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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 18/03/2025, n. 170 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 170 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pordenone
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Maria Paola Costa Presidente
dott. Giorgio Cozzarini Giudice
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 2257/2024 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv.to CENNI ILARIA ( ); C.F._2
PARTE ATTRICE
contro
(C.F. presso il Tribunale di Pordenone;
Controparte_1 P.IVA_1
PARTE CONVENUTA
Causa assunta in decisione all'udienza del 17/02/2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per parte attrice: come da ricorso e cioè “1) Dichiarare la rettificazione dell'attribuzione del sesso del Sig. , nato a Parte_1
Spilimbergo (PN) il 09.04.1975, C.F. , a norma degli artt.1 ss. C.F._1
Legge 14 aprile 1982 n.164 dal genere maschile a quello femminile, attribuendo
1 alla stessa il nome di , così rettificando l'atto di nascita ove Parte_2
vi è enunciato il sesso maschile ed il nome , ordinando Parte_1
all'Ufficiale di stato Civile del predetto Comune di Spilimbergo, ove l'atto di nascita è stato trascritto, di procedere alla rettificazione nel relativo registro;
2) Autorizzare la ricorrente a sottoporsi ad intervento chirurgico di riconversione del sesso da maschile a femminile;
e per l'effetto
3) Dichiarare ed ordinare a tutti gli enti pubblici e privati preposti che le attestazioni e certificazioni riferite al sig. siano modificate Parte_1
(se già rilasciate) o rilasciate in futuro con la sola indicazione del sesso femminile e del nome ”. Parte_2
Motivi della Decisione
Con ricorso depositato il 12/12/2024, ha domandato di Parte_1
disporsi la rettifica dell'attribuzione di sesso da maschile a femminile con relativa annotazione nei registri di stato civile con il nome di . Parte_2
Ha esposto parte attrice:
- che fin dall'infanzia ha manifestato atteggiamenti psicologici e comportamentali tipicamente femminili, pur essendo un individuo di sesso maschile;
- che dal 20/07/2023 ha ricevuto la diagnosi di disforia di genere, all'esito di un percorso valutativo, testistico e diagnostico di circa dieci mesi, nel quale parte ricorrente ha mantenuto l'identità di genere femminile e coerenza rispetto al desiderio di transizione come da documentazione allegata in atti;
- che, a seguito di visita endocrinologica specialistica presso l
[...]
Controparte_2
rilevata la diagnosi di disforia di genere, la Dott.ssa
[...] Parte_3
ha provveduto a prescrivere terapia femminilizzante, perfezionando il piano terapeutico, già avviato nel novembre 2023. In tale visita del 14/06/2024
2 veniva già registrata dalla specialista l'intervenuta modifica dei caratteri sessuali secondari, coerente con la terapia in atto, come certificato in atti;
- che alla visita di controllo del 15/11/2024 presso la specialista Dott.ssa la diagnosi è stata confermata e la terapia femminilizzante adeguata Pt_3
alle intervenute modifiche dei caratteri sessuali, aggiornando i dosaggi, tanto che oggi parte ricorrente si presenta con tratti tipicamente femminili piuttosto che maschili e in data 19/12/2025 sarà sottoposta ad intervento di mastoplastica additiva per completare la sua transizione verso i caratteri sessuali esteriori tipici del genere cui ora appartiene;
- che ha quasi concluso il suo percorso di adeguamento dei propri caratteri sessuali, quantomeno secondari, così da ottenere la piena corrispondenza dei tratti somatici a quelli del sesso femminile, percepito come genere di appartenenza e conseguentemente ha individuato irrevocabilmente che la propria identità di genere è quella femminile;
- che non si è ancora sottoposta a trattamento medico-chirurgico di adeguamento del sesso e di tipo demolitivo, ma ha rilevato di voler procedere in tal senso, non sussistendo ragioni mediche ostative, rappresentando comunque uno strumento utile al conseguimento del pieno e completo benessere psico-fisico, in attuazione del diritto alla salute della parte ricorrente;
- che ha diritto, ai sensi della Legge 14 aprile 1982 n.164 a vedersi attribuito il sesso femminile in luogo di quello maschile, enunciato nell'atto di nascita,
essendo intervenuta una irrevocabile modificazione dei suoi caratteri sessuali secondari e della sua identità psicologica di genere;
- che ha scelto il nome di , con il quale già negli ultimi anni è Parte_2
conosciuta e chiamata nell'ambiente familiare, lavorativo ed amicale.
