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Sentenza 3 settembre 2025
Sentenza 3 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 03/09/2025, n. 2631 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2631 |
| Data del deposito : | 3 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
Sezione Lavoro e Previdenza
composto dai Sigg. Magistrati:
dott.ssa Vittoria Di Sario Presidente dott.ssa Bianca Maria Serafini Consigliere dott. Vincenzo Selmi Consigliere rel.
all'esito dell'udienza del 17.7.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2248 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
, , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
, , Parte_4 Controparte_1 Controparte_2
, , , ,
[...] Controparte_3 Controparte_4 CP_5
, , , Controparte_6 CP_7 Controparte_8 CP_9
, , ,
[...] Controparte_10 CP_11 CP_12
, , ,
[...] Controparte_13 Controparte_14 CP_15
, ,
[...] Controparte_16 Controparte_17 CP_18
, , , ,
[...] CP_19 Controparte_20 Controparte_21
, , , , CP_22 CP_23 CP_24 Controparte_25
, , CP_26 Parte_5 CP_27 Parte_6
, , , ,
[...] Parte_7 Parte_8 Parte_9 [...]
E rappresentati e difesi, giusta procura in Pt_10 Parte_11 atti, dagli avvocati Marco Lupo e Tiribocchi Simone ed elettivamente domiciliato presso il loro studio sito in Roma, Viale LU Gaurico 257
-APPELLANTI-
[...
già Controparte_28 Controparte_29
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, giusta
[...] procure in atti, dagli avvocati Raffaele De LU TA, Vincenzo Luciani, Maddalena De Rosa e Alessandro Di Casola ed elettivamente domiciliata presso lo studio Toffoletto De LU TA e Soci sito in Roma, via della Conciliazione 10
-APPELLATO-
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 1956/2024 pubblicata in data 16/2/2024
CONCLUSIONI
Come da rispettivi atti.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con la sentenza impugnata il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, rigettava la domanda avanzata dagli odierni appellanti al fine di fare accertare e dichiarare la nullità della contrattazione collettiva applicabile nella parte in cui stabiliva che la retribuzione del personale navigante durante il periodo di ferie fosse composta solo da stipendio ed indennità di volo minima garantita ed il loro conseguente diritto a percepire, durante il periodo di ferie, una retribuzione calcolata anche sull'indennità oraria di lavoro integrativa, sull'indennità di lavoro cd “ristrutturazione” e sull'indennità istruttore di volo con conseguente condanna della società datrice AL – PA RE IT (CA) al pagamento in loro favore, a titolo di maggiori retribuzioni dovute per il periodo dal gennaio 2009 al dicembre 2014 o a titolo di risarcimento del danno, degli importi specificamente indicati in ricorso.
Avverso tale sentenza gli appellanti proponevano appello fondato su più motivi.
La società (CA) si costituiva in giudizio resistendo Controparte_28 all'accoglimento del gravame.
All'esito dell'odierna udienza la causa è stata decisa come da dispositivo.
, , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
, , Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
, , , , ,
[...] CP_5 Controparte_6 CP_7 Controparte_8 CP_9
, ,
[...] Controparte_10 CP_11 Controparte_12 CP_13
, , , ,
[...] Controparte_14 Controparte_15 Controparte_16 Controparte_17
, , , , Controparte_18 CP_19 Controparte_20 Controparte_21 CP_22
, , , ,
[...] CP_23 CP_24 Controparte_25 CP_26 [...]
, , , , Parte_5 CP_27 Parte_6 Parte_7 Parte_8 [...]
, e già dipendenti della società AL Pt_9 Parte_10 Parte_11
Linee Aeree Italiane s.p.a. passati, a decorrere dal 13/01/2009, senza alcuna soluzione di continuità, alle dipendenze della società CA con inquadramento nella categoria “piloti” nonché nella categoria del Personale Navigante di Cabina con mansioni di assistente di volo, società alle cui dipendenze erano rimasti fino al 31/12/2014 data del loro passaggio, sempre senza soluzione di continuità, alle dipendenze della società
[...]
avevano agito in giudizio al fine di fare valere, previo Controparte_30 accertamento della illegittimità delle modalità di calcolo della retribuzione spettante per i giorni di ferie previste dal CCAL CA prima e del C.C.N.L. del Trasporto Aereo del 16/07/2014 poi, ove era considerata come base di calcolo solo lo stipendio base e l'indennità di volo minima garantita (IVMG), il loro diritto a vedersi considerata nella retribuzione feriale anche l'indennità di volo giornaliera (IVO), l'indennità di volo ristrutturazione (IVR) e l'indennità istruttore di volo con conseguente condanna della società CA al pagamento in loro favore delle somme indicate in ricorso, oltre rivalutazione ed interessi.
Il Tribunale respingeva la domanda, accogliendo, con rilievo assorbente, l'eccezione di prescrizione sollevata dalla società CA ex art. 937 cod. nav. per vano decorso del termine biennale ivi previsto, rilevando come fosse pacifico in causa lo svolgimento da parte dei ricorrenti delle mansioni di pilota, comandante e/o assistente di volo e come fosse provato da parte di AL CA la cessazione dei suoi rapporti lavorativi con i ricorrenti in data 31/12/2014 con conseguente tardività, in assenza di allegazioni in ordine a precedenti anteriori atti interruttivi, della notifica in data 4/10/2022 del ricorso introduttivo del giudizio.
Rilevava a tale proposito come non inficiasse tali conclusioni quanto allegato dai ricorrenti in ordine all'avvenuto conferimento da parte di AL CA, in data 1/1/2015, del compendio aziendale ad essendo la società convenuta dichiaratasi CP_30 CP_31 del tutto estranea alle vicende relative ai rapporti di lavoro eventualmente intercorsi, in epoca successiva, tra gli odierni ricorrenti e le altre compagnie aeree neppure convenute nell'odierno giudizio e rilevando come detta circostanza non risultasse essere stata provata dai ricorrenti con documentazione tempestivamente allegata.
Con più motivi gli odierni appellanti contestano la gravata sentenza nella parte in cui aveva accolto l'eccezione preliminare di prescrizione sollevata da AL CA insistendo per l'accoglimento delle domande avanzate in primo grado.
Lamentano innanzitutto l'erroneità della sentenza di primo grado “nella parte in cui aveva accolto l'eccezione di prescrizione sollevata da AL CA individuandone il dies a quo nel 31/12/2014; violazione dell'art. 937 cod. nav., degli artt. 1292, 2112 e 2697 comma 2° c.c., e degli artt. 112, 115 comma 1°, 116 comma 1° e 416 commi 2° e 3° c.p.c.; erronea valutazione delle risultanze istruttorie;
insufficienza e contraddittorietà della motivazione”.
Rilevano come la prosecuzione del rapporto di lavoro con avvenuta senza CP_30 soluzione di continuità, a seguito di trasferimento di ramo di azienda, dal 01/01/2015 così come la continuità dei rapporti di lavoro già intercorsi con la società convenuta fossero documentalmente provati dagli Accordi sindacali del 26/11/2014 e del 16/12/2014 affermando l'irrilevanza di quanto dichiarato da AL CA in ordine alla sua estraneità alle vicende relative ai rapporti di lavoro successivamente intercorsi con la società cessionaria, stante l'unicità e la continuità del rapporto ed il relativo vincolo di solidarietà ex art. 2112 c.c. Lamentano quindi l'erroneità dell'individuazione, quale decorrenza iniziale del termine di prescrizione, del 31/12/2014, data di cessazione del rapporto con AL CA, rilevando altresì l'erroneità della gravata sentenza anche nella parte in cui aveva statuito che gli appellanti, a fronte della sollevata eccezione di prescrizione, non avrebbero dedotto o fornito prova dell'essere il rapporto di lavoro con ancora in essere CP_30 alla data della notifica del ricorso o quanto meno entro il biennio antecedente, evidenziando come l'onere di fornire la prova degli elementi costitutivi dell'eccezione di prescrizione tra cui l'evento materiale al verificarsi del quale inizia la decorrenza del relativo termine fosse a carico della parte che intende avvalersene.
Contestano altresì la gravata sentenza nella parte in cui aveva dichiarato inammissibile la richiesta di parte ricorrente di produzione documentale in ordine alla vigenza dei rapporti di lavoro al momento della notifica del ricorso per “violazione degli artt. 414 commi 4° e 5°, 416 comma 3°, 420 comma 5° c.p.c. e 421 comma 2° c.p.c.; erronea valutazione delle risultanze istruttorie;
insufficienza e contraddittorietà della motivazione”.
Tali motivi che si ritiene opportuno esaminare congiuntamente risultano fondati.
Non può infatti reputarsi meritevole di conferma quanto affermato dal Tribunale in ordine alla fondatezza della eccezione di prescrizione dei diritti fatti valere dagli odierni appellanti.
Il giudice di prime cure aveva ritenuto fondata tale eccezione, sollevata dalla società resistente ai sensi dell'art. 937 cod. nav., individuando la decorrenza del termine biennale previsto da tale norma al 31/12/2014, data di cessazione del suo rapporto di lavoro con i ricorrenti ritenendo non compiutamente dimostrato quanto dedotto da questi ultimi in ordine al passaggio a partire dal 01/01/2015, ex art. 2112 c.c., in virtù di cessione di ramo Cont di azienda, alle dipendenze della società nemmeno compiutamente allegata la loro attuale permanenza alle dipendenze di tale ultima società.
Ritiene il Collegio che tali conclusioni non possano ritenersi meritevole di conferma.
Si premette innanzitutto che l'onere della prova dell'estinzione per prescrizione del diritto fatto valere, trattandosi di eccezione notoriamente in senso proprio, grava, ai sensi di quanto previsto dall'art. 2697, comma 2, c.c. sul soggetto che la eccepisce, onere quest'ultimo che si estende anche alla data di decorrenza del termine prescrizionale,
Si ribadiscono a tale proposito i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità alla cui stregua l'eccezione di prescrizione, in quanto eccezione in senso stretto, deve fondarsi su fatti allegati dalla parte, quand'anche suscettibili di diversa qualificazione da parte del giudice. Ne consegue che il debitore, ove eccepisca la prescrizione del credito, ha l'onere di allegare e provare il fatto che, permettendo l'esercizio del diritto, determina l'inizio della decorrenza del termine ai sensi dell'art. 2935 cod. civ., restando escluso che il giudice possa accogliere l'eccezione sulla base di un fatto diverso, conosciuto attraverso un documento prodotto ad altri fini da diversa parte in causa (Cass. n. 16326 del 13/07/2009. Sempre in tal senso Cass. n. 15991 del 18/06/2018 e Cass. n. 14135 del 23/05/2019).
Tanto premesso si osserva che gli odierni appellanti avevano con il ricorso di primo grado allegato, a fondamento delle proprie rivendicazioni, di essere stati tutti dipendenti di AL CA “fino al trasferimento dei rispettivi rapporti di lavoro in
[...]
per effetto del conferimento in quest'ultima, da parte della stessa Controparte_32
dell'intero compendio aziendale comprensivo dei beni, del personale e dei CP_33 mezzi finalizzati all'esercizio dell'attività di trasporto aereo, con effetto dal 01/01/2015” deducendo altresì di essere “ stati impiegati presso Controparte_29
[...
e successivamente presso
[...] Controparte_30
, nella categoria del Personale Navigante Tecnico (PNT) Controparte_34 con mansioni di Pilota e qualifica di Comandante o Primo Ufficiale, nonché nella categoria del Personale Navigante di Cabina (PNC), con mansioni di Assistenti di volo”.
Citavano a tale proposito gli accordi sindacali del 26/11/2014 e del 16/12/2014 prodotti quali all.ti A e B del ricorso di primo grado.
Trattasi di accordi con cui, così come evidenziato dagli appellanti, veniva pattuita la cessione in favore di dei compendi aziendali dedicati all'esercizio CP_30 dell'attività di trasporto aereo di AL CA prevedendo altresì la prosecuzione con la società cessionaria, ai sensi dell'art. 2112 c.c., dei relativi rapporti di lavoro (con esclusione, tra l'altro, delle risorse oggetto di mobilità nonché di quelle che non avevano un contratto di lavoro attivo) per un totale di 10.665 unità (accordo del 26/11/2014, all. A).
Le unità lavorative il cui rapporto di lavoro proseguiva con a decorrere CP_30 dal 01/01/2015 venivano definitivamente individuate, con l'accordo sindacale del 16/12/2014, in quelle comprese negli elenchi allegati a tale accordo (all. B).
Trattasi di documentazione, ritualmente allegata al ricorso introduttivo del presente giudizio, significativa della cessione del compendio aziendale presso cui erano impiegati gli odierni appellanti (la cui appartenenza al compendio aziendale dedicato all'esercizio del trasporto aereo non risulta contestata ) e della conseguente prosecuzione del loro rapporto di lavoro, senza soluzione di continuità ai sensi dell'art. 2112 c.c., a decorrere dal 1/1/2015 (così come previsto nell'accordo del 16/12/2014) presso la società cessionaria.
A fronte di tali allegazioni (che peraltro non possono di per sé non reputarsi significative non solo del passaggio dei lavoratori appellanti, ex art. 2112 c.c., alle dipendenze di ma anche della permanenza del rapporto alla data di CP_30 instaurazione del giudizio) e delle risultanze documentali precedentemente evidenziate, la società appellata non solo, contrariamente a quanto sarebbe stato suo onere ex art. 2697, comma 2, c.c., non ha fornito allegazioni specifiche e prove dei fatti determinanti la data di decorrenza del termine prescrizionale biennale invocato (con particolare riferimento alla mancata prosecuzione o alla eventuale cessazione del loro rapporto di lavoro degli appellanti con la cessionaria in data anteriore al biennio antecedente alla CP_30 notifica, avvenuta il 4/10/2012, del ricorso introduttivo del presente giudizio) ma nemmeno contestato specificamente le allegazioni effettuate a tale proposito dagli appellanti nel ricorso di primo grado.
Non può in particolare considerarsi a tale stregua quanto allegato da tale società in sede di costituzione nella precedente fase di giudizio ove quest'ultima si era limitata in sostanza, ad affermare la decorrenza del termine prescrizionale dalla data di cessazione del rapporto di lavoro con la società cedente (cioè dal 31/12/2014), invocando l'inidoneità a determinare una decorrenza diversa del successivo passaggio alle dipendenze di CP_30 ed appellandosi genericamente, in ordine alla mancata cessazione del rapporto
[...] all'onere della prova, onere quest'ultimo gravante, però, così come precedentemente evidenziato, interamente sulla società datrice.
