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Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 01/10/2025, n. 98 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 98 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
Proc. Unitario 125-1/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
III SEZIONE CIVILE
Crisi di impresa riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati: dr. Massimo Urbano -Presidente dr.ssa Marta Sodano - Giudice dr.ssa Simona Di Rauso -Giudice Rel. sciogliendo la riserva formulata all'udienza del 23.09.2025 ed all'esito della camera di consiglio tenutasi del 1 ottobre 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA sul ricorso n. 125-1/2025, per l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale nei confronti di: impresa individuale con sede in Controparte_1
Recale, piazza DO RO nr. 2/4, Cod. Fisc. e Part. Iva CodiceFiscale_1
, in persona del rappresentante legale pro tempore, cancellata in P.IVA_1 data 18.3.2025; su ricorso, ed annessa documentazione, depositata il 15.5.2025 presentato da
Cod. Fisc. e Part. Iva , in persona del legale Parte_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Anna Rodella con studio in
Vicenza, contrà Santa Barbara nr. 27, e ZO Di NA con studio in Aversa, via Gentile nr. 2; constatato che il contraddittorio risulta regolarmente instaurato, stante la notifica ad opera della cancelleria del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza di comparizione, avvenuta in data 28-5-2025; rilevato che il debitore è rimasto contumace;
rilevato preliminarmente che la resistente risulta cancellata in data 18.3.2025 (cfr. visura storica depositata dalla CCIAA) e che non è decorso il termine dell'anno di cui all'art. 33, comma 1, CCII;
accertata la competenza di questo Tribunale per l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale;
rilevato che la legittimazione al ricorso di liquidazione giudiziale ex art. 37 CCI spetta al creditore, per tale intendendosi chiunque vanti un credito nei confronti dell'imprenditore, non necessariamente certo, liquido ed esigibile ma anche non ancora scaduto o condizionale, ed anche se il rapporto di credito non è consacrato in un titolo esecutivo;
rilevato che, sempre in punto di legittimazione attiva del creditore, il Tribunale fallimentare conosce del credito incidentalmente, in applicazione del costante orientamento dei Giudici di legittimità (cfr. Cass., SS.UU., n. 1521/2013; cfr, inoltre, Cass., n. 23420/2016, secondo cui: “la L. Fall., art. 6, stabilisce infatti che il fallimento è dichiarato, fra l'altro, su istanza di uno o più creditori, circostanza che non presuppone un definitivo accertamento del credito in sede giudiziale, né l'esecutività del titolo, essendo viceversa a tal fine sufficiente un accertamento incidentale da parte del giudice, all'esclusivo scopo di accertare la legittimazione dell'istante”)"; accertata, quindi, la legittimazione della società ricorrente, la quale vanta un credito di circa
€ 10.139,33, oltre agli interessi al tasso previsto dall'art. 5 del D. Lgs. Nr. 231/2002 dal
12.03.2025, spese legali e spese di precetto, fondato sul decreto ingiuntivo n. 515/2025 del
13.03.2025, emesso dal Tribunale di Vicenza, non opposto nei termini di legge e dichiarato, dunque, esecutivo, per somme dovute per la fornitura di merci, nello specifico gioielli;
considerata la assoggettabilità della debitrice alle disposizioni sulla liquidazione giudiziale;
rilevato, infatti, che la qualità di imprenditore commerciale, ex art. 121 del d.lgs. 14/2019, come modificato dal d.lgs. 83/2022 (Codice della Crisi D'Impresa - CCI) della stessa deve essere necessariamente affermata in ragione della natura soggettiva, delle dimensioni economico organizzative della società nonché dell'oggetto dell'attività di impresa, trattandosi di impresa individuale che ha per oggetto il commercio al dettagli di bomboniere e bijoux (cfr. visura storica CCIAA, in atti); rilevato che, nel caso di specie, la resistente è una impresa individuale iscritta nella sezione speciale quale piccolo imprenditore, sicchè ai sensi del comma 3, dell'articolo 2214 del codice civile, è esclusa dall'obbligo di tenuta delle scritture contabili (articolo 2083 c.c.); rilevato però che alla sottoposizione alla procedura della liquidazione giudiziale non osta l'iscrizione al registro delle imprese con la qualifica di piccolo imprenditore, svolgendo la stessa iscrizione una mera funzione di pubblicità notizia;
dato atto dell'orientamento della Suprema Corte secondo cui “L'articolo 1, 2° comma, R.D.
