Ordinanza collegiale 11 luglio 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 24/11/2025, n. 1939 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 1939 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01939/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00399/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 399 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Giulia Russo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Il Ministero dell'Interno e l’U.T.G. - Prefettura di Vibo Valentia, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, domiciliataria ex lege in Catanzaro, via G. Da Fiore, 34;
La Questura di Vibo Valentia, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituita in giudizio;
per l'annullamento, previa sospensiva:
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- del decreto prefettizio del-OMISSIS-, avente ad oggetto il divieto di detenere armi, munizioni ed esplosivi, della nota prot. n. -OMISSIS- e di ogni altro atto connesso presupposto e conseguente.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati dal ricorrente in data 12.8.2025:
- del provvedimento del Questore della Provincia di Vibo Valentia Cat. -OMISSIS-, avente ad oggetto la revoca della licenza di porto di fucile per uso tiro a volo n.--OMISSIS- rilasciata dalla Questura di Vibo Valentia il -OMISSIS-.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e dell’U.T.G. - Prefettura di Vibo Valentia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 ottobre 2025 il dott. CR De AN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il presente giudizio, quanto al ricorso introduttivo, ha come oggetto l’impugnazione del decreto prefettizio avente ad oggetto il divieto di detenere armi, munizioni ed esplosivi e, in relazione ai motivi aggiunti, il provvedimento di revoca della licenza di porto di fucile per uso tiro a volo adottato dalla Questura.
2. Rappresenta il ricorrente che, dall’anno 2015, è titolare della licenza porto di fucile, uso tiro a volo, rilasciata dalla Questura di Vibo Valentia, titolo rinnovato in data -OMISSIS- (come da provvedimento n. -OMISSIS-) e che, a seguito di istanza di accesso del -OMISSIS-, ha accertato di essere stato sottoposto a due controlli come risultante dalla nota n. -OMISSIS- redatta dai militari della Legione Carabinieri Calabria Compagnia -OMISSIS-.
3. Con l’unico motivo del ricorso introduttivo e rubricato “ 1) Violazione di legge - Violazione e/o falsa applicazione del T.U.LP.S. 18.06.1931 n. 773 - Eccesso di potere per difetto di motivazione - Difetto di istruzione - Difetto e falsità dei presupposti, Disparità di trattamento, Irregolarità del procedimento, Illogicità manifesta e contraddittorietà – Inadeguatezza - Violazione della l. n. 241/90 e dell’art. 3 l. 241/90 ”, il ricorrente ha denunciato che l’impugnato decreto prefettizio del -OMISSIS- sarebbe affetto da molteplici illegittimità in quanto, nella nota n. -OMISSIS-, i militari, pur avendo indicato due controlli, in realtà ne avrebbero eseguito uno solo; l’unico episodio si sarebbe verificato in data -OMISSIS-, in specie alle ore 00.54, quando il ricorrente si sarebbe recato in -OMISSIS- - e precisamente in un locale “ -OMISSIS- ”- nel quale vi era come ospite d’onore il cantante-OMISSIS- e che, in quella occasione, il ricorrente si sarebbe limitato a dare un passaggio a tale -OMISSIS- insieme ad un nipote e un amico di questo ultimo; la misura adottata risulterebbe sproporzionata rispetto all’esigenza del ricorrente di esercitare attività sportiva collegata alla licenza di cui era titolare.
4. Nel costituirsi l’amministrazione costituita ha chiesto rigettarsi il ricorso.
5. Il Tribunale, con ordinanza dell’-OMISSIS-, rilevato che la nota n. -OMISSIS- risultava essere stata comunicata alla sola Prefettura di Vibo Valentia, ha chiesto chiarimenti in ordine al fatto se anche la Questura di Vibo Valentia avesse avuto conoscenza della suddetta nota e le eventuali determinazioni assunte da questo ultimo Ufficio.
6. Nell’adempiere quanto richiesto, con nota -OMISSIS-, la Questura di Vibo Valentia ha dichiarato che la nota della Legione Carabinieri n. -OMISSIS- non era ad essa mai pervenuta e, con provvedimento del -OMISSIS-, ha revocato la licenza di porto di fucile per uso tiro a volo n.--OMISSIS- rilasciata a favore del ricorrente in data -OMISSIS-.
7. Con i motivi aggiunti depositati in data 12.8.2025 il ricorrente ha impugnato il provvedimento del Questore di Vibo Valentia, deducendo che anche la Questura si sarebbe limitata a formulare il giudizio di inaffidabilità attingendo dall’unico episodio di cui alla nota n. -OMISSIS- senza alcuna autonoma valutazione della inaffidabilità.
8. Il ricorso introduttivo integrato con motivi aggiunti non è fondato per quanto di ragione.
9. Il Collegio osserva, preliminarmente, che le censure formulate dal ricorrente nel ricorso introduttivo avverso la nota n. -OMISSIS- sono superate dalla proposizione dei motivi aggiunti avverso il provvedimento del Questore della Provincia di Vibo Valentia-OMISSIS- del -OMISSIS-.
10. Passando all’esame delle ulteriori censure formulate il Collegio osserva che l’art. 39, comma 1, del R.D. 18 giugno 1931, n. 773 attribuisce al Prefetto il potere di vietare la detenzione delle armi, munizioni e materie esplodenti alle persone ritenute capaci di abusarne e l’11, ultimo comma, prevede la revoca del titolo quando sopraggiungono o vengono a risultare circostanze che avrebbero imposto o consentito il diniego dell'autorizzazione.
