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Sentenza 8 novembre 2024
Sentenza 8 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 08/11/2024, n. 1260 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 1260 |
| Data del deposito : | 8 novembre 2024 |
Testo completo
N. 1637/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Carmine Di Fulvio Presidente
dott.ssa Patrizia Medica Giudice
dott.ssa L. Tiziana Marganella Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1637/2024 r.g.
promossa da:
c.f: , elettivamente domiciliata ad Parte_1 C.F._1
ZZ (AQ) in Via Monte Grappa n. 7 presso e nello Studio Legale dell'Avv. Silvia Tiburzi che la rappresenta e difende giusta procura allegata/in, giusta procura in atti,
RICORRENTE contro
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI PESCARA
OGGETTO: autorizzazione al trattamento chirurgico per modifica identità di genere. Rettificazione anagrafica.
CONCLUSIONI
Come in atti.
pagina 1 di 5 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, persona Parte_2
transgender non coniugata e senza figli, all'epoca cittadino straniero con permesso di soggiorno italiano, chiedeva a questo Tribunale di essere autorizzata a sottoporsi al trattamento medico- chirurgico per l'adeguamento dei suoi caratteri sessuali femminili a quelli maschili, con contestuale rettifica di attribuzione di sesso da femminile a maschile nei registri dello Stato
Civile, con il nome di " " (R.G. 4487/2022) Persona_1
2. All'esito di tale giudizio, in data 06/03/2023, il Tribunale di Pescara emetteva la sentenza n.
345/2023, così disponendo: “ordina all'ufficiale dello Stato Civile del Comune di nascita
(Porlamar – Venezuela) di rettificare l'atto di nascita della predetta attrice, nel senso che laddove, in ogni occorrenza, si legge, quale generalità dell'intestataria
[...]
” debba invece leggersi ed intendersi ” e laddove si Parte_2 Persona_1 legge, quanto al sesso dell'intestataria, la dicitura “femminile” debba leggersi ed intendersi invece quella “maschile”.
3. Nelle more, l'odierno ricorrente veniva riconosciuto dal proprio padre, cittadino italiano, dinanzi al Consolato Generale d'Italia a Marsiglia ed acquisiva il cognome paterno in sostituzione di quello materno, diventando (allegato 2 fascicolo Parte_1 parte ricorrente), ed avviava il procedimento amministrativo volto all'acquisto della cittadinanza italiana che si concludeva positivamente in data 10/04/2024, (cfr allegati 3 e 4 fascicolo parte ricorrente laddove si legge che l'Ufficio di Stato Civile di Pescara comunicava all'odierno ricorrente la conclusione del procedimento di acquisto della cittadinanza italiana ex art. 2 c. 2 L. 91/1992, con contestuale trascrizione del di lui atto di nascita al n. 28 p.s. II B uff.
2 anno 2024 dei Registri delle Nascite del Comune di Pescara)
4. Nella richiamata comunicazione di acquisto della cittadinanza italiana del 10 aprile 2024,
l'Ufficiale di Stato Civile di Pescara deduceva anche quanto segue: “In calce all'atto sopra citato sono state apposte le seguenti annotazioni: Annotazione di riconoscimento di filiazione da parte del Sig. con relativa scelta di sostituire il cognome materno Persona_2
con quello paterno denominandosi, pertanto, Annotazioni Parte_1 relative al procedimento di elezione di cittadinanza, conclusosi con l'esito dell'accertamento sindacale n. 23/2024 del 02.04.2024 (decorrenza della cittadinanza 27.03.2024)”…. “in merito alla Sentenza n. 345/2023 si informa che la stessa non contiene disposizioni per questo Ufficio, avendo il Tribunale di Pescara ordinato la rettificazione all'Ufficiale dello Stato Civile pagina 2 di 5 venezuelano, ovvero all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di nascita (Porlamar –
Venezuela). Ad ogni buon fine si fa rilevare che nello stesso provvedimento è indicato:
“l'intestataria debba leggersi ed intendersi Parte_2 Parte_3
, pur avendo oggi assunto il cognome . Pertanto, in merito al recepimento
[...] Parte_1
di detta Sentenza, La invitiamo a far disporre – se possibile – una rettificazione affinché sia ordinato a questo Ufficio (ove è trascritto il Suo atto di nascita) di eseguire le annotazione del caso”.