Parte attrice chiede che la rettifica anagrafica del nome da maschile a femminile avvenga prima dell'eventuale intervento chirurgico modificativo dei caratteri sessuali anatomici primari.
3 All'udienza del 17/02/2025, è comparso personalmente Parte_1
confermando, con linearità, la propria determinazione alla rettifica del sesso anagrafico. L'atto di citazione è stato ritualmente notificato al Pubblico Ministero
ai fini del suo intervento e all'udienza predetta la causa è stata rimessa al
Collegio per la decisione.
Ritiene il Tribunale che la domanda debba essere accolta. La documentazione medica in atti dà conto di come parte ricorrente possieda appieno i requisiti psicologici necessari ed indispensabili ai fini dell'accoglimento della domanda di rettificazione.
Con la relazione del 20/07/2023, in seguito ad un'opportuna valutazione riportata nella relazione stessa, il Dott. si è pronunciato dichiarando una Persona_1
diagnosi di Disforia di Genere primaria, ovvero non secondaria a psicopatologia.
Ha dichiarato che la diagnosi appare altresì appoggiata ad una batteria testistica che ne
conferma la consistenza. Test tra cui MMPI 2, “Body Uneasiness Test (Questionario
BUT), Utrecht gender dysphoria scale, Visual analog gender dysphoria scale evidenziano
item critici che dimostrano quanto alcuni elementi corporei tipicamente connessi al gener
maschile determino in un forte senso di disagio e di disforia. Ha dichiarato, Parte_1
alteresì, che il percorso valutativo, testistico e diagnostico è perdurato per un periodo di
circa dieci mesi, periodo nel quale si è mantenuta una identità di genere femminile e una
coerenza rispetto al desiderio di transizione entro termini maggiormente egosinonici.
Infine, ha ritenuto opportuno, alla luce di quanto riportato, valutare l'assunzione ormonale al fine di migliorare il tono dell'umore e favorire una maggiore congruenza tra la percezione del proprio genere e l'aspetto fisico di . Parte_1
Come da referto del 14/06/2024 e da visita di controllo del 15/11/2024 della
Dott.ssa , è stata accertata e confermata la diagnosi di Disforia di Parte_3
genere MtF e la parte ricorrente ha intrapreso e prosegue la terapia farmacologica ormonale.
Inoltre, la comparizione personale della parte all'udienza ha consentito di constatare de visu l'attuata trasformazione almeno dei caratteri secondari di
4 genere, essendosi parte ricorrente presentata con una caratterizzazione femminile sicura e convincente.
In punto di diritto, la peculiarità del caso consiste nel fatto che la parte ricorrente non ha ancora effettuato un intervento demolitorio-ricostruttivo degli organi genitali e chiede la rettifica dell'attribuzione del sesso essendosi già sottoposta ad una terapia ormonale.
Occorre, pertanto, verificare in primo luogo se la normativa in tema di rettifica di attribuzione di sesso introdotta dalla legge 14.04.1982 n. 164, in parte sostituita dalla disciplina contenuta nell'art. 31 D. Lgs 01.09.2011 n. 150, consenta l'accoglimento della domanda anche in assenza di un intervento demolitorio-
ricostruttivo degli organi genitali.
