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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 27/10/2025, n. 1882 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1882 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 70/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
QUARTA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Quarta Civile, in composizione collegiale, in persona dei magistrati:
Dott. ssa AR TE Presidente
Dott.ssa Giulia Conte Consigliere
Dott.ssa DA EL AZ Consigliere rel. estensore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 70/2023 promossa da:
(c.f. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
BRILLI FIAMMETTA, elettivamente domiciliata come da procura in atti
PARTE APPELLANTE contro
(c.f. ), con il patrocinio dell'avv. BERRETTI CP_1 C.F._1
AB e dell'avv. TRAMONTI COSTANZA, elettivamente domiciliata come da procura in atti
PARTE APPELLATA
( c.f. ) con il patrocinio dell'avv. Controparte_2 C.F._2
EL MM e dall'avv. STEFANO GALLERINI, elettivamente domiciliata come da procura in atti
PARTE APPELLATA-APPELLANTE INCIDENTALE (c.f. con il patrocinio dell'avv. Controparte_3 P.IVA_2
BA CI e dell'avv. CRISTINA RAZZOLINI, elettivamente domiciliata come da procura in atti
PARTE APPELLATA-APPELLANTE INCIDENTALE
(P. .I Controparte_4 P.IVA_3 con il patrocinio dell'avv . e dell'avv. IDA GALANTI Parte_2 elettivamente domiciliata come da procura in atti
PARTE APPELLATA
(c.f. con il patrocinio dell'avv. Controparte_5 P.IVA_4
COLOMBO REALDO, elettivamente domiciliata come da procura in atti
PARTE APPELLATA
trattenuta in decisione in data 13 giugno 2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per parte appellante: “Piaccia alla Corte adita, ogni contraria istanza respinta, e non accettando il contraddittorio su domande nuove, in accoglimento dei sette motivi di impugnazione proposti, a cui si rinvia
e non accettando il contraddittorio su domande nuove, riformare l'ordinanza emessa dal
Tribunale di Firenze all'esito del giudizio ex art 702 bis cpc procedimento rg
12887/2020, con conseguente rigetto della domanda di cui al ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, e in particolare, nel merito respingere la domanda di parte ricorrente e odierna appellata in quanto infondata in fatto ed in diritto essendo in particolare non provato il nesso causale e comunque eccessiva e non provata nell'ammontare la domanda risarcitoria del danno sofferto, in ogni sua voce, per i motivi esposti.
Voglia di conseguenza la Corte adita, condannare la sig.ra alla restituzione a favore della CP_1
in tutto o, in subordine, in parte, della somma di € 1.076.405,95 oltre Parte_1 interessi di legge dalla data del pagamento del 21.02.2023 al saldo. In subordine, accertare il concorso colposo della danneggiata ex art. 1227 c.c. e per l'effetto ridurre in via preponderante la responsabilità a carico della comparente, e la quantificazione del danno da risarcire.
In caso denegato e non creduto di conferma della condanna solidale della comparente
[...]
e in accoglimento della azione di regresso spiegata verso i corresponsabili, ex art. Parte_3 2055 c.c. dott. (e per essa se del caso la e/o la Controparte_2 Controparte_3
) e previo accertamento della di Controparte_5 Controparte_4 loro prevalente o pari responsabilità nella causazione del danno, condannare gli stessi a pagare alla comparente in tutto o in parte, quanto in eccesso rispetto alla quota accertata di sua responsabilità, Pt_1 la comparente dovesse essere condannata a pagare per il vincolo di solidarietà a favore di parte ricorrente, e, stante l'avvenuto pagamento, condannare i medesimi al pagamento a favore dell Parte_1 di quota parte dell'importo pagato e/o dovuto.
[...]
Con vittoria di spese ed onorari di entrambi i gradi di giudizio, (o riduzione della condanna di primo grado per il motivo esposto) e con rigetto in ogni caso della richiesta della Controparte_4
di refusione delle spese di primo grado, stante la mancata proposizione di un motivo di appello sul
[...] punto, ed il formarsi del giudicato.
In via istruttoria, e senza che questo implichi inversione dell'onere della prova,
A-Disporre la Rinnovazione ex art.196 c.p.c. della Consulenza medico legale, già disposta dalla Corte per tutte le ragioni di nullità della Consulenza già eccepita , meglio indicate dai consulenti di parte e nelle note di udienza (trattazione scritta del 1.10.2024) e comunque nuova consulenza che risponda ai seguenti quesiti (già posti in primo grado ma rimasti del tutto privo di riscontro nonostante le sollecitazioni) : “se tra l'evento lesivo e l'eventuale omissione colposa accertata nella condotta dei medici coinvolti sia riscontrabile un nesso causale;
accertino i consulenti se, ipotizzandosi come avvenuta l'azione che sarebbe eventualmente stata doverosa l'evento, con elevato grado di credibilità razionale, non avrebbe avuto luogo;
accertino altresì i consulenti l'eventuale interferenza di decorsi causali alternativi o concorrenti, anche in considerazione dell'intervento di sostituzione di protesi valvolare mitralica del 22 agosto 2016 e del successivo trattamento terapeutico, incluso l'intervento di amputazione degli arti inferiori eseguito presso l in data 4 ottobre 2016, con tutti i Controparte_4 rischi e complicanze connessi, anche non imputabili a colpa di alcuno”. “valutino i Consulenti se, a seguito del rilevato soffio al cuore, l'esecuzione dell'eco cardiogramma, prescritto il 15 maggio 2016 dalla Guardia medica di Ponte di Mezzo, avrebbe, secondo una valutazione controfattuale da effettuarsi secondo il criterio della preponderanza dell'evidenza, potuto evitare o limitare le conseguenze di danno lamentate dalla parte ricorrente in primo grado”. “esprimano i Consulenti se le condotte mediche indicate dalla ricorrente e documentate in atti, anteriori alla vista della sig.ra presso la Guardia medica di Ponte di CP_1 mezzo del 15.05.2016, siano o meno rilevanti nella individuazione del nesso causale anche omissivo secondo il consueto parametro della preponderanza dell'evidenza rispetto alla mancata diagnosi di endocardite ed agli eventi di danno verificatisi”; “accertino e quantifichino i Consulenti la percentuale di responsabilità eventualmente ascrivibile ai soggetti che ebbero in cura la sig.ra in base ai dati documentali ed CP_1 obiettivabili, nell'arco temporale ritenuto dagli stessi rilevante a partire dal gennaio 2016”.
- Istanza ex art. 211 cpc, affinché venga ordinato all l'esibizione di tutti i documenti, accertamenti, atti, verbali del fascicolo relativo alla sig. (prestazione n. 07117625 CP_6 CP_1 cat. INVCIV decorrenza 1 novembre 2016) ed in particolare del prospetto di calcolo/liquidazione dell'indennità complessivamente riconosciuta nel tempo, ovvero le somme percepite dal 1.11.2016 alla data odierna nonché le somme riconosciute e capitalizzate per la vita futura. Consulenza tecnica onde valutare a) la quantificazione della spesa ritenuta necessaria per l'adeguamento del mezzo già in uso della sig.ra e, c) la possibilità di accesso ai benefici pubblici per rimozione delle CP_1 barriere architettoniche e l'adeguamento dell'auto e loro quantificazione.
La difesa della si oppone all'ammissione del capitolo di Parte_1 prova n. 12 di parte appellata in quanto riferito a due contesti temporali diversi (prima del ricovero CP_1 in pronto soccorso) e quindi a seguito del ricovero, e tuttavia in modo suggestivo si fa dire al teste che quanto verificatosi prima del ricovero venne riferito anche all'operatore sanitario. Il capitolo 12 è inoltre inammissibile in quanto l'anamnesi e quanto riferito dalla paziente è riportato in cartella clinica, (documento che fa pubblica fede sino a querela di falso).
In caso di ammissione si chiede ammettersi a controprova il dott. c/o Persona_1 Pt_4
sede via Curtatone 54, ZZ.
[...]
Ci si oppone all'ammissione del capitolo 15 in quanto è pacifico che la paziente non sia stata ricoverata,
e non già per assenza di posti, ma per quanto indicato in cartella clinica, che fa fede fino a querela di falso, ovvero la regressione del sintomo vertiginoso per la quale la ricorrente era stata accettata in pronto soccorso.
In caso di ammissione si chiede ammettersi a controprova il teste dott. c/o Testimone_1
sede via Curtatone 54, ZZ. Parte_4
Per parte appellata : “Voglia l'Ecc.ma Corte D'Appello di Firenze, per CP_1 tutti i motivi di cui in premessa, ogni contraria istanza disattesa, rigettare l'appello e per l'effetto confermare integralmente l'impugnata l'ordinanza pronunciata dal Tribunale di Firenze all'esito del giudizio ex art.
702 bis cpc RG 12887/2020 del 12.12.2022.
Con vittoria di spese e compensi professionali di entrambi i giudizi, ATP e mediazione, spese di CTU e
CTP.
Chiede l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate in primo grado per tutte le ragioni esposte nella parte motiva del presente appello e nello specifico: prova per testimoni ed interrogatorio formale della Dott.ssa sui seguenti capitoli: Controparte_2
1) Dica se fino al dicembre 2015 era stata in salute ed aveva una pressione sanguigna nei CP_1 parametri. ( interrogatorio – testi)
2) Dica se fino al dicembre 2015 assumeva farmaci e se sì quali. ( interrogatorio – testi) CP_1
3) Dica se dal dicembre 2015 a tutto agosto 2016 ha avuto la comparsa di febbre serotina CP_1 dopo le ore 18 che raggiungeva anche i 38° se sì quante volte. ( interrogatorio – testi) 4) Dica se dal dicembre 2015 a maggio 2016 la Dott.ssa ha prescritto a terapie CP_2 CP_1 antibiotiche e cortisoniche. ( interrogatorio – testi)
5) Dica se a seguito della cessazione delle terapie antibiotiche e cortisoniche presentava CP_1 recidiva della febbre, sudorazione profusa, tachicardia e vertigini. ( interrogatorio – testi)
6) Dica se il 16.05.2016, chiamò la Dott.ssa e raccontò della visita avvenuta il CP_1 CP_2 giorno prima alla guardia medica del Ponte di Mezzo, specificando che le era stato trovato un soffio al cuore, che le era stato consigliato un ecocardiogramma e che la guardia medica era disponibile a parlare con lei. ( interrogatorio – testi)
7) Dica se in occasione della visita in ambulatorio la dott.ssa dopo la telefonata del 16 maggio, CP_2 disse di non averle mai riscontrato nel corso degli anni soffio al cuore ed aggiunse che la guardia medica non la conosceva e probabilmente era solo agitata. ( interrogatorio – testi)
8) Dica se in occasione della visita in ambulatorio, dopo la telefonata del 16 maggio la Dott.ssa CP_2 visitò e prescrisse ecocardiogramma. ( interrogatorio – testi) CP_1
9) Dica se nel periodo delle visite dallo psichiatra e psicologa, aveva affanno, tachicardia e CP_1 dispnea, e arrivava al secondo piano con lentezza, fatica e difficoltà. ( testi)
10) Dica se nel corso dei mesi i sintomi, febbre, dolori, affanno, tachicardia, vertigini, vomito, dispnea in aumentavano e diventavano più frequenti. ( interrogatorio – testi) CP_1
11) Dica se il giorno 15 agosto 2016 per la comparsa di una forte vertigine, chiamava la CP_1 guardia medica, la quale si recava a casa della paziente a Stia e prescriveva un farmaco antivertiginoso. ( testi)
12) Dica se la mattina del 16.08.16, era debilitata fisicamente, febbricitante, ferma, taciturna e CP_1 dormiente per la maggior parte del tempo, e dopo un ulteriore episodio di vertigini e vomito, chiamaste il
118, che trasportò all'Ospedale di ZZ, dove, vennero riferiti tutti i sintomi. ( testi) CP_1
13) Dica se il 16.08.16 chiamò telefonicamente la Dott.ssa la quale disse di Testimone_2 CP_2 dire a di accettare senza indugi l'eventuale ricovero. ( interrogatorio – testi) CP_1 14) Dica se il 16.08.16 al rientro a casa ha dovuto prendere in collo Testimone_2 CP_1 priva di forze ed impossibilitata a camminare ed a salire le scale. ( testi)
15) Dica se ha chiesto al medico di turno del Pronto soccorso di ZZ il ricovero di il CP_1 ricovero per ulteriori accertamenti, come aveva suggerito al mattino il Dott. ed ottenne come risposta: Per_1
“No, impossibile. E' il 16 di Agosto, siamo sotto dimensionati e non abbiamo letti disponibili “. ( testi)
16) Dica se il 19.08.16 insieme al marito ed alla figlia andò in ambulatorio dalla Dott.ssa CP_1 che ritenne le problematiche di di origine psicologica. ( interrogatorio – testi) Controparte_2 CP_1
17) Dica se prima del dicembre 2015 si occupava delle mansioni domestiche, andava in CP_1 palestra, a sciare, a fare shopping, si occupava del vecchio padre. ( testi)
18) Dica se diventata nonna di , può sollevare la nipote di due anni. ( testi) CP_1 Per_2
19) Dica se è in grado di andare in bagno da sola e di occuparsi da sola della propria CP_1 igiene personale. ( testi)
20) Dica se ha forza nelle braccia per alzarsi dalla sedia a rotelle. (testi) CP_1
21) Dica se oggi esterna la sua paura di rimanere sola e prima del dicembre 2015 aveva CP_1 un carattere solare e spensierato e come è adesso. (testi)
22) Dica se dal 2016 veste a maniche lunghe e gonne lunghe per coprire cicatrici e CP_1 all'amputazione degli arti.
23) Dica se i monconi di dopo il riposo della notte sono gonfi e se sì se le protesi entrano. (testi) CP_1 24) Dica se deve indossare le protesi deve svegliarsi ed alzarsi da letto per lo meno 3 ore in anticipo, CP_1
e sì dica perché. (testi)
25) Dica se di notte deve essere portata in collo in bagno e se sì perché. ( testi) CP_1
26) Dica se le protesi formano delle ferite sui monconi, e sì con quale frequenza. (testi)
Si indicano a testi: entrambi residenti in [...], Testimone_2 Testimone_3
Sauro Sbraci, piazza Bernardo Tanucci, 79 Pratovecchio Stia (AR), Via Datini n. Testimone_4
25 Firenze, e entrambi residenti in [...] Loc. Falciani Testimone_5 Tes_6
Impruneta, Olga Fiorini, piazza Bernardo Tanucci n. 24 Pratovecchio Stia (AR).”
Per parte appellata-appellante incidentale “in via Controparte_2 preliminare la Dott.ssa chiede, qualora venisse contestata o comunque rilevata l'irritualità della CP_2 nota di deposito del 27.6.2023, di essere rimessa in termini ex art. 153 c.p.c. ai fini del deposito dei documenti allegati alla predetta nota, non essendo ad essa imputabile il mancato caricamento telematico dei predetti documenti in sede di costituzione in giudizio avvenuta il 16.6.2023 per le ragioni già illustrate nella nota del 27.6.2023; nel merito richiamato integralmente quanto chiesto, eccepito ed argomentato nel proprio atto di costituzione e risposta nel presente giudizio, la Dott.ssa insiste per la conferma dell'ordinanza ex CP_2 art. 702 ter del Tribunale di Firenze e conseguente rigetto dell'appello principale con particolare riferimento alla richiesta di imputazione del pregiudizio in misura prevalente a carico del medico di base Dott.ssa
o quanto meno applicando la presunzione di pari responsabilità, anche alla luce dell'esito Controparte_2 del supplemento di CTU disposto in sede di gravame che ha confermato la ripartizione di responsabilità operata dal giudice di prime cure (90% a carico dell'appellante e 10% a carico della Dott.ssa CP_2
e di , ma con accoglimento dell'appello incidentale sulla liquidazione del
[...] Controparte_7 danno patrimoniale, il tutto come da già rassegnate conclusioni in comparsa di costituzione in appello ivi comprese anche quelle nei confronti della compagnia assicuratrice nell'ipotesi di riforma totale o CP_5 parziale dell'impugnata ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. del Tribunale di Firenze;
in via istruttoria
- la Dott.ssa insiste per l'accoglimento delle istanze istruttorie proposte in comparsa di costituzione CP_2
CP_ in appello e, segnatamente, nell'ordine ex art. 211 c.p.c. a carico dell di esibizione di tutti i documenti, accertamenti, atti, verbali del fascicolo relativo alla Sig.ra (prestazione n. 07117625 CP_6 CP_1 cat. INVCIV decorrenza 1 novembre 2016) ed in particolare del prospetto di calcolo/liquidazione dell'indennità complessivamente riconosciuta nel tempo ovvero le somme percepite dal 1.11.2016 alla data odierna nonché le somme riconosciute e capitalizzate per la vita futura;
- si oppone invece alla prova per testimoni ed interrogatorio formale della Dott.ssa richiesta dalla Sig.ra per i motivi già esposti in primo grado, da intendersi qui CP_2 CP_1 integralmente riproposti e trascritti (cfr. comparsa di costituzione e risposta in primo grado, pagg. 41-43; note conclusive, pagg. 9-10), e ripropone l'eccezione, ritualmente sollevata in primo grado, di incapacità a testimoniare dei Sig.ri e rispettivamente marito e figlia della Sig.ra Testimone_2 Testimone_3 CP_1
i quali hanno formulato, con lettera del 23.11.2020 anch'essa già prodotta in primo grado (cfr. nota di deposito del 26.4.2022), richiesta di risarcimento danni nei confronti della Dott.ssa e della sua assicurazione nonché nei confronti della CP_2 CP_5 Parte_5
e della per il ristoro del pregiudizio relazionale derivante dalle lesioni subite dalla Parte_6
Sig.ra Essi dunque, nella loro qualità di congiunti di un macroleso, sono portatori di un interesse CP_1 personale, concreto e attuale (c.d. danno riflesso) che li rende incapaci a testimoniare ex art. 246 c.p.c.