Ne consegue l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione sollevata da AL CA dovendosi ribadire, anche sensi dell'art. 118 disp.att, quanto già affermato da questa stessa Corte con riferimento a fattispecie analoghe a quella oggetto del presente giudizio (in particolare con la sentenza n. 1537 del 2/5/2024).
Sul punto è sufficiente richiamare la recente pronuncia della Consulta n. 143/2023, che ha respinto la questione di legittimità costituzionale, sollevata dal Tribunale di Roma in una controversia analoga alla presente, relativamente all'art. 937 cod. nav. “laddove fa decorrere la prescrizione biennale dei diritti del personale di volo dal giorno dello sbarco nel luogo di assunzione successivamente alla cessazione o alla risoluzione del contratto, per irragionevole disparità di trattamento con riferimento alla diversa decorrenza della prescrizione nel rapporto di lavoro ordinario, quando questo è assistito da stabilità reale”, ritenendo il giudice remittente che “la suddetta disposizione consentirebbe ai ricorrenti nel ricorso principale di far valere ancora, allo stato attuale, i propri diritti essendo i loro rapporti di lavoro proseguiti con la cessionaria , ai sensi Controparte_30 dell'art. 2112 cod. civ.”.
La Consulta ha affermato che “L'art. 937 cod. nav. prevede, per tutti i diritti del lavoratore, la decorrenza del termine di prescrizione, di durata biennale, dal giorno «dello sbarco nel luogo di assunzione successivamente alla cessazione o alla risoluzione del contratto di lavoro». Viceversa, in assenza di tale termine biennale, secondo la disciplina generale i diritti dei lavoratori si prescriverebbero, a seconda delle ipotesi, in cinque o dieci anni. La previsione di una prescrizione biennale più breve di quella ordinaria viene in qualche modo a compensare, in favore del datore di lavoro, la peculiarità della non decorrenza della prescrizione in corso di rapporto, che solo il codice della navigazione prevedeva prima della sentenza n. 63 del 1966. Altra peculiarità della norma in questione è quella della non decorrenza della prescrizione nel corso del rapporto con riguardo ad ogni e qualsiasi diritto correlato al rapporto di lavoro, anche diverso da quelli meramente retributivi. Infatti, l'art. 937 cod. nav. tutela non solo i crediti retributivi, ma tutti i diritti del lavoratore, a differenza di quanto previsto dalla sentenza n. 63 del 1966 che, per gli altri rapporti di lavoro, muovendo dal disposto dell'art. 36 Cost., ha affermato la non decorrenza della prescrizione, nel corso del rapporto contrattuale, con riferimento ai soli crediti retributivi. È proprio la specialità del lavoro nautico, sia marittimo che aereo, a giustificare il particolare regime di disciplina vigente nel settore. E invero, anche a non voler considerare la sussistenza di un metus, che peraltro potrebbe non essere limitato all'ipotesi di licenziamento ritorsivo, ma anche a possibili discriminazioni nelle destinazioni o negli avanzamenti di carriera, resta comunque fermo quanto dichiarato da questa Corte con la sentenza n. 354 del 2006, per la quale la specialità del rapporto di lavoro del personale aeronautico non consente una concreta possibilità di esercizio del diritto per l'estrema mobilità caratteristica dell'attività di tali lavoratori. Gli argomenti portati dall'ordinanza di rimessione sull'evoluzione tecnologica, che oggi permetterebbe con un semplice messaggio di posta elettronica di interrompere la prescrizione, hanno una solo apparente plausibilità. Invero, l'atto interruttivo della prescrizione avviene di regola all'esito di una non semplice ponderazione dei vantaggi e possibili svantaggi che l'apertura di un contenzioso con il proprio datore di lavoro potrebbe comportare, valutazione questa che presuppone la consultazione di un legale al fine di avere l'esatta cognizione dei possibili esiti di un giudizio. È, pertanto, di tutta evidenza che il problema non si riduce alla mera comunicazione dell'atto interruttivo della prescrizione, ma piuttosto al processo decisionale che lo presuppone e che non può certo essere affrontato dall'interessato quando è lontano dal proprio contesto ambientale. La questione non può essere accolta neanche nei termini più limitati proposti dalla difesa di , secondo cui la decorrenza dalla fine del CP_35 rapporto potrebbe essere riferita, nel caso di trasferimento di azienda ex art. 2112 cod. civ., al rapporto con l'impresa di provenienza, quella cedente, e non con l'impresa cessionaria. In concreto, a supporto di tale tesi, viene argomentato che, proprio nel caso di plurimi trasferimenti di azienda, frequenti nel settore aeronautico, l'ultima cessionaria non avrebbe contezza di diritti precedentemente maturati. Invece, proprio la sostanziale continuità dei rapporti e le selezioni che si frappongono nei diversi trasferimenti non possono non incidere sulla permanenza delle suddette ragioni inerenti il decorso della prescrizione nel codice della navigazione e, pertanto, anche tale proposta interpretativa va rigettata. In conclusione, deve essere dichiarata non fondata la sollevata questione di legittimità costituzionale perché, a prescindere dall'evoluzione del problema della decorrenza della prescrizione dei diritti retributivi nell'ambito dei rapporti di lavoro ordinario, il differente regime previsto dall'art. 937 cod. nav. va correlato alla specialità della prestazione lavorativa nel settore”.
Le ragioni della Consulta disattendono le argomentazioni della società appellata e sono sufficienti al rigetto dell'eccezione di prescrizione sollevata da quest'ultima essendo sufficiente a tale proposito rilevare che il rapporto di lavoro degli appellanti era proseguito senza soluzione di continuità ex art. 2112 c.c. con e, deve ritenersi, alla stregua CP_30 delle considerazioni che precedono, ancora in corso quanto meno alla data di instaurazione del giudizio.
Ne consegue che il termine prescrizionale non era ancora decorso né al momento del deposito del ricorso né al momento della sua notifica.
Tanto premesso, le richieste degli odierni appellanti, che dovranno quindi essere esaminate nel merito, risultano meritevoli di parziale accoglimento nei termini che seguono. Le rivendicazioni degli appellanti risultano in particolare fondate ove lamentano la mancata inclusione nel calcolo della retribuzione feriale dell'Indennità di volo oraria (IVO).
Si intende ribadire, anche in questo caso, in ordine alla fondatezza di tale rivendicazione, anche sensi dell'art. 118 disp. att c.p.c., quanto già affermato da questa stessa Corte, con riferimento a fattispecie analoghe a quella oggetto del presente giudizio (in particolare con le sentenze nn. 1537 del 2/5/2024 e n. 2566 del 11/7/2024), in ordine alla nullità della contrattazione collettiva, laddove esclude dal computo della retribuzione feriale l'IVO, perché non conforme alla nozione europea di retribuzione del periodo di ferie.
A tale proposito è sufficiente richiamare la pronuncia di legittimità (Cass. n. 20216/2022), intervenuta in analoga fattispecie, con riferimento a dipendenti inquadrati nella categoria piloti, la quale aveva accertato, con sentenza emessa ex art. 420 bis c.p.c., la nullità dell'art. 10 CCN Trasporto Aereo - Sezione per il Personale Navigante Tecnico.
Si legge nella richiamata pronuncia che “ va richiamata la recente sentenza della CGUE (Settima Sezione) del 13.1.2022, nella causa C-514/20) (DS c/ che, sebbene Per_1 riguardante altra tipologia di rapporto di lavoro, tuttavia ha affermato principi generali sul diritto alle ferie annuali retribuite, che sicuramente chiariscono e confermano le statuizioni della più volte citata sentenza della stessa CGUE del 15 settembre 2011, causa C-155/10), e altri c. , la cui interpretazione, nella lettura Per_2 Controparte_36 fornita dal primo giudice, è stata censurata da parte ricorrente….. Le sentenze della Corte di Giustizia dell'UE hanno, infatti, efficacia vincolante, diretta e prevalente sull'ordinamento nazionale, così confermato dalla Corte Costituzionale con le sentenze n. 168/1981 e n. 170/1984. Orbene, dalla citata sentenza della CGUE, si rileva quanto segue. Ai punti 21, 22 e 23 è testualmente affermato: "In primo luogo, occorre ricordare che, secondo l'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88, «gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane». Se è vero che, dal tenore di tale disposizione, emerge che spetta agli Stati membri definire le condizioni di esercizio e di attuazione del diritto alle ferie annuali retribuite, essi devono, però, astenersi dal subordinare a qualsiasi condizione la costituzione stessa di tale diritto che scaturisce direttamente dalla suddetta direttiva Per_ (sentenza del 29 novembre 2017, , C-214/16, EU:C:2017:914, punto 34 e la giurisprudenza ivi citata). In secondo luogo, la Corte ha dichiarato, con riferimento all'articolo 7 della direttiva 2003/88, che il diritto di ogni lavoratore alle ferie annuali retribuite deve essere considerato un principio particolarmente importante del diritto sociale dell'Unione, al quale non si può derogare e la cui attuazione da parte delle autorità nazionali competenti può essere effettuata solo nei limiti esplicitamente indicati dalla direttiva 2003/88 (sentenza del 6 novembre 2018, C-619/16, Per_4
EU:C:2018:872, punto 28 e la giurisprudenza ivi citata)'. Ai punti 29, 30, 31, 32, 33 e 34 è, poi, precisato: "...l'articolo 1 della direttiva 2003/88 prevede che quest'ultima stabilisca prescrizioni minime di sicurezza e di salute per l'organizzazione dell'orario di lavoro, In particolare per quanto riguarda i periodi minimi di ferie annuali. Tenuto conto di questi obiettivi, la Corte ha affermato che il diritto alle ferie annuali, sancito dall'articolo 7 della direttiva 2003/88, ha una duplice finalità, ossia consentire al lavoratore, da un lato, di riposarsi rispetto all'esecuzione dei compiti attribuitigli in forza del suo contratto di lavoro e, dall'altro, di beneficiare di un periodo di distensione e di ricreazione (sentenza del 25 giugno 2020, Varhoven Controparte_37
e , C-762/18 e C-37/19, EU:C:2020:504, punto 57 e la
[...] Controparte_38 giurisprudenza ivi citata). Infatti, è nell'interesse della protezione effettiva della sua sicurezza e della sua salute che il lavoratore deve normalmente poter beneficiare di un riposo effettivo (v., in tal senso, sentenza del 20 gennaio 2009, e a., C-350/06 CP_39
e C-520/06, EU:C:2009:18, punto 23). Ne consegue che gli incentivi a rinunciare al congedo di riposo o a sollecitare i lavoratori a rinunciarvi sono incompatibili con gli obiettivi del diritto alle ferie annuali retribuite, legati segnatamente alla necessità di garantire al lavoratore il beneficio di un riposo effettivo, per assicurare una tutela efficace della sua sicurezza e della sua salute. Pertanto, ogni azione o omissione di un datore di lavoro, avente un effetto potenzialmente dissuasivo sulla fruizione di ferie annuali da parte del lavoratore, è altresì incompatibile con la finalità del diritto alle ferie annuali retribuite (sentenza del 6 novembre 2018, C-619/16, EU:C:2018:872, Per_4 punto 49 e la giurisprudenza ivi citata). Per questo motivo, è stato ritenuto che l'ottenimento della retribuzione ordinaria durante il periodo di ferie annuali retribuite è volto a consentire al lavoratore di prendere effettivamente i giorni di ferie cui ha diritto. Orbene, quando la retribuzione versata a titolo del diritto alle ferie annuali retribuite previsto all'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88, è inferiore alla retribuzione ordinaria ricevuta dal lavoratore durante i periodi di lavoro effettivo, lo stesso rischia di essere indotto a non prendere le sue ferie annuali retribuite, almeno non durante i periodi di lavoro effettivo, poiché ciò determinerebbe, durante tali periodi, una diminuzione della Per_ sua retribuzione (sentenza del 13 dicembre 2018, , C-385/17, EU:C:2018:1018, punto 44 e la giurisprudenza ivi citata). Del pari, la Corte ha dichiarato che il lavoratore poteva essere dissuaso dall'esercitare il proprio diritto alle ferie annuali tenuto conto dello svantaggio finanziario, anche se quest'ultimo è differito, cioè si manifesta nel corso del periodo successivo a quello delle ferie annuali (v., in tal senso, sentenza del 22 maggio 2014, Lock, C-539/12, EU:C:2014:351, punto 21)". Al punto 41 è, infine, ribadito: "Come sottolineato al punto 32 della presente sentenza, qualsiasi prassi o omissione da parte del datore di lavoro che abbia un effetto potenzialmente dissuasivo sulla fruizione delle ferie annuali da parte di un lavoratore è incompatibile con la finalità del diritto alle ferie annuali retribuite". In considerazione dei principi sopra esposti, si deve, pertanto, condividere il giudizio di nullità dell'art. 10 del CCNL Trasporto Aereo - Sezione per il Personale Navigante Tecnico, a partire dal luglio 2014…, nella parte in cui, limitatamente al periodo minimo di ferie di quattro settimane, esclude dalla base del computo della retribuzione da corrispondere nel periodo feriale, la componente retributiva costituita dall'indennità di volo integrativa, perché tale disposizione è in contrasto con la norma imperativa di cui all'art. 4 del D.lgs. n. 185/2005 che, interpretato alla luce del diritto europeo, impone di riconoscere al lavoratore navigante in ferie una retribuzione corrispondente alla nozione europea di remunerazione delle ferie in misura tale da garantire al lavoratore medesimo condizioni economiche paragonabili a quelle di cui gode quando esercita l'attività lavorativa. Nel caso in esame….. è stato rilevato che la indennità di volo integrativa costituisce una significativa componente della retribuzione incidente nella misura del circa 30% (o in percentuale maggiore a seconda delle ore di volo effettuate) sul trattamento economico spettante al personale navigante. Tale peso potrebbe chiaramente costituire un incentivo a non fruire delle ferie, in contrasto, quindi, con i principi euro-unitari che statuiscono che deve essere evitata qualsiasi prassi o omissione, da parte del datore di lavoro, che abbia un effetto potenzialmente dissuasivo sulla fruizione delle ferie annuali da parte di un lavoratore, essendo ciò appunto incompatibile con la finalità del diritto alle ferie annuali retribuite. Sotto questo profilo, la gravata pronuncia va, pertanto, confermata con la conseguente declaratoria di nullità dell'art. 10 CCNL citato, a partire dal luglio 2014 (periodo in contestazione nella presente controversia), limitatamente alle ferie annuali minime di quattro settimane”.
