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Sentenza 11 gennaio 2024
Sentenza 11 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 11/01/2024, n. 65 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 65 |
| Data del deposito : | 11 gennaio 2024 |
Testo completo
n. 2254/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
__________________
La Corte di Appello di Firenze, Sezione I Civile, riunita in Camera di Consiglio e composta dai Sigg.ri Magistrati:
dott. Isabella Mariani Presidente dott. Daniela Lococo Consigliere rel. dott. Alessandra Guerrieri Consigliere
ha pronunciato la seguente
- S E N T E N Z A -
nella causa di grado di appello iscritta a ruolo il 11/12/2022 al n. 2254 del R.G. Affari
Contenziosi dell'anno 2022 avverso l'ordinanza ex art. 702-ter c.p.c. del Tribunale di Firenze in data 20 agosto
2018 promossa da
, elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'Avv. Parte_1
LORENZETTI STEFANO che lo rappresenta e difende come da mandato ex art. 83
c.p.c in atti
- parte appellante - contro
Controparte_1
, in persona del in carica,
[...] CP_2 domiciliato ex lege in Firenze, presso l' Organizzazione_1
- parte appellata non costituita - in contraddittorio con
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA, in sede,
- interveniente ex lege -
La causa era posta in decisione sulle seguenti conclusioni: per la parte appellante: “VOGLIA LA ON.LE CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
(diversa sezione e/o diversa composizione rispetto a quella del Collegio artefice della cassata sentenza n. 1370/2020 ) respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa e previo espletamento degli incombenti di rito,
RIFORMARE INTEGRALMENTE la sentenza n. 1370/2020 emessa dalla Corte di
Appello di Firenze e, conseguentemente ACCOGLIERE la domanda proposta dal sig.
e, per l'effetto, Voglia codesta Ecc.ma Corte di Appello di Parte_1
Firenze così provvedere:
Nel merito, in via principale, previa nuova audizione dell'interessato mediante l'ausilio di un interprete in una lingua dallo stesso conosciuta, accogliere l'appello e per l'effetto annullare il provvedimento impugnato in quanto illegittimo e/o infondato per i motivi indicati, accertando e dichiarando il diritto del Sig.
[...]
al riconoscimento della protezione sussidiaria, ai sensi dell'art. 2 lett. Parte_1
g) e 17 del D.lgs. 251/2007;
In ulteriore subordine, accertare e dichiarare la sussistenza di gravi motivi di carattere umanitario ai sensi dell'art. 32, c. 3 D. Lg.s 25/2008 e, conseguentemente, il diritto del
Sig. al rilascio di un permesso di soggiorno per motivi Parte_1
umanitari ex art. 5 co. 6 D.lgs. 286/98 come modificato dal D.L 130-20 che ha introdotto la figura della c.d protezione speciale ex art. 19 comma 1.1. T.U.I Con riserva di ulteriormente dedurre, produrre, dedurre e proporre ulteriori motivi aggiunti all'esito delle eventuali difese di controparte Con vittoria di spese, competenze e onorari”; per il Pubblico Ministero interveniente: Visto per intervento.
- FATTO E DIRITTO -
I. Fatto e svolgimento del processo. L'odierno appellante, cittadino nigeriano nato nel
1988, proponeva ricorso al Tribunale di Firenze avverso la decisione della che gli aveva negato la protezione internazionale richiesta, Controparte_1
ritenendo privo di credibilità il racconto reso a sostegno dell'invocato riconoscimento
2 dello status di rifugiato, e in via gradatamente subordinata, della protezione sussidiaria o della concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari.
I.1 Nella contumacia del convenuto, la causa era istruita con produzioni CP_1
documentali, fra cui il verbale di audizione dinanzi alla , e Controparte_1
con l'audizione in giudizio del ricorrente, richiedente protezione (il quale affermava di aver lasciato il proprio Paese il 23 luglio 2015, giungendo in Italia il 26 settembre
2015, temendo di essere ucciso dai membri della confraternita degli NI a cui aveva aderito il padre, dopo che la madre si era opposta all'ingresso nella setta dei figli e che un fratello, designato prima di lui al subentro nel ruolo paterno, era stato poi trovato ucciso venendo in seguito la loro casa data alle fiamme).