L'art 1 della legge 14.4.1982 n. 164 stabilisce che 'la rettificazione si fa in forza di una
sentenza del tribunale passata in giudicato che attribuisca ad una persona sesso diverso
da quello enunciato nell'atto di nascita a seguito di intervenute modificazioni dei suoi
caratteri sessuali'', mentre il menzionato art. 31 D. Lgs. 01.09.2011 n. 150 recita, al comma 4 'quando risulta necessario un adeguamento dei caratteri sessuali da realizzare
mediante trattamento medicochirurgico, il tribunale lo autorizza con sentenza passata in
giudicato'.
Ora, come noto, il sesso anagrafico viene attribuito al momento della nascita in base a un esame morfologico degli organi genitali. Tale accertamento avviene ai sensi degli art. 28 e seg, D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile), ove viene stabilito che l'atto di nascita riporta "il sesso del bambino", facendo così
coincidere il sesso anagrafico col sesso "biologico".
Tuttavia, se per la maggior parte degli individui tale attribuzione rispecchia fedelmente tutte le componenti sessuali, possono verificarsi ipotesi nelle quali questa coincidenza non sussiste o cessa ed in questi casi, in cui la componente psicologica si discosta dal dato biologico, l'attribuzione di sesso si atteggia a pura finzione, essendovi una dissociazione tra il sesso e il genere.
5 Il tenore letterale delle disposizioni non specifica quale tipo di trattamento medico-chirurgico sia necessario per procedere alla rettificazione del sesso, né
differenzia la disciplina a seconda che si sia in presenza di un intervento demolitorio-ricostruttivo che incide sui caratteri primari di genere o di trattamenti ormonali che modificano i caratteri secondari.
E' stata, invero, la Corte costituzionale con l'ordinanza del 24 maggio 1985, n.
161, ad effettuare una lettura "personalistica" della legge n. 164 del 1982,
definendola come espressione di 'una civiltà giuridica in evoluzione, sempre più
attenta ai valori, di libertà e dignità', strumento per la 'ricomposizione dell'equilibrio tra
soma e psiche del transessuale'.
Orbene, il conflitto tra vissuto personale e sociale ed identità esteriore non sempre necessariamente sfocia nella scelta di sottoporsi ad un intervento chirurgico demolitivo e ricostruttivo, oppure, nonostante l'intenzione di sottoporsi a tale intervento profondamente invasivo, questo deve attendere un tempo più lungo nelle more del quale il soggetto appare già esteriormente secondo il sesso determinato dal mutamento dei caratteri secondari e non corrispondente a quello riportato nei documenti di identità.
Occorre, allora, verificare se l'interpretazione tradizionale della giurisprudenza maggioritaria, secondo la quale era necessario l'intervento di riassegnazione chirurgica del sesso prima di poter procedere alla rettifica anagrafica, non si scontri con la più recente evoluzione dei diritti fondamentali della persona. Si
deve, infatti, premettere che, tra i diritti che formano il patrimonio irretrattabile della persona umana, l'art. 2 della Costituzione riconosce e garantisce anche il diritto all'identità personale, quale espressione della dignità del soggetto e del suo diritto ad essere riconosciuto nell'ambito sociale di riferimento per quello che si è (Corte Cost. 03.02.1994 n. 13).
La Corte Costituzionale ha, poi, specificato che nel concetto di identità personale deve farsi rientrare anche il concetto di identità sessuale, ricostruibile non solo
6 sulla base della natura degli organi riproduttivi esterni, bensì anche sulla base di elementi di ordine psicologico e sociale (Corte Cost 24.05.1985 n. 161).
D'altronde, se è vero che l'identità di genere sotto il profilo relazionale può essere considerata un aspetto costitutivo dell'identità personale, la sua esplicazione risulterebbe ingiustificatamente compressa ove la modificazione chirurgica dei caratteri sessuali divenisse presupposto indefettibile della rettificazione degli atti anagrafici, considerato che la modificazione chirurgica potrebbe anche essere foriera di un danno alla salute fisica o psicologica del soggetto,
costituzionalmente tutelata ai sensi dell'art. 32 Cost. (Trib. SAVONA sent. n. 357
del 30.3.2016).
