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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 03/07/2025, n. 1565 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1565 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE di TORRE ANNUNZIATA in persona del Giudice del Lavoro dottor Dionigio VERASANI ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa iscritta al Ruolo Generale delle Controversie di Lavoro e Previdenza per l'anno 2024 al n.6217, decisa alla scadenza dei termini di cui all'art. 127 ter c.p.c., fissata in trattazione finale al giorno 27.06.2025 vertente TRA
nato il giorno 28.06.1945 in VICO EQUENSE e Parte_1 residente in [...], C.F.: , rappresentato e difeso, CodiceFiscale_1 in virtù di mandato telemat 'atto introduttivo di lite, anche disgiuntamente, dagli avv.ti Giovanni LANGELLA e Annarita DEL GAUDIO presso il cui studio resta elettivamente domiciliato, in CASTELLAMMARE di STABIA alla p.zza SPARTACO n.27 RICORRENTE E
, in persona del legale Controparte_1 auro ELBERTI, giusta procura generale alle liti per atto notarile, elettivamente domiciliato presso la sede di NAPOLI, alla via A. DE GASPERI n.55 RESISTENTE
OGGETTO: liquidazione trattamento pensionistico nel suo esatto ammontare.
CONCLUSIONI: con le note sostitutive finali le parti si riportavano alle proprie rispettive difese.
MOTIVI della DECISIONE (1)
Con ricorso iscritto al R.G. in data 30.10.2024 il sig. , Parte_1 già appuntato scelto dell'Arma dei Carabinieri, in quiescenza a decorrere dal 7 aprile 1994, destinatario di determina ministeriale inerente la definitiva perimetrazione qualitativa e quantitativa del trattamento pensionistico, si rivolgeva al Giudice del Lavoro di TORRE ANNUNZIATA lamentando il mancato pagamento della pensione privilegiata ordinaria di 8^ cat. a decorrere dall'1 gennaio 2001, nonostante la stessa fosse stata determinata in tutti i suoi estremi con la citata determina ministeriale.
1 Chiedeva, quindi, la condanna dell convenuto al pagamento degli CP_1 importi a determinarsi a titolo di pe rivilegiata ordinaria a decorrere dal gennaio 2001 oltre accessori di Legge. Il tutto con vittoria di spese e con attribuzione.
Si costituiva in giudizio l' eccependo il difetto di giurisdizione CP_1 del Giudice adito.
Fissata, su sollecitazione attorea, udienza in presenza, i procuratori delle parti insistevano nelle loro rispettive prospettazioni giuridiche, parte ricorrente, in particolare, segnalando che la vicenda in scrutinio avrebbe ad oggetto soltanto la non esecuzione da parte dell' di provvedimenti CP_1 adottati dagli organismi competenti, per com bile dalla circosta che fino al 2001 -in realtà fino al dicembre 2000- l'ente (al quale l' era CP_1 subentrato) aveva correttamente riconosciuto al il nto Pt_1 pensionistico da questi maturato;
e dall'ulteriore fatto che l aveva CP_1 nelle more aggiornato il cedolino dal mese di aprile 2025, ri do gli arretrati dell'ultimo quinquennio.
La causa, stante la natura delle questioni agitate dalle parti, veniva mandata in decisione previa concessione di termini per deposito di ulteriore documentazione.
Alla scadenza dei termini di cui all'art. 127 ter c.p.c., fissata in trattazione finale al giorno del 27.06.2025, il Giudice, ricevuta contezza delle note sostitutive trasmesse dalle parti, assegnava la causa a sentenza. (2)
L'eccezione preliminare sollevata dalla difesa dell resistente si CP_1 palesa fondata. E ciò sia da una prospettiva astratta, puramente giuridico-ermeneutica, sia da una prospettiva sensibile alla delimitazione effettiva della situazione sottoposta al vaglio del Giudice.
