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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 02/07/2025, n. 959 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 959 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
r.g. 4660/24
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del lavoro, dott. Angelo De Angelis, letti gli atti di causa, ha pronunciato, con motivi contestuali, la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. 4660/2024 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “controversie in materia di previdenza obbligatoria” e vertente
TRA
) - avv. RUSSO VALERIA Parte_1 C.F._1
( ; C.F._2
RICORRENTE
E
( - avv. BEVILACQUA VALENTINA CP_1 P.IVA_1
( ); C.F._3
RESISTENTE
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 27.09.2024, la parte ricorrente di cui in epigrafe, dedotta l'improduttività della procedura amministrativa, chiedeva al giudice del lavoro adito di accertare il proprio diritto a ricevere il
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trattamento di famiglia/assegno di vedovanza ex l. 153/88 sin dal quinquennio antecedente a quello di presentazione della domanda amministrativa inoltrata in data 31.05.2022.
Instauratosi il contraddittorio, la parte resistente si costituiva in giudizio con memoria difensiva depositata in data 13.02.2025, concludendo per la declaratoria di cessazione della materia del contendere per il periodo successivo a ottobre 2018.
La domanda è divenuta priva di interesse per le parti e, pertanto, deve essere dichiarata la cessata materia del contendere.
Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, la sopravvenienza di un fatto idoneo ad elidere la situazione di contrasto esistente tra i contendenti, non può che dare luogo ad una declaratoria, anche d'ufficio, di cessazione della materia del contendere, venendo in tal caso del tutto meno la necessità della pronuncia giudiziale (v. Cass. n. 5097/99; Cass. n.
3265/95). La cessazione della materia del contendere incide sul diritto sostanziale, elimina la contestazione e, rendendo superflua ogni ulteriore decisione del giudice, impone a quest'ultimo di darne atto anche d'ufficio tutte le volte che, anche indipendentemente da una formale rinunzia al giudizio o al merito delle pretese dedotte nel giudizio stesso, il fatto dell'avvenuta cessazione della materia del contendere risulti acquisito in causa. In altri termini, la cessazione della materia del contendere si verifica solo quando nel corso del processo sopravvenga una situazione che elimini una posizione di contrasto tra le parti, producendo la caducazione dell'interesse delle stesse ad agire e a contraddire e, quindi, facendo venir meno la necessità della pronunzia del giudice;
tale situazione non ricorre, tuttavia, nell'ipotesi di esecuzione anche spontanea, di un provvedimento del giudice che non abbia definito il giudizio, qualora a tale comportamento non si accompagni il riconoscimento espresso o implicito della fondatezza della domanda ovvero la rinunzia alla prosecuzione del giudizio né, peraltro, può ritenersi cessata la materia del contendere per sopravvenuta carenza di interesse delle parti se non quando i contendenti si diano reciprocamente atto dell'intervenuto mutamento della situazione e sottopongano al giudice conclusioni conformi (Cass. n. 23289/07; Cass. n.
11813/16).
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Tuttavia, venuta meno la materia del contendere, ma persistendo tra le parti contrasto in ordine all'onere delle spese processuali, il giudice del merito deve decidere sullo stesso secondo il principio della soccombenza virtuale, previ gli accertamenti necessari (cfr. Cass. n. 46/90), ossia su di una delibazione sommaria del merito e delle ragioni che hanno comportato l'evocazione in giudizio della parte che chiede il rimborso delle spese di lite
(v. Cass. n. 46/90; Cass. n. 4889/81). In altri termini, la cd. soccombenza virtuale consente di fondare la pronuncia relativa alle spese di lite sulla valutazione delle probabilità normali di accoglimento della domanda, basata su considerazioni di verosimiglianza ovvero su apposita indagine sommaria volta alla delibazione del merito. Né la mancata domanda di condanna alle spese di lite può valere in senso contrario, atteso che la condanna alle spese del giudizio, in quanto conseguenziale ed accessoria, può essere emessa legittimamente dal giudice a carico del soccombente anche d'ufficio, in mancanza di un'esplicita richiesta della parte che risulti vittoriosa, sempreché la stessa non abbia manifestato espressa volontà contraria (cfr. Cass. Sez. Un. N. 9859/97).
