Sentenza breve 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza breve 24/11/2025, n. 725 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Reggio Calabria |
| Numero : | 725 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00725/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00610/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
Sezione Staccata di Reggio Calabria
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 c.p.a.;
sul ricorso numero di registro generale 610 del 2025, proposto dalla società So.Ri.Cal. S.p.A., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Davide Perrotta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di NA Calabra, in persona del Sindaco p.t., non costituito in giudizio;
nei confronti
Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione dell’efficacia:
- dell’ordinanza contingibile e urgente n. 200 del 05.09.2025, emessa dal Sindaco del Comune di NA Calabra, notificata a So.Ri.Cal. S.p.A. in pari data;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2025 la dott.ssa RO UL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 c.p.a.;
1. Con ricorso tempestivamente notificato e depositato, la So.Ri.Cal. S.p.A., concessionaria del Servizio Idrico Integrato per la Regione Calabria, ha premesso di essere responsabile, tra gli altri, dell’impianto idrico denominato “ NA BA ”, sito in località “ AR, RE e RO ” del Comune di NA Calabra.
1.1 L’accesso carraio all’impianto in parola avviene per il tramite di una strada privata, il cui transito è stato interdetto dai relativi titolari, mediante l’installazione di un cancello. Stante l’indisponibilità, fin dal 2022, del personale dell’ASP a raggiungere i serbatoi attraverso l’alternativo accesso pedonale di proprietà regionale, il Sindaco del Comune di NA, onde assicurare la regolare esecuzione dei periodici controlli di natura igienico-sanitaria, con l’ordinanza contingibile e urgente n. 200 del 5.09.2025, ha ordinato alla ricorrente, ex art. 54 comma 4 D.lgs. 267/2000:
- “ Di garantire, il pieno e incondizionato accesso ai propri serbatoi e impianti idrici siti nel territorio del Comune di NA Calabra, in particolare quelli menzionati in località “AR, RE e RO”, agli operatori dell'Azienda Sanitaria Provinciale (ASP) territorialmente competente e ai propri operatori, al fine di eseguire i campionamenti e le analisi delle acque destinate al consumo umano, nonché le necessarie attività manutentive e di verifica degli impianti previste per il giorno 09/09/2025 ”;
- “ Di adottare ogni misura necessaria per superare gli impedimenti di accesso, anche concordando con i proprietari privati delle aree interessate le modalità per l'esercizio del diritto”.
2. Dopo aver ulteriormente premesso che « La necessità di un accesso carrabile è inoltre legata all’esecuzione di importanti lavori di ammodernamento dell’impianto, finanziati dal PNRR e affidati alla società ALMAVIVA BLUEBIT S.p.A., per i quali la stessa AL ha già previsto di dover attivare un’apposita e ordinaria procedura espropriativa al fine di acquisire stabilmente il diritto di passo», la So.Ri.Cal. S.p.A. ha, dunque, contestato la legittimità dell’ordinanza in epigrafe mediante l’articolazione dei motivi di diritto appresso sintetizzati.
3. “ I. VIOLAZIONE DI LEGGE PER ERRONEA APPLICAZIONE DELL’ART. 54, COMMA 4, D.LGS. 267/2000. ECCESSO DI POTERE PER SVIAMENTO E PER MANIFESTA CARENZA DEI PRESUPPOSTI DI CONTINGIBILITÀ E URGENZA” ;
Il Sindaco del Comune di NA avrebbe agito in assenza dei requisiti di contingibilità ed imprevedibilità che condizionano la legittimità del potere extra-ordinem di cui all’art. 54 D.lgs. n. 267/2000. Ciò tenuto conto della risalenza nel tempo della problematica inerente l’accesso carrabile all’impianto idrico denominato “NA BA”, da affrontarsi necessariamente con gli ordinari rimedi di amministrazione attiva.
Ne conseguirebbe, altresì, lo sviamento di potere, avendo il Sindaco agito per il perseguimento di un interesse pubblico palesemente diverso da quello sotteso alla norma attributiva di cui all’art. 54 T.U.E.L. (ossia quello prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano la salute pubblica, l'incolumità pubblica e privata e la sicurezza urbana), coincidente con la costituzione di diritto di passaggio su terreni di proprietà privata, da effettuarsi, viceversa, con i rimedi ordinari previsti dall’ordinamento giuridico (art. 1051 c.c. ovvero procedura espropriativa), già individuati dalla società odierna ricorrente.