Ed invero, contrariamente a quanto sembra prospettare il ricorrente a confutazione delle tesi del resistente , il sig. non ha CP_1 Parte_1 mai ricevuto la quota di trattamen ionisti ensione privilegiata ordinaria di 8^ categoria”. Il parziale, corretto adempimento della prestazione concerne, infatti, il solo trattamento-base. Il dato è facilmente desumibile dalla circostanza, allegata e documentata dall'istante, che la quota di pensione privilegiata avrebbe dovuto essere corrisposta a partire dall'1 gennaio 2001, momento che coincide con la denunciata decorrenza del rivendicato.
Del resto, e a ben vedere, nell'atto introduttivo di lite si allega apertamente che l'ente previdenziale non ha mai erogato all'istante la quota a lui spettante della pensione privilegiata ordinaria. Ragione per la quale oggetto del presente Giudizio è -a tutto voler concedere- l'inadempimento dell rispetto alla erogazione di una prestazione CP_1
2 pensionistica da altri determinata. Per come -nuovamente- riconosciuto dal ricorrente in un passaggio esplicativo delle note sostitutive trasmesse il 2 aprile 2025. Il che è già risolutivo della questione posta alla luce di un arresto ermeneutico per vero costante. (3)
Non interferisce con l'individuazione del Giudice avente giurisdizione in materia la circostanza che l' ha liquidato in corso di CP_1 causa una parte del rivendicato e, precisam do alle allegazioni delle parti, gli arretrati degli ultimi cinque anni, intervenendo peraltro sulla quantificazione del cedolino pensionistico mensile da aprile 2025. L'equivoco in cui incorre l'istante è duplice.
Da un lato, resta chiarito per tabulas che l'ente previdenziale deve provvedere ai pagamenti come da autorizzazione originariamente contenuta nella determina ministeriale di perimetrazione del trattamento pensionistico complessivo.
Dall'altro, pare addirittura evidente che i vari accadimenti concernenti la fase “amministrativa” non proiettano effetti concludenti in ambito giudiziale, specie quando si tratta di risolvere questioni perimetrali esterne, quali la competenza o la giurisdizione.
A ciò aggiungasi che l'assunto dell si proietta in una CP_1 direzione opposta a quella evocata dall'istante. Secondo l'ente previdenziale, infatti, la liquidazione operata ad aprile 2025 riflette la citata determina del Ministero della Difesa. Riporta testualmente il resistente Istituto nelle note trasmesse l'11 giugno 2025 il seguente passaggio dell'ufficio amministrativo. Nel caso in esame, lo scrivente ufficio, nella sua funzione di ordinatore secondario, ha provveduto pedissequamente ad eseguire quanto disposto del DM 938 del 2014 -in realtà dovrebbe leggersi 2004- sulla rata di aprile 2025, emesso dal Ministero della Difesa, pertanto eventuali chiarimenti sull'elaborazione del decreto, sono di competenza del citato Ministero della Difesa. Per quanto di specifica competenza, nulla di ulteriore è dovuto all'amministrato, salavo eventuali nuovi decreti emessi dalla Difesa”.>
Ora, stabilire l'esattezza di questa decisione altro non significa se non addentrarsi sul terreno della esatta perimetrazione delle determinazioni assunte dal Ministero in materia di trattamento pensionistico complessivo o, quanto meno, della loro esatta interpretazione. In entrambi i casi, con ricadute immediate sulla misura del trattamento stesso da riconoscersi in concreto all'avente diritto. (4)
Per come anticipato il tracciato ermeneutico valorizzabile sembra condurre in una direzione obbligata.