Tornando al caso di specie, non è revocabile in dubbio la fondatezza della domanda attorea da ottobre 2018, comprovata oltre che dalle emergenze probatorie acquisite al processo, anche dalla circostanza del riconoscimento della pretesa invocata dalla parte ricorrente. Sono agli atti, invero, sia l'accertamento del 23.09.2024 che i verbali di invalidità civile.
Non può, invece, trovare accoglimento la pretesa attorea mirante al riconoscimento della prestazione in data antecedente a ottobre 2018, atteso che nello stesso atto introduttivo si dà atto del riconoscimento del grado di invalidità civile 100% solo dal 05.10.2018 e non si deducono né si allegano documenti sanitari di data antecedente a cui ancorare la precedente decorrenza. Né appare utile disporre una ctu medico-legale, atteso che, tenuto conto del periodo risalente nel tempo e dell'assenza di certificazione sanitaria a sostegno, la stessa avrebbe tenore meramente esplorativo.
Quanto alla regolamentazione delle spese processuali, inoltre, CP_ occorre rilevare che è di precipua importanza la circostanza che l non ha dato la prova dell'inoltro alla parte ricorrente del documento del
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23.09.2024, ragion per cui quest'ultima non ha potuto che incoare il presente giudizio per l'ottenimento delle proprie ragioni. Ad ogni modo, il comportamento affatto collaborativo dimostrato dalla parte resistente in limine litis non può non essere tenuto nel debito conto ai fini della regolamentazione delle spese processuali, che si ritiene equo compensare per la metà; la restante parte segue la soccombenza ed è liquidata come in dispositivo.
P. Q. M.
1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) condanna la parte convenuta al pagamento della metà delle spese di lite sostenute dalla parte ricorrente, che si liquidano per l'intero in € 900,00, oltre spese forfettarie, iva e cpa come per legge, da distrarsi.
Nocera Inferiore, data del deposito telematico.
Il Giudice del lavoro dott. Angelo De Angelis
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del lavoro, dott. Angelo De Angelis, letti gli atti di causa, ha pronunciato, con motivi contestuali, la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. 4660/2024 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “controversie in materia di previdenza obbligatoria” e vertente
TRA
) - avv. RUSSO VALERIA Parte_1 C.F._1
( ; C.F._2
RICORRENTE
E
( - avv. BEVILACQUA VALENTINA CP_1 P.IVA_1
( ); C.F._3
RESISTENTE
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 27.09.2024, la parte ricorrente di cui in epigrafe, dedotta l'improduttività della procedura amministrativa, chiedeva al giudice del lavoro adito di accertare il proprio diritto a ricevere il
Pagina 1 di 4 r.g. 4660/24
trattamento di famiglia/assegno di vedovanza ex l. 153/88 sin dal quinquennio antecedente a quello di presentazione della domanda amministrativa inoltrata in data 31.05.2022.
Instauratosi il contraddittorio, la parte resistente si costituiva in giudizio con memoria difensiva depositata in data 13.02.2025, concludendo per la declaratoria di cessazione della materia del contendere per il periodo successivo a ottobre 2018.
La domanda è divenuta priva di interesse per le parti e, pertanto, deve essere dichiarata la cessata materia del contendere.
Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, la sopravvenienza di un fatto idoneo ad elidere la situazione di contrasto esistente tra i contendenti, non può che dare luogo ad una declaratoria, anche d'ufficio, di cessazione della materia del contendere, venendo in tal caso del tutto meno la necessità della pronuncia giudiziale (v. Cass. n. 5097/99; Cass. n.