Ebbene, la Corte Cassazione con la sentenza n. 15138/2015 ha sciolto ogni residuo dubbio stabilendo che 'Alla stregua di un'interpretazione costituzionalmente orientata,
e conforme alla giurisprudenza della CEDU, dell'art. 1 della L n. 164 &l 1282, nonché
del successivo art. 3 della medesima legge, attualmente confluito nell'art. 31 comma 4, del
d. lgs. 150 del 2011, per ottenere la rettificazione del sesso nei registri dello stato civile
deve ritenersi non obbligatorio l'intervento chirurgico demolitorio e/o modificativo dei
caratteri sessuali anatomici primari. Invero, l'acquisizione di una nuova identità di
genere può essere frutto di un processo individuale che non ne postula la necessità purché
la serietà ed umanità del percorso scelto e la compiutezza dell'approdo finale sia oggetto,
ove necessario, di accertamento tecnico in sede giudiziali'.
Ed ancora più recentemente la Corte Costituzionale con la sentenza n. 221/15 ha stabilito: 'Il ricorso alla modificazione chirurgica dei caratteri sessuali risulta, quindi,
autorizzabile in funzione di garanzia del diritto alla salute, ossia laddove lo stesso sia
volto a consentire alla persona di raggiungere uno stabile equilibrio psicofisico, in
particolare in quei casi nei quali la divergenza tra il sesso anatomico e la psicosessualità
sia tale da determinare un atteggiamento conflittuale e di rifiuto della propria morfologia
anatomica. La prevalenza della tutela della salute dell'individuo sulla corrispondenza fra
sesso anatomico e sesso anagrafico, porta a ritenere il trattamento chirurgico non quale
prerequisito per accedere al procedimento di rettificazione, ma come possibile mezzo,
7 funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico'. Tali principi di diritto sono stati da ultimo consolidati da recentissimo intervento della Corte
costituzionale la quale, con sentenza 3 -23 luglio, n. 143 (in G.U. 1ª s.s. 24/07/2024,
n. 30) ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 31, comma 4, del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150 (Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell'articolo 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69), nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del tribunale al trattamento medico-
chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso".
Pertanto, nella fattispecie, viste le risultanze mediche e psicologiche già
menzionate, in accoglimento della domanda di parte ricorrente va dunque disposta la rettifica di attribuzione di sesso di nei registri Parte_1
dello stato civile da maschile a femminile, con l'assunzione del nome “ , Pt_2
ordinandosi all'Ufficiale di stato civile di sostituire l'indicazione di "sesso maschile" con quello di "sesso femminile" nei documenti riconducibili alla parte ricorrente, con ogni effetto di legge con riguardo ai documenti riferiti alla parte.
Per le stesse ragioni, vista l'espressa domanda di autorizzazione al trattamento chirurgico di adeguamento dei caratteri sessuali maschili a quelli femminili, la stessa deve in ogni caso essere accolta a tutela della persona interessata.
Non vi è luogo a provvedere sulle spese, stante la natura della causa e l'assenza di soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pordenone, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa così provvede:
1) in accoglimento della domanda di parte ricorrente per la rettificazione di attribuzione di sesso, da maschile a femminile, ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di SPILIMBERGO (PN) di effettuare la rettifica di attribuzione del
8 sesso nel relativo registro e negli atti riguardanti , Parte_1
nato il [...] a [...] e residente a [...] (C.F. ), con variazione del genere da C.F._1
maschile a femminile e modifica del nome da a , con ogni Parte_1 Pt_2
adempimento susseguente ai sensi della legge n. 164/1982;
2) accerta il diritto di ad ottenere l'attribuzione di sesso Parte_2
femminile e conseguentemente autorizza la stessa al trattamento chirurgico di adeguamento dei caratteri sessuali maschili a quelli femminili.
Manda alla Cancelleria per la trasmissione della presente sentenza al competente
Ufficiale dello Stato civile.
Così deciso in Pordenone, in data 18/03/2025.