Le ragioni esposte dai giudici di legittimità, pur affermate con specifico riferimento alla contrattazione collettiva applicabile al rapporto di lavoro del personale navigante tecnico a decorrere dal luglio 2014 (art. 10 CCNL Trasporto Aereo – Sezione per il Personale Navigante Tecnico), sono sufficienti per affermare la fondatezza, per tale parte, delle rivendicazioni di tutti gli odierni appellanti per l'intero periodo dedotto in giudizio.
Trattasi infatti di principi pienamente applicabili alle clausole collettive, di tenore analogo (laddove escludono l'indennità di volo integrativa dal calcolo della retribuzione feriale), che regolano il rapporto di lavoro di tutti gli appellanti, quale personale navigante, e per l'intero periodo oggetto di rivendicazione (trattasi degli artt. 8 e 23 del CCAL CA Dirigenti per il Personale Navigante tecnico con la qualifica di Comandante del 30/10/2008, degli artt. 11 e 31 del CCL CA Sezione Piloti del 30/10/2008, degli artt. 8 e 25 del CCL CA Sezione Assistenti di Volo del 30/10/2008).
Deve del resto ribadirsi, conformemente a quanto affermato dai citati precedenti di questa Corte e dalla stessa giurisprudenza di legittimità precedentemente citata, l'effetto dissuasivo derivante dalla sua rilevante incidenza sulla retribuzione percepita.
Tale voce retributiva rappresenta infatti, così come allegato dagli odierni appellati nel ricorso di primo grado (senza che sul punto la società abbia fornito significativi elementi di smentita ovvero di segno contrario), in ragione delle mansioni svolte (inscindibilmente connesse, tanto per i piloti che per gli assistenti di volo, all'attività di navigazione essendo corrisposta per ciascuna ora di volo) una parte cospicua della retribuzione che il lavoratore percepisce nel periodo di attività tale quindi da dissuadere, in caso di mancata percezione, il lavoratore dal godimento delle ferie.
Co La stessa , con la citata sentenza n. 20216/2022, nell'affermare, ai sensi dell'art. 420 bis c.p.c., l'illegittimità della clausola collettiva che escludeva l'IVO dal computo della retribuzione feriale, aveva evidenziato a tale fine, con generale riferimento al personale navigante, come l'IVO “costituisce una significativa componente della retribuzione incidente nella misura del circa 30% (o in percentuale maggiore a seconda delle ore di volo effettuate)”. La significativa incidenza dell'IVO sul trattamento economico goduto dagli appellati, potenzialmente dissuasiva secondo le indicazioni della richiamata Corte di Giustizia, risulta del resto riscontrata dagli stessi importi oggetto di rivendicazione così come indicati nei conteggi allegati al ricorso e come riconosciuti all'esito del presente giudizio.
Le argomentazioni della società appellata non inficiano le ragioni esposte dai giudici di legittimità in punto di interpretazione e applicazione dei principi di diritto richiamati né sono condivisibili nell'evidenziare l'effettivo godimento dei periodi feriali, poiché il
“pericolo” ovvero l'effetto potenzialmente dissuasivo sulla fruizione delle ferie annuali da parte di un lavoratore non va certamente valutato in concreto ex post, come finisce invece per pretendere la società con il sostenere che si dovrebbe tenere conto che tutti gli appellati negli anni in contestazione hanno goduto di ferie, prospettazione che confonde anche la natura della domanda volta a ottenere la giusta retribuzione durante il periodo feriale e non certo il risarcimento per ferie non godute.
Analogamente la Cassazione, intervenuta sul ricorso per revocazione proposto dalla società avverso la sentenza n. 20216/2022, ha ribadito come l'univoca giurisprudenza europea imponga una determinata interpretazione della direttiva 2003/88/CE (art. 7), ritenuta necessaria proprio al fine di scongiurare un possibile effetto dissuasivo, che tenga conto della mancata fruizione, come possibile (ossia potenziale) conseguenza dell'effetto dissuasivo prodotto dal sistema retributivo delle ferie previsto dalle clausole del c.c.n.l. (Cass. n. 3006/2024).
Parimenti non è condivisibile quanto sostenuto dall'appellante ove addebita alla gravata sentenza di non avere tenuto conto, nel dichiarare la nullità delle clausole collettive, della loro “natura essenziale e inscindibile”.
Nella specie, va ribadito, si controverte del diritto durante il periodo feriale a una retribuzione conforme ai parametri normativi e in specie al parametro eurounitario, sicché, accertata la non rispondenza a detto parametro e quindi la non conformità a legge della norma collettiva che con chiarezza esclude dal computo una voce retributiva, il richiamo agli artt. 1362 e 1363 c.c. non appare conferente, finendo per confondere i criteri ermeneutici con tutt'altra previsione, quella dell'art. 1419, comma 2, c.c. che invece deve ritenersi applicabile nella specie, con conseguente sostituzione ex lege delle clausole collettive nulle con la norma imperativa violata, meccanismo quest'ultimo (applicabile anche alla contrattazione collettiva) che esclude, per espresso disposto normativo, la possibilità di estendere, ai sensi del primo comma dello stesso articolo di legge, la nullità delle clausole in questione all'intero contratto in cui sono inserite.
Trattasi di meccanismo normativo che impedisce quindi che si possa attribuire rilievo a quanto prospettato da CA in ordine alla possibilità che le clausole collettive in esame si pongano in correlazione inscindibile con il resto del contratto di riferimento poiché l'essenzialità di tali clausole rimane esclusa dalla stessa prevista sua sostituzione con una regola posta a tutela di interessi collettivi di preminente rilevanza pubblica (in tal senso Cass. n. 645/1999 e Cass. n. 19156/2005). Ne discende, alla luce delle considerazioni che precedono, il diritto degli odierni appellanti a percepire, per il periodo di ferie minimo previsto dalla legge e dal diritto sociale europeo, un trattamento economico feriale computato tenendo conto anche dell'IVO.
Non può darsi seguito alle questioni di legittimità costituzionale prospettate dall'appellata per violazione degli artt. 3, 36, 39 e 41 Cost., degli artt. 10 d.lgs. n. 66/ 2003 e 4 d.lgs. 185/2005 ove interpretati nel senso ch'essi includerebbero l'indennità di volo integrativa nel computo della retribuzione delle ferie annuali e dell'art. 2 della l. 130/2008 che ordina l'esecuzione del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, come modificato dall'art. 2 del Trattato di Lisbona del 13/12/2007 (TFUE), nella parte in cui impone di applicare la Direttiva 2003/88/CE e la Direttiva 2000/79/CE nell'interpretazione fornita dalla Corte di Giustizia con la citata sentenza (sostenendo che una tale Per_2 interpretazione sarebbe lesiva dei principi del legittimo affidamento nella stabilità della regolamentazione contrattuale, della libertà sindacale e della libertà di iniziativa economica privata).
Deve parimenti essere disattesa l'ulteriore questione pregiudiziale di interpretazione dell'appellante dell'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE e dell'art. 3 della Direttiva 2000/79/CE prospettata dall'appellata sul seguente quesito: “se tali disposizioni ostino a una disciplina nazionale che consente all'autonomia contrattuale collettiva di prevedere per i lavoratori il pagamento di indennità aggiuntive legate al concreto svolgimento di una determinata mansione, escludendole al contempo dalla retribuzione ordinaria e, di conseguenza, non computandole nella retribuzione dei giorni di ferie annuali”.
In questa sede è sufficiente richiamare la già citata pronuncia di legittimità, che disattendendo analoghe questioni ha osservato che “ Parte ricorrente ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 10 D.Igs. n. 66/2003 e 4 D.Igs. n. 185 del 2005, attuativi rispettivamente della Direttiva 2003/88/CE e della Direttiva 2000/88/CE, ove interpretati nel senso che includerebbero l'indennità di volo integrativa nel computo della retribuzione delle ferie annuali, e specificamente con gli artt. 1, 2, 3, 18, 36, 39 e 41, con particolare lesione dei principi fondamentali della certezza del diritto e dell'autonomia negoziale delle parti sociali e della iniziativa economica privata;
in relazione al primo aspetto, sotto il profilo della lesione del legittimo affidamento, principio fondamentale, insuperabile dal diritto euro-unitario; quanto al secondo, in relazione al profilo che l'ordinamento italiano riconosce che le parti sociali regolino tramite le proprie rappresentanze e mediante la contrattazione collettiva le condizioni essenziali del contratto di lavoro;
con riguardo al terzo aspetto, perché l'interpretazione adottata dal Tribunale avrebbe leso la libertà di impresa costituzionalmente riconosciuta. Entrambe le questioni sono, a parere del Collegio, manifestamente infondate. Quanto alla lesione del principio del legittimo affidamento, deve rilevarsi che, come osservato condivisibilmente dal PG, le disposizioni europee e nazionali nonché le sentenze della CGUE che vengono in rilievo nel presente giudizio non hanno subito modifiche nel tempo né significative rimeditazioni e mutamenti interpretativi (anche avendo riguardo alla recente pronuncia del 2022) per cui le parti sociali, nel redigere la norma collettiva di cui all'art. 10 citato, avrebbero dovuto tenere conto dei principi e degli orientamenti che si erano già affermati e consolidati in materia, senza che si possa, appunto, invocare una incolpevole aspettativa di fronte ad una situazione asseritamente mutatasi nel tempo. Relativamente, poi, alla dedotta lesione della libertà sindacale e della libertà di impresa, va ritenuta anche in questo caso la manifesta infondatezza della questione perché la contrattazione collettiva non si muove nel vuoto normativo e, in un sistema di fonti "multilevel", come è quello euroitaliano, la peculiarità del diritto del lavoro richiede comunque che sia le disposizioni normative che quelle collettive contrattuali operino in sintonia e in parallelo tra loro, con l'osservanza appunto dei principi dettati dal diritto dell'Unione e di quelli fondamentali dello Stato Italiano, relativamente alle prescrizioni normative "minime", la cui osservanza non può costituire certamente alcuna lesione delle libertà sopra indicate. Passando oltre all'esame delle doglianze della ricorrente, devono essere valutate le due istanze di rinvio pregiudiziale, ex art. 267 TFUE: la prima, riguardante l'interpretazione dell'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE e dell'art. 3 della Direttiva 2000/79/CE, formulata in relazione al seguente quesito: "se tali disposizioni ostino a una disciplina nazionale che consente all'autonomia contrattuale collettiva di prevedere per i lavoratori il pagamento di indennità aggiuntive legate al concreto svolgimento di una determinata mansione, escludendole al contempo dalla retribuzione ordinaria e, di conseguenza, non computandole nella retribuzione dei giorni di ferie annuali"; la seconda, concernente la questione pregiudiziale di validità della Direttiva 2003/88/CE e della Direttiva 2000/79/CE e consequenziale istanza di rimessione, ex art. 267 TFUE, alla Corte di Giustizia, perché, qualora le norme del diritto europeo primario dovessero essere interpretate, nel senso indicato dalla Corte di Giustizia, al di là del singolo caso del Regno Unito, si sarebbe posto un problema di validità delle Direttive in quanto esse, spingendosi a definire una nozione armonizzata di retribuzione e imponendone, di conseguenza, l'integrale corresponsione per il periodo di ferie annuali, andrebbero ben al di là dell'esercizio della competenza attribuita all'Unione….. ritiene il Collegio che non sussistono i presupposti per il chiesto rinvio pregiudiziale interpretativo sia perché sulla questione della retribuzione feriale la Corte di Giustizia si è più volte pronunciata, da ultimo con la sentenza del gennaio 2022 sopra richiamata, sia perché il problema esegetico posto non rientra nell'ambito della interpretazione dell'art. 7 della Direttiva 2003/88 (o 3 della Direttiva 2000/79) in quanto la valutazione del caso concreto, cioè di verificare se alcune indennità aggiuntive legate al concreto svolgimento di una determinata mansione possano essere escluse dal computo della retribuzione dei giorni per ferie annuali, è attività riservata comunque al giudice nazionale e non a quello europeo. Al riguardo, e anche per sottolineare l'inammissibilità della questione di costituzionalità sollevata in relazione all'art. 2 della legge 2 agosto 2008 n. 130, deve sottolinearsi che l'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE, secondo l'interpretazione adottata dalla Corte di Giustizia, non individua un concetto di retribuzione per ferie europea di tipo "quantitativo", ma delinea un concetto di retribuzione per ferie europea sotto un profilo "teleologico", nel senso che essa deve essere tale da non indurre il lavoratore ad optare per una rinuncia alle ferie al fine di non essere pregiudicato nei suoi diritti. Tale indagine appartiene al giudice dello Stato membro e, quando - come nel caso di specie- la componente esclusa è legata a periodi di lavoro effettivamente svolti, non può escludersi l'adozione di un meccanismo che tenga conto, per esempio, del riconoscimento di una media delle ore di lavoro (volo) effettivo ai fini del computo sulla retribuzione per ferie, come già ritenuto legittimo in altre fattispecie (Corte di Giustizia UE, sez. IV, 13.12.2018 n. 385; Cass. n. 37589/2021). Ciò per ribadire che la normativa dell'Unione Europea non si è spinta a definire una nozione armonizzata di retribuzione imponendo l'integrale corresponsione di essa nel periodo feriale, così violando la competenza in ambiti riservati alla potestà normativa degli Stati membri, ma si è limitata ad indicare l'osservanza di un risultato il cui esito deve essere valutato in concreto, avendo riguardo alla specificità dei singoli ordinamenti nazionali, con gli strumenti legislativi che ogni Stato abbia adottato e con riferimento alla particolarità della componente retributiva di cui si chiede l'inclusione, dal giudice nazionale. Infine, va rilevato che, per le stesse ragioni sopra esposte, non si ravvisano i presupposti anche per sollevare la prospettata questione pregiudiziale di validità delle Direttive 2003/88/CE e di quella del 200//79/CE, rispetto all'esercizio della competenza attribuita all'Unione in quanto, come sopra precisato, le suddette Direttive non tendono ad imporre una nozione armonizzata di retribuzione nei termini indicati da parte ricorrente. Per completezza è opportuno ricordare, sempre ai fini della inammissibilità della prospettata questione di validità pregiudiziale, che l'art. 7 della direttiva 2003/88 o l'art. 3 della Direttiva 2000/79/Cq non hanno istituito direttamente il diritto alle ferie annuali retribuite, in quanto tale diritto trova origine in vari atti come, a livello di Unione, la Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori, menzionata all'art. 151 TFUE, nonché vari atti internazionali ai quali gli Stati membri hanno partecipato o aderito, come la Carta sociale europea (di cui tutti gli Stati membri sono parti in quanto vi hanno aderito nella sua versione originaria, nella sua versione riveduta o nelle due versioni) anch'essa menzionata all'art. 151 TFUE nonché la Convenzione n. 132 dell'Organizzazione internazionale del lavoro, del 24 giugno 1970, relativa ai congedi annuali pagati, come riveduta, la quale indica alcuni principi elaborati da tale Organizzazione di cui occorre tenere conto, come risulta dal considerando 6 della direttiva 2003/88 (vedi, al riguardo: sentenza 20 gennaio 2009, C350/06 e C-520/06, punti 37 e 38). Si tratta, quindi, di un principio essenziale del diritto sociale dell'Unione in quanto tale dotato di natura imperativa (vedi, in tal senso, sentenza del 16 marzo 2006, C-131/04 e C-257/04, punti 48 e 68). Tale principio essenziale comprende il diritto alle ferie annuali «retribuite» e il diritto, intrinsecamente collegato al primo, a un'indennità finanziaria per le ferie annuali non godute al momento della cessazione del rapporto di lavoro (vedi sentenza resa nella causa C-569/16 e C-570/16, punto 83). La stessa Corte di Giustizia, con la sentenza del 13 gennaio 2002, già citata, al punto 24 ha precisato che "il diritto alle ferie annuali retribuite non solo riveste, in qualità di principio del diritto sociale dell'Unione, particolare importanza, ma è anche espressamente sancito all'articolo 31, paragrafo 2, della Carta, cui l'articolo 6, paragrafo 1, TUE riconosce il medesimo valore giuridico dei trattati (sentenza del 25 giugno 2020, e Persona_6 Controparte_37
, cause C762/18 e C-37/19, EU:C:2020:504, punto 54 e la giurisprudenza Controparte_38 ivi citata)">.
