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Sentenza 27 dicembre 2025
Sentenza 27 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 27/12/2025, n. 1406 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 1406 |
| Data del deposito : | 27 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3507/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PESCARA
OBBLIGAZIONI E CONTRATTI CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Anastasio Morelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3507/2024 promossa da:
in persona del legale rappresentante pro tempore, P. IVA n. , Parte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Riccardo Fusilli, con domicilio eletto presso lo studio di questi in OR in Corso Vittorio Emanuele, II, 3 - pec a cui si è aggiunta la difesa dell'avv. Riccardo Email_1
Fusilli come da mandato alle liti depositato in data 8.10.2025 in cui elegge domicilio in Pescara alla Piazza Duca D'Aosta, 34 - pec presso Email_2
opponente contro in persona del legale rappresentante pro tempore, P. Controparte_1
IVA n. , rappresentato e difeso dall' Avv. ALESSANDRA PASSERI e dall'avv. P.IVA_2
MA LU CECCHINI, con domicilio eletto presso lo studio di queste in Pescara alla
Via falcone e Borsellino, 6 - pec e Email_3
Email_4
opposta
CONCLUSIONI
pagina 1 di 5 Le parti sulla questione preliminare di incompetenza per territorio hanno concluso come qui di seguito esposto.
Parte opponente - dichiararsi l'incompetenza per territorio del Tribunale di Pescara, essendo competente il Tribunale di Chieti, Sezione distaccata di OR, quale foro generale delle persone giuridiche ai sensi dell'art. 19 c.p.c. e foro facoltativo dell'obbligazione ex art. 20 c.p.c., in quanto il luogo in cui ha sede la parte convenuta/opponente e quello in cui l'obbligazione sarebbe dovuta essere eseguita.
Parte opposta - rigettarsi l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata ex adverso in quanto inammissibile, improponibile ed infondata in fatto ed in diritt;
in via del tutto subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo opposto, accertare e dichiarare il credito della nei confronti dell'opponente e per Controparte_1 Parte_1
l'effetto condannare quest'ultima al pagamento a favore della per le Controparte_1 causali di cui alla comparsa di costituzione e risposta, della complessiva somma di € 26.839,98, ovvero della diversa somma ritenuta di giustizia ed accertata in corso di causa, oltre alle spese del procedimento monitorio ed agli interessi legali ex D. Lgs. 231/2002 dal dovuto fino al soddisfo;
in ogni caso condannare l'opponente al pagamento di spese e competenze giudiziarie della fase monitoria e del presente giudizio.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il presente giudizio era azionato dalla per ottenere la revoca del D.I. n. 1179/2024 Parte_1
emesso dal Tribunale di Pescara in favore della per euro 26.839,98 Controparte_1
per il mancato pagamento del corrispettivo recato fatture elettroniche di vendita, oltre interessi e spese del procedimento monitorio.
I motivi dell'opposizione riguardavano in via preliminare l'incompetenza per territorio del giudice adito nel procedimento monitorio essendo competente il Tribunale di Chieti: in via preliminare era, anche, eccepita la inammissibilità del procedimento monitorio “per mancato esperimento della negoziazione assistita ovvero per mancata attiviamone mediazione obbligatoria”.
Riguardo alla eccezione per incompetenza per territorio la difesa opponente evidenziava come il foro competente era quello di Chieti in tal senso richiamava il luogo in cui ha sede il convenuto
(OR) - “l'ingiunto in via monitoria ha sede legale in OR alla Contrada S. Pietro Snc”; la competenza era radica sempre nel tribunale di Chieti in quanto contestava Pescara quale luogo in pagina 2 di 5 cui è sorta l'obbligazione evidenziando l'assenza di un contratto scritto e sostenendo che il luogo in cui vi era stato l'incontro delle volontà del parti non era Pescara, ma OR. Infine, la competenza era radicata sempre in OR in quanto il credito intimato riguardava una somma non liquida, sic non vale il foro del domicilio de creditore ma quello del debitore.
Nel merito contestava la violazione del divieto di frazionamento del credito in quanto intimato il pagamento per forniture con plurimi D.I., nonché era a contestare la effettiva consegna delle merci e quindi l'importo di cui intimava il pagamento in fatture.
Ciò in quanto la
Si costitutiva la parte opposta la quale chiedeva il rigetto della spiegata opposizione in quanto infondata in fatto e in diritto e la concessione del provvisoria esecuzione al D.I. opposto .
In sede di prima udienza, in ragione anche del contrasto tra le parti, sulla questione preliminare sollevata, la causa era rimessa a decisione sulla sola questione preliminare e con assegnazione alle parti dei termini ex art. 189 cpc.
Deve evidenziarsi che in tema di obbligazione pecuniaria il luogo dell'adempimento può individuarsi nel domicilio del creditore ex art. 1182, c. 3, c.c., con conseguente radicamento delle eventuali controversie presso il giudice di detto luogo ex art. 20, II capo c.p.c., solo, quando il titolo ne determini l'ammontare, oppure indichi i criteri per determinarlo senza lasciare nessun margine di discrezionalità; in caso contrario, ovverosia quando la somma deve essere ancora liquidata dalle parti, o, in loro sostituzione, dal Giudice mediante operazioni diverse dal semplice calcolo aritmetico, trova applicazione il criterio per cui, ex art. 1182, comma 4,c.c.,
l'obbligazione deve essere adempiuta presso il domicilio del debitore al tempo della scadenza
(Cassazione Sent. S.U. n. 17989/2016).
