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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 09/12/2025, n. 3259 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 3259 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
Repubblica italiana
in nome del popolo italiano
Il tribunale di Taranto, sezione del lavoro, in composizione monocratica nella persona del dottor Lorenzo De Napoli, ha emesso la seguente
sentenza
nella controversia assistenziale in primo grado iscritta al n. 187/2025 r.g.,
decisa nell'udienza del 9.12.2025, promossa da
, con l'avv. Vincenzo Gaudio;
Parte_1
ricorrente
contro con l'avv. Francesco Certomà; CP_1
convenuto
avente ad oggetto: indebito.
Conclusioni delle parti
Con ricorso depositato il 9.1.2025, chiedeva dichiararsi Parte_1
non dovuta la restituzione della somma di euro 8.996,409 pretesa dall CP_1
con nota del 4.11.2021 a titolo di recupero di ratei dell'assegno sociale derivante da pensione cat. invciv n. 2081390 indebitamente percepiti nel periodo dall'1.1.2020 al 30.11.2021.
Costituendosi in giudizio, l' chiedeva rigettarsi la domanda. CP_1
1 All'odierna udienza la causa veniva oralmente discussa e decisa con la presente sentenza, letta in udienza.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La domanda è infondata.
Con nota del 4.11.2021, l' ha accertato un indebito di euro 8.996,40 a CP_1
titolo di importi dell'assegno sociale di cui all'art. 3 co. 6 l.
8.8.1995 n. 335
(derivante dalla pensione cat. invciv n. 2081390) erogati nel periodo dall'1.1.2020 al 30.11.2021, ma non dovuti in relazione ai redditi dell'istante.
Questi deduce la irripetibilità del preteso indebito, per difetto di dolo e in forza del principio di tutela dell'affidamento.
Invero, la giurisprudenza di legittimità, in materia di ripetizione di indebito di prestazioni assistenziali – quale è l'assegno sociale di cui all'art. 3 co. 6 l.
8.8.1995 n. 335 (cfr. Cass.
2.7.2021 n. 18820, Cass. 30.6.2020 n. 13223 e
Cass. 25.6.2020 n. 12608) – se per un verso ha escluso l'applicazione della speciale disciplina dettata per le prestazioni previdenziali, per altro verso ha tuttavia limitato l'applicabilità della generale disciplina dettata dall'art. 2033 c.c. ai soli casi in cui manchi qualsiasi rapporto assistenziale fra il beneficiario della prestazione e l'istituto erogatore (come per l'errore di persona), mentre negli altri casi, riconducibili alla mancanza di un requisito per conseguire la prestazione, ha negato la ripetibilità dei ratei erogati nel periodo anteriore al provvedimento che accerti che la prestazione non era dovuta, ove percepiti in buona fede: cfr. Cass. 28.3.2006 n. 7048, Cass.
2 23.1.2008 n. 1446, Cass. 28.4.2009 n. 9939, Cass. 25.9.2009 n. 24778,
Cass. 17.4.2014 n. 8970, Cass.
1.10.2015 n. 19638.
Con particolare riferimento alla ipotesi, qui ricorrente, di difetto del requisito reddituale, la giurisprudenza di legittimità, in un più recente arresto, dopo avere ribadito che “l'indebito assistenziale, in mancanza di
norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo
successivamente al momento in cui intervenga il provvedimento che
accerta il venir meno delle condizioni di legge e ciò a meno che non
ricorrano ipotesi che a priori escludano un qualsivoglia affidamento, come
nel caso di erogazione di prestazione a chi non sia parte di alcun rapporto
assistenziale, né ne abbia mai fatto richiesta (Cass. 23.8.2003 n. 12406),
nel caso di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali
(Cass.