5. In data 29 maggio 2024, la parte ricorrente, deducendo di non avere ottenuto alcuna trascrizione della sentenza citata considerato che, nel proprio paese di nascita, il Venezuela, non vige alcuna legge sulla rettificazione anagrafica per persone transgender . adiva nuovamente il Tribunale affinchè fosse emesso l'ordine all'Ufficiale di Stato Civile di Pescara di rettificare il nominativo nei Registri dello Stato Civile da a Pt_1 Parte_1 Persona_3
visto il contenuto della sentenza n. 345/2023 emessa dal medesimo Giudice il
[...]
06/03/2023 in seno al procedimento n.ro R.G. 4487/2022 nei confronti di
[...]
, disponendo quanto segue: “1) che e Parte_2 Parte_2 [...]
sono la stessa persona;
2) ordinare all'Ufficiale di Stato Civile del Parte_1
Comune di Pescara di rettificare l'atto di nascita dell'attrice trascritto al n. 28 p.s. II B uff. 2 anno 2024 dei Registri delle Nascite del Comune di Pescara e, laddove si legge
[...]
, debba invece leggersi ed intendersi e, laddove si legge Parte_1 Persona_3 quanto al sesso dell'intestataria la dicitura “femminile”, debba leggersi e intendersi invece quella “maschile”; 3) autorizzare (o Parte_1 Persona_3 qualora l'intervento chirurgico di riassegnazione del genere avvenga dopo la rettificazione anagrafica) a sottoporsi ai trattamenti medico-chirurgici ritenuti necessari all'adeguamento dei propri caratteri sessuali all'identità di genere maschile.”
6. All'udienza del 24 ottobre 2024, la parte ricorrente insisteva affinchè il Tribunale accogliesse le riportate conclusioni che la causa venisse prontamente decisa atteso che l'intervento chirurgico veniva fissato al 19 novembre p.v, e sussiste la evidente necessità per quella data di avere la carta d'identità rettificata come da sentenza del 345/2023, con la indicazione del ricorrente con il cognome del padre anziché della madre.
7. Ritiene il Collegio che le domande proposte possano essere accolte, nei limiti che seguono, in quanto, dalla seriazione degli eventi così come riportati e riscontrati in narrativa, sussiste l'urgenza del ricorrente di sottoporsi al trattamento di adeguamento somatico dei propri caratteri pagina 3 di 5 sessuali, come già disposto dal Tribunale, ma tale evento necessita, in via propedeutica, dell'ulteriore rettifica anagrafica del proprio nominativo e del proprio sesso, in armonia alle statuizioni emesse dalla Corte Costituzionale (sentenza n.221/2015) e dalla Corte di Cassazione
(Cass. Civ., n.15138/15).
8. Già in passato la Corte Costituzionale aveva rilevato come l'identità di genere non fosse integrata solo da una determinata struttura del genoma individuale e dei genitali esterni, bensì da una complessità di fattori tra cui certamente quelli di ordine psicologico e dunque il radicato sentire di sé di ciascuno, profondamente condizionante l'esplicazione della personalità nel mondo delle relazioni e quindi l'equilibrio in cui si sostanzia la salute.
9. La suddetta pronuncia della Corte Costituzionale ha sancito come l'esecuzione del trattamento chirurgico non costituisca un prerequisito della rettificazione anagrafica, allorquando il soggetto risulti già stabilmente in equilibrio, dal punto di vista psicologico, nella diversa identità di genere;
rimettendo dunque al soggetto la valutazione in merito alla necessità, per il raggiungimento di un pieno equilibrio psicofisico, e dunque della sua salute, se sottoporsi o meno (e quando farlo), al trattamento chirurgico che, pur se giudicato per sé scevro di pericolosità, integra pur sempre un sacrificio che non può essere imposto, laddove già la rettificazione anagrafica costituisce un importante strumento di tutela dell'identità avvertita e vissuta dall'interessato (il quale potrebbe pure sentirsi appagato dal poter vivere la sua nuova identità senza intraprendere relazioni sessuali con persone del diverso sesso).
