Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 13/03/2025, n. 915 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 915 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
Seconda Sezione Civile
Rg n 3415/20
Il Giudice, dott.ssa Gisella Ciniglio, rilevato che l'udienza già fissata è stata sostituita dal deposito di note scritte ex art 127 ter cpc;
rilevato che il provvedimento di sostituzione dell'udienza risulta essere stato comunicato a tutte le parti costituite le quali non hanno fatto pervenire, entro il termine previsto dalla legge, opposizione alla suddetta modalità di trattazione;
rilevato che ai sensi dell'art 127 ter c.p.c. co 3 “Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note”, ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c.co 3 “Al termine della discussione orale il giudice, se non provvede ai sensi del primo comma, deposita la sentenza nei successivi trenta giorni”, ai sensi delle disposizioni transitorie del dlgs n.164 del 2024, art. 7 “In deroga all'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, le disposizioni di cui agli articoli 183-ter e 183-quater e quelle di cui all'articolo 281-sexies del codice di procedura civile, come modificato dal decreto legislativo n. 149 del
2022 e dal presente decreto, si applicano anche ai procedimenti già pendenti alla data del 28 febbraio
2023”; lette le note di trattazione scritta depositate nell'interesse di tutte le parti, con cui le stesse concludevano riportandosi agli atti e alle difese già formulate;
decide la controversia ai sensi del combinato disposto degli artt. 281 sexies c.p.c. e 127 ter c.p.c., con sentenza allegata al presente provvedimento.
Il Giudice
Gisella Ciniglio
pagina 1 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
-Sezione Seconda Civile –
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica, in persona del giudice dr.ssa Gisella
Ciniglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 3415 del R.G. dell'anno 2020, avente ad oggetto: risarcimento del danno e vertente
TRA
( CF ), rappresentato e difeso dall'Avv. Antonello Matrone e Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Marika Matrone, nello studio del quale elettivamente domicilia, in Sant'Egidio del Monte AL
(SA) alla Via Tortora n. 28, giusta procura in atti
Attore
CONTRO
C.F. , in persona del proprio legale rappresentante p.t., Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa, dall'Avv. Pasquale D'Aiuto con studio in Salerno, Via R. De Martino n. 7, presso il quale elettivamente domicilia, giusta procura in atti
Convenuta
CONCLUSIONI: come in atti
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Nei limiti della dovuta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in termini succinti ed essenziali (artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
pagina 2 di 6 Con atto di citazione regolarmente notificato, chiedeva il risarcimento dei danni Parte_1 da lesioni personali subite a seguito del sinistro verificatosi il 25.10.2019, alle ore 12,00 circa, in
Angri, - Via Tora civ. 23.
L'attore deduceva che, nelle predette circostanze di luogo e di tempo, dopo essere sceso dalla scala per raccogliere le olive, nel recarsi con la scaletta verso la strada interpoderale, venivo travolto da un'automobile tipo NT di colore nero che andava in direzione Angri;
che dopo l'investimento l'attore cadeva a terra;
che il conducente del veicolo NT si allontanava senza prestare soccorso e senza fornire i propri dati;
che veniva trasportato al Pronto Soccorso dell'Ospedale Civile di Nocera Inferiore ove gli veniva diagnosticata “Frattura degli elementi costali IV, V, VI, VII, VIII di destra e VI, VII, VIII, IX, X e
XI di sinistra. Prognosi giorni clinici: 25”.
Tanto premesso in fatto chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “a)Dichiarare unico ed esclusivo responsabile del sinistro per cui è causa il conducente del veicolo rimasto sconosciuto, e che subito dopo l'investimento si allontanava senza prestare alcun soccorso;
b)Condannare le nella qualità di Fondo di Controparte_2
Garanzia per le Vittime della Strada per la Regione Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore del signor della somma di euro 8 3 .500 ,00 oltre interessi a decorrere dalla data del Parte_1 sinistro al dì del soddisfo, il tutto, comunque, nei limiti del valore di euro 260.000 ,00 . c)Condannare le
[...]
nella qualità di Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada per la Regione Campania, in persona Controparte_2 del legale rappresentante pro tempore , al pagamento delle spese e competenze di lite, da attribuirsi al sottoscritto procuratore per dichiarato anticipo”.
Con comparsa depositata in data 08.09.2020 si costituiva in giudizio la chiedendo, Controparte_2 in estrema sintesi la reiezione della domanda.
***
È noto che il danneggiato, il quale promuova richiesta di risarcimento nei confronti del Parte_2
ex art. 19, primo comma, lett. a), della legge 24 dicembre 1969, n. 990 sul presupposto che il
[...] sinistro sia stato cagionato da veicolo non identificato, ha l'onere di provare che il sinistro si è verificato per la condotta dolosa o colposa del conducente dell'altro veicolo non identificato.
