Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 07/01/2025, n. 11 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 11 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BARI
Terza Sezione Civile
La Corte d'appello, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott. Paola Barracchia Presidente dott. Antonello Vitale Consigliere dott. Marcello Travaglione Consigliere Ausiliario Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al RGN. 1017/2023 promossa da:
, C.F.: , e C.F.: , con l'avv. Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2
Nunzio Ferrandina (C.F.: - pec: , C.F._3 Email_1
APPELLANTI
Contro
: (C.F.: ) e (C.F.: Controparte_1 C.F._4 Controparte_2
con l'avv. Giovanni Farella (C.F.: - pec: C.F._5 C.F._6
APPELLATI Email_2
per la riforma della sentenza n. 565/2023 del Tribunale di Bari - terza sezione civile, pubblicata il
17.02.2023, resa nel giudizio RGN. 92000433/2013
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 13.03.2013 i signori e sull'assunto di essere Parte_1 Parte_2 proprietari dell'unità immobiliare sita nel fabbricato in Altamura, al piazzale Europa, 12, piano 4°, sovrastante l'appartamento di proprietà dei signori e e che a Controparte_1 Controparte_2
seguito dei lavori di ristrutturazione eseguiti nell'estate del 2005 da questi ultimi nell'immobile di loro proprietà, si verificavano vistosi danni nella proprietà degli attori, meglio descritti nella relazione tecnica dell'11.3.2007 a firma del geom. e quantificati in € 5.278,84, Controparte_3
convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale di Bari - ex sezione distaccata di Altamura - i signori e , per sentir “dichiarare questi ultimi responsabili dei danni arrecati Controparte_1 Controparte_2
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o in quell'altra maggiore o minore accertanda in corso di causa anche a seguito di disponenda C.T.U.. Oltre interessi come per legge e svalutazione monetaria, il tutto nei limiti di € 26.000,00; con vittoria di spese e competenze del giudizio”.
Si costituivano in giudizio i convenuti che contestavano la domanda e concludevano per il rigetto della stessa.
All'esito dell'istruttoria nel corso della quale venivano escussi i testimoni e svolta CTU tecnica, il
Tribunale, ritenuta la domanda parzialmente fondata, così statuiva: “a) accoglie la domanda nei limiti indicati e, per l'effetto, condanna parte convenuta al pagamento, in favore di parte attrice, della somma di €
2937,41 per i lavori di rifacimento dei vani dell'appartamento attoreo, oltre gli interessi legali come in parte motiva sino al soddisfo;
b) compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
c) condanna le parti al pagamento per metà ciascuno delle spese di CTU come liquidate in corso di causa.”.
Censuravano la sentenza i sigg.ri dolendosi dell'errata valutazione delle prove ed Parte_3
emergenze istruttorie nella determinazione del danno, con conseguente violazione del disposto di cui all'art. 115 c.p.c., del mancato riconoscimento dell'IVA sugli importi liquidati, dell'erroneo ed illogico riconoscimento degli interessi sulla somma liquidata, del mancato riconoscimento della svalutazione monetaria, dell'ingiusta compensazione delle spese di lite, nonché del mancato riconoscimento delle spese della CTP.
Resistevano i sigg.ri e che contestavano i motivi d'appello e concludevano per CP_1 CP_2
il rigetto del gravame con vittoria di spese.
La Corte, all'esito dell'udienza dell'11.12.2024, svoltasi telematicamente, sulle conclusioni rassegnate dalle parti costituite nelle note di trattazione, riservava la causa per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Gli appellanti, col primo motivo, lamentano l'errata quantificazione del danno da loro subito liquidato dal primo giudice sulle risultanze della prima stesura della relazione del CTU (21.03.2018) e non alla luce dei successivi chiarimenti resi dall'Ausiliario, il quale aggiornava il quadro fessurativo rielaborando il computo metrico estimativo inerente alla quantificazione dei lavori da eseguire.
Con le ulteriori doglianze censurano il mancato riconoscimento dell'IVA, il riconoscimento degli interessi legali dalla data del deposito della CTU (7.05.2018), il mancato riconoscimento della svalutazione monetaria e l'ingiusta compensazione delle spese di lite.