10. Nel caso di specie, la parte ricorrente ha mostrato la ferma volontà di sottoporsi al trattamento chirurgico, sollecitandone l'autorizzazione, atteso che lo stesso veniva stabilito alla data del 19 novembre 2024, ma è evidente, anche a prescindere dallo stesso, la stabilità del conseguimento da parte sua dell'identità maschile, frutto di una decisione irreversibile e comprovata dalla terapia ormonale cui si è sottoposta e che l'ha trasformata anche sul piano dell'identità sociale.
11. Non vi è dunque motivo per non ordinare, sin d'ora, anche la rettificazione anagrafica dell'identità, onde tutelare effettivamente la salute dell'istante.
12. Diversamente dicasi quanto alla richiesta di aggiunta all'ulteriore nome “Esteban”, non presente né nella prima domanda giudiziale (R.G. 4487/2022) né nel ricorso introduttivo del presente giudizio, ma meramente addotta a verbale dell'udienza del 24 ottobre 2024, istanza, pertanto, da dichiarare inammissibile.
13. Nulla per le spese, mancando ogni ragione di soccombenza.
pagina 4 di 5
P.Q.M.
Il Tribunale di Pescara, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
[...]
, ogni ulteriore istanza, difesa ed eccezione disattesa, così provvede: Parte_1
1) dichiara che e sono la stessa Parte_2 Parte_1
persona;
2) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Pescara di rettificare l'atto di nascita trascritto al n. 28 p.s. II B uff. 2 anno 2024 dei Registri delle Nascite del Comune di Pescara e, laddove si legge
”, debba invece leggersi ed intendersi “ ” e, Parte_1 Persona_3 laddove si legge quanto al sesso la dicitura “femminile”, debba leggersi e intendersi invece quella
“maschile”;
3) autorizza (o qualora l'intervento chirurgico di Parte_1 Persona_3
riassegnazione del genere avvenga dopo la rettificazione anagrafica) a sottoporsi ai trattamenti medico- chirurgici ritenuti necessari all'adeguamento dei propri caratteri sessuali all'identità di genere maschile.
4) nulla per le spese.
Pescara 24 ottobre 2024
Il Giudice rel
Dott.ssa L. Tiziana Marganella
Il Presidente
Dott. Luca Di Fulvio
Dispone ai sensi dell'art.52 D.lgs. 196/2003 che in caso di riproduzione e diffusione del presente provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei figli delle medesime.
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Carmine Di Fulvio Presidente
dott.ssa Patrizia Medica Giudice
dott.ssa L. Tiziana Marganella Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1637/2024 r.g.
promossa da:
c.f: , elettivamente domiciliata ad Parte_1 C.F._1
ZZ (AQ) in Via Monte Grappa n. 7 presso e nello Studio Legale dell'Avv. Silvia Tiburzi che la rappresenta e difende giusta procura allegata/in, giusta procura in atti,
RICORRENTE contro
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI PESCARA
OGGETTO: autorizzazione al trattamento chirurgico per modifica identità di genere. Rettificazione anagrafica.
CONCLUSIONI
Come in atti.
pagina 1 di 5 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, persona Parte_2
transgender non coniugata e senza figli, all'epoca cittadino straniero con permesso di soggiorno italiano, chiedeva a questo Tribunale di essere autorizzata a sottoporsi al trattamento medico- chirurgico per l'adeguamento dei suoi caratteri sessuali femminili a quelli maschili, con contestuale rettifica di attribuzione di sesso da femminile a maschile nei registri dello Stato
Civile, con il nome di " " (R.G. 4487/2022) Persona_1
2. All'esito di tale giudizio, in data 06/03/2023, il Tribunale di Pescara emetteva la sentenza n.
345/2023, così disponendo: “ordina all'ufficiale dello Stato Civile del Comune di nascita
(Porlamar – Venezuela) di rettificare l'atto di nascita della predetta attrice, nel senso che laddove, in ogni occorrenza, si legge, quale generalità dell'intestataria
[...]
” debba invece leggersi ed intendersi ” e laddove si Parte_2 Persona_1 legge, quanto al sesso dell'intestataria, la dicitura “femminile” debba leggersi ed intendersi invece quella “maschile”.
