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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 17/11/2025, n. 1146 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 1146 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRANI
Il Tribunale di Trani, in composizione monocratica, nella persona del Giudice, AR RE
SC ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3032/2022 R.G.
tra
, e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Pt_5
quali esercenti la responsabilità genitoriale nei confronti di e
[...] Controparte_1
, tutti rappresentati e difesi dagli avv. Domenico Porcelluzzi e TR LA Parte_6
(comunicazioni a e Email_1
Email_2
- attori-
e
in persona del Commissario liquidatore p.t. Controparte_2
rappresentato e difeso dall'avv. Gaetano Caputo (comunicazioni a
Email_3
-Convenuto -
CONCLUSIONI (precisate all'udienza del 21.11.2024 e come da note conclusive)
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, gli odierni attori deducevano di essere tutti nipoti della sig. , n. il 16.5.1944 e deceduta il 23.1.2016 per coma epatico, come da scheda di Persona_1
morte redatta ai fini Istat e stato di famiglia storico.
La sig. risiedeva in un edificio in cui vi erano due appartamenti, uno in cui la stessa Persona_1
risiedeva con il figlio , allora celibe, e l'atro in cui risedeva la figlia con il suo Per_2 Pt_5
nucleo familiare;
accadeva che nel 2010 il figlio con il suo nucleo familiare si trasferiva Per_3
1 nell'appartamento della madre per assisterla;
dal 2013, invece, e fino alla morte la si Persona_1
trasferiva a casa della figlia dove quest'ultima risiedeva con il suo nucleo familiare composto Pt_5
anche dai figli , e . Parte_3 CP_1 Pt_6
Con sentenza n. 862/2021del Tribunale di Trani, passata in giudicato, ai figli della sig. Persona_1
era riconosciuto il risarcimento iure proprio per il danno non patrimoniale subito in conseguenza della morte della madre per l'aggravamento dell'originaria patologia epatica accertata con origine post – trasfusionale, con condanna della Gestione liquidatoria odierna convenuta al pagamento della somma di euro 165.960,00 a ciascuno dei figli.
Ciò premesso, gli odierni attori chiedevano il risarcimento del danno per perdita del rapporto parentale a seguito del decesso della propria NA.
Richiamava a tal fine la motivazione della sentenza sopra citata per cui “risulta incontestato e provato
nella cartella clinica prodotta dai figli della , il rapporto contrattuale tra la stessa e l' Persona_1 [...]
nonché l'insorgenza della patologia che ha consentito di ricostruire l'anamnesi e la storia clinica CP_3
del paziente. Invece, la parte convenuta non ha assolto il proprio onere probatorio;
infatti, non ha provato
l'adempimento degli obblighi normativi esistenti all'epoca relativi alle trasfusioni di sangue ed
all'identificabilità del donatore, né che il dedotto inadempimento non sia causa del danno”.
Inoltre, il CTU nel giudizio riguardante i figli della riconosceva la sussistenza del Persona_1
nesso di causalità tra il trattamento trasfusionale effettuato nel 1979 e l'infezione da HCV nonché
tra quest'ultima ed il decesso, affermando che “vi è ragionevole certezza, o in altri termini “è più
probabile che non” - che la de cuius abbia contratto l'infezione virus dell'epatite C a Persona_1
seguito delle trasfusioni di sangue cui fu sottoposta nel 1979; che a seguito di tale infezione si sia sviluppato,
attraverso l'evoluzione in epatite cronica e cirrosi, degenerata in coma epatico;
che tale coma epatico ne abbia
causato l'exitus”.
Deducevano ricorrere la piena prova sia dei danni subiti dalla che del nesso causale Persona_1
tra la trasfusione e l'insorgere della malattia, nonché tra il decesso ed il contagio epatico atteso che,
per ammissione dell'ente ospedaliero, la trasfusione fu effettuata con sacche di sangue da donatori occasionali;
quanto al nesso tra l'epatocarcinoma e la morte, questo risulta dalla scheda Istat di morte, che è documento dotato di fede privilegiata.
Richiamava poi la giurisprudenza della Cassazione sulla responsabilità dell'ente ospedaliero a titolo di responsabilità contrattuale per le trasfusioni infette (riconducibili agli obblighi normativi relativi alle trasfusioni di sangue, quali quelli relativi all'identificazione del donatore e del centro
2 trasfusionale di provenienza, oltre che agli obblighi generali di cui all'art. 1176 c.c.); ribadiva la ricorrenza di obblighi normativi in capo alla struttura e, in relazione alla quantificazione del danno, evidenziava la menomazione del rapporto parentale conseguente alla morte della propria
NA, con cui gli stessi affermavano di avere convissuto.