Nel caso trattato con il presente giudizio, tenuto conto della documentazione prodotta a fondamento della pretesa creditoria, la competenza per territorio è quella del tribunale di Chieti e non di certo quella del tribunale di Pescara.
Partendo dalla domanda spiegata con il procedimento del ricorso per decreto ingiuntivo si legge come era azionata l'intimazione di pagamento sostanzialmente in forza di fatture emesse, senza specificazione e deve essere evidenziato che non risulta alcun contratto scritto relativo a tale specifica fornitura.
Nei termini sopra evidenziati nella ricostruzione della vicenda l'azione risulta promossa in forza di rapporto obbligatorio derivante non da contratto scritto, ma dalla mera produzione di fatture: la pagina 3 di 5 mera fattura non costituisce un valido titolo negoziale posto che trattasi di un documento di formazione unilaterale che costituisce valido titolo per ottenere l'emissione di un decreto ingiuntivo, ma in caso di opposizione, spetta al creditore di provare l'esistenza di un contratto inter partes.
Deve essere esclusa nel caso di cui ci occupa la competenza del tribunale di PESCARA anche riguardo al cosiddetto forum contractus; mancando prova della pattuizione scritta alla prestazione, l'accordo invocato dalla difesa opposta, viene a perfezionarsi attraverso la proposta e l'accettazione della stessa. Nel regime di conclusione del contratto mediante scambio inter absentes di proposta ed accettazione si articola in due varianti, quella della conoscenza (art. 1326, primo comma, cod. civ.) e quella della ricezione (art. 1335 cod. civ.). Nella disciplina dettata dal codice civile, il momento conclusivo del vincolo contrattuale è quello (ex art. 1326, primo comma) in cui colui che ha fatto la proposta (committente) ha conoscenza dell'accettazione dell'altra parte;
nel caso di cui ci occupa, in mancanza di alcuna specificazione di prova scritta di eventi non potrebbe comunque essere raggiunta la prova del contenuto del contratto in tal senso con ausilio di prova orale in quanto inammissibile per testi.
Per l'effetto andrà revocato il D.I. emesso dal tribunale di Pescara;
deve affermarsi che tale pronunciamento non può disporsi con ordinanza ma con sentenza. Infatti, il provvedimento recante la dichiarazione di incompetenza del giudice che ha emanato il decreto monitorio non è una decisione soltanto sulla competenza, ma presenta un duplice contenuto, di accoglimento in rito dell'opposizione e di caducazione per nullità del decreto.
La sentenza con cui il giudice, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, dichiara l'incompetenza territoriale non comporta anche la declinatoria della competenza funzionale a decidere sull'opposizione ma contiene necessariamente, ancorché implicita, la declaratoria di invalidità e di revoca del decreto stesso, sicché quello che trasmigra innanzi al giudice ad quem deve considerarsi non più, propriamente, una causa di opposizione a decreto ingiuntivo (che più non esiste), bensì un ordinario giudizio di cognizione concernente l'accertamento del credito dedotto nel ricorso monitorio (Sez. 1, Sentenza n. 1372 del 26/01/2016, Rv. 638491 - 01; Sez. 3,
Sentenza n. 10981 del 14/07/2003, Rv. 565007, Cassazione n. 0115988 del 7/6/2023).
In questi termini il Giudice dell'opposizione nel pieno esercizio della propria competenza funzionale ed inderogabile sull'opposizione, deve dichiarare l'incompetenza del giudice pagina 4 di 5 originariamente adito, e conseguentemente, la nullità del decreto ingiuntivo deve pronunciarsi anche sulle spese di lite, in ossequio al principio generale della soccombenza.
Infatti, qualora il provvedimento dichiarativo dell'incompetenza non prevedesse anche la condanna alla spese di lite, l'opposto potrebbe decidere di non riassumere il giudizio – magari, depositando ex novo un ricorso per decreto ingiuntivo, questa volta, innanzi a un Giudice competente -, e tale mancata riassunzione andrebbe a discapito proprio dell'opponente che aveva,
a ragione, eccepito l'incompetenza per territorio: una conseguenza inaccettabile proprio alla luce del fatto che la riassunzione potrebbe anche non avere luogo.
Tenuto conto della semplice questione trattata nella liquidazione sulle spese trova giustificazione la riduzione sui compensi di avvocato.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone: dichiara la nullità del decreto ingiuntivo n. n. 1179/2024 emesso dal Tribunale di Pescara in quanto emesso dal Giudice territorialmente incompetente, essendo competente territorialmente il
Tribunale di Chieti.
Condanna parte opposta a rifondere le spese di lite in favore della parte opponente che si liquidano in € 145,50 per esborsi, € 2.906,00 per compensi di avvocati, oltre RSP, i.v.a. e c.p.a.
27 dicembre 2025.
Il Giudice
dott. Anastasio Morelli
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