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo dott.ssa Maria Paola Costa
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pordenone
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Maria Paola Costa Presidente
dott. Giorgio Cozzarini Giudice
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 2257/2024 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv.to CENNI ILARIA ( ); C.F._2
PARTE ATTRICE
contro
(C.F. presso il Tribunale di Pordenone;
Controparte_1 P.IVA_1
PARTE CONVENUTA
Causa assunta in decisione all'udienza del 17/02/2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per parte attrice: come da ricorso e cioè “1) Dichiarare la rettificazione dell'attribuzione del sesso del Sig. , nato a Parte_1
Spilimbergo (PN) il 09.04.1975, C.F. , a norma degli artt.1 ss. C.F._1
Legge 14 aprile 1982 n.164 dal genere maschile a quello femminile, attribuendo
1 alla stessa il nome di , così rettificando l'atto di nascita ove Parte_2
vi è enunciato il sesso maschile ed il nome , ordinando Parte_1
all'Ufficiale di stato Civile del predetto Comune di Spilimbergo, ove l'atto di nascita è stato trascritto, di procedere alla rettificazione nel relativo registro;
2) Autorizzare la ricorrente a sottoporsi ad intervento chirurgico di riconversione del sesso da maschile a femminile;
e per l'effetto
3) Dichiarare ed ordinare a tutti gli enti pubblici e privati preposti che le attestazioni e certificazioni riferite al sig. siano modificate Parte_1
(se già rilasciate) o rilasciate in futuro con la sola indicazione del sesso femminile e del nome ”. Parte_2
Motivi della Decisione
Con ricorso depositato il 12/12/2024, ha domandato di Parte_1
disporsi la rettifica dell'attribuzione di sesso da maschile a femminile con relativa annotazione nei registri di stato civile con il nome di . Parte_2
Ha esposto parte attrice:
- che fin dall'infanzia ha manifestato atteggiamenti psicologici e comportamentali tipicamente femminili, pur essendo un individuo di sesso maschile;
- che dal 20/07/2023 ha ricevuto la diagnosi di disforia di genere, all'esito di un percorso valutativo, testistico e diagnostico di circa dieci mesi, nel quale parte ricorrente ha mantenuto l'identità di genere femminile e coerenza rispetto al desiderio di transizione come da documentazione allegata in atti;
- che, a seguito di visita endocrinologica specialistica presso l
[...]
Controparte_2
rilevata la diagnosi di disforia di genere, la Dott.ssa
[...] Parte_3
ha provveduto a prescrivere terapia femminilizzante, perfezionando il piano terapeutico, già avviato nel novembre 2023. In tale visita del 14/06/2024
2 veniva già registrata dalla specialista l'intervenuta modifica dei caratteri sessuali secondari, coerente con la terapia in atto, come certificato in atti;
- che alla visita di controllo del 15/11/2024 presso la specialista Dott.ssa la diagnosi è stata confermata e la terapia femminilizzante adeguata Pt_3
alle intervenute modifiche dei caratteri sessuali, aggiornando i dosaggi, tanto che oggi parte ricorrente si presenta con tratti tipicamente femminili piuttosto che maschili e in data 19/12/2025 sarà sottoposta ad intervento di mastoplastica additiva per completare la sua transizione verso i caratteri sessuali esteriori tipici del genere cui ora appartiene;
- che ha quasi concluso il suo percorso di adeguamento dei propri caratteri sessuali, quantomeno secondari, così da ottenere la piena corrispondenza dei tratti somatici a quelli del sesso femminile, percepito come genere di appartenenza e conseguentemente ha individuato irrevocabilmente che la propria identità di genere è quella femminile;
- che non si è ancora sottoposta a trattamento medico-chirurgico di adeguamento del sesso e di tipo demolitivo, ma ha rilevato di voler procedere in tal senso, non sussistendo ragioni mediche ostative, rappresentando comunque uno strumento utile al conseguimento del pieno e completo benessere psico-fisico, in attuazione del diritto alla salute della parte ricorrente;
- che ha diritto, ai sensi della Legge 14 aprile 1982 n.164 a vedersi attribuito il sesso femminile in luogo di quello maschile, enunciato nell'atto di nascita,
essendo intervenuta una irrevocabile modificazione dei suoi caratteri sessuali secondari e della sua identità psicologica di genere;
- che ha scelto il nome di , con il quale già negli ultimi anni è Parte_2
conosciuta e chiamata nell'ambiente familiare, lavorativo ed amicale.
