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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 11/12/2025, n. 1562 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 1562 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile – Settore Lavoro e Previdenza
N. R.G. 1825 2022
Il Giudice del Lavoro dott. Alessandro La Vecchia, lette le note depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento in epigrafe, promosso da (c.f. Parte_1
, con l'avv. SCUDERI LORENZO;
C.F._1
ricorrente contro
(c.f. ) con l'avv. GALEANO MANLIO CP_1 P.IVA_1
resistente avente ad oggetto: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss. L689/1981, lavoro/prev.
le parti hanno discusso la causa tramite le note depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
FATTO E DIRITTO
ha proposto opposizione avverso le ordinanze Parte_1
ingiunzione nn. OI-000434171 e OI-000226966 con cui l' gli ha CP_1
Pagina 1 di 3 comminato la sanzione amministrativa prevista per l'omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali operate sulla retribuzione dei dipendenti in relazione rispettivamente al 2010 e al 2011.
L'opponente ha dedotto:
- l'omessa notificazione degli atti di accertamento presupposti con conseguente violazione del diritto di difesa;
- il difetto di motivazione delle ordinanze;
- la prescrizione delle sanzioni;
- il regolare versamento delle ritenute.
L' si è costituito chiedendo il rigetto del ricorso e, nel corso del CP_1
giudizio, ha rideterminato l'importo delle sanzioni, ai sensi del d.l.
48/2023, rispettivamente in € 520,05 ed € 1979,10.
Il ricorrente ha successivamente più volte manifestato la propria disponibilità a pagare ratealmente la sanzione, ma non ha documentato alcun versamento.
***
Il ricorso è infondato.
L' ha documentato la notificazione degli accertamenti presupposti CP_1
alle ordinanze, avvenuta rispettivamente il 5.12 e il 19.8.2017 (docc. 3 e
4) e il ricorrente non ha eccepito alcunché in ordine alla regolarità di tale notificazione. Il primo motivo è quindi infondato.
Conseguentemente infondato è il secondo motivo perché, stante la regolare notifica degli accertamenti, le ordinanze opposte sono compiutamente motivate quantomeno per relationem: infatti gli accertamenti indicano puntualmente i versamenti omessi e la normativa sanzionatoria applicata e le ordinanze richiamano tali accertamenti. È quindi pienamente comprensibile la ragione della pretesa sanzionatoria.
La prescrizione non è maturata perché, trattandosi di illeciti commessi anteriormente alla depenalizzazione, il termine di prescrizione
Pagina 2 di 3 quinquennale della sanzione amministrativa non può decorrere da prima dell'entrata in vigore del d.lgs. 8/2016, ossia dal 6.2.2016, ed è interrotto dagli accertamenti di cui sopra e poi dalle ordinanze notificate il
15.7.2022.
Il ricorso va quindi rigettato e le spese seguono la soccombenza e si liquidano per la fase decisionale in base all'importo rideterminato.
P.Q.M.
Il Tribunale rigetta il ricorso e condanna a rifondere Parte_1
all' le spese di lite, liquidate in € 2000 oltre iva cpa rimborso spese CP_1
forfetario al 15%.
11/12/2025
Il Giudice del Lavoro
(Dott. Alessandro La Vecchia)
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