Precisavano che, pur non necessaria la convivenza al fine della prova del danno da perdita del rapporto parentale, è fuori dubbio che lo stesso sia elemento importante al fine della dimostrazione dell'ampiezza ed intensità del rapporto parentale, per cui, in applicazione delle tabelle di Milano del 2018, chiedevano il risarcimento nella misura massima di euro 146.120,00 per ciascun danneggiato. Tanto valorizzando gli stretti rapporti personali tra gli attori e la defunta
NA, che si era anche occupata della cura degli attori nelle esigenze quotidiane, oltre a costituire punto di raccordo presso cui la famiglia trascorreva le festività.
Concludevano chiedendo condannare l' , in persona del Controparte_2
Commissario Liquidatore pro tempore, per i motivi esposti in narrativa, a titolo di danno non patrimoniale iure proprio da perdita del rapporto parentale subito dagli attori per la morte della propria NA, al pagamento in favore degli odierni attori dell'importo a determinarsi sulla scorta delle Tabelle normativamente previste ovvero delle “Tabelle Milanesi del danno biologico” o di quelle del Tribunale di Roma vigenti al momento della decisione (o, in subordine, secondo gli importi indicati ut retro) ovvero, in via subordinata, al pagamento di quell'altra somma, minore o maggiore, che sarà ritenuta di giustizia, oltre, in ogni caso, alla rivalutazione monetaria ed interessi legali medio tempore vigenti, calcolati (previa devalutazione) sulle frazioni di capitale via via rivalutate, a far data dal verificarsi del fatto dannoso (coincidente con la data del decesso dalla
) e fino all'effettivo soddisfo (cfr. Cass. n.1712/95). Persona_1
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori anticipatari.
Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva il convenuto Controparte_2
in persona del Commissario liquidatore p.t. (avv. G. Caputo) che deduceva, in via
[...]
preliminare ed assorbente, la prescrizione della domanda stante la natura extracontrattuale della responsabilità azionata soggetta pertanto alla prescrizione quinquennale (cui poi rinunciava in sede di comparsa conclusionale); nel merito, l'infondatezza della domanda atteso che, pur essendovi accertamento definitivo circa la genesi infettiva della sig. , tuttavia le Persona_1
3 conseguenze in termini di risarcimento del danno parentale sono riferite, nella elaborazione della giurisprudenza, alle relazioni parentali in cui vi sia stabilità del rapporto affettivo, il che non contraddistingue la relazione tra nonno e nipote.
In riferimento al quantum della domanda risarcitoria, e nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda, chiedevano liquidare la somma a titolo di risarcimento il minimo tabellare, come già per il risarcimento del danno relativo al rapporto con i genitori, con vittoria di spese.
All'udienza di prima comparizione del 17.11.2022, verificata la regolare costituzione delle parti, erano assegnati su richiesta i termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c. disposta l'istruttoria orale nonché
all'esito, ritenuta pertanto la causa matura per la decisione, si rinviava per la discussione e decisione ex art. 190 c.p.c. con assegnazione del termine per il deposito di scritti conclusivi che le parti depositavano insistendo per l'accoglimento delle domande formulate.
In particolare, la parte attrice precisava la domanda chiedendo liquidare la somma di € 147.726,00
per ciascun nipote ottenuto moltiplicando, in applicazione delle tabelle di Milano 2024, i punti totali riconosciuti pari a 87 con il valore punto aggiornato all'anno 2024 pari ad € 1.698,00 cui si opponeva la parte convenuta.
Diritto.
La domanda di parte attrice è fondata ed è pertanto accolta.
Ai fini dell'inquadramento della responsabilità dell'ente convenuto, al S.C. ha di recente puntualizzato la qualificazione in termini di responsabilità contrattuale dell'ente ospedaliero presso cui è effettuato il trattamento sanitario con la trasfusione infetta (Cass., sent. 25472/2024).
Sussiste, infatti, la responsabilità dell'ente resistente per l'omesso adempimento degli obblighi di controllo e vigilanza su trasfusioni di sangue ed uso degli emoderivati.