Dunque, egli deve dimostrare, in primo luogo, le modalità del sinistro e l'attribuibilità dello stesso alla condotta dolosa o colposa (esclusiva o concorrente) del conducente di altro veicolo o natante ed, in secondo luogo, che questo è rimasto sconosciuto.
Nella specie, l'odierno attore non ha assolto il suddetto onere probatorio.
Come precisato dalla Suprema Corte, la prova, che il danneggiato è tenuto a fornire, che il danno sia stato effettivamente causato da veicolo non identificato, può essere offerta mediante la denuncia o querela presentata contro ignoti alle competenti autorità, ma senza automatismi, sicché il giudice di merito può sia pagina 3 di 6 escludere la riconducibilità della fattispecie concreta a quella del danno cagionato da veicolo non identificato, pur in presenza di tale denuncia o querela, sia affermarla, in mancanza della stessa (cfr. Cass.,
Sez. III, 03/09/2007, n. 18532).
Dunque, la querela presentata svolge solo una funzione sintomatica della veridicità dei fatti.
Ebbene, ritiene questo giudicante che il quadro probatorio in atti risulti inadeguato a sorreggere la domanda risarcitoria proposta dall' . Pt_1
- In primo luogo, il sig. , ha presentato querela contro ignoti solo in data 05 Parte_1 dicembre 2019 – ovvero due mesi dopo il sinistro per cui è causa.
- Dal referto di pronto soccorso in atti emerge che quando l' è giunto presso l'Ospedale era Pt_1
“Vigile e collaborante”; lo stesso riferisce di essere caduto da una pianta a causa di una Pt_1 vertigine.
Secondo l'art. 2699 c.c. 'L'atto pubblico è il documento redatto, con le richieste formalità, da un notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato ad attribuirgli pubblica fede nel luogo dove l'atto è formato'.
Esso 'fa piena prova, fino a querela di falso (221 c.p.c.), della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti'. L'atto pubblico, quindi, costituisce prova legale, il cui giudizio di attendibilità è precostituito ex lege (nel senso che il giudice sarà obbligato in virtù di un'espressa disposizione di legge a ritenere vero il fatto oggetto della prova). Il legislatore, infatti, ha avvertito l'esigenza che alcuni documenti possano essere formati da terzi che rivestono una particolare posizione nell'ordinamento (ad es. quella di pubblici ufficiali) e che i fatti in essi rappresentati siano assistiti da particolare forza probatoria, si parla anche di atti assistiti dalla pubblica fede. La disposizione di cui al
2700 c.c. chiarisce l'oggetto della fede pubblica che riguarda in primo luogo la provenienza del documento e in secondo luogo il resoconto di quanto il pubblico ufficiale ha fatto, ha visto e ha sentito;
sinteticamente si può affermare che attiene a tutto ciò che riguarda l'estrinseco della vicenda rappresentata. Il documento fa fede del fatto che davanti al pubblico ufficiale sono state rese determinate dichiarazioni o compiute talune attività (Cass. n. 26140/2017, Cass. n. 1063/2015). L'interpretazione delle une e delle altre, così come la loro genuinità, in quanto espressione di volontà libera e consapevole, non sono coperte dalla fede pubblica. Allo stesso modo il documento pubblico non assicura che le dichiarazioni ivi contenute rispondano alle reali intenzioni delle parti. Di conseguenza l'interpretazione delle dichiarazioni fissate nel documento va condotta secondo i normali criteri ermeneutici e le vicende che contrastino con la genuinità delle dichiarazioni e con la loro corrispondenza alla verità possono essere provate con i normali mezzi di prova (Cass. n. 11012/2013, Cass. n. 8849/2013).
Ebbene, la questione dirimente non riguarda il fatto che il referto di P.S. non abbia funzione fidefacente sull'intrinseco, principio, come detto, ormai acquisito, quanto, piuttosto, che nel caso concreto pagina 4 di 6 le 'dichiarazioni' dell'attore che emergono dal referto sono incongruenti rispetto alla sua prospettazione del fatto storico.
In effetti dal referto di P.S. emerge chiaramente che il l' si presentava 'sveglio e collaborante' e Pt_1 dichiarava di essere caduto da una pianta a causa di una vertigine. Stante il valore di prova privilegiata da attribuire a quanto risultante dal referto di P.S., l'attore, per evitare di vedersi attribuire tali dichiarazioni, avrebbe dovuto necessariamente esperire querela di falso ex. 221 c.c.