<Va premesso che, come è noto, la giurisdizione si determina in base al petitum sostanziale, il quale va identificato in funzione della concreta
3 pronuncia che si chiede al giudice ed anche in funzione della causa petendi, ossia della intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio ed individuata dal giudice con riguardo ai fatti allegati ed al rapporto giuridico del quale detti fatti costituiscono manifestazione (cfr. Cass. s.u. 24/01/2024 n. 2368 ma già Cass. s.u. 31/07/2018 n. 20350 e 16/05/2008n. 12378). Ciò posto va qui ribadito che rientrano nella giurisdizione in via esclusiva della Corte dei conti, ai sensi degli artt. 13 e 62 del r.d. n. 1214 del 12 luglio 1934, le controversie che hanno ad oggetto la sussistenza del diritto alla pensione dei pubblici dipendenti, la misura della prestazione e la sua decorrenza anche laddove si alleghi l'inadempimento dell'ente obbligato o il suo adempimento inesatto (cfr. Cass. s.u. 27/03/2017 n. 7755, 09/06/2016n. 11869). … A ciò si aggiunga che si è ritenuto che rientri nella giurisdizione del giudice contabile anche la controversia con la quale a fronte di un tardato adempimento nel riconoscimento della prestazione pensionistica si rivendichi il diritto a vedersi corrispondere sulle somme pagate in ritardo gli interessi legali e la rivalutazione monetaria (cfr. Cass. s.u. 11/01/1997 n. 190 16/12/1994n. 10799). In definitiva, a norma degli artt. 13 e 62 del R.D. 12 luglio 1934 n. 1214, spettano in via esclusiva alla competenza giurisdizionale della Corte dei conti, tutte le controversie concernenti la sussistenza del diritto, la misura e la decorrenza della pensione dei pubblici dipendenti, comprese quelle nelle quali si alleghi, a fondamento della pretesa, l'inadempimento o l'inesatto adempimento della prestazione pensionistica da parte dell'ente obbligato, ancorché non sia in contestazione il diritto al trattamento di quiescenza nelle sue varie componenti e la legittimità dei provvedimenti che tale diritto attribuiscono e ne determinano l'importo (ovvero come nella specie non lo sia più), senza che da tale competenza possano risultare escluse, ad esempio, le controversie volte ad ottenere, anche in via autonoma, il pagamento della rivalutazione monetaria e degli interessi legali sui ratei del trattamento pensionistico tardivamente corrisposti (Cass. s.u. n. 190 del 1997 cit., 07/11/2000 n. 1149, 16/01/2003 n. 573) ed anche le domande di risarcimento del danno per l'inadempimento delle obbligazioni derivanti da tale rapporto (cfr. Cass. s.u. 07/01/2013 n. 153 e 27/02/2013n. 4853).>> Così in termini Cass. Sez. UN. n.5236/25.
Ora, quale che sia (stato) l'oggetto del contendere nel giudizio sul quale si espressa la Corte Regolatrice con detta pronuncia, sembra evidente che i principi di diritto ivi segnati non si prestano a chiavi di lettura alternative. L'inesatto adempimento della prestazione pensionistica denunciato dal ricorrente resta attratto dalla giurisdizione della Corte dei Conti. E ciò anche laddove non vengano in emersione questioni inerenti il diritto al trattamento di quiescenza nelle sue varie componenti e la legittimità dei provvedimenti che tale diritto attribuiscono con pedissequa determinazione del relativo importo.
4 E la situazione non muta se si volesse inquadrare la fattispecie in scrutinio nel totale inadempimento, piuttosto che nel parziale inadempimento che sfocia nell'inesatto adempimento, perimetrazione la prima che, per come verificato, meglio e più precisamente rispecchia gli accadimenti sottoposti al vaglio del G.U.L. posto che -ripetesi- la quota della pensione privilegiata ordinaria non era mai stata corrisposta al sig. fino ad aprile 2025. Pt_1
Tutto ciò senza vol affrontare la residuale questione dell'assunto dell secondo cui le decisioni di aprile 2025 CP_1 scaturirebbero dir e dalle determine ministeriali. (5)
<Costituisce, poi, principio ripetutamente affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte quello secondo cui la giurisdizione esclusiva della Corte dei conti in materia di pensioni dei pubblici dipendenti, ex artt. 13 e 62 del r.d. n. 1214/1934, ricomprende tutte le controversie nelle quali il rapporto pensionistico costituisca elemento identificativo del petitum sostanziale e, quindi, anche quelle funzionali alla pensione perché connesse al relativo diritto quali, ad esempio, le controversie riguardanti l'accertamento delle somme necessarie quali contributi volontari per ottenere la pensione;
quelle relative alla consequenziale domanda di ripetizione degli importi versati in eccedenza rispetto al dovuto, in quanto afferenti anche alla corretta quantificazione della pensione e non solo alla fondatezza dell'azione di ripetizione (cfr. Cass., Sez. Un., 18 ottobre 2018, n. 26252) ancorché non sia in contestazione il diritto al trattamento di quiescenza nelle sue varie componenti e la legittimità dei provvedimenti che tale diritto attribuiscono e ne determinano l'importo (cfr., tra altre, Cass., Sez. Un., 16 gennaio 2003, n. 573; Cass., Sez. Un., 27 febbraio 2013, n. 4853; Cass., Sez. Un., 9 giugno 2016, n. 11849; Cass., Sez. Un., 27 marzo 2017, n. 7755).