16 marzo 1942 n. 267, nel testo modificato dal d.leg. 12 settembre 2007 n. 169, aderendo al principio di «prossimità della prova», pone a carico del debitore l'onere di provare di essere esente dal fallimento gravandolo della dimostrazione del non superamento congiunto dei parametri dimensionali ivi prescritti, ed escludendo quindi la possibilità di ricorrere al criterio sancito nella norma sostanziale contenuta nell'articolo 2083 c.c., il cui richiamo da parte dell'articolo 2221 c.c. (che consacra l'immanenza dello statuto dell'imprenditore commerciale al sistema dell'insolvenza, salve le esenzioni ivi previste), non spiega alcuna rilevanza;
il regime concorsuale riformato ha infatti tratteggiato la figura dell'«imprenditore fallibile» affidandola in via esclusiva a parametri soggettivi di tipo quantitativo, i quali prescindono del tutto da quello, canonizzato nel regime civilistico, della prevalenza del lavoro personale rispetto all'organizzazione aziendale fondata sul capitale e sull'altrui lavoro” (Cfr. Cass. 28/05/2010 n° 13086); considerato, quanto ai requisiti dimensionali di cui all'art. 2, comma 1, lett. d) CCI (il cui possesso congiunto nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di apertura della liquidazione giudiziale impedisce la declaratoria di liquidazione), che il Codice della
Crisi ribadisce, ex art. 121, che il relativo onere dimostrativo ricade in capo al debitore (cfr. nel vigore della legge fallimentare, Cass. civ. Ord., 23/03/2018, n. 7372 secondo cui “il debitore, in applicazione del principio di prossimità della prova, ha l'onere di dimostrare di essere esente dal fallimento tramite la dimostrazione del mancato superamento congiunto dei parametri dimensionali ivi prescritti”); considerato che tale dimostrazione deve riguardare l'arco temporale dei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di liquidazione giudiziale;
considerato che
, concretando il mancato superamento delle soglie un fatto impeditivo, la relativa eccezione è, nel rispetto dell'art. 2697 c.c., rimessa al debitore;
dato atto che la parte debitrice non si è costituita e non ha, pertanto, dato prova del possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lett. d, CCI;
rilevato, comunque, che dalla visura aggiornata della società debitrice emerge che la impresa individuale si è cancellata il 18.3.2025 dal Registro Imprese e che le dichiarazioni dei redditi del triennio 2022-2024 indicano il superamento delle soglie dimensionali (cfr. dichiarazione dei redditi 2024 ove sono indicati ricavi pari ad euro 222.483,00); considerato, quindi, che non risulta dimostrata la qualità di impresa minore;
dato atto che dall'elenco cartelle/avvisi inoltrato dall' , Controparte_2 risulta iscritto a ruolo un totale di debiti fiscali pari ad euro 23.320,00 a cui vanno in parte aggiunti quelli risultanti dal “certificato unico debiti tributari” inviato dall'Agenzia delle
Entrate – Direzione Provinciale di Caserta – Ufficio Territoriale di Caserta e dal certificato dei debiti contributivi;
considerato che
l'apertura della liquidazione giudiziale presuppone l'accertamento dello stato di insolvenza del debitore ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. b) CCI;
rilevato che, conformemente a quanto previsto dalla legge fallimentare tale presupposto risulta integrato quando sussiste una generale situazione di difficoltà economica riguardante l'impresa, che genera l'impossibilità di far fronte regolarmente, quindi con modalità e tempi fisiologici, alle obbligazioni assunte, indipendentemente dai motivi che l'hanno generata e indipendentemente dalla consistenza del patrimonio (il quale potrebbe anche essere superiore alla esposizione debitoria, ma altrimenti impegnato o non facilmente liquidabile, cfr. Cass. civ., 20/01/2020, n. 1069); ritenuto che, nel caso di specie, l'inadempimento dell'obbligazioni vantate dal creditore istante, unita ai seguenti indizi di insolvenza:
- il protratto inadempimento del debito nei confronti del creditore istante;
- l'esistenza di un decreto ingiuntivo per circa € 10.139,33 (cfr. “allegato al ricorso decreto ingiuntivo” allegato al ricorso);
- la notifica dell'atto di precetto rimasta senza riscontro (cfr. Atto di precetto” allegato al ricorso);
- il pignoramento presso terzi dall'esito negativo, atteso che la notifica al debitore non andava a buon fine in quanto l'Ufficiale Giudiziario dichiarava che all'indirizzo indicato quale sede legale della ditta debitrice risultava operare un'altra ditta, con la stessa insegna della resistente;
- una esposizione debitoria della società nei confronti dell' ; Controparte_2
- la condotta processuale della resistente, rimasta contumace;
manifesti l'impossibilità della debitrice di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni,
e renda pertanto evidente lo stato di decozione;
rilevato che l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria del presente procedimento è risultata essere superiore ad euro trentamila ex art. 49 CCI;
P.Q.M.