In denegata ipotesi, la Dott.ssa chiede di essere ammessa a controprova. Con vittoria di CP_2 compentenze, onorari e spese di lite.”
Per parte appellata-appellante incidentale : Controparte_3
“Voglia l'Ill.ma Corte adita adito, disattesa ogni contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione,
- in riforma parziale dell'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c., pronunciata in data 12.12.2022 dal Tribunale di Firenze e pubblicata il 13.12.2022 repertorio n. 7204/2022 e in accoglimento dell'appello incidentale proposto dall procedere alla rideterminandone del danno patrimoniale Controparte_3 liquidato in favore della sig.ra per i motivi di cui alla propria comparsa di costituzione CP_1 sopra esposti e, comunque, nei limiti di quanto documentato e provato in giudizio, con condanna della sig.ra alla restituzione delle somme in favore dell che risultassero all'esito CP_1 Controparte_3 del presente giudizio essere state versate in eccedenza.
- confermare per il resto l'impugnata ordinanza.
Con vittoria di spese e onorari, oltre accessori di Legge, e spese di CTU”.
L si oppone all'ammissione delle prove richieste dalla sig.ra e Controparte_3 CP_1
dall'appellante riportandosi integralmente a quanto dedotto ed eccepito nelle Parte_1
proprie note di trattazione scritta, depositate il 04.07.2023.” Per parte appellata “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze, CP_8 contrariis reiectis, rigettare per le mo-tivazioni esposte in atti, perché destituito di fondamento giuridico e fattuale, l'appello proposto dall nei confronti della e, per Parte_7 CP_8
l'effetto, integralmente confermare l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. emessa dal Tribunale di Firenze il
12.12.2022, all'esito del procedimento RG n. 12887/2020.
Con vittoria di spese di lite di entrambi i gradi del giudizio (compensi oltre spese generali e oneri riflessi al
24,80%, al posto di Iva e Cap, essendo i difensori av-vocati pubblici iscritti all'Albo Speciale - Vd
Ordinanza Cass. Civ. SS.UU. 06.02.2023 n. 3592).
Con rimborso delle spese di CTU sostenute, in forza del vincolo solidale, dall nel presente giudizio.” CP_9
Per parte appellata “in via istruttoria che sia Controparte_5 ordinata ad l'esibizione di tutti i documenti, accertamenti, atti e verbali del fascicolo relativo CP_6 CP_6
a (prestazione n.07117625 Cat. INVCIV decorrenza 1° novembre 2016) ed in CP_1 particolare del prospetto di calcolo/liquidazione dell'indennità complessivamente riconosciuta nel tempo a
e precisamente le somme percepite dalla dall'1/11/2016 ad oggi nonché le somme CP_1 CP_1 riconosciute e capitalizzate per la vita futura;
nel merito che sia respinto l'appello principale proposto dall' su tutti i Parte_1 motivi proposti ad eccezione del motivo n.6, con conseguente conferma della decisione del Tribunale fiorentino sugli altri 6 motivi di appello;
che siano accolti l'appello principale sul motivo n.6 nonché i due appelli incidentali proposti dalla Dott. e dall' e che sia conseguentemente CP_2 Parte_1 riformata la decisione del Tribunale fiorentino con condanna di e/o dell'assicurato Dott. CP_1 alla restituzione ad della somma eventualmente pagata in più rispetto alla somma CP_2 CP_5 in effetti dovuta a seguito della riforma della decisione;
fermo restando che ha corrisposto a CP_5 titolo di indennità la somma di €49.800,33, che l'assicurato Dott. ha corrisposto l'intera franchigia CP_2 pari ad €10.000,00 e che nella causa di garanzia si è formato il giudicato, confermare la decisone del
Tribunale fiorentino dichiarando dovuta l'indennità da alla Dott. nei CP_5 Controparte_2 limiti nella somma di giustizia con i limiti pattuiti dello scoperto del 10% con il massimo di €10.000,00, della quota della Dott. nel vincolo solidale e della ripartizione del debito della Dott. tra il CP_2 CP_2 datore di lavoro in regime di autoassicurazione e l'assicuratore della Controparte_3 responsabilità civile sulla base dei principi previsti dal codice civile in tema di assicurazione CP_5 plurima;
in ogni caso con vittoria delle spese legali”.
OGGETTO: appello avverso l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c n. 7204/2022 del Tribunale di Firenze pubblicata il 12.12.2022 in materia di responsabilità sanitaria
MOTIVI della decisione
1. I fatti di causa e le domande proposte.
La sig.ra con ricorso ex art. 702 bis c.p.c, dopo l'esperimento del CP_1 procedimento ex art. 696 bis c.p.c, ha convenuto in giudizio la dott.ssa Controparte_2
(medico di famiglia) e l al fine di ottenere l'accertamento Parte_1 della responsabilità delle stesse ex art. 1176 cc II comma ed artt. 1218 e 1228 c.c. e la condanna in solido al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale subito, quantificato in € 1.008.407,00 oltre spese per l'abbattimento delle barriere architettoniche, interessi e rivalutazione.
L'attrice a fondamento delle domande spiegate ha dedotto che nel dicembre 2015, a seguito del manifestarsi di una febbre serale con valori intorno ai 38° ed altra sintomatologia aspecifica, si rivolse al proprio medico curante, dott.ssa che le prescrisse terapia CP_2 antibiotica (Augmentin e Rocefin) e cortisonica e le prescrisse accertamenti di approfondimento. Nonostante dagli esami ematochimici fossero emersi valori borderline su VES e PCR e dagli esami radiologici un lieve ingrandimento delle sezioni cardiache di sinistra, il medico di famiglia non formulò alcuna diagnosi. Nell'aprile 2016 la signora Contro
accusando vertigini e vomito, si recò presso il pronto soccorso dell' di CP_1 CP_4 dove le fu posta diagnosi di labirintite senza alcun approfondimento generale. In data 15.05.
2016, a seguito del manifestarsi di una nuova sindrome vertiginosa, la si recò presso CP_1 gli ambulatori della guardia medica di Ponte di Mezzo e nel corso della visita le fu riscontrato un soffio sistolico e raccomandata esecuzione di ecocardio, previo consulto con il proprio medico curante. Il giorno seguente la signora si recò presso lo studio della CP_1 dott. la quale, disattendendo le indicazioni della guardia medica, le suggerì un CP_2 consulto psichiatrico e psicoterapeutico. Il 15 agosto 2016, a causa di un nuovo episodio di vertigini, la ricorrente chiamò la guardia medica che le prescrisse un farmaco specifico;
il giorno dopo a seguito dell'insorgere di un nuovo stato vertiginoso, fu condotta tramite 118 presso l'Ospedale di ZZ, dove all'esito di visita otorinolaringoiatrica, fu dimessa con diagnosi di labirintite e prognosi di 5 giorni;
il 19/08/2016, la signora si sottopose a CP_1 visita ambulatoriale dalla dott.ssa medico di famiglia, che rimarcò la natura CP_2 psicologica dei disturbi accusati dalla paziente. In data 22/08/2016, al manifestarsi di sintomi più acuti, a seguito di intervento del medico del paese che rilevò una sepsi, con l'ausilio dell'eliambulanza, la ricorrente fu trasportata all'ospedale di ed ivi CP_4 sottoposta ad un complesso intervento di sostituzione della valvola mitralica in endocardite, cui seguirono 90 giorni di terapia intensiva e successivo intervento di amputazione trans- tibiale bilaterale, all'esito del quale fu trasferita all'Istituto don Gnocchi per sottoporsi a riabilitazione.
Sulla scorta di siffatte allegazioni l'attrice ha imputato ai convenuti di aver colpevolmente omesso di disporre accertamenti adeguati, in particolare ecocardiogramma e visita cardiologica che avrebbero consentito di pervenire ad una diagnosi tempestiva di endocardite sub acuta infettiva, in tal modo evitandole la devastazione della valvola mitralica e lo shock settico che hanno reso necessario l'intervento di sostituzione della valvola mitraica e quello di amputazione degli arti inferiori, con conseguente gravissima lesione biologica come accertata in sede di ATP e danni conseguenti, anche di natura patrimoniale.
Si è costituita l' ( per ) che, in via Parte_1 Controparte_10
Contro preliminare, ha chiesto chiamata in causa l di nel merito, ha contestato gli CP_4 esiti della consulenza medico legale svolta nel procedimento ex art. 696 bis cpc, eccepito il concorso di colpa della danneggiato ex art. 1227 comma primo c.c. e contestato la determinazione dell'ammontare del risarcimento, svolgendo domanda di regresso nei confronti delle altre strutture sanitarie coinvolte e della dott.ssa Quest'ultima nel CP_2 costituirsi ha criticato le risultanze della CTU, per averle addebitato l'omessa diagnosi di endocardite e ripartito parimenti le quote di responsabilità tra la stessa, l' Controparte_11
e l' ; la convenuta ha chiesto
[...] Controparte_12 la chiamata in causa della propria compagnia assicuratrice e dell' CP_5 Controparte_3
, con cui la stessa è convenzionata.
[...] La terza chiamata nel costituirsi ha in via principale rilevato CP_8
l'inopponibilità dell'accertamento peritale effettuato in sede di procedimento ex art. 696 bis c.p.c. nei propri confronti per non avervi partecipato e concluso per il rigetto delle domande proposte nei propri confronti.
Si sono costituite anche l eccependo in via preliminare il Controparte_3 proprio difetto di legittimazione passiva, in subordine contestando le avverse domande nell'an e nel quantum, e la compagnia assicurativa la quale ha evidenziato come CP_5
l'attività di medico dott.ssa sia riferibile all , CP_2 Controparte_3 associandosi nel merito alle difese della propria assicurata.
Il tribunale, preso atto della mancata partecipazione dell'AOU di al procedimento CP_4 ex art. 696 bis cpc, ha disposto la rinnovazione della CTU;
depositata la relazione, esperito tentativo di conciliazione con esito negativo, la causa è stata definita con ordinanza ex art. 702 ter c.p.c n. 7204/2022 del 12/12/2022, con cui il primo giudice, ha così statuito:
“accerta la responsabilita solidale ex art. 2055 c.c. dell e della dott.ssa Parte_1 nonché dell'azienda nella causazione del danno patrimoniale Controparte_2 Controparte_3
e non patrimoniale subito dalla signora CP_1
- accerta le quote di responsabilità solidale ex art. 2055 c.c. nella misura del 90% a carico dell
[...]
e nella misura del 10% a carico della dott.ssa e dell Parte_1 Controparte_2 [...]
( tra queste ripartito paritariamente nella misura del 5% ciascuna) nella Controparte_3 causazione del danno patrimoniale e non patrimoniale subito dalla signora CP_1
- rigetta le domande proposte nei confronti dell' Controparte_13
- condanna l la dott.ssa nonché l'azienda Parte_1 Controparte_2 [...] al risarcimento del danno non patrimoniale in favore della ricorrente sig.ra CP_3 CP_1 nella misura di € 570.114,00 oltre interessi legali sulla somma devalutata al giorno dell'evento e rivalutata anno per anno, secondo gli indici Istat, sino all'effettivo pagamento;
- condanna l' la dott.ssa nonché l'azienda Parte_1 Controparte_2 [...] al risarcimento del danno patrimoniale pari ad € 319,422,00 oltre ad € 13.906,00 per CP_3 spese mediche ed € 101,500,00 per spese di abbattimento delle barriere architettoniche ed acquisto autovettura idonea, oltre interessi legali e rivalutazione secondo gli indici Istat, sino all'effettivo pagamento;
- condanna a tenere indenne la dott.ssa dai pregiudizi economici Controparte_14 Controparte_2 conseguenti alla presente decisione al netto della franchigia contrattuale;
- condanna alla rifusione delle spese di lite in favore della sig.ra in proporzione alle quote CP_1
di responsabilita, l' e la dott.ssa nonché l'azienda Parte_1 Controparte_2 pari ad € 65.000,00 per compensi professionali oltre € 12,691,23 per esborsi ed Controparte_3 oltre rimborso forfettario al 15 % e Cap ed Iva come per legge;
- compensa le spese di lite della parte chiamata CP_8
- condanna in proporzione alle quote di responsabilita l e la dott.ssa Parte_1 nonché l'azienda al pagamento delle spese di CTU liquidate Controparte_2 Controparte_3 in euro 4.900,00 più Iva.”
Avverso siffatta decisione l' ha interposto appello affidato Parte_7
a sette motivi: con il primo ha censurato l'accertamento positivo contenuto nell'ordinanza gravata, supportato dalla ctu, circa la sussistenza del nesso causale fra l'omessa esecuzione di esami diagnostici adeguati da parte dei medici del P.S. dell' in Controparte_10 occasione dell'accesso della signora in data 16.8.2016, per aver omesso una CP_1 tempestiva diagnosi di endocardite acuta, e il prolungarsi dello shock settico che ha reso Contro necessario l'intervento di amputazione degli arti inferiori presso l' di con il CP_4 secondo motivo ha contestato il riparto interno ex art. 2055 c.c. di responsabilità operato dal tribunale, che ha attribuito alla appellante la quota del 90% ed al medico di base CP_7 dott.ssa ( ed all con cui era convenzionata) il residuo 10%, CP_2 Controparte_7 in assenza di indicazione in tal senso da parte del collegio peritale nominato ed in violazione del terzo comma della norma citata;
con il terzo ed il quarto motivo ha impugnato i capi della decisione ove è stata rispettivamente esclusa una responsabilità anche concorrente dell' e la configurabilità di un concorso colposo ex art. 1227 comma primo CP_8
c.c. della danneggiata;
con il quinto motivo l'appellante si duole dell'accordata personalizzazione del danno biologico in favore della attrice in assenza di allegazione e prova di circostanze specifiche ed eccezionali, idonee ad incidere in maniera specifica su aspetti dinamico relazionali della vita della danneggiata, non ricompresi già nelle ordinarie conseguenze negative connesse al grado ed al tipo di invalidità permanente residuata;
con il sesto motivo ha contestato la quantificazione del danno patrimoniale sia con riferimento al pregiudizio economico da perdita della capacità lavorativa specifica, che alle spese per acquisto di una autovettura adeguata e per l'abbattimento di barriere architettoniche all'interno dell'abitazione della infine con l'ultimo motivo ha impugnato il capo CP_1 dell'ordinanza decisoria relativo alla liquidazione delle spese legali in favore dell'attrice, perché eccessive.
L'appellante ha poi formulato domanda di restituzione, in tutto in parte, delle somme corrisposta in esecuzione della ordinanza decisoria gravata pari ad € 1.076.405,95 oltre interessi di legge dalla data del pagamento ( 21.02.2023) al saldo;
in via istruttoria ha chiesto la rinnovazione della CTU e reiterato l'istanza ex art. 211 c.p.c. di esibizione da parte dell' del fascicolo relativo alla signora ed in particolare del prospetto di CP_6 CP_1 calcolo/liquidazione delle indennità complessivamente riconosciute dall'Ente dal 1.11.2016
è già erogate nonché di quelle riconosciute e capitalizzate per la vita futura.
Si è costituita l'appellata dott..ssa la quale ha concluso per il rigetto del secondo CP_2 motivo dell'impugnazione principale volto ad estendere ex art. 2055 comma secondo e terzo c.c. la quota di responsabilità ad essa imputabile , riproponendo la domanda di manleva nei confronti della propria compagnia assicurativa ha poi interposto CP_5 appello incidentale affidato ad un unico motivo, con cui ha impugnato la quantificazione del danno patrimoniale riconosciuto dal tribunale alla danneggiata, svolgendo censure identiche a quelle dell'appellante principale ed associandosi all'istanza ex art. 211 c.p.c.
Anche la , ritualmente costituitasi, ha svolto appello incidentale Controparte_7 relativamente alla quantificazione del danno patrimoniale liquidato in favore della CP_1 con istanza di restituzione delle somme eventualmente corrisposte in eccedenza alla danneggiata, concludendo per il resto per la conferma della decisione
Si sono costituite le parti appellate e stando entrambe per CP_1 CP_8 quanto di interesse, per la reiezione dell'impugnazione principale e la danneggiata anche di quelle incidentali.
