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Sentenza 9 marzo 2025
Sentenza 9 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 09/03/2025, n. 459 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 459 |
| Data del deposito : | 9 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Potenza
Sezione Civile
riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati
dott.ssa Licia Tomay Presidente rel. est. dott.ssa Rossella Magarelli Giudice dott.ssa Adelia Tomasetti Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 714/23 R.g.
Tra
, elett.te dom.ta in Potenza presso lo studio Parte_1 dell'avv. Lucia Saluzzi che la rappresenta e difende per mandato in calce al ricorso introduttivo.
Ricorrente
E
, elett.te dom.to in Genzano di NI presso Controparte_1 lo studio dell'avv. Michelina Menchise che lo rappresenta e difende per mandato in calce alla comparsa di costituzione.
Resistente
Nonché
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Potenza. Parte necessaria
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
Conclusioni: le parti come da note di trattazione scritta per l'udienza del 05.02.2025, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con ricorso del 22.02.2023 - premesso di aver Parte_1 contratto matrimonio concordatario con in Controparte_1
Acerenza il 18.04.2001 e che con decreto n. 169/2018 del
06.12.2018 questo Tribunale ha omologato la separazione consensuale dei coniugi alle condizioni ivi concordate – ha dedotto che la convivenza non è stata più ripresa e che non vi è possibilità di riconciliazione.
Ha allegato che dal matrimonio sono nati i figli (09.12.2005) Per_1
e (29.01.2008); che essa ricorrente è disoccupata e si Per_2 occupa prevalentemente della cura dei figli, in particolare del secondogenito affetto da grave disabilità.
Ha dedotto che il marito all'epoca della separazione non lavorava e per tale motivo ella aveva rinunciato, al momento, a chiedere un assegno di mantenimento per se stessa, con riserva di chiederlo qualora le condizioni del coniuge fossero mutate;
che attualmente il resistente - seppure in maniera non continuativa – lavora come operaio presso ditte edili;
che lo stesso ha versato l'assegno di mantenimento per i figli, di complessivi € 300,00 mensili, soltanto da giugno 2021 a luglio 2022, interrompendo il versamento da agosto
2022; che il padre non frequenta i minori con assiduità.
Ha chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio, con l'affidamento condiviso dei figli minori, la loro collocazione abitativa prevalente presso la madre e l'assegnazione in suo favore della casa coniugale;
l'imposizione al resistente del contributo di mantenimento per i figli di complessivi € 350,00 mensili, oltre la metà delle spese straordinarie;
il riconoscimento in suo favore dell'intero assegno unico universale per i minori e dell'assegno divorzile di € 150,00 mensili.
Instaurato il contraddittorio, si è costituito il resistente il quale – nell'aderire alla domanda di divorzio – ha dedotto di trovarsi in gravi difficoltà economiche e di non avere un domicilio stabile, tanto da avere stabilito la propria residenza presso il Municipio di Genzano di
NI; che a causa della sua obesità è inabile al lavoro, mentre la coniuge svolge attività di collaboratrice domestica presso diverse famiglie, oltre ad aver percepito il reddito di cittadinanza.
Si è opposto al riconoscimento dell'assegno divorzile per la coniuge e del contributo di mantenimento per il figlio , in quanto Per_2 quest'ultimo percepisce una pensione di invalidità.
Ha chiesto che i minori vengano affidati ad entrambi i genitori con collocazione abitativa prevalente presso la madre;
che la casa coniugale sia assegnata ad entrambi i coniugi, che provvederanno a dividerla formando due unità abitative indipendenti;
che il contributo di mantenimento per la figlia sia quantificato in € 150,00 Per_3 mensili.
All'esito dell'udienza presidenziale del 27.09.2023, in via temporanea e urgente sono stati confermati gli accordi della separazione consensuale, quindi la causa è stata rimessa in istruttoria con la comunicazione degli atti al P.M.
All'udienza del 13.09.2024 le parti hanno aderito alla proposta conciliativa formulata dal Giudice e all'udienza del 05.02.2025 – sostituita con il deposito di note scritte – hanno precisato le conclusioni congiunte in conformità del predetto accordo e la causa è stata riservata in decisione.