Senza ulteriore istruttoria la causa era riservata in decisione.
I.
2. Con l'ordinanza gravata il Tribunale respingeva il ricorso con riferimento a tutte le forme di protezione richieste. Osservava che il racconto formulato dal richiedente risultava privo di verosimiglianza in quanto, pur risultando acquisito - alla stregua delle fonti accreditate citate - che la confraternita degli NI costituisce una setta ramificata nel territorio nigeriano, diretta a controllare le istituzioni del Paese, riteneva non verosimile il narrato reso dal richiedente in assenza di elementi che giustificassero comportamenti coercitivi ai fini dell'ingresso nella setta del medesimo,
in quanto soggetto privo di alcun incarico politico o comunque in condizioni di poter fornire una qualche utilità alla confraternita (in ragione del fatto che lo stesso svolgeva nel proprio paese attività di piastrellista e non risultava che il padre lo avesse comunque iniziato alla setta).
Escludeva pertanto, per le ragioni anzidette, la ricorrenza delle condizioni legittimanti il riconoscimento dello status di rifugiato nonché di quelle relative alla protezione sussidiaria osservando, quanto alla ipotesi di cui all'art. 14 lett. c) del D.
Lgs. N. 251/2007, la insussistenza di una situazione di violenza indiscriminata sul territorio di provenienza del ricorrente (Edo State) rispetto alla più allarmante situazione delle aree settentrionali del Paese. Negava infine la concessione della protezione umanitaria evidenziando la insussistenza di specifici profili di
3 vulnerabilità del medesimo in caso di rientro nel proprio Paese di origine (pure osservando che questi non aveva comunque provato una situazione di effettiva integrazione socio-lavorativa).
I.
3. Con atto di appello, lo straniero richiedente protezione deduceva l'erroneità
dell'assunto del primo giudicante circa la carenza di sussistenza dei presupposti legittimanti la richiesta protezione con specifico riferimento alla protezione sussidiaria ex art. 14 lett. c) D. Lgs. cit., nonché in relazione al mancato riconoscimento della protezione umanitaria, assumendo la sussistenza di inserimento lavorativo connesso allo svolgimento di attività lavorativa presso un ristorante cinese, come da contratto di lavoro a tempo determinato allegato.
Nella contumacia dell'Amministrazione appellata, la Corte di Appello di Firenze, con sentenza n. 1370/2020, respingeva l'appello proposto dal richiedente.
Ad esito della ordinanza emessa in data dalla Suprema Corte - avente per oggetto l'annullamento con rinvio della sentenza pronunciata dalla Corte di Appello, in accoglimento del ricorso proposto dall'interessato avverso il mancato riconoscimento della protezione sussidiaria ex lett. c) dell'art. 14 D. Lgs. n. 251/2007- il giudizio è rimesso alla intestata Corte in diversa composizione.
Il è rimasto contumace anche in questa fase. CP_1
All'odierna udienza la causa, senza ulteriore istruttoria, era riservata in decisione con concessione di termini ordinari per lo scambio di comparse conclusionali e repliche.
II. L'ordinanza della Cassazione.
La Suprema Corte, esaminando congiuntamente i motivi articolati dall'interessato -
entrambi vertenti sul mancato riconoscimento della protezione sussidiaria ex art. 14 lett. c) sopra citato - rileva che il richiamo alle fonti posto a fondamento del diniego della protezione sussidiaria risulta del tutto carente degli elementi identificativi necessari, evidenziando che le informazioni pertinenti ai fini della decisione non possono desumersi dal sito ministeriale “Viaggiare sicuri”, in quanto funzionali e destinate alle esigenze turistiche, a fronte di un generico riferimento a un report di non meglio individuato. Organizzazione_2
4 Ritenuta pertanto la inadeguatezza delle fonti citate, la Suprema Corte ha cassato la sentenza della Corte di Appello in relazione ai motivi dedotti, formulando per relationem, alla stregua degli argomenti a riguardo espressi nella motivazione, il principio di diritto cui attenersi in sede di giudizio di rinvio da parte di questa Corte,
alla quale viene pure demandata la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità (in cui il si costituiva tardivamente ai soli fini della CP_1
partecipazione all'udienza di discussione).
