Sentenza 19 maggio 2003
Massime • 3
La presunzione di gratuità delle prestazioni lavorative rese in ambito familiare, che trova la sua fonte nella circostanza che tali prestazioni vengono normalmente rese " affectionis vel benevolentiae causae", può essere superata dalla parte che faccia valere in giudizio diritti derivanti da tali rapporti solo con una prova rigorosa degli elementi costitutivi del rapporto di lavoro subordinato e, in particolar modo, dei requisiti indefettibili della subordinazione e della onerosità; in tale contesto, l'avvenuto pagamento dei contributi dell'assicurazione obbligatoria non può assumere ,senza il riscontro di altre risultanze positive, valenza probatoria univoca e determinante.
L'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione di agevolazione probatoria che viene meno qualora l'INPS, a seguito di un controllo, disconosca l'esistenza del rapporto di lavoro, esercitando una propria facoltà (che trova conferma nell'articolo 9 del D.Lgs. n. 375 del 1993) con la conseguenza che, in tal caso, il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto all'iscrizione e di ogni altro diritto consequenziale di carattere previdenziale fatto valere in giudizio.
Nel rito del lavoro, le preclusioni e le decadenze, comminate per la deduzione tardiva dei mezzi di prova, riguardano soltanto le prove costituende, mentre la produzione di documenti, specie se sopravvenuti nelle more del giudizio, può avvenire persino nel corso del giudizio di appello, purché, in questo caso, i documenti stessi siano specificamente indicati dalle parti nel ricorso dell'appellante o nella memoria difensiva dell'appellato, e depositati contestualmente a tali atti - salvo il caso di documenti sopravvenuti nel corso del giudizio di secondo grado - ferma restando, in ogni caso, la necessità che la produzione dei documenti sia effettuata prima delle discussione orale.
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MASSIMA Nel rito del lavoro la contestazione generica dei fatti allegati dal lavoratore-ricorrente in modo preciso e puntuale equivale a non contestazione, dovendosi pure tenere conto della concreta possibilità del datore di lavoro di avere talvolta una conoscenza specifica dei fatti allegati anche maggiore rispetto al lavoratore, qualora, ad es., si tratti di fatti attinenti all'organizzazione aziendale. LA SENTENZA Cassazione civile, Sez. lavoro, Sentenza del 15/04/2009, n. 8933 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. SCIARELLI Guglielmo – Presidente Dott. DE RENZIS Alessandro – …
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La Corte di Cassazione, con sentenza nr. n. 9043/2011 ha affermato che, per superare la presunzione di gratuità, tipica del lavoro svolto da un famigliare nell'azienda di famiglia, il rapporto di lavoro subordinato tra familiari va dimostrato in maniera rigorosa, nel senso che è necessaria una rigorosa prova degli elementi costitutivi e di svolgimento del rapporto di lavoro subordinato . Il caso ha riguardato una lavoratrice che chiedeva il riconoscimento del diritto all'indennità di maternità per l'astensione obbligatoria e facoltativa dal lavoro in relazione al parto. Secondo la Corte d'appello, come ritenuto dal Tribunale, le risultanze dell'ispezione eseguita dall'INPS e delle …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 19/05/2003, n. 7845 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7845 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MILEO Vincenzo - Presidente -
Dott. DE LUCA Michele - rel. Consigliere -
Dott. CUOCO Pietro - Consigliere -
Dott. GUGLIELMUCCI Corrado - Consigliere -
Dott. BALLETTI Bruno - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LI SA, già elettivamente domiciliata in ROMA VIA CUNFIDA 27, presso lo studio dell'avvocato ROBERTO DE ANGELIS, rappresentata e difesa dall'avvocato ELIO CANNIZZARO, giusta delega in atti, e da ultimo domic. d'ufficio presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE;
- ricorrente -
contro
INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati DOMENICO PONTURO, FABRIZIO CORRERA, FABIO FONZO, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 1244/99 del Tribunale di PALMI, depositata il 17/11/99 - R.G.N. 72/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/12/02 dal Consigliere Dott. Michele DE LUCA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marcello MATERA che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza ora denunciata, il Tribunale di Palmi confermava la sentenza del Pretore della stessa sede in data 23 giugno 1998, che aveva rigettato la domanda proposta da OS TI contro lo AU (al quale è subentrato l'INPS nel corso del giudizio di primo grado) - per ottenere declaratoria del proprio diritto alla iscrizione nell'elenco anagrafico dei lavoratori agricoli (dal quale era stata cancellata), in dipendenza della prestazione di lavoro agricolo per la durata prescritta - in base ai rilevi che, da un lato, "deve ritenersi operante la presunzione di gratuità dell'attività lavorativa prestata nell'ambito familiare" - quale, nella specie, l'asserito rapporto di lavoro subordinato con il padre - e, dall'altro, le ammissioni, in sede amministrativa, della stessa TI - risultanti da documentazione ritualmente prodotta in appello, trattandosi di prove costituite - circa la prestazione lavorativa resa senza alcun vincolo in favore del padre, hanno valore decisivo e, peraltro, "tolgono credibilità" alle risultanze contrarie di deposizioni testimoniali, con la conseguenza che la TI, comunque, non ha assolto l'onere probatorio a suo carico per ottenere l'iscrizione pretesa.
