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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 27/03/2025, n. 204 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 204 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
R.g. n. 762/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE in persona dei magistrati:
1. Dott. Giovanni D'Onofrio - Presidente -
2. Dott.ssa Luigia Franzese - Giudice -
3. Dott.ssa Rossella Di Palo - Giudice relatore - nel procedimento r.g. n. 762/2024, trattenuto in decisione all'udienza cartolare del 21/03/2025, avente ad oggetto: separazione consensuale, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA letto il ricorso depositato in data 20/03/2024 da , rappresentata e difesa Parte_1
dall'avv.to MARIA LIBERA PELUSO e , rappresentato e difeso dall'avv.to Controparte_1
MASSIMILIANO DI FUCCIA, tendente ad ottenere la separazione consensuale dei coniugi;
rilevato che i coniugi hanno contratto matrimonio concordatario in Cancello ed Arnone (CE) in data
18/10/1997 e che dalla loro unione sono nati i figli (il 19.07.1999) e (il Per_1 Persona_2
05.02.2004); lette le note di trattazione scritta in cui le parti hanno rinunciato alla comparizione in udienza, pur essendo edotte di tale facoltà, e hanno ribadito la volontà di separarsi alle condizioni indicate in ricorso, non essendovi alcuna possibilità di riconciliazione;
rilevato che i coniugi hanno entrambi chiesto di pronunciare la separazione alle condizioni precisate nel ricorso da intendersi in questa sede integralmente richiamate ovvero:
- “autorizzare i coniugi a vivere separatamente impegnandosi entrambi a comunicare i rispettivi nuovi domicili;
- assegnare la dimora coniugale sita in Cancello ed Arnone (Ce) alla Via L. De Crescenzo n. 3 alla Signora , che la abiterà insieme ai figli e , con facoltà di Pt_1 Per_1 Persona_2
detenere i mobili e le suppellettili;
- disporre a carico del Sig. il versamento di un contributo al mantenimento Controparte_1
della figlia quantificato in € 150,00 (centocinquanta/00) mensili da versarsi Persona_2 entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo vaglia postale o bonifico bancario. Detto contributo al mantenimento sarà rivalutato annualmente secondo i codici ISTAT;
- disporre a carico del Sig. il versamento di un contributo al mantenimento Controparte_1
della Signora quantificato in € 150,00 (centocinquanta/00) mensili da Parte_1
versarsi entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo vaglia postale o bonifico bancario. Detto contributo al mantenimento sarà rivalutato annualmente secondo i codici ISTAT;
- disporre che eventuali spese straordinarie, che di seguito vengono indicate a titolo esemplificativo, occorrenti alla figlia verranno sopportate al 100% dal Sig. Persona_2
: spese mediche, libri scolastici (tasse, corredo e viaggi culturali) e Controparte_1
quant'altro”.
All'udienza cartolare del 6.12.2024, rilevato che le spese straordinarie erano poste interamente a carico del sig. , il g.i. onerava le parti a prevedere una diversa ripartizione delle stesse tra i CP_1
coniugi, ovvero la previsione di un limite all'importo delle spese straordinarie poste a carico di un genitore;
con note di trattazione scritta per l'udienza del 21.3.2025, le parti dichiaravano di voler modificare la condizione relativa alle spese straordinarie ripartendole al 50 % tra i genitori e chiarivano di voler ottenere esclusivamente la pronuncia di separazione avendo, per mero errore, chiesto nel ricorso anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
rilevato che non sono previste condizioni contrarie alla legge;
letto il parere favorevole del P.M.;
visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Pronuncia, alle condizioni concordate riportate in motivazione, la separazione personale dei coniugi , nata a [...] il [...], e Parte_1 CP_1
, nato a [...] il [...];
[...]
2) Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Cancello ed Arnone (CE) di procedere all'annotazione di cui all'art. 69, lett. d), D.P.R. 03/11/2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato
Civile) - atto n. 30, parte II, serie A, anno 1997;
3) Dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio. Così deciso in Santa Maria C.V. nella camera di consiglio del 24.03.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Rossella Di Palo Dott. Giovanni D'Onofrio
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE in persona dei magistrati:
1. Dott. Giovanni D'Onofrio - Presidente -
2. Dott.ssa Luigia Franzese - Giudice -
3. Dott.ssa Rossella Di Palo - Giudice relatore - nel procedimento r.g. n. 762/2024, trattenuto in decisione all'udienza cartolare del 21/03/2025, avente ad oggetto: separazione consensuale, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA letto il ricorso depositato in data 20/03/2024 da , rappresentata e difesa Parte_1
dall'avv.to MARIA LIBERA PELUSO e , rappresentato e difeso dall'avv.to Controparte_1
MASSIMILIANO DI FUCCIA, tendente ad ottenere la separazione consensuale dei coniugi;
rilevato che i coniugi hanno contratto matrimonio concordatario in Cancello ed Arnone (CE) in data
18/10/1997 e che dalla loro unione sono nati i figli (il 19.07.1999) e (il Per_1 Persona_2
05.02.2004); lette le note di trattazione scritta in cui le parti hanno rinunciato alla comparizione in udienza, pur essendo edotte di tale facoltà, e hanno ribadito la volontà di separarsi alle condizioni indicate in ricorso, non essendovi alcuna possibilità di riconciliazione;
rilevato che i coniugi hanno entrambi chiesto di pronunciare la separazione alle condizioni precisate nel ricorso da intendersi in questa sede integralmente richiamate ovvero:
- “autorizzare i coniugi a vivere separatamente impegnandosi entrambi a comunicare i rispettivi nuovi domicili;
- assegnare la dimora coniugale sita in Cancello ed Arnone (Ce) alla Via L. De Crescenzo n. 3 alla Signora , che la abiterà insieme ai figli e , con facoltà di Pt_1 Per_1 Persona_2
detenere i mobili e le suppellettili;
- disporre a carico del Sig. il versamento di un contributo al mantenimento Controparte_1
della figlia quantificato in € 150,00 (centocinquanta/00) mensili da versarsi Persona_2 entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo vaglia postale o bonifico bancario. Detto contributo al mantenimento sarà rivalutato annualmente secondo i codici ISTAT;
- disporre a carico del Sig. il versamento di un contributo al mantenimento Controparte_1
della Signora quantificato in € 150,00 (centocinquanta/00) mensili da Parte_1
versarsi entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo vaglia postale o bonifico bancario. Detto contributo al mantenimento sarà rivalutato annualmente secondo i codici ISTAT;
- disporre che eventuali spese straordinarie, che di seguito vengono indicate a titolo esemplificativo, occorrenti alla figlia verranno sopportate al 100% dal Sig. Persona_2
: spese mediche, libri scolastici (tasse, corredo e viaggi culturali) e Controparte_1
quant'altro”.
All'udienza cartolare del 6.12.2024, rilevato che le spese straordinarie erano poste interamente a carico del sig. , il g.i. onerava le parti a prevedere una diversa ripartizione delle stesse tra i CP_1
coniugi, ovvero la previsione di un limite all'importo delle spese straordinarie poste a carico di un genitore;
con note di trattazione scritta per l'udienza del 21.3.2025, le parti dichiaravano di voler modificare la condizione relativa alle spese straordinarie ripartendole al 50 % tra i genitori e chiarivano di voler ottenere esclusivamente la pronuncia di separazione avendo, per mero errore, chiesto nel ricorso anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
rilevato che non sono previste condizioni contrarie alla legge;
letto il parere favorevole del P.M.;
visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Pronuncia, alle condizioni concordate riportate in motivazione, la separazione personale dei coniugi , nata a [...] il [...], e Parte_1 CP_1
, nato a [...] il [...];
[...]
2) Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Cancello ed Arnone (CE) di procedere all'annotazione di cui all'art. 69, lett. d), D.P.R. 03/11/2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato
Civile) - atto n. 30, parte II, serie A, anno 1997;
3) Dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio. Così deciso in Santa Maria C.V. nella camera di consiglio del 24.03.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Rossella Di Palo Dott. Giovanni D'Onofrio