III. Il merito. L'appellante deduce il sopravvenuto peggioramento della situazione socio-politica del paese di provenienza richiamando il Rapporto ECOI aggiornato al giugno 2021, reperibile al sito allegato in atti tramite link, nonché le fonti ulteriormente allegate a dimostrazione della sussistenza di forti scontri armati;
insiste pertanto per il riconoscimento della protezione sussidiaria ovvero, in ipotesi, per il riconoscimento della protezione speciale ex art. 19 del TUI come modificato dal D.L.
130/2020; evidenzia a riguardo che il provvedimento invocato in subordine garantirebbe la unità familiare essendo l'appellante in riassunzione impegnato in attività lavorativa in Italia ormai da anni, così provvedendo al mantenimento del proprio nucleo familiare (costituito dal figlio minore e dalla moglie, titolare di permesso di soggiorno quale rifugiata e pertanto impossibilitata a tornare nel proprio paese).
L'appello è infondato quanto alla domanda di protezione sulla base della lett. c) dell'art. 14 D. Lgs. citato (ipotesi sulla quale era esclusivamente incentrato il ricorso per Cassazione proposto dal richiedente e, conseguentemente, il principio di diritto espresso dalla Suprema Corte, al quale attenersi in questo giudizio, in difetto di ulteriori richieste di subordine suscettibili di assorbimento del relativo esame).
Con specifico riferimento a tale ipotesi ancora da ultimo la Suprema Corte ha ribadito che, ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria, la nozione di violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato, interno o internazionale, in conformità con la giurisprudenza della Corte di giustizia UE (sentenza 30 gennaio
2014, in causa C-285/12), deve essere interpretata nel senso che il conflitto armato
5 interno rileva solo se, eccezionalmente, possa ritenersi che gli scontri tra le forze governative di uno Stato e uno o più gruppi armati, o tra due o più gruppi armati, siano all'origine di una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona del richiedente la protezione sussidiaria.
Il grado di violenza indiscriminata deve aver pertanto raggiunto un livello talmente elevato da far ritenere che un civile, se rinviato nel Paese o nella regione in questione, correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio, un rischio effettivo di subire detta minaccia (cfr. Cassazione civile, Sezione 6-1, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 18306 del
08/07/2019; id., n. 9090 del 02/04/2019; id., n. 13858 del 31/05/2018).
Si osserva a riguardo che in base al rapporto Easo 2019 i conflitti armati legati a gruppi di pastori e a gruppi militanti del Delta del Niger, pure richiamati mediante la citazione delle fonti operata dall'appellante, non integrano i presupposti per esporre i civili al rischio reale di violenza indiscriminata non avendo peraltro dedotto il suddetto situazioni specifiche che lo rendano potenziale vittima di fenomeni violenti.
Dallo stesso rapporto aggiornato al giugno 2021, citato dall'appellante, Org_3
emergono situazioni integranti conflitti e attacchi terroristici essenzialmente localizzati nel nord-est della Nigeria, mentre con riferimento alle aree meridionali
(ove si colloca lo Stato di provenienza del richiedente) sono descritti fenomeni violenti costituiti da attacchi al personale e alle strutture di polizia da parte di sospetti membri
Org dell' e dalle reazioni delle forze di sicurezza, volte alla repressione delle proteste, senza che anche in tale contesto il richiedente abbia fornito elementi idonei a dimostrare la esposizione dei singoli civili a tali fatti violenti e alle relative conseguenze (in tal senso i rapporti annuali di che collocano in altre zone Org_2
della Nigeria situazioni di violenza indiscriminata suscettibili di coinvolgere la popolazione civile in quanto tale).