1.In tutti i casi dianzi ricordati, il profilo funzionale alla pensione dell'accertamento richiesto dev'essere valorizzato per individuare il campo della giurisdizione esclusiva contabile ricomprendendovi le controversie che siano comunque connesse all'ottenimento o alla misura della pensione.>> Così, in termini ulteriormente esplicativi del medesimo, costante indirizzo: Cass. Sez. UN. n.1584/24, anch'essa criticata dal ricorrente per ragioni di delimitazione della vicenda sottesa alla pronuncia, chiaramente non condivisibili come da pregresso iter argomentativo. (6)
Sulla base di tali motivi, deve dichiararsi, quindi, il difetto di giurisdizione del Giudice adito.
Ricorrono giuste ragioni, essenzialmente riconducibili alla mancata analisi del merito della controversia, per compensare integralmente le spese di lite.
5
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di TORRE ANNUNZIATA, definitivamente pronunciando così provvede:
1. dichiara il proprio difetto di giurisdizione, appartenendo la controversia in esame alla giurisdizione della Corte dei Conti;
2. compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
TORRE ANNUNZIATA, 2/7/2025.
IL GIUDICE
Dott. Dionigio VERASANI
6
IL TRIBUNALE di TORRE ANNUNZIATA in persona del Giudice del Lavoro dottor Dionigio VERASANI ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa iscritta al Ruolo Generale delle Controversie di Lavoro e Previdenza per l'anno 2024 al n.6217, decisa alla scadenza dei termini di cui all'art. 127 ter c.p.c., fissata in trattazione finale al giorno 27.06.2025 vertente TRA
nato il giorno 28.06.1945 in VICO EQUENSE e Parte_1 residente in [...], C.F.: , rappresentato e difeso, CodiceFiscale_1 in virtù di mandato telemat 'atto introduttivo di lite, anche disgiuntamente, dagli avv.ti Giovanni LANGELLA e Annarita DEL GAUDIO presso il cui studio resta elettivamente domiciliato, in CASTELLAMMARE di STABIA alla p.zza SPARTACO n.27 RICORRENTE E
, in persona del legale Controparte_1 auro ELBERTI, giusta procura generale alle liti per atto notarile, elettivamente domiciliato presso la sede di NAPOLI, alla via A. DE GASPERI n.55 RESISTENTE
OGGETTO: liquidazione trattamento pensionistico nel suo esatto ammontare.
CONCLUSIONI: con le note sostitutive finali le parti si riportavano alle proprie rispettive difese.
MOTIVI della DECISIONE (1)
Con ricorso iscritto al R.G. in data 30.10.2024 il sig. , Parte_1 già appuntato scelto dell'Arma dei Carabinieri, in quiescenza a decorrere dal 7 aprile 1994, destinatario di determina ministeriale inerente la definitiva perimetrazione qualitativa e quantitativa del trattamento pensionistico, si rivolgeva al Giudice del Lavoro di TORRE ANNUNZIATA lamentando il mancato pagamento della pensione privilegiata ordinaria di 8^ cat. a decorrere dall'1 gennaio 2001, nonostante la stessa fosse stata determinata in tutti i suoi estremi con la citata determina ministeriale.