Infine costituitasi ritualmente ha svolto difese ad adiuvandum dell'assicurata, CP_5 concludendo per l'accoglimento dell'appello incidentale e del motivo n.6 dell'appello principale;
ha documentato di aver corrisposto alla danneggiata in esecuzione dell'ordinanza gravata la somma di euro 49.800,33 ( doc.2-3) ed ha chiesto la restituzione degli importi percepiti in più dalla signora rispetto alla diversa e minor somma CP_1 eventualmente liquidata dalla Corte in ipotesi di accoglimento delle impugnazione dell' o di quelle incidentali della propria assicurata e della Parte_8 [...]
. CP_7
Con ordinanza del 18.12.2023 la Corte ha disposto un supplemento di consulenza medico
–legale con i medesimi periti nominati dal tribunale, e ctu volta ad accertare natura e tipologia delle opere da eseguire presso l'abitazione della danneggiata necessarie per l'abbattimento delle barriere architettoniche ed a determinarne i relativi costi.
La causa è stata trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 13 giugno
2025, sulle conclusioni delle parti come precisate nelle note depositate in sostituzione dell'udienza del 3 giugno 2025 ed in epigrafe trascritte, ed è stata decisa nella camera di consiglio del 20 ottobre 2025, dopo la scadenza dei termini ex art. 190 c.p.c.
2. Perimetro della decisione
In limine si osserva che in assenza di specifica impugnazione da parte della
[...]
e delle dott.ssa si è formato il giudicato sul capo dell'ordinanza Parte_9 CP_2 gravata che ne ha accertato e dichiarato la responsabilità solidale (insieme alla
[...]
) nei confronti della danneggiata e sulla ripartizione paritaria delle quote Parte_10 di responsabilità nel rapporto interno fra il medico di famiglia e l'azienda sanitaria con cui
è convenzionata. E' divenuto altresì incontrovertibile per mancanza di appello anche incidentale da parte della danneggiata, l'accertamento contenuto nella consulenza tecnica d'ufficio disposta dal tribunale e condiviso in sede decisionale, secondo cui le omissioni colpose imputabili ai sanitari del P.S. di ZZ ( ed alla dott.ssa Parte_11
che hanno comportato un ritardo nella diagnosi di endocardite subacuta infettiva CP_2
e quindi nell'approntamento di adeguato trattamento sanitario, non sono state causa della Contro necessità di sottoporre la paziente in data 22 agosto 2016 presso l' di CP_4 all'intervento di sostituzione della valvola mitralica, che sarebbe stato comunque necessario in ragione della gravità della patologia autonomamente insorta, ma hanno invece determinato, secondo la regola causale della preponderanza dell'evidenza, l'insorgenza delle successive complicanze da vasculite necrotizzante e quindi l'intervento di amputazione degli arti inferiori e le conseguenti lesioni cutanee, subite dalla paziente. Anche la determinazione del danno biologico patito dalla danneggiata in termini sia di IP residuata che di IT, come risultante dalla ctu recepita dal primo giudice, non è stata attinta da impugnazione e medesime considerazioni valgono in riferimento all'accertamento dell'an del danno patrimoniale domandato dal signora nelle quattro voci che lo CP_1 compongono ( spese mediche sostenute, danno da perdita totale della capacità lavorativa di casalinga, spese future per abbattimento delle barriere architettoniche nella propria abitazione e per acquisto di autovettura adeguata alla residuata disabilità).
Infine si è formato il giudicato, in relazione alla domanda di garanzia della dott.ssa CP_2 nei confronti della circa la validità, efficacia ed operatività del contratto di CP_5 assicurazione e sulla condanna della compagnia a tenere indenne la propria assicurata al netto della franchigia contrattuale.
Le questioni di merito controverse nel presente giudizio attengono dunque:
- alla sussistenza del nesso causale fra le condotte omissive colpose dei sanitari del P.S di
ZZ e l'evento lesivo di danno;
- alla domanda di regresso ex art. 2055 c.c. proposta dalla nei Parte_11 confronti della dott.ssa accolta ma per una quota di corresponsabilità di CP_2 quest'ultima determinata in misura pari al 10%; Contro
-alla domanda di regresso svolta dalla medesima azienda sanitaria nei confronti dell' di e interamente rigettata;
CP_4
- alla contestata personalizzazione del danno biologico accordata dal primo giudice alla signora CP_1
-alla quantificazione del pregiudizio patrimoniale , quale danno emergente e lucro cessante, presente e futuro.
3. L'appello principale
3.1 Il nesso di causalità
Con il primo motivo di impugnazione l' ha censurato la Parte_8 valutazione del nesso di causalità materiale del collegio peritale nominato dal tribunale e recepito nell'ordinanza impugnata, secondo cui la gestione non adeguata della paziente al momento del suo accesso presso il P.S. dell' di ZZ in data 16 agosto 2016 ha CP_10 impedito di effettuare la diagnosi di endocardite infettiva, e determinato un aggravamento dello shock settico che ha reso necessario, dopo l'intervento di sostituzione della valvola mitralica, quello successivo di amputazione degli arti inferiori presso l'AUO Sul CP_8 punto in particolare i CCTTU, dopo aver premesso che è rimasta ignota la causa e l'esatta epoca di insorgenza della endocardite sub acuta infettiva da cui è risultata affetta la signora condividendo quanto già emerso nell'accertamento peritale espletato in sede di CP_1
ATP ex art. 696 bis c.p.c, hanno affermato, riguardo alle omissioni colpose imputabili ai sanitari di P.S. quanto segue : “per quanto attiene alle procedure sanitarie attuate presso il PS dell'Ospedale San Donato di ZZ, sebbene abbiano visto applicata attenzione alla sintomatologia vertiginosa della paziente dal punto di vista specialistico, risultano però carenti per ciò che attiene alle procedure di gestione generale medica della paziente. In particolare l'esame obiettivo condotto sulla paziente
è stato limitato ai soli aspetti neurologici (non cefalea, CGS 15, ECON Negativo, nervi cranici in ordine, vertigini posizionali con nistagmo a destra),tralasciando l'esame obiettivo generale a carico del cuore, del torace e dell'addome, di cui si ritiene indicata l'effettuazione in ogni paziente che si rivolge ad un Pronto
Soccorso. La semplice auscultazione del cuore avrebbe, quanto meno verosimilmente ,fatto rilevare la presenza di soffio cardiaco, come pure sarebbero quanto meno verosimilmente, stati rilevati i segni obbiettivi della presenza di un copioso versamento pleurico bilaterale e addensamento polmonare riscontrati dopo soli sei giorni, al PS dell il 22 agosto 2016. Qualora il personale del PS dell'Ospedale di Controparte_11
ZZ, oltre all'esame neurologico e audiologico, avesse visitato dal punto di vista generale la paziente effettuando anche la semplice semeiotica del cuore e del torace, che non risulta sia stata praticata, il semplice reperto di un soffio cardiaco o di una anomalia all'esame obiettivo del torace avrebbe dovuto orientare il personale del PS ad eseguire almeno una visita cardiologica con ecocardiogramma e un esame radiografico del torace.Da questi basilari esami sarebbero potuti emergere i segni di una grave patologia cardiaca e polmonare che si è manifestata poi con tuttala sua gravità dopo solo sei giorni, portando la paziente ad un urgente e gravoso intervento cardiochirurgico effettuato in urgenza e alle gravi conseguenze ischemiche degli arti e del viso. “:…”Il comportamento tenuto il giorno 16 Agosto 2016 appare non condivisibile per non aver correttamente sottoposto a visita medica generale e ad accertamenti clinici adeguati la paziente. Sebbene la paziente sia rimasta in osservazione per 8 ore (dalle 10,09 alle 18,34), nella visita medica l'esame obiettivo è limitato al solo esame neurologico. Non risultano praticati accertamenti di laboratorio ,mentre vengono praticate quattro visite otorinolaringoiatriche che concludono con la diagnosi di “Vertigini periferiche”. Si ritiene verosimile che un esame obiettivo generale correttamente condotto sulla paziente, comprensivo della auscultazione cardiaca e della semeiotica fisica del torace avrebbe potuto far rilevare la presenza dei segni relativi alle vegetazioni endocardiche e del versamento e dell'addensato polmonare riscontrato dopo soli cinque giorni al Pronto soccorso dell'Ospedale il 22 agosto 2016. Come pureun CP_4 prelievo ematico (PCR, Ves, emocromo, protidogramma…..), che invece non è stato effettuato ad ZZ, avrebbe potuto giovare nell'inquadramento diagnostico. “
Con riferimento alla valutazione del nesso eziologico hanno concluso che “una diversa gestione del caso da parte del Pronto Soccorso dell non avrebbe evitato verosimilmente l' Controparte_10 intervento cardiochirurgico di sostituzione valvolare mitralica, viceversa verosimilmente l'amputazione degli arti inferiori e le cicatrici residue della vasculite necrotizzante e delle lesioni da decubito non avrebbero avuto luogo, in quanto lo stato di shock settico con ipoperfusione tissutale periferica, presupposto della necrosi, non si sarebbe così prolungato.”
Lamenta l'appellante che i CCTTU non abbiano indagato l'interferenza di decorsi causali alternativi o concorrenti, ovvero la concomitanza di altri fattori umani o naturali, che dopo l'intervento chirurgico di sostituzione valvolare, a distanza di quarantadue giorni, hanno reso necessaria l' amputazione degli arti inferiori, richiamando sul punto le osservazioni dei propri ctp secondo cui “ Considerando l'evoluzione clinica successiva al 22 agosto 2016 (quadro di shock settico da endocardite mitralica con insufficienza massiva della valvola, embolizzazione periferica e ipoperfusione periferica), è ipotizzabile che nei giorni successivi si sia verificato “verosimilmente” per cause meccaniche, un rapido peggioramento del rigurgito valvolare con la conseguente grave compromissione emodinamica. “
Il motivo è infondato per due ordini di ragioni: in primis, in applicazione dei consolidati principi elaborati in materia di responsabilità sanitaria dal giudice della nomofilachia, incombe sulla struttura sanitaria convenuta dare prova dell'esistenza dell'invocato fattore causale alternativo in termini di complicanza, e tale onere si risolve nella prova dell'esatto adempimento o dell'impossibilità dello stesso ex art. 1218 c.c. , onere a cui l'appellante non ha in alcun modo assolto, limitandosi a formulare ipotesi alternative non concretamente identificabili. Non è poi assolutamente vero che non sia stato indagato il decorso clinico della signora dalla data dell'intervento di sostituzione valvolare a quello di CP_1 amputazione degli arti inferiori, semplicemente il collegio peritale non ha individuato condotte censurabili da parte dei medici dell' ( accertamento che non è CP_8 stato posto in discussione dall'appellante) né tantomeno ipotesi causali alternative suscettibili astrattamente di cagionare l'aggravamento dello shock settico che ha condotto al processo di necrosi con necessità di intervento di amputazione, ma anzi ha accertato secondo la regola causale “del più probabile che non” il nesso di derivazione eziologica fra le condotte omissive dei sanitari del P.S. di ZZ imputabili alla Parte_8
e costituenti inadempimento contrattuale e l'evento di danno come in precedenza descritto.
Pertanto la doglianza difetta di un substrato fattuale e scientifico, concreto e verificabile, assurgendo piuttosto ad una mera ipotesi astratta.
3.2 La domanda di regresso ex art. 2055 c.c. nei confronti del medico di famiglia dott.ssa CP_2
Con il secondo motivo l'azienda sanitaria appellante ha censurato la ripartizione di responsabilità ex art. 2055 c.c. operata dal tribunale, lamentando da un lato la carenza di motivazione e dall'altra la violazione del comma terzo della norma citata, in quanto in assenza di indicazione specifica da parte dei periti d'ufficio delle rispettive quote di responsabilità, esse dovrebbero presumersi uguali.
Il primo giudice sulla questione ha così statuito: “Condividendo integralmente quanto affermato dai consulenti tecnici di ufficio, può dirsi, quindi, accertata la responsabilità solidale ex art. 2055 c.c. della struttura ospedaliera per la quota del 90% e della dott.ssa Parte_1 CP_2 per la quota del 10% mentre deve escludersi ogni responsabilità dell per l'accesso
[...] CP_8 della ricorrente al proprio PS del 05/04/2016. …. Pertanto sussiste responsabilità solidale ex art. 2055
c.c. fra l (responsabile al 90%) e la dott.ssa (responsabile al Parte_1 CP_2
10%) nonché fra quest'ultima e l'azienda per la quota del 10 % imputabile alla Controparte_3 condotta della propria convenzionata e che viene, internamente, ripartita in modo paritario (5% dott.ssa
e 5% azienda . In tema di ripartizione delle quote di responsabilità non CP_2 Controparte_3 si può prescindere, oltre che dalle effettive condotte causative dei danni riportati dalla ricorrente, dalla differente capacità diagnostica e di intervento fra il medico di base e la struttura ospedaliera coinvolta che si sostanzia in una evidente disparità di mezzi e conoscenze esigibili”.
Parte appellante ha invece osservato che la condotta del medico di base avrebbe dovuto essere valutata con maggiore gravità non solo perchè la dott.ssa era a conoscenza CP_2 dei sintomi di oggettiva disfunzionalità della paziente, manifestatisi dal dicembre del 2015 con febbre, vertigini, spossatezza, in un arco temporale di oltre otto mesi, ma soprattutto per non averle prescritto l'ecocardiogramma, nonostante la l'avesse informata che CP_1 pochi giorni prima (in data 15 maggio 2016) la guardia medica l'aveva visitata e rilevato soffio cardiaco, dando indicazione di eseguire l' accertamento strumentale omesso che, invece, se effettuato, avrebbe consentito verosimilmente di pervenire alla corretta diagnosi di endocardite infettiva sub acuta in un tempo significativamente anteriore all'agosto del
2016 ( quando la fece accesso al P.S. dell' di ZZ) e quindi di approntare CP_1 CP_10 una terapia efficace in un momento in cui la patologia non era ancora in stadio avanzato.
La dott.ssa , nelle difese svolte nel pregresso grado di giudizio e riproposte in CP_2 appello, non ha negato di aver visitato la paziente pochi giorni dopo il 15 maggio del 2016
e di essere stata resa edotta dalla medesima di quanto rilevato ed indicato dalla Guardia
Medica, ma ha dedotto di non aver dato seguito alla prescrizione di un ecocardiogramma in quanto nel corso della visita non aveva auscultato alcun soffio cardiaco e le condizioni generali della signora era buone, evidentemente ritenendo che si fosse trattato di un CP_1 episodio isolato, riconducibile a stress ed agitazione della paziente, non avendolo riscontrato nella visita di pochi giorni dopo.
Il Collegio con ordinanza del 19.12.2023 su tale aspetto ha disposto un supplemento di ctu, avvalendosi dello stesso collegio peritale nominato dal tribunale.
Nell'integrazione depositata i consulenti d'ufficio, nel riportarsi al contenuto della precedente relazione, oltre ad aver ribadito che le cause di insorgenza della endocardite sub acuta infettiva sono rimaste ignote e lo stesso per quanto riguarda la sua natura batterica o meno della malattia, hanno chiarito che essendo siffatta patologia caratterizzata da aspecificità dei sintomi e da una evoluzione variabile, in assenza di evidenze cliniche ulteriori e successive ( fino all'agosto dello stesso anno-quando la patologia era ormai in stadio conclamato) non è possibile affermare che essa fosse già insorta alla data del 15 maggio 2016 e conseguentemente che se fosse stato effettuato dalla un CP_1 ecocardiogramma all'epoca, l'endocardite sarebbe stata verosimilmente riscontrata, considerato altresì che da quel momento fino alla metà di agosto, la danneggiata si è rivolta soltanto ad uno psichiatra e psicoterapeuta, e non ha più consultato né il medico curante né altra struttura sanitaria, pertanto non vi sono evidenze documentali sull'evoluzione del suo stato di salute nei tre mesi successivi, da cui desumere la sussistenza dell'endocardite a maggio.
Da tanto discende dunque che la comparizione fra le condotte colpose ai fini del regresso ex art. 2055 c.c. va operata fra le omissioni dei medici del P.S. dell' Ospedale di ZZ in occasione dell'accesso della paziente il 16 agosto 2016 e quella del medico di famiglia dal quale la i è fatta visitare il 19 agosto 2016, senza riceve alcuna diagnosi o prescrizione CP_1 di approfondimenti clinici, nonostante un peggioramento delle sue condizioni generali.
E' pacifico che in quell'occasione la paziente abbia informato il medico curante di essersi recata al P.S. del nosocomio aretino e di essere stata dimessa con diagnosi di vertigini periferiche. A quell'epoca ( agosto 2016) il collegio peritale ha evidenziato come non vi fossero problemi tecnico-scientifici di speciale difficoltà nel procedimento diagnostico, in quanto l'applicazione della metodologia clinica corretta di comune competenza medica generale avrebbe potuto, con il criterio del più probabile che non, far identificare la malattia tempestivamente, essendo questa ormai in stadio avanzato. La speciale difficoltà vi è stata invece nell'intervento operatorio cardiochirurgico, eseguito in estrema urgenza, e nel trattamento del periodo post operatorio, gravato dalla insorgenza di complicanze, i quali , benché di particolare difficoltà, sono stati adeguatamente gestiti dai medici dell' CP_8 la cui condotta è risultata immune da censure.