- “II. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA, ILLOGICITÀ E IRRAGIONEVOLEZZA MANIFESTA”;
- “III. ECCESSO DI POTERE PER VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PROPORZIONALITÀ”;
Il provvedimento impugnato sarebbe, altresì, affetto da grave deficit istruttorio e motivazionale, illogicità ed irragionevolezza, oltre che carenza di proporzionalità, considerata l’esistenza di un percorso, sia pure pedonale tramite l’attraversamento di scale, alternativo rispetto a quello che si vorrebbe costituire, in via contingibile ed urgente, mediante l’imposizione di una non meglio precisata iniziativa – “ ogni misura necessaria ” - da intraprendere a cura di So.Ri.Cal. S.p.A.
4. Il Comune di NA Calabra e l’ASP di Reggio Calabria, pur ritualmente evocati in giudizio, non si sono costituiti.
5. In occasione della camera di consiglio del 19.11.2025, audito il procuratore di parte ricorrente, all’uopo delegato, il Collegio ha rilevato d’ufficio, ex art. 73 c.p.a., un possibile profilo di inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione in favore del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, con conseguente definizione della controversia in forma semplificata, ai sensi dell’art. 60 c.p.a.
5.1 La causa è stata, quindi, trattenuta in decisione.
6. Il ricorso è inammissibile, nel senso già evidenziato in sede cautelare.
7. Soccorre, a tale proposito, l’art. 143, co. 1, lett. a), del Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, secondo cui rientrano nella competenza generale di legittimità del Tribunale Superiore delle acque pubbliche “ i ricorsi per incompetenza, per eccesso di potere e per violazione di legge avverso i provvedimenti presi dall’amministrazione in materia di acque pubbliche ”.
8. In base ad un costante ed univoco orientamento della giurisprudenza civile ed amministrativa, siffatta giurisdizione del Tribunale Superiore delle acque pubbliche comprende non soltanto tutti gli atti che abbiano per oggetto opere che influiscono sul regime delle acque, ma anche i casi in cui il provvedimento o l'atto, pur incidendo su interessi generali e diversi rispetto a quelli strettamente relativi alla demanialità delle acque o ai rapporti concessori di beni del demanio idrico, riguardino comunque l'utilizzazione di detto demanio e, in definitiva, il regime stesso delle acque pubbliche (cfr. tra le tante, T.A.R. Campania, Salerno, sez. I, 16/10/2024, n. 1888).
In particolare, ad avviso delle Sezioni Unite della Cassazione “ Ai sensi dell'art. 143, comma 1, lett. a), r.d. n. 1775 del 1933, spettano alla cognizione del Tribunale superiore delle acque pubbliche le impugnazioni di tutti i provvedimenti che, per effetto della loro incidenza sulla realizzazione, sospensione o eliminazione di opere idrauliche riguardanti acque pubbliche, concorrono in concreto a disciplinare le modalità d'uso di tali acque, compresi quelli che, pur se emanati da organi dell'Amministrazione non preposti alla cura delle acque pubbliche, comunque interferiscono con le determinazioni che regolano il menzionato uso, ad esempio autorizzando, impedendo o modificando i lavori o determinando i modi di acquisto dei beni necessari all'esercizio e alla realizzazione delle opere. (Principio affermato dalla S.C. con riferimento al ricorso proposto da un privato, sul cui fondo erano state installate delle condutture deputate a convogliare le acque reflue di diversi Comuni in un depuratore, avverso il silenzio serbato dalle amministrazioni competenti sulla sua domanda finalizzata alla costituzione di una servitù pubblica di acquedotto ex art. 42-bis d.p.r. n. 327 del 2001, o, in mancanza, alla cessazione dell'occupazione illegittima, con conseguente ripristino e restituzione dei terreni) ” (così Cassazione civile sez. un., 22/05/2023, n.13975; cfr. anche T.A.R. Puglia, Bari, Sez. III, 7.05.2024, n. 571; T.A.R. Molise, Campobasso, Sez. I, 22.04.2024, n. 117)
9. In applicazione di tale principi sono state considerate attratte alla giurisdizione del predetto Tribunale controversie in cui si faceva questione di provvedimenti amministrativi volti a determinare i modi di acquisto dei beni necessari all’esercizio e alla realizzazione delle opere stesse e, quindi, anche quelli di espropriazione e di occupazione dei fondi necessari per l’esecuzione di un’opera idraulica di derivazione o utilizzazione di acque pubbliche (cfr. T.A.R. Calabria, Reggio Calabria, 15.04.2010, n. 419).