1 Chiedeva, quindi, la condanna dell convenuto al pagamento degli CP_1 importi a determinarsi a titolo di pe rivilegiata ordinaria a decorrere dal gennaio 2001 oltre accessori di Legge. Il tutto con vittoria di spese e con attribuzione.
Si costituiva in giudizio l' eccependo il difetto di giurisdizione CP_1 del Giudice adito.
Fissata, su sollecitazione attorea, udienza in presenza, i procuratori delle parti insistevano nelle loro rispettive prospettazioni giuridiche, parte ricorrente, in particolare, segnalando che la vicenda in scrutinio avrebbe ad oggetto soltanto la non esecuzione da parte dell' di provvedimenti CP_1 adottati dagli organismi competenti, per com bile dalla circosta che fino al 2001 -in realtà fino al dicembre 2000- l'ente (al quale l' era CP_1 subentrato) aveva correttamente riconosciuto al il nto Pt_1 pensionistico da questi maturato;
e dall'ulteriore fatto che l aveva CP_1 nelle more aggiornato il cedolino dal mese di aprile 2025, ri do gli arretrati dell'ultimo quinquennio.
La causa, stante la natura delle questioni agitate dalle parti, veniva mandata in decisione previa concessione di termini per deposito di ulteriore documentazione.
Alla scadenza dei termini di cui all'art. 127 ter c.p.c., fissata in trattazione finale al giorno del 27.06.2025, il Giudice, ricevuta contezza delle note sostitutive trasmesse dalle parti, assegnava la causa a sentenza. (2)
L'eccezione preliminare sollevata dalla difesa dell resistente si CP_1 palesa fondata. E ciò sia da una prospettiva astratta, puramente giuridico-ermeneutica, sia da una prospettiva sensibile alla delimitazione effettiva della situazione sottoposta al vaglio del Giudice.
Ed invero, contrariamente a quanto sembra prospettare il ricorrente a confutazione delle tesi del resistente , il sig. non ha CP_1 Parte_1 mai ricevuto la quota di trattamen ionisti ensione privilegiata ordinaria di 8^ categoria”. Il parziale, corretto adempimento della prestazione concerne, infatti, il solo trattamento-base. Il dato è facilmente desumibile dalla circostanza, allegata e documentata dall'istante, che la quota di pensione privilegiata avrebbe dovuto essere corrisposta a partire dall'1 gennaio 2001, momento che coincide con la denunciata decorrenza del rivendicato.
Del resto, e a ben vedere, nell'atto introduttivo di lite si allega apertamente che l'ente previdenziale non ha mai erogato all'istante la quota a lui spettante della pensione privilegiata ordinaria. Ragione per la quale oggetto del presente Giudizio è -a tutto voler concedere- l'inadempimento dell rispetto alla erogazione di una prestazione CP_1
2 pensionistica da altri determinata. Per come -nuovamente- riconosciuto dal ricorrente in un passaggio esplicativo delle note sostitutive trasmesse il 2 aprile 2025. Il che è già risolutivo della questione posta alla luce di un arresto ermeneutico per vero costante. (3)
Non interferisce con l'individuazione del Giudice avente giurisdizione in materia la circostanza che l' ha liquidato in corso di CP_1 causa una parte del rivendicato e, precisam do alle allegazioni delle parti, gli arretrati degli ultimi cinque anni, intervenendo peraltro sulla quantificazione del cedolino pensionistico mensile da aprile 2025. L'equivoco in cui incorre l'istante è duplice.
Da un lato, resta chiarito per tabulas che l'ente previdenziale deve provvedere ai pagamenti come da autorizzazione originariamente contenuta nella determina ministeriale di perimetrazione del trattamento pensionistico complessivo.
Dall'altro, pare addirittura evidente che i vari accadimenti concernenti la fase “amministrativa” non proiettano effetti concludenti in ambito giudiziale, specie quando si tratta di risolvere questioni perimetrali esterne, quali la competenza o la giurisdizione.
