Sentenza 4 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 04/01/2025, n. 34 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 34 |
| Data del deposito : | 4 gennaio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A Sent. N.
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O Cron. N.
Il Tribunale di Brescia, Sezione Seconda civile, nella persona del Rep. N. Giudice unico dott. Luciano Ambrosoli
R. Gen. N. 9539/2017
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A Camp. Civ. N. nella causa civile n. 9539/2017 Ruolo Generale promossa
D A
con sede in Mazzano, in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Alessandro Pozzani del foro di Brescia come da procura a in calce all'atto di citazione in opposizione OGGETTO:
Vendita di cose ATTRICE OPPONENTE immobili c o n t r o
AN S.r.l., con sede in Palazzolo sull'Oglio, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Alberto
Bronzin del foro di Brescia per procura allegata al ricorso per decreto ingiuntivo
CONVENUTA OPPOSTA
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 2016/2017
CONCLUSIONI
Dell'attore
“[…] In via principale e nel merito: in ogni caso, fermo quanto sopra, per tutte le ragioni, eccezioni e deduzioni nonché per la documentazione prodotta, e per quanto emergerà in corso di causa, per l'effetto dichiarare nullo e/o improduttivo di effetti, e/o inefficace e comunque revocare il decreto ingiuntivo n° 2016/2017 del 29.03.2017, RG
n° 5276/2017 emesso in data 29.03.2017 dal Tribunale di Brescia – Giudice Dott. Stefano Franchioni, nei confronti dell'opponente stante l'infondatezza della domanda in quanto illegittima, e/o infondata e/o inammissibile e/o non dovuta sia in fatto sia in diritto.
In via riconvenzionale: fermo quanto sopra, alla luce di quanto indicato in narrativa e dalla documentazione prodotta, previi gli opportuni accertamenti del caso, per l'effetto condannare la AN Srl in persona del legale rappresentante pro – tempore (C.F. e P.iva n° ) con P.IVA_1 sede legale in Palazzolo sull'Oglio (BS) Via Bologna n° 17, al risarcimento di / per tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali nessuno escluso anche per la quantificazione giuridica attribuita, in narrativa in ordine alle contestazioni sollevate e per la perdita di clientela, nonché per la lesione all'immagine derivante e conseguente – nella somma complessiva di €. 15.000,00 – o in quella che verrà determinata in corso di causa o nella
determinanda misura di giustizia o comunque in via equitativa da parte dell'Ill.mo Giudice Adito.
In via subordinata riconvenzionale: in ogni caso, fermo quanto sopra, porre in compensazione ex art. 1241 c.c. eventuali somme dovute all'opposta con quelle spettanti di diritto all'opponente, nel limite di quanto verrà accertato in corso di causa, con condanna al pagamento del residuo accertato, determinato e dichiarato a favore dell'opponente.
In via istruttoria: previa revoca dell'ordinanza riservata in data
18.04.2020, ammettersi le prove dedotte nella memoria ex art. 183 VI° comma n° 2 datata 22.01.2019 e depositata telematicamente con i testi indicati, da intendersi qui integralmente ricapitolate e ritrascritte, e non ammesse dal Giudice con la predetta ordinanza;
nonché i testi a prova contraria di cui alla memoria ex art. 183 VI° comma n.° 3 datata
11.02.2019 e depositata telematicamente.
Ci si oppone sino ad ora all'ammissione di tutti i capitoli di prova ex adverso formulati e formulandi. Abilitazione comunque alla prova contraria. Testi indicati in atti.
In ogni caso: rifusione delle spese, diritti e compenso di lite oltre accessori di legge”.
Del convenuto
“in via principale: respingere l'opposizione proposta dalla
[...] in quanto infondata per i motivi esposti e, per l'effetto,
Parte_1 confermare il decreto ingiuntivo n. 2016/17, n. 5276/17 RG del Tribunale di Brescia;
respingere altresì, in quanto infondata sia in fatto che in diritto per i motivi di cui in premessa, la domanda riconvenzionale formulata dalla
Parte_1 in via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, dell'opposizione avversaria, compensare il credito vantato dalla S.r.l. AN con eventuali somme dovute alla nella
Parte_1 stretta misura in cui la stessa ne avrà dato valida prova
Parte_1 di esistenza.
Spese e competenze di lite interamente rifuse, oltre IVA e CPA come per legge. in via istruttoria: previa revoca in parte qua dell'ordinanza riservata del 18/4/2020, ammettersi le prove dedotte nella memoria ex art.
183, comma VI, n. 2, c.p.c. depositata in giudizio, da intendersi qui integralmente ricapitolate e ritrascritte, e non ammesse dal G.I. con la precitata ordinanza”.
