CGT1
Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXXVI, sentenza 09/02/2026, n. 1934 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1934 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1934/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 36, riunita in udienza il 30/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
CLEMENTE ALESSANDRO, Giudice monocratico in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 11915/2025 depositato il 11/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1 - Via Di Settebagni N.384 00138 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar N.14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720240275030938000 REGISTRO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1140/2026 depositato il
02/02/2026
Richieste delle parti: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento n. 09720240275030938000, notificata in data 15 aprile 2025, emessa dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione su ruolo dell'Agenzia delle Entrate –
Direzione Provinciale I di Roma, avente ad oggetto l'imposta di registro per l'anno d'imposta 2019, per un importo complessivo pari a euro 372,14.
La ricorrente ha dedotto l'illegittimità dell'atto impugnato, eccependo, in particolare, la mancata notifica dell'atto presupposto e l'intervenuta prescrizione e/o decadenza della pretesa tributaria, chiedendo l'annullamento della cartella.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale I di Roma, producendo la documentazione attestante la regolare notifica dell'avviso di liquidazione presupposto nonché contestando l'infondatezza delle eccezioni sollevate, chiedendo così il rigetto del ricorso.
All'udienza pubblica, la parte ricorrente, a mezzo del proprio difensore, che aveva già depositato memoria in tal senso, in cui ha fatto presente di avere richiesto la rateizzazione della cartella e di avere pagato la prima rata, ha dichiarato di volere rinunciare al ricorso, richiedendo la compensazione delle spese di lite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La dichiarazione di rinuncia al ricorso resa dalla parte ricorrente in udienza comporta il venire meno dell'interesse alla decisione, elemento essenziale dell'azione, determinando una situazione di carenza sopravvenuta di interesse.
In presenza di tale circostanza, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, non residuando alcuna utilità concreta e attuale in capo alla parte ricorrente alla prosecuzione del giudizio.
Quanto alle spese di giudizio, il Giudice ritiene sussistenti i motivi per disporne la compensazione integrale, avuto riguardo alla natura della definizione del giudizio e alla rinuncia manifestata in udienza.
P.Q.M.
Il Giudice dichiara l'inammissibilità del ricorso per carenza di interesse. Spese compensate.
Così deciso in Roma, 30 gennaio 2026
IL GIUDICE MONOCRATICO
LE ME
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 36, riunita in udienza il 30/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
CLEMENTE ALESSANDRO, Giudice monocratico in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 11915/2025 depositato il 11/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1 - Via Di Settebagni N.384 00138 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar N.14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720240275030938000 REGISTRO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1140/2026 depositato il
02/02/2026
Richieste delle parti: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento n. 09720240275030938000, notificata in data 15 aprile 2025, emessa dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione su ruolo dell'Agenzia delle Entrate –
Direzione Provinciale I di Roma, avente ad oggetto l'imposta di registro per l'anno d'imposta 2019, per un importo complessivo pari a euro 372,14.
La ricorrente ha dedotto l'illegittimità dell'atto impugnato, eccependo, in particolare, la mancata notifica dell'atto presupposto e l'intervenuta prescrizione e/o decadenza della pretesa tributaria, chiedendo l'annullamento della cartella.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale I di Roma, producendo la documentazione attestante la regolare notifica dell'avviso di liquidazione presupposto nonché contestando l'infondatezza delle eccezioni sollevate, chiedendo così il rigetto del ricorso.
All'udienza pubblica, la parte ricorrente, a mezzo del proprio difensore, che aveva già depositato memoria in tal senso, in cui ha fatto presente di avere richiesto la rateizzazione della cartella e di avere pagato la prima rata, ha dichiarato di volere rinunciare al ricorso, richiedendo la compensazione delle spese di lite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La dichiarazione di rinuncia al ricorso resa dalla parte ricorrente in udienza comporta il venire meno dell'interesse alla decisione, elemento essenziale dell'azione, determinando una situazione di carenza sopravvenuta di interesse.
In presenza di tale circostanza, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, non residuando alcuna utilità concreta e attuale in capo alla parte ricorrente alla prosecuzione del giudizio.
Quanto alle spese di giudizio, il Giudice ritiene sussistenti i motivi per disporne la compensazione integrale, avuto riguardo alla natura della definizione del giudizio e alla rinuncia manifestata in udienza.
P.Q.M.
Il Giudice dichiara l'inammissibilità del ricorso per carenza di interesse. Spese compensate.
Così deciso in Roma, 30 gennaio 2026
IL GIUDICE MONOCRATICO
LE ME