[...]
Se dunque la formulazione di una corretta diagnosi nell'arco temporale fra il 16-19 agosto
2016 non presentava difficoltà, non può tuttavia omettersi di valutare la differente posizione in cui si trovavano il medico di famiglia e quelli del P.S. di ZZ. Quest'ultimi infatti , come osservato dal primo giudice, avevano di certo maggiore esperienza e competenze diagnostiche, disponevano di strumentazione adeguata e di medici di diverse branchie di specializzazione, rispetto al medico di famiglia, che ha comprensibilmente anche fatto affidamento sulla diagnosi di vertigini periferiche con cui è stata dimessa la paziente dal nosocomio aretino circa tre giorni prima, patologia peraltro già diagnosticata nell'aprile del 2016 dall'AUO di Non si può dunque attribuire in concreto alla CP_4 dott.ssa una maggiore o equivalente responsabilità per l'omessa diagnosi rispetto CP_2 ai sanitari del P.S. di ZZ, le cui condotte omissive sono state stigmatizzate dallo stesso collegio peritale, che invece ha notevolmente ridimensionato il contributo causale del medico curante. La determinazione in misura percentuale inferiore e residuale operata dal primo giudice è dunque condivisibile, perché fondata su un accertamento in concreto del contributo causale delle rispettive condotte dei sanitari del P.S. di ZZ e della dott.ssa e del grado di esigibilità della prestazione omessa in capo a ciascuno. Del resto la CP_2 regola residuale di cui all'art. 2055, comma 3, c.c. è applicabile solo in presenza di una situazione- che non ricorre nel caso di specie- di dubbio oggettivo e reale che non consente di valutare, neppure approssimativamente, la misura delle singole responsabilità per la mancanza di indicazioni specifiche circa il maggiore apporto causale di una o più condotte colpose. ( Cass. 32556/2024).
Il motivo va dunque rigettato.
3.3. La domanda di regresso nei confronti di CP_8
Le argomentazioni fin qui esposte inducono al rigetto anche del terzo motivo di gravame con cui parte appellante ha riproposto la propria domanda di regresso respinta dal tribunale nei confronti del per aver omesso un esame generale della paziente CP_15 all'accesso al P.S. del 4-5 aprile 2016 per vertigini e vomito, dimettendola con diagnosi di labirintopatia deficitaria acuta. Secondo l'appellante i CCTTU e di conseguenza il tribunale che ne ha condiviso le valutazioni, avrebbero omesso di motivare sulla ritenuta assenza di responsabilità della AOU di La censura è in evidente contraddizione con le CP_4 argomentazioni in precedenza scrutinate dell' , volte a dimostrare Parte_8
l'impossibilità di correlare la sintomatologia manifestata dalla al momento CP_1 dell'accesso in data 16.8.2016 presso il P.S. dell' con sospetta diagnosi Controparte_10 di più grave patologia non indagata, salvo poi sostenere che in occasione del ricovero del Contr
5-6 aprile 2016 presso l' di della medesima paziente che presentava solo CP_4 sindrome vertiginosa, i sanitari non avrebbero gestito adeguatamente il caso.
Si è già osservato come non vi sia alcuna certezza sull' epoca di insorgenza della endocardite sub acuta, fino a quando non si è manifestata nella sua gravità e ormai devastante progressione nell'agosto del 2016, semmai soltanto dal 15 maggio 2016 vi è traccia di un sintomo specifico rappresentato da soffio sistolico rilevato dalla Guardia Medica. La documentazione sanitaria in atti attesta inoltre che al momento dell'accesso presso il P.S. di la presentava “ vertigine oggettiva ingravescente” alla quale lo stesso perito CP_4 CP_1 della danneggiata ( al pari dei ccttu) nega una evidente correlazione con l'endocardite sub acuta, i cui sintomi sono piuttosto febbre, astenia, malessere generale, dispnea e soffio Contro cardiaco. La condotta tenuta di sanitari dell' di prima di dimettere la paziente CP_4 con diagnosi di labirintopatia deficitaria acuta, è stata comunque alquanto scrupolosa A differenza di quanto avvenuto in occasione dell'accesso del 16.08.2016 presso il P.S. dell' , la sig.ra venne ricoverata e trattenuta per accertamenti nel Controparte_10 CP_1
Reparto, annesso al DEAS, di Osservazione Breve. Nelle 48 ore di durata del ricovero, le condizioni cliniche furono esaminate ed approfondite, ovviamente compatibilmente con la sintomatologia dichiarata e le condizioni pregresse, furono eseguiti TC cranio encefalo, due consulenze audiologiche che esclusero l'origine centrale di detta sintomatologia, esami ematochimici, i quali risultarono del tutto aspecifici, congruenti con l'anamnesi della paziente, pertanto a quella data non vi erano fattori clinici per sospetto diagnostico di endocardite.
Il motivo va dunque respinto.
3.4 Il concorso colposo della danneggiata ex art. 1227 comma primo c.c.
Con il quarto motivo parte appellante ha impugnato il capo dell'ordinanza decisoria che ha escluso la configurabilità di un concorso colposo della danneggiata per non aver sostanzialmente proceduto autonomamente e di propria iniziativa, ad effettuare l' eco cardio consigliato dalla Guardia Medica che nel medesimo referto indicava alla paziente di rivolgersi comunque al proprio medico curante.
La doglianza è destituito di fondamento.
La signora si recò infatti pochi giorni dopo presso l' ambulatorio della dott.ssa CP_1 informandola di quanto riscontrato dalla Guardia Medica e dell'indicazione di CP_2 effettuare un ecocardiogramma -fatto pacifico ed incontestato- che invece non le fu prescritto in quanto, all'ausculto il medico di base non rilevò alcun soffio sistolico e il sintomo fu considerato episodico, collegato allo stato di agitazione in cui la paziente in quel momento si trovava , come descritto nel referto del 15.5.2016.
Come evidenziato dal tribunale, la danneggiata- non dotata di cognizione scientifiche autonomamente conseguite- si è scrupolosamente e con costanza sottoposta a visite mediche, non soltanto presso il medico di famiglia, ma anche recandosi più volte in P.S., dimostrando peraltro di non sottovalutare in alcun modo il progressivo scadimento delle proprie condizioni di salute. Non si comprende davvero quale condotta possa imputarsi alla signora se non di aver riposto fiducia nelle competenze dei numerosi medici e CP_1 centri di cura a cui si è rivolta dal dicembre del 2015, oltre che nella dott.ssa la CP_2 quale la seguiva da tempo ed era a conoscenza dello stato di malessere generale che la donna aveva iniziato a manifestare.
3.5 La personalizzazione del danno biologico
Con il quinto motivo l' ha censurato la motivazione con cui il primo Parte_8 giudice ha accordato alla la richiesta personalizzazione del danno biologico nella CP_1 misura del 25% come da tabelle del Tribunale di Milano vigenti al momento della liquidazione, in considerazione della “particolarità del caso in esame nonché della gravità delle lesioni subite dalla ricorrente, che si sostanziano in una forte menomazione di specifici aspetti dinamico - relazionali”. Sostiene l'appellante che in assenza di prova da parte della danneggiata di circostanze specifiche ed eccezionali, che abbiano reso il danno subito più grave rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti da lesioni personali dello stesso grado sofferte da persone della stessa età e condizione di salute( cfr ex plurimis Cass. ord. 25164/2020), le ripercussioni sulla sua vita dinamico-relazionale derivate sono già ricomprese nella IP al
60% per l'amputazione degli arti inferiori e per le lesioni cutanee conseguenti alla vasculite, anche in termini di danno estetico, come espressamente indicato nella consulenza tecnica d'ufficio.
Il motivo non merita accoglimento.
E' vero che nella motivazione il primo giudice non ha esplicitato quali siano state le specifiche e particolari situazioni su cui ha fondato la personalizzazione del danno biologico, tuttavia la danneggiata nel ricorso introduttivo ex art. 702 bis c.p.c. a sostegno della richiesta ha allegato di avere la necessità di essere accudita tutti i giorni non avendo forza nelle braccia per passare dalla sedia a rotelle al letto, o al bagno, inoltre per indossare le protesi deve svegliarsi per lo meno 3 ore in anticipo, perché i monconi devono sgonfiarsi per poter essere poi protesizzati, infine tal volta, le protesi formano delle ferite sui monconi, che non le permettono di indossarle per il dolore, costringendola sulla sedia a rotelle.
Queste situazioni, aggravano certamente le conseguenze ordinarie ricollegabili alla tipologia e percentuale di postumi permanenti residuati, in quanto la sofferenza fisica della danneggiata è acuita dal dolore fisico che le comporta la necessità di indossare le protesi agli arti inferiori amputati, al punto tale da costringerla ad un uso della sedia a rotelle maggiore, con evidenti ripercussioni negative ulteriori nelle sue dinamiche di vita relazionale e familiare. Nella descrizione delle menomazioni contenuta nella relazione depositata in sede di ATP , richiamate dai periti nominati dal tribunale, non risultano considerate siffatte condizioni ai fini della determinazione della percentuale di invalidità, nonostante gli stessi consulenti in sede di esame obiettivo della perizianda, abbiano riportato che questa riferiva loro “di non indossare al momento le protesi degli arti inferiori per dolore temporaneo nella sede di appoggio” (cfr in particolare pag. 82 ctu procedimento ex art. 696 bis) .
La convenuta nella comparsa di costituzione di primo grado e nei Parte_8 successivi scritti difensivi non ha poi specificamente contestato le predette allegazioni di cui al ricorso ex art. 702 bis c.p.c , nonostante le fossero almeno in parte note, perché emergevano dal contenuto descrittivo delle condizioni di salute della danneggiata della consulenza tecnica d'ufficio ex art. 696 bis c.p.c., pertanto possono considerarsi fatti pacifici ex art. 115 c.p.c. e come tali non bisognosi di prova.
Da tanto discende da una parte la superfluità della prova testimoniale richiesta dalla danneggiata nel pregresso grado di giudizio e reiterata in questa sede, dell'altra la conferma della ordinanza gravata in punto di personalizzazione del danno biologico nella percentuale liquidata dal primo giudice .
3.6 Sul danno patrimoniale per spese di abbattimento delle barriere architettoniche
e per acquisto autovettura ( sesto motivo di appello principale e primo motivo degli appelli incidentali della dott.ssa e dell ). CP_2 Controparte_7
Sia l'appellante principale che gli appellanti incidentali non hanno messo in discussione la necessità della danneggiata di avere a disposizione una autovettura adeguata, in ragione dell'amputazione degli arti inferiori, né tantomeno di dover effettuare lavori di abbattimento delle barriere architettoniche all'interno della sua abitazione, ma lamentano che entrambe le voci di danno siano state liquidate sulla scorta unicamente dei preventivi di spesa prodotti dalla originaria attrice e che l'acquisto di un veicolo nuovo non sarebbe necessario, potendo procedersi ad interventi di adeguamento di quello già nella disponibilità della signora . CP_1
Questa Corte ha disposto una consulenza tecnica con cui è stato chiesto all'ausiliario di descrivere la natura e tipologia delle opere da eseguire presso l'abitazione della danneggiata necessarie per l'abbattimento delle barriere architettoniche, determinandone i relativi costi;
all'esito dell'accertamento- su cui gli appellanti non hanno sollevato osservazioni di sorta- la spese è risultata complessivamente pari ad € 91. 260,00 ovvero superiore a quella liquidata dal tribunale in euro 60.000. Non può poi procedersi ad una riduzione dell'importo, come invocato dagli appellanti, in virtù di indennità e sussidi previsti dalla legislazione statale e regionale genericamente indicati, a cui la signora potrebbe CP_1 accedere, trattandosi di circostanza soltanto eventuale e futura, legata nel suo effettivo conseguimento all'alea derivante da volontà politica e dalle risorse a disposizione della
Questi contributi, inoltre, hanno natura assistenziale e sociale, pertanto tenere Pt_12 conto degli stessi costituirebbe violazione del principio di integralità del risarcimento e finirebbe per avvantaggiare i danneggianti, determinandone un indebito arricchimento, in quanto si avvantaggerebbero di erogazioni pubbliche aventi fondamento solidaristico e non geneticamente connotate dalla finalità di rimuovere le conseguenze prodottesi nel patrimonio del danneggiato per effetto dell'illecito del terzo.
Per quanto concerne poi la spesa per l'acquisto di autovettura, liquidata dal primo giudice in euro 41, 500 come da listini prodotti dalla difesa della danneggiata e provenienti da diverse case di produzione di veicoli, in verità nemmeno emerge dagli atti causa che la sia proprietaria o abbia la disponibilità di una autoveicolo, ma comunque la CP_1 circostanza è irrilevante, perché di certo non potrebbero ad un mezzo comune apportarsi le variazioni necessarie a renderlo adeguato al trasporto di persona in sedia a rotelle e priva degli arti inferiori, come facilmente riscontrabile dalla visione dei medesimi preventivi depositati, con descrizione dei modelli di veicolo e delle loro specifiche dotazioni. Si tratta infatti di vetture molto ampie assimilabili a dei furgoncini, con sportelli laterali e posteriori predisposti per l'alloggio di sedia a rotelle, attraverso una rampa, con sedili facilmente removibili ed ulteriori accessori specifici, il cui costo di mercato nell'importo liquidato dal tribunale si attesta su un valore medio e dunque congruo. Entrambe le doglianze devono dunque essere respinte.
3.7. Il danno patrimoniale da lucro cessante ( sesto motivo di appello principale e primo motivo degli appelli incidentali)
Il tribunale ha riconosciuto alla signora il diritto al risarcimento del danno CP_1 patrimoniale da lucro cessante derivante dalla perdita totale della capacità lavorativa specifica, attesa l'accertata impossibilità di continuare a svolgere l'attività di casalinga, e ha proceduto alla liquidazione considerando quale reddito annuo il triplo dell'assegno sociale con applicazione di montante di anticipazione, pervenendo all'importo di euro 350.347,00 da cui ha detratto l'indennità di accompagnamento che l' corrisponde alla danneggiata CP_6 riconosciuta invalida civile al 100% con decorrenza dal novembre 2016 fino alla data della sentenza.
L'appellante ha impugnato tale statuizione soltanto in relazione al quantum, lamentando che il primo giudice avrebbe dovuto detrarre anche le somme percepite e percepiende dalla a titolo di pensione di invalidità , previa acquisizione-come da essa espressamente CP_1 richiesto- da parte dell' della documentazione necessaria al fine di verificare l'esatta CP_6 entità degli importi riconosciuti in favore della danneggiata, la quale si è limitata a produrre
( doc. 50 fascicolo primo grado) una comunicazione dell'ente risalente al 2017 con quantificazioni di indennità e pensione fino al 1 gennaio 2019 e previsione di successiva revisione. Medesime censure sono state sollevate dagli appellanti incidentali e tutti hanno reiterato istanza ex art. 211 c.p.c.
Su tale questione le impugnazioni sono in parte fondate, nel senso che sicuramente va operata la compensatio lucri cum damno della somme corrisposte e riconosciute dall' alla CP_6
a titolo di pensione di invalidità, perché finalizzate al ristoro della lesione del CP_1 medesimo bene della vita ovvero la capacità di produrre reddito ( cfr Cass. n. 18050 del
05/07/2019) , non va invece detratta l'indennità di accompagnamento perché destinata a risarcire una diversa voce di pregiudizio patrimoniale rappresentato dalle spese di assistenza personale ( Sez. U - , Sentenza n. 12567 del 22/05/2018).
La causa deve dunque essere rimessa sul ruolo con separata ordinanza per acquisire ex art. 213 c.p.c dall il fascicolo relativa alla pratica di invalidità della signora con CP_6 CP_1 indicazione delle somme alla medesima riconosciute a titolo di pensione di invalidità ai fini della decisione dell'impugnazione principale e di quelle incidentali in punto di quantum del danno patrimoniale da lucro cessante liquidato nella ordinanza decisoria impugnata, con riserva di regolamentazione delle spese di lite nella sentenza definitiva.
P.Q.M
La Corte di Appello di Firenze, non definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da e sugli appelli incidentali proposti da Parte_1
dalla avverso l'ordinanza ex Controparte_2 Controparte_7 art. 702 ter c.p.c. n. 7204/2022 del Tribunale di Firenze, ogni altra domanda, istanza, eccezione, deduzione disattesa od assorbita, così decide:
1) rigetta il primo, il secondo, il terzo, il quarto ed il quinto motivo di appello principale;
2) rigetta in parte il sesto motivo di appello principale e in parte entrambi gli appelli incidentali e per l'effetto conferma la quantificazione del danno patrimoniale per spese di abbattimento barriere architettoniche e per acquisto di autovettura contenuta nell'ordinanza impugnata;
3) dispone la rimessione della causa sul ruolo per supplemento istruttorio, come da separata ordinanza;
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 20 ottobre 2025.