Le censure sono fondate per quanto di ragione.
pagina 2 di 5 Dall'esame dei chiarimenti peritali resi dal CTU nella relazione depositata il 30.11.2018 emerge che a seguito dell'ultimo sopralluogo del 12/11/2018, il Consulente “ha potuto aggiornarne lo schema fessurativo dell'appartamento degli attori, avendo altresì preliminarmente richiesto lo spostamento di alcuni arredi che impedivano la visione completa delle fessurazioni al precedente sopralluogo del
11/11/2017. Alla luce delle considerazioni e delle precisazioni sopra descritte si è proceduto alla rielaborazione del computo metrico estimativo per la quantificazione dei lavori a farsi che tiene conto dei danni causati dai lavori eseguiti dai convenuti. Per la redazione dello stesso computo metrico si è tenuto conto dei prezzi unitari riportati dal listino anno 2017 Sezione Lavori Controparte_4
Pubblici e che pertanto hanno prodotto la somma di €. 3.677,74 per i soli danni riconducibili ai lavori dei convenuti come innanzi specificato”.
Precisava altresì il Consulente nel supplemento che tale importo è da ritenersi iva esclusa e che “i prezziari ufficiali in genere, sono presi a riferimento per la quantificazione dei lavori delle opere pubbliche e che pertanto nell'espletamento delle gare tale quantificazione subisce una decurtazione, chiamatasi “ribasso percentuale”, che si aggira mediamente intorno al 20-25%. Per cui, a parere dello scrivente, sarebbe opportuno e congruo decurtare l'importo ricavato di circa il 15% (percentuale minimale) tenuto conto anche dell'entità dei lavori e quindi la somma ottenuta sarebbe pari a €.
3.126,08”.
Il CTU all'esito delle indagini svolte presso l'appartamento degli odierni appellanti, ha evidenziato che i danni lamentati riscontrati sono parte riconducibili ai lavori eseguiti nell'appartamento sottostante dei convenuti (oggi appellati) e parte all'assestamento strutturale nel tempo dell'edificio, distinguendo quali sono riconducibili all'assestamento dell'edifico da quelli interamente riconducibili ai lavori eseguiti nell'appartamento sottostante e riscontrati nelle altre stanze (letto, letto 1, corridoio e soggiorno, così come le fessurazioni orizzontali sulla parete tra la camera da letto matrimoniale ed il corridoio-wc), motivando tecnicamente tale distinzione (pagg. 5 e 6 chiarimenti CTU – pagg. 6 e 7 della CTU), e quantificato i soli danni riconducibili ai lavori dei convenuti (odierni appellati).
Non vi è ragione di disattendere tale valutazione che appare ampiamente e dettagliatamente argomentata e documentata (con rilievi fotografici, schema grafico fessurativo, analitico computo metrico) ed immune da errori e condivisa da questa Corte territoriale.
Consegue che il danno sofferto dagli odierni appellanti viene quantificato in € 3.126,08, e poichè “il risarcimento del danno patrimoniale si estende anche agli oneri accessori e consequenziali deve comprendere anche l'Iva” (Cass. n. 5120/23).
pagina 3 di 5 In caso di risarcimento del danno per debiti di valore la somma calcolata quale risarcimento deve essere aumentata, aggiungendo rivalutazione ed interessi.
La rivalutazione ha la funzione di reintegrare il danneggiato nella stessa situazione patrimoniale nella quale si sarebbe trovato se il danno non si fosse verificato, adeguando l 'importo della somma in valori monetari correnti alla data in cui è compiuta la liquidazione giudiziale e sulla somma così determinata andranno calcolati gli interessi al tasso legale dalla data del fatto sulla somma originaria rivalutata anno dopo anno, cioè con riferimento ai singoli momenti con riguardo ai quali la predetta somma si incrementa nominalmente in base agli indici di rivalutazione monetaria. secondo quanto statuito dalla sentenza n. 1712/1995 delle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione.
Giova ricordare che “nella domanda di risarcimento del danno è implicitamente inclusa la richiesta di riconoscimento sia degli interessi compensativi sia del danno da svalutazione monetaria, quali componenti indispensabili del risarcimento” (Cass. civ., sez. VI, 18 febbraio 2022, n. 5317).
