Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 16/04/2025, n. 544 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 544 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
N. 95/2025 R.G.
TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA
VERBALE DELL'UDIENZA DI DISCUSSIONE EX ART. 281-SEXIES
Oggi 16 aprile 2025, alle ore 9.35, innanzi al dott. Augusto Salustri è comparsa per la parte ricorrente l'avv. Rosario Achille Dell'Abate, il quale esibisce originale del ricorso notificato in rinnovazione alla controparte, già prodotto nel fascicolo. nessuno compare per parte resistente.
l'avv. Dell'Abate chiede di dichiarare la contumacia ed insiste per l'accoglimento del ricorso. il giudice ritenuta la causa documentale invita il ricorrente alla discussione.
L'avv. Dell'Abate insiste nelle conclusioni in atti.
Il Giudice trattiene la causa in decisione ex art. 281 sexies ultimo comma c.p.c.
Il Giudice
dott. Augusto Salustri
Alle ore 12.05, il giudice procede alla lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione che si allega al verbale di udienza per farne parte integrante e sostanziale.
Il Giudice
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI IVREA nella persona del giudice monocratico dott. Augusto Salustri ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile iscritta al n. 93/2025 di R.G., promossa da:
Rosario Achille Dell'Abate (C.F.: ) residente a [...], in C.F._1 proprio ai sensi dell'articolo 86 c.p.c.; ricorrente contro nato a [...] il [...] (C.F.: Controparte_1
), residente in [...], vicolo Galasso, 2, C.F._2 resistente contumace
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno concluso come da verbale allegato
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex artt. 14 del D.lgs. 150/2001 e 281 decies c.p.c., l'avv. Rosario Achille
DELL'ABATE ha convenuto in giudizio , deducendo di Controparte_1
averlo rappresentato nel procedimento di separazione giudiziale promosso dal coniuge avanti il Tribunale di Ivrea (R.G. 3475/2021) rassegnando le seguenti Parte_1 conclusioni: “- accertare e dichiarare l'obbligo del signor nato a [...]
AS (TO) il 11 agosto 1940 (C.F.: , residente in [...]C.F._2
(TO), vicolo Galasso, 2, di provvedere al pagamento del proprio difensore, avvocato Rosario Achille
Dell'Abate, per l'opera professionale dal medesimo svolta nel giudizio di separazione giudiziale dei coniugi fra il medesimo e la moglie, signora , avanti il Controparte_1 Parte_1
Tribunale di Ivrea, R.G. 3475/2021, conclusosi con sentenza n. 1259/2024, depositata in data 21 novembre 2024. − Conseguentemente condannare il signor al Controparte_1
2 pagamento in favore dell'avvocato Rosario Achille Dell'Abate, dell'importo di € 7.000,00, oltre c.p.a. ed interessi moratori dalla domanda al saldo…”.
A sostegno delle domande spiegate, il ricorrente hanno allegato di aver rappresentato il resistente nel predetto giudizio, dalla fase introduttiva sino alla sentenza pronunciata dall'intestato Tribunale in data 21.11.2024.
Il legale ricorrente ha aggiunto di aver ricevuto esclusivamente a titolo di acconto la somma di € 860,85 e di aver sollecitato senza esito il pagamento dei compensi stimati in applicazione del D.M. 55/14 nella misura complessiva di € 7.282,08, così come liquidati dal Tribunale con la sentenza sopra richiamata.
, ritualmente citato, non si è costituito in giudizio. Controparte_1
La causa è stata decisa nelle forme di cui all'art. 281 sexies c.p.c.
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Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia di , Controparte_1
ritualmente citato e non costituito in giudizio.
Quanto al rito applicabile, giova osservare come la Suprema Corte abbia affermato prima dell'entrata in vigore della c.d. Riforma Cartabia che l'art. 14 del D.lgs. n. 150/11 detti la disciplina delle controversie riguardanti gli onorari, diritti e spese spettanti agli avvocati per prestazioni giudiziali, previste dall'art. 28 della legge 13 giugno 1942 n. 794, che sono state ricondotte al rito sommario di cognizione, in virtù dei caratteri di semplificazione della trattazione e della istruzione della causa evidenziati dal rinvio, ad opera della normativa previgente, alla disciplina dei procedimenti in camera di consiglio.
La decisione della controversia, secondo quanto previsto dallo stesso art. 14 del D.lgs. n.