Avverso la sentenza d'appello OS TI propone ricorso per Cassazione, affidato a tre motivi.
L'Istituto intimato resiste con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di ricorso - denunciando (ai sensi dell'art. 360, n. 3, c.p.c.) violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 2094 c.c.) - OS TI censura la sentenza impugnata per avere negato la sussistenza del dedotto rapporto di lavoro subordinato agricolo, sebbene il rapporto stesso sia, da un lato, configurabile anche in mancanza di direzione e controllo costanti e - e/o di ogni altro diritto consequenziale di carattere previdenziale - fatto valere in giudizio.
Alla luce del principio di diritto enunciato, la sentenza non merita le censure che le vengono mosse dalla ricorrente.
3. Infatti la presunzione di gratuità delle prestazioni lavorative rese nell'ambito di una comunità familiare può essere superata solo con un rigoroso accertamento degli elementi costitutivi del rapporto di lavoro subordinato - secondo la giurisprudenza di questa Corte (vedine, per tutte, le sentenze n. 4181/93, 10664/94, 2556, 7762/98, 14579/99, 10923/2000) - ed, a tal fine, la circostanza dell'avvenuto pagamento dei contributi dell'assicurazione obbligatoria non può assumere, senza il riscontro di altre risultanze positive, valenza probatoria univoca e determinante. Nella specie la prospettata presunzione di gratuità risulta confermata, tuttavia, da ammissioni della attuale ricorrente - circa la prestazione lavorativa, senza alcun vincolo, in favore del padre - contenute in sorreggere la decisione.
4. Nel rito del lavoro, infatti, preclusioni e decadenze - comminate per la deduzione tardiva di mezzi di prova (art. 420, 5 comma, 414, n. 5, e 416, 3^ comma, c.p.c., per il giudizio di primo grado;
434, 436, 437, 2^ comma, c.p.c. per il giudizio d'appello) - riguardano soltanto le prove costituende - come induce a ritenere, tra l'altro, l'interpretazione letterale del combinato disposto (del quinto e del sesto comma dell'art. 420 c.p.c.: vedi, per tutte, Cass. n. 5639/99), nonché la ratio di evitare che ne possa derivare pregiudizio per la sollecita definizione del giudizio - mentre la produzione di documenti, specie se sopravvenuti nelle more del giudizio, può avvenire persino nel corso del giudizio d'appello - secondo la giurisprudenza di questa Corte (vedine per intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, bensì soltanto quello di controllare, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico- formale, le argomentazioni - svolte dal giudice del merito, al quale spetta in via esclusiva l'accertamento dei fatti, all'esito della insindacabile selezione e valutazione delle fonti del proprio convincimento - con la conseguenza che il vizio di motivazione deve emergere - secondo l'orientamento (ora) consolidato della giurisprudenza di questa Corte (vedine, per tutte, le sentenze n. 13045/97 delle sezioni unite e n. 3161/2002, 4667/2001, 14858, 9716, 4916/2000, 8383/99 delle sezioni semplici) - dall'esame del ragionamento svolto dal giudice di merito, quale risulta dalla sentenza impugnata, e può ritenersi sussistente solo quando, in quel ragionamento, sia rinvenibile traccia evidente del mancato (o insufficiente) esame di punti decisivi della controversia, prospettati dalle parti o rilevabili d'ufficio, ovvero quando esista insanabile contrasto tra le argomentazioni complessivamente adottate, tale da non consentire l'identificazione del procedimento logico- giuridico posto a base della decisione, mentre non rileva la mera divergenza tra valore e significato, attribuiti dallo stesso giudice di merito agli elementi da lui vagliati, ed il valore e significato diversi che, agli stessi elementi, siano attribuiti dal ricorrente ed, in genere, dalle parti.
In altri termini, il controllo di logicità del giudizio di fatto - consentito al giudice di legittimità (dall'art. 360 n. 5 c.p.c.) - non equivale alla revisione del "ragionamento decisorio", ossia dell'opzione che ha condotto il giudice del merito ad una determinata soluzione della questione esaminata: invero una revisione siffatta si risolverebbe, sostanzialmente, in una nuova formulazione del giudizio di fatto, riservato al giudice del merito, e risulterebbe affatto estranea alla funzione assegnata dall'ordinamento al giudice di legittimità.
Lungi dal denunciare specificamente un vizio siffatto, la ricorrente si limita, tuttavia, a prospettare, inammissibilmente, le diverse risultanze delle prove testimoniali (peraltro non riportate nel ricorso, in violazione del principio di autosufficienza) - delle quali il Tribunale ha negato, motivatamente, la "credibilità" - ed invocando una nozione di subordinazione, che non risulta incompatibile con l'accertata inesistenza di qualsiasi vincolo.
6. Il ricorso, pertanto, dev'essere rigettato.
La ricorrente non può essere condannata, tuttavia, alla rifusione delle spese processuali (art. 152 disp. att. C.p.c.).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
Nulla per spese.
Così deciso in Roma, il 11 dicembre 2002.
Depositato in Cancelleria il 19 maggio 2003