5.3.2018 n. 5059, riguardante un caso di erogazione dell'indennità
di accompagnamento in difetto del requisito del mancato ricovero
dell'assistibile in istituto di cura a carico dell'erario) o in caso di dolo
comprovato dell'accipiens”, ha confermato il principio per cui “l'indebito
assistenziale per venire meno dei requisiti reddituali, inteso rigorosamente
quale venir meno del titolo all'erogazione di una prestazione che era stata
chiesta e si aveva il diritto di percepire, determina il diritto a ripetere le
somme versate solo a partire dal momento in cui l'ente preposto accerti il
superamento dei requisiti reddituali;
ciò a meno che risulti provato che
l'accipiens si trovasse, al momento della percezione, in situazione di dolo
rispetto al venire meno del suo diritto (come ad es. allorquando
l'incremento reddituale sia talmente significativo da rendere
inequivocabile il venir meno del beneficio), trattandosi di coefficiente che
3 naturalmente fa venire meno l'affidamento alla cui tutela sono preposte le
norme limitative della ripetibilità dell'indebito”: cfr. Cass.
9.11.2018 n.
28771; in senso conforme, cfr. Cass. 15.10.2019 n. 26036 e Cass.
30.6.2020 n. 13223.
Ancora più recentemente, la S.C. ha precisato che “l'indebito assistenziale,
per carenza dei requisiti reddituali, abilita alla restituzione solo a far
tempo dal provvedimento di accertamento del venir meno dei presupposti,
salvo che il percipiente non versi in dolo, situazione comunque non
configurabile in base alla mera omissione di comunicazione di dati
reddituali che l'istituto previdenziale già conosce o ha l'onere di
conoscere”: cfr. Cass. 23.2.2023 n. 5606.
A quest'ultimo proposito, la S.C. ha così statuito: “nessun obbligo di
restituzione si può configurare nell'ipotesi in cui l'accipiens ha già
dichiarato i propri redditi alla p.a., ed essi fossero perciò conoscibili
dall' al quale già il d.l. 269/2003, art. 42, conv. in l. 326/2003, CP_1
consentiva di accedere alla conoscenza dei redditi dichiarati onerandolo
del controllo telematico dei requisiti reddituali. Il concetto è stato reso
ancor più chiaro ed esplicito dal d.l. 78/2009, art. 15, conv. in l. 102/2009,
il quale prevede che dal 1° gennaio 2010 l'amministrazione finanziaria ed
ogni altra amministrazione pubblica, che detengono informazioni utili a
determinare l'importo delle prestazioni previdenziali ed assistenziali
collegate al reddito dei beneficiari, sono tenute a fornire all in via CP_1
telematica le predette informazioni presenti in tutte le banche dati a loro
disposizione, relative a titolari, e rispettivi coniugi e familiari, di prestazioni
4 pensionistiche o assistenziali residenti in [...]. Da ciò si evince che tutti i
fatti relativi ai dati reddituali dei titolari di prestazioni pensionistiche o
assistenziali sono sempre conosciuti o conoscibili d'ufficio dall' in via CP_1
telematica. Lo stesso principio risulta poi ribadito e rafforzato dal d.l.
78/2010, art. 13, conv. in l. 122/2010, il quale prevede al co. 1 l'istituzione
presso l' del casellario dell'assistenza per la raccolta, la conservazione CP_1
e la gestione dei dati, dei redditi e di altre informazioni relativi ai soggetti
aventi titolo alle prestazioni di natura assistenziale;
ed al co. 6 dello stesso
art. 13 stabilisce che i titolari di prestazioni collegate al reddito di cui al
precedente co. 8 devono comunicare all' soltanto i dati della propria CP_1
situazione reddituale, incidente sulle prestazioni in godimento, che non sia
già stata integralmente comunicata all'amministrazione finanziaria (…)
sicché giammai potrebbe farsi carico al percipiente di un'omessa
comunicazione di dati reddituali incidenti sulla misura o sul godimento
della prestazione che l' conosce o ha l'onere di conoscere”: cfr. Cass. CP_1
30.6.2020 n. 13223; in senso conforme, cfr. Cass. 20.5.2021 n. 13915.
Tali principi, espressi in materia di indebito assistenziale, non possono tuttavia trovare piena applicazione con riferimento all'assegno sociale,
atteso il carattere di provvisorietà che caratterizza la liquidazione dello stesso.
A norma dell'art. 3 co. 6 l.
8.8.1995 n. 335, infatti, “l'assegno è erogato
con carattere di provvisorietà sulla base della dichiarazione rilasciata dal
richiedente ed è conguagliato, entro il mese di luglio dell'anno successivo,
sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti”.