Il Consigliere estensore La Presidente
DA EL AZ AR TE
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs
30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
QUARTA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Quarta Civile, in composizione collegiale, in persona dei magistrati:
Dott. ssa AR TE Presidente
Dott.ssa Giulia Conte Consigliere
Dott.ssa DA EL AZ Consigliere rel. estensore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 70/2023 promossa da:
(c.f. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
BRILLI FIAMMETTA, elettivamente domiciliata come da procura in atti
PARTE APPELLANTE contro
(c.f. ), con il patrocinio dell'avv. BERRETTI CP_1 C.F._1
AB e dell'avv. TRAMONTI COSTANZA, elettivamente domiciliata come da procura in atti
PARTE APPELLATA
( c.f. ) con il patrocinio dell'avv. Controparte_2 C.F._2
EL MM e dall'avv. STEFANO GALLERINI, elettivamente domiciliata come da procura in atti
PARTE APPELLATA-APPELLANTE INCIDENTALE (c.f. con il patrocinio dell'avv. Controparte_3 P.IVA_2
BA CI e dell'avv. CRISTINA RAZZOLINI, elettivamente domiciliata come da procura in atti
PARTE APPELLATA-APPELLANTE INCIDENTALE
(P. .I Controparte_4 P.IVA_3 con il patrocinio dell'avv . e dell'avv. IDA GALANTI Parte_2 elettivamente domiciliata come da procura in atti
PARTE APPELLATA
(c.f. con il patrocinio dell'avv. Controparte_5 P.IVA_4
COLOMBO REALDO, elettivamente domiciliata come da procura in atti
PARTE APPELLATA
trattenuta in decisione in data 13 giugno 2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per parte appellante: “Piaccia alla Corte adita, ogni contraria istanza respinta, e non accettando il contraddittorio su domande nuove, in accoglimento dei sette motivi di impugnazione proposti, a cui si rinvia
e non accettando il contraddittorio su domande nuove, riformare l'ordinanza emessa dal
Tribunale di Firenze all'esito del giudizio ex art 702 bis cpc procedimento rg
12887/2020, con conseguente rigetto della domanda di cui al ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, e in particolare, nel merito respingere la domanda di parte ricorrente e odierna appellata in quanto infondata in fatto ed in diritto essendo in particolare non provato il nesso causale e comunque eccessiva e non provata nell'ammontare la domanda risarcitoria del danno sofferto, in ogni sua voce, per i motivi esposti.
Voglia di conseguenza la Corte adita, condannare la sig.ra alla restituzione a favore della CP_1
in tutto o, in subordine, in parte, della somma di € 1.076.405,95 oltre Parte_1 interessi di legge dalla data del pagamento del 21.02.2023 al saldo. In subordine, accertare il concorso colposo della danneggiata ex art. 1227 c.c. e per l'effetto ridurre in via preponderante la responsabilità a carico della comparente, e la quantificazione del danno da risarcire.
In caso denegato e non creduto di conferma della condanna solidale della comparente
[...]
e in accoglimento della azione di regresso spiegata verso i corresponsabili, ex art. Parte_3 2055 c.c. dott. (e per essa se del caso la e/o la Controparte_2 Controparte_3
) e previo accertamento della di Controparte_5 Controparte_4 loro prevalente o pari responsabilità nella causazione del danno, condannare gli stessi a pagare alla comparente in tutto o in parte, quanto in eccesso rispetto alla quota accertata di sua responsabilità, Pt_1 la comparente dovesse essere condannata a pagare per il vincolo di solidarietà a favore di parte ricorrente, e, stante l'avvenuto pagamento, condannare i medesimi al pagamento a favore dell Parte_1 di quota parte dell'importo pagato e/o dovuto.
[...]
Con vittoria di spese ed onorari di entrambi i gradi di giudizio, (o riduzione della condanna di primo grado per il motivo esposto) e con rigetto in ogni caso della richiesta della Controparte_4
di refusione delle spese di primo grado, stante la mancata proposizione di un motivo di appello sul
[...] punto, ed il formarsi del giudicato.
In via istruttoria, e senza che questo implichi inversione dell'onere della prova,
A-Disporre la Rinnovazione ex art.196 c.p.c. della Consulenza medico legale, già disposta dalla Corte per tutte le ragioni di nullità della Consulenza già eccepita , meglio indicate dai consulenti di parte e nelle note di udienza (trattazione scritta del 1.10.2024) e comunque nuova consulenza che risponda ai seguenti quesiti (già posti in primo grado ma rimasti del tutto privo di riscontro nonostante le sollecitazioni) : “se tra l'evento lesivo e l'eventuale omissione colposa accertata nella condotta dei medici coinvolti sia riscontrabile un nesso causale;
accertino i consulenti se, ipotizzandosi come avvenuta l'azione che sarebbe eventualmente stata doverosa l'evento, con elevato grado di credibilità razionale, non avrebbe avuto luogo;
accertino altresì i consulenti l'eventuale interferenza di decorsi causali alternativi o concorrenti, anche in considerazione dell'intervento di sostituzione di protesi valvolare mitralica del 22 agosto 2016 e del successivo trattamento terapeutico, incluso l'intervento di amputazione degli arti inferiori eseguito presso l in data 4 ottobre 2016, con tutti i Controparte_4 rischi e complicanze connessi, anche non imputabili a colpa di alcuno”. “valutino i Consulenti se, a seguito del rilevato soffio al cuore, l'esecuzione dell'eco cardiogramma, prescritto il 15 maggio 2016 dalla Guardia medica di Ponte di Mezzo, avrebbe, secondo una valutazione controfattuale da effettuarsi secondo il criterio della preponderanza dell'evidenza, potuto evitare o limitare le conseguenze di danno lamentate dalla parte ricorrente in primo grado”. “esprimano i Consulenti se le condotte mediche indicate dalla ricorrente e documentate in atti, anteriori alla vista della sig.ra presso la Guardia medica di Ponte di CP_1 mezzo del 15.05.2016, siano o meno rilevanti nella individuazione del nesso causale anche omissivo secondo il consueto parametro della preponderanza dell'evidenza rispetto alla mancata diagnosi di endocardite ed agli eventi di danno verificatisi”; “accertino e quantifichino i Consulenti la percentuale di responsabilità eventualmente ascrivibile ai soggetti che ebbero in cura la sig.ra in base ai dati documentali ed CP_1 obiettivabili, nell'arco temporale ritenuto dagli stessi rilevante a partire dal gennaio 2016”.
- Istanza ex art. 211 cpc, affinché venga ordinato all l'esibizione di tutti i documenti, accertamenti, atti, verbali del fascicolo relativo alla sig. (prestazione n. 07117625 CP_6 CP_1 cat. INVCIV decorrenza 1 novembre 2016) ed in particolare del prospetto di calcolo/liquidazione dell'indennità complessivamente riconosciuta nel tempo, ovvero le somme percepite dal 1.11.2016 alla data odierna nonché le somme riconosciute e capitalizzate per la vita futura. Consulenza tecnica onde valutare a) la quantificazione della spesa ritenuta necessaria per l'adeguamento del mezzo già in uso della sig.ra e, c) la possibilità di accesso ai benefici pubblici per rimozione delle CP_1 barriere architettoniche e l'adeguamento dell'auto e loro quantificazione.
La difesa della si oppone all'ammissione del capitolo di Parte_1 prova n. 12 di parte appellata in quanto riferito a due contesti temporali diversi (prima del ricovero CP_1 in pronto soccorso) e quindi a seguito del ricovero, e tuttavia in modo suggestivo si fa dire al teste che quanto verificatosi prima del ricovero venne riferito anche all'operatore sanitario. Il capitolo 12 è inoltre inammissibile in quanto l'anamnesi e quanto riferito dalla paziente è riportato in cartella clinica, (documento che fa pubblica fede sino a querela di falso).
In caso di ammissione si chiede ammettersi a controprova il dott. c/o Persona_1 Pt_4
sede via Curtatone 54, ZZ.
[...]
Ci si oppone all'ammissione del capitolo 15 in quanto è pacifico che la paziente non sia stata ricoverata,
e non già per assenza di posti, ma per quanto indicato in cartella clinica, che fa fede fino a querela di falso, ovvero la regressione del sintomo vertiginoso per la quale la ricorrente era stata accettata in pronto soccorso.
In caso di ammissione si chiede ammettersi a controprova il teste dott. c/o Testimone_1
sede via Curtatone 54, ZZ. Parte_4
Per parte appellata : “Voglia l'Ecc.ma Corte D'Appello di Firenze, per CP_1 tutti i motivi di cui in premessa, ogni contraria istanza disattesa, rigettare l'appello e per l'effetto confermare integralmente l'impugnata l'ordinanza pronunciata dal Tribunale di Firenze all'esito del giudizio ex art.
702 bis cpc RG 12887/2020 del 12.12.2022.
Con vittoria di spese e compensi professionali di entrambi i giudizi, ATP e mediazione, spese di CTU e
CTP.
Chiede l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate in primo grado per tutte le ragioni esposte nella parte motiva del presente appello e nello specifico: prova per testimoni ed interrogatorio formale della Dott.ssa sui seguenti capitoli: Controparte_2
1) Dica se fino al dicembre 2015 era stata in salute ed aveva una pressione sanguigna nei CP_1 parametri. ( interrogatorio – testi)
2) Dica se fino al dicembre 2015 assumeva farmaci e se sì quali. ( interrogatorio – testi) CP_1
3) Dica se dal dicembre 2015 a tutto agosto 2016 ha avuto la comparsa di febbre serotina CP_1 dopo le ore 18 che raggiungeva anche i 38° se sì quante volte. ( interrogatorio – testi) 4) Dica se dal dicembre 2015 a maggio 2016 la Dott.ssa ha prescritto a terapie CP_2 CP_1 antibiotiche e cortisoniche. ( interrogatorio – testi)
5) Dica se a seguito della cessazione delle terapie antibiotiche e cortisoniche presentava CP_1 recidiva della febbre, sudorazione profusa, tachicardia e vertigini. ( interrogatorio – testi)
6) Dica se il 16.05.2016, chiamò la Dott.ssa e raccontò della visita avvenuta il CP_1 CP_2 giorno prima alla guardia medica del Ponte di Mezzo, specificando che le era stato trovato un soffio al cuore, che le era stato consigliato un ecocardiogramma e che la guardia medica era disponibile a parlare con lei. ( interrogatorio – testi)
7) Dica se in occasione della visita in ambulatorio la dott.ssa dopo la telefonata del 16 maggio, CP_2 disse di non averle mai riscontrato nel corso degli anni soffio al cuore ed aggiunse che la guardia medica non la conosceva e probabilmente era solo agitata. ( interrogatorio – testi)
8) Dica se in occasione della visita in ambulatorio, dopo la telefonata del 16 maggio la Dott.ssa CP_2 visitò e prescrisse ecocardiogramma. ( interrogatorio – testi) CP_1
9) Dica se nel periodo delle visite dallo psichiatra e psicologa, aveva affanno, tachicardia e CP_1 dispnea, e arrivava al secondo piano con lentezza, fatica e difficoltà. ( testi)
10) Dica se nel corso dei mesi i sintomi, febbre, dolori, affanno, tachicardia, vertigini, vomito, dispnea in aumentavano e diventavano più frequenti. ( interrogatorio – testi) CP_1
11) Dica se il giorno 15 agosto 2016 per la comparsa di una forte vertigine, chiamava la CP_1 guardia medica, la quale si recava a casa della paziente a Stia e prescriveva un farmaco antivertiginoso. ( testi)
12) Dica se la mattina del 16.08.16, era debilitata fisicamente, febbricitante, ferma, taciturna e CP_1 dormiente per la maggior parte del tempo, e dopo un ulteriore episodio di vertigini e vomito, chiamaste il
118, che trasportò all'Ospedale di ZZ, dove, vennero riferiti tutti i sintomi. ( testi) CP_1
13) Dica se il 16.08.16 chiamò telefonicamente la Dott.ssa la quale disse di Testimone_2 CP_2 dire a di accettare senza indugi l'eventuale ricovero. ( interrogatorio – testi) CP_1 14) Dica se il 16.08.16 al rientro a casa ha dovuto prendere in collo Testimone_2 CP_1 priva di forze ed impossibilitata a camminare ed a salire le scale. ( testi)
15) Dica se ha chiesto al medico di turno del Pronto soccorso di ZZ il ricovero di il CP_1 ricovero per ulteriori accertamenti, come aveva suggerito al mattino il Dott. ed ottenne come risposta: Per_1
“No, impossibile. E' il 16 di Agosto, siamo sotto dimensionati e non abbiamo letti disponibili “. ( testi)
16) Dica se il 19.08.16 insieme al marito ed alla figlia andò in ambulatorio dalla Dott.ssa CP_1 che ritenne le problematiche di di origine psicologica. ( interrogatorio – testi) Controparte_2 CP_1
17) Dica se prima del dicembre 2015 si occupava delle mansioni domestiche, andava in CP_1 palestra, a sciare, a fare shopping, si occupava del vecchio padre. ( testi)
18) Dica se diventata nonna di , può sollevare la nipote di due anni. ( testi) CP_1 Per_2
19) Dica se è in grado di andare in bagno da sola e di occuparsi da sola della propria CP_1 igiene personale. ( testi)
20) Dica se ha forza nelle braccia per alzarsi dalla sedia a rotelle. (testi) CP_1
21) Dica se oggi esterna la sua paura di rimanere sola e prima del dicembre 2015 aveva CP_1 un carattere solare e spensierato e come è adesso. (testi)
22) Dica se dal 2016 veste a maniche lunghe e gonne lunghe per coprire cicatrici e CP_1 all'amputazione degli arti.
23) Dica se i monconi di dopo il riposo della notte sono gonfi e se sì se le protesi entrano. (testi) CP_1 24) Dica se deve indossare le protesi deve svegliarsi ed alzarsi da letto per lo meno 3 ore in anticipo, CP_1
e sì dica perché. (testi)
25) Dica se di notte deve essere portata in collo in bagno e se sì perché. ( testi) CP_1
26) Dica se le protesi formano delle ferite sui monconi, e sì con quale frequenza. (testi)
Si indicano a testi: entrambi residenti in [...], Testimone_2 Testimone_3
Sauro Sbraci, piazza Bernardo Tanucci, 79 Pratovecchio Stia (AR), Via Datini n. Testimone_4
25 Firenze, e entrambi residenti in [...] Loc. Falciani Testimone_5 Tes_6
Impruneta, Olga Fiorini, piazza Bernardo Tanucci n. 24 Pratovecchio Stia (AR).”
Per parte appellata-appellante incidentale “in via Controparte_2 preliminare la Dott.ssa chiede, qualora venisse contestata o comunque rilevata l'irritualità della CP_2 nota di deposito del 27.6.2023, di essere rimessa in termini ex art. 153 c.p.c. ai fini del deposito dei documenti allegati alla predetta nota, non essendo ad essa imputabile il mancato caricamento telematico dei predetti documenti in sede di costituzione in giudizio avvenuta il 16.6.2023 per le ragioni già illustrate nella nota del 27.6.2023; nel merito richiamato integralmente quanto chiesto, eccepito ed argomentato nel proprio atto di costituzione e risposta nel presente giudizio, la Dott.ssa insiste per la conferma dell'ordinanza ex CP_2 art. 702 ter del Tribunale di Firenze e conseguente rigetto dell'appello principale con particolare riferimento alla richiesta di imputazione del pregiudizio in misura prevalente a carico del medico di base Dott.ssa
o quanto meno applicando la presunzione di pari responsabilità, anche alla luce dell'esito Controparte_2 del supplemento di CTU disposto in sede di gravame che ha confermato la ripartizione di responsabilità operata dal giudice di prime cure (90% a carico dell'appellante e 10% a carico della Dott.ssa CP_2
e di , ma con accoglimento dell'appello incidentale sulla liquidazione del
[...] Controparte_7 danno patrimoniale, il tutto come da già rassegnate conclusioni in comparsa di costituzione in appello ivi comprese anche quelle nei confronti della compagnia assicuratrice nell'ipotesi di riforma totale o CP_5 parziale dell'impugnata ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. del Tribunale di Firenze;
in via istruttoria
- la Dott.ssa insiste per l'accoglimento delle istanze istruttorie proposte in comparsa di costituzione CP_2
CP_ in appello e, segnatamente, nell'ordine ex art. 211 c.p.c. a carico dell di esibizione di tutti i documenti, accertamenti, atti, verbali del fascicolo relativo alla Sig.ra (prestazione n. 07117625 CP_6 CP_1 cat. INVCIV decorrenza 1 novembre 2016) ed in particolare del prospetto di calcolo/liquidazione dell'indennità complessivamente riconosciuta nel tempo ovvero le somme percepite dal 1.11.2016 alla data odierna nonché le somme riconosciute e capitalizzate per la vita futura;
- si oppone invece alla prova per testimoni ed interrogatorio formale della Dott.ssa richiesta dalla Sig.ra per i motivi già esposti in primo grado, da intendersi qui CP_2 CP_1 integralmente riproposti e trascritti (cfr. comparsa di costituzione e risposta in primo grado, pagg. 41-43; note conclusive, pagg. 9-10), e ripropone l'eccezione, ritualmente sollevata in primo grado, di incapacità a testimoniare dei Sig.ri e rispettivamente marito e figlia della Sig.ra Testimone_2 Testimone_3 CP_1
i quali hanno formulato, con lettera del 23.11.2020 anch'essa già prodotta in primo grado (cfr. nota di deposito del 26.4.2022), richiesta di risarcimento danni nei confronti della Dott.ssa e della sua assicurazione nonché nei confronti della CP_2 CP_5 Parte_5
e della per il ristoro del pregiudizio relazionale derivante dalle lesioni subite dalla Parte_6
Sig.ra Essi dunque, nella loro qualità di congiunti di un macroleso, sono portatori di un interesse CP_1 personale, concreto e attuale (c.d. danno riflesso) che li rende incapaci a testimoniare ex art. 246 c.p.c.