Ne consegue il diritto degli odierni appellanti a percepire un trattamento economico feriale computato tenendo conto anche dell'IVO.
Non possono invece trovare accoglimento le rivendicazioni relative all'IVR e alla indennità istruttore di volo.
Trattasi di richieste formulate in termini generici e non sorrette da adeguate allegazioni posto che l'IVR è dovuta, così come si evince dalle stesse allegazioni degli appellanti, solo ai piloti provenienti da AL AI (AL Linee Aeree Italiane s.p.a.), provenienza nemmeno allegata nel ricorso introduttivo (carenza tanto più significativa alla luce della considerazione che tale indennità, così come si evince dall'accordo del 30/10/2008, era condizionata all'inferiorità, a parità di volo, della retribuzione corrisposta al 93% di quanto in precedenza percepito presso AL AI).
Ancora più generiche ed inidonee risultano le allegazioni in ordine all'indennità istruttore di volo ove non è stata nemmeno prodotta la contrattazione collettiva di riferimento nè fornite allegazioni idonee ordine al contenuto di tali accordi in ordine ai presupposti di erogazione di tale emolumento (essendosi gli appellanti sul punto limitati a dedurre come tale indennità fosse “prevista per i comandanti con incarico di istruttore di volo” attività questa nemmeno compiutamente dedotta tra le mansioni svolte).
Tanto acclarato, passando all'individuazione dei criteri di quantificazione delle somme dovute agli appellanti ritiene questo Tribunale, di individuare il periodo significativo di riferimento in un anno solare.
Questo alla stregua delle indicazioni fornite dalla CGUE secondo cui occorre guardare alla retribuzione media percepita in un periodo di riferimento giudicato rappresentativo (punto 26 della citata sentenza del 15/9/2011, e altri contro causa C-155/10), tenendo conto della variabilità degli importi corrisposti mensilmente ai lavoratori a titolo di IVO ed aderendo ad un diffuso orientamento di merito (ritenuto meritevole di conferma anche nei citati precedenti di questa Corte).
La retribuzione del giorno di ferie imposta dalla norma imperativa deve intendersi quindi costituita, in aggiunta alle somme corrisposte dall'appellata alla stregua delle previsioni contrattuali (tenendo conto, soltanto, dello stipendio mensile e dell'IVMG), anche dal valore medio dell'IVO percepita dal singolo lavoratore nel singolo anno solare moltiplicato per il numero di giorni di ferie effettivamente goduti nell'anno per un numero non superiore a 28, corrispondente a quattro settimane (valendo i principi precedentemente evidenziati per il solo periodo minimo di quattro settimane annuali previsto dalla direttiva 2003/88/CE e cioè, come chiarito dalla Corte di Giustizia, di 4 settimane a fronte di un anno di lavoro effettivo pari 28 giorni).
Tale valore medio è costituito dal totale delle somme percepite dal lavoratore a titolo di indennità di volo integrativa in un anno solare, diviso per il numero risultante dalla sottrazione tra 365 (366 per gli anni bisestili) ed il numero di giorni di assenza, nello stesso anno, per ferie maggiorato dei giorni di assenza per il verificarsi di eventi peculiari che incidono sul rapporto lavorativo (quali la malattia, l'aspettativa, la maternità, la cassa integrazione, il congedo parentale o altre cause).
Tale calcolo dovrà essere effettuato sulla scorta della sola documentazione in atti ed escludendo le annualità mancanti anche di una sola busta paga.
Gravava infatti sul lavoratore, a prescindere dal criterio di liquidazione proposto, l'onere di fornire comunque, con idonee allegazioni o prove, sin dal ricorso di primo grado, gli elementi necessari a consentire la determinazione delle somme dovute alla stregua della nozione europea di retribuzione feriale, nozione che, alla stregua dei principi comunitari precedentemente evidenziati (cfr. in particolare la sentenza 15/9/2021 Williams precedentemente citata), nel prevedere la necessità di parametrare quanto dovuto ad un valore medio nell'ambito di un periodo ritenuto rappresentativo imponeva al lavoratore l'onere di fornire i dati relativi alle ore di volo effettuate e alle somme conseguentemente percepite a titolo di IVO nel periodo (in tal senso CdA Roma n. 928 del 28/5/2025).
Le somme dovute ai lavoratori potranno essere quantificate sulla base dei predetti criteri, nelle somme rispettivamente indicate in dispositivo, sulla base dei conteggi alternativi depositati da parte appellante in data 27/6/2025, in adempimento dell'ordinanza emessa da questa Corte all'esito dell'udienza del 6/3/2025, conteggi da ritenersi condivisibili e correttamente formulati ad eccezione di quanto verrà in seguito evidenziato.
Risulta infatti parzialmente fondata l'unica contestazione avanzata avverso di essi, sotto il profilo contabile, da CA in ordine al non essere state prodotte in giudizio, per parte degli appellanti e per parte degli anni oggetto di rivendicazione, tutti i prospetti paga con conseguente necessità, alla stregua dei criteri precedentemente enunciati e delle ragioni poste a loro fondamento, di stralciare dagli importi dovuti quelli rivendicati per l'intera annualità.
Questo in particolare, sulla base della documentazione in atti, solo limitatamente gli appellanti (per l'anno 2010), (per gli anni 2009 e 2010), Parte_1 Parte_2 Parte_4
(per l'anno 2010), (per l'anno 2010), (per l'anno 2009), (per CP_1 CP_2 CP_8 CP_1 l'anno 2010), (per l'anno 2010), (per gli anni 2010, 2011 e 2012), CP_9 CP_19
(per l'anno 2010), (per l'anno 2010), (per gli anni 2009 e 2010) e CP_23 CP_24
(per l'anno 2009). Parte_11
Non può a tale proposito attribuirsi rilievo, a fronte della integrale produzione delle buste paga materialmente riferibili a tale anno, non contestato da tale società, alla mancata produzione del prospetto paga di gennaio 2015 in assenza di idoneo riscontro, non fornito dalla società appellata, in ordine all'essere tale prospetto paga, rappresentativo, in applicazione di un asserito metodo “sfalsato” della mensilità di dicembre 2014, annualità quest'ultima che, in assenza di ulteriori contestazioni, dovrà pertanto essere considerata ai fini della quantificazione degli importi dovuti.
Alla stregua delle considerazioni che precedono dovrà quindi:
- dichiararsi la nullità delle clausole di cui agli artt. 8 e 23 del CCAL CA Dirigenti per il Personale Navigante tecnico con la qualifica di Comandante del 30/10/2008, agli artt. 11 e 31 del CCL CA Sezione Piloti del 30/10/2008, agli artt. 8 e 25 del CCL CA Sezione Assistenti di Volo del 30/10/2008, all'art. 10 del CCNL Trasporto Aereo - Parte specifica Vettori – Sezione Prima - Personale Navigante Tecnico, laddove escludono l'indennità di volo integrativa dal calcolo della retribuzione spettante per i periodi di ferie;
- dichiararsi il diritto degli odierni appellanti a percepire, per ciascun giorno di ferie entro il limite di 28 annui, una retribuzione comprensiva di tale voce di retribuzione, calcolata sulla media dei compensi percepiti nei dodici mesi dell'anno antecedente alla fruizione delle ferie con condanna della società appellata a pagare a tale titolo gli importi di di € 20.448,89 per l'appellante € 8.846,01 per € 17.528,86 per € Parte_1 Parte_2 Pt_3 24.419,36 per , € 9.589,57 per € 17.818,24 per € 19.460,56 per Parte_4 CP_1 CP_2
€ 22.788,27 per € 11.620,69 per € 18.301,66 per , € CP_3 Controparte_4 CP_5 CP_6
21.428,44 per € 11.656,60 per € 12.124,63 per € 17.082,49 CP_7 CP_8 CP_9 CP_1 per € 15.082,36 per € 7.781,38 per € 7.675,66 per € CP_10 CP_11 CP_12
10.270,14 per , € 17.053,52 per , € 22.728,42 per € 18.336,32 per CP_14 CP_15 CP_16
€ 27.551,90 per € 3.081,26 per € 21.638,08 per CP_17 CP_18 CP_19 CP_20
€ 4.478,60 per € 446,25 per € 9.807,94 per € 98,01 per CP_21 CP_22 CP_23 CP_24 CP_2
€ 23.072,77 per , € 16.271,03 per € 21.908,37 per
[...] Controparte_25 Pt_5
€ 24.158,09 per , € 14.934,70 per , € 11.170,68 per € 12.246,13 per CP_27 Pt_6 Pt_7
, € 22.728,42 per € 12.356,50 per e € 13.662,54 per Pt_8 Pt_9 Pt_10 Parte_11
Per tali importi, maggiorati di interessi e rivalutazione monetaria ex art. 429 c.p.c., dovrà quindi essere emessa, in riforma della gravata sentenza, sentenza di condanna a carico della società appellata.
Tali i motivi della presente decisione.
La regolamentazione delle spese di lite, liquidate come in dispositivo, segue la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, statuendo sull'appello, in parziale riforma della gravata sentenza nel resto confermata:
- dichiara la nullità delle clausole di cui agli artt. 8 e 23 del irigenti per il CP_41
Personale Navigante tecnico con la qualifica di Comandante del 30/10/2008, agli artt. 11 e 31 del CCL CA Sezione Piloti del 30/10/2008, agli artt. 8 e 25 del CCL CA Sezione Assistenti di Volo del 30/10/2008, all'art. 10 del CCNL Trasporto Aereo - Parte specifica Vettori – Sezione Prima - Personale Navigante Tecnico, laddove escludono l'indennità di volo integrativa dal calcolo della retribuzione spettante per i periodi di ferie;
- dichiara il diritto degli odierni appellanti a percepire, per ciascun giorno di ferie entro il limite di 28 annui, una retribuzione comprensiva di tale voce di retribuzione, calcolata sulla media dei compensi percepiti nei dodici mesi dell'anno antecedente alla fruizione delle ferie con condanna della società appellata a pagare a tale titolo gli importi di di € 20.448,89 per l'appellante € 8.846,01 per € 17.528,86 per € 24.419,36 Parte_1 Parte_2 Pt_3 per , € 9.589,57 per € 17.818,24 per € 19.460,56 per € Parte_4 CP_1 CP_2 CP_3
22.788,27 per € 11.620,69 per € 18.301,66 per , € 21.428,44 Controparte_4 CP_5 CP_6 per € 11.656,60 per € 12.124,63 per € 17.082,49 per CP_7 CP_8 CP_9 CP_10 CP_1
€ 15.082,36 per € 7.781,38 per € 7.675,66 per € 10.270,14 per CP_11 CP_12
, € 17.053,52 per , € 22.728,42 per € 18.336,32 per € CP_14 CP_15 CP_16 CP_17
27.551,90 per € 3.081,26 per € 21.638,08 per € 4.478,60 per CP_18 CP_19 CP_20
€ 446,25 per € 9.807,94 per € 98,01 per , € 23.072,77 CP_21 CP_22 CP_23 CP_24 CP_2 per , € 16.271,03 per € 21.908,37 per € 24.158,09 per Controparte_25 Pt_5
, € 14.934,70 per , € 11.170,68 per € 12.246,13 per , € CP_27 Pt_6 Pt_7 Pt_8 22.728,42 per € 12.356,50 per e € 13.662,54 per In tutti i casi oltre Pt_9 Pt_10 Parte_11 interessi legali e rivalutazione monetaria ex art. 429 c.p.c. dalla maturazione al soddisfo.
Condanna la società appellata al pagamento delle spese di lite che liquida quanto al primo grado in € 9.942 e quanto al presente grado di giudizio in € 9.256. In entrambi i casi oltre spese forfettarie nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge. Spese da distrarsi ex art. 93 c.p.c.