Ne consegue che nella fattispecie non risulta ravvisabile una situazione di pericolo collegato a violenza indiscriminata, secondo l'accezione comunemente condivisa dalla giurisprudenza in materia, pertanto idonea ad investire ogni abitante civile a prescindere dalla sua identità e storia personale, in un clima di violenza tale per cui
6 chiunque, non appena rientrato nel Paese, finirebbe per subirlo a causa della sua sola presenza sul territorio.
Ne consegue che la domanda di protezione sussidiaria ex art. 14 lett. c) D.Lgs. citato deve essere respinta non ricorrendo, alla stregua dell'oggetto del presente giudizio di rinvio in presenza di impugnativa innanzi alla Suprema Corte del solo diniego della protezione sussidiaria, i presupposti per l'esame della domanda di subordine.
IV. Le spese. Quanto alle spese di lite del giudizio di legittimità e della presente fase,
esse sono integralmente compensate in ragione della materia e della natura delle questioni esaminate.
-
PER QUESTI MOTIVI
-
La Corte di Appello di Firenze, ogni altra domanda reietta, definitivamente pronunciando in sede di rinvio sull'appello proposto da nei Parte_1
confronti del , con l'intervento del Pubblico Ministero in sede, Controparte_1
avverso l'ordinanza ex art. 702-ter c.p.c. del Tribunale di Firenze in data 20 agosto
2018, così provvede:
1) respinge l'appello;
2) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio di legittimità
nonché del presente giudizio di rinvio;
3) dà atto che sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13/1quater dPR n.
115/2002 in materia di spese di giustizia.
4) dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle persone in esso menzionate ai sensi dell'art. 52 del D.l.vo n. 30.06.2003 n.196.
Firenze, 9 novembre 2023
IL CONSIGLIERE Est. IL PRESIDENTE
Daniela Lococo Isabella Mariani
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
__________________
La Corte di Appello di Firenze, Sezione I Civile, riunita in Camera di Consiglio e composta dai Sigg.ri Magistrati:
dott. Isabella Mariani Presidente dott. Daniela Lococo Consigliere rel. dott. Alessandra Guerrieri Consigliere
ha pronunciato la seguente
- S E N T E N Z A -
nella causa di grado di appello iscritta a ruolo il 11/12/2022 al n. 2254 del R.G. Affari
Contenziosi dell'anno 2022 avverso l'ordinanza ex art. 702-ter c.p.c. del Tribunale di Firenze in data 20 agosto
2018 promossa da
, elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'Avv. Parte_1
LORENZETTI STEFANO che lo rappresenta e difende come da mandato ex art. 83
c.p.c in atti
- parte appellante - contro
Controparte_1
, in persona del in carica,
[...] CP_2 domiciliato ex lege in Firenze, presso l' Organizzazione_1
- parte appellata non costituita - in contraddittorio con
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA, in sede,
- interveniente ex lege -
La causa era posta in decisione sulle seguenti conclusioni: per la parte appellante: “VOGLIA LA ON.LE CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
(diversa sezione e/o diversa composizione rispetto a quella del Collegio artefice della cassata sentenza n. 1370/2020 ) respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa e previo espletamento degli incombenti di rito,
RIFORMARE INTEGRALMENTE la sentenza n. 1370/2020 emessa dalla Corte di
Appello di Firenze e, conseguentemente ACCOGLIERE la domanda proposta dal sig.
e, per l'effetto, Voglia codesta Ecc.ma Corte di Appello di Parte_1
Firenze così provvedere:
Nel merito, in via principale, previa nuova audizione dell'interessato mediante l'ausilio di un interprete in una lingua dallo stesso conosciuta, accogliere l'appello e per l'effetto annullare il provvedimento impugnato in quanto illegittimo e/o infondato per i motivi indicati, accertando e dichiarando il diritto del Sig.