Svolgimento del processo
Con decreto n. 2016/2017, emesso il 29 marzo 2017 e notificato il 24 aprile 2017, il Tribunale ha ingiunto a Parte_1 il pagamento in favore della ricorrente AN S.r.l. della
[...] somma di € 22.946,00 (oltre a interessi moratori, spese per autentica notarile e spese legali), pari all'importo della fattura n. 344/2016 emessa il 30 settembre 2016 con causale “lavoro di rimozione e - 3 -
smaltimento lastre in cemento amianto e successiva copertura con lamiere presso il cantiere di Gussago via Galilei 48 … a corpo dedotto sconto concordato … -4000,00” (all. 1 ricorso).
La società ingiunta, con atto di citazione notificato in data 1-8 giugno 2017, ha proposto opposizione e ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo e, in via riconvenzionale, la condanna di controparte al risarcimento di danni patrimoniali e non patrimoniali quantificati in € 15.000,00 o nella diversa somma da liquidare anche in via equitativa, e in subordine di compensare l'eventuale credito dell'opposta con il proprio credito risarcitorio.
A sostegno dell'opposizione si deduce che:
- con scrittura privata del 19.5.2016 (doc. 2), Parte_1 ha subappaltato a AN S.r.l. le opere di rimozione e smaltimento di lastre di eternit di edificio sito in Gussago via Galilei 48 di proprietà di concordando il termine improrogabile dell'8.8.2016 per Pt_2 la consegna dell'opera (clausola 10) e il prezzo complessivo di € 5.040,00 “circa” oltre IVA, da corrispondersi per intero alla consegna ed accettazione dell'opera e ritiro rifiuti “che avverrà il giorno 18.08.2016” (clausola 12);
- ha inoltre sottoscritto “una bozza conferma di Parte_1 ordine della società AN Srl prima di iniziare i lavori, in data 26.05.2016, dato che i lavori finali non erano ancora stati quantificati e determinati complessivamente, alcuni lavori iniziali indicati non dovevano essere eseguiti, e per cui tale documento non costituisce in alcun modo un preventivo accettato”;
- con mail 3.8.2016 di dipendente di Parte_3 [...]
la subappaltante ha comunicato che la propria committenza Parte_1 aveva lamentato la mancanza di continuità della presenza dell'impresa e dell'esecuzione dei lavori di smaltimento e di nuova copertura, e ha contestato il danno per la propria immagine commerciale e intimato la conclusione dei lavori entro il 12.8.2016 (doc. 3);
- con mail del 24.8.2016 ha di nuovo Parte_1 contestato a AN il ritardo, per essere le opere ancora in corso di esecuzione e con difetti nelle lastre installate, e ha anticipato che avrebbe concordato con la committenza il danno da ritardo e lo avrebbe “decurtato dal preventivo da Voi effettuato” (doc. 4);
- il 29.8.2016 è giunta a contestazione della Parte_1 committente relativa ai lavori di smaltimento e di nuova Parte_4 copertura in corso di esecuzione da parte di AN, per installazione di pannelli e di lamiera con evidenti graffi e bugnature e per ritardi,
“con richiesta tassativa di uno sconto pari ad € 1.500,00, precisando che l'operato della ditta plebani ha influito nei Vostri confronti in maniera negativa, sicuramente non farò una pubblicità positiva della - 4 -
contestando la Vostra serietà aziendale”; Parte_1
- il 13.9.2016 tra le parti (“e precisamente tra il sig. Pt_3
per per la società AN
[...] Parte_1 CP_1
Srl, la sig.ra e il sig. ”) è stata firmata una Pt_2 Controparte_2 scrittura privata con la quale sono stati riconosciuti vizi/ritardi nell'esecuzione delle opere e danni d'immagine per e Parte_1 definito uno “sconto per danni pari ad € 4.000,00 che AN darà ad (doc. 7); Parte_1
- con PEC in data 7.10.2016 (doc. 6) ha Parte_1 contestato la fattura n. 278 del 29.7.2016 dell'importo di € 15.000,00, emessa a titolo di acconto da AN e inviata il 6.10.2016, e dichiarato di sospendere i pagamenti in ragione dei gravi danni economici (sconti richiesti dai clienti per lavorazioni eseguite e perdita di clientela futura per cattiva pubblicità) riconosciuti da AN nella scrittura 13.9.2016;
- AN ha quindi emesso la fattura 30 settembre 2016 n. 344 dell'importo di € 22.946,00 oggetto dell'iniziativa monitoria, che la difesa di ha contestato con PEC del 12 ottobre 2016 Parte_1
(doc. 8), anche in replica ai solleciti del legale di controparte (v. corrispondenza tra avv. Bronzin e avv. Pozzani doc. 9-12);
- vizi e ritardi dell'opera della subappaltatrice sono causa di danno all'immagine commerciale di che “si quantifica CP_3 in via prudenziale, quale ammontare dei danni tutti patrimoniali e non patrimoniali”, in € 15.000,00.
