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Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 19/06/2025, n. 507 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 507 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI LAMEZIA TERME
in persona del Giudice Teresa Valeria Grieco ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 35 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno
2017, pendente tra
(P.I. ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Roma, Piazza della Libertà n. 20, presso lo studio dell'avv. Fabrizio Bruni, che la rappresenta e difende in virtù di procura alle liti in calce all'atto di opposizione a decreto ingiuntivo notificato;
-opponente- contro
(P.I. , in persona del sindaco p.t., elettivamente Controparte_1 P.IVA_2 domiciliato in Lamezia Terme (CZ), via Treves n. 17, presso lo studio dell'avv. Renzo Andricciola, in virtù di procura in calce al ricorso per decreto ingiuntivo;
-opposto-
OGGETTO: fideiussione – polizza fideiussoria.
CONCLUSIONI: all'udienza del 3.12.2024 le parti precisavano le conclusioni come da note di trattazione scritta autorizzate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
in persona del legale rappresentante p.t., proponeva opposizione Parte_1
avverso il decreto ingiuntivo n. 571/2016 del 24/11/2016, notificato il 24.11.2016, con il quale il
Tribunale di Lamezia Terme le aveva ingiunto di pagare la somma complessiva di euro 174.825,41, oltre interessi e spese del procedimento monitorio.
L'opponente deduceva, in particolare: 1) che l'impresa (d'ora in poi Controparte_2
, il 6.11.2006 aveva stipulato con la (in seguito Controparte_2 Controparte_3 [...]
la polizza fideiussoria n. 00A0066232, per le somme che la società avrebbe Parte_1
dovuto corrispondere al per il pagamento di obblighi ed oneri derivanti dalla concessione CP_1
edilizia e dalla convenzione di urbanizzazione;
2) che in solido erano obbligati CP_4
, ,
[...] Controparte_5 Controparte_6 Controparte_7 Controparte_8 , ; 3) che il Comune di , il 13.12.2006, stipulava Controparte_9 Controparte_10 CP_1
con la convenzione di urbanizzazione (n.90919 di repertorio e n. 26639 di Controparte_2
raccolta) avente ad oggetto la realizzazione di un piano di lottizzazione in località Mortilla, con cui l'impresa si impegnava a realizzare le opere di urbanizzazione primaria, ivi espressamente indicate, entro il 24.10.2009, contestualmente agli interventi edilizi nei vari lotti. L'esatta esecuzione delle predette opere di urbanizzazione era garantita dalla polizza di cui sopra per l'importo di €
174.825,41; 4) secondo l'art. 10 della Convenzione, il Comune si riservava “la facoltà di provvedere direttamente alla esecuzione dei lavori di costruzione delle opere e servizi in sostituzione della parte lottizzante ed a spese della medesima”; 5) il con nota Controparte_1 del 20.2.2014, ovvero a distanza di 5 anni dalla scadenza del termine previsto per l'esecuzione delle opere di urbanizzazione, escuteva la polizza fideiussoria in oggetto per l'intero importo garantito, deducendo la mancata realizzazione delle opera e, in seguito, notificava il decreto ingiuntivo oggetto della presente opposizione, allegando solo la polizza e la convenzione di urbanizzazione.
Tanto premesso, la deduceva l'illegittimità del decreto ingiuntivo per assenza di un Parte_1
provvedimento amministrativo preliminare alla decisione di incamerare la cauzione;
la nullità della polizza fideiussoria per assenza di causa del contratto;
la mancanza di alcuna prova in ordine all'inadempimento dell'impresa, con conseguente illegittimità della richiesta di incamerare la cauzione. Chiedeva, pertanto, previa autorizzazione alla chiamata in causa della contraente e dei coobbligati, la revoca del decreto ingiuntivo opposto e, in subordine, la condanna dell'impresa e i coobbligati a rivalere l'opponente per le somme che sarebbe stata condannata a versare.
Si costituiva il che contestava integralmente il contenuto dell'opposizione, Controparte_1
evidenziando che il contenuto della convenzione consentisse all'ente l'escussione della polizza, che la messa in mora era stata inoltrata anche alla che non aveva fornito alcun Controparte_2
riscontro in ordine alla avvenuta esecuzione dei lavori, a riprova della veridicità di quanto sostenuto dal e, soprattutto, che la stessa opponente avesse già effettuato il pagamento di alcuni CP_1
decreti ingiuntivi emessi dal Giudice di Pace di Lamezia Terme – per importi minori – richiesti per ottenere il pagamento degli oneri di urbanizzazione secondaria e dei costi di costruzione inevasi dalla stessa relativi alla medesima convenzione oggetto del presente giudizio. Controparte_2
Evidenziava, poi, che, trattandosi di contratto autonomo di garanzia, il garante non potesse opporre al creditore le eccezioni spettanti al debitore principale. Chiedeva, pertanto, la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo, con vittoria di spese ed attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario.