[...]
al riconoscimento della protezione sussidiaria, ai sensi dell'art. 2 lett. Parte_1
g) e 17 del D.lgs. 251/2007;
In ulteriore subordine, accertare e dichiarare la sussistenza di gravi motivi di carattere umanitario ai sensi dell'art. 32, c. 3 D. Lg.s 25/2008 e, conseguentemente, il diritto del
Sig. al rilascio di un permesso di soggiorno per motivi Parte_1
umanitari ex art. 5 co. 6 D.lgs. 286/98 come modificato dal D.L 130-20 che ha introdotto la figura della c.d protezione speciale ex art. 19 comma 1.1. T.U.I Con riserva di ulteriormente dedurre, produrre, dedurre e proporre ulteriori motivi aggiunti all'esito delle eventuali difese di controparte Con vittoria di spese, competenze e onorari”; per il Pubblico Ministero interveniente: Visto per intervento.
- FATTO E DIRITTO -
I. Fatto e svolgimento del processo. L'odierno appellante, cittadino nigeriano nato nel
1988, proponeva ricorso al Tribunale di Firenze avverso la decisione della che gli aveva negato la protezione internazionale richiesta, Controparte_1
ritenendo privo di credibilità il racconto reso a sostegno dell'invocato riconoscimento
2 dello status di rifugiato, e in via gradatamente subordinata, della protezione sussidiaria o della concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari.
I.1 Nella contumacia del convenuto, la causa era istruita con produzioni CP_1
documentali, fra cui il verbale di audizione dinanzi alla , e Controparte_1
con l'audizione in giudizio del ricorrente, richiedente protezione (il quale affermava di aver lasciato il proprio Paese il 23 luglio 2015, giungendo in Italia il 26 settembre
2015, temendo di essere ucciso dai membri della confraternita degli NI a cui aveva aderito il padre, dopo che la madre si era opposta all'ingresso nella setta dei figli e che un fratello, designato prima di lui al subentro nel ruolo paterno, era stato poi trovato ucciso venendo in seguito la loro casa data alle fiamme).
Senza ulteriore istruttoria la causa era riservata in decisione.
I.
2. Con l'ordinanza gravata il Tribunale respingeva il ricorso con riferimento a tutte le forme di protezione richieste. Osservava che il racconto formulato dal richiedente risultava privo di verosimiglianza in quanto, pur risultando acquisito - alla stregua delle fonti accreditate citate - che la confraternita degli NI costituisce una setta ramificata nel territorio nigeriano, diretta a controllare le istituzioni del Paese, riteneva non verosimile il narrato reso dal richiedente in assenza di elementi che giustificassero comportamenti coercitivi ai fini dell'ingresso nella setta del medesimo,
in quanto soggetto privo di alcun incarico politico o comunque in condizioni di poter fornire una qualche utilità alla confraternita (in ragione del fatto che lo stesso svolgeva nel proprio paese attività di piastrellista e non risultava che il padre lo avesse comunque iniziato alla setta).
Escludeva pertanto, per le ragioni anzidette, la ricorrenza delle condizioni legittimanti il riconoscimento dello status di rifugiato nonché di quelle relative alla protezione sussidiaria osservando, quanto alla ipotesi di cui all'art. 14 lett. c) del D.
Lgs. N. 251/2007, la insussistenza di una situazione di violenza indiscriminata sul territorio di provenienza del ricorrente (Edo State) rispetto alla più allarmante situazione delle aree settentrionali del Paese. Negava infine la concessione della protezione umanitaria evidenziando la insussistenza di specifici profili di
3 vulnerabilità del medesimo in caso di rientro nel proprio Paese di origine (pure osservando che questi non aveva comunque provato una situazione di effettiva integrazione socio-lavorativa).
I.