9.1 Ancora, è stata affermata giurisdizione del Tribunale Superiore sulle controversie aventi ad oggetto l'osservanza di divieti di edificazione, quando siano informati alla ragione pubblicistica di assicurare la possibilità di sfruttamento delle acque demaniali, o di assicurare il libero deflusso delle acque che scorrono nei fiumi, torrenti, canali e scolatoi pubblici (in tal senso si veda Cassazione civile sez. un., 22/04/2022, n. 12962 che ha confermato Consiglio di Stato sez. VI, 08/03/2021, n.1943 che, a sua volta, ha confermato la sentenza di questo Tribunale, 22 luglio 2019 n. 473).
9.2 Stante la natura pervasiva della questione idrica, sono stati, altresì, ritenuti attratti alla giurisdizione di legittimità del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche (T.S.A.P.), quelle controversie aventi ad oggetto l'approvazione di progetti di adeguamento di impianti di depurazione del servizio idrico integrato, ritenendo che “la competenza del giudice specializzato sussiste anche quando il progetto presenti profili urbanistici o espropriativi, i quali risultano accessori rispetto all'oggetto principale della controversia, ossia la gestione delle acque pubbliche” (così T.A.R. Lombardia, Brescia, sez. II, 16/01/2025, n. 20).
10. Conclusivamente, l’art. 143 comma 1, lett. a), del Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 attribuisce alla giurisdizione del T.S.A.P. tutte quelle controversie in cui si fa questione della legittimità di provvedimenti caratterizzati da una incidenza diretta sulla materia delle acque pubbliche e tali sono stati ritenuti anche quelli che concorrano, in concreto, alla gestione e all’esercizio delle opere idrauliche, così come quelle che determinano i modi di acquisto dei beni necessari oltre che alla realizzazione, anche all’esercizio ed alla gestione delle opere stesse, così come a stabilirne ovvero a modificarne la localizzazione (cfr. Cassazione civile sez. un., 21/06/2005, n. 13293).
11. Orbene, con l’introduzione del presente giudizio, parte ricorrente si duole della legittimità di un provvedimento amministrativo che, ad avviso del Collegio, presenta un’inequivoca incidenza diretta sulla materia delle acque pubbliche.
Tale provvedimento è, invero, finalizzato all’individuazione, sia pure in via contingibile ed urgente, di un modo di acquisto della disponibilità giuridica di un’area privata da utilizzare per il raggiungimento, con mezzi meccanici, dell’impianto idrico denominato “NA BA”, sito in località “ AR, RE e RO ” del Comune di NA Calabra, gestito da So.Ri.Cal. S.p.A.
Trattasi, in altri termini, della determinazione di un modo di acquisto della disponibilità di beni privati, sostanzialmente necessaria all’esercizio ed alla conduzione di siffatto impianto, la cui diretta incidenza sulla gestione delle acque pubbliche radica la giurisdizione innanzi al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche.
11.1 A comprova dell’esistenza di siffatta incidenza e, dunque, della carenza di giurisdizione di questo plesso giurisdizionale, basti considerare che la stessa So.Ri.Cal. S.p.A., quale concessionaria del Servizio Idrico Integrato per la Regione Calabria, ha ricondotto la realizzazione di siffatto accesso carrabile nel novero “ di importanti lavori di ammodernamento dell’impianto, finanziati dal PNRR e affidati alla società ALMAVIVA BLUEBIT S.p.A., per i quali la stessa AL ha già previsto di dover attivare un’apposita e ordinaria procedura espropriativa al fine di acquisire stabilmente il diritto di passo ” (così a pag. 3 del ricorso penultimo cv.).
12. In conclusione, il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, indicandosi quale giudice munito di giurisdizione il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche davanti al quale il processo andrà riassunto entro il termine di cui all'art. 11, comma 2, c.p.a. con gli effetti ivi previsti.
13. Stante la mancata costituzione delle parti resistenti, non vi è luogo per la regolamentazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, Sezione Staccata di Reggio Calabria, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, innanzi al quale il ricorso potrà essere riassunto nei termini e con gli effetti di cui all'art. 11, comma 2, c.p.a.
Nulla spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
IN TI, Presidente
RO UL, Primo Referendario, Estensore
Domenico Gaglioti, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RO UL | IN TI |
IL SEGRETARIO