Pertanto, in accoglimento dei motivi di appello i sigg.ri e Controparte_1 Controparte_2 dovranno corrispondere in favore dei sigg.ri e la somma di € 3.126,08 + Parte_1 Parte_2
IVA oltre la rivalutazione dal 30.11.2008 e gli interessi legali dalla domanda al soddisfo da calcolarsi secondo i criteri di cui alla sentenza n. 1712/1995 delle Sezioni Unite della Suprema Corte di
Cassazione, nonché dell'ulteriore somma di € 100,00 quale costo indicato dal CTU e riconosciuto dal primo giudice per sostenere per la protezione degli arredi presenti nell'appartamento.
Con gli ultimi due motivi gli appellanti lamentano, infine, l'ingiusta compensazione delle spese legali che il primo giudice ha ritenuto sussistere “considerata la notevole riduzione dell'importo richiesto a titolo di risarcimento come risulta dalla domanda proposta” ed “il mancato riconoscimento delle spese relative alla consulenza di parte attorea”
I motivi sono fondati.
Per le Sezioni Unite della Suprema Corte “in tema di spese processuali, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, che è configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte” (SENTENZA 31 OTTOBRE 2022, N. 32061).
Le spese sostenute per la consulenza tecnica di parte, la quale ha natura di allegazione difensiva tecnica, rientrano tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate, a meno che il giudice non si avvalga, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., comma 1, della facoltà di escluderle dalla ripetizione, ritenendole eccessive o superflue (Cass. n. 84/2013; n. 2280/2015, ordinanza n. 26729/24).
pagina 4 di 5 Gli appellanti hanno documentato attraverso la ricevuta fiscale ed il bonifico allegato di € 1.000,00
l'esborso sostenuto per l'assistenza del CTP;
non vi sono ragioni per ritenerlo eccessivo o superfluo.
In conseguenza gli appellati dovranno rimborsare agli appellanti le spese del giudizio di primo grado e della CTP.
Le spese legali del doppio grado di giudizio seguono, quindi, la soccombenza e vengono liquidate ex
DM 147/2022 (scaglione fino ad € 5.200,00) valore minimo.
P.Q.M.
la Corte d'Appello di Bari, III Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello iscritto al
RGN. 1017/2023, promosso dai sigg.ri e contro i sigg.ri Parte_1 Parte_2 CP_1
e , con atto di citazione notificato il 24.07.2023, avverso la sentenza n.
[...] Controparte_2
565/2023 del Tribunale di Bari - terza sezione civile, pubblicata il 17.02.2023, resa nel giudizio RGN.
92000433/2013, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, in parziale accoglimento dell'appello, così provvede:
1. in riforma della sentenza impugnata, condanna i sigg.ri e . al Controparte_1 Controparte_2
pagamento in favore dei sigg.ri e della somma di € 3.126,08 + IVA Parte_1 Parte_2
oltre rivalutazione dal 30.11.2008 e interessi legali dalla domanda al soddisfo da calcolarsi secondo i criteri di cui alla sentenza n. 1712/1995 delle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione;
nonché della somma di € 100,00, oltre rivalutazione ed interessi dalla domanda al soddisfo da calcolarsi secondo i criteri di cui alla sentenza n. 1712/1995 delle Sezioni Unite della Suprema
Corte di Cassazione;
oltre che della ulteriore somma di € 1.000,00 per le spese della CTP;
2. condanna i sigg.ri e . al pagamento in favore dei sigg.ri Controparte_1 Controparte_2 [...]
e delle spese legali del doppio grado di giudizio che liquida in € 1.278,00 Pt_1 Parte_2
per la prima fase, in € 1.458,00 per il presente grado, in € 600,00 per spese borsuali, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge;
3. pone definitivamente a carico dei sigg.ri e le spese della Controparte_1 Controparte_2
CTU.
Così deciso nella camera di consiglio telematica della terza sezione civile il 18.12.2024
Il Consigliere Ausiliario Relatore
Avv. Marcello Travaglione
Il Presidente
Dott. Paola Barracchia
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