In denegata ipotesi, la Dott.ssa chiede di essere ammessa a controprova. Con vittoria di CP_2 compentenze, onorari e spese di lite.”
Per parte appellata-appellante incidentale : Controparte_3
“Voglia l'Ill.ma Corte adita adito, disattesa ogni contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione,
- in riforma parziale dell'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c., pronunciata in data 12.12.2022 dal Tribunale di Firenze e pubblicata il 13.12.2022 repertorio n. 7204/2022 e in accoglimento dell'appello incidentale proposto dall procedere alla rideterminandone del danno patrimoniale Controparte_3 liquidato in favore della sig.ra per i motivi di cui alla propria comparsa di costituzione CP_1 sopra esposti e, comunque, nei limiti di quanto documentato e provato in giudizio, con condanna della sig.ra alla restituzione delle somme in favore dell che risultassero all'esito CP_1 Controparte_3 del presente giudizio essere state versate in eccedenza.
- confermare per il resto l'impugnata ordinanza.
Con vittoria di spese e onorari, oltre accessori di Legge, e spese di CTU”.
L si oppone all'ammissione delle prove richieste dalla sig.ra e Controparte_3 CP_1
dall'appellante riportandosi integralmente a quanto dedotto ed eccepito nelle Parte_1
proprie note di trattazione scritta, depositate il 04.07.2023.” Per parte appellata “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze, CP_8 contrariis reiectis, rigettare per le mo-tivazioni esposte in atti, perché destituito di fondamento giuridico e fattuale, l'appello proposto dall nei confronti della e, per Parte_7 CP_8
l'effetto, integralmente confermare l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. emessa dal Tribunale di Firenze il
12.12.2022, all'esito del procedimento RG n. 12887/2020.
Con vittoria di spese di lite di entrambi i gradi del giudizio (compensi oltre spese generali e oneri riflessi al
24,80%, al posto di Iva e Cap, essendo i difensori av-vocati pubblici iscritti all'Albo Speciale - Vd
Ordinanza Cass. Civ. SS.UU. 06.02.2023 n. 3592).
Con rimborso delle spese di CTU sostenute, in forza del vincolo solidale, dall nel presente giudizio.” CP_9
Per parte appellata “in via istruttoria che sia Controparte_5 ordinata ad l'esibizione di tutti i documenti, accertamenti, atti e verbali del fascicolo relativo CP_6 CP_6
a (prestazione n.07117625 Cat. INVCIV decorrenza 1° novembre 2016) ed in CP_1 particolare del prospetto di calcolo/liquidazione dell'indennità complessivamente riconosciuta nel tempo a
e precisamente le somme percepite dalla dall'1/11/2016 ad oggi nonché le somme CP_1 CP_1 riconosciute e capitalizzate per la vita futura;
nel merito che sia respinto l'appello principale proposto dall' su tutti i Parte_1 motivi proposti ad eccezione del motivo n.6, con conseguente conferma della decisione del Tribunale fiorentino sugli altri 6 motivi di appello;
che siano accolti l'appello principale sul motivo n.6 nonché i due appelli incidentali proposti dalla Dott. e dall' e che sia conseguentemente CP_2 Parte_1 riformata la decisione del Tribunale fiorentino con condanna di e/o dell'assicurato Dott. CP_1 alla restituzione ad della somma eventualmente pagata in più rispetto alla somma CP_2 CP_5 in effetti dovuta a seguito della riforma della decisione;
fermo restando che ha corrisposto a CP_5 titolo di indennità la somma di €49.800,33, che l'assicurato Dott. ha corrisposto l'intera franchigia CP_2 pari ad €10.000,00 e che nella causa di garanzia si è formato il giudicato, confermare la decisone del
Tribunale fiorentino dichiarando dovuta l'indennità da alla Dott. nei CP_5 Controparte_2 limiti nella somma di giustizia con i limiti pattuiti dello scoperto del 10% con il massimo di €10.000,00, della quota della Dott. nel vincolo solidale e della ripartizione del debito della Dott. tra il CP_2 CP_2 datore di lavoro in regime di autoassicurazione e l'assicuratore della Controparte_3 responsabilità civile sulla base dei principi previsti dal codice civile in tema di assicurazione CP_5 plurima;
in ogni caso con vittoria delle spese legali”.
OGGETTO: appello avverso l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c n. 7204/2022 del Tribunale di Firenze pubblicata il 12.12.2022 in materia di responsabilità sanitaria
MOTIVI della decisione
1. I fatti di causa e le domande proposte.
La sig.ra con ricorso ex art. 702 bis c.p.c, dopo l'esperimento del CP_1 procedimento ex art. 696 bis c.p.c, ha convenuto in giudizio la dott.ssa Controparte_2
(medico di famiglia) e l al fine di ottenere l'accertamento Parte_1 della responsabilità delle stesse ex art. 1176 cc II comma ed artt. 1218 e 1228 c.c. e la condanna in solido al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale subito, quantificato in € 1.008.407,00 oltre spese per l'abbattimento delle barriere architettoniche, interessi e rivalutazione.
L'attrice a fondamento delle domande spiegate ha dedotto che nel dicembre 2015, a seguito del manifestarsi di una febbre serale con valori intorno ai 38° ed altra sintomatologia aspecifica, si rivolse al proprio medico curante, dott.ssa che le prescrisse terapia CP_2 antibiotica (Augmentin e Rocefin) e cortisonica e le prescrisse accertamenti di approfondimento. Nonostante dagli esami ematochimici fossero emersi valori borderline su VES e PCR e dagli esami radiologici un lieve ingrandimento delle sezioni cardiache di sinistra, il medico di famiglia non formulò alcuna diagnosi. Nell'aprile 2016 la signora Contro
accusando vertigini e vomito, si recò presso il pronto soccorso dell' di CP_1 CP_4 dove le fu posta diagnosi di labirintite senza alcun approfondimento generale. In data 15.05.
2016, a seguito del manifestarsi di una nuova sindrome vertiginosa, la si recò presso CP_1 gli ambulatori della guardia medica di Ponte di Mezzo e nel corso della visita le fu riscontrato un soffio sistolico e raccomandata esecuzione di ecocardio, previo consulto con il proprio medico curante. Il giorno seguente la signora si recò presso lo studio della CP_1 dott. la quale, disattendendo le indicazioni della guardia medica, le suggerì un CP_2 consulto psichiatrico e psicoterapeutico. Il 15 agosto 2016, a causa di un nuovo episodio di vertigini, la ricorrente chiamò la guardia medica che le prescrisse un farmaco specifico;
il giorno dopo a seguito dell'insorgere di un nuovo stato vertiginoso, fu condotta tramite 118 presso l'Ospedale di ZZ, dove all'esito di visita otorinolaringoiatrica, fu dimessa con diagnosi di labirintite e prognosi di 5 giorni;
il 19/08/2016, la signora si sottopose a CP_1 visita ambulatoriale dalla dott.ssa medico di famiglia, che rimarcò la natura CP_2 psicologica dei disturbi accusati dalla paziente. In data 22/08/2016, al manifestarsi di sintomi più acuti, a seguito di intervento del medico del paese che rilevò una sepsi, con l'ausilio dell'eliambulanza, la ricorrente fu trasportata all'ospedale di ed ivi CP_4 sottoposta ad un complesso intervento di sostituzione della valvola mitralica in endocardite, cui seguirono 90 giorni di terapia intensiva e successivo intervento di amputazione trans- tibiale bilaterale, all'esito del quale fu trasferita all'Istituto don Gnocchi per sottoporsi a riabilitazione.
Sulla scorta di siffatte allegazioni l'attrice ha imputato ai convenuti di aver colpevolmente omesso di disporre accertamenti adeguati, in particolare ecocardiogramma e visita cardiologica che avrebbero consentito di pervenire ad una diagnosi tempestiva di endocardite sub acuta infettiva, in tal modo evitandole la devastazione della valvola mitralica e lo shock settico che hanno reso necessario l'intervento di sostituzione della valvola mitraica e quello di amputazione degli arti inferiori, con conseguente gravissima lesione biologica come accertata in sede di ATP e danni conseguenti, anche di natura patrimoniale.
Si è costituita l' ( per ) che, in via Parte_1 Controparte_10
Contro preliminare, ha chiesto chiamata in causa l di nel merito, ha contestato gli CP_4 esiti della consulenza medico legale svolta nel procedimento ex art. 696 bis cpc, eccepito il concorso di colpa della danneggiato ex art. 1227 comma primo c.c. e contestato la determinazione dell'ammontare del risarcimento, svolgendo domanda di regresso nei confronti delle altre strutture sanitarie coinvolte e della dott.ssa Quest'ultima nel CP_2 costituirsi ha criticato le risultanze della CTU, per averle addebitato l'omessa diagnosi di endocardite e ripartito parimenti le quote di responsabilità tra la stessa, l' Controparte_11
e l' ; la convenuta ha chiesto
[...] Controparte_12 la chiamata in causa della propria compagnia assicuratrice e dell' CP_5 Controparte_3
, con cui la stessa è convenzionata.
[...] La terza chiamata nel costituirsi ha in via principale rilevato CP_8
l'inopponibilità dell'accertamento peritale effettuato in sede di procedimento ex art. 696 bis c.p.c. nei propri confronti per non avervi partecipato e concluso per il rigetto delle domande proposte nei propri confronti.
Si sono costituite anche l eccependo in via preliminare il Controparte_3 proprio difetto di legittimazione passiva, in subordine contestando le avverse domande nell'an e nel quantum, e la compagnia assicurativa la quale ha evidenziato come CP_5
l'attività di medico dott.ssa sia riferibile all , CP_2 Controparte_3 associandosi nel merito alle difese della propria assicurata.
Il tribunale, preso atto della mancata partecipazione dell'AOU di al procedimento CP_4 ex art. 696 bis cpc, ha disposto la rinnovazione della CTU;
depositata la relazione, esperito tentativo di conciliazione con esito negativo, la causa è stata definita con ordinanza ex art. 702 ter c.p.c n. 7204/2022 del 12/12/2022, con cui il primo giudice, ha così statuito:
“accerta la responsabilita solidale ex art. 2055 c.c. dell e della dott.ssa Parte_1 nonché dell'azienda nella causazione del danno patrimoniale Controparte_2 Controparte_3
e non patrimoniale subito dalla signora CP_1
- accerta le quote di responsabilità solidale ex art. 2055 c.c. nella misura del 90% a carico dell
[...]
e nella misura del 10% a carico della dott.ssa e dell Parte_1 Controparte_2 [...]
( tra queste ripartito paritariamente nella misura del 5% ciascuna) nella Controparte_3 causazione del danno patrimoniale e non patrimoniale subito dalla signora CP_1
- rigetta le domande proposte nei confronti dell' Controparte_13
- condanna l la dott.ssa nonché l'azienda Parte_1 Controparte_2 [...] al risarcimento del danno non patrimoniale in favore della ricorrente sig.ra CP_3 CP_1 nella misura di € 570.114,00 oltre interessi legali sulla somma devalutata al giorno dell'evento e rivalutata anno per anno, secondo gli indici Istat, sino all'effettivo pagamento;
- condanna l' la dott.ssa nonché l'azienda Parte_1 Controparte_2 [...] al risarcimento del danno patrimoniale pari ad € 319,422,00 oltre ad € 13.906,00 per CP_3 spese mediche ed € 101,500,00 per spese di abbattimento delle barriere architettoniche ed acquisto autovettura idonea, oltre interessi legali e rivalutazione secondo gli indici Istat, sino all'effettivo pagamento;
- condanna a tenere indenne la dott.ssa dai pregiudizi economici Controparte_14 Controparte_2 conseguenti alla presente decisione al netto della franchigia contrattuale;
- condanna alla rifusione delle spese di lite in favore della sig.ra in proporzione alle quote CP_1
di responsabilita, l' e la dott.ssa nonché l'azienda Parte_1 Controparte_2 pari ad € 65.000,00 per compensi professionali oltre € 12,691,23 per esborsi ed Controparte_3 oltre rimborso forfettario al 15 % e Cap ed Iva come per legge;
- compensa le spese di lite della parte chiamata CP_8
- condanna in proporzione alle quote di responsabilita l e la dott.ssa Parte_1 nonché l'azienda al pagamento delle spese di CTU liquidate Controparte_2 Controparte_3 in euro 4.900,00 più Iva.”
Avverso siffatta decisione l' ha interposto appello affidato Parte_7
a sette motivi: con il primo ha censurato l'accertamento positivo contenuto nell'ordinanza gravata, supportato dalla ctu, circa la sussistenza del nesso causale fra l'omessa esecuzione di esami diagnostici adeguati da parte dei medici del P.S. dell' in Controparte_10 occasione dell'accesso della signora in data 16.8.2016, per aver omesso una CP_1 tempestiva diagnosi di endocardite acuta, e il prolungarsi dello shock settico che ha reso Contro necessario l'intervento di amputazione degli arti inferiori presso l' di con il CP_4 secondo motivo ha contestato il riparto interno ex art. 2055 c.c. di responsabilità operato dal tribunale, che ha attribuito alla appellante la quota del 90% ed al medico di base CP_7 dott.ssa ( ed all con cui era convenzionata) il residuo 10%, CP_2 Controparte_7 in assenza di indicazione in tal senso da parte del collegio peritale nominato ed in violazione del terzo comma della norma citata;
con il terzo ed il quarto motivo ha impugnato i capi della decisione ove è stata rispettivamente esclusa una responsabilità anche concorrente dell' e la configurabilità di un concorso colposo ex art. 1227 comma primo CP_8
c.c. della danneggiata;
con il quinto motivo l'appellante si duole dell'accordata personalizzazione del danno biologico in favore della attrice in assenza di allegazione e prova di circostanze specifiche ed eccezionali, idonee ad incidere in maniera specifica su aspetti dinamico relazionali della vita della danneggiata, non ricompresi già nelle ordinarie conseguenze negative connesse al grado ed al tipo di invalidità permanente residuata;
con il sesto motivo ha contestato la quantificazione del danno patrimoniale sia con riferimento al pregiudizio economico da perdita della capacità lavorativa specifica, che alle spese per acquisto di una autovettura adeguata e per l'abbattimento di barriere architettoniche all'interno dell'abitazione della infine con l'ultimo motivo ha impugnato il capo CP_1 dell'ordinanza decisoria relativo alla liquidazione delle spese legali in favore dell'attrice, perché eccessive.
L'appellante ha poi formulato domanda di restituzione, in tutto in parte, delle somme corrisposta in esecuzione della ordinanza decisoria gravata pari ad € 1.076.405,95 oltre interessi di legge dalla data del pagamento ( 21.02.2023) al saldo;
in via istruttoria ha chiesto la rinnovazione della CTU e reiterato l'istanza ex art. 211 c.p.c. di esibizione da parte dell' del fascicolo relativo alla signora ed in particolare del prospetto di CP_6 CP_1 calcolo/liquidazione delle indennità complessivamente riconosciute dall'Ente dal 1.11.2016
è già erogate nonché di quelle riconosciute e capitalizzate per la vita futura.
Si è costituita l'appellata dott..ssa la quale ha concluso per il rigetto del secondo CP_2 motivo dell'impugnazione principale volto ad estendere ex art. 2055 comma secondo e terzo c.c. la quota di responsabilità ad essa imputabile , riproponendo la domanda di manleva nei confronti della propria compagnia assicurativa ha poi interposto CP_5 appello incidentale affidato ad un unico motivo, con cui ha impugnato la quantificazione del danno patrimoniale riconosciuto dal tribunale alla danneggiata, svolgendo censure identiche a quelle dell'appellante principale ed associandosi all'istanza ex art. 211 c.p.c.
Anche la , ritualmente costituitasi, ha svolto appello incidentale Controparte_7 relativamente alla quantificazione del danno patrimoniale liquidato in favore della CP_1 con istanza di restituzione delle somme eventualmente corrisposte in eccedenza alla danneggiata, concludendo per il resto per la conferma della decisione
Si sono costituite le parti appellate e stando entrambe per CP_1 CP_8 quanto di interesse, per la reiezione dell'impugnazione principale e la danneggiata anche di quelle incidentali.
