Art. 2.
Il comune di Roma e' autorizzato, con l'osservanza, delle norme di cui alla presente legge, ad eseguire l'assorbimento del Comitato autonomo, di cui al precedente articolo, in conformita' alla deliberazione n. 796 approvata da quel Consiglio comunale in data 8 luglio 1958.
Il comune di Roma e' autorizzato, con l'osservanza, delle norme di cui alla presente legge, ad eseguire l'assorbimento del Comitato autonomo, di cui al precedente articolo, in conformita' alla deliberazione n. 796 approvata da quel Consiglio comunale in data 8 luglio 1958.