In particolare, pretermesse le previsioni normative che introducono specifici obblighi per la prevenzione, programmazione, vigilanza e controllo in materia di emoderivati, poiché rivolte al
Ministero della Salute, il D.P.R. n. 1256 del 1971 (recante regolamento di attuazione della L. n.
592/1967) contiene norme concernenti i poteri di controllo e vigilanza in materia, e l'obbligo, all'art. 44, di controllare se il donatore di sangue fosse affetto da epatite virale, vietando in tal caso la trasfusione.
Come evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità, infatti, risalente è la disciplina volta ad
4 escludere la possibilità di donare il sangue per coloro i cui valori delle transaminasi e delle GPT –
indicatori di funzionalità epatica – fossero alterati rispetto ai limiti prescritti (cfr. Cass. Civ.
20/04/2010 n. 9315).
Con ordinanza n. 30373/2024, la Corte di Cassazione, in relazione ad una fattispecie relativa a contagio da HIV ma sovrapponibile per i principi espressi al contagio da epatite, ha ribadito quali siano gli oneri probatori che la struttura sanitaria deve assolvere in caso di contagio da sangue infetto avvenuto con sangue fornito da un centro trasfusionale esterno, e quindi non dipendente,
dalla struttura medesima. In linea generale, i giudici di legittimità evidenziano che “la struttura
ospedaliera risponde dei danni subiti dal paziente anche nel caso in cui la sacca di sangue venga fornita dal
centro trasfusionale esterno e, per andare esente da responsabilità, è necessario che la stessa struttura, ove
non abbia provveduto con autonomo centro trasfusionale, ma abbia utilizzato sacche di sangue acquisite
tramite il servizio pubblico trasfusionale competente, fornisca la prova della propria condotta diligente, ossia
di aver assolto all'obbligo di accertare e verificare che l'organismo presso il quale si è approvvigionato delle
sacche di sangue avesse effettivamente compiuto i controlli vigenti all'epoca del trattamento sanitario”
(…) La struttura ricevente deve infatti “che il sangue trasfuso alla danneggiata fosse stato controllato e
sottoposto ai relativi test obbligatori per legge, essendosi quest'ultima struttura limitata ad allegare di aver
ricevuto la sacca di sangue dal centro trasfusionale … “senza mai indicare che tipo di test ordinari – tra
quelli resi obbligatori già con L. n. 107 del 1990, per la ricerca dell'HCV, noti quantomeno dal 1989 – fossero
stati compiuti, che tipo di “tracciamento” emergeva del sangue impiegato, ai fini dell'identificazione del
donatore, evidentemente risultato positivo all'HCV”.
In relazione, invece, al nesso di causalità tra la condotta del convenuto e l'evento, la sentenza n.
862/2021, con efficacia di giudicato
Accertata dunque la ricorrenza degli elementi costitutivi dell'illecito, occorre verificare la ricorrenza la risarcibilità del danno non patrimoniale in riferimento alla fondatezza nell'an e nel
quantum della pretesa azionata.
Im relazione all'an della domanda risarcitoria, ed alla prova della ricorrenza del danno non patrimoniale in capo agli istanti, si afferma che “in tema di risarcimento del danno da perdita del
rapporto parentale, sussiste una presunzione iuris tantum di esistenza del pregiudizio configurabile per i
membri della famiglia nucleare "successiva" (coniuge e figli) che si estende anche ai membri della famiglia
"originaria" (genitori e fratelli), senza che assuma ex se rilievo il fatto che la vittima ed il superstite non
convivessero o che fossero distanti. Esiste poi una presunzione iuris tantum di esistenza del pregiudizio per
5 ciò che attiene la c.d. sofferenza morale e che impone semmai al danneggiante l'onere di dimostrare che
vittima e superstite fossero tra loro indifferenti o in odio;
presunzione che non riguarda invece l'aspetto
dinamico-relazionale, sulla cui liquidazione incide la dimostrazione, da parte del danneggiato, dell'effettività,
della consistenza e dell'intensità della relazione affettiva" (Cass., sent. 21.10.2024 n. 27142). “E'
orientamento unanime della Suprema Corte (Cass. civ. n. 11212 del 2019; n. 31950 del 2018; n. 12146 del
14 giugno 2016) che l'esistenza stessa del rapporto di parentela faccia presumere, secondo l'id quod
plerumque accidit, la sofferenza del familiare superstite, giacché tale conseguenza è, per comune esperienza,
connaturale all'essere umano. Naturalmente, trattandosi di una praesumptio hominis, sarà sempre possibile
per il convenuto dedurre e provare l'esistenza di circostanze concrete dimostrative dell'assenza di un legame
affettivo tra vittima e superstite (Cass. civ. n. 3767 del 2018)” – Cass., ord.