Parte attrice chiede che la rettifica anagrafica del nome da maschile a femminile avvenga prima dell'eventuale intervento chirurgico modificativo dei caratteri sessuali anatomici primari.
3 All'udienza del 17/02/2025, è comparso personalmente Parte_1
confermando, con linearità, la propria determinazione alla rettifica del sesso anagrafico. L'atto di citazione è stato ritualmente notificato al Pubblico Ministero
ai fini del suo intervento e all'udienza predetta la causa è stata rimessa al
Collegio per la decisione.
Ritiene il Tribunale che la domanda debba essere accolta. La documentazione medica in atti dà conto di come parte ricorrente possieda appieno i requisiti psicologici necessari ed indispensabili ai fini dell'accoglimento della domanda di rettificazione.
Con la relazione del 20/07/2023, in seguito ad un'opportuna valutazione riportata nella relazione stessa, il Dott. si è pronunciato dichiarando una Persona_1
diagnosi di Disforia di Genere primaria, ovvero non secondaria a psicopatologia.
Ha dichiarato che la diagnosi appare altresì appoggiata ad una batteria testistica che ne
conferma la consistenza. Test tra cui MMPI 2, “Body Uneasiness Test (Questionario
BUT), Utrecht gender dysphoria scale, Visual analog gender dysphoria scale evidenziano
item critici che dimostrano quanto alcuni elementi corporei tipicamente connessi al gener
maschile determino in un forte senso di disagio e di disforia. Ha dichiarato, Parte_1
alteresì, che il percorso valutativo, testistico e diagnostico è perdurato per un periodo di
circa dieci mesi, periodo nel quale si è mantenuta una identità di genere femminile e una
coerenza rispetto al desiderio di transizione entro termini maggiormente egosinonici.
Infine, ha ritenuto opportuno, alla luce di quanto riportato, valutare l'assunzione ormonale al fine di migliorare il tono dell'umore e favorire una maggiore congruenza tra la percezione del proprio genere e l'aspetto fisico di . Parte_1
Come da referto del 14/06/2024 e da visita di controllo del 15/11/2024 della
Dott.ssa , è stata accertata e confermata la diagnosi di Disforia di Parte_3
genere MtF e la parte ricorrente ha intrapreso e prosegue la terapia farmacologica ormonale.
Inoltre, la comparizione personale della parte all'udienza ha consentito di constatare de visu l'attuata trasformazione almeno dei caratteri secondari di
4 genere, essendosi parte ricorrente presentata con una caratterizzazione femminile sicura e convincente.
In punto di diritto, la peculiarità del caso consiste nel fatto che la parte ricorrente non ha ancora effettuato un intervento demolitorio-ricostruttivo degli organi genitali e chiede la rettifica dell'attribuzione del sesso essendosi già sottoposta ad una terapia ormonale.
Occorre, pertanto, verificare in primo luogo se la normativa in tema di rettifica di attribuzione di sesso introdotta dalla legge 14.04.1982 n. 164, in parte sostituita dalla disciplina contenuta nell'art. 31 D. Lgs 01.09.2011 n. 150, consenta l'accoglimento della domanda anche in assenza di un intervento demolitorio-
ricostruttivo degli organi genitali.