3. Con atto di appello, lo straniero richiedente protezione deduceva l'erroneità
dell'assunto del primo giudicante circa la carenza di sussistenza dei presupposti legittimanti la richiesta protezione con specifico riferimento alla protezione sussidiaria ex art. 14 lett. c) D. Lgs. cit., nonché in relazione al mancato riconoscimento della protezione umanitaria, assumendo la sussistenza di inserimento lavorativo connesso allo svolgimento di attività lavorativa presso un ristorante cinese, come da contratto di lavoro a tempo determinato allegato.
Nella contumacia dell'Amministrazione appellata, la Corte di Appello di Firenze, con sentenza n. 1370/2020, respingeva l'appello proposto dal richiedente.
Ad esito della ordinanza emessa in data dalla Suprema Corte - avente per oggetto l'annullamento con rinvio della sentenza pronunciata dalla Corte di Appello, in accoglimento del ricorso proposto dall'interessato avverso il mancato riconoscimento della protezione sussidiaria ex lett. c) dell'art. 14 D. Lgs. n. 251/2007- il giudizio è rimesso alla intestata Corte in diversa composizione.
Il è rimasto contumace anche in questa fase. CP_1
All'odierna udienza la causa, senza ulteriore istruttoria, era riservata in decisione con concessione di termini ordinari per lo scambio di comparse conclusionali e repliche.
II. L'ordinanza della Cassazione.
La Suprema Corte, esaminando congiuntamente i motivi articolati dall'interessato -
entrambi vertenti sul mancato riconoscimento della protezione sussidiaria ex art. 14 lett. c) sopra citato - rileva che il richiamo alle fonti posto a fondamento del diniego della protezione sussidiaria risulta del tutto carente degli elementi identificativi necessari, evidenziando che le informazioni pertinenti ai fini della decisione non possono desumersi dal sito ministeriale “Viaggiare sicuri”, in quanto funzionali e destinate alle esigenze turistiche, a fronte di un generico riferimento a un report di non meglio individuato. Organizzazione_2
4 Ritenuta pertanto la inadeguatezza delle fonti citate, la Suprema Corte ha cassato la sentenza della Corte di Appello in relazione ai motivi dedotti, formulando per relationem, alla stregua degli argomenti a riguardo espressi nella motivazione, il principio di diritto cui attenersi in sede di giudizio di rinvio da parte di questa Corte,
alla quale viene pure demandata la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità (in cui il si costituiva tardivamente ai soli fini della CP_1
partecipazione all'udienza di discussione).
III. Il merito. L'appellante deduce il sopravvenuto peggioramento della situazione socio-politica del paese di provenienza richiamando il Rapporto ECOI aggiornato al giugno 2021, reperibile al sito allegato in atti tramite link, nonché le fonti ulteriormente allegate a dimostrazione della sussistenza di forti scontri armati;
insiste pertanto per il riconoscimento della protezione sussidiaria ovvero, in ipotesi, per il riconoscimento della protezione speciale ex art. 19 del TUI come modificato dal D.L.
130/2020; evidenzia a riguardo che il provvedimento invocato in subordine garantirebbe la unità familiare essendo l'appellante in riassunzione impegnato in attività lavorativa in Italia ormai da anni, così provvedendo al mantenimento del proprio nucleo familiare (costituito dal figlio minore e dalla moglie, titolare di permesso di soggiorno quale rifugiata e pertanto impossibilitata a tornare nel proprio paese).
L'appello è infondato quanto alla domanda di protezione sulla base della lett. c) dell'art. 14 D. Lgs. citato (ipotesi sulla quale era esclusivamente incentrato il ricorso per Cassazione proposto dal richiedente e, conseguentemente, il principio di diritto espresso dalla Suprema Corte, al quale attenersi in questo giudizio, in difetto di ulteriori richieste di subordine suscettibili di assorbimento del relativo esame).