Il Tribunale, nella composizione sopra indicata dichiara aperta la liquidazione giudiziale a carico di: con sede in Recale, piazza Controparte_1
DO RO nr. 2/4, Cod. Fisc. e Part. Iva , CodiceFiscale_1 P.IVA_1 in persona del rappresentante legale pro tempore
NOMINA giudice delegato alla procedura la dr.ssa Marta Sodano (in sostituzione ex Castaldo); curatore l'avv. Francesca Picierno, in possesso dei requisiti di cui all'art. 358 CCI;
ORDINA al legale rappresentante della società al debitore il deposito entro tre giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione
è tenuta a norma dell'articolo 2215-bis del Codice civile, dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'articolo 39 CCI;
ORDINA che il curatore proceda, all'immediata ricognizione dei beni e, se necessario, all'apposizione dei sigilli sui beni che si trovano nella sede principale dell'impresa e sugli altri beni del debitore secondo le norme stabilite dal Codice di procedura civile, quando non è possibile procedere immediatamente al loro inventario, a norma dell'art. 193 della legge fallimentare;
FISSA il giorno 22.1.2026, ore 9.30 presso l'aula di udienza del giudice delegato, l'adunanza in cui si procederà all'esame dello stato passivo;
ASSEGNA ai creditori ed ai terzi che vantino diritti reali o personali su cose in possesso dei falliti il termine perentorio del trentesimo giorno anteriore alla data sopra fissata per l'esame dello stato passivo per la presentazione a mezzo PEC delle domande di insinuazione;
AUTORIZZA il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del Codice di procedura civile:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto- legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice.
Sentenza da prenotarsi a debito.
DISPONE
che la cancelleria, ove necessario ai fini dei successi adempimenti ed alla corretta registrazione del presente provvedimento, proceda alla reiscrizione degli atti nel registro dei procedimenti unitari.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere il 1.10.2025
Il Giudice estensore
Dr.ssa Simona Di Rauso Il Presidente
Dr. Massimo Urbano
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
III SEZIONE CIVILE
Crisi di impresa riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati: dr. Massimo Urbano -Presidente dr.ssa Marta Sodano - Giudice dr.ssa Simona Di Rauso -Giudice Rel. sciogliendo la riserva formulata all'udienza del 23.09.2025 ed all'esito della camera di consiglio tenutasi del 1 ottobre 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA sul ricorso n. 125-1/2025, per l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale nei confronti di: impresa individuale con sede in Controparte_1
Recale, piazza DO RO nr. 2/4, Cod. Fisc. e Part. Iva CodiceFiscale_1
, in persona del rappresentante legale pro tempore, cancellata in P.IVA_1 data 18.3.2025; su ricorso, ed annessa documentazione, depositata il 15.5.2025 presentato da
Cod. Fisc. e Part. Iva , in persona del legale Parte_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Anna Rodella con studio in
Vicenza, contrà Santa Barbara nr. 27, e ZO Di NA con studio in Aversa, via Gentile nr. 2; constatato che il contraddittorio risulta regolarmente instaurato, stante la notifica ad opera della cancelleria del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza di comparizione, avvenuta in data 28-5-2025; rilevato che il debitore è rimasto contumace;
rilevato preliminarmente che la resistente risulta cancellata in data 18.3.2025 (cfr. visura storica depositata dalla CCIAA) e che non è decorso il termine dell'anno di cui all'art. 33, comma 1, CCII;
accertata la competenza di questo Tribunale per l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale;
rilevato che la legittimazione al ricorso di liquidazione giudiziale ex art. 37 CCI spetta al creditore, per tale intendendosi chiunque vanti un credito nei confronti dell'imprenditore, non necessariamente certo, liquido ed esigibile ma anche non ancora scaduto o condizionale, ed anche se il rapporto di credito non è consacrato in un titolo esecutivo;
rilevato che, sempre in punto di legittimazione attiva del creditore, il Tribunale fallimentare conosce del credito incidentalmente, in applicazione del costante orientamento dei Giudici di legittimità (cfr. Cass., SS.UU., n. 1521/2013; cfr, inoltre, Cass., n. 23420/2016, secondo cui: “la L. Fall., art. 6, stabilisce infatti che il fallimento è dichiarato, fra l'altro, su istanza di uno o più creditori, circostanza che non presuppone un definitivo accertamento del credito in sede giudiziale, né l'esecutività del titolo, essendo viceversa a tal fine sufficiente un accertamento incidentale da parte del giudice, all'esclusivo scopo di accertare la legittimazione dell'istante”)"; accertata, quindi, la legittimazione della società ricorrente, la quale vanta un credito di circa