5 Il limite temporale individuato dalla norma corrisponde al mese successivo al termine del 30 giugno stabilito in via ordinaria per la presentazione della dichiarazione dei redditi, così che, ove tale termine sia differito,
l' dovrà procedere al conguaglio entro il mese successivo al termine CP_1
prorogato.
Tanto premesso, deve evidenziarsi che, per insegnamento della giurisprudenza di legittimità, “la mera erogazione provvisoria dell'assegno
sociale, disposta in virtù delle dichiarazioni dell'assistito che ha avvalorato
la sussistenza dei presupposti di legge, non può fondare un affidamento
meritevole di tutela nell'irripetibilità della prestazione concessa”: cfr. Cass.
7.2.2024 n. 3522.
Ne deriva che l'affidamento meritevole di tutela sorge solo dopo la scadenza del termine assegnato all per provvedere al conguaglio, CP_1
atteso che, una volta vanamente decorso tale termine, la liquidazione della prestazione, inizialmente connotata dalla provvisorietà, assume carattere definitivo.
Nel caso in esame, tempestivo si rivela il conguaglio operato dall con CP_1
nota del 4.11.2021, e ciò sia in relazione ai redditi dell'anno 2020, per i quali il termine per la presentazione della dichiarazione reddituale scadeva il 30.11.2021 e quindi quello per il conguaglio il 31.12.2021, sia –
a maggior ragione – in relazione ai redditi dell'anno 2021, per i quali il termine per la presentazione della dichiarazione reddituale scadeva il
30.11.2022, e quindi quello per il conguaglio il 31.12.2022.
6 In definitiva, nella specie non è configurabile, in capo all'istante, un affidamento meritevole di tutela.
Conclusivamente, la domanda deve essere disattesa.
A norma dell'art. 152 disp. att. c.p.c., e nella dichiarata ricorrenza del requisito reddituale ivi previsto, l'istante non è assoggettabile al pagamento delle spese di causa.
P.q.m.
rigetta la domanda;
nulla per le spese.
Taranto, 9.12.2025.
Il giudice dott. Lorenzo De Napoli
7
in nome del popolo italiano
Il tribunale di Taranto, sezione del lavoro, in composizione monocratica nella persona del dottor Lorenzo De Napoli, ha emesso la seguente
sentenza
nella controversia assistenziale in primo grado iscritta al n. 187/2025 r.g.,
decisa nell'udienza del 9.12.2025, promossa da
, con l'avv. Vincenzo Gaudio;
Parte_1
ricorrente
contro con l'avv. Francesco Certomà; CP_1
convenuto
avente ad oggetto: indebito.
Conclusioni delle parti
Con ricorso depositato il 9.1.2025, chiedeva dichiararsi Parte_1
non dovuta la restituzione della somma di euro 8.996,409 pretesa dall CP_1
con nota del 4.11.2021 a titolo di recupero di ratei dell'assegno sociale derivante da pensione cat. invciv n. 2081390 indebitamente percepiti nel periodo dall'1.1.2020 al 30.11.2021.
Costituendosi in giudizio, l' chiedeva rigettarsi la domanda. CP_1
1 All'odierna udienza la causa veniva oralmente discussa e decisa con la presente sentenza, letta in udienza.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La domanda è infondata.
Con nota del 4.11.2021, l' ha accertato un indebito di euro 8.996,40 a CP_1
titolo di importi dell'assegno sociale di cui all'art. 3 co. 6 l.
8.8.1995 n. 335
(derivante dalla pensione cat. invciv n. 2081390) erogati nel periodo dall'1.1.2020 al 30.11.2021, ma non dovuti in relazione ai redditi dell'istante.
Questi deduce la irripetibilità del preteso indebito, per difetto di dolo e in forza del principio di tutela dell'affidamento.
Invero, la giurisprudenza di legittimità, in materia di ripetizione di indebito di prestazioni assistenziali – quale è l'assegno sociale di cui all'art. 3 co. 6 l.
8.8.1995 n. 335 (cfr. Cass.
