Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 27/05/2025, n. 615 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 615 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI AGRIGENTO VERBALE DI UDIENZA RG 611/2020
CON SENTENZA CONTESTUALE EX ART. 281 SEXIES C.P.C.
VERBALE APERTO ORE 12:30
Il giorno 27/05/2025, innanzi al G.O.T. dott.ssa Vitalba Pipitone sono comparsi l'avv. Sonia Vella in sostituzione degli avv.ti Alioto e Giacobbe per parte attrice, l'avv. Daniele Cutaia per la convenuta.
Entrambi i procuratori discutono la causa riportandosi ai propri atti difensivi e chiedono che venga decisa
IL GIUDICE ISTRUTTORE decide la causa come da separata sentenza ex art. 281-sexies c.p.c., allegandola al presente verbale che deposita in uno alle ore 19:25
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal G.O.T. dott.ssa. Vitalba Marina Pipitone, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44
1
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del G.O.P. dott.ssa Vitalba Marina
Pipitone, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA ex art 281 sexies cpc nella causa di primo grado iscritta al n° 611 Ruolo Generale del contenzioso civile dell'anno 2020 promossa
DA
(P.IVA ), in persona del l.r.p.t Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dagli avv.ti Luca Alioto e Sandro Giacobbe in virtù di procura in calce ex art 83 cpc all'atto introduttivo, elettivamente domiciliata in Catania alla Via Vincenzo Giuffrida n. 2/B presso lo studio dell'avv. Alioto
Attore
CONTRO
( P.I. ), in persona del l.r.p.t. rappresentata e CP_1 P.IVA_2 difesa dall'avv. Daniele Cutaia giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, elettivamente domiciliata presso il suo studio in
Agrigento nella via Mazzini n 205
Convenuto
Oggetto: inadempimento contrattuale – risarcimento danni
2 Ragioni di fatto e di diritto
Con atto di citazione in riassunzione ritualmente notificato la Parte_1 nella generale premessa di aver proposto, avanti il Giudice di Pace di
Agrigento, opposizione al d.i. n. 236/2019 del 4.04.2019 emesso dall'Ufficio del Giudice di Pace di Agrigento in favore della CP_1
di aver contestato in quel giudizio la pretesa creditoria della società
[...] ricorrente che si basava su fatture afferenti interventi tecnici eseguiti dalla per la riparazione di una macchina da stampa “Mimaki Controparte_1
JFX-1631 stampante UV in piano 160 cm x 300 cm” in possesso della di aver svolto in quel giudizio eccezione di Parte_1 inadempimento giacché il tecnico incaricato dalla non usando CP_1 la diligenza commisurata alla natura dell'attività espletata in violazione dell'art. 1176 comma 2, c.c. errava nell'effettuare l'intervento richiesto sul macchinario;
di aver svolto, di conseguenza, domanda riconvenzionale al fine di ottenere il risarcimento del danno che quantificava in € 27.173,43 quale importo necessario per la riparazione della macchina da stampa.; che il giudice di Pace di Agrigento con ordinanza del 28.11.2019, dichiarava la propria incompetenza per valore sulla domanda riconvenzionale proposta dall'opponente, assegnando il termine di 90 giorni per la riassunzione della causa, relativamente alla domanda riconvenzionale spiegata dalla davanti al Tribunale di Parte_1
Agrigento; che assumeva l'iniziativa e procedeva alla Parte_1 riassunzione della causa avente ad oggetto la domanda riconvenzionale avanti il Tribunale in intestazione;
con l'atto di riassunzione introduttivo del presente giudizio richiamava le proprie originarie difese e domande e formulava le seguenti conclusioni “ Voglia l'On.le Giudice adito, ogni contraria istanza, difesa ed eccezione disattesa: − accertare e dichiarare il diritto al risarcimento del danno subito dalla per i motivi Parte_1 di cui all'atto di citazione in opposizione a Decreto Ingiuntivo qui integralmente trascritto;
− per l'effetto, condannare la al Controparte_1 pagamento in favore dell'attrice della somma di € 27.173,43. − In ogni caso, con vittoria di spese e compensi del presente giudizio”
3 Si costituiva la con deposito di comparsa di costituzione e CP_1 risposta, premetteva di essere concessionaria della CP_2 CP_3 azienda produttrice di plotter e macchine da stampa di grosse dimensioni;