Autorizzata la chiamata in causa, nessuno dei chiamati si costituiva;
respinta con ordinanza del
4.3.2019 l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione formulata da parte opposta, la causa veniva istruita mediante l'acquisizione dei documenti prodotti dalle parti.
All'udienza del 3.12.2024, le parti precisavano le rispettive conclusioni come da note di trattazione scritta, e la causa veniva trattenuta in decisione con concessione del termine di giorni sessanta per il deposito di comparse conclusionali e di giorni venti per memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è infondata e pertanto non merita accoglimento per quanto di seguito illustrato.
Parte opponente ha contestato la validità dell'operato del in quanto ha azionato la polizza CP_1
fideiussoria senza adottare alcun provvedimento amministrativo e senza rendere edotta l'assicurazione in ordine all'effettiva (mancata) realizzazione delle opere da parte di
[...]
Controparte_2
Pertanto, occorre preliminarmente individuare la natura giuridica della polizza stipulata da
[...]
con CP_2 Parte_1
Tale polizza garantiva la corresponsione degli oneri di urbanizzazione nell'ipotesi di mancata realizzazione, da parte della società delle opere oggetto della convenzione. Controparte_2
L'art. 7 della polizza fideiussoria (cfr. all. n. 3 al ricorso per decreto ingiuntivo) stabiliva testualmente che “il pagamento delle somme dovute in base alla presente polizza sarà effettuato dalla società entro il termine massimo di 30 giorni dal ricevimento della richiesta scritta del
Comune Garantito, restando inteso che, ai sensi dell'art. 1944 c.c., la società non godrà del beneficio della preventiva escussione del Contraente. Il pagamento avverrà dopo un semplice avviso al Contraente senza bisogno del preventivo consenso da parte di quest'ultimo, che nulla potrà eccepire alla Società in merito al pagamento stesso”.
Non appare obiettivamente confutabile che tale clausola configuri il c.d. contratto autonomo di garanzia, quale ormai unanimemente individuato dalla giurisprudenza ordinaria e amministrativa.
A tale proposito, occorre richiamare la pronuncia n. 3947/2010, con la quale le Sezioni Unite della
Corte di cassazione hanno tracciato la differenza tra fideiussione e contratto autonomo di garanzia
(principi ribaditi anche dalla più recente sentenza n. 6177/2020), e chiarito quali elementi debbano essere valorizzati per operare la qualificazione nel caso concreto.
In particolare, si legge nella pronuncia, “il contratto autonomo di garanzia (cd. Garantievertrag), espressione dell'autonomia negoziale ex art. 1322 c.c., ha la funzione di tenere indenne il creditore dalle conseguenze del mancato adempimento della prestazione gravante sul debitore principale, che può riguardare anche un fare infungibile (qual è l'obbligazione dell'appaltatore), contrariamente al contratto del fideiussore, il quale garantisce l'adempimento della medesima obbligazione principale altrui (attesa l'identità tra prestazione del debitore principale e prestazione dovuta dal garante); inoltre, la causa concreta del contratto autonomo è quella di trasferire da un soggetto ad un altro il rischio economico connesso alla mancata esecuzione di una prestazione contrattuale, sia essa dipesa da inadempimento colpevole oppure no, mentre con la fideiussione, nella quale solamente ricorre l'elemento dell'accessorietà, è tutelato l'interesse all'esatto adempimento della medesima prestazione principale. Ne deriva che, mentre il fideiussore è un «vicario» del debitore, l'obbligazione del garante autonomo si pone in via del tutto autonoma rispetto all'obbligo primario di prestazione, essendo qualitativamente diversa da quella garantita, perché non necessariamente sovrapponibile ad essa e non rivolta all'adempimento del debito principale, bensì ad indennizzare il creditore insoddisfatto mediante il tempestivo versamento di una somma di denaro predeterminata, sostitutiva della mancata o inesatta prestazione del debitore. (Fattispecie in tema di polizza fideiussoria a garanzia del committente di un appalto di opera pubblica)” e che “l'inserimento in un contratto di fideiussione di una clausola di pagamento "a prima richiesta e senza eccezioni" vale di per sé a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia (cd. Garantievertrag), in quanto incompatibile con il principio di accessorietà che caratterizza il contratto di fideiussione, salvo quando vi sia un'evidente discrasia rispetto all'intero contenuto della convenzione negoziale”
(situazione quest'ultima che non si ravvisa nel caso di specie, trattandosi peraltro di polizza-tipo).