A ciò aggiungasi che l'assunto dell si proietta in una CP_1 direzione opposta a quella evocata dall'istante. Secondo l'ente previdenziale, infatti, la liquidazione operata ad aprile 2025 riflette la citata determina del Ministero della Difesa. Riporta testualmente il resistente Istituto nelle note trasmesse l'11 giugno 2025 il seguente passaggio dell'ufficio amministrativo. Nel caso in esame, lo scrivente ufficio, nella sua funzione di ordinatore secondario, ha provveduto pedissequamente ad eseguire quanto disposto del DM 938 del 2014 -in realtà dovrebbe leggersi 2004- sulla rata di aprile 2025, emesso dal Ministero della Difesa, pertanto eventuali chiarimenti sull'elaborazione del decreto, sono di competenza del citato Ministero della Difesa. Per quanto di specifica competenza, nulla di ulteriore è dovuto all'amministrato, salavo eventuali nuovi decreti emessi dalla Difesa”.>
Ora, stabilire l'esattezza di questa decisione altro non significa se non addentrarsi sul terreno della esatta perimetrazione delle determinazioni assunte dal Ministero in materia di trattamento pensionistico complessivo o, quanto meno, della loro esatta interpretazione. In entrambi i casi, con ricadute immediate sulla misura del trattamento stesso da riconoscersi in concreto all'avente diritto. (4)
Per come anticipato il tracciato ermeneutico valorizzabile sembra condurre in una direzione obbligata.
<Va premesso che, come è noto, la giurisdizione si determina in base al petitum sostanziale, il quale va identificato in funzione della concreta
3 pronuncia che si chiede al giudice ed anche in funzione della causa petendi, ossia della intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio ed individuata dal giudice con riguardo ai fatti allegati ed al rapporto giuridico del quale detti fatti costituiscono manifestazione (cfr. Cass. s.u. 24/01/2024 n. 2368 ma già Cass. s.u. 31/07/2018 n. 20350 e 16/05/2008n. 12378). Ciò posto va qui ribadito che rientrano nella giurisdizione in via esclusiva della Corte dei conti, ai sensi degli artt. 13 e 62 del r.d. n. 1214 del 12 luglio 1934, le controversie che hanno ad oggetto la sussistenza del diritto alla pensione dei pubblici dipendenti, la misura della prestazione e la sua decorrenza anche laddove si alleghi l'inadempimento dell'ente obbligato o il suo adempimento inesatto (cfr. Cass. s.u. 27/03/2017 n. 7755, 09/06/2016n. 11869). … A ciò si aggiunga che si è ritenuto che rientri nella giurisdizione del giudice contabile anche la controversia con la quale a fronte di un tardato adempimento nel riconoscimento della prestazione pensionistica si rivendichi il diritto a vedersi corrispondere sulle somme pagate in ritardo gli interessi legali e la rivalutazione monetaria (cfr. Cass. s.u. 11/01/1997 n. 190 16/12/1994n. 10799). In definitiva, a norma degli artt. 13 e 62 del R.D. 12 luglio 1934 n. 1214, spettano in via esclusiva alla competenza giurisdizionale della Corte dei conti, tutte le controversie concernenti la sussistenza del diritto, la misura e la decorrenza della pensione dei pubblici dipendenti, comprese quelle nelle quali si alleghi, a fondamento della pretesa, l'inadempimento o l'inesatto adempimento della prestazione pensionistica da parte dell'ente obbligato, ancorché non sia in contestazione il diritto al trattamento di quiescenza nelle sue varie componenti e la legittimità dei provvedimenti che tale diritto attribuiscono e ne determinano l'importo (ovvero come nella specie non lo sia più), senza che da tale competenza possano risultare escluse, ad esempio, le controversie volte ad ottenere, anche in via autonoma, il pagamento della rivalutazione monetaria e degli interessi legali sui ratei del trattamento pensionistico tardivamente corrisposti (Cass. s.u. n. 190 del 1997 cit., 07/11/2000 n. 1149, 16/01/2003 n. 573) ed anche le domande di risarcimento del danno per l'inadempimento delle obbligazioni derivanti da tale rapporto (cfr. Cass. s.u. 07/01/2013 n. 153 e 27/02/2013n. 4853).>> Così in termini Cass. Sez. UN. n.5236/25.