3. Nelle more, l'odierno ricorrente veniva riconosciuto dal proprio padre, cittadino italiano, dinanzi al Consolato Generale d'Italia a Marsiglia ed acquisiva il cognome paterno in sostituzione di quello materno, diventando (allegato 2 fascicolo Parte_1 parte ricorrente), ed avviava il procedimento amministrativo volto all'acquisto della cittadinanza italiana che si concludeva positivamente in data 10/04/2024, (cfr allegati 3 e 4 fascicolo parte ricorrente laddove si legge che l'Ufficio di Stato Civile di Pescara comunicava all'odierno ricorrente la conclusione del procedimento di acquisto della cittadinanza italiana ex art. 2 c. 2 L. 91/1992, con contestuale trascrizione del di lui atto di nascita al n. 28 p.s. II B uff.
2 anno 2024 dei Registri delle Nascite del Comune di Pescara)
4. Nella richiamata comunicazione di acquisto della cittadinanza italiana del 10 aprile 2024,
l'Ufficiale di Stato Civile di Pescara deduceva anche quanto segue: “In calce all'atto sopra citato sono state apposte le seguenti annotazioni: Annotazione di riconoscimento di filiazione da parte del Sig. con relativa scelta di sostituire il cognome materno Persona_2
con quello paterno denominandosi, pertanto, Annotazioni Parte_1 relative al procedimento di elezione di cittadinanza, conclusosi con l'esito dell'accertamento sindacale n. 23/2024 del 02.04.2024 (decorrenza della cittadinanza 27.03.2024)”…. “in merito alla Sentenza n. 345/2023 si informa che la stessa non contiene disposizioni per questo Ufficio, avendo il Tribunale di Pescara ordinato la rettificazione all'Ufficiale dello Stato Civile pagina 2 di 5 venezuelano, ovvero all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di nascita (Porlamar –
Venezuela). Ad ogni buon fine si fa rilevare che nello stesso provvedimento è indicato:
“l'intestataria debba leggersi ed intendersi Parte_2 Parte_3
, pur avendo oggi assunto il cognome . Pertanto, in merito al recepimento
[...] Parte_1
di detta Sentenza, La invitiamo a far disporre – se possibile – una rettificazione affinché sia ordinato a questo Ufficio (ove è trascritto il Suo atto di nascita) di eseguire le annotazione del caso”.
5. In data 29 maggio 2024, la parte ricorrente, deducendo di non avere ottenuto alcuna trascrizione della sentenza citata considerato che, nel proprio paese di nascita, il Venezuela, non vige alcuna legge sulla rettificazione anagrafica per persone transgender . adiva nuovamente il Tribunale affinchè fosse emesso l'ordine all'Ufficiale di Stato Civile di Pescara di rettificare il nominativo nei Registri dello Stato Civile da a Pt_1 Parte_1 Persona_3
visto il contenuto della sentenza n. 345/2023 emessa dal medesimo Giudice il
[...]
06/03/2023 in seno al procedimento n.ro R.G. 4487/2022 nei confronti di
[...]
, disponendo quanto segue: “1) che e Parte_2 Parte_2 [...]
sono la stessa persona;
2) ordinare all'Ufficiale di Stato Civile del Parte_1
Comune di Pescara di rettificare l'atto di nascita dell'attrice trascritto al n. 28 p.s. II B uff. 2 anno 2024 dei Registri delle Nascite del Comune di Pescara e, laddove si legge
[...]
, debba invece leggersi ed intendersi e, laddove si legge Parte_1 Persona_3 quanto al sesso dell'intestataria la dicitura “femminile”, debba leggersi e intendersi invece quella “maschile”; 3) autorizzare (o Parte_1 Persona_3 qualora l'intervento chirurgico di riassegnazione del genere avvenga dopo la rettificazione anagrafica) a sottoporsi ai trattamenti medico-chirurgici ritenuti necessari all'adeguamento dei propri caratteri sessuali all'identità di genere maschile.”
6. All'udienza del 24 ottobre 2024, la parte ricorrente insisteva affinchè il Tribunale accogliesse le riportate conclusioni che la causa venisse prontamente decisa atteso che l'intervento chirurgico veniva fissato al 19 novembre p.v, e sussiste la evidente necessità per quella data di avere la carta d'identità rettificata come da sentenza del 345/2023, con la indicazione del ricorrente con il cognome del padre anziché della madre.