Sulla questione, infatti, si è recentemente espressa la Corte di Cassazione Civile sez. VI con ordinanza
28 luglio 2020 n. 16030, la quale ha affermato che 'Il certificato medico di pronto soccorso è atto pubblico che fa fede fino a querela di falso sia della provenienza dal pubblico ufficiale che lo ha firmato sia delle dichiarazioni al medesimo rese. Nel caso in cui il paziente-danneggiato non abbia proposto querela di falso in danno del medico certificatore, deve ritenersi che le dichiarazioni riportate nel certificato siano state rilasciate proprio dal danneggiato e che il loro contenuto sia quello verbalizzato.' Ancora su questa linea interpretativa la giurisprudenza di merito si è spinta ad affermare che 'Il referto di pronto soccorso redatto da un medico facente parte del S.S.N. ha valore di atto pubblico facente fede sino a querela di falso in ordine ai fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza e in ordine al contenuto intrinseco delle dichiarazioni che gli sono state rese' (Tribunale Patti sez. I, 07/04/2021, n.289).
Preso atto del valore probatorio fidefacente di quanto risultante dal referto di P.S., emerge con chiarezza l'incongruenza tra esso e quanto affermato dai testi escussi.
Invero il primo teste , figlio dell'attore, dichiara di non aver Testimone_1 assistito all'incidente, ragion per cui il narrato testimoniale dello stesso risulta essere assolutamente irrilevante ai fini del decidere;
mentre l'altro teste dichiara testualmente: : “il Testimone_2 mio amico che era in macchina con me si chiama , la macchina la guidava;
ADR: tra la Per_1 Per_1 macchina nostra e la macchina che ha investito il sig. non c'erano altre auto ADR: la macchina che
Pt_1 ha investito il sig. era una NT vecchio modello di colore scuro;
ADR: il lato anteriore destro
Pt_1 della macchina colpiva il sig. all'anca, preciso che la strada da noi percorsa è un rettilineo ove vi è
Pt_1 un piccolo marciapiede”; ADR: il sig. lamentava dolori a tutto il corpo, il sig. non ha perso
Pt_1 Pt_1 conoscenza (…)”.
Dunque, il primo teste, che non ha assistito al sinistro, dichiara che il padre era in stato confusionale, mentre l'altro teste dichiara che non vi era stata alcuna perdita di conoscenza dell' . Pt_1
Ancora, nulla viene dedotto in ordine all'impossibilità di individuare il numero di targa negli istanti successivi al sinistro.
In ordine alla possibilità di identificazione del veicolo danneggiante da parte della vittima, in tema di risarcimento del danno nei confronti del FGVS, si osserva che, “seppur non si richiede da parte della pagina 5 di 6 vittima un comportamento diverso dalla comune diligenza, ovvero di complessa ed onerosa attuazione diretta all'identificazione del responsabile, dovendosi al riguardo valutare la esigibilità di un idoneo suo comportamento avuto riguardo alle sue condizioni psicofisiche ed alle circostanze del caso concreto”
(cfr. Cassazione Civile, sezione VI, sentenza 8 febbraio 2016 n. 2493).
Inverosimile appare anche la circostanza che il teste escusso e “l'amico che era con lui”, soggetti non coinvolti nel sinistro, non abbiano potuto individuare il numero di targa del veicolo investitore, riferendo invece in maniera specifica i punti di impatto tra l'auto e il sig. . Pt_1
Invero, nulla viene dedotto in ordine all'impossibilità di individuare il numero di targa negli istanti successivi al sinistro;
il teste riferiva genericamente che l'auto pirata si allontanava, non precisando se la stessa non fosse più visibile a causa della presenza di ulteriori veicoli o per altre cause.
Deve pertanto ritenersi che, alla luce degli elementi appena indicati, non risulta provata la sussistenza dei presupposti della domanda di risarcimento del danno proposta nei confronti del FGVS
Non avendo il danneggiato assolto all'onere probatorio incombente sullo stesso, ai sensi dell'art. 2697 c.c., la domanda risarcitoria va respinta.
Assorbita ogni altre questione.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
PQM
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in persona del Giudice Unico dott.ssa Gisella Ciniglio, definitivamente pronunciando, ogni diversa e ulteriore istanza, eccezione e deduzione disattesa, così giudica:
- RIGETTA la domanda proposta da Parte_1
- CONDANNA al pagamento in favore della convenuta compagnia di Parte_1 in pers. del l.r.p.t. delle spese processuali, che liquida in € Controparte_3
7.052,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA come per legge.
Provvedimento redatto e trasmesso telematicamente in data 13.03.2025
Il Giudice dott.ssa Gisella Ciniglio
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