Ora, quale che sia (stato) l'oggetto del contendere nel giudizio sul quale si espressa la Corte Regolatrice con detta pronuncia, sembra evidente che i principi di diritto ivi segnati non si prestano a chiavi di lettura alternative. L'inesatto adempimento della prestazione pensionistica denunciato dal ricorrente resta attratto dalla giurisdizione della Corte dei Conti. E ciò anche laddove non vengano in emersione questioni inerenti il diritto al trattamento di quiescenza nelle sue varie componenti e la legittimità dei provvedimenti che tale diritto attribuiscono con pedissequa determinazione del relativo importo.
4 E la situazione non muta se si volesse inquadrare la fattispecie in scrutinio nel totale inadempimento, piuttosto che nel parziale inadempimento che sfocia nell'inesatto adempimento, perimetrazione la prima che, per come verificato, meglio e più precisamente rispecchia gli accadimenti sottoposti al vaglio del G.U.L. posto che -ripetesi- la quota della pensione privilegiata ordinaria non era mai stata corrisposta al sig. fino ad aprile 2025. Pt_1
Tutto ciò senza vol affrontare la residuale questione dell'assunto dell secondo cui le decisioni di aprile 2025 CP_1 scaturirebbero dir e dalle determine ministeriali. (5)
<Costituisce, poi, principio ripetutamente affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte quello secondo cui la giurisdizione esclusiva della Corte dei conti in materia di pensioni dei pubblici dipendenti, ex artt. 13 e 62 del r.d. n. 1214/1934, ricomprende tutte le controversie nelle quali il rapporto pensionistico costituisca elemento identificativo del petitum sostanziale e, quindi, anche quelle funzionali alla pensione perché connesse al relativo diritto quali, ad esempio, le controversie riguardanti l'accertamento delle somme necessarie quali contributi volontari per ottenere la pensione;
quelle relative alla consequenziale domanda di ripetizione degli importi versati in eccedenza rispetto al dovuto, in quanto afferenti anche alla corretta quantificazione della pensione e non solo alla fondatezza dell'azione di ripetizione (cfr. Cass., Sez. Un., 18 ottobre 2018, n. 26252) ancorché non sia in contestazione il diritto al trattamento di quiescenza nelle sue varie componenti e la legittimità dei provvedimenti che tale diritto attribuiscono e ne determinano l'importo (cfr., tra altre, Cass., Sez. Un., 16 gennaio 2003, n. 573; Cass., Sez. Un., 27 febbraio 2013, n. 4853; Cass., Sez. Un., 9 giugno 2016, n. 11849; Cass., Sez. Un., 27 marzo 2017, n. 7755).
1.In tutti i casi dianzi ricordati, il profilo funzionale alla pensione dell'accertamento richiesto dev'essere valorizzato per individuare il campo della giurisdizione esclusiva contabile ricomprendendovi le controversie che siano comunque connesse all'ottenimento o alla misura della pensione.>> Così, in termini ulteriormente esplicativi del medesimo, costante indirizzo: Cass. Sez. UN. n.1584/24, anch'essa criticata dal ricorrente per ragioni di delimitazione della vicenda sottesa alla pronuncia, chiaramente non condivisibili come da pregresso iter argomentativo. (6)
Sulla base di tali motivi, deve dichiararsi, quindi, il difetto di giurisdizione del Giudice adito.
Ricorrono giuste ragioni, essenzialmente riconducibili alla mancata analisi del merito della controversia, per compensare integralmente le spese di lite.
5
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di TORRE ANNUNZIATA, definitivamente pronunciando così provvede:
1. dichiara il proprio difetto di giurisdizione, appartenendo la controversia in esame alla giurisdizione della Corte dei Conti;
2. compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
TORRE ANNUNZIATA, 2/7/2025.
IL GIUDICE
Dott. Dionigio VERASANI
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