7.9.2023 n. 26140).
Con riferimento alla relazione tra nonno e nipoti, poi, la Corte di Cassazione ha di recente ribadito il “principio secondo cui la convivenza con la vittima non costituisce un requisito indispensabile, ma può
rappresentare uno tra gli elementi probatori utili a dimostrare l'ampiezza e la profondità del vincolo affettivo
per la determinazione del “quantum debeatur” (Cass. n.29332/2017 e Cass. n.7743/2020). Secondo un
costante orientamento di legittimità “il legame parentale fra nonno e nipote consente di presumere che il
secondo subisca un pregiudizio non patrimoniale in conseguenza della morte del primo (per la perdita della
relazione con una figura di riferimento e dei correlati rapporti di affetto e solidarietà familiare) e ciò anche in
difetto di un rapporto di convivenza. La prova circa l'intensità del vincolo tra nonno e nipote, infatti, è
necessaria solo ai fini della personalizzazione del danno indicato nelle tabelle di riferimento e non anche ai
fini dell'an” (Cass., sent. 8839/2025).
Nel caso che ci occupa, dunque, i testi escussi riferivano quanto segue.
Confermavano a.d.r. che “ e hanno convissuto con la NA Parte_1 Parte_2
dall'anno 2010 all'anno 2013”; che “ , e Persona_1 Parte_3 Controparte_1
hanno convissuto con la NA dall'anno 2013 fino a fine anno Parte_6 Persona_1
2015”; che è “vero che la famiglia della Sig.ra era molto unita e tutti i compleanni, le Persona_1
ricorrenze e le festività erano trascorsi dalla NA con tutti i nipoti”; che è “vero che i sigg.ri Pt_1
,
[...] Parte_2 Parte_3 Controparte_1 Parte_6
pranzavano con la NA, un paio di volte al mese, in occasione delle domeniche e dei giorni festivi”; che è
“vero che e accompagnavano la NA alle funzioni religiose presso il Parte_1 Parte_3
Santuario della Madonna dello Sterpeto a , non soltanto durante le festività o i giorni domenicali, ma CP_2
ogni giorno per la liturgia del Santo Rosario”; che è “vero che, quando i genitori erano fuori città, la NA
6 ospitava e si occupava dei nipoti più piccoli ( e ) Parte_2 Controparte_1 Parte_6
durante tutto il periodo di lontananza”; che è “vero che durante gli anni di convivenza i nipoti più grandi
( e ) provvedevano alle esigenze della NA, passando le notti Parte_1 Parte_3
con lei ed aiutandola nei bisogni di vita quotidiana”; che è “vero che l'improvvisa morte della NA aveva
provocato nei nipoti profondo senso di angoscia, tanto da manifestare stati interiori di sofferenza e disagio,
così da sconvolgere lo stato emotivo degli stessi”; che è “vero che la morte conseguente alla lunga malattia
ed al lento aggravarsi delle patologie connesse all'epatocarcinoma, determinava quasi un senso di sollievo per
la fine delle sofferenze della NA, misto a rimpianto per la perdita”; che “è vero che i ragazzi hanno
sofferto, ma non posso dire che la lunga sofferenza abbia provocato un senso di sollievo per la morte della
NA”.
In riferimento al quantum del risarcimento richiesto, occorre in primo luogo precisare che, con l'atto introduttivo, la parte ricorrente nelle conclusioni articolava la domanda di risarcimento non quantificando il danno patito di cui si chiedeva il ristoro, rimettendosi ai fini della quantificazione alla determinazione del Giudice sulla base delle Tabelle di Milano vigenti al momento della decisione ovvero della redazione del presente atto, precisando poi soltanto negli scritti conclusivi le somme richieste come sopra specificato.
A tal fine, stante l'adozione della tabella unica nazionale, se ne condivide l'impostazione favorevole all'applicazione retroattiva in ragione della garanzia offerta dall'adozione di criteri uniformi.