L'art 1 della legge 14.4.1982 n. 164 stabilisce che 'la rettificazione si fa in forza di una
sentenza del tribunale passata in giudicato che attribuisca ad una persona sesso diverso
da quello enunciato nell'atto di nascita a seguito di intervenute modificazioni dei suoi
caratteri sessuali'', mentre il menzionato art. 31 D. Lgs. 01.09.2011 n. 150 recita, al comma 4 'quando risulta necessario un adeguamento dei caratteri sessuali da realizzare
mediante trattamento medicochirurgico, il tribunale lo autorizza con sentenza passata in
giudicato'.
Ora, come noto, il sesso anagrafico viene attribuito al momento della nascita in base a un esame morfologico degli organi genitali. Tale accertamento avviene ai sensi degli art. 28 e seg, D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile), ove viene stabilito che l'atto di nascita riporta "il sesso del bambino", facendo così
coincidere il sesso anagrafico col sesso "biologico".
Tuttavia, se per la maggior parte degli individui tale attribuzione rispecchia fedelmente tutte le componenti sessuali, possono verificarsi ipotesi nelle quali questa coincidenza non sussiste o cessa ed in questi casi, in cui la componente psicologica si discosta dal dato biologico, l'attribuzione di sesso si atteggia a pura finzione, essendovi una dissociazione tra il sesso e il genere.
5 Il tenore letterale delle disposizioni non specifica quale tipo di trattamento medico-chirurgico sia necessario per procedere alla rettificazione del sesso, né
differenzia la disciplina a seconda che si sia in presenza di un intervento demolitorio-ricostruttivo che incide sui caratteri primari di genere o di trattamenti ormonali che modificano i caratteri secondari.
E' stata, invero, la Corte costituzionale con l'ordinanza del 24 maggio 1985, n.
161, ad effettuare una lettura "personalistica" della legge n. 164 del 1982,
definendola come espressione di 'una civiltà giuridica in evoluzione, sempre più
attenta ai valori, di libertà e dignità', strumento per la 'ricomposizione dell'equilibrio tra
soma e psiche del transessuale'.
Orbene, il conflitto tra vissuto personale e sociale ed identità esteriore non sempre necessariamente sfocia nella scelta di sottoporsi ad un intervento chirurgico demolitivo e ricostruttivo, oppure, nonostante l'intenzione di sottoporsi a tale intervento profondamente invasivo, questo deve attendere un tempo più lungo nelle more del quale il soggetto appare già esteriormente secondo il sesso determinato dal mutamento dei caratteri secondari e non corrispondente a quello riportato nei documenti di identità.
Occorre, allora, verificare se l'interpretazione tradizionale della giurisprudenza maggioritaria, secondo la quale era necessario l'intervento di riassegnazione chirurgica del sesso prima di poter procedere alla rettifica anagrafica, non si scontri con la più recente evoluzione dei diritti fondamentali della persona. Si
deve, infatti, premettere che, tra i diritti che formano il patrimonio irretrattabile della persona umana, l'art. 2 della Costituzione riconosce e garantisce anche il diritto all'identità personale, quale espressione della dignità del soggetto e del suo diritto ad essere riconosciuto nell'ambito sociale di riferimento per quello che si è (Corte Cost. 03.02.1994 n. 13).
La Corte Costituzionale ha, poi, specificato che nel concetto di identità personale deve farsi rientrare anche il concetto di identità sessuale, ricostruibile non solo
6 sulla base della natura degli organi riproduttivi esterni, bensì anche sulla base di elementi di ordine psicologico e sociale (Corte Cost 24.05.1985 n. 161).
D'altronde, se è vero che l'identità di genere sotto il profilo relazionale può essere considerata un aspetto costitutivo dell'identità personale, la sua esplicazione risulterebbe ingiustificatamente compressa ove la modificazione chirurgica dei caratteri sessuali divenisse presupposto indefettibile della rettificazione degli atti anagrafici, considerato che la modificazione chirurgica potrebbe anche essere foriera di un danno alla salute fisica o psicologica del soggetto,
costituzionalmente tutelata ai sensi dell'art. 32 Cost. (Trib. SAVONA sent. n. 357
del 30.3.2016).