2.7.2021 n. 18820, Cass. 30.6.2020 n. 13223 e
Cass. 25.6.2020 n. 12608) – se per un verso ha escluso l'applicazione della speciale disciplina dettata per le prestazioni previdenziali, per altro verso ha tuttavia limitato l'applicabilità della generale disciplina dettata dall'art. 2033 c.c. ai soli casi in cui manchi qualsiasi rapporto assistenziale fra il beneficiario della prestazione e l'istituto erogatore (come per l'errore di persona), mentre negli altri casi, riconducibili alla mancanza di un requisito per conseguire la prestazione, ha negato la ripetibilità dei ratei erogati nel periodo anteriore al provvedimento che accerti che la prestazione non era dovuta, ove percepiti in buona fede: cfr. Cass. 28.3.2006 n. 7048, Cass.
2 23.1.2008 n. 1446, Cass. 28.4.2009 n. 9939, Cass. 25.9.2009 n. 24778,
Cass. 17.4.2014 n. 8970, Cass.
1.10.2015 n. 19638.
Con particolare riferimento alla ipotesi, qui ricorrente, di difetto del requisito reddituale, la giurisprudenza di legittimità, in un più recente arresto, dopo avere ribadito che “l'indebito assistenziale, in mancanza di
norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo
successivamente al momento in cui intervenga il provvedimento che
accerta il venir meno delle condizioni di legge e ciò a meno che non
ricorrano ipotesi che a priori escludano un qualsivoglia affidamento, come
nel caso di erogazione di prestazione a chi non sia parte di alcun rapporto
assistenziale, né ne abbia mai fatto richiesta (Cass. 23.8.2003 n. 12406),
nel caso di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali
(Cass.
5.3.2018 n. 5059, riguardante un caso di erogazione dell'indennità
di accompagnamento in difetto del requisito del mancato ricovero
dell'assistibile in istituto di cura a carico dell'erario) o in caso di dolo
comprovato dell'accipiens”, ha confermato il principio per cui “l'indebito
assistenziale per venire meno dei requisiti reddituali, inteso rigorosamente
quale venir meno del titolo all'erogazione di una prestazione che era stata
chiesta e si aveva il diritto di percepire, determina il diritto a ripetere le
somme versate solo a partire dal momento in cui l'ente preposto accerti il
superamento dei requisiti reddituali;
ciò a meno che risulti provato che
l'accipiens si trovasse, al momento della percezione, in situazione di dolo
rispetto al venire meno del suo diritto (come ad es. allorquando
l'incremento reddituale sia talmente significativo da rendere
inequivocabile il venir meno del beneficio), trattandosi di coefficiente che
3 naturalmente fa venire meno l'affidamento alla cui tutela sono preposte le
norme limitative della ripetibilità dell'indebito”: cfr. Cass.
9.11.2018 n.
28771; in senso conforme, cfr. Cass. 15.10.2019 n. 26036 e Cass.
30.6.2020 n. 13223.
Ancora più recentemente, la S.C. ha precisato che “l'indebito assistenziale,
per carenza dei requisiti reddituali, abilita alla restituzione solo a far
tempo dal provvedimento di accertamento del venir meno dei presupposti,
salvo che il percipiente non versi in dolo, situazione comunque non
configurabile in base alla mera omissione di comunicazione di dati
reddituali che l'istituto previdenziale già conosce o ha l'onere di
conoscere”: cfr. Cass. 23.2.2023 n. 5606.
A quest'ultimo proposito, la S.C. ha così statuito: “nessun obbligo di
restituzione si può configurare nell'ipotesi in cui l'accipiens ha già
dichiarato i propri redditi alla p.a., ed essi fossero perciò conoscibili
dall' al quale già il d.l. 269/2003, art. 42, conv. in l. 326/2003, CP_1
consentiva di accedere alla conoscenza dei redditi dichiarati onerandolo
del controllo telematico dei requisiti reddituali. Il concetto è stato reso
ancor più chiaro ed esplicito dal d.l. 78/2009, art. 15, conv. in l. 102/2009,
il quale prevede che dal 1° gennaio 2010 l'amministrazione finanziaria ed
ogni altra amministrazione pubblica, che detengono informazioni utili a
determinare l'importo delle prestazioni previdenziali ed assistenziali
collegate al reddito dei beneficiari, sono tenute a fornire all in via CP_1
telematica le predette informazioni presenti in tutte le banche dati a loro
disposizione, relative a titolari, e rispettivi coniugi e familiari, di prestazioni
4 pensionistiche o assistenziali residenti in [...]. Da ciò si evince che tutti i
fatti relativi ai dati reddituali dei titolari di prestazioni pensionistiche o
assistenziali sono sempre conosciuti o conoscibili d'ufficio dall' in via CP_1
telematica. Lo stesso principio risulta poi ribadito e rafforzato dal d.l.