Roma, 17.7.2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE LA PRESIDENTE
dott. Vincenzo Selmi d.ssa Vittoria Di Sario
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
Sezione Lavoro e Previdenza
composto dai Sigg. Magistrati:
dott.ssa Vittoria Di Sario Presidente dott.ssa Bianca Maria Serafini Consigliere dott. Vincenzo Selmi Consigliere rel.
all'esito dell'udienza del 17.7.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2248 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
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, , Parte_4 Controparte_1 Controparte_2
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[...] Controparte_3 Controparte_4 CP_5
, , , Controparte_6 CP_7 Controparte_8 CP_9
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[...] Controparte_10 CP_11 CP_12
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[...] Controparte_13 Controparte_14 CP_15
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[...] Controparte_16 Controparte_17 CP_18
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[...] CP_19 Controparte_20 Controparte_21
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, , CP_26 Parte_5 CP_27 Parte_6
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[...] Parte_7 Parte_8 Parte_9 [...]
E rappresentati e difesi, giusta procura in Pt_10 Parte_11 atti, dagli avvocati Marco Lupo e Tiribocchi Simone ed elettivamente domiciliato presso il loro studio sito in Roma, Viale LU Gaurico 257
-APPELLANTI-
[...
già Controparte_28 Controparte_29
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, giusta
[...] procure in atti, dagli avvocati Raffaele De LU TA, Vincenzo Luciani, Maddalena De Rosa e Alessandro Di Casola ed elettivamente domiciliata presso lo studio Toffoletto De LU TA e Soci sito in Roma, via della Conciliazione 10
-APPELLATO-
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 1956/2024 pubblicata in data 16/2/2024
CONCLUSIONI
Come da rispettivi atti.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con la sentenza impugnata il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, rigettava la domanda avanzata dagli odierni appellanti al fine di fare accertare e dichiarare la nullità della contrattazione collettiva applicabile nella parte in cui stabiliva che la retribuzione del personale navigante durante il periodo di ferie fosse composta solo da stipendio ed indennità di volo minima garantita ed il loro conseguente diritto a percepire, durante il periodo di ferie, una retribuzione calcolata anche sull'indennità oraria di lavoro integrativa, sull'indennità di lavoro cd “ristrutturazione” e sull'indennità istruttore di volo con conseguente condanna della società datrice AL – PA RE IT (CA) al pagamento in loro favore, a titolo di maggiori retribuzioni dovute per il periodo dal gennaio 2009 al dicembre 2014 o a titolo di risarcimento del danno, degli importi specificamente indicati in ricorso.
Avverso tale sentenza gli appellanti proponevano appello fondato su più motivi.
La società (CA) si costituiva in giudizio resistendo Controparte_28 all'accoglimento del gravame.
All'esito dell'odierna udienza la causa è stata decisa come da dispositivo.
, , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
, , Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
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[...] CP_5 Controparte_6 CP_7 Controparte_8 CP_9
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[...] Controparte_10 CP_11 Controparte_12 CP_13
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[...] Controparte_14 Controparte_15 Controparte_16 Controparte_17
, , , , Controparte_18 CP_19 Controparte_20 Controparte_21 CP_22
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[...] CP_23 CP_24 Controparte_25 CP_26 [...]
, , , , Parte_5 CP_27 Parte_6 Parte_7 Parte_8 [...]
, e già dipendenti della società AL Pt_9 Parte_10 Parte_11
Linee Aeree Italiane s.p.a. passati, a decorrere dal 13/01/2009, senza alcuna soluzione di continuità, alle dipendenze della società CA con inquadramento nella categoria “piloti” nonché nella categoria del Personale Navigante di Cabina con mansioni di assistente di volo, società alle cui dipendenze erano rimasti fino al 31/12/2014 data del loro passaggio, sempre senza soluzione di continuità, alle dipendenze della società
[...]
avevano agito in giudizio al fine di fare valere, previo Controparte_30 accertamento della illegittimità delle modalità di calcolo della retribuzione spettante per i giorni di ferie previste dal CCAL CA prima e del C.C.N.L. del Trasporto Aereo del 16/07/2014 poi, ove era considerata come base di calcolo solo lo stipendio base e l'indennità di volo minima garantita (IVMG), il loro diritto a vedersi considerata nella retribuzione feriale anche l'indennità di volo giornaliera (IVO), l'indennità di volo ristrutturazione (IVR) e l'indennità istruttore di volo con conseguente condanna della società CA al pagamento in loro favore delle somme indicate in ricorso, oltre rivalutazione ed interessi.
Il Tribunale respingeva la domanda, accogliendo, con rilievo assorbente, l'eccezione di prescrizione sollevata dalla società CA ex art. 937 cod. nav. per vano decorso del termine biennale ivi previsto, rilevando come fosse pacifico in causa lo svolgimento da parte dei ricorrenti delle mansioni di pilota, comandante e/o assistente di volo e come fosse provato da parte di AL CA la cessazione dei suoi rapporti lavorativi con i ricorrenti in data 31/12/2014 con conseguente tardività, in assenza di allegazioni in ordine a precedenti anteriori atti interruttivi, della notifica in data 4/10/2022 del ricorso introduttivo del giudizio.
Rilevava a tale proposito come non inficiasse tali conclusioni quanto allegato dai ricorrenti in ordine all'avvenuto conferimento da parte di AL CA, in data 1/1/2015, del compendio aziendale ad essendo la società convenuta dichiaratasi CP_30 CP_31 del tutto estranea alle vicende relative ai rapporti di lavoro eventualmente intercorsi, in epoca successiva, tra gli odierni ricorrenti e le altre compagnie aeree neppure convenute nell'odierno giudizio e rilevando come detta circostanza non risultasse essere stata provata dai ricorrenti con documentazione tempestivamente allegata.
Con più motivi gli odierni appellanti contestano la gravata sentenza nella parte in cui aveva accolto l'eccezione preliminare di prescrizione sollevata da AL CA insistendo per l'accoglimento delle domande avanzate in primo grado.
Lamentano innanzitutto l'erroneità della sentenza di primo grado “nella parte in cui aveva accolto l'eccezione di prescrizione sollevata da AL CA individuandone il dies a quo nel 31/12/2014; violazione dell'art. 937 cod. nav., degli artt. 1292, 2112 e 2697 comma 2° c.c., e degli artt. 112, 115 comma 1°, 116 comma 1° e 416 commi 2° e 3° c.p.c.; erronea valutazione delle risultanze istruttorie;
insufficienza e contraddittorietà della motivazione”.
Rilevano come la prosecuzione del rapporto di lavoro con avvenuta senza CP_30 soluzione di continuità, a seguito di trasferimento di ramo di azienda, dal 01/01/2015 così come la continuità dei rapporti di lavoro già intercorsi con la società convenuta fossero documentalmente provati dagli Accordi sindacali del 26/11/2014 e del 16/12/2014 affermando l'irrilevanza di quanto dichiarato da AL CA in ordine alla sua estraneità alle vicende relative ai rapporti di lavoro successivamente intercorsi con la società cessionaria, stante l'unicità e la continuità del rapporto ed il relativo vincolo di solidarietà ex art. 2112 c.c. Lamentano quindi l'erroneità dell'individuazione, quale decorrenza iniziale del termine di prescrizione, del 31/12/2014, data di cessazione del rapporto con AL CA, rilevando altresì l'erroneità della gravata sentenza anche nella parte in cui aveva statuito che gli appellanti, a fronte della sollevata eccezione di prescrizione, non avrebbero dedotto o fornito prova dell'essere il rapporto di lavoro con ancora in essere CP_30 alla data della notifica del ricorso o quanto meno entro il biennio antecedente, evidenziando come l'onere di fornire la prova degli elementi costitutivi dell'eccezione di prescrizione tra cui l'evento materiale al verificarsi del quale inizia la decorrenza del relativo termine fosse a carico della parte che intende avvalersene.
Contestano altresì la gravata sentenza nella parte in cui aveva dichiarato inammissibile la richiesta di parte ricorrente di produzione documentale in ordine alla vigenza dei rapporti di lavoro al momento della notifica del ricorso per “violazione degli artt. 414 commi 4° e 5°, 416 comma 3°, 420 comma 5° c.p.c. e 421 comma 2° c.p.c.; erronea valutazione delle risultanze istruttorie;
insufficienza e contraddittorietà della motivazione”.
Tali motivi che si ritiene opportuno esaminare congiuntamente risultano fondati.
Non può infatti reputarsi meritevole di conferma quanto affermato dal Tribunale in ordine alla fondatezza della eccezione di prescrizione dei diritti fatti valere dagli odierni appellanti.
Il giudice di prime cure aveva ritenuto fondata tale eccezione, sollevata dalla società resistente ai sensi dell'art. 937 cod. nav., individuando la decorrenza del termine biennale previsto da tale norma al 31/12/2014, data di cessazione del suo rapporto di lavoro con i ricorrenti ritenendo non compiutamente dimostrato quanto dedotto da questi ultimi in ordine al passaggio a partire dal 01/01/2015, ex art. 2112 c.c., in virtù di cessione di ramo Cont di azienda, alle dipendenze della società nemmeno compiutamente allegata la loro attuale permanenza alle dipendenze di tale ultima società.
Ritiene il Collegio che tali conclusioni non possano ritenersi meritevole di conferma.
Si premette innanzitutto che l'onere della prova dell'estinzione per prescrizione del diritto fatto valere, trattandosi di eccezione notoriamente in senso proprio, grava, ai sensi di quanto previsto dall'art. 2697, comma 2, c.c. sul soggetto che la eccepisce, onere quest'ultimo che si estende anche alla data di decorrenza del termine prescrizionale,
Si ribadiscono a tale proposito i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità alla cui stregua l'eccezione di prescrizione, in quanto eccezione in senso stretto, deve fondarsi su fatti allegati dalla parte, quand'anche suscettibili di diversa qualificazione da parte del giudice. Ne consegue che il debitore, ove eccepisca la prescrizione del credito, ha l'onere di allegare e provare il fatto che, permettendo l'esercizio del diritto, determina l'inizio della decorrenza del termine ai sensi dell'art. 2935 cod. civ., restando escluso che il giudice possa accogliere l'eccezione sulla base di un fatto diverso, conosciuto attraverso un documento prodotto ad altri fini da diversa parte in causa (Cass. n. 16326 del 13/07/2009. Sempre in tal senso Cass. n. 15991 del 18/06/2018 e Cass. n. 14135 del 23/05/2019).
Tanto premesso si osserva che gli odierni appellanti avevano con il ricorso di primo grado allegato, a fondamento delle proprie rivendicazioni, di essere stati tutti dipendenti di AL CA “fino al trasferimento dei rispettivi rapporti di lavoro in
[...]
per effetto del conferimento in quest'ultima, da parte della stessa Controparte_32
dell'intero compendio aziendale comprensivo dei beni, del personale e dei CP_33 mezzi finalizzati all'esercizio dell'attività di trasporto aereo, con effetto dal 01/01/2015” deducendo altresì di essere “ stati impiegati presso Controparte_29
[...
e successivamente presso
[...] Controparte_30
, nella categoria del Personale Navigante Tecnico (PNT) Controparte_34 con mansioni di Pilota e qualifica di Comandante o Primo Ufficiale, nonché nella categoria del Personale Navigante di Cabina (PNC), con mansioni di Assistenti di volo”.
Citavano a tale proposito gli accordi sindacali del 26/11/2014 e del 16/12/2014 prodotti quali all.ti A e B del ricorso di primo grado.
Trattasi di accordi con cui, così come evidenziato dagli appellanti, veniva pattuita la cessione in favore di dei compendi aziendali dedicati all'esercizio CP_30 dell'attività di trasporto aereo di AL CA prevedendo altresì la prosecuzione con la società cessionaria, ai sensi dell'art. 2112 c.c., dei relativi rapporti di lavoro (con esclusione, tra l'altro, delle risorse oggetto di mobilità nonché di quelle che non avevano un contratto di lavoro attivo) per un totale di 10.665 unità (accordo del 26/11/2014, all. A).
Le unità lavorative il cui rapporto di lavoro proseguiva con a decorrere CP_30 dal 01/01/2015 venivano definitivamente individuate, con l'accordo sindacale del 16/12/2014, in quelle comprese negli elenchi allegati a tale accordo (all. B).
Trattasi di documentazione, ritualmente allegata al ricorso introduttivo del presente giudizio, significativa della cessione del compendio aziendale presso cui erano impiegati gli odierni appellanti (la cui appartenenza al compendio aziendale dedicato all'esercizio del trasporto aereo non risulta contestata ) e della conseguente prosecuzione del loro rapporto di lavoro, senza soluzione di continuità ai sensi dell'art. 2112 c.c., a decorrere dal 1/1/2015 (così come previsto nell'accordo del 16/12/2014) presso la società cessionaria.
A fronte di tali allegazioni (che peraltro non possono di per sé non reputarsi significative non solo del passaggio dei lavoratori appellanti, ex art. 2112 c.c., alle dipendenze di ma anche della permanenza del rapporto alla data di CP_30 instaurazione del giudizio) e delle risultanze documentali precedentemente evidenziate, la società appellata non solo, contrariamente a quanto sarebbe stato suo onere ex art. 2697, comma 2, c.c., non ha fornito allegazioni specifiche e prove dei fatti determinanti la data di decorrenza del termine prescrizionale biennale invocato (con particolare riferimento alla mancata prosecuzione o alla eventuale cessazione del loro rapporto di lavoro degli appellanti con la cessionaria in data anteriore al biennio antecedente alla CP_30 notifica, avvenuta il 4/10/2012, del ricorso introduttivo del presente giudizio) ma nemmeno contestato specificamente le allegazioni effettuate a tale proposito dagli appellanti nel ricorso di primo grado.
Non può in particolare considerarsi a tale stregua quanto allegato da tale società in sede di costituzione nella precedente fase di giudizio ove quest'ultima si era limitata in sostanza, ad affermare la decorrenza del termine prescrizionale dalla data di cessazione del rapporto di lavoro con la società cedente (cioè dal 31/12/2014), invocando l'inidoneità a determinare una decorrenza diversa del successivo passaggio alle dipendenze di CP_30 ed appellandosi genericamente, in ordine alla mancata cessazione del rapporto
[...] all'onere della prova, onere quest'ultimo gravante, però, così come precedentemente evidenziato, interamente sulla società datrice.
