Decreto cautelare 30 giugno 2022
Sentenza 24 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Cagliari, sez. II, sentenza 24/01/2026, n. 140 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Cagliari |
| Numero : | 140 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00140/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00419/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 419 del 2022, proposto da
Società il Lido S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Alessandra Sedda, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Cagliari, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Francesca Frau, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Starlight S.S.D. A R.L., non costituita in giudizio;
per l'annullamento
1) dell'ordinanza n. 1308 del 28 giugno 2022, emessa dal Dirigente del Servizio Mobilità, infrastrutture viarie e reti, del Comune di Cagliari Dott. Daniele Olla “…PER LA MANIFESTAZIONE SPORTIVA DENOMINATA "33 GIRO D'ITALIA FEMMINILE 1^ TAPPA ^" ORGANIZZATA DALLA SOCIETÀ SPORTIVA STARLIGHT SSD, IN PROGRAMMA IL 30/06/2022”;
nonché, per quanto occorra,
2) dell'ordinanza n. 1271 del 25 giugno 2022 emessa dal medesimo Dirigente del Servizio Mobilità, infrastrutture viarie e reti, del Comune di Cagliari, il cui contenuto allo stato non è conosciuto;
3) di ogni altro atto presupposto, consequenziale e/o comunque connesso, lesivo degli interessi della società ricorrente;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Cagliari;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria del giorno 22 gennaio 2026 il dott. Andrea Gana e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Rilevato che con atto depositato in data 15 dicembre 2025 la parte ricorrente, per il tramite del suo difensore, ha dichiarato il sopravvenuto difetto di interesse alla decisione del gravame;
Rilevato che il Comune di Cagliari, con atto depositato in pari data, ha domandato a sua volta la pronuncia di cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese tra le parti;
Considerato che al Collegio non resta che prendere atto di tale circostanza e, in ossequio al principio dispositivo, provvedere in conformità, dichiarando il ricorso improcedibile a termini dell’articolo 35, comma 1, lett. c) del codice di rito;
Ritenuto che l’esito in rito del contenzioso giustifichi l’integrale compensazione tra le parti delle spese di lite;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 22 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
Marco BU, Presidente
Andrea Gana, Referendario, Estensore
Silvio Esposito, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Andrea Gana | Marco BU |
IL SEGRETARIO