di essere stata contattata, nel settembre del 2017, dalla Parte_1 per la fornitura di alcuni pezzi di ricambio per un Plotter Mimaki “JFX
1631”, nonché per un successivo intervento di diagnostica e valutazione del danno da parte di un tecnico specializzato, emettendo le fatture per le quali otteneva il d.i. opposto dalla di essersi costituita nel Parte_1 giudizio di opposizione avanti il giudice di pace di Agrigento e di aver contestato le avverse doglianze relative all'eccezione di inadempimento, eccependo altresì l'incompetenza per valore del giudice adito sulla domanda riconvenzionale. Assumeva che già in epoca antecedente all'intervento del tecnico della sul macchinario, durante uno degli CP_1 interventi manutentivi effettuati in proprio dalla società attrice, si verificava il danno ai componenti elettronici del plotter a causa dello sversamento di un liquido di raffreddamento all'interno del plotter bruciando i componenti elettronici, contestava l'ammontare del risarcimento ed instava per l'accoglimento delle seguenti conclusioni “ In accoglimento delle superiori osservazioni ed eccezioni, rigettare perché infondata la domanda di danni.
Ritenere temeraria l'azione proposta e condannare la alle Parte_1 spese di lite in misura aggravata ex art.96 c.p.c. Condannare in ogni caso
l'opponente alle spese di lite”
Fatta esperire la procedura di negoziazione assistita, concessi i termini di cui all'art. 183 co 6 c.p.c la causa veniva istruita con espletamento di ctu tecnica e all'esito del deposito della relazione peritale il procedimento veniva inviato all'udienza del 10.12.2024 per la precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281 sexies con assegnazione di termine per deposito di note conclusive, differita con decreto all'udienza odierna.
Così compendiati i fatti di causa nei termini sin qui sintetizzati si osserva preliminarmente che nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo dinanzi al giudice di pace, poiché la competenza, attribuita dall'art. 645
4 cod. proc. civ. all'ufficio giudiziario cui appartiene il giudice che ha emesso il decreto, ha carattere funzionale ed inderogabile, nel caso in cui l'opponente formuli domanda riconvenzionale eccedente i limiti di valore della competenza del giudice adito, questi è tenuto a separare le due cause, trattenendo quella relativa all'opposizione e rimettendo l'altra al
Tribunale.
Che, pertanto, oggetto della presente indagine è solo ed esclusivamente la domanda riconvenzionale formulata dalla volta ad ottenere Parte_1
l'accertamento dell'inadempimento contrattuale e il risarcimento dei danni conseguenza di tale inadempimento.
Premesso che la ripartizione degli oneri probatori ed il loro bilanciamento deve essere vagliato alla luce dei criteri da applicare in materia di responsabilità contrattuale, e che la Corte di legittimità ha avuto modo di chiarire a più riprese in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno o per l'adempimento deve provare la fonte
(negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi poi ad allegare la circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre al debitore convenuto spetta la prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova è applicabile quando è sollevata eccezione di inadempimento ai sensi dell'art. 1460 c.c.
(risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione).
Anche quando sia dedotto l'inesatto adempimento dell'obbligazione al creditore istante spetta la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento, gravando ancora una volta sul debitore la prova dell'esatto adempimento, quale fatto estintivo della propria obbligazione
(cfr. Cass. 826/2015; Cass. 15659/2011; Cass. 13685/2019).
5 la S.C. ha chiarito che il creditore non può limitarsi ad allegare un qualunque inadempimento per conseguire il risarcimento del danno, così come affermato da Cass. sez. un. n. 13533/2001, in quanto è necessario che l'inadempimento dedotto in giudizio ne costituisca causa (o concausa) efficiente;
deve trattarsi, dunque, di un inadempimento “qualificato” e cioè di uno o più specifici fatti addebitati al convenuto, astrattamente efficienti alla produzione del danno lamentato dall'attore .
