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Sentenza 14 novembre 2024
Sentenza 14 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 14/11/2024, n. 65 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 65 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2024 |
Testo completo
n. 635/2024 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Patti riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dr. Mario Samperi Presidente – relatore Dr. Rossella Busacca Giudice Dr. Rosalia Russo Femminella Giudice con l'intervento del PM ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A
SEPARAZIONE PERSONALE A DOMANDA CONGIUNTA
EX ART. 473 BIS P. 51 CPC nella causa sopra indicata promossa con ricorso congiunto depositato il 05/07/2024, da 1) nato a [...] il [...] (Cod. Fisc. Parte_1
) parte rappresentata, assistita e difesa, giusta procura in atti, C.F._1 dall'avv. ALIQUO' DINA GABRIELLA (Cod. Fisc. ) ed C.F._2 elettivamente domiciliata in C/DA GALLO 37 98066 PATTI presso lo studio del suo difensore 2) , nata a [...] il [...] Parte_2 (Cod. Fisc. ), parte rappresentata, assistita e difesa, per procura in C.F._3 atti, dall'Avv. GRASSO TINDARO (Cod. Fisc. ed elettivamente C.F._4 domiciliata presso lo studio del suo difensore CONCLUSIONI CONGIUNTE Le parti, come rappresentate, assistite e difese, CONCLUDONO perché l'On. Tribunale adito voglia omologare la separazione personale tra i coniugi convenuta congiuntamente alle seguenti CONDIZIONI
1 FATTO Con ricorso in data 04/07/2024, i sig.ri e Parte_1 Parte_2 chiedevano con domanda congiunta, ai sensi dell'art. 473 bis p. 51 cpc, emettersi sentenza di omologazione della separazione personale tra loro intervenuta, premettendo di avere contratto matrimonio in data 26/06/2019, trascritto presso il registro dello stato civile. Le parti optavano nel ricorso congiunto per il deposito di note scritte, sicché, consentendolo la completezza delle informazioni contenute nel ricorso e l'adeguatezza delle condizioni concordemente convenute, il Presidente del Tribunale, spediva al Collegio per la decisione, sentito il Pubblico Ministero che concludeva per l'accoglimento della domanda congiunta. DIRITTO Le condizioni di separazione tra i coniugi concordate consentono l'accoglimento della domanda, essendo tra loro cessata la comunione materiale o spirituale. Il ricorso è, infatti, sottoscritto (anche) dalle parti, contiene le indicazioni di cui all'articolo 473 bis.12, primo comma, numeri 1), 2), 3) e 5), e secondo comma, e quelle relative alle disponibilità reddituali e patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, nonché le condizioni inerenti ai rapporti economici e patrimoniali. Le parti si sono valse della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, dichiarando di non volersi riconciliare e depositando i documenti di cui all'articolo 473 bis.13, terzo comma. Il Tribunale, rilevato che le formalità prescritte sono state tutte osservate, ritenuto che le condizioni concordate non trovano ostacolo nella legge e non si pongono in contrasto con l'interesse della prole, stima sussistenti i presupposti per l'accoglimento della concorde e congiunta istanza di separazione. Giacchè, con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art. 473-bis.49 c.p.c., le parti hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e hanno
2 formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato dall'art. 3, n. 2, lett. b), della legge 898/1970 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice relatore affinché questi – trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con le modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/1970. Con le medesime note scritte, le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento alla cessazione degli effetti del matrimonio. A tale proposito il Collegio sin da ora precisa che la modifica unilaterale di tali condizioni sarà considerata ammissibile solo in presenza della allegazione di fatti nuovi ai sensi dell'art. 473-bis.19, 2° comma, c.p.c. In tale ipotesi, se le parti non raggiungeranno un nuovo accordo che consenta loro di depositare nuove condizioni congiunte, il Tribunale rigetterà la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio difettando il requisito della indicazione congiunta delle condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici di cui all'art. 473- bis.51, 2° comma c.p.c. La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
P.Q.M.
il Tribunale di Patti, non definendo il giudizio: 1) dichiara la separazione personale dei coniugi tra e Parte_1 [...]
; Pt_2
2) omologa le condizioni della separazione personale consensualmente intervenuta alle condizioni già esposte in premessa che si intendono qui integralmente richiamate;
3) manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune competente, perché provveda alle annotazioni di legge.