Con specifico riferimento a tale ipotesi ancora da ultimo la Suprema Corte ha ribadito che, ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria, la nozione di violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato, interno o internazionale, in conformità con la giurisprudenza della Corte di giustizia UE (sentenza 30 gennaio
2014, in causa C-285/12), deve essere interpretata nel senso che il conflitto armato
5 interno rileva solo se, eccezionalmente, possa ritenersi che gli scontri tra le forze governative di uno Stato e uno o più gruppi armati, o tra due o più gruppi armati, siano all'origine di una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona del richiedente la protezione sussidiaria.
Il grado di violenza indiscriminata deve aver pertanto raggiunto un livello talmente elevato da far ritenere che un civile, se rinviato nel Paese o nella regione in questione, correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio, un rischio effettivo di subire detta minaccia (cfr. Cassazione civile, Sezione 6-1, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 18306 del
08/07/2019; id., n. 9090 del 02/04/2019; id., n. 13858 del 31/05/2018).
Si osserva a riguardo che in base al rapporto Easo 2019 i conflitti armati legati a gruppi di pastori e a gruppi militanti del Delta del Niger, pure richiamati mediante la citazione delle fonti operata dall'appellante, non integrano i presupposti per esporre i civili al rischio reale di violenza indiscriminata non avendo peraltro dedotto il suddetto situazioni specifiche che lo rendano potenziale vittima di fenomeni violenti.
Dallo stesso rapporto aggiornato al giugno 2021, citato dall'appellante, Org_3
emergono situazioni integranti conflitti e attacchi terroristici essenzialmente localizzati nel nord-est della Nigeria, mentre con riferimento alle aree meridionali
(ove si colloca lo Stato di provenienza del richiedente) sono descritti fenomeni violenti costituiti da attacchi al personale e alle strutture di polizia da parte di sospetti membri
Org dell' e dalle reazioni delle forze di sicurezza, volte alla repressione delle proteste, senza che anche in tale contesto il richiedente abbia fornito elementi idonei a dimostrare la esposizione dei singoli civili a tali fatti violenti e alle relative conseguenze (in tal senso i rapporti annuali di che collocano in altre zone Org_2
della Nigeria situazioni di violenza indiscriminata suscettibili di coinvolgere la popolazione civile in quanto tale).
Ne consegue che nella fattispecie non risulta ravvisabile una situazione di pericolo collegato a violenza indiscriminata, secondo l'accezione comunemente condivisa dalla giurisprudenza in materia, pertanto idonea ad investire ogni abitante civile a prescindere dalla sua identità e storia personale, in un clima di violenza tale per cui
6 chiunque, non appena rientrato nel Paese, finirebbe per subirlo a causa della sua sola presenza sul territorio.
Ne consegue che la domanda di protezione sussidiaria ex art. 14 lett. c) D.Lgs. citato deve essere respinta non ricorrendo, alla stregua dell'oggetto del presente giudizio di rinvio in presenza di impugnativa innanzi alla Suprema Corte del solo diniego della protezione sussidiaria, i presupposti per l'esame della domanda di subordine.
IV. Le spese. Quanto alle spese di lite del giudizio di legittimità e della presente fase,
esse sono integralmente compensate in ragione della materia e della natura delle questioni esaminate.
-
PER QUESTI MOTIVI
-
La Corte di Appello di Firenze, ogni altra domanda reietta, definitivamente pronunciando in sede di rinvio sull'appello proposto da nei Parte_1
confronti del , con l'intervento del Pubblico Ministero in sede, Controparte_1
avverso l'ordinanza ex art. 702-ter c.p.c. del Tribunale di Firenze in data 20 agosto
2018, così provvede:
1) respinge l'appello;
2) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio di legittimità
nonché del presente giudizio di rinvio;
3) dà atto che sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13/1quater dPR n.
115/2002 in materia di spese di giustizia.
4) dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle persone in esso menzionate ai sensi dell'art. 52 del D.l.vo n. 30.06.2003 n.196.
Firenze, 9 novembre 2023
IL CONSIGLIERE Est. IL PRESIDENTE
Daniela Lococo Isabella Mariani
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