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Sentenza 7 febbraio 2025
Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 07/02/2025, n. 227 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 227 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 4632/2021 RG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VELLETRI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Velletri, dott.ssa Veronica Vaccaro, all'esito dell'udienza del 7 febbraio 2025, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 4632/2021 R.G.L., avente ad oggetto: “altre controversie in materia di assistenza obbligatoria”,
PROMOSSA DA
nato a [...] il [...] residente in [...] Pomezia Parte_1
CF , rappresentato e difeso dall'Avv Ferruccio Zannini del foro di C.F._1
Roma, giusta procura allegata al ricorso;
- Ricorrente -
CONTRO
(cf. ), con sede in Roma Controparte_1 P.IVA_1
alla Via Ciro il Grande, n.° 21, in persona del Presidente e legale rappresentante pro-tempore, contumace;
- Resistente –
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Svolgimento del processo.
1. Con ricorso depositato il 26/11/2021, chiedeva al Tribunale di cui in Parte_1 epigrafe di: “accogliere il presente ricorso restituendo il reddito di cittadinanza al ricorrente con gli arretrati dal gennaio del 2021. Con vittoria di spese ed onorari da versare al difensore dichiaratosi antistatario” per i motivi di cui al ricorso da intendersi qui ripetuti e trascritti.
2. L' restava contumace in giudizio. CP_1
3.La prima udienza di discussione veniva fissata per il giorno 21/12/2022, differita d'ufficio alle udienze del 18/7/2023 e del 23/1/2024; a tale ultima udienza la causa veniva chiamata per la prima volta innanzi a questo Giudice che rinviava la causa per difetto di notifica del ricorso;
seguiva l'udienza del 3/5/2024, all'esito della quale veniva dichiarata la contumacia dell' e disposto un onere di produzione documentale a carico della parte ricorrente;
CP_1 all'udienza di rinvio del 5/12/2024 il Giudice verificava che l'onere di deposito documentale disposto a carico del ricorrente non veniva assolto in modo puntuale e per l'effetto, ai sensi degli artt. 213 e 421 cpc, il Giudice chiedeva informazioni all' che venivano rese con CP_1
nota del 12/12/2024, di cui al fascicolo telematico;
seguiva l'udienza per la discussione del
6/2/2025, differita d'ufficio all'udienza del 7/2/2025; all'esito di tale ultima udienza veniva emessa sentenza con motivazione contestuale.
2. In fatto e in diritto.
4.Dagli atti di causa si ritiene accertato quanto segue: il ricorrente presentava all' di CP_1
Pomezia domanda di Reddito di Cittadinanza avente il seguente n. di protocollo CP_1
CP_ protocollo RDC -2020-3571153; dopo aver ricevuto alcune rate a dicembre 2020, in data
30/3/2021 gli veniva notificato provvedimento di revoca del reddito di cittadinanza con la seguente motivazione: “presenza non dichiarata in domanda di componenti del nucleo
Pag. 2 di 5 familiare intestatari/con piena disponibilità di auto aventi le caratteristiche di cui all'art 2 CP_ co 1 c91 legge 26/19” (v. doc. lettera allegato al ricorso).
5. Il ricorrente ritenendo infondato il provvedimento dell' , promuoveva l'odierno CP_1
ricorso.