4) spese di lite al definitivo;
5) provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del giudice relatore dott. Mario Samperi. Così deciso in Patti il 13/11/2024 Il Presidente estensore Mario Samperi
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SEPARAZIONE PERSONALE A DOMANDA CONGIUNTA
EX ART. 473 BIS P. 51 CPC nella causa sopra indicata promossa con ricorso congiunto depositato il 05/07/2024, da 1) nato a [...] il [...] (Cod. Fisc. Parte_1
) parte rappresentata, assistita e difesa, giusta procura in atti, C.F._1 dall'avv. ALIQUO' DINA GABRIELLA (Cod. Fisc. ) ed C.F._2 elettivamente domiciliata in C/DA GALLO 37 98066 PATTI presso lo studio del suo difensore 2) , nata a [...] il [...] Parte_2 (Cod. Fisc. ), parte rappresentata, assistita e difesa, per procura in C.F._3 atti, dall'Avv. GRASSO TINDARO (Cod. Fisc. ed elettivamente C.F._4 domiciliata presso lo studio del suo difensore CONCLUSIONI CONGIUNTE Le parti, come rappresentate, assistite e difese, CONCLUDONO perché l'On. Tribunale adito voglia omologare la separazione personale tra i coniugi convenuta congiuntamente alle seguenti CONDIZIONI
1 FATTO Con ricorso in data 04/07/2024, i sig.ri e Parte_1 Parte_2 chiedevano con domanda congiunta, ai sensi dell'art. 473 bis p. 51 cpc, emettersi sentenza di omologazione della separazione personale tra loro intervenuta, premettendo di avere contratto matrimonio in data 26/06/2019, trascritto presso il registro dello stato civile. Le parti optavano nel ricorso congiunto per il deposito di note scritte, sicché, consentendolo la completezza delle informazioni contenute nel ricorso e l'adeguatezza delle condizioni concordemente convenute, il Presidente del Tribunale, spediva al Collegio per la decisione, sentito il Pubblico Ministero che concludeva per l'accoglimento della domanda congiunta. DIRITTO Le condizioni di separazione tra i coniugi concordate consentono l'accoglimento della domanda, essendo tra loro cessata la comunione materiale o spirituale. Il ricorso è, infatti, sottoscritto (anche) dalle parti, contiene le indicazioni di cui all'articolo 473 bis.12, primo comma, numeri 1), 2), 3) e 5), e secondo comma, e quelle relative alle disponibilità reddituali e patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, nonché le condizioni inerenti ai rapporti economici e patrimoniali. Le parti si sono valse della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, dichiarando di non volersi riconciliare e depositando i documenti di cui all'articolo 473 bis.13, terzo comma. Il Tribunale, rilevato che le formalità prescritte sono state tutte osservate, ritenuto che le condizioni concordate non trovano ostacolo nella legge e non si pongono in contrasto con l'interesse della prole, stima sussistenti i presupposti per l'accoglimento della concorde e congiunta istanza di separazione. Giacchè, con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art. 473-bis.49 c.p.c., le parti hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e hanno
2 formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato dall'art. 3, n. 2, lett. b), della legge 898/1970 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice relatore affinché questi – trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con le modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/1970. Con le medesime note scritte, le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento alla cessazione degli effetti del matrimonio. A tale proposito il Collegio sin da ora precisa che la modifica unilaterale di tali condizioni sarà considerata ammissibile solo in presenza della allegazione di fatti nuovi ai sensi dell'art. 473-bis.19, 2° comma, c.p.c. In tale ipotesi, se le parti non raggiungeranno un nuovo accordo che consenta loro di depositare nuove condizioni congiunte, il Tribunale rigetterà la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio difettando il requisito della indicazione congiunta delle condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici di cui all'art. 473- bis.51, 2° comma c.p.c. La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
P.Q.M.
il Tribunale di Patti, non definendo il giudizio: 1) dichiara la separazione personale dei coniugi tra e Parte_1 [...]
; Pt_2
2) omologa le condizioni della separazione personale consensualmente intervenuta alle condizioni già esposte in premessa che si intendono qui integralmente richiamate;
3) manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune competente, perché provveda alle annotazioni di legge.
4) spese di lite al definitivo;
5) provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del giudice relatore dott. Mario Samperi. Così deciso in Patti il 13/11/2024 Il Presidente estensore Mario Samperi
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