7. Ritiene il Collegio che le domande proposte possano essere accolte, nei limiti che seguono, in quanto, dalla seriazione degli eventi così come riportati e riscontrati in narrativa, sussiste l'urgenza del ricorrente di sottoporsi al trattamento di adeguamento somatico dei propri caratteri pagina 3 di 5 sessuali, come già disposto dal Tribunale, ma tale evento necessita, in via propedeutica, dell'ulteriore rettifica anagrafica del proprio nominativo e del proprio sesso, in armonia alle statuizioni emesse dalla Corte Costituzionale (sentenza n.221/2015) e dalla Corte di Cassazione
(Cass. Civ., n.15138/15).
8. Già in passato la Corte Costituzionale aveva rilevato come l'identità di genere non fosse integrata solo da una determinata struttura del genoma individuale e dei genitali esterni, bensì da una complessità di fattori tra cui certamente quelli di ordine psicologico e dunque il radicato sentire di sé di ciascuno, profondamente condizionante l'esplicazione della personalità nel mondo delle relazioni e quindi l'equilibrio in cui si sostanzia la salute.
9. La suddetta pronuncia della Corte Costituzionale ha sancito come l'esecuzione del trattamento chirurgico non costituisca un prerequisito della rettificazione anagrafica, allorquando il soggetto risulti già stabilmente in equilibrio, dal punto di vista psicologico, nella diversa identità di genere;
rimettendo dunque al soggetto la valutazione in merito alla necessità, per il raggiungimento di un pieno equilibrio psicofisico, e dunque della sua salute, se sottoporsi o meno (e quando farlo), al trattamento chirurgico che, pur se giudicato per sé scevro di pericolosità, integra pur sempre un sacrificio che non può essere imposto, laddove già la rettificazione anagrafica costituisce un importante strumento di tutela dell'identità avvertita e vissuta dall'interessato (il quale potrebbe pure sentirsi appagato dal poter vivere la sua nuova identità senza intraprendere relazioni sessuali con persone del diverso sesso).
10. Nel caso di specie, la parte ricorrente ha mostrato la ferma volontà di sottoporsi al trattamento chirurgico, sollecitandone l'autorizzazione, atteso che lo stesso veniva stabilito alla data del 19 novembre 2024, ma è evidente, anche a prescindere dallo stesso, la stabilità del conseguimento da parte sua dell'identità maschile, frutto di una decisione irreversibile e comprovata dalla terapia ormonale cui si è sottoposta e che l'ha trasformata anche sul piano dell'identità sociale.
11. Non vi è dunque motivo per non ordinare, sin d'ora, anche la rettificazione anagrafica dell'identità, onde tutelare effettivamente la salute dell'istante.
12. Diversamente dicasi quanto alla richiesta di aggiunta all'ulteriore nome “Esteban”, non presente né nella prima domanda giudiziale (R.G. 4487/2022) né nel ricorso introduttivo del presente giudizio, ma meramente addotta a verbale dell'udienza del 24 ottobre 2024, istanza, pertanto, da dichiarare inammissibile.
13. Nulla per le spese, mancando ogni ragione di soccombenza.
pagina 4 di 5
P.Q.M.
Il Tribunale di Pescara, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
[...]
, ogni ulteriore istanza, difesa ed eccezione disattesa, così provvede: Parte_1
1) dichiara che e sono la stessa Parte_2 Parte_1
persona;
2) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Pescara di rettificare l'atto di nascita trascritto al n. 28 p.s. II B uff. 2 anno 2024 dei Registri delle Nascite del Comune di Pescara e, laddove si legge
”, debba invece leggersi ed intendersi “ ” e, Parte_1 Persona_3 laddove si legge quanto al sesso la dicitura “femminile”, debba leggersi e intendersi invece quella
“maschile”;
3) autorizza (o qualora l'intervento chirurgico di Parte_1 Persona_3
riassegnazione del genere avvenga dopo la rettificazione anagrafica) a sottoporsi ai trattamenti medico- chirurgici ritenuti necessari all'adeguamento dei propri caratteri sessuali all'identità di genere maschile.
4) nulla per le spese.
Pescara 24 ottobre 2024
Il Giudice rel
Dott.ssa L. Tiziana Marganella
Il Presidente
Dott. Luca Di Fulvio
Dispone ai sensi dell'art.52 D.lgs. 196/2003 che in caso di riproduzione e diffusione del presente provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei figli delle medesime.
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