Infine costituitasi ritualmente ha svolto difese ad adiuvandum dell'assicurata, CP_5 concludendo per l'accoglimento dell'appello incidentale e del motivo n.6 dell'appello principale;
ha documentato di aver corrisposto alla danneggiata in esecuzione dell'ordinanza gravata la somma di euro 49.800,33 ( doc.2-3) ed ha chiesto la restituzione degli importi percepiti in più dalla signora rispetto alla diversa e minor somma CP_1 eventualmente liquidata dalla Corte in ipotesi di accoglimento delle impugnazione dell' o di quelle incidentali della propria assicurata e della Parte_8 [...]
. CP_7
Con ordinanza del 18.12.2023 la Corte ha disposto un supplemento di consulenza medico
–legale con i medesimi periti nominati dal tribunale, e ctu volta ad accertare natura e tipologia delle opere da eseguire presso l'abitazione della danneggiata necessarie per l'abbattimento delle barriere architettoniche ed a determinarne i relativi costi.
La causa è stata trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 13 giugno
2025, sulle conclusioni delle parti come precisate nelle note depositate in sostituzione dell'udienza del 3 giugno 2025 ed in epigrafe trascritte, ed è stata decisa nella camera di consiglio del 20 ottobre 2025, dopo la scadenza dei termini ex art. 190 c.p.c.
2. Perimetro della decisione
In limine si osserva che in assenza di specifica impugnazione da parte della
[...]
e delle dott.ssa si è formato il giudicato sul capo dell'ordinanza Parte_9 CP_2 gravata che ne ha accertato e dichiarato la responsabilità solidale (insieme alla
[...]
) nei confronti della danneggiata e sulla ripartizione paritaria delle quote Parte_10 di responsabilità nel rapporto interno fra il medico di famiglia e l'azienda sanitaria con cui
è convenzionata. E' divenuto altresì incontrovertibile per mancanza di appello anche incidentale da parte della danneggiata, l'accertamento contenuto nella consulenza tecnica d'ufficio disposta dal tribunale e condiviso in sede decisionale, secondo cui le omissioni colpose imputabili ai sanitari del P.S. di ZZ ( ed alla dott.ssa Parte_11
che hanno comportato un ritardo nella diagnosi di endocardite subacuta infettiva CP_2
e quindi nell'approntamento di adeguato trattamento sanitario, non sono state causa della Contro necessità di sottoporre la paziente in data 22 agosto 2016 presso l' di CP_4 all'intervento di sostituzione della valvola mitralica, che sarebbe stato comunque necessario in ragione della gravità della patologia autonomamente insorta, ma hanno invece determinato, secondo la regola causale della preponderanza dell'evidenza, l'insorgenza delle successive complicanze da vasculite necrotizzante e quindi l'intervento di amputazione degli arti inferiori e le conseguenti lesioni cutanee, subite dalla paziente. Anche la determinazione del danno biologico patito dalla danneggiata in termini sia di IP residuata che di IT, come risultante dalla ctu recepita dal primo giudice, non è stata attinta da impugnazione e medesime considerazioni valgono in riferimento all'accertamento dell'an del danno patrimoniale domandato dal signora nelle quattro voci che lo CP_1 compongono ( spese mediche sostenute, danno da perdita totale della capacità lavorativa di casalinga, spese future per abbattimento delle barriere architettoniche nella propria abitazione e per acquisto di autovettura adeguata alla residuata disabilità).
Infine si è formato il giudicato, in relazione alla domanda di garanzia della dott.ssa CP_2 nei confronti della circa la validità, efficacia ed operatività del contratto di CP_5 assicurazione e sulla condanna della compagnia a tenere indenne la propria assicurata al netto della franchigia contrattuale.
Le questioni di merito controverse nel presente giudizio attengono dunque:
- alla sussistenza del nesso causale fra le condotte omissive colpose dei sanitari del P.S di
ZZ e l'evento lesivo di danno;
- alla domanda di regresso ex art. 2055 c.c. proposta dalla nei Parte_11 confronti della dott.ssa accolta ma per una quota di corresponsabilità di CP_2 quest'ultima determinata in misura pari al 10%; Contro
-alla domanda di regresso svolta dalla medesima azienda sanitaria nei confronti dell' di e interamente rigettata;
CP_4
- alla contestata personalizzazione del danno biologico accordata dal primo giudice alla signora CP_1
-alla quantificazione del pregiudizio patrimoniale , quale danno emergente e lucro cessante, presente e futuro.
3. L'appello principale
3.1 Il nesso di causalità
Con il primo motivo di impugnazione l' ha censurato la Parte_8 valutazione del nesso di causalità materiale del collegio peritale nominato dal tribunale e recepito nell'ordinanza impugnata, secondo cui la gestione non adeguata della paziente al momento del suo accesso presso il P.S. dell' di ZZ in data 16 agosto 2016 ha CP_10 impedito di effettuare la diagnosi di endocardite infettiva, e determinato un aggravamento dello shock settico che ha reso necessario, dopo l'intervento di sostituzione della valvola mitralica, quello successivo di amputazione degli arti inferiori presso l'AUO Sul CP_8 punto in particolare i CCTTU, dopo aver premesso che è rimasta ignota la causa e l'esatta epoca di insorgenza della endocardite sub acuta infettiva da cui è risultata affetta la signora condividendo quanto già emerso nell'accertamento peritale espletato in sede di CP_1
ATP ex art. 696 bis c.p.c, hanno affermato, riguardo alle omissioni colpose imputabili ai sanitari di P.S. quanto segue : “per quanto attiene alle procedure sanitarie attuate presso il PS dell'Ospedale San Donato di ZZ, sebbene abbiano visto applicata attenzione alla sintomatologia vertiginosa della paziente dal punto di vista specialistico, risultano però carenti per ciò che attiene alle procedure di gestione generale medica della paziente. In particolare l'esame obiettivo condotto sulla paziente
è stato limitato ai soli aspetti neurologici (non cefalea, CGS 15, ECON Negativo, nervi cranici in ordine, vertigini posizionali con nistagmo a destra),tralasciando l'esame obiettivo generale a carico del cuore, del torace e dell'addome, di cui si ritiene indicata l'effettuazione in ogni paziente che si rivolge ad un Pronto
Soccorso. La semplice auscultazione del cuore avrebbe, quanto meno verosimilmente ,fatto rilevare la presenza di soffio cardiaco, come pure sarebbero quanto meno verosimilmente, stati rilevati i segni obbiettivi della presenza di un copioso versamento pleurico bilaterale e addensamento polmonare riscontrati dopo soli sei giorni, al PS dell il 22 agosto 2016. Qualora il personale del PS dell'Ospedale di Controparte_11
ZZ, oltre all'esame neurologico e audiologico, avesse visitato dal punto di vista generale la paziente effettuando anche la semplice semeiotica del cuore e del torace, che non risulta sia stata praticata, il semplice reperto di un soffio cardiaco o di una anomalia all'esame obiettivo del torace avrebbe dovuto orientare il personale del PS ad eseguire almeno una visita cardiologica con ecocardiogramma e un esame radiografico del torace.Da questi basilari esami sarebbero potuti emergere i segni di una grave patologia cardiaca e polmonare che si è manifestata poi con tuttala sua gravità dopo solo sei giorni, portando la paziente ad un urgente e gravoso intervento cardiochirurgico effettuato in urgenza e alle gravi conseguenze ischemiche degli arti e del viso. “:…”Il comportamento tenuto il giorno 16 Agosto 2016 appare non condivisibile per non aver correttamente sottoposto a visita medica generale e ad accertamenti clinici adeguati la paziente. Sebbene la paziente sia rimasta in osservazione per 8 ore (dalle 10,09 alle 18,34), nella visita medica l'esame obiettivo è limitato al solo esame neurologico. Non risultano praticati accertamenti di laboratorio ,mentre vengono praticate quattro visite otorinolaringoiatriche che concludono con la diagnosi di “Vertigini periferiche”. Si ritiene verosimile che un esame obiettivo generale correttamente condotto sulla paziente, comprensivo della auscultazione cardiaca e della semeiotica fisica del torace avrebbe potuto far rilevare la presenza dei segni relativi alle vegetazioni endocardiche e del versamento e dell'addensato polmonare riscontrato dopo soli cinque giorni al Pronto soccorso dell'Ospedale il 22 agosto 2016. Come pureun CP_4 prelievo ematico (PCR, Ves, emocromo, protidogramma…..), che invece non è stato effettuato ad ZZ, avrebbe potuto giovare nell'inquadramento diagnostico. “
Con riferimento alla valutazione del nesso eziologico hanno concluso che “una diversa gestione del caso da parte del Pronto Soccorso dell non avrebbe evitato verosimilmente l' Controparte_10 intervento cardiochirurgico di sostituzione valvolare mitralica, viceversa verosimilmente l'amputazione degli arti inferiori e le cicatrici residue della vasculite necrotizzante e delle lesioni da decubito non avrebbero avuto luogo, in quanto lo stato di shock settico con ipoperfusione tissutale periferica, presupposto della necrosi, non si sarebbe così prolungato.”
Lamenta l'appellante che i CCTTU non abbiano indagato l'interferenza di decorsi causali alternativi o concorrenti, ovvero la concomitanza di altri fattori umani o naturali, che dopo l'intervento chirurgico di sostituzione valvolare, a distanza di quarantadue giorni, hanno reso necessaria l' amputazione degli arti inferiori, richiamando sul punto le osservazioni dei propri ctp secondo cui “ Considerando l'evoluzione clinica successiva al 22 agosto 2016 (quadro di shock settico da endocardite mitralica con insufficienza massiva della valvola, embolizzazione periferica e ipoperfusione periferica), è ipotizzabile che nei giorni successivi si sia verificato “verosimilmente” per cause meccaniche, un rapido peggioramento del rigurgito valvolare con la conseguente grave compromissione emodinamica. “
Il motivo è infondato per due ordini di ragioni: in primis, in applicazione dei consolidati principi elaborati in materia di responsabilità sanitaria dal giudice della nomofilachia, incombe sulla struttura sanitaria convenuta dare prova dell'esistenza dell'invocato fattore causale alternativo in termini di complicanza, e tale onere si risolve nella prova dell'esatto adempimento o dell'impossibilità dello stesso ex art. 1218 c.c. , onere a cui l'appellante non ha in alcun modo assolto, limitandosi a formulare ipotesi alternative non concretamente identificabili. Non è poi assolutamente vero che non sia stato indagato il decorso clinico della signora dalla data dell'intervento di sostituzione valvolare a quello di CP_1 amputazione degli arti inferiori, semplicemente il collegio peritale non ha individuato condotte censurabili da parte dei medici dell' ( accertamento che non è CP_8 stato posto in discussione dall'appellante) né tantomeno ipotesi causali alternative suscettibili astrattamente di cagionare l'aggravamento dello shock settico che ha condotto al processo di necrosi con necessità di intervento di amputazione, ma anzi ha accertato secondo la regola causale “del più probabile che non” il nesso di derivazione eziologica fra le condotte omissive dei sanitari del P.S. di ZZ imputabili alla Parte_8
e costituenti inadempimento contrattuale e l'evento di danno come in precedenza descritto.
Pertanto la doglianza difetta di un substrato fattuale e scientifico, concreto e verificabile, assurgendo piuttosto ad una mera ipotesi astratta.
3.2 La domanda di regresso ex art. 2055 c.c. nei confronti del medico di famiglia dott.ssa CP_2
Con il secondo motivo l'azienda sanitaria appellante ha censurato la ripartizione di responsabilità ex art. 2055 c.c. operata dal tribunale, lamentando da un lato la carenza di motivazione e dall'altra la violazione del comma terzo della norma citata, in quanto in assenza di indicazione specifica da parte dei periti d'ufficio delle rispettive quote di responsabilità, esse dovrebbero presumersi uguali.
Il primo giudice sulla questione ha così statuito: “Condividendo integralmente quanto affermato dai consulenti tecnici di ufficio, può dirsi, quindi, accertata la responsabilità solidale ex art. 2055 c.c. della struttura ospedaliera per la quota del 90% e della dott.ssa Parte_1 CP_2 per la quota del 10% mentre deve escludersi ogni responsabilità dell per l'accesso
[...] CP_8 della ricorrente al proprio PS del 05/04/2016. …. Pertanto sussiste responsabilità solidale ex art. 2055
c.c. fra l (responsabile al 90%) e la dott.ssa (responsabile al Parte_1 CP_2
10%) nonché fra quest'ultima e l'azienda per la quota del 10 % imputabile alla Controparte_3 condotta della propria convenzionata e che viene, internamente, ripartita in modo paritario (5% dott.ssa
e 5% azienda . In tema di ripartizione delle quote di responsabilità non CP_2 Controparte_3 si può prescindere, oltre che dalle effettive condotte causative dei danni riportati dalla ricorrente, dalla differente capacità diagnostica e di intervento fra il medico di base e la struttura ospedaliera coinvolta che si sostanzia in una evidente disparità di mezzi e conoscenze esigibili”.
Parte appellante ha invece osservato che la condotta del medico di base avrebbe dovuto essere valutata con maggiore gravità non solo perchè la dott.ssa era a conoscenza CP_2 dei sintomi di oggettiva disfunzionalità della paziente, manifestatisi dal dicembre del 2015 con febbre, vertigini, spossatezza, in un arco temporale di oltre otto mesi, ma soprattutto per non averle prescritto l'ecocardiogramma, nonostante la l'avesse informata che CP_1 pochi giorni prima (in data 15 maggio 2016) la guardia medica l'aveva visitata e rilevato soffio cardiaco, dando indicazione di eseguire l' accertamento strumentale omesso che, invece, se effettuato, avrebbe consentito verosimilmente di pervenire alla corretta diagnosi di endocardite infettiva sub acuta in un tempo significativamente anteriore all'agosto del
2016 ( quando la fece accesso al P.S. dell' di ZZ) e quindi di approntare CP_1 CP_10 una terapia efficace in un momento in cui la patologia non era ancora in stadio avanzato.
La dott.ssa , nelle difese svolte nel pregresso grado di giudizio e riproposte in CP_2 appello, non ha negato di aver visitato la paziente pochi giorni dopo il 15 maggio del 2016
e di essere stata resa edotta dalla medesima di quanto rilevato ed indicato dalla Guardia
Medica, ma ha dedotto di non aver dato seguito alla prescrizione di un ecocardiogramma in quanto nel corso della visita non aveva auscultato alcun soffio cardiaco e le condizioni generali della signora era buone, evidentemente ritenendo che si fosse trattato di un CP_1 episodio isolato, riconducibile a stress ed agitazione della paziente, non avendolo riscontrato nella visita di pochi giorni dopo.
Il Collegio con ordinanza del 19.12.2023 su tale aspetto ha disposto un supplemento di ctu, avvalendosi dello stesso collegio peritale nominato dal tribunale.
Nell'integrazione depositata i consulenti d'ufficio, nel riportarsi al contenuto della precedente relazione, oltre ad aver ribadito che le cause di insorgenza della endocardite sub acuta infettiva sono rimaste ignote e lo stesso per quanto riguarda la sua natura batterica o meno della malattia, hanno chiarito che essendo siffatta patologia caratterizzata da aspecificità dei sintomi e da una evoluzione variabile, in assenza di evidenze cliniche ulteriori e successive ( fino all'agosto dello stesso anno-quando la patologia era ormai in stadio conclamato) non è possibile affermare che essa fosse già insorta alla data del 15 maggio 2016 e conseguentemente che se fosse stato effettuato dalla un CP_1 ecocardiogramma all'epoca, l'endocardite sarebbe stata verosimilmente riscontrata, considerato altresì che da quel momento fino alla metà di agosto, la danneggiata si è rivolta soltanto ad uno psichiatra e psicoterapeuta, e non ha più consultato né il medico curante né altra struttura sanitaria, pertanto non vi sono evidenze documentali sull'evoluzione del suo stato di salute nei tre mesi successivi, da cui desumere la sussistenza dell'endocardite a maggio.
Da tanto discende dunque che la comparizione fra le condotte colpose ai fini del regresso ex art. 2055 c.c. va operata fra le omissioni dei medici del P.S. dell' Ospedale di ZZ in occasione dell'accesso della paziente il 16 agosto 2016 e quella del medico di famiglia dal quale la i è fatta visitare il 19 agosto 2016, senza riceve alcuna diagnosi o prescrizione CP_1 di approfondimenti clinici, nonostante un peggioramento delle sue condizioni generali.
E' pacifico che in quell'occasione la paziente abbia informato il medico curante di essersi recata al P.S. del nosocomio aretino e di essere stata dimessa con diagnosi di vertigini periferiche. A quell'epoca ( agosto 2016) il collegio peritale ha evidenziato come non vi fossero problemi tecnico-scientifici di speciale difficoltà nel procedimento diagnostico, in quanto l'applicazione della metodologia clinica corretta di comune competenza medica generale avrebbe potuto, con il criterio del più probabile che non, far identificare la malattia tempestivamente, essendo questa ormai in stadio avanzato. La speciale difficoltà vi è stata invece nell'intervento operatorio cardiochirurgico, eseguito in estrema urgenza, e nel trattamento del periodo post operatorio, gravato dalla insorgenza di complicanze, i quali , benché di particolare difficoltà, sono stati adeguatamente gestiti dai medici dell' CP_8 la cui condotta è risultata immune da censure.