6. Si premette in diritto che l'art.
2. legge 26/2019 rubricato “Beneficiari” così stabilisce:
“1. Il Rdc è riconosciuto ai nuclei familiari in possesso cumulativamente, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, dei seguenti requisiti:
a) con riferimento ai requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno, il componente richiedente il beneficio deve essere cumulativamente:
1) in possesso della cittadinanza italiana o di Paesi facenti parte dell'Unione europea, ovvero suo familiare, come individuato dall'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadino di Paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
2) residente in Italia per almeno 10 anni, di cui gli ultimi due, considerati al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, in modo continuativo;
b) con riferimento a requisiti reddituali e patrimoniali, il nucleo familiare deve possedere:
1) un valore dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, inferiore a 9.360 euro;
nel caso di nuclei familiari con minorenni, l'ISEE è calcolato ai sensi dell'articolo 7 del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013;
2) un valore del patrimonio immobiliare, in Italia e all'estero, come definito a fini ISEE, diverso dalla casa di abitazione, non superiore ad una soglia di euro 30.000;
3) un valore del patrimonio mobiliare, come definito a fini ISEE, non superiore a una soglia di euro 6.000, accresciuta di euro 2.000 per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino ad un massimo di euro 10.000, incrementato di ulteriori euro 1.000 per ogni figlio successivo al secondo;
i predetti massimali sono ulteriormente incrementati di euro
5.000 per ogni componente in condizione di disabilità e di euro 7.500 per ogni componente in
Pag. 3 di 5 condizione di disabilità grave o di non autosufficienza, come definite a fini ISEE, presente nel nucleo;
4) un valore del reddito familiare inferiore ad una soglia di euro 6.000 annui moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza di cui al comma 4. La predetta soglia
è incrementata ad euro 7.560 ai fini dell'accesso alla Pensione di cittadinanza. In ogni caso la soglia è incrementata ad euro 9.360 nei casi in cui il nucleo familiare risieda in abitazione in locazione, come da dichiarazione sostitutiva unica (DSU) ai fini ISEE;
c) con riferimento al godimento di beni durevoli:
1) nessun componente il nucleo familiare deve essere intestatario a qualunque titolo o avente piena disponibilità di autoveicoli immatricolati la prima volta nei sei mesi antecedenti la richiesta, ovvero di autoveicoli di cilindrata superiore a 1.600 cc o motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc, immatricolati la prima volta nei due anni antecedenti, esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista una agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità ai sensi della disciplina vigente;
2) nessun componente deve essere intestatario a qualunque titolo o avente piena disponibilità di navi e imbarcazioni da diporto di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171;
c-bis) per il richiedente il beneficio, la mancata sottoposizione a misura cautelare personale, anche adottata a seguito di convalida dell'arresto o del fermo, nonché la mancanza di condanne definitive, intervenute nei dieci anni precedenti la richiesta, per taluno dei delitti indicati all'articolo 7, comma 3”.
7. Ciò posto, ai sensi dell'art.
2. lett. c), n. 1 della legge 26/2019 è, dunque, previsto ai fini del diritto al beneficio assistenziale del reddito di cittadinanza, che: “ nessun componente il nucleo familiare deve essere intestatario a qualunque titolo o avente piena disponibilità di autoveicoli immatricolati la prima volta nei sei mesi antecedenti la richiesta”, a prescindere dalla cilindrata.
8. Nel caso di specie lo stesso ricorrente ha ammesso che in data 11/9/2020 , CP_2
appartenente al medesimo nucleo familiare, ha acquistato una autovettura KIA, con cilindrata
1368 cc;
orbene detto acquisto è intervenuto nel semestre antecedente alla domanda amministrativa di RDC presentata in data 27/11/2020, come emerge dalla nota agli atti CP_1 del fascicolo (deposito del 12/12/2024), richiesta dall'Ufficio ex artt. 231, 421 cpc.
Pag. 4 di 5 9. Ciò posto ne consegue che la revoca del reddito di cittadinanza effettuata dall' è CP_1 legittima, in quanto conforme al disposto di legge di cui all'art. 2 lett. c), n. 1 della legge
26/2019 che esclude fra i beneficiari della erogazione assistenziale de qua, coloro che abbiano acquistato o abbiano a qualsiasi titolo la disponibilità, con riferimento al nucleo familiare, di un autoveicolo immatricolato per la prima volta nei sei mesi antecedenti la richiesta. Il ricorso è dunque infondato e per l'effetto va rigettato.
3. Le spese di lite.
10. Stante la contumacia dell' , si dichiara l'irripetibilità delle spese di lite, per effetto CP_1
della soccombenza del ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce:
- rigetta il ricorso;
- dichiara l'irripetibilità delle spese di lite.