Il P.M. ha apposto il proprio “visto”. Negli atti introduttivi e nei successivi scritti difensivi le parti hanno manifestato l'intenzione di porre fine al matrimonio, con ciò stesso escludendo qualsiasi possibilità di riconciliazione.
La separazione consensuale dei coniugi è stata omologata con decreto di questo Tribunale n. 169/2018 del 06.12.2018, in produzione ricorrente.
Ricorrono anche le ulteriori condizioni per la chiesta pronuncia.
Anzitutto, la separazione si è protratta ininterrottamente da almeno sei mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione consensuale.
In secondo luogo, le prospettazioni delle parti evidenziano il venir meno dell'affectio coniugalis, di tal che risulta pacifico che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere ricostituita.
Va dunque dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti.
Le condizioni del divorzio sono state concordate in corso di causa in conformità della proposta conciliativa formulata dal Giudice all'udienza del 13.09.2024, che è stata accettata dai coniugi e che testualmente si riporta:
“1) Affida il figlio minorenne in modo condiviso ad entrambi Per_2
i genitori ponendo il collocamento presso la madre con diritto di visita ed incontro del padre, secondo il calendario di frequentazione dettagliato nella separazione consensuale come da verbale del
26.09.2018;
2) Propone che il signor versi in favore della signora CP_1 quale contributo al mantenimento dei figli e Pt_1 Per_2 Per_1
(maggiorenne e non economicamente autosufficiente) la somma di €
300,00 in ragione di € 150,00 ciascuno con adeguamento ISTAT;
3) Pone a carico di entrambi i coniugi il pagamento delle spese straordinarie come dettagliate dalle linee guida del CNF in ragione del
50% ciascuno;
4) Propone che l'assegno unico universale sia versato interamente
100% alla signora genitore collocatario;
Pt_1
5) Assegna la casa familiare sita in Genzano di NI (pz) alla Via
F.S. Nitti n. 43 alla signora che continuerà ad abitarla Pt_1 unitamente ai figli;
7) Propone che la signora titolare di reddito di inclusione, Pt_1 rinunci all'assegno divorzile”.
Quanto ai rapporti tra i coniugi, l'accordo non presenta profili di illiceità ovvero di contrarietà all'ordine pubblico o alle norme imperative.
Esso inoltre risponde all'interesse del figlio minore a giovarsi dell'affidamento congiunto e della conseguente partecipazione e responsabilità di entrambi i genitori nelle scelte che riguardano la sua educazione, la sua istruzione e gli indirizzi di vita, nonché al suo interesse a mantenere rapporti stabili e continuativi con entrambi.
Anche dal punto di vista economico, tenuto conto delle condizioni reddituali delle parti, dell'età del ragazzo e del mancato raggiungimento dell'autosufficienza economica da parte della figlia maggiorenne, l'accordo garantisce il diritto al mantenimento ed il soddisfacimento delle loro esigenze di vita.
Va dunque dato atto che il suddetto accordo regolerà il rapporto divorzile.
Le spese processuali vanno interamente compensate, considerato l'accordo raggiunto tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di con ricorso del Parte_1 Controparte_1
22.02.2023, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e in Acerenza il Parte_1 Controparte_1 18.04.2001, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del
Comune di Acerenza dell'anno 2001, parte II, Serie A, n. 1;
b) ordina al competente Ufficiale dello Stato civile di procedere all'annotazione della sentenza - dopo il passaggio in giudicato -
a margine dell'atto di matrimonio, nonché agli altri adempimenti di cui agli artt. 14 e 69 del d.P.R.
3.11.2000 n.
396, con esonero da responsabilità;
c) dà atto che il rapporto divorzile è regolato dalle condizioni di cui alla proposta conciliativa formulata dal giudice ed accettata dalle parti all'udienza del 13.09.2024, come integralmente trascritta in motivazione;
d) dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali.
Potenza, camera di consiglio del 07.03.2025
La Presidente est.