150/11, è riservata al Tribunale in composizione collegiale. Tali conclusioni sono state ribadite dalle Sezioni Unite della Suprema Corte, le quali hanno affermato che a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011, la controversia di cui all'art. 28 della l. n. 794 del 1942, come sostituito dal d.lgs. cit., può essere introdotta (a) con un ricorso ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c., che dà luogo ad un procedimento sommario
"speciale" disciplinato dagli artt. 3, 4 e 14 del menzionato d.lgs. oppure (b) ai sensi degli artt. 633 segg. c.p.c., fermo restando che la successiva eventuale opposizione deve essere
3 proposta ai sensi dell'art. 702 bis segg. c.p.c. Integrato dalla sopraindicata disciplina speciale e con applicazione degli artt. 648, 649, 653 e 654 c.p.c., escludendo la possibilità di introdurre l'azione sia con il rito ordinario di cognizione sia con quello del procedimento sommario ordinario codicistico disciplinato esclusivamente dagli artt. 702 bis e segg. c.p.c. (cfr. Cass. S.U. Sez. U - , Sentenza n. 4485 del 23/02/2018). L'ambito di applicazione del procedimento sopra descritto, limitato alle prestazioni giudiziali civili, può essere utilizzabile per l'attività di natura stragiudiziale laddove le prestazioni siano strumentali e complementari alla difesa in giudizio, così da potersi considerare attività strumentale o complementare di quella propriamente processuale (cfr. tra le tante
Cassazione civile, sez. II, sentenza 16/10/2014 n° 21954; in senso conforme Sez. II, 4 dicembre 2009, n. 25675; Sez. Lav., 3 dicembre 2008, n. 28718; Sez. II, 13 giugno 2007,
n. 13847).
La predetta disposizione è stata parzialmente modificata dal D.lgs. n. 149/2022 a decorrere dal 28 febbraio 2023 nei seguenti termini:
“1. Le controversie previste dall'articolo 28 della legge 13 giugno 1942, n. 794, e l'opposizione proposta a norma dell'articolo 645 del codice di procedura civile contro il decreto ingiuntivo riguardante onorari, diritti o spese spettanti ad avvocati per prestazioni giudiziali sono regolate dal rito semplificato di cognizione, ove non diversamente disposto dal presente articolo.
2. È competente l'ufficio giudiziario di merito adito per il processo nel quale l'avvocato ha prestato la propria opera. Il tribunale decide in composizione monocratica.
3. Nel giudizio di merito le parti possono stare in giudizio personalmente.
4. La sentenza che definisce il giudizio non è appellabile”.
Ciò posto, per i procedimenti instaurati successivamente al 28.02.2023 il ricorso ex art. 14 del D.lgs. n. 150/11 deve essere proposto nelle forme del rito semplificato di cognizione ex artt. 281 decies e ss. ed è deciso in composizione monocratica, rimanendo tuttavia fermi i principi elaborati dalla giurisprudenza sulla previgente formulazione normativa.
Venendo al merito la domanda svolta dal ricorrente è fondata e merita accoglimento per quanto di ragione.
4 Come è noto in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca ai sensi dell'art. 1218 c.c. deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (Cass. civ., Sez. Unite, 30/10/2001, n. 13533; Cass. civ.,
Sez. Unite, 24/03/2006, n. 6572). Ed, infatti, la disciplina dell'onere della prova assume un rilievo particolare nell'ambito dell'inadempimento delle obbligazioni contrattuali, ove l'art. 1218 introduce una presunzione in deroga alla regola generale dell'art. 2697 c.c., accollando al debitore, che non abbia eseguito esattamente la prestazione dovuta, l'onere di provare che l'inadempimento o il ritardo siano stati provocati da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile (salvo, ovviamente, provare fatti estintivi, modificativi o impeditivi dell'altrui pretesa;
es. l'avvenuto esatto adempimento).
Nell'azione di adempimento, dunque, il creditore è tenuto a provare soltanto l'esistenza della fonte (negoziale o legale) del suo diritto e la scadenza del termine per l'adempimento, ma non anche l'inadempimento da parte dell'obbligato, che va meramente allegato, dovendo infatti essere quest'ultimo, cioè il debitore convenuto a provare il fatto modificativo, impeditivo o estintivo dell'altrui pretesa, costituito - quest'ultimo- di regola dall'avvenuto adempimento (cfr. Cass. SU 13533/01; Cass.
9439/08; Cass. 15677/09; Cass. 3373/10).
Nel caso di specie, il ricorrente ha dimostrato con la documentazione prodotta di aver ricevuto l'incarico professionale e di aver assistito il resistente nell'ambito del procedimento di separazione giudiziale promosso avanti il Tribunale di Parte_1
Ivrea (R.G. 3475/2021), depositando la memoria difensiva depositata per l'udienza presidenziale, la memoria integrativa ex art. 166 c.p.c., le memorie ex art. 183 comma 6
c.p.c., le comparsa conclusionali e le note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.