AN S.r.l., costituitasi con comparsa depositata il 4 ottobre 2017, ha chiesto il rigetto dell'opposizione e della domanda riconvenzionale, o in subordine la compensazione del proprio credito con quello eventualmente riconosciuto all'opponente.
La società opposta ha in primo luogo rilevato che la fattura n. n. 344/2016 si riferisce non ai soli lavori di rimozione e smaltimento delle lastre di eternit oggetto della scrittura di subappalto 19 maggio 2016 (doc. 2 opponente), ma anche a quelli di realizzazione della nuova copertura con pannelli coibentati, anch'essi affidati a AN come da offerta 26 maggio 2016 (doc. 3 opposta) che la stessa opponente, in atto di citazione, riconosce di avere firmato, sia pure qualificandola come “bozza” non ancora espressiva di accordo sui lavori da eseguire e sulle relative condizioni;
i lavori di rimozione e smaltimento e di posa di nuova copertura sono stati tutti eseguiti (lo si evince dalle stesse lettere di contestazioni di vizi prodotte dall'opponente) e l'accordo sottoscritto il 13 settembre 2016 contiene definizione transattiva dei danni contestati alla subappaltatrice, liquidati in € 4.000,00, e la fattura n. 344/2016 sottrae infatti tale cifra all'importo totale dei lavori;
per ogni eventuale danno diverso è intervenuta decadenza, che viene eccepita;
il danno di immagine di € 15.000,00 è del tutto privo di fondamento, in assenza di allegazione - 5 -
degli elementi fatto costitutivi.
In esito all'udienza di prima comparizione, con ordinanza del 23 novembre 2018 è stata concessa la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo1 ed è stato autorizzato il deposito di memorie nei termini previsti dall'art. 183 comma 6 c.p.c.
La causa è stata istruita con assunzione dell'interrogatorio formale dell'opponente (in persona Parte_1 dell'amministratrice unica Loretta Martinetti) e l'assunzione di testimoni, ed infine è stata infine trattenuta in decisione, con termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Motivi della decisione
1. I fatti costitutivi del credito di € 22.946,00, esposto da AN S.r.l. nella fattura n. 344 del 30 settembre 2016 e fatto valere in via monitoria nei confronti di sono pienamente Parte_1 provati.
E' certo che le opere richiamate in fattura (lavori di rimozione e smaltimento lastre in cemento amianto e di successiva copertura con pannelli presso il cantiere di Gussago via Galilei 48) sono state tutte realizzate da AN S.r.l. e che tali opere corrispondono a quelle descritte nella scrittura privata di subappalto firmata il 19 maggio 2016 (doc. 2 opponente) e, per la parte relativa alla realizzazione della nuova copertura del capannone con pannelli coibentati, nel preventivo sul totale dei lavori datato 26 maggio 2016 (doc. 3 opposta).
A questo proposito è sufficiente considerare che l'interrogatorio formale dell'amministratore unico della società opponente, costituisce piena prova, con effetto Parte_5 confessorio, del fatto che (i) l'incarico di alla società Parte_1
AN ha avuto ad oggetto sia le opere di rimozione e smaltimento delle coperture in eternit (e il relativo prezzo a corpo di € 5.040,00), come da contratto di subappalto, sia quelle di fornitura e posa della nuova copertura, (e i relativi prezzi a misura per posa e materiali e € 800,00 a corpo per allestimento cantiere), come da preventivo 26 maggio 2016, e che (ii) AN ha eseguito tutte le opere previste dai due contratti.