Così deciso in Velletri, il 7 febbraio 2025
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Veronica Vaccaro
Pag. 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VELLETRI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Velletri, dott.ssa Veronica Vaccaro, all'esito dell'udienza del 7 febbraio 2025, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 4632/2021 R.G.L., avente ad oggetto: “altre controversie in materia di assistenza obbligatoria”,
PROMOSSA DA
nato a [...] il [...] residente in [...] Pomezia Parte_1
CF , rappresentato e difeso dall'Avv Ferruccio Zannini del foro di C.F._1
Roma, giusta procura allegata al ricorso;
- Ricorrente -
CONTRO
(cf. ), con sede in Roma Controparte_1 P.IVA_1
alla Via Ciro il Grande, n.° 21, in persona del Presidente e legale rappresentante pro-tempore, contumace;
- Resistente –
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Svolgimento del processo.
1. Con ricorso depositato il 26/11/2021, chiedeva al Tribunale di cui in Parte_1 epigrafe di: “accogliere il presente ricorso restituendo il reddito di cittadinanza al ricorrente con gli arretrati dal gennaio del 2021. Con vittoria di spese ed onorari da versare al difensore dichiaratosi antistatario” per i motivi di cui al ricorso da intendersi qui ripetuti e trascritti.
2. L' restava contumace in giudizio. CP_1
3.La prima udienza di discussione veniva fissata per il giorno 21/12/2022, differita d'ufficio alle udienze del 18/7/2023 e del 23/1/2024; a tale ultima udienza la causa veniva chiamata per la prima volta innanzi a questo Giudice che rinviava la causa per difetto di notifica del ricorso;
seguiva l'udienza del 3/5/2024, all'esito della quale veniva dichiarata la contumacia dell' e disposto un onere di produzione documentale a carico della parte ricorrente;
CP_1 all'udienza di rinvio del 5/12/2024 il Giudice verificava che l'onere di deposito documentale disposto a carico del ricorrente non veniva assolto in modo puntuale e per l'effetto, ai sensi degli artt. 213 e 421 cpc, il Giudice chiedeva informazioni all' che venivano rese con CP_1
nota del 12/12/2024, di cui al fascicolo telematico;
seguiva l'udienza per la discussione del
6/2/2025, differita d'ufficio all'udienza del 7/2/2025; all'esito di tale ultima udienza veniva emessa sentenza con motivazione contestuale.
2. In fatto e in diritto.
4.Dagli atti di causa si ritiene accertato quanto segue: il ricorrente presentava all' di CP_1
Pomezia domanda di Reddito di Cittadinanza avente il seguente n. di protocollo CP_1
CP_ protocollo RDC -2020-3571153; dopo aver ricevuto alcune rate a dicembre 2020, in data
30/3/2021 gli veniva notificato provvedimento di revoca del reddito di cittadinanza con la seguente motivazione: “presenza non dichiarata in domanda di componenti del nucleo
Pag. 2 di 5 familiare intestatari/con piena disponibilità di auto aventi le caratteristiche di cui all'art 2 CP_ co 1 c91 legge 26/19” (v. doc. lettera allegato al ricorso).
5. Il ricorrente ritenendo infondato il provvedimento dell' , promuoveva l'odierno CP_1
ricorso.