, rimanendo contumace, non ha offerto prova di aver Controparte_1 provveduto al pagamento dell'onorario spettante al professionista per l'attività resa né ha eccepito fatti estintivi, modificativi o impeditivi dell'altrui pretesa, di talché il medesimo è tenuto a corrispondere il compenso, così come determinato dalla parte
5 ricorrente nella misura complessiva di € 7.2082,08, già comprensiva di oneri di legge
(c.p.a.) ed al netto dell'acconto ricevuto, stimata dal ricorrente in un importo inferiore al quantum riconosciuto dal Tribunale nella sentenza che ha definito il giudizio, stante l'assenza di preventivo scritto.
Quanto all'applicazione della tariffa professionale, infatti, giova rilevare come la medesima debba essere individuata nel D.M. 55/2014, così come aggiornata D.M.
147/2022, essendo tutta l'attività difensiva terminata successivamente all'entrata in vigore di quest'ultima riforma.
Con riguardo al giudizio di cessazione degli effetti civili, si ritiene di stimare il compenso, tenuto conto della natura del giudizio e delle questioni che emergono dall'esame complessivo degli atti causa, nell'importo medio quantificato in ragione dello scaglione “cause di valore indeterminato di non rilevante complessità”, così come valutato dal
Tribunale stesso con la sentenza n. 1259/2024 e non sussistendo ragioni per discostarsi dalla valutazione del Collegio che peraltro ha applicato importi pari ai valori medi dello scaglione di riferimento (cfr. sentenza pagina 6 “…All'esito consegue la relativa condanna alle spese da liquidarsi secondo i parametri di cui al DM 55/2014 (scaglione di valore indeterminabile compreso tra € 26.000,01 e € 52.000,00, in relazione al valore indeterminabile di lite ex art. 5, c. 5 DM cit.) valori medi dello scaglione: - fase di studio della controversia:
€ 1.701,00; - fase introduttiva: € 1.204,00; - fase istruttoria: € 1.806,00; - fase decisionale:
€ 2.905,00 Per un valore ammontante a totali € 7.616,00 da dimidiarsi per compensazione del 50% (dunque per € 3.808,00 a carico del marito) oltre al rimborso spese forfettarie nella misura del 15% ex art. 2, c.2 D.M. 55/2014, IVA e CPA come per legge…”).
Chiaramente non assume rilievo rispetto al professionista incaricato la determinazione del Tribunale di disporre la compensazione delle spese nella misura del 50%, essendo statuizione estranea al rapporto tra cliente e professionista.
Su tale somma il resistente è, altresì, obbligato a corrispondere gli interessi legali a decorrere dalla richiesta stragiudiziale sino al saldo.
In proposito la Suprema Corte ha affermato che nel caso di richiesta avente ad oggetto il pagamento di compensi per prestazioni professionali rese dall'esercente la professione
6 forense, gli interessi di cui all'art. 1224 c.c. competono a far data dalla messa in mora
(coincidente con la data della proposizione della domanda giudiziale ovvero con la richiesta stragiudiziale di adempimento), e non anche dalla successiva data in cui intervenga la liquidazione da parte del giudice, eventualmente all'esito del procedimento sommario di cui all'art. 14 del D. Lgs. n. 150/2011, non potendosi escludere la mora sol perché la liquidazione sia stata effettuata dal giudice in misura inferiore rispetto a quanto richiesto dal creditore (cfr. Cass. Sez. 2 - , Sentenza n. 24973 del 19/08/2022).
Le spese di lite del presente giudizio devono essere poste, in ragione del principio della soccombenza, a carico della resistente e sono liquidate, in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, così come aggiornati dal D.M. 147/2022, tenuto conto della natura delle questioni trattate, del rito applicato, dell'assenza della fase istruttoria, della discussione orale applicando gli importi pari ai minimi in relazione allo scaglione di riferimento relativo al decisum.
PQM
Il Tribunale di Ivrea, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa civile recante n. 93/2025 R.G., promosso dall'avv. Rosario Achille DELL'ABATE nei confronti di , così provvede: Controparte_1
in accoglimento della domanda spiegata dal ricorrente condanna Controparte_1
al pagamento in favore dell'avv. Rosario Achille DELL'ABATE della somma
[...]
complessiva di euro € 7.282,08, già comprensiva di accessori di legge e detratto l'acconto ricevuto, oltre interessi come in motivazione;
condanna il resistente al pagamento in favore del ricorrente delle spese processuali che si liquidano in € 1.800,00 per compensi professionali, oltre alle spese generali nella misura di 15%, C.A. ed IVA nella misura di legge ed € 264,00 per spese vive.
Così deciso in Ivrea, il 16 aprile 2025
Il Giudice
dott. Augusto Salustri
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