Tale allegazione fa gravare sul debitore l'onere di dimostrare l'esatta esecuzione della prestazione, e dunque che l'inadempimento dedotto dalla controparte non vi è stato, oppure che la mancata o inesatta esecuzione prestazione dipenda da una causa a lui non imputabile.
Ebbene, nel caso di specie, ritenute esaustive le alligazioni documentali delle parti veniva espletata ctu tecnica affidata all'ing. Persona_1 al quale veniva affidato il seguente quesito “ l'esperto, previo esame di tutta la documentazione versata in atti provveda ad accertare la natura e la causa dei danni riportati dalla macchina di stampa “Mimaki JFX-1631 stampante UV in piano 160 cm x 300” in possesso della società attrice, accerti il ctu l'eventuale nesso di causalità tra i danni eventualmente riscontrati e gli interventi effettuati dai tecnici della provveda CP_1 alla quantificazione dei danni”
L'ausiliario nominato, esaminata la documentazione prodotta dalle parti, in particolare i rapporti di intervento tecnico redatti dal tecnico della CP_1 del 16.10.2017 e 24.10.2017, la relazione sugli avvenimenti fatta in data
31 ottobre 2017 dal sig. , legale rappresentante della Per_2 Parte_1 su richiesta della , i manuali tecnici in dotazione della stampante Pt_2 ha concluso escludendo ogni responsabilità del tecnico della CP_1 nella causazione del danno alla macchina di stampa in Parte_3 particolare ha accertato che “ L'INTERVENTO DEL TECNICO DEALER'S
DEL 16/10/2017 SI CONFIGURA COME UN INTERVENTO DI
E105720-B. LE Per_3 Parte_4
PROCEDURE ADOTTATE, COME DESCRITTE IN ATTI, SONO
COERENTI CON QUANTO INDICATO NEL . Controparte_4
6 Ciò significa che il tecnico della ha usato un livello di attenzione, CP_1 competenza e perizia adeguato al tipo di prestazione fornita.
Ha inoltre accertato che LA MACCHINA DI STAMPA “MIMAKI JFX-1631
STAMPANTE UV IN PIANO 160 CM X 300CM” HA SUBITO UN
CORTOCIRCUITO CHE HA INTERESSATO DIVERSE COMPONENTI IN
CASCATA. 2) LA CAUSA DI TALE CORTOCIRCUITO È LO
SVERSAMENTO DI LIQUIDO AVUTOSI NEL CORSO DELLE
OPERAZIONI DI MANUTENZIONE EFFETTUATE DA CP_5
IN DATA 25 SETTEMBRE 2017”
[...]
Ciò significa che la causa del danno è imputabile a fattori verificatisi in periodo antecedente l'intervento tecnico richiesto alla società convenuta.
Pertanto il denunciato inadempimento contrattuale non ha trovato riscontro alcuno in sede probatoria.
Ne deriva l'integrale rigetto delle domande formulate dalla società attrice.
Va infine rigettata attesa la complessità della vicenda che porta ad escludere la ricorrenza dell'elemento soggettivo richiesto dalla norma, la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. formulata dalla società convenuta
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano, ai sensi del DM
55/2014 in base all'attività effettivamente esercitata, come in dispositivo
P.Q.M.
Il Tribunale di Agrigento, Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del G.O.P avv. Vitalba Pipitone ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n.611/2020
Rigetta la domanda formulata dalla in persona del l.r.p.t. Parte_1
Condanna la società in persona del l.r.p.t. al pagamento Parte_1 delle spese di lite in favore della società convenuta che liquida nella complessiva somma di € 2700,00 oltre rimborso forfettario spese generali, iva e cpa di legge.
Pone definitivamente in capo a parte soccombente le spese di ctu liquidate con separato decreto.
Così deciso in Agrigento all'udienza del 27.05.2025
7
Il G.O.P.
Dott.ssa Vitalba Pipitone
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal G.O.T. dott.ssa. Vitalba Marina Pipitone, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44
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