3265/95). La cessazione della materia del contendere incide sul diritto sostanziale, elimina la contestazione e, rendendo superflua ogni ulteriore decisione del giudice, impone a quest'ultimo di darne atto anche d'ufficio tutte le volte che, anche indipendentemente da una formale rinunzia al giudizio o al merito delle pretese dedotte nel giudizio stesso, il fatto dell'avvenuta cessazione della materia del contendere risulti acquisito in causa. In altri termini, la cessazione della materia del contendere si verifica solo quando nel corso del processo sopravvenga una situazione che elimini una posizione di contrasto tra le parti, producendo la caducazione dell'interesse delle stesse ad agire e a contraddire e, quindi, facendo venir meno la necessità della pronunzia del giudice;
tale situazione non ricorre, tuttavia, nell'ipotesi di esecuzione anche spontanea, di un provvedimento del giudice che non abbia definito il giudizio, qualora a tale comportamento non si accompagni il riconoscimento espresso o implicito della fondatezza della domanda ovvero la rinunzia alla prosecuzione del giudizio né, peraltro, può ritenersi cessata la materia del contendere per sopravvenuta carenza di interesse delle parti se non quando i contendenti si diano reciprocamente atto dell'intervenuto mutamento della situazione e sottopongano al giudice conclusioni conformi (Cass. n. 23289/07; Cass. n.
11813/16).
Pagina 2 di 4 r.g. 4660/24
Tuttavia, venuta meno la materia del contendere, ma persistendo tra le parti contrasto in ordine all'onere delle spese processuali, il giudice del merito deve decidere sullo stesso secondo il principio della soccombenza virtuale, previ gli accertamenti necessari (cfr. Cass. n. 46/90), ossia su di una delibazione sommaria del merito e delle ragioni che hanno comportato l'evocazione in giudizio della parte che chiede il rimborso delle spese di lite
(v. Cass. n. 46/90; Cass. n. 4889/81). In altri termini, la cd. soccombenza virtuale consente di fondare la pronuncia relativa alle spese di lite sulla valutazione delle probabilità normali di accoglimento della domanda, basata su considerazioni di verosimiglianza ovvero su apposita indagine sommaria volta alla delibazione del merito. Né la mancata domanda di condanna alle spese di lite può valere in senso contrario, atteso che la condanna alle spese del giudizio, in quanto conseguenziale ed accessoria, può essere emessa legittimamente dal giudice a carico del soccombente anche d'ufficio, in mancanza di un'esplicita richiesta della parte che risulti vittoriosa, sempreché la stessa non abbia manifestato espressa volontà contraria (cfr. Cass. Sez. Un. N. 9859/97).
Tornando al caso di specie, non è revocabile in dubbio la fondatezza della domanda attorea da ottobre 2018, comprovata oltre che dalle emergenze probatorie acquisite al processo, anche dalla circostanza del riconoscimento della pretesa invocata dalla parte ricorrente. Sono agli atti, invero, sia l'accertamento del 23.09.2024 che i verbali di invalidità civile.
Non può, invece, trovare accoglimento la pretesa attorea mirante al riconoscimento della prestazione in data antecedente a ottobre 2018, atteso che nello stesso atto introduttivo si dà atto del riconoscimento del grado di invalidità civile 100% solo dal 05.10.2018 e non si deducono né si allegano documenti sanitari di data antecedente a cui ancorare la precedente decorrenza. Né appare utile disporre una ctu medico-legale, atteso che, tenuto conto del periodo risalente nel tempo e dell'assenza di certificazione sanitaria a sostegno, la stessa avrebbe tenore meramente esplorativo.
Quanto alla regolamentazione delle spese processuali, inoltre, CP_ occorre rilevare che è di precipua importanza la circostanza che l non ha dato la prova dell'inoltro alla parte ricorrente del documento del
Pagina 3 di 4 r.g. 4660/24
23.09.2024, ragion per cui quest'ultima non ha potuto che incoare il presente giudizio per l'ottenimento delle proprie ragioni. Ad ogni modo, il comportamento affatto collaborativo dimostrato dalla parte resistente in limine litis non può non essere tenuto nel debito conto ai fini della regolamentazione delle spese processuali, che si ritiene equo compensare per la metà; la restante parte segue la soccombenza ed è liquidata come in dispositivo.
P. Q. M.
1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) condanna la parte convenuta al pagamento della metà delle spese di lite sostenute dalla parte ricorrente, che si liquidano per l'intero in € 900,00, oltre spese forfettarie, iva e cpa come per legge, da distrarsi.
Nocera Inferiore, data del deposito telematico.
Il Giudice del lavoro dott. Angelo De Angelis
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