In applicazione, dunque, dei parametri indicati nella tabella unica dell'età della vittima e dell'età
del danneggiato, del criterio della convivenza (occasionale poiché comunque limitata nel tempo) e della sopravvivenza di altri componenti del nucleo familiare ed, infine, della intensità del rapporto affettivo, è congruo riconoscere a ciascuno dei nipoti odierni attori Parte_1 Pt_2
, e in persona dei
[...] Parte_3 Controparte_1 Parte_6
genitori e legali rappresentanti e la somma di euro 74.000,00 Parte_4 Parte_5
ciascuno - calcolando un totale di 51 punti di cui 11 per età della vittima primaria, 23 per età della vittima secondaria, 0 per convivenza, 8 per altri superstiti e 9 per qualità del rapporto.
In particolare, nella fattispecie che ci occupa non vi sono elementi per ritenere sussistente il presupposto della convivenza, che deve avere una base di stabilità e continuità non ricorrente atteso che, come da dichiarazione della stessa parte attrice e da documentazione in atti, tale convivenza era limitata al periodo di tre anni con il nucleo familiare del figlio e, dunque, Per_3
7 con i nipoti e ed altri tre anni con il nucleo della figlia e, dunque, con i Pt_1 Pt_2 Pt_5
nipoti e . Pt_3 CP_1 Pt_6
Stante, dunque, la temporaneità della convivenza, è indispensabile, tanto più in ragione della età
dei nipoti, provare la stabilità ed incidenza del rapporto nel contesto personale e familiare degli attori, tanto da poter affermare che il decesso abbia determinato una significativa sofferenza incidente non sull'an ma sul quantum del risarcimento richiesto.
Vi è che nel corso dell'istruttoria orale, al di là delle generiche rappresentazioni del rapporto, in concreto i testi non riferivano di circostanze specifiche per cui, al di là della frequentazione (per la verità in alcuni passaggi sporadica come in riferimento ai pranzi con la NA che avvenivano circa due volte al mese) tali da giustificare una tipologia del rapporto connotata da particolare intensità.
Pertanto, individuata in euro 74.000,00 la somma in favore di ciascun attore, a tale importo vanno aggiunti rivalutazione monetaria ed interessi legali medio tempore vigenti, calcolati (previa devalutazione) sulle frazioni di capitale via via rivalutate, a far data dal verificarsi del fatto dannoso fino all'effettivo soddisfo.
Per tali ragioni, la domanda proposta da Parte_1 Parte_2 Parte_3
e quali esercenti la responsabilità genitoriale nei
[...] Parte_4 Parte_5
confronti di e è fondata ed è pertanto accolta. Controparte_1 Parte_6
Le competenze di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in relazione al valore del decisum ex d.m. n. 55 del 2014 e successive modifiche.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani, Sezione Civile, in composizione monocratica - in persona del Giudice dott.
AR RE SC - definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 3032/2022
del Ruolo Generale, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- accoglie la domanda proposta da Parte_1 Parte_2 Parte_3
e quali esercenti la responsabilità genitoriale nei
[...] Parte_4 Parte_5
confronti di e con atto di citazione notificato in data Controparte_1 Parte_6
17.6.2022 e per l'effetto condanna in persona del Controparte_2
Commissario liquidatore p.t. al pagamento in favore di Parte_1 Parte_2
, e quali esercenti la responsabilità Parte_3 Parte_4 Parte_5
genitoriale nei confronti di e della somma di euro Controparte_1 Parte_6
8 74.000,00 ciascuno a titolo di risarcimento del danno iure proprio da perdita del rapporto parentale per la morte della propria NA , cui aggiungere rivalutazione monetaria ed Persona_1
interessi come in motivazione;
- dichiara tenuta e condanna il convenuto in persona del Controparte_2
Commissario liquidatore p.t. al pagamento delle competenze del presente giudizio in favore della parte attrice , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
quali esercenti la responsabilità genitoriale nei confronti di e Parte_5 Controparte_1
che, in relazione al valore della controversia, liquida in euro 1.740,00 per Parte_6
spese ed euro 6.163,00 per competenze (fase di studio della controversia, fase introduttiva del giudizio, fase istruttoria, fase decisionale), cui aggiungere il rimborso forfettario del 15%, VA e cassa come per legge, da distrarre in favore dei procuratori costituiti avv. Domenico Porcelluzzi e
TR LA in quanto dichiaratisi antistatari.
Così deciso in Trani, 17.11.2025
Il Giudice
AR RE SC
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