Ebbene, la Corte Cassazione con la sentenza n. 15138/2015 ha sciolto ogni residuo dubbio stabilendo che 'Alla stregua di un'interpretazione costituzionalmente orientata,
e conforme alla giurisprudenza della CEDU, dell'art. 1 della L n. 164 &l 1282, nonché
del successivo art. 3 della medesima legge, attualmente confluito nell'art. 31 comma 4, del
d. lgs. 150 del 2011, per ottenere la rettificazione del sesso nei registri dello stato civile
deve ritenersi non obbligatorio l'intervento chirurgico demolitorio e/o modificativo dei
caratteri sessuali anatomici primari. Invero, l'acquisizione di una nuova identità di
genere può essere frutto di un processo individuale che non ne postula la necessità purché
la serietà ed umanità del percorso scelto e la compiutezza dell'approdo finale sia oggetto,
ove necessario, di accertamento tecnico in sede giudiziali'.
Ed ancora più recentemente la Corte Costituzionale con la sentenza n. 221/15 ha stabilito: 'Il ricorso alla modificazione chirurgica dei caratteri sessuali risulta, quindi,
autorizzabile in funzione di garanzia del diritto alla salute, ossia laddove lo stesso sia
volto a consentire alla persona di raggiungere uno stabile equilibrio psicofisico, in
particolare in quei casi nei quali la divergenza tra il sesso anatomico e la psicosessualità
sia tale da determinare un atteggiamento conflittuale e di rifiuto della propria morfologia
anatomica. La prevalenza della tutela della salute dell'individuo sulla corrispondenza fra
sesso anatomico e sesso anagrafico, porta a ritenere il trattamento chirurgico non quale
prerequisito per accedere al procedimento di rettificazione, ma come possibile mezzo,
7 funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico'. Tali principi di diritto sono stati da ultimo consolidati da recentissimo intervento della Corte
costituzionale la quale, con sentenza 3 -23 luglio, n. 143 (in G.U. 1ª s.s. 24/07/2024,
n. 30) ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 31, comma 4, del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150 (Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell'articolo 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69), nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del tribunale al trattamento medico-
chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso".
Pertanto, nella fattispecie, viste le risultanze mediche e psicologiche già
menzionate, in accoglimento della domanda di parte ricorrente va dunque disposta la rettifica di attribuzione di sesso di nei registri Parte_1
dello stato civile da maschile a femminile, con l'assunzione del nome “ , Pt_2
ordinandosi all'Ufficiale di stato civile di sostituire l'indicazione di "sesso maschile" con quello di "sesso femminile" nei documenti riconducibili alla parte ricorrente, con ogni effetto di legge con riguardo ai documenti riferiti alla parte.
Per le stesse ragioni, vista l'espressa domanda di autorizzazione al trattamento chirurgico di adeguamento dei caratteri sessuali maschili a quelli femminili, la stessa deve in ogni caso essere accolta a tutela della persona interessata.
Non vi è luogo a provvedere sulle spese, stante la natura della causa e l'assenza di soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pordenone, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa così provvede:
1) in accoglimento della domanda di parte ricorrente per la rettificazione di attribuzione di sesso, da maschile a femminile, ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di SPILIMBERGO (PN) di effettuare la rettifica di attribuzione del
8 sesso nel relativo registro e negli atti riguardanti , Parte_1
nato il [...] a [...] e residente a [...] (C.F. ), con variazione del genere da C.F._1
maschile a femminile e modifica del nome da a , con ogni Parte_1 Pt_2
adempimento susseguente ai sensi della legge n. 164/1982;
2) accerta il diritto di ad ottenere l'attribuzione di sesso Parte_2
femminile e conseguentemente autorizza la stessa al trattamento chirurgico di adeguamento dei caratteri sessuali maschili a quelli femminili.
Manda alla Cancelleria per la trasmissione della presente sentenza al competente
Ufficiale dello Stato civile.
Così deciso in Pordenone, in data 18/03/2025.
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo dott.ssa Maria Paola Costa
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