amministratrice unica di Parte_5 CP_4
[...] 1 “[…] rilevato che, certa l'esecuzione delle opere di rimozione e smaltimento
[...] eternit e realizzazione di nuova copertura in conformità con gli accordi, e documentata la forfettaria liquidazione convenzionale dei danni per vizi in € 4.000,00, il decreto ingiuntivo appare emesso per importo conforme alle pattuizioni (parte opponente conferma di avere sottoscritto la conferma d'ordine 26/5/2016 prodotta da controparte, sia pure intendendola quale bozza e non come preventivo) e con detrazione dei vizi riconosciuti;
rilevato che il controcredito risarcitorio opposto da non è Parte_1 allo stato fondato su prova scritta né di pronta soluzione […]” - 6 -
dalla costituzione della società, ha infatti riconosciuto e confermato che il preventivo 26 maggio 2016 (doc. 3) è quello sul quale si è formato l'accordo tra le due società; che i prezzi concordati sono quelli indicati nel preventivo medesimo;
che a seguito delle contestazioni del cliente è stato accordato uno sconto di € 4.000,00 con addebito a AN;
che le opere sono state tutte eseguite dall'impresa AN (“non ci sono stati altri subappalti né noi abbiamo direttamente eseguito le opere”), che ha del resto pure documentato (v. DDT doc. 6 e 7) e ottenuto conferma testimoniale delle consegne dei materiali per la nuova copertura effettuate da propri fornitori presso il cantiere di Gussago, via Galilei 48.
Per quanto superfluo alla luce dell'interpello, uguali conferme sono pure dalla testimonianza di ossia Parte_3 dall'allora impiegato commerciale di che Parte_1 personalmente ha definito gli accordi con AN relativi al cantiere di Gussago, alla realizzazione di tutte le opere e ai prezzi indicati nel preventivo.
Ed è logicamente irrilevante che, mentre il contratto di subappalto relativo alle sole opere di demolizione e smaltimento è sottoscritto dalle parti, il preventivo 26 maggio 2016 prodotto dalla società opposta (doc. 3), che oltre a richiamare opere e prezzo del contratto di subappalto medesimo prevede inoltre i lavori di fornitura e posa della nuova copertura e i relativi prezzi, non rechi invece alcuna firma: il contratto di appalto ben può essere stipulato anche in forma orale, e la effettiva conclusione dell'accordo in conformità al contenuto del preventivo e l'esecuzione delle opere costituiscono fatti pienamente provati in forza di quanto sopra esposto.
Sono dunque superate le allegazioni, sul punto invero confuse e oggettivamente deboli, svolte nell'atto di opposizione a proposito del preventivo 26 maggio 2016, che la società opponente dichiara di avere firmato ma non per esprimere accettazione e conferma d'ordine, bensì quale mera bozza, e ciò nel senso che – si dice - l'accordo su alcuni dei lavori ancora non era raggiunto (non si precisava peraltro neppure per quali fra i lavori indicati nel preventivo ancora non vi fosse accordo e non dovessero essere eseguiti, né se e quali di essi non siano stati in effetti mai richiesti e/o realizzati;
peraltro la stessa originaria tesi dell'opponente parte sostenere che, quanto meno in imprecisata data successiva, l'ordine sia poi stato esteso a tutti i lavori: v. capitolo 12 di prova orale).
Certi dunque ordine e esecuzione dei lavori, in assenza di contestazione specifica delle quantità e dei prezzi a misura e fissi esposti, i fatti costitutivi del credito oggetto della domanda monitoria sono pienamente provati.
2. L'opponente ha contestato che alcuni pannelli installati erano viziati e che i lavori sono stati eseguiti in ritardo. - 7 -
Al riguardo è tuttavia la stessa opponente ad allegare e documentare (doc. 7) che “in data 13.09.2016 veniva sottoscritto dalle parti, e precisamente tra il sig. per Parte_3 [...]
per la società AN Srl, la sig.ra Parte_1 CP_1 [...]
e il sig. , una scrittura privata ove venivano Pt_2 Controparte_2 riconosciuti i vizi/difetti e ritardi nell'esecuzione dei lavori (…), i danni di immagine ad (e in specie “Presenza di Parte_1 macchie su scossalina e pannelli dovuta alla tinteggiatura per coprire entrata foratura viti - Lastre segnate a vista - Mancata sigillatura scossalina esterna - Tempistica fine lavori mancata - Danni d'immagine per - Committente contesta la Parte_1 puntualità su presenza degli operai della ditta AN creando problemi al committente sul loro lavoro – Committente non vuole più la presenza della ditta AN Srl, - Committenza contesta colore tinteggiatura scossalina esterna tetto “Rosso” - Presenza di listello in legno avvisando il committente l'ultimo momento”), e si concordava un finale “Sconto per danni pari ad €. 4.000,00 che AN darà ad . Parte_1
E' appunto in ottemperanza a tale accordo che, nell'emettere la fattura 30 settembre 2016 n. 344, AN S.r.l. sottrae al totale imponibile la somma forfettariamente pattuita di € 4.000,00, a ristoro del minor valore dei materiali posati e dei danni da ritardo Pa riconosciuti alla committente e addebitati alla subappaltatrice AN nei confronti della sub-committente Parte_1
Non vi è dubbio che l'accordo sia stato accettato e ratificato da (v. interrogatorio formale dell'AU Parte_1 [...]
