Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 08/04/2025, n. 1560 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1560 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI PALERMO
Sezione I Civile riunito in camera di consiglio e composto dai signori magistrati:
1) dott. Francesco MICELA Presidente
2) dott.ssa Gabriella GIAMMONA Giudice
3) dott.ssa Sara MARINO Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 10581 del registro generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024
TRA
nata a [...] in data [...] Parte_1
), rappresentata e difesa dall'Avv. Ilenia Maria Valeria Corrado, C.F._1
presso il cui studio a Palermo, via San Lorenzo n. 93, è elettivamente domiciliata ricorrente
E
, nato a [...] in data [...] ), CP_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv. Salvatore Damiano presso il cui studio a Palermo, via
Goethe n. 1, è elettivamente domiciliato resistente e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da accordo depositato il 20/03/2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 06/09/2024 premettendo di aver contratto Parte_1
matrimonio concordatario con il 23/07/1994 e di aver generato le figlie CP_1
Per_
(12/11/1995), (10/09/1998), (26/10/2001) e Persona_1 Per_2 Persona_4
(03/05/2009), ha chiesto pronunciarsi la separazione con addebito al marito;
l'affidamento condiviso della minore , con dimora presso la madre e diritto di visita del Persona_4 padre;
l'assegnazione della casa coniugale;
l'onere a carico del resistente di corrisponderle
1
Nelle more della celebrazione della prima udienza le parti hanno raggiunto un accordo, sottoscritto il 04/03/2025 e depositato il 20/03/2025.
Con note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del giorno 03/04/2025, i coniugi hanno confermato la volontà di non riconciliarsi ed hanno chiesto la pronuncia della separazione alle condizioni concordate.
Ricorrono le condizioni per pronunciare la separazione personale dei coniugi.
Infatti, l'esito negativo del tentativo di conciliazione ed il tenore dei rispettivi atti difensivi inducono a ritenere che tra le parti si sia verificata una situazione di incompatibilità tale da provocare il deterioramento della loro comunione materiale e spirituale di vita.
Quanto ai rapporti conseguenti alla separazione, le parti hanno concordato quanto segue:
“1. CASA CONIUGALE
La casa coniugale dove i coniugi hanno vissuto sino alla separazione di fatto, unitamente agli arredi ivi presenti, sarà assegnata alla IG.ra unitamente e Parte_1
Per_ disgiuntamente alle figlie , e che tutt'ora la abitano. Per_2 Persona_4
A tal proposito il IG. afferma di avere prelevato dalla casa coniugale tutti i suoi CP_1
beni personali e di non avere altro a pretendere.
Le utenze della casa coniugale saranno volturate a nome della IG.ra che Parte_1
provvederà al loro pagamento.
L'assegnazione della casa coniugale alla IG.ra cesserà nel momento in cui Parte_1
tutte le figlie avranno una residenza diversa e abiteranno altrove.
Da quel momento la sig.ra lascerà la casa coniugale in favore del IG. . Parte_1 CP_1
2. ASSEGNO UNA TANTUM
Essendo Il IG. l'unico percettore di reddito della famiglia e non avendo la IG.ra CP_1
ad oggi trovato un lavoro, il IG. , consapevole delle attuali difficoltà Parte_1 CP_1 economiche della , si obbliga al pagamento della somma di € 1.200,00 in tre Parte_1 rate mensili, la prima di € 400,00, entro il 10.03.2025, la seconda di € 400,00 all'udienza del 03.04.2025 data in cui le parti formalizzeranno tale volontà avanti il Tribunale di
Palermo e la terza ed ultima rata di € 400,00 entro il 03.05.2025.
3. ASSEGNO DI MANTENIMENTO IN FAVORE DELLA MOGLIE E DELLE IE
Essendo l'unico percettore di reddito della famiglia il IG. , si obbliga al CP_1
Per_ pagamento di un assegno mensile di mantenimento in favore delle figlie e Per_2
2 (sebbene maggiorenni sono oggi ancora studentesse) e , nonché in favore Persona_4
della IG.ra . Parte_1
In particolare, il IG. si obbliga al pagamento di un assegno mensile, entro e non CP_1 oltre i primi cinque giorni di ciascun mese, di € 250,00 in favore della FI , di € Per_2
Per_ 250,00 in favore della FI , di € 400,00 in favore della FI e di € Persona_4
600,00 in favore delia IG.ra , per un totale di € 1.500,00 mensili. Parte_1
Gli assegni di mantenimento versati dal saranno rivalutati ogni anno secondo CP_1
l'indice ISTAT.
Il IG. , percependo dall'INPS l'assegno unico in favore della FI minore CP_1 ER
, inoltre, si obbliga al pagamento in favore della dell'assegno
[...] Parte_1 che è pari a € 190,00 mensili, atteso che la minore risiede per l'intera settimana con la madre presso la ex casa coniugale.
Per_ Tutte le spese straordinarie relative al mantenimento delle figlie , e Per_2 ER
(a titolo di esempio non esaustivo come le spese per viaggi, compleanni, attività
[...]
sportiva, trasferte sportive, libri scolastici ed universitari, tasse scolastiche ed universitarie, visite specialistiche) saranno sostenute, previo accordo, dal coniugi nella misura del 50% ciascuno.
Il rimborso dovrà avvenire entro i primi cinque giorni del mese successivo nel quale è stata sostenuta la spesa straordinaria, la cui rendicontazione dovrà avvenire mensilmente.
4 .AFFIDAMENTO DELLA FIGLIA MINORE
La FI minore dovrà essere affidata in regime di affidamento congiunto ai coniugi, con residenza della minore presso la casa coniugale.
Il diritto-dovere di visita del padre potrà essere esercitato ogni qual volta lo ritenga opportuno, previo avviso e accordo con la stessa minore ed in ogni caso almeno due volte a settimana e nei fine settimana e festività religiose o nazionali in modo alternato con la madre.
5. AUTORIZZAZIONE AL RILASCIO DEI PASSAPORTI
Le parti sin d'ora rilasciano l'autorizzazione per il rilascio dei rispettivi passaporti e del passaporto della FI minore nata a [...] il [...]”. Persona_4
Le condizioni dell'accordo non sono contrarie alla legge, né all'ordine pubblico e sono conformi all'interesse della prole.
P.Q.M.
3 Il Tribunale in composizione collegiale, uditi i procuratori delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunziando:
1) Pronunzia la separazione personale dei coniugi , nata a [...]
Palermo in data 17/12/1967 ( ) e , nato a [...]F._1 CP_1
Palermo in data 11/07/1963 ( ), i quali hanno contratto C.F._2
matrimonio a Palermo il 23/07/1994.
2) Omologa le condizioni della separazione indicate nell'accordo del 20/03/2025 e riportate in parte motiva.
3) Compensa interamente le spese processuali.
4) Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R.
396/00 (atto di matrimonio trascritto negli atti dello stato civile del Comune di
Palermo al n. 179, p. II, serie A, vol. 2058, dell'anno 1994).
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Sezione I Civile del 07/04/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Sara Marino Francesco Micela
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