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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 14/11/2025, n. 804 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 804 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LUCCA
r.g. n. 1794/2024
Alla udienza tenuta il 14/11/2025 nella causa civile iscritta al r.g.n. 1794/2024 innanzi al G.I. Dr. Giampaolo Fabbrizzi per la ricorrente compare l'Avv. PARDINI STEFANO il quale conclude come da ricorso ed allo stesso si riporta, depositando nota spese e pagamenti relativi alla mediazione;
per la convenuta compare l'Avv. GADDINI in sostituzione degli Avv. VANDINI MARINA e CASAMORATA, il quale si riporta alla comparsa di costituzione, concludendo per il rigetto del ricorso come da comparsa.
Il Giudice invita le parti alla discussione della causa.
Esaurita la discussione, le parti rinunciano ad assistere alla lettura del dispositivo e della motivazione e si allontanano.
Il Giudice si ritira in Camera di Consiglio.
Il Giudice, terminata la Camera di Consiglio, dà lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto della decisione che costituiscono parte integrante del presente verbale.
§ § §
REPUBBLICA ITALIANA IIINNN NNNOOOMMMEEE DDDEEELLL PPPOOOPPPOOOLLLOOO IIITTTAAALLLIIIAAANNNOOO TRIBUNALE DI LUCCA SEZIONE CIVILE
- 1 -
Il Tribunale di Lucca in composizione monocratica ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento iscritto al n. 1794 dell'anno 2024, pendente
TRA
Parte_1
: AVV. STEFANO PARDINI
[...]
- PARTE RICORRENTE -
CONTRO
(GIÀ ) PER ESSA Controparte_1 CP_1 Controparte_2 GIÀ
[...] CP_3
IFENSORE A CASAMORATA, AVV. MARINA VANDINI
- PARTE RESISTENTE -
avente a oggetto: Pegno - Ipoteca - Trascrizione e pubblicità di beni immobili e mobili
CONCLUSIONI
➢ Parte ricorrente:
“Voglia l'On.le Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale: - accertare e dichiarare l'estinzione per intervenuta prescrizione decennale del credito descritto in premessa già vantato dalla cedente CP_4
e ora dalla cessionaria società questa meglio identificata in epigrafe, nei
[...] Controparte_1 confronti della società e dei soci e ed Controparte_5 Controparte_5 CP_5 oggi nei confronti della ricorrente;
- e conseguentemente, accertare e dichiarare l'estinzione dell'ipoteca iscritta in data 20 maggio 2005 (Registro Particolare 2465 - Registro Generale 11069) (vedasi all. 3), ordinando ai sensi dell'art. 2884 c.c. la relativa cancellazione, e con esonero di ogni responsabilità per il Conservatore procedente. In via istruttoria, la ricorrente chiede di essere autorizzata a produrre in giudizio ulteriore documentazione, come meglio specificato in sede di udienza. Con vittoria di competenze professionali e spese di lite, e rimborso oneri relativi alla cancellazione dell'ipoteca, oltre accessori come per legge”.
➢ Parte resistente:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Lucca, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, premessa ogni e più opportuna declaratoria del caso e di legge, salvo ed impregiudicato ogni altro diritto e miglior pronuncia:
- Nel merito, voglia rigettare la domanda attorea siccome inammissibile e/o infondata in fatto ed in diritto per le ragioni esposte in narrativa e, conseguentemente, confermare integralmente il credito di Controparte_6
[...]
[...] rappresentato dal DI n. 906/2011 emesso dal Tribunale di LUCCA SEZIONE DISTACCATA
[...]
DI VIAREGGIO contro la società e i soci, emesso il 14.10.2011;
- Ancora nel merito, voglia rigettare la domanda attorea in quanto infondata per i motivi esposti in narrativa in merito alla mancata annotazione nella nota di iscrizione ipotecaria del 20.5.2005 della cessione del credito ad ex art. 2884 c.c., e quindi confermare la titolarità del privilegio in capo Controparte_1 ad Controparte_1
In ogni caso: con vittoria delle spese tutte del giudizio”.