Le Sezioni Unite hanno anche precisato che “al contratto autonomo di garanzia, in difetto di diversa previsione da parte dei contraenti, non si applica la norma dell'art. 1957 c.c., sull'onere del creditore garantito di far valere tempestivamente le sue ragioni nei confronti del debitore principale, poiché tale disposizione, collegata al carattere accessorio dell'obbligazione fideiussoria, instaura un collegamento necessario e ineludibile tra la scadenza dell'obbligazione di garanzia e quella dell'obbligazione principale, e come tale rientra tra quelle su cui si fonda l'accessorietà del vincolo fideiussorio, per ciò solo inapplicabile ad un'obbligazione di garanzia autonoma”.
A seguito della pronuncia a Sezioni Unite, la Corte di cassazione è tornata sul tema, affermando che: “In materia di contratto autonomo di garanzia, la previsione, nel testo contrattuale, della clausola "a prima richiesta e senza eccezioni" fa presumere l'assenza dell'accessorietà della garanzia, che, tuttavia, può derivarsi, in difetto, anche dal tenore dell'accordo (nella specie, in presenza di una clausola che fissava al garante il ristretto termine trenta giorni per provvedere al pagamento dietro richiesta del creditore, insufficiente per l'effettiva opposizione delle eccezioni, e, al contempo, escludeva la possibilità per il debitore principale di eccepire alcunché al garante in merito al pagamento stesso)” (Cass. n. 12152/2016). Ancora, secondo la Corte, “è corretta la qualificazione come contratto autonomo di garanzia, operata dal giudice di merito, di una polizza fideiussoria caratterizzata: a) dalla fissazione di un termine breve, decorrente dalla ricezione della richiesta da parte del creditore garantito (sebbene quest'ultima non sia definita "semplice"), entro il quale il garante è tenuto a pagare le somme dovute;
b) dall'esclusione della facoltà, per il debitore principale, di opporre al garante che agisce in regresso le eccezioni di cui all'art. 1952 c.c.; c) dalla previsione, a carico del creditore garantito, degli oneri di cui all'art. 1957 c.c., ritenuta in concreto compatibile con il carattere autonomo della garanzia” (Cass. n. 5526/2012).
Inoltre, con specifico riferimento agli oneri di urbanizzazione e al costo di costruzione, il Consiglio di Stato (sez. V, 20.11.2015, n. 5287) ha affermato che ha natura di contratto autonomo di garanzia,
e non di fideiussione, il contratto che impegna l'istituto garante a versare l'importo inevaso di tali oneri a semplice richiesta del soggetto garantito, che non contempla l'onere della preventiva escussione del debitore principale ex art. 1944 c.c. e preclude a quest'ultimo di sollevare alcuna eccezione in ordine al pagamento eseguito dal garante.
Nel caso di specie, la polizza fideiussoria n. 00A0066232 stipulata tra e Controparte_2
a beneficio del letta alla luce della Parte_1 Controparte_1
giurisprudenza richiamata, presenta tutti gli indicatori del contratto autonomo di garanzia, quali: - la previsione del pagamento entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta scritta da parte del beneficiario nonché l'esclusione del beneficio della preventiva escussione ai sensi dell'art. 1944
c.c..
Inquadrata in questi termini la polizza in esame, occorre esaminare i rapporti tra creditore e garante.