11. In specie l’art. 43, nel disciplinare la revoca del porto d’armi, stabilisce che: “ Oltre a quanto è stabilito dall'art. 11 non può essere conceduta la licenza di portare armi: a) a chi ha riportato condanna alla reclusione per delitti non colposi contro le persone commessi con violenza, ovvero per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione; b) a chi ha riportato condanna a pena restrittiva della libertà personale per violenza o resistenza all'autorità o per delitti contro la personalità dello Stato o contro l'ordine pubblico; c) a chi ha riportato condanna per diserzione in tempo di guerra, anche se amnistiato, o per porto abusivo di armi. La licenza può essere ricusata ai soggetti di cui al primo comma qualora sia intervenuta la riabilitazione, ai condannati per delitto diverso da quelli sopra menzionati e a chi non può provare la sua buona condotta o non dà affidamento di non abusare delle armi .”
12. La condivisibile giurisprudenza del Giudice di appello, in materia di revoca del porto d’armi, ha precisato che, sebbene l’onere della prova circa la non completa affidabilità del richiedente gravi sull’amministrazione che dispone la revoca (cfr. Corte costituzionale, 16 dicembre 1993, n. 440), tale valutazione è giustificabile anche in presenza di circostanze che non hanno dato luogo a condanne penali o misure di pubblica sicurezza, purché sussistano elementi oggettivi idonei a far sorgere un dubbio circa la possibilità di un utilizzo distorto delle armi e delle autorizzazioni (Consiglio di Stato, Sez. VI, 4 luglio 2023, n. 6508; Consiglio di Stato, Sez. III, 28 Novembre 2022, n.10406); nell’effettuare tale valutazione l’amministrazione gode di un’ampia discrezionalità, sindacabile dal giudice amministrativo nei soli limiti dell’irragionevolezza o dell’arbitrarietà (Consiglio di Stato, Sez. III, 21 Novembre 2022, n. 10222).
13. A ciò deve aggiungersi, per quanto di interesse, che, sempre secondo il condivisibile orientamento del Giudice di appello, la frequentazione di persone « gravate da procedimenti penali e di polizia», così come può rilevare – in presenza dei relativi presupposti – in sede di emanazione di informative antimafia, ha un indubbio rilievo in sede di valutazione della affidabilità del titolare di una licenza di porto d’armi, pur quando si tratti di una licenza di porto di fucile per uso caccia; in effetti, gli organi del Ministero dell’Interno ben possono rilevare come tali frequentazioni, da parte del titolare della licenza, possano dare luogo al rischio che l’arma sia appresa dalle persone frequentate, e gravate da procedimenti penali, e sia impropriamente utilizzata: una tale valutazione risulta di per sé ragionevole, perché per una buona regola di prudenza è bene evitare che soggetti pregiudicati per gravi reati frequentino chi porti con sé armi, e viceversa” (Consiglio di Stato, Sez. III, 29 dicembre 2022, n. 11590).
14. Applicando tali coordinate ermeneutiche al caso all’esame, il Collegio ritiene che il provvedimento prefettizio e quello del Questore di Vibo Valentia resistano alle censure mosse dal ricorrente.
15. Negli impugnati provvedimenti il giudizio di inaffidabilità è desunto dall’episodio avvenuto il -OMISSIS-e ritenuto, per il luogo e il tempo in cui si è verificato, dall’Amministrazione come evento idoneo a fare emergere una frequentazione non occasionale con il trasportato (indicato come soggetto gravato da precedenti penali per estorsione, associazione di tipo mafioso, rapina, omicidio dolosi tentato, violenza o minaccia a p.u., oltraggio a p.u.., ex sorvegliato speciale per reati di mafia, già tratto in arresto nell’operazione -OMISSIS- per i reati di associazione mafiosa, estorsione e rapina, nella quale veniva accertato il suo coinvolgimento come esponente della cosca “ -OMISSIS- ” -OMISSIS- nonché condannato per i reati di omicidio doloso, ricettazione, in materia di armi e applicazione della misura di sicurezza della libertà vigilata per anni tre).
17. Il Collegio ritiene che, pur a fronte della unicità del fatto, le modalità in cui è stato controllato il ricorrente fanno trasparire una evidente familiarità tra il ricorrente e il trasportato e fanno propendere per la non occasionalità dell’evento; episodio che risulta, piuttosto, sintomatico dell’accertata inaffidabilità del ricorrente il quale ha dimostrato di non rispettare la regola di cautela minima imposta a chi intende ottenere il titolo all’uso di armi e che consiste nell’evitare di intrattenere rapporti – sia pure fossero di natura episodica- con un soggetto che si è reso responsabile di una pluralità di reati gravi, anche in forma associata, contro la persona, contro il patrimonio e in materia di armi.
18. In conclusione il ricorso introduttivo integrato con motivi aggiunti va rigettato.
19. I profili interpretativi della vicenda giustificano la compensazione delle spese di lite tra le parti costituite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso introduttivo con motivi aggiunti, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Compensa le spese di lite tra le parti costituite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 21 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
AR ST, Presidente
IC Ciconte, Referendario
CR De AN, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| CR De AN | AR ST |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.