Sentenza 24 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 24/01/2025, n. 360 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 360 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Monica Montante Giudice dei quali il primo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 4775/2024 R.G.N.C.
TRA
nata a [...], in data [...], Parte_1 elettivamente domiciliata in Palermo, VIA GIUSEPPE ALESSI n. 25, presso lo studio dell'Avv. DI STEFANO MARIA ALDA, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
- parte ricorrente -
CONTRO
, nato a [...], in data [...], CP_1 elettivamente domiciliato in Palermo, VIA NICOLO' TURRISI N. 13, presso lo studio dell'Avv. LOMBARDO FRANCESCO, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
- parte resistente -
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
– interveniente necessario –
AVENTE AD OGGETTO
Regolamentazione dell'esercizio della responsabilita' genitoriale
(contenzioso).
Conclusioni della ricorrente: fatti salvi i provvedimenti temporanei ed urgenti già adottati nell'interesse della minore, dichiarare la propria incompetenza per territorio;
concedere termione alle parti per riassumere
Conclusioni del resistente: in merito alla incompetenza territoriale sollevata, si rimette alla decisione del giudice.
Il pubblico ministero ha apposto il visto, senza formulare conclusioni.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il giudizio è stato introdotto dalla sig.ra , che ha chiesto Parte_1 la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei riguardi della figlia , nata il [...]. Per_1
Dopo la costituzione del convenuto, sig. , all'udienza di prima CP_1 comparizione del 3/12/2024 il Giudice delegato ha sollevato la questione di incompetenza territoriale, in considerazione del luogo di residenza della figlia minore.
2. Avendo i difensori insistito nell'emissione dei provvedimenti provvisori e urgenti, in considerazione dello stato di salute di , con Persona_2 ordinanza del 12/12/2024 il Giudice Delegato ha disposto comunque, in via provvisoria e urgente ai sensi dell'art. 473 bis 22 c.p.c., l'affidamento condiviso della figlia, con residenza presso la madre, e ha disciplinato i periodi di permanenza della minore con il padre, autorizzando la madre al disbrigo in via esclusiva delle pratiche amministrative e sanitarie volte all'ottenimento dell'invalidità civile della figlia.
Con la stessa ordinanza ha posto a carico del padre l'obbligo di versare alla ricorrente ogni mese la somma di € 150,00 a titolo di contributo al mantenimento della figlia, dichiarando entrambi i genitori tenuti al pagamento del 50% delle spese straordinarie, e ha incaricato il servizio sociale del comune di Bagheria di intervenire in sostegno della coppia, con particolare riferimento alle responsabilità nell'esercizio dei doveri genitoriali.
3. Ciò posto – e premesso che la stessa ricorrente ha successivamente aderito alla questione sollevata d'ufficio dal Giudice Delegato - deve senz'altro dichiararsi l'incompetenza territoriale di questo Tribunale, per essere competente il Tribunale di Termini Imerese.
Gli artt. 473 bis.47 e 473 bis.11 c.p.c. individuano infatti il giudice competente - in tutti i procedimenti nei quali devono essere adottati provvedimenti che riguardano un minore - nel tribunale del luogo in cui il
2 minore ha la residenza abituale.
Si tratta, ai sensi dell'art. 28 c.p.c., di una competenza che è inderogabile, essendo prevista la partecipazione necessaria del Pubblico Ministero.
Orbene, secondo quanto risulta dal ricorso ed è stato confermato dalle parti all'udienza di comparizione del 3/12/2024, la figlia minore, fin da epoca anteriore alla proposizione del ricorso, risiede nel comune di Bagheria, che è compreso nel circondario del Tribunale di Termini Imerese e non in quello di questo Tribunale.
4. Tenuto conto della natura della decisione e del rilievo d'ufficio dell'incompetenza, le spese processuali vanno compensate.
per questi motivi
Il Tribunale, fatta salva l'efficacia dei provvedimenti provvisori e urgenti adottati con l'ordinanza del 14/12/2024, dichiara l'incompetenza territoriale di questo Tribunale, per essere competente il Tribunale di Termini Imerese, davanti al quale le parti dovranno riassumere il giudizio entro tre mesi dalla comunicazione del presente provvedimento;
dichiara compensate fra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della I Sezione Civile del
Tribunale, il 23/01/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente e relatore Francesco Micela, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005,
n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia
21/2/2011, n. 44.
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