Ne consegue l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione sollevata da AL CA dovendosi ribadire, anche sensi dell'art. 118 disp.att, quanto già affermato da questa stessa Corte con riferimento a fattispecie analoghe a quella oggetto del presente giudizio (in particolare con la sentenza n. 1537 del 2/5/2024).
Sul punto è sufficiente richiamare la recente pronuncia della Consulta n. 143/2023, che ha respinto la questione di legittimità costituzionale, sollevata dal Tribunale di Roma in una controversia analoga alla presente, relativamente all'art. 937 cod. nav. “laddove fa decorrere la prescrizione biennale dei diritti del personale di volo dal giorno dello sbarco nel luogo di assunzione successivamente alla cessazione o alla risoluzione del contratto, per irragionevole disparità di trattamento con riferimento alla diversa decorrenza della prescrizione nel rapporto di lavoro ordinario, quando questo è assistito da stabilità reale”, ritenendo il giudice remittente che “la suddetta disposizione consentirebbe ai ricorrenti nel ricorso principale di far valere ancora, allo stato attuale, i propri diritti essendo i loro rapporti di lavoro proseguiti con la cessionaria , ai sensi Controparte_30 dell'art. 2112 cod. civ.”.
La Consulta ha affermato che “L'art. 937 cod. nav. prevede, per tutti i diritti del lavoratore, la decorrenza del termine di prescrizione, di durata biennale, dal giorno «dello sbarco nel luogo di assunzione successivamente alla cessazione o alla risoluzione del contratto di lavoro». Viceversa, in assenza di tale termine biennale, secondo la disciplina generale i diritti dei lavoratori si prescriverebbero, a seconda delle ipotesi, in cinque o dieci anni. La previsione di una prescrizione biennale più breve di quella ordinaria viene in qualche modo a compensare, in favore del datore di lavoro, la peculiarità della non decorrenza della prescrizione in corso di rapporto, che solo il codice della navigazione prevedeva prima della sentenza n. 63 del 1966. Altra peculiarità della norma in questione è quella della non decorrenza della prescrizione nel corso del rapporto con riguardo ad ogni e qualsiasi diritto correlato al rapporto di lavoro, anche diverso da quelli meramente retributivi. Infatti, l'art. 937 cod. nav. tutela non solo i crediti retributivi, ma tutti i diritti del lavoratore, a differenza di quanto previsto dalla sentenza n. 63 del 1966 che, per gli altri rapporti di lavoro, muovendo dal disposto dell'art. 36 Cost., ha affermato la non decorrenza della prescrizione, nel corso del rapporto contrattuale, con riferimento ai soli crediti retributivi. È proprio la specialità del lavoro nautico, sia marittimo che aereo, a giustificare il particolare regime di disciplina vigente nel settore. E invero, anche a non voler considerare la sussistenza di un metus, che peraltro potrebbe non essere limitato all'ipotesi di licenziamento ritorsivo, ma anche a possibili discriminazioni nelle destinazioni o negli avanzamenti di carriera, resta comunque fermo quanto dichiarato da questa Corte con la sentenza n. 354 del 2006, per la quale la specialità del rapporto di lavoro del personale aeronautico non consente una concreta possibilità di esercizio del diritto per l'estrema mobilità caratteristica dell'attività di tali lavoratori. Gli argomenti portati dall'ordinanza di rimessione sull'evoluzione tecnologica, che oggi permetterebbe con un semplice messaggio di posta elettronica di interrompere la prescrizione, hanno una solo apparente plausibilità. Invero, l'atto interruttivo della prescrizione avviene di regola all'esito di una non semplice ponderazione dei vantaggi e possibili svantaggi che l'apertura di un contenzioso con il proprio datore di lavoro potrebbe comportare, valutazione questa che presuppone la consultazione di un legale al fine di avere l'esatta cognizione dei possibili esiti di un giudizio. È, pertanto, di tutta evidenza che il problema non si riduce alla mera comunicazione dell'atto interruttivo della prescrizione, ma piuttosto al processo decisionale che lo presuppone e che non può certo essere affrontato dall'interessato quando è lontano dal proprio contesto ambientale. La questione non può essere accolta neanche nei termini più limitati proposti dalla difesa di , secondo cui la decorrenza dalla fine del CP_35 rapporto potrebbe essere riferita, nel caso di trasferimento di azienda ex art. 2112 cod. civ., al rapporto con l'impresa di provenienza, quella cedente, e non con l'impresa cessionaria. In concreto, a supporto di tale tesi, viene argomentato che, proprio nel caso di plurimi trasferimenti di azienda, frequenti nel settore aeronautico, l'ultima cessionaria non avrebbe contezza di diritti precedentemente maturati. Invece, proprio la sostanziale continuità dei rapporti e le selezioni che si frappongono nei diversi trasferimenti non possono non incidere sulla permanenza delle suddette ragioni inerenti il decorso della prescrizione nel codice della navigazione e, pertanto, anche tale proposta interpretativa va rigettata. In conclusione, deve essere dichiarata non fondata la sollevata questione di legittimità costituzionale perché, a prescindere dall'evoluzione del problema della decorrenza della prescrizione dei diritti retributivi nell'ambito dei rapporti di lavoro ordinario, il differente regime previsto dall'art. 937 cod. nav. va correlato alla specialità della prestazione lavorativa nel settore”.
Le ragioni della Consulta disattendono le argomentazioni della società appellata e sono sufficienti al rigetto dell'eccezione di prescrizione sollevata da quest'ultima essendo sufficiente a tale proposito rilevare che il rapporto di lavoro degli appellanti era proseguito senza soluzione di continuità ex art. 2112 c.c. con e, deve ritenersi, alla stregua CP_30 delle considerazioni che precedono, ancora in corso quanto meno alla data di instaurazione del giudizio.
Ne consegue che il termine prescrizionale non era ancora decorso né al momento del deposito del ricorso né al momento della sua notifica.
Tanto premesso, le richieste degli odierni appellanti, che dovranno quindi essere esaminate nel merito, risultano meritevoli di parziale accoglimento nei termini che seguono. Le rivendicazioni degli appellanti risultano in particolare fondate ove lamentano la mancata inclusione nel calcolo della retribuzione feriale dell'Indennità di volo oraria (IVO).
Si intende ribadire, anche in questo caso, in ordine alla fondatezza di tale rivendicazione, anche sensi dell'art. 118 disp. att c.p.c., quanto già affermato da questa stessa Corte, con riferimento a fattispecie analoghe a quella oggetto del presente giudizio (in particolare con le sentenze nn. 1537 del 2/5/2024 e n. 2566 del 11/7/2024), in ordine alla nullità della contrattazione collettiva, laddove esclude dal computo della retribuzione feriale l'IVO, perché non conforme alla nozione europea di retribuzione del periodo di ferie.
A tale proposito è sufficiente richiamare la pronuncia di legittimità (Cass. n. 20216/2022), intervenuta in analoga fattispecie, con riferimento a dipendenti inquadrati nella categoria piloti, la quale aveva accertato, con sentenza emessa ex art. 420 bis c.p.c., la nullità dell'art. 10 CCN Trasporto Aereo - Sezione per il Personale Navigante Tecnico.
Si legge nella richiamata pronuncia che “ va richiamata la recente sentenza della CGUE (Settima Sezione) del 13.1.2022, nella causa C-514/20) (DS c/ che, sebbene Per_1 riguardante altra tipologia di rapporto di lavoro, tuttavia ha affermato principi generali sul diritto alle ferie annuali retribuite, che sicuramente chiariscono e confermano le statuizioni della più volte citata sentenza della stessa CGUE del 15 settembre 2011, causa C-155/10), e altri c. , la cui interpretazione, nella lettura Per_2 Controparte_36 fornita dal primo giudice, è stata censurata da parte ricorrente….. Le sentenze della Corte di Giustizia dell'UE hanno, infatti, efficacia vincolante, diretta e prevalente sull'ordinamento nazionale, così confermato dalla Corte Costituzionale con le sentenze n. 168/1981 e n. 170/1984. Orbene, dalla citata sentenza della CGUE, si rileva quanto segue. Ai punti 21, 22 e 23 è testualmente affermato: "In primo luogo, occorre ricordare che, secondo l'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88, «gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane». Se è vero che, dal tenore di tale disposizione, emerge che spetta agli Stati membri definire le condizioni di esercizio e di attuazione del diritto alle ferie annuali retribuite, essi devono, però, astenersi dal subordinare a qualsiasi condizione la costituzione stessa di tale diritto che scaturisce direttamente dalla suddetta direttiva Per_ (sentenza del 29 novembre 2017, , C-214/16, EU:C:2017:914, punto 34 e la giurisprudenza ivi citata). In secondo luogo, la Corte ha dichiarato, con riferimento all'articolo 7 della direttiva 2003/88, che il diritto di ogni lavoratore alle ferie annuali retribuite deve essere considerato un principio particolarmente importante del diritto sociale dell'Unione, al quale non si può derogare e la cui attuazione da parte delle autorità nazionali competenti può essere effettuata solo nei limiti esplicitamente indicati dalla direttiva 2003/88 (sentenza del 6 novembre 2018, C-619/16, Per_4
EU:C:2018:872, punto 28 e la giurisprudenza ivi citata)'. Ai punti 29, 30, 31, 32, 33 e 34 è, poi, precisato: "...l'articolo 1 della direttiva 2003/88 prevede che quest'ultima stabilisca prescrizioni minime di sicurezza e di salute per l'organizzazione dell'orario di lavoro, In particolare per quanto riguarda i periodi minimi di ferie annuali. Tenuto conto di questi obiettivi, la Corte ha affermato che il diritto alle ferie annuali, sancito dall'articolo 7 della direttiva 2003/88, ha una duplice finalità, ossia consentire al lavoratore, da un lato, di riposarsi rispetto all'esecuzione dei compiti attribuitigli in forza del suo contratto di lavoro e, dall'altro, di beneficiare di un periodo di distensione e di ricreazione (sentenza del 25 giugno 2020, Varhoven Controparte_37
e , C-762/18 e C-37/19, EU:C:2020:504, punto 57 e la
[...] Controparte_38 giurisprudenza ivi citata). Infatti, è nell'interesse della protezione effettiva della sua sicurezza e della sua salute che il lavoratore deve normalmente poter beneficiare di un riposo effettivo (v., in tal senso, sentenza del 20 gennaio 2009, e a., C-350/06 CP_39
e C-520/06, EU:C:2009:18, punto 23). Ne consegue che gli incentivi a rinunciare al congedo di riposo o a sollecitare i lavoratori a rinunciarvi sono incompatibili con gli obiettivi del diritto alle ferie annuali retribuite, legati segnatamente alla necessità di garantire al lavoratore il beneficio di un riposo effettivo, per assicurare una tutela efficace della sua sicurezza e della sua salute. Pertanto, ogni azione o omissione di un datore di lavoro, avente un effetto potenzialmente dissuasivo sulla fruizione di ferie annuali da parte del lavoratore, è altresì incompatibile con la finalità del diritto alle ferie annuali retribuite (sentenza del 6 novembre 2018, C-619/16, EU:C:2018:872, Per_4 punto 49 e la giurisprudenza ivi citata). Per questo motivo, è stato ritenuto che l'ottenimento della retribuzione ordinaria durante il periodo di ferie annuali retribuite è volto a consentire al lavoratore di prendere effettivamente i giorni di ferie cui ha diritto. Orbene, quando la retribuzione versata a titolo del diritto alle ferie annuali retribuite previsto all'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88, è inferiore alla retribuzione ordinaria ricevuta dal lavoratore durante i periodi di lavoro effettivo, lo stesso rischia di essere indotto a non prendere le sue ferie annuali retribuite, almeno non durante i periodi di lavoro effettivo, poiché ciò determinerebbe, durante tali periodi, una diminuzione della Per_ sua retribuzione (sentenza del 13 dicembre 2018, , C-385/17, EU:C:2018:1018, punto 44 e la giurisprudenza ivi citata). Del pari, la Corte ha dichiarato che il lavoratore poteva essere dissuaso dall'esercitare il proprio diritto alle ferie annuali tenuto conto dello svantaggio finanziario, anche se quest'ultimo è differito, cioè si manifesta nel corso del periodo successivo a quello delle ferie annuali (v., in tal senso, sentenza del 22 maggio 2014, Lock, C-539/12, EU:C:2014:351, punto 21)". Al punto 41 è, infine, ribadito: "Come sottolineato al punto 32 della presente sentenza, qualsiasi prassi o omissione da parte del datore di lavoro che abbia un effetto potenzialmente dissuasivo sulla fruizione delle ferie annuali da parte di un lavoratore è incompatibile con la finalità del diritto alle ferie annuali retribuite". In considerazione dei principi sopra esposti, si deve, pertanto, condividere il giudizio di nullità dell'art. 10 del CCNL Trasporto Aereo - Sezione per il Personale Navigante Tecnico, a partire dal luglio 2014…, nella parte in cui, limitatamente al periodo minimo di ferie di quattro settimane, esclude dalla base del computo della retribuzione da corrispondere nel periodo feriale, la componente retributiva costituita dall'indennità di volo integrativa, perché tale disposizione è in contrasto con la norma imperativa di cui all'art. 4 del D.lgs. n. 185/2005 che, interpretato alla luce del diritto europeo, impone di riconoscere al lavoratore navigante in ferie una retribuzione corrispondente alla nozione europea di remunerazione delle ferie in misura tale da garantire al lavoratore medesimo condizioni economiche paragonabili a quelle di cui gode quando esercita l'attività lavorativa. Nel caso in esame….. è stato rilevato che la indennità di volo integrativa costituisce una significativa componente della retribuzione incidente nella misura del circa 30% (o in percentuale maggiore a seconda delle ore di volo effettuate) sul trattamento economico spettante al personale navigante. Tale peso potrebbe chiaramente costituire un incentivo a non fruire delle ferie, in contrasto, quindi, con i principi euro-unitari che statuiscono che deve essere evitata qualsiasi prassi o omissione, da parte del datore di lavoro, che abbia un effetto potenzialmente dissuasivo sulla fruizione delle ferie annuali da parte di un lavoratore, essendo ciò appunto incompatibile con la finalità del diritto alle ferie annuali retribuite. Sotto questo profilo, la gravata pronuncia va, pertanto, confermata con la conseguente declaratoria di nullità dell'art. 10 CCNL citato, a partire dal luglio 2014 (periodo in contestazione nella presente controversia), limitatamente alle ferie annuali minime di quattro settimane”.
