Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 19/05/2003, n. 7845
CASS
Sentenza 19 maggio 2003

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime3

La presunzione di gratuità delle prestazioni lavorative rese in ambito familiare, che trova la sua fonte nella circostanza che tali prestazioni vengono normalmente rese " affectionis vel benevolentiae causae", può essere superata dalla parte che faccia valere in giudizio diritti derivanti da tali rapporti solo con una prova rigorosa degli elementi costitutivi del rapporto di lavoro subordinato e, in particolar modo, dei requisiti indefettibili della subordinazione e della onerosità; in tale contesto, l'avvenuto pagamento dei contributi dell'assicurazione obbligatoria non può assumere ,senza il riscontro di altre risultanze positive, valenza probatoria univoca e determinante.

L'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione di agevolazione probatoria che viene meno qualora l'INPS, a seguito di un controllo, disconosca l'esistenza del rapporto di lavoro, esercitando una propria facoltà (che trova conferma nell'articolo 9 del D.Lgs. n. 375 del 1993) con la conseguenza che, in tal caso, il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto all'iscrizione e di ogni altro diritto consequenziale di carattere previdenziale fatto valere in giudizio.

Nel rito del lavoro, le preclusioni e le decadenze, comminate per la deduzione tardiva dei mezzi di prova, riguardano soltanto le prove costituende, mentre la produzione di documenti, specie se sopravvenuti nelle more del giudizio, può avvenire persino nel corso del giudizio di appello, purché, in questo caso, i documenti stessi siano specificamente indicati dalle parti nel ricorso dell'appellante o nella memoria difensiva dell'appellato, e depositati contestualmente a tali atti - salvo il caso di documenti sopravvenuti nel corso del giudizio di secondo grado - ferma restando, in ogni caso, la necessità che la produzione dei documenti sia effettuata prima delle discussione orale.

Commentari2

  • 1E' specifica la contestazione che contrasta il fatto avverso con un altro fatto diverso o logicamente incompatibile oppure con una difesa che appare seria per la…
    Studio Legale Calvello · https://www.studiolegalecalvello.it/articoli/ · 15 febbraio 2024

    MASSIMA Nel rito del lavoro la contestazione generica dei fatti allegati dal lavoratore-ricorrente in modo preciso e puntuale equivale a non contestazione, dovendosi pure tenere conto della concreta possibilità del datore di lavoro di avere talvolta una conoscenza specifica dei fatti allegati anche maggiore rispetto al lavoratore, qualora, ad es., si tratti di fatti attinenti all'organizzazione aziendale. LA SENTENZA Cassazione civile, Sez. lavoro, Sentenza del 15/04/2009, n. 8933 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. SCIARELLI Guglielmo – Presidente Dott. DE RENZIS Alessandro – …

     Leggi di più…

  • 2Cassazione: lavoro subordinato in impresa familiare
    Massima Di Paolo · https://www.lavoroediritti.com/ · 15 giugno 2011

    La Corte di Cassazione, con sentenza nr. n. 9043/2011 ha affermato che, per superare la presunzione di gratuità, tipica del lavoro svolto da un famigliare nell'azienda di famiglia, il rapporto di lavoro subordinato tra familiari va dimostrato in maniera rigorosa, nel senso che è necessaria una rigorosa prova degli elementi costitutivi e di svolgimento del rapporto di lavoro subordinato . Il caso ha riguardato una lavoratrice che chiedeva il riconoscimento del diritto all'indennità di maternità per l'astensione obbligatoria e facoltativa dal lavoro in relazione al parto. Secondo la Corte d'appello, come ritenuto dal Tribunale, le risultanze dell'ispezione eseguita dall'INPS e delle …

     Leggi di più…

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 19/05/2003, n. 7845
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 7845
Data del deposito : 19 maggio 2003

Testo completo