§ § §
§1. – In fatto ed in diritto. – Con ricorso ex art. 281-decies ss. c.p.c. Parte_1
in qualità di terza datrice di ipoteca in favore di
[...] Controparte_7
concessa con atto del 16.5.2005 ed iscritta il 20.5.2005 per
[...]
l'importo di euro 317.333,31, a garanzia del credito di euro 248.751,89, vantato nei confronti di e dei soci illimitatamente Controparte_5
responsabili e , premettendo che il credito era stato Controparte_5 CP_5
ceduto in data 23.12.2019 ad e che la cessionaria non aveva Controparte_1
provveduto né ad annotare l'avvenuta cessione a margine dell'iscrizione di ipoteca, né ad esigere il credito, che si era dunque frattanto prescritto – ha convenuto in giudizio onde sentir accertare l'intervenuta prescrizione del Controparte_1
credito sopra indicato e, per l'effetto, sentir ordinare la cancellazione del gravame ipotecario.
§1.1 – In data 10.1.2025, alla prima udienza di cui all'art. 281-duodecies c.p.c. nessuno è compariva per la resistente, che veniva dichiarata contumace.
Parte ricorrente veniva autorizzata a precisare le conclusioni nella stessa udienza e la causa veniva differita al 14.11.2025 per la discussione ex art. 281-sexies c.p.c.
§1.2 – Con comparsa di risposta depositata in data 30.1.2025 si costituiva
[...]
e, per essa, resistendo alla domanda e Controparte_1 Controparte_2
- 3 - chiedendone il rigetto. Deduceva la resistente di essersi resa cessionaria del credito per cui è causa in data 30.6.2019; che l'eccezione di prescrizione era infondata, atteso che il credito si era cristallizzato nel decreto ingiuntivo n. 906/2011, emesso nei confronti della società e dei soci Controparte_5
illimitatamente responsabili in data 14.10.2011, notificato nel successivo mese di novembre 2011; che la cessione del credito era stata notificata con lettera del
23.12.2019; che l'ipoteca si era conservata a favore del cessionario del credito in forza del combinato disposto degli artt. 1263 c.c., 53, 3° comma, T.U.B.
§2. – La domanda della ricorrente, che sottende l'esperimento di un'azione di accertamento negativo, è infondata e va respinta.
§3. – Non è qui il caso di indugiare sul problema della ripartizione dell'onere della prova nelle azioni di accertamento negativo, stante che non è affatto contestato sussista il credito fatto valere, solo che la ricorrente ne assume l'estinzione per intervenuta prescrizione decennale.
Poiché a fondamento della domanda è posto un fatto estintivo del credito, di là dalle dispute teoriche sull'oggetto del processo nell'azione di accertamento negativo, la prova di tale fatto estintivo incombe inderogabilmente sul ricorrente, con ripartizione in questo senso invariabile a seconda che l'azione dichiarativa esercitata sia intentata dal creditore o dal debitore, in ossequio al canone di cui all'art. 2697 c.c.
§4. – Tanto precisato, corre l'obbligo di considerare che l'eccezione di prescrizione richiede l'allegazione dell'inerzia del debitore nel far valere il diritto e la manifestazione di volontà di voler profittare dell'effetto estintivo dell'altrui pretesa
(cfr. Cass. sent. n. 15337 del 2016).
Precipuamente, il debitore che solleva il decorso del termine di prescrizione decennale ex art. 2946 c.c., quale sopravvenienza estintiva del credito, è tenuto ad allegare e provare e il fatto che, permettendo l'esercizio del diritto, determina l'inizio della decorrenza del termine, ai sensi dell'art. 2935 c.c. (Cass. n. 14135 del
2019; n. 15991 del 2018).
- 4 - A tale riguardo, la ricorrente deduce che dal 2005, quando il credito liquido ed esigibile della banca cedente avrebbe potuto essere fatto valere, il termine decennale di prescrizione risulta ampiamente decorso, al tempo in cui il ricorso introduttivo del presente giudizio è stato depositato, non risultando il compimento di atti interruttivi intermedi.
L'affermazione, astrattamente condivisibile, va invero rettificata, nel senso che dallo stesso atto costitutivo dell'ipoteca (doc. 2, punti 3, 5, fasc. ricorrente) risulta che sul credito liquido ed esigibile vantato da CA VE UN e
Garfagnana s.p.a. al 31.3.2005 – pari ad euro 168.751,89 per portafoglio salvo buon fine anticipato/scoperto conto corrente – era stato raggiunto un accordo di dilazione del pagamento sino al 31.5.2011, nel mentre, dal corpo dello stesso atto
(doc. 2, punto 5), consta la concessione di un affidamento di euro 80.000,00 per smobilizzo crediti (portafoglio s.b.f. e/o anticipo su fatