quanto concordemente affermato dalle parti in ordine alla liquidazione della prestazione dedotta in lite e della documentazione versata in atti, non può che essere in questa sede dichiarata integralmente cessata la materia del contendere in relazione alla domanda proposta con il ricorso introduttivo.
Per quanto concerne le spese di lite, si ritiene che le stesse debbano essere compensate per 1/2, con condanna dell' al pagamento della restante metà, CP_1 tenuto conto del fatto che non vi è prova della notifica alla ricorrente della comunicazione di liquidazione della prestazione e che il pagamento della stessa è intervenuto successivamente all'instaurazione del presente giudizio, seppur successivamente alla rituale notifica del ricorso.
Si decide dunque come di seguito, anche in ordine alle spese di lite, liquidate nei termini di cui in dispositivo avuto particolare riguardo alla natura e al valore della controversia, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Tivoli, in funzione di Giudice del Lavoro, visto l'art 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nel giudizio in epigrafe indicato, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa:
- dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla domanda in questa sede proposta da Parte_1
- compensa per ½ le spese di lite e condanna l' , in persona del legale CP_1 rappresentante pro tempore, al pagamento della restante metà, liquidata in complessivi € 932,50, oltre spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A come per legge, da distrarsi in favore del procuratore della ricorrente, dichiaratosi antistatario.
Tivoli, 19/11/2025
Il Giudice
GI Busoli