€ 10.139,33, oltre agli interessi al tasso previsto dall'art. 5 del D. Lgs. Nr. 231/2002 dal
12.03.2025, spese legali e spese di precetto, fondato sul decreto ingiuntivo n. 515/2025 del
13.03.2025, emesso dal Tribunale di Vicenza, non opposto nei termini di legge e dichiarato, dunque, esecutivo, per somme dovute per la fornitura di merci, nello specifico gioielli;
considerata la assoggettabilità della debitrice alle disposizioni sulla liquidazione giudiziale;
rilevato, infatti, che la qualità di imprenditore commerciale, ex art. 121 del d.lgs. 14/2019, come modificato dal d.lgs. 83/2022 (Codice della Crisi D'Impresa - CCI) della stessa deve essere necessariamente affermata in ragione della natura soggettiva, delle dimensioni economico organizzative della società nonché dell'oggetto dell'attività di impresa, trattandosi di impresa individuale che ha per oggetto il commercio al dettagli di bomboniere e bijoux (cfr. visura storica CCIAA, in atti); rilevato che, nel caso di specie, la resistente è una impresa individuale iscritta nella sezione speciale quale piccolo imprenditore, sicchè ai sensi del comma 3, dell'articolo 2214 del codice civile, è esclusa dall'obbligo di tenuta delle scritture contabili (articolo 2083 c.c.); rilevato però che alla sottoposizione alla procedura della liquidazione giudiziale non osta l'iscrizione al registro delle imprese con la qualifica di piccolo imprenditore, svolgendo la stessa iscrizione una mera funzione di pubblicità notizia;
dato atto dell'orientamento della Suprema Corte secondo cui “L'articolo 1, 2° comma, R.D.
16 marzo 1942 n. 267, nel testo modificato dal d.leg. 12 settembre 2007 n. 169, aderendo al principio di «prossimità della prova», pone a carico del debitore l'onere di provare di essere esente dal fallimento gravandolo della dimostrazione del non superamento congiunto dei parametri dimensionali ivi prescritti, ed escludendo quindi la possibilità di ricorrere al criterio sancito nella norma sostanziale contenuta nell'articolo 2083 c.c., il cui richiamo da parte dell'articolo 2221 c.c. (che consacra l'immanenza dello statuto dell'imprenditore commerciale al sistema dell'insolvenza, salve le esenzioni ivi previste), non spiega alcuna rilevanza;
il regime concorsuale riformato ha infatti tratteggiato la figura dell'«imprenditore fallibile» affidandola in via esclusiva a parametri soggettivi di tipo quantitativo, i quali prescindono del tutto da quello, canonizzato nel regime civilistico, della prevalenza del lavoro personale rispetto all'organizzazione aziendale fondata sul capitale e sull'altrui lavoro” (Cfr. Cass. 28/05/2010 n° 13086); considerato, quanto ai requisiti dimensionali di cui all'art. 2, comma 1, lett. d) CCI (il cui possesso congiunto nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di apertura della liquidazione giudiziale impedisce la declaratoria di liquidazione), che il Codice della
Crisi ribadisce, ex art. 121, che il relativo onere dimostrativo ricade in capo al debitore (cfr. nel vigore della legge fallimentare, Cass. civ. Ord., 23/03/2018, n. 7372 secondo cui “il debitore, in applicazione del principio di prossimità della prova, ha l'onere di dimostrare di essere esente dal fallimento tramite la dimostrazione del mancato superamento congiunto dei parametri dimensionali ivi prescritti”); considerato che tale dimostrazione deve riguardare l'arco temporale dei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di liquidazione giudiziale;
considerato che
, concretando il mancato superamento delle soglie un fatto impeditivo, la relativa eccezione è, nel rispetto dell'art. 2697 c.c., rimessa al debitore;
dato atto che la parte debitrice non si è costituita e non ha, pertanto, dato prova del possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lett. d, CCI;
rilevato, comunque, che dalla visura aggiornata della società debitrice emerge che la impresa individuale si è cancellata il 18.3.2025 dal Registro Imprese e che le dichiarazioni dei redditi del triennio 2022-2024 indicano il superamento delle soglie dimensionali (cfr. dichiarazione dei redditi 2024 ove sono indicati ricavi pari ad euro 222.483,00); considerato, quindi, che non risulta dimostrata la qualità di impresa minore;
dato atto che dall'elenco cartelle/avvisi inoltrato dall' , Controparte_2 risulta iscritto a ruolo un totale di debiti fiscali pari ad euro 23.320,00 a cui vanno in parte aggiunti quelli risultanti dal “certificato unico debiti tributari” inviato dall'Agenzia delle
Entrate – Direzione Provinciale di Caserta – Ufficio Territoriale di Caserta e dal certificato dei debiti contributivi;
considerato che
l'apertura della liquidazione giudiziale presuppone l'accertamento dello stato di insolvenza del debitore ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. b) CCI;
rilevato che, conformemente a quanto previsto dalla legge fallimentare tale presupposto risulta integrato quando sussiste una generale situazione di difficoltà economica riguardante l'impresa, che genera l'impossibilità di far fronte regolarmente, quindi con modalità e tempi fisiologici, alle obbligazioni assunte, indipendentemente dai motivi che l'hanno generata e indipendentemente dalla consistenza del patrimonio (il quale potrebbe anche essere superiore alla esposizione debitoria, ma altrimenti impegnato o non facilmente liquidabile, cfr. Cass. civ., 20/01/2020, n. 1069); ritenuto che, nel caso di specie, l'inadempimento dell'obbligazioni vantate dal creditore istante, unita ai seguenti indizi di insolvenza:
- il protratto inadempimento del debito nei confronti del creditore istante;
- l'esistenza di un decreto ingiuntivo per circa € 10.139,33 (cfr. “allegato al ricorso decreto ingiuntivo” allegato al ricorso);
- la notifica dell'atto di precetto rimasta senza riscontro (cfr. Atto di precetto” allegato al ricorso);
- il pignoramento presso terzi dall'esito negativo, atteso che la notifica al debitore non andava a buon fine in quanto l'Ufficiale Giudiziario dichiarava che all'indirizzo indicato quale sede legale della ditta debitrice risultava operare un'altra ditta, con la stessa insegna della resistente;
- una esposizione debitoria della società nei confronti dell' ; Controparte_2
- la condotta processuale della resistente, rimasta contumace;
manifesti l'impossibilità della debitrice di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni,
e renda pertanto evidente lo stato di decozione;
rilevato che l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria del presente procedimento è risultata essere superiore ad euro trentamila ex art. 49 CCI;
P.Q.M.
Il Tribunale, nella composizione sopra indicata dichiara aperta la liquidazione giudiziale a carico di: con sede in Recale, piazza Controparte_1
DO RO nr. 2/4, Cod. Fisc. e Part. Iva , CodiceFiscale_1 P.IVA_1 in persona del rappresentante legale pro tempore
NOMINA giudice delegato alla procedura la dr.ssa Marta Sodano (in sostituzione ex Castaldo); curatore l'avv. Francesca Picierno, in possesso dei requisiti di cui all'art. 358 CCI;
ORDINA al legale rappresentante della società al debitore il deposito entro tre giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione
è tenuta a norma dell'articolo 2215-bis del Codice civile, dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'articolo 39 CCI;
ORDINA che il curatore proceda, all'immediata ricognizione dei beni e, se necessario, all'apposizione dei sigilli sui beni che si trovano nella sede principale dell'impresa e sugli altri beni del debitore secondo le norme stabilite dal Codice di procedura civile, quando non è possibile procedere immediatamente al loro inventario, a norma dell'art. 193 della legge fallimentare;
FISSA il giorno 22.1.2026, ore 9.30 presso l'aula di udienza del giudice delegato, l'adunanza in cui si procederà all'esame dello stato passivo;
ASSEGNA ai creditori ed ai terzi che vantino diritti reali o personali su cose in possesso dei falliti il termine perentorio del trentesimo giorno anteriore alla data sopra fissata per l'esame dello stato passivo per la presentazione a mezzo PEC delle domande di insinuazione;
AUTORIZZA il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del Codice di procedura civile:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto- legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice.
Sentenza da prenotarsi a debito.
DISPONE
che la cancelleria, ove necessario ai fini dei successi adempimenti ed alla corretta registrazione del presente provvedimento, proceda alla reiscrizione degli atti nel registro dei procedimenti unitari.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere il 1.10.2025
Il Giudice estensore
Dr.ssa Simona Di Rauso Il Presidente
Dr. Massimo Urbano