78/2010, art. 13, conv. in l. 122/2010, il quale prevede al co. 1 l'istituzione
presso l' del casellario dell'assistenza per la raccolta, la conservazione CP_1
e la gestione dei dati, dei redditi e di altre informazioni relativi ai soggetti
aventi titolo alle prestazioni di natura assistenziale;
ed al co. 6 dello stesso
art. 13 stabilisce che i titolari di prestazioni collegate al reddito di cui al
precedente co. 8 devono comunicare all' soltanto i dati della propria CP_1
situazione reddituale, incidente sulle prestazioni in godimento, che non sia
già stata integralmente comunicata all'amministrazione finanziaria (…)
sicché giammai potrebbe farsi carico al percipiente di un'omessa
comunicazione di dati reddituali incidenti sulla misura o sul godimento
della prestazione che l' conosce o ha l'onere di conoscere”: cfr. Cass. CP_1
30.6.2020 n. 13223; in senso conforme, cfr. Cass. 20.5.2021 n. 13915.
Tali principi, espressi in materia di indebito assistenziale, non possono tuttavia trovare piena applicazione con riferimento all'assegno sociale,
atteso il carattere di provvisorietà che caratterizza la liquidazione dello stesso.
A norma dell'art. 3 co. 6 l.
8.8.1995 n. 335, infatti, “l'assegno è erogato
con carattere di provvisorietà sulla base della dichiarazione rilasciata dal
richiedente ed è conguagliato, entro il mese di luglio dell'anno successivo,
sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti”.
5 Il limite temporale individuato dalla norma corrisponde al mese successivo al termine del 30 giugno stabilito in via ordinaria per la presentazione della dichiarazione dei redditi, così che, ove tale termine sia differito,
l' dovrà procedere al conguaglio entro il mese successivo al termine CP_1
prorogato.
Tanto premesso, deve evidenziarsi che, per insegnamento della giurisprudenza di legittimità, “la mera erogazione provvisoria dell'assegno
sociale, disposta in virtù delle dichiarazioni dell'assistito che ha avvalorato
la sussistenza dei presupposti di legge, non può fondare un affidamento
meritevole di tutela nell'irripetibilità della prestazione concessa”: cfr. Cass.
7.2.2024 n. 3522.
Ne deriva che l'affidamento meritevole di tutela sorge solo dopo la scadenza del termine assegnato all per provvedere al conguaglio, CP_1
atteso che, una volta vanamente decorso tale termine, la liquidazione della prestazione, inizialmente connotata dalla provvisorietà, assume carattere definitivo.
Nel caso in esame, tempestivo si rivela il conguaglio operato dall con CP_1
nota del 4.11.2021, e ciò sia in relazione ai redditi dell'anno 2020, per i quali il termine per la presentazione della dichiarazione reddituale scadeva il 30.11.2021 e quindi quello per il conguaglio il 31.12.2021, sia –
a maggior ragione – in relazione ai redditi dell'anno 2021, per i quali il termine per la presentazione della dichiarazione reddituale scadeva il
30.11.2022, e quindi quello per il conguaglio il 31.12.2022.
6 In definitiva, nella specie non è configurabile, in capo all'istante, un affidamento meritevole di tutela.
Conclusivamente, la domanda deve essere disattesa.
A norma dell'art. 152 disp. att. c.p.c., e nella dichiarata ricorrenza del requisito reddituale ivi previsto, l'istante non è assoggettabile al pagamento delle spese di causa.
P.q.m.
rigetta la domanda;
nulla per le spese.
Taranto, 9.12.2025.
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