Le ragioni esposte dai giudici di legittimità, pur affermate con specifico riferimento alla contrattazione collettiva applicabile al rapporto di lavoro del personale navigante tecnico a decorrere dal luglio 2014 (art. 10 CCNL Trasporto Aereo – Sezione per il Personale Navigante Tecnico), sono sufficienti per affermare la fondatezza, per tale parte, delle rivendicazioni di tutti gli odierni appellanti per l'intero periodo dedotto in giudizio.
Trattasi infatti di principi pienamente applicabili alle clausole collettive, di tenore analogo (laddove escludono l'indennità di volo integrativa dal calcolo della retribuzione feriale), che regolano il rapporto di lavoro di tutti gli appellanti, quale personale navigante, e per l'intero periodo oggetto di rivendicazione (trattasi degli artt. 8 e 23 del CCAL CA Dirigenti per il Personale Navigante tecnico con la qualifica di Comandante del 30/10/2008, degli artt. 11 e 31 del CCL CA Sezione Piloti del 30/10/2008, degli artt. 8 e 25 del CCL CA Sezione Assistenti di Volo del 30/10/2008).
Deve del resto ribadirsi, conformemente a quanto affermato dai citati precedenti di questa Corte e dalla stessa giurisprudenza di legittimità precedentemente citata, l'effetto dissuasivo derivante dalla sua rilevante incidenza sulla retribuzione percepita.
Tale voce retributiva rappresenta infatti, così come allegato dagli odierni appellati nel ricorso di primo grado (senza che sul punto la società abbia fornito significativi elementi di smentita ovvero di segno contrario), in ragione delle mansioni svolte (inscindibilmente connesse, tanto per i piloti che per gli assistenti di volo, all'attività di navigazione essendo corrisposta per ciascuna ora di volo) una parte cospicua della retribuzione che il lavoratore percepisce nel periodo di attività tale quindi da dissuadere, in caso di mancata percezione, il lavoratore dal godimento delle ferie.
Co La stessa , con la citata sentenza n. 20216/2022, nell'affermare, ai sensi dell'art. 420 bis c.p.c., l'illegittimità della clausola collettiva che escludeva l'IVO dal computo della retribuzione feriale, aveva evidenziato a tale fine, con generale riferimento al personale navigante, come l'IVO “costituisce una significativa componente della retribuzione incidente nella misura del circa 30% (o in percentuale maggiore a seconda delle ore di volo effettuate)”. La significativa incidenza dell'IVO sul trattamento economico goduto dagli appellati, potenzialmente dissuasiva secondo le indicazioni della richiamata Corte di Giustizia, risulta del resto riscontrata dagli stessi importi oggetto di rivendicazione così come indicati nei conteggi allegati al ricorso e come riconosciuti all'esito del presente giudizio.
Le argomentazioni della società appellata non inficiano le ragioni esposte dai giudici di legittimità in punto di interpretazione e applicazione dei principi di diritto richiamati né sono condivisibili nell'evidenziare l'effettivo godimento dei periodi feriali, poiché il
“pericolo” ovvero l'effetto potenzialmente dissuasivo sulla fruizione delle ferie annuali da parte di un lavoratore non va certamente valutato in concreto ex post, come finisce invece per pretendere la società con il sostenere che si dovrebbe tenere conto che tutti gli appellati negli anni in contestazione hanno goduto di ferie, prospettazione che confonde anche la natura della domanda volta a ottenere la giusta retribuzione durante il periodo feriale e non certo il risarcimento per ferie non godute.
Analogamente la Cassazione, intervenuta sul ricorso per revocazione proposto dalla società avverso la sentenza n. 20216/2022, ha ribadito come l'univoca giurisprudenza europea imponga una determinata interpretazione della direttiva 2003/88/CE (art. 7), ritenuta necessaria proprio al fine di scongiurare un possibile effetto dissuasivo, che tenga conto della mancata fruizione, come possibile (ossia potenziale) conseguenza dell'effetto dissuasivo prodotto dal sistema retributivo delle ferie previsto dalle clausole del c.c.n.l. (Cass. n. 3006/2024).
Parimenti non è condivisibile quanto sostenuto dall'appellante ove addebita alla gravata sentenza di non avere tenuto conto, nel dichiarare la nullità delle clausole collettive, della loro “natura essenziale e inscindibile”.
Nella specie, va ribadito, si controverte del diritto durante il periodo feriale a una retribuzione conforme ai parametri normativi e in specie al parametro eurounitario, sicché, accertata la non rispondenza a detto parametro e quindi la non conformità a legge della norma collettiva che con chiarezza esclude dal computo una voce retributiva, il richiamo agli artt. 1362 e 1363 c.c. non appare conferente, finendo per confondere i criteri ermeneutici con tutt'altra previsione, quella dell'art. 1419, comma 2, c.c. che invece deve ritenersi applicabile nella specie, con conseguente sostituzione ex lege delle clausole collettive nulle con la norma imperativa violata, meccanismo quest'ultimo (applicabile anche alla contrattazione collettiva) che esclude, per espresso disposto normativo, la possibilità di estendere, ai sensi del primo comma dello stesso articolo di legge, la nullità delle clausole in questione all'intero contratto in cui sono inserite.
Trattasi di meccanismo normativo che impedisce quindi che si possa attribuire rilievo a quanto prospettato da CA in ordine alla possibilità che le clausole collettive in esame si pongano in correlazione inscindibile con il resto del contratto di riferimento poiché l'essenzialità di tali clausole rimane esclusa dalla stessa prevista sua sostituzione con una regola posta a tutela di interessi collettivi di preminente rilevanza pubblica (in tal senso Cass. n. 645/1999 e Cass. n. 19156/2005). Ne discende, alla luce delle considerazioni che precedono, il diritto degli odierni appellanti a percepire, per il periodo di ferie minimo previsto dalla legge e dal diritto sociale europeo, un trattamento economico feriale computato tenendo conto anche dell'IVO.
Non può darsi seguito alle questioni di legittimità costituzionale prospettate dall'appellata per violazione degli artt. 3, 36, 39 e 41 Cost., degli artt. 10 d.lgs. n. 66/ 2003 e 4 d.lgs. 185/2005 ove interpretati nel senso ch'essi includerebbero l'indennità di volo integrativa nel computo della retribuzione delle ferie annuali e dell'art. 2 della l. 130/2008 che ordina l'esecuzione del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, come modificato dall'art. 2 del Trattato di Lisbona del 13/12/2007 (TFUE), nella parte in cui impone di applicare la Direttiva 2003/88/CE e la Direttiva 2000/79/CE nell'interpretazione fornita dalla Corte di Giustizia con la citata sentenza (sostenendo che una tale Per_2 interpretazione sarebbe lesiva dei principi del legittimo affidamento nella stabilità della regolamentazione contrattuale, della libertà sindacale e della libertà di iniziativa economica privata).
Deve parimenti essere disattesa l'ulteriore questione pregiudiziale di interpretazione dell'appellante dell'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE e dell'art. 3 della Direttiva 2000/79/CE prospettata dall'appellata sul seguente quesito: “se tali disposizioni ostino a una disciplina nazionale che consente all'autonomia contrattuale collettiva di prevedere per i lavoratori il pagamento di indennità aggiuntive legate al concreto svolgimento di una determinata mansione, escludendole al contempo dalla retribuzione ordinaria e, di conseguenza, non computandole nella retribuzione dei giorni di ferie annuali”.
In questa sede è sufficiente richiamare la già citata pronuncia di legittimità, che disattendendo analoghe questioni ha osservato che “ Parte ricorrente ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 10 D.Igs. n. 66/2003 e 4 D.Igs. n. 185 del 2005, attuativi rispettivamente della Direttiva 2003/88/CE e della Direttiva 2000/88/CE, ove interpretati nel senso che includerebbero l'indennità di volo integrativa nel computo della retribuzione delle ferie annuali, e specificamente con gli artt. 1, 2, 3, 18, 36, 39 e 41, con particolare lesione dei principi fondamentali della certezza del diritto e dell'autonomia negoziale delle parti sociali e della iniziativa economica privata;
in relazione al primo aspetto, sotto il profilo della lesione del legittimo affidamento, principio fondamentale, insuperabile dal diritto euro-unitario; quanto al secondo, in relazione al profilo che l'ordinamento italiano riconosce che le parti sociali regolino tramite le proprie rappresentanze e mediante la contrattazione collettiva le condizioni essenziali del contratto di lavoro;
con riguardo al terzo aspetto, perché l'interpretazione adottata dal Tribunale avrebbe leso la libertà di impresa costituzionalmente riconosciuta. Entrambe le questioni sono, a parere del Collegio, manifestamente infondate. Quanto alla lesione del principio del legittimo affidamento, deve rilevarsi che, come osservato condivisibilmente dal PG, le disposizioni europee e nazionali nonché le sentenze della CGUE che vengono in rilievo nel presente giudizio non hanno subito modifiche nel tempo né significative rimeditazioni e mutamenti interpretativi (anche avendo riguardo alla recente pronuncia del 2022) per cui le parti sociali, nel redigere la norma collettiva di cui all'art. 10 citato, avrebbero dovuto tenere conto dei principi e degli orientamenti che si erano già affermati e consolidati in materia, senza che si possa, appunto, invocare una incolpevole aspettativa di fronte ad una situazione asseritamente mutatasi nel tempo. Relativamente, poi, alla dedotta lesione della libertà sindacale e della libertà di impresa, va ritenuta anche in questo caso la manifesta infondatezza della questione perché la contrattazione collettiva non si muove nel vuoto normativo e, in un sistema di fonti "multilevel", come è quello euroitaliano, la peculiarità del diritto del lavoro richiede comunque che sia le disposizioni normative che quelle collettive contrattuali operino in sintonia e in parallelo tra loro, con l'osservanza appunto dei principi dettati dal diritto dell'Unione e di quelli fondamentali dello Stato Italiano, relativamente alle prescrizioni normative "minime", la cui osservanza non può costituire certamente alcuna lesione delle libertà sopra indicate. Passando oltre all'esame delle doglianze della ricorrente, devono essere valutate le due istanze di rinvio pregiudiziale, ex art. 267 TFUE: la prima, riguardante l'interpretazione dell'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE e dell'art. 3 della Direttiva 2000/79/CE, formulata in relazione al seguente quesito: "se tali disposizioni ostino a una disciplina nazionale che consente all'autonomia contrattuale collettiva di prevedere per i lavoratori il pagamento di indennità aggiuntive legate al concreto svolgimento di una determinata mansione, escludendole al contempo dalla retribuzione ordinaria e, di conseguenza, non computandole nella retribuzione dei giorni di ferie annuali"; la seconda, concernente la questione pregiudiziale di validità della Direttiva 2003/88/CE e della Direttiva 2000/79/CE e consequenziale istanza di rimessione, ex art. 267 TFUE, alla Corte di Giustizia, perché, qualora le norme del diritto europeo primario dovessero essere interpretate, nel senso indicato dalla Corte di Giustizia, al di là del singolo caso del Regno Unito, si sarebbe posto un problema di validità delle Direttive in quanto esse, spingendosi a definire una nozione armonizzata di retribuzione e imponendone, di conseguenza, l'integrale corresponsione per il periodo di ferie annuali, andrebbero ben al di là dell'esercizio della competenza attribuita all'Unione….. ritiene il Collegio che non sussistono i presupposti per il chiesto rinvio pregiudiziale interpretativo sia perché sulla questione della retribuzione feriale la Corte di Giustizia si è più volte pronunciata, da ultimo con la sentenza del gennaio 2022 sopra richiamata, sia perché il problema esegetico posto non rientra nell'ambito della interpretazione dell'art. 7 della Direttiva 2003/88 (o 3 della Direttiva 2000/79) in quanto la valutazione del caso concreto, cioè di verificare se alcune indennità aggiuntive legate al concreto svolgimento di una determinata mansione possano essere escluse dal computo della retribuzione dei giorni per ferie annuali, è attività riservata comunque al giudice nazionale e non a quello europeo. Al riguardo, e anche per sottolineare l'inammissibilità della questione di costituzionalità sollevata in relazione all'art. 2 della legge 2 agosto 2008 n. 130, deve sottolinearsi che l'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE, secondo l'interpretazione adottata dalla Corte di Giustizia, non individua un concetto di retribuzione per ferie europea di tipo "quantitativo", ma delinea un concetto di retribuzione per ferie europea sotto un profilo "teleologico", nel senso che essa deve essere tale da non indurre il lavoratore ad optare per una rinuncia alle ferie al fine di non essere pregiudicato nei suoi diritti. Tale indagine appartiene al giudice dello Stato membro e, quando - come nel caso di specie- la componente esclusa è legata a periodi di lavoro effettivamente svolti, non può escludersi l'adozione di un meccanismo che tenga conto, per esempio, del riconoscimento di una media delle ore di lavoro (volo) effettivo ai fini del computo sulla retribuzione per ferie, come già ritenuto legittimo in altre fattispecie (Corte di Giustizia UE, sez. IV, 13.12.2018 n. 385; Cass. n. 37589/2021). Ciò per ribadire che la normativa dell'Unione Europea non si è spinta a definire una nozione armonizzata di retribuzione imponendo l'integrale corresponsione di essa nel periodo feriale, così violando la competenza in ambiti riservati alla potestà normativa degli Stati membri, ma si è limitata ad indicare l'osservanza di un risultato il cui esito deve essere valutato in concreto, avendo riguardo alla specificità dei singoli ordinamenti nazionali, con gli strumenti legislativi che ogni Stato abbia adottato e con riferimento alla particolarità della componente retributiva di cui si chiede l'inclusione, dal giudice nazionale. Infine, va rilevato che, per le stesse ragioni sopra esposte, non si ravvisano i presupposti anche per sollevare la prospettata questione pregiudiziale di validità delle Direttive 2003/88/CE e di quella del 200//79/CE, rispetto all'esercizio della competenza attribuita all'Unione in quanto, come sopra precisato, le suddette Direttive non tendono ad imporre una nozione armonizzata di retribuzione nei termini indicati da parte ricorrente. Per completezza è opportuno ricordare, sempre ai fini della inammissibilità della prospettata questione di validità pregiudiziale, che l'art. 7 della direttiva 2003/88 o l'art. 3 della Direttiva 2000/79/Cq non hanno istituito direttamente il diritto alle ferie annuali retribuite, in quanto tale diritto trova origine in vari atti come, a livello di Unione, la Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori, menzionata all'art. 151 TFUE, nonché vari atti internazionali ai quali gli Stati membri hanno partecipato o aderito, come la Carta sociale europea (di cui tutti gli Stati membri sono parti in quanto vi hanno aderito nella sua versione originaria, nella sua versione riveduta o nelle due versioni) anch'essa menzionata all'art. 151 TFUE nonché la Convenzione n. 132 dell'Organizzazione internazionale del lavoro, del 24 giugno 1970, relativa ai congedi annuali pagati, come riveduta, la quale indica alcuni principi elaborati da tale Organizzazione di cui occorre tenere conto, come risulta dal considerando 6 della direttiva 2003/88 (vedi, al riguardo: sentenza 20 gennaio 2009, C350/06 e C-520/06, punti 37 e 38). Si tratta, quindi, di un principio essenziale del diritto sociale dell'Unione in quanto tale dotato di natura imperativa (vedi, in tal senso, sentenza del 16 marzo 2006, C-131/04 e C-257/04, punti 48 e 68). Tale principio essenziale comprende il diritto alle ferie annuali «retribuite» e il diritto, intrinsecamente collegato al primo, a un'indennità finanziaria per le ferie annuali non godute al momento della cessazione del rapporto di lavoro (vedi sentenza resa nella causa C-569/16 e C-570/16, punto 83). La stessa Corte di Giustizia, con la sentenza del 13 gennaio 2002, già citata, al punto 24 ha precisato che "il diritto alle ferie annuali retribuite non solo riveste, in qualità di principio del diritto sociale dell'Unione, particolare importanza, ma è anche espressamente sancito all'articolo 31, paragrafo 2, della Carta, cui l'articolo 6, paragrafo 1, TUE riconosce il medesimo valore giuridico dei trattati (sentenza del 25 giugno 2020, e Persona_6 Controparte_37
, cause C762/18 e C-37/19, EU:C:2020:504, punto 54 e la giurisprudenza Controparte_38 ivi citata)">.