“… cu sono state contestazioni del nostro cliente sul Parte_5 lavoro AN, abbiamo dovuto scontare non ricordo se 4 o 5 mila euro, e con AN abbiamo concordato in seguito uno sconto di 4.000,00 euro”), ed è perciò irrilevante che la scrittura privata 13 settembre 2016 sia sottoscritta, per non dalla legale Parte_1 rappresentante ma dal dipendente (il medesimo che Parte_3 per conto dell'impresa ha seguito il cantiere e definito gli accordi con i committenti e con la subappaltatrice: v. deposizione Parte_6
e corrispondenza tra e AN prodotta Pt_3 Parte_1 dall'opponente); del resto è proprio la società opponente ha produrre la scrittura privata e farne valere il contenuto come prova del riconoscimento di vizi e danni da parte di AN, e la successiva pretesa di negare efficacia nei propri confronti dell'intesa transattiva sulla liquidazione del danno appare pretestuosa oltre che di nessuna utilità rispetto all'assunto (se l'accordo fosse inopponibile, sarebbe comunque onere della stessa allegare e provare gli Parte_1 elementi di fatto per l'accertamento e la quantificazione del danno da vizi e ritardi oltre la misura di € 4.000,00 che AN ha già detratto dal proprio credito, e sul punto invece – ad esempio una eventuale maggior riduzione del prezzo finale corrisposto dai committenti, che - 8 -
per contro, per i medesimi lavori qui in discussione del cui prezzo AN non ha ricevuto neppure un acconto, avrebbero versato a
[...] prezzo totale di € 35.000,00 oltre IVA: v. fatture n. 98 e Parte_1
n.100 del 2016, doc. 17 e 18 opponente).
3. Quanto al danno di immagine commerciale e pubblicità negativa, a voler pure ritenere che la liquidazione forfettaria di €
4.000,00 concordata il 13 settembre 2016 non si estenda a tutte le voci indicate nel testo ma solo ai vizi e ritardi in ragione dei quali si riconosce pari sconto ai committenti, le allegazioni di parte opponente si concentrano sulla (indiscussa) astratta configurabilità del danno patrimoniale e non patrimoniale per l'impresa commerciale, ma non contengono alcuna indicazione in fatto sul danno in concreto subito, in termini di perdita di commesse o clienti, di riduzione di fatturato o altro, non potendosi certo affermare che tali danni conseguano in re ipsa ad ogni vizio o ritardo di subappaltatore, né che gli stessi possano evincersi dalla lettera 29 agosto 2016 (doc. 5) in cui la Pa committente (che pochi giorni dopo sottoscriverà l'accordo transattivo di cui sopra) dichiara che “non far[à] una pubblicità positiva di Voi” (si ignora se il proposito si sia in seguito manifestato, in quali condotte e con quali conseguenze), né tanto meno dalle e- mail a AN della stessa (in persona di Parte_1 Pt_3
o del legale), nelle quali, prima e dopo l'accordo 13
[...] settembre 2016, genericamente si lamenta un “danno di immagine” o da “perdita di clientela futura” (doc. 3, 6, 8, 10) del quale permane assente ogni prospettazione in fatto.
4. Confermata l'inammissibilità delle prove orali dedotte da parte opponente (concernenti la conferma o l'interpretazione del contenuto di documenti e, quanto ai capitoli 12, 16 e 33, del tutto generici), opposizione e domanda riconvenzionale vanno rigettate.
Le spese seguono la soccombenza, e, ai sensi del d.m. 55/2014 e in applicazione delle tariffe per cause di valore compreso fra € 5.201,00 e € 26.000,00, si liquidano in € 5.077,00 per compenso - importi medi per fasi studio, introduttiva, istruttoria/trattazione e decisoria (€ 919,00 + 777,00 + 1.680,00 + 1.701,00) - oltre a spese generali in ragione del 15% (€ 761,55) e accessori, e al rimborso di € 145,50 per anticipazioni.
P . Q . M .
Il Tribunale, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando,
1) rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n. 2016/2017 emesso il 29 marzo 2017
2) rigetta la domanda riconvenzionale proposta da
[...]
Parte_1
3) condanna l'opponente al pagamento in favore dell'opposta - 9 -
delle spese di lite, che liquida in € 145,50 per anticipazioni e € 5.077,00 per compenso e € 761,55 per spese generali, oltre CPA e IVA.
Così deciso in Brescia, il giorno 4 gennaio 2025
Il giudice
Luciano Ambrosoli
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.