6. Si premette in diritto che l'art.
2. legge 26/2019 rubricato “Beneficiari” così stabilisce:
“1. Il Rdc è riconosciuto ai nuclei familiari in possesso cumulativamente, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, dei seguenti requisiti:
a) con riferimento ai requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno, il componente richiedente il beneficio deve essere cumulativamente:
1) in possesso della cittadinanza italiana o di Paesi facenti parte dell'Unione europea, ovvero suo familiare, come individuato dall'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadino di Paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
2) residente in Italia per almeno 10 anni, di cui gli ultimi due, considerati al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, in modo continuativo;
b) con riferimento a requisiti reddituali e patrimoniali, il nucleo familiare deve possedere:
1) un valore dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, inferiore a 9.360 euro;
nel caso di nuclei familiari con minorenni, l'ISEE è calcolato ai sensi dell'articolo 7 del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013;
2) un valore del patrimonio immobiliare, in Italia e all'estero, come definito a fini ISEE, diverso dalla casa di abitazione, non superiore ad una soglia di euro 30.000;
3) un valore del patrimonio mobiliare, come definito a fini ISEE, non superiore a una soglia di euro 6.000, accresciuta di euro 2.000 per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino ad un massimo di euro 10.000, incrementato di ulteriori euro 1.000 per ogni figlio successivo al secondo;
i predetti massimali sono ulteriormente incrementati di euro
5.000 per ogni componente in condizione di disabilità e di euro 7.500 per ogni componente in
Pag. 3 di 5 condizione di disabilità grave o di non autosufficienza, come definite a fini ISEE, presente nel nucleo;
4) un valore del reddito familiare inferiore ad una soglia di euro 6.000 annui moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza di cui al comma 4. La predetta soglia
è incrementata ad euro 7.560 ai fini dell'accesso alla Pensione di cittadinanza. In ogni caso la soglia è incrementata ad euro 9.360 nei casi in cui il nucleo familiare risieda in abitazione in locazione, come da dichiarazione sostitutiva unica (DSU) ai fini ISEE;
c) con riferimento al godimento di beni durevoli:
1) nessun componente il nucleo familiare deve essere intestatario a qualunque titolo o avente piena disponibilità di autoveicoli immatricolati la prima volta nei sei mesi antecedenti la richiesta, ovvero di autoveicoli di cilindrata superiore a 1.600 cc o motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc, immatricolati la prima volta nei due anni antecedenti, esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista una agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità ai sensi della disciplina vigente;
2) nessun componente deve essere intestatario a qualunque titolo o avente piena disponibilità di navi e imbarcazioni da diporto di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171;
c-bis) per il richiedente il beneficio, la mancata sottoposizione a misura cautelare personale, anche adottata a seguito di convalida dell'arresto o del fermo, nonché la mancanza di condanne definitive, intervenute nei dieci anni precedenti la richiesta, per taluno dei delitti indicati all'articolo 7, comma 3”.
7. Ciò posto, ai sensi dell'art.
2. lett. c), n. 1 della legge 26/2019 è, dunque, previsto ai fini del diritto al beneficio assistenziale del reddito di cittadinanza, che: “ nessun componente il nucleo familiare deve essere intestatario a qualunque titolo o avente piena disponibilità di autoveicoli immatricolati la prima volta nei sei mesi antecedenti la richiesta”, a prescindere dalla cilindrata.
8. Nel caso di specie lo stesso ricorrente ha ammesso che in data 11/9/2020 , CP_2
appartenente al medesimo nucleo familiare, ha acquistato una autovettura KIA, con cilindrata
1368 cc;
orbene detto acquisto è intervenuto nel semestre antecedente alla domanda amministrativa di RDC presentata in data 27/11/2020, come emerge dalla nota agli atti CP_1 del fascicolo (deposito del 12/12/2024), richiesta dall'Ufficio ex artt. 231, 421 cpc.
Pag. 4 di 5 9. Ciò posto ne consegue che la revoca del reddito di cittadinanza effettuata dall' è CP_1 legittima, in quanto conforme al disposto di legge di cui all'art. 2 lett. c), n. 1 della legge
26/2019 che esclude fra i beneficiari della erogazione assistenziale de qua, coloro che abbiano acquistato o abbiano a qualsiasi titolo la disponibilità, con riferimento al nucleo familiare, di un autoveicolo immatricolato per la prima volta nei sei mesi antecedenti la richiesta. Il ricorso è dunque infondato e per l'effetto va rigettato.
3. Le spese di lite.
10. Stante la contumacia dell' , si dichiara l'irripetibilità delle spese di lite, per effetto CP_1
della soccombenza del ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce:
- rigetta il ricorso;
- dichiara l'irripetibilità delle spese di lite.
Così deciso in Velletri, il 7 febbraio 2025
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Veronica Vaccaro
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