[...]
Se dunque la formulazione di una corretta diagnosi nell'arco temporale fra il 16-19 agosto
2016 non presentava difficoltà, non può tuttavia omettersi di valutare la differente posizione in cui si trovavano il medico di famiglia e quelli del P.S. di ZZ. Quest'ultimi infatti , come osservato dal primo giudice, avevano di certo maggiore esperienza e competenze diagnostiche, disponevano di strumentazione adeguata e di medici di diverse branchie di specializzazione, rispetto al medico di famiglia, che ha comprensibilmente anche fatto affidamento sulla diagnosi di vertigini periferiche con cui è stata dimessa la paziente dal nosocomio aretino circa tre giorni prima, patologia peraltro già diagnosticata nell'aprile del 2016 dall'AUO di Non si può dunque attribuire in concreto alla CP_4 dott.ssa una maggiore o equivalente responsabilità per l'omessa diagnosi rispetto CP_2 ai sanitari del P.S. di ZZ, le cui condotte omissive sono state stigmatizzate dallo stesso collegio peritale, che invece ha notevolmente ridimensionato il contributo causale del medico curante. La determinazione in misura percentuale inferiore e residuale operata dal primo giudice è dunque condivisibile, perché fondata su un accertamento in concreto del contributo causale delle rispettive condotte dei sanitari del P.S. di ZZ e della dott.ssa e del grado di esigibilità della prestazione omessa in capo a ciascuno. Del resto la CP_2 regola residuale di cui all'art. 2055, comma 3, c.c. è applicabile solo in presenza di una situazione- che non ricorre nel caso di specie- di dubbio oggettivo e reale che non consente di valutare, neppure approssimativamente, la misura delle singole responsabilità per la mancanza di indicazioni specifiche circa il maggiore apporto causale di una o più condotte colpose. ( Cass. 32556/2024).
Il motivo va dunque rigettato.
3.3. La domanda di regresso nei confronti di CP_8
Le argomentazioni fin qui esposte inducono al rigetto anche del terzo motivo di gravame con cui parte appellante ha riproposto la propria domanda di regresso respinta dal tribunale nei confronti del per aver omesso un esame generale della paziente CP_15 all'accesso al P.S. del 4-5 aprile 2016 per vertigini e vomito, dimettendola con diagnosi di labirintopatia deficitaria acuta. Secondo l'appellante i CCTTU e di conseguenza il tribunale che ne ha condiviso le valutazioni, avrebbero omesso di motivare sulla ritenuta assenza di responsabilità della AOU di La censura è in evidente contraddizione con le CP_4 argomentazioni in precedenza scrutinate dell' , volte a dimostrare Parte_8
l'impossibilità di correlare la sintomatologia manifestata dalla al momento CP_1 dell'accesso in data 16.8.2016 presso il P.S. dell' con sospetta diagnosi Controparte_10 di più grave patologia non indagata, salvo poi sostenere che in occasione del ricovero del Contr
5-6 aprile 2016 presso l' di della medesima paziente che presentava solo CP_4 sindrome vertiginosa, i sanitari non avrebbero gestito adeguatamente il caso.
Si è già osservato come non vi sia alcuna certezza sull' epoca di insorgenza della endocardite sub acuta, fino a quando non si è manifestata nella sua gravità e ormai devastante progressione nell'agosto del 2016, semmai soltanto dal 15 maggio 2016 vi è traccia di un sintomo specifico rappresentato da soffio sistolico rilevato dalla Guardia Medica. La documentazione sanitaria in atti attesta inoltre che al momento dell'accesso presso il P.S. di la presentava “ vertigine oggettiva ingravescente” alla quale lo stesso perito CP_4 CP_1 della danneggiata ( al pari dei ccttu) nega una evidente correlazione con l'endocardite sub acuta, i cui sintomi sono piuttosto febbre, astenia, malessere generale, dispnea e soffio Contro cardiaco. La condotta tenuta di sanitari dell' di prima di dimettere la paziente CP_4 con diagnosi di labirintopatia deficitaria acuta, è stata comunque alquanto scrupolosa A differenza di quanto avvenuto in occasione dell'accesso del 16.08.2016 presso il P.S. dell' , la sig.ra venne ricoverata e trattenuta per accertamenti nel Controparte_10 CP_1
Reparto, annesso al DEAS, di Osservazione Breve. Nelle 48 ore di durata del ricovero, le condizioni cliniche furono esaminate ed approfondite, ovviamente compatibilmente con la sintomatologia dichiarata e le condizioni pregresse, furono eseguiti TC cranio encefalo, due consulenze audiologiche che esclusero l'origine centrale di detta sintomatologia, esami ematochimici, i quali risultarono del tutto aspecifici, congruenti con l'anamnesi della paziente, pertanto a quella data non vi erano fattori clinici per sospetto diagnostico di endocardite.
Il motivo va dunque respinto.
3.4 Il concorso colposo della danneggiata ex art. 1227 comma primo c.c.
Con il quarto motivo parte appellante ha impugnato il capo dell'ordinanza decisoria che ha escluso la configurabilità di un concorso colposo della danneggiata per non aver sostanzialmente proceduto autonomamente e di propria iniziativa, ad effettuare l' eco cardio consigliato dalla Guardia Medica che nel medesimo referto indicava alla paziente di rivolgersi comunque al proprio medico curante.
La doglianza è destituito di fondamento.
La signora si recò infatti pochi giorni dopo presso l' ambulatorio della dott.ssa CP_1 informandola di quanto riscontrato dalla Guardia Medica e dell'indicazione di CP_2 effettuare un ecocardiogramma -fatto pacifico ed incontestato- che invece non le fu prescritto in quanto, all'ausculto il medico di base non rilevò alcun soffio sistolico e il sintomo fu considerato episodico, collegato allo stato di agitazione in cui la paziente in quel momento si trovava , come descritto nel referto del 15.5.2016.
Come evidenziato dal tribunale, la danneggiata- non dotata di cognizione scientifiche autonomamente conseguite- si è scrupolosamente e con costanza sottoposta a visite mediche, non soltanto presso il medico di famiglia, ma anche recandosi più volte in P.S., dimostrando peraltro di non sottovalutare in alcun modo il progressivo scadimento delle proprie condizioni di salute. Non si comprende davvero quale condotta possa imputarsi alla signora se non di aver riposto fiducia nelle competenze dei numerosi medici e CP_1 centri di cura a cui si è rivolta dal dicembre del 2015, oltre che nella dott.ssa la CP_2 quale la seguiva da tempo ed era a conoscenza dello stato di malessere generale che la donna aveva iniziato a manifestare.
3.5 La personalizzazione del danno biologico
Con il quinto motivo l' ha censurato la motivazione con cui il primo Parte_8 giudice ha accordato alla la richiesta personalizzazione del danno biologico nella CP_1 misura del 25% come da tabelle del Tribunale di Milano vigenti al momento della liquidazione, in considerazione della “particolarità del caso in esame nonché della gravità delle lesioni subite dalla ricorrente, che si sostanziano in una forte menomazione di specifici aspetti dinamico - relazionali”. Sostiene l'appellante che in assenza di prova da parte della danneggiata di circostanze specifiche ed eccezionali, che abbiano reso il danno subito più grave rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti da lesioni personali dello stesso grado sofferte da persone della stessa età e condizione di salute( cfr ex plurimis Cass. ord. 25164/2020), le ripercussioni sulla sua vita dinamico-relazionale derivate sono già ricomprese nella IP al
60% per l'amputazione degli arti inferiori e per le lesioni cutanee conseguenti alla vasculite, anche in termini di danno estetico, come espressamente indicato nella consulenza tecnica d'ufficio.
Il motivo non merita accoglimento.
E' vero che nella motivazione il primo giudice non ha esplicitato quali siano state le specifiche e particolari situazioni su cui ha fondato la personalizzazione del danno biologico, tuttavia la danneggiata nel ricorso introduttivo ex art. 702 bis c.p.c. a sostegno della richiesta ha allegato di avere la necessità di essere accudita tutti i giorni non avendo forza nelle braccia per passare dalla sedia a rotelle al letto, o al bagno, inoltre per indossare le protesi deve svegliarsi per lo meno 3 ore in anticipo, perché i monconi devono sgonfiarsi per poter essere poi protesizzati, infine tal volta, le protesi formano delle ferite sui monconi, che non le permettono di indossarle per il dolore, costringendola sulla sedia a rotelle.
Queste situazioni, aggravano certamente le conseguenze ordinarie ricollegabili alla tipologia e percentuale di postumi permanenti residuati, in quanto la sofferenza fisica della danneggiata è acuita dal dolore fisico che le comporta la necessità di indossare le protesi agli arti inferiori amputati, al punto tale da costringerla ad un uso della sedia a rotelle maggiore, con evidenti ripercussioni negative ulteriori nelle sue dinamiche di vita relazionale e familiare. Nella descrizione delle menomazioni contenuta nella relazione depositata in sede di ATP , richiamate dai periti nominati dal tribunale, non risultano considerate siffatte condizioni ai fini della determinazione della percentuale di invalidità, nonostante gli stessi consulenti in sede di esame obiettivo della perizianda, abbiano riportato che questa riferiva loro “di non indossare al momento le protesi degli arti inferiori per dolore temporaneo nella sede di appoggio” (cfr in particolare pag. 82 ctu procedimento ex art. 696 bis) .
La convenuta nella comparsa di costituzione di primo grado e nei Parte_8 successivi scritti difensivi non ha poi specificamente contestato le predette allegazioni di cui al ricorso ex art. 702 bis c.p.c , nonostante le fossero almeno in parte note, perché emergevano dal contenuto descrittivo delle condizioni di salute della danneggiata della consulenza tecnica d'ufficio ex art. 696 bis c.p.c., pertanto possono considerarsi fatti pacifici ex art. 115 c.p.c. e come tali non bisognosi di prova.
Da tanto discende da una parte la superfluità della prova testimoniale richiesta dalla danneggiata nel pregresso grado di giudizio e reiterata in questa sede, dell'altra la conferma della ordinanza gravata in punto di personalizzazione del danno biologico nella percentuale liquidata dal primo giudice .
3.6 Sul danno patrimoniale per spese di abbattimento delle barriere architettoniche
e per acquisto autovettura ( sesto motivo di appello principale e primo motivo degli appelli incidentali della dott.ssa e dell ). CP_2 Controparte_7
Sia l'appellante principale che gli appellanti incidentali non hanno messo in discussione la necessità della danneggiata di avere a disposizione una autovettura adeguata, in ragione dell'amputazione degli arti inferiori, né tantomeno di dover effettuare lavori di abbattimento delle barriere architettoniche all'interno della sua abitazione, ma lamentano che entrambe le voci di danno siano state liquidate sulla scorta unicamente dei preventivi di spesa prodotti dalla originaria attrice e che l'acquisto di un veicolo nuovo non sarebbe necessario, potendo procedersi ad interventi di adeguamento di quello già nella disponibilità della signora . CP_1
Questa Corte ha disposto una consulenza tecnica con cui è stato chiesto all'ausiliario di descrivere la natura e tipologia delle opere da eseguire presso l'abitazione della danneggiata necessarie per l'abbattimento delle barriere architettoniche, determinandone i relativi costi;
all'esito dell'accertamento- su cui gli appellanti non hanno sollevato osservazioni di sorta- la spese è risultata complessivamente pari ad € 91. 260,00 ovvero superiore a quella liquidata dal tribunale in euro 60.000. Non può poi procedersi ad una riduzione dell'importo, come invocato dagli appellanti, in virtù di indennità e sussidi previsti dalla legislazione statale e regionale genericamente indicati, a cui la signora potrebbe CP_1 accedere, trattandosi di circostanza soltanto eventuale e futura, legata nel suo effettivo conseguimento all'alea derivante da volontà politica e dalle risorse a disposizione della
Questi contributi, inoltre, hanno natura assistenziale e sociale, pertanto tenere Pt_12 conto degli stessi costituirebbe violazione del principio di integralità del risarcimento e finirebbe per avvantaggiare i danneggianti, determinandone un indebito arricchimento, in quanto si avvantaggerebbero di erogazioni pubbliche aventi fondamento solidaristico e non geneticamente connotate dalla finalità di rimuovere le conseguenze prodottesi nel patrimonio del danneggiato per effetto dell'illecito del terzo.
Per quanto concerne poi la spesa per l'acquisto di autovettura, liquidata dal primo giudice in euro 41, 500 come da listini prodotti dalla difesa della danneggiata e provenienti da diverse case di produzione di veicoli, in verità nemmeno emerge dagli atti causa che la sia proprietaria o abbia la disponibilità di una autoveicolo, ma comunque la CP_1 circostanza è irrilevante, perché di certo non potrebbero ad un mezzo comune apportarsi le variazioni necessarie a renderlo adeguato al trasporto di persona in sedia a rotelle e priva degli arti inferiori, come facilmente riscontrabile dalla visione dei medesimi preventivi depositati, con descrizione dei modelli di veicolo e delle loro specifiche dotazioni. Si tratta infatti di vetture molto ampie assimilabili a dei furgoncini, con sportelli laterali e posteriori predisposti per l'alloggio di sedia a rotelle, attraverso una rampa, con sedili facilmente removibili ed ulteriori accessori specifici, il cui costo di mercato nell'importo liquidato dal tribunale si attesta su un valore medio e dunque congruo. Entrambe le doglianze devono dunque essere respinte.
3.7. Il danno patrimoniale da lucro cessante ( sesto motivo di appello principale e primo motivo degli appelli incidentali)
Il tribunale ha riconosciuto alla signora il diritto al risarcimento del danno CP_1 patrimoniale da lucro cessante derivante dalla perdita totale della capacità lavorativa specifica, attesa l'accertata impossibilità di continuare a svolgere l'attività di casalinga, e ha proceduto alla liquidazione considerando quale reddito annuo il triplo dell'assegno sociale con applicazione di montante di anticipazione, pervenendo all'importo di euro 350.347,00 da cui ha detratto l'indennità di accompagnamento che l' corrisponde alla danneggiata CP_6 riconosciuta invalida civile al 100% con decorrenza dal novembre 2016 fino alla data della sentenza.
L'appellante ha impugnato tale statuizione soltanto in relazione al quantum, lamentando che il primo giudice avrebbe dovuto detrarre anche le somme percepite e percepiende dalla a titolo di pensione di invalidità , previa acquisizione-come da essa espressamente CP_1 richiesto- da parte dell' della documentazione necessaria al fine di verificare l'esatta CP_6 entità degli importi riconosciuti in favore della danneggiata, la quale si è limitata a produrre
( doc. 50 fascicolo primo grado) una comunicazione dell'ente risalente al 2017 con quantificazioni di indennità e pensione fino al 1 gennaio 2019 e previsione di successiva revisione. Medesime censure sono state sollevate dagli appellanti incidentali e tutti hanno reiterato istanza ex art. 211 c.p.c.
Su tale questione le impugnazioni sono in parte fondate, nel senso che sicuramente va operata la compensatio lucri cum damno della somme corrisposte e riconosciute dall' alla CP_6
a titolo di pensione di invalidità, perché finalizzate al ristoro della lesione del CP_1 medesimo bene della vita ovvero la capacità di produrre reddito ( cfr Cass. n. 18050 del
05/07/2019) , non va invece detratta l'indennità di accompagnamento perché destinata a risarcire una diversa voce di pregiudizio patrimoniale rappresentato dalle spese di assistenza personale ( Sez. U - , Sentenza n. 12567 del 22/05/2018).
La causa deve dunque essere rimessa sul ruolo con separata ordinanza per acquisire ex art. 213 c.p.c dall il fascicolo relativa alla pratica di invalidità della signora con CP_6 CP_1 indicazione delle somme alla medesima riconosciute a titolo di pensione di invalidità ai fini della decisione dell'impugnazione principale e di quelle incidentali in punto di quantum del danno patrimoniale da lucro cessante liquidato nella ordinanza decisoria impugnata, con riserva di regolamentazione delle spese di lite nella sentenza definitiva.
P.Q.M
La Corte di Appello di Firenze, non definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da e sugli appelli incidentali proposti da Parte_1
dalla avverso l'ordinanza ex Controparte_2 Controparte_7 art. 702 ter c.p.c. n. 7204/2022 del Tribunale di Firenze, ogni altra domanda, istanza, eccezione, deduzione disattesa od assorbita, così decide:
1) rigetta il primo, il secondo, il terzo, il quarto ed il quinto motivo di appello principale;
2) rigetta in parte il sesto motivo di appello principale e in parte entrambi gli appelli incidentali e per l'effetto conferma la quantificazione del danno patrimoniale per spese di abbattimento barriere architettoniche e per acquisto di autovettura contenuta nell'ordinanza impugnata;
3) dispone la rimessione della causa sul ruolo per supplemento istruttorio, come da separata ordinanza;
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 20 ottobre 2025.
Il Consigliere estensore La Presidente
DA EL AZ AR TE
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs
30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.