Ne consegue il diritto degli odierni appellanti a percepire un trattamento economico feriale computato tenendo conto anche dell'IVO.
Non possono invece trovare accoglimento le rivendicazioni relative all'IVR e alla indennità istruttore di volo.
Trattasi di richieste formulate in termini generici e non sorrette da adeguate allegazioni posto che l'IVR è dovuta, così come si evince dalle stesse allegazioni degli appellanti, solo ai piloti provenienti da AL AI (AL Linee Aeree Italiane s.p.a.), provenienza nemmeno allegata nel ricorso introduttivo (carenza tanto più significativa alla luce della considerazione che tale indennità, così come si evince dall'accordo del 30/10/2008, era condizionata all'inferiorità, a parità di volo, della retribuzione corrisposta al 93% di quanto in precedenza percepito presso AL AI).
Ancora più generiche ed inidonee risultano le allegazioni in ordine all'indennità istruttore di volo ove non è stata nemmeno prodotta la contrattazione collettiva di riferimento nè fornite allegazioni idonee ordine al contenuto di tali accordi in ordine ai presupposti di erogazione di tale emolumento (essendosi gli appellanti sul punto limitati a dedurre come tale indennità fosse “prevista per i comandanti con incarico di istruttore di volo” attività questa nemmeno compiutamente dedotta tra le mansioni svolte).
Tanto acclarato, passando all'individuazione dei criteri di quantificazione delle somme dovute agli appellanti ritiene questo Tribunale, di individuare il periodo significativo di riferimento in un anno solare.
Questo alla stregua delle indicazioni fornite dalla CGUE secondo cui occorre guardare alla retribuzione media percepita in un periodo di riferimento giudicato rappresentativo (punto 26 della citata sentenza del 15/9/2011, e altri contro causa C-155/10), tenendo conto della variabilità degli importi corrisposti mensilmente ai lavoratori a titolo di IVO ed aderendo ad un diffuso orientamento di merito (ritenuto meritevole di conferma anche nei citati precedenti di questa Corte).
La retribuzione del giorno di ferie imposta dalla norma imperativa deve intendersi quindi costituita, in aggiunta alle somme corrisposte dall'appellata alla stregua delle previsioni contrattuali (tenendo conto, soltanto, dello stipendio mensile e dell'IVMG), anche dal valore medio dell'IVO percepita dal singolo lavoratore nel singolo anno solare moltiplicato per il numero di giorni di ferie effettivamente goduti nell'anno per un numero non superiore a 28, corrispondente a quattro settimane (valendo i principi precedentemente evidenziati per il solo periodo minimo di quattro settimane annuali previsto dalla direttiva 2003/88/CE e cioè, come chiarito dalla Corte di Giustizia, di 4 settimane a fronte di un anno di lavoro effettivo pari 28 giorni).
Tale valore medio è costituito dal totale delle somme percepite dal lavoratore a titolo di indennità di volo integrativa in un anno solare, diviso per il numero risultante dalla sottrazione tra 365 (366 per gli anni bisestili) ed il numero di giorni di assenza, nello stesso anno, per ferie maggiorato dei giorni di assenza per il verificarsi di eventi peculiari che incidono sul rapporto lavorativo (quali la malattia, l'aspettativa, la maternità, la cassa integrazione, il congedo parentale o altre cause).
Tale calcolo dovrà essere effettuato sulla scorta della sola documentazione in atti ed escludendo le annualità mancanti anche di una sola busta paga.
Gravava infatti sul lavoratore, a prescindere dal criterio di liquidazione proposto, l'onere di fornire comunque, con idonee allegazioni o prove, sin dal ricorso di primo grado, gli elementi necessari a consentire la determinazione delle somme dovute alla stregua della nozione europea di retribuzione feriale, nozione che, alla stregua dei principi comunitari precedentemente evidenziati (cfr. in particolare la sentenza 15/9/2021 Williams precedentemente citata), nel prevedere la necessità di parametrare quanto dovuto ad un valore medio nell'ambito di un periodo ritenuto rappresentativo imponeva al lavoratore l'onere di fornire i dati relativi alle ore di volo effettuate e alle somme conseguentemente percepite a titolo di IVO nel periodo (in tal senso CdA Roma n. 928 del 28/5/2025).
Le somme dovute ai lavoratori potranno essere quantificate sulla base dei predetti criteri, nelle somme rispettivamente indicate in dispositivo, sulla base dei conteggi alternativi depositati da parte appellante in data 27/6/2025, in adempimento dell'ordinanza emessa da questa Corte all'esito dell'udienza del 6/3/2025, conteggi da ritenersi condivisibili e correttamente formulati ad eccezione di quanto verrà in seguito evidenziato.
Risulta infatti parzialmente fondata l'unica contestazione avanzata avverso di essi, sotto il profilo contabile, da CA in ordine al non essere state prodotte in giudizio, per parte degli appellanti e per parte degli anni oggetto di rivendicazione, tutti i prospetti paga con conseguente necessità, alla stregua dei criteri precedentemente enunciati e delle ragioni poste a loro fondamento, di stralciare dagli importi dovuti quelli rivendicati per l'intera annualità.
Questo in particolare, sulla base della documentazione in atti, solo limitatamente gli appellanti (per l'anno 2010), (per gli anni 2009 e 2010), Parte_1 Parte_2 Parte_4
(per l'anno 2010), (per l'anno 2010), (per l'anno 2009), (per CP_1 CP_2 CP_8 CP_1 l'anno 2010), (per l'anno 2010), (per gli anni 2010, 2011 e 2012), CP_9 CP_19
(per l'anno 2010), (per l'anno 2010), (per gli anni 2009 e 2010) e CP_23 CP_24
(per l'anno 2009). Parte_11
Non può a tale proposito attribuirsi rilievo, a fronte della integrale produzione delle buste paga materialmente riferibili a tale anno, non contestato da tale società, alla mancata produzione del prospetto paga di gennaio 2015 in assenza di idoneo riscontro, non fornito dalla società appellata, in ordine all'essere tale prospetto paga, rappresentativo, in applicazione di un asserito metodo “sfalsato” della mensilità di dicembre 2014, annualità quest'ultima che, in assenza di ulteriori contestazioni, dovrà pertanto essere considerata ai fini della quantificazione degli importi dovuti.
Alla stregua delle considerazioni che precedono dovrà quindi:
- dichiararsi la nullità delle clausole di cui agli artt. 8 e 23 del CCAL CA Dirigenti per il Personale Navigante tecnico con la qualifica di Comandante del 30/10/2008, agli artt. 11 e 31 del CCL CA Sezione Piloti del 30/10/2008, agli artt. 8 e 25 del CCL CA Sezione Assistenti di Volo del 30/10/2008, all'art. 10 del CCNL Trasporto Aereo - Parte specifica Vettori – Sezione Prima - Personale Navigante Tecnico, laddove escludono l'indennità di volo integrativa dal calcolo della retribuzione spettante per i periodi di ferie;
- dichiararsi il diritto degli odierni appellanti a percepire, per ciascun giorno di ferie entro il limite di 28 annui, una retribuzione comprensiva di tale voce di retribuzione, calcolata sulla media dei compensi percepiti nei dodici mesi dell'anno antecedente alla fruizione delle ferie con condanna della società appellata a pagare a tale titolo gli importi di di € 20.448,89 per l'appellante € 8.846,01 per € 17.528,86 per € Parte_1 Parte_2 Pt_3 24.419,36 per , € 9.589,57 per € 17.818,24 per € 19.460,56 per Parte_4 CP_1 CP_2
€ 22.788,27 per € 11.620,69 per € 18.301,66 per , € CP_3 Controparte_4 CP_5 CP_6
21.428,44 per € 11.656,60 per € 12.124,63 per € 17.082,49 CP_7 CP_8 CP_9 CP_1 per € 15.082,36 per € 7.781,38 per € 7.675,66 per € CP_10 CP_11 CP_12
10.270,14 per , € 17.053,52 per , € 22.728,42 per € 18.336,32 per CP_14 CP_15 CP_16
€ 27.551,90 per € 3.081,26 per € 21.638,08 per CP_17 CP_18 CP_19 CP_20
€ 4.478,60 per € 446,25 per € 9.807,94 per € 98,01 per CP_21 CP_22 CP_23 CP_24 CP_2
€ 23.072,77 per , € 16.271,03 per € 21.908,37 per
[...] Controparte_25 Pt_5
€ 24.158,09 per , € 14.934,70 per , € 11.170,68 per € 12.246,13 per CP_27 Pt_6 Pt_7
, € 22.728,42 per € 12.356,50 per e € 13.662,54 per Pt_8 Pt_9 Pt_10 Parte_11
Per tali importi, maggiorati di interessi e rivalutazione monetaria ex art. 429 c.p.c., dovrà quindi essere emessa, in riforma della gravata sentenza, sentenza di condanna a carico della società appellata.
Tali i motivi della presente decisione.
La regolamentazione delle spese di lite, liquidate come in dispositivo, segue la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, statuendo sull'appello, in parziale riforma della gravata sentenza nel resto confermata:
- dichiara la nullità delle clausole di cui agli artt. 8 e 23 del irigenti per il CP_41
Personale Navigante tecnico con la qualifica di Comandante del 30/10/2008, agli artt. 11 e 31 del CCL CA Sezione Piloti del 30/10/2008, agli artt. 8 e 25 del CCL CA Sezione Assistenti di Volo del 30/10/2008, all'art. 10 del CCNL Trasporto Aereo - Parte specifica Vettori – Sezione Prima - Personale Navigante Tecnico, laddove escludono l'indennità di volo integrativa dal calcolo della retribuzione spettante per i periodi di ferie;
- dichiara il diritto degli odierni appellanti a percepire, per ciascun giorno di ferie entro il limite di 28 annui, una retribuzione comprensiva di tale voce di retribuzione, calcolata sulla media dei compensi percepiti nei dodici mesi dell'anno antecedente alla fruizione delle ferie con condanna della società appellata a pagare a tale titolo gli importi di di € 20.448,89 per l'appellante € 8.846,01 per € 17.528,86 per € 24.419,36 Parte_1 Parte_2 Pt_3 per , € 9.589,57 per € 17.818,24 per € 19.460,56 per € Parte_4 CP_1 CP_2 CP_3
22.788,27 per € 11.620,69 per € 18.301,66 per , € 21.428,44 Controparte_4 CP_5 CP_6 per € 11.656,60 per € 12.124,63 per € 17.082,49 per CP_7 CP_8 CP_9 CP_10 CP_1
€ 15.082,36 per € 7.781,38 per € 7.675,66 per € 10.270,14 per CP_11 CP_12
, € 17.053,52 per , € 22.728,42 per € 18.336,32 per € CP_14 CP_15 CP_16 CP_17
27.551,90 per € 3.081,26 per € 21.638,08 per € 4.478,60 per CP_18 CP_19 CP_20
€ 446,25 per € 9.807,94 per € 98,01 per , € 23.072,77 CP_21 CP_22 CP_23 CP_24 CP_2 per , € 16.271,03 per € 21.908,37 per € 24.158,09 per Controparte_25 Pt_5
, € 14.934,70 per , € 11.170,68 per € 12.246,13 per , € CP_27 Pt_6 Pt_7 Pt_8 22.728,42 per € 12.356,50 per e € 13.662,54 per In tutti i casi oltre Pt_9 Pt_10 Parte_11 interessi legali e rivalutazione monetaria ex art. 429 c.p.c. dalla maturazione al soddisfo.
Condanna la società appellata al pagamento delle spese di lite che liquida quanto al primo grado in € 9.942 e quanto al presente grado di giudizio in € 9.256. In entrambi i casi oltre spese forfettarie nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge. Spese da distrarsi ex art. 93 c.p.c.
Roma, 17.7.2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE LA PRESIDENTE
dott. Vincenzo Selmi d.ssa Vittoria Di Sario