Con recente pronuncia n. 30509/2019, la Corte di cassazione, ribadendo un consolidato orientamento giurisprudenziale, ha affermato che “In tema di contratto autonomo di garanzia,
l'abusività della richiesta di garanzia ai fini dell'accoglimento dell'"exceptio doli" deve risultare
"prima facie" o comunque da una prova c.d. liquida, cioè di pronta soluzione che il garante è tenuto a fornire mentre non possono essere addotte a suo fondamento circostanze fattuali idonee a costituire oggetto di eccezione di merito opponibile dal debitore garantito al creditore beneficiario della garanzia, in ragione dell'inopponibilità da parte del garante di eccezioni di merito proprie del rapporto principale”
(così anche Cass. n. 16345/2018, che ha così esplicitato: “In altri termini, quell'eccezione, benché informata all'ossequio dei canoni di buona fede contrattuale ex artt. 1175 e 1375 c.c., non può, onde non tradire ed inficiare la certezza dell'operazione economica sottesa, utilizzarsi in modo indiscriminato, ma è legittimamente opposta solo in quanto sussistano prove sicure della malafede del beneficiario (cfr., in motivazione, Cass. n. 15216 del 2012): esclusivamente, cioè, in caso di prove liquide ed incontrovertibili dell'abuso e/o della frode che, pertanto, attestino in modo irrecusabile l'inesistenza o l'estinzione del diritto garantito. Una prova siffatta deve, dunque, tradursi in una palese manifestazione che renda agevolmente percepibile l'esistenza della frode e/o dell'abuso, che, non potendo essere presunti o fumosi, necessitano, di contro, di una allegazione documentale. Spetta, pertanto, al garante, che voglia dimostrare la natura fraudolenta od abusiva della richiesta di escussione della garanzia, la dimostrazione dell'esatto adempimento del debitore
(cfr. Cass. n. 29215 del 2008), mentre non può che toccare a quest'ultimo, al fine di impedire l'eventuale regresso del primo, la prova che, lo stesso, pur disponendo di adeguata prova della malafede del beneficiario, abbia comunque adempiuto alla garanzia in suo favore”).
Orbene, la società assicuratrice, dopo aver contestato la natura giuridica della polizza fideiussoria, con argomenti della cui infondatezza si è ampiamente dedotto, ha sostenuto che la polizza non poteva essere escussa per ragioni di merito attinenti al rapporto intercorso tra il e la ditta CP_1
esecutrice dei lavori, quali la mancata verifica della effettiva esecuzione dei lavori, la mancata adozione di provvedimenti amministrativi preliminari alla escussione della polizza, nonché la violazione dei principi di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto di garanzia.
Invece, ritiene il tribunale che il non abbia posto in essere alcun comportamento abusivo, CP_1
basandosi le contestazioni, della cui infondatezza comunque si dirà, su circostanze fattuali idonee a costituire eccezioni di merito proprie del rapporto principale, e, comunque, dedotte in modo tale da non dimostrare in modo incontrovertibile l'inesistenza o l'estinzione del diritto garantito.
D'altra parte, il ha allegato la circostanza – dimostrata peraltro in via documentale – CP_1
secondo cui la società opponente avrebbe già pagato le somme di altri decreti ingiuntivi, aventi ad oggetto la medesima convenzione ed in base alla medesima polizza, ma di importi minori, senza sollevare alcuna eccezione.
Ancora, si deve rilevare che è del tutto irrilevante la questione se le opere assentite siano state o meno effettivamente realizzate, atteso che il contributo era dovuto per il solo fatto del rilascio della concessione edilizia, indipendentemente dalla materiale realizzazione dell'intervento. Tale principio
è stato di recente ribadito anche dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 5579/2020, la quale ha ribadito il seguente principio: “L'obbligo di pagamento degli oneri di urbanizzazione sorge con il rilascio del titolo abilitativo all'edificazione, con la conseguenza che è a questo momento che occorre fare riferimento ai fini della valutazione della reale necessità di opere pubbliche e dei connessi carichi urbanistici. Com'è noto, invero, il contributo per oneri di urbanizzazione è un corrispettivo di diritto pubblico, posto a carico del concessionario a titolo di partecipazione ai costi delle opere di urbanizzazione e in proporzione all'insieme dei benefici che la nuova costruzione ne ritrae”.
In conclusione, l'opposizione va rigettata, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese seguono la soccombenza, e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate al D.M. 55/2014, in base al valore della controversia, con esclusione della fase istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'opposizione al decreto ingiuntivo n. 571/2016 depositato in data 24.11.2016 proposta da nei confronti del ogni altra istanza, difesa ed Parte_1 Controparte_1
eccezione disattesa, così provvede:
- rigetta l'opposizione proposta da e conferma e dichiara Parte_1
definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo n. 571/2016, emesso dal Tribunale di Lamezia
Terme il 24.11.2016;
- condanna la al pagamento delle spese di lite in favore del Parte_1 [...]
, che liquida in € 8.433,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali al CP_1
15%, oltre Iva e Cpa come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario.
Lamezia Terme, 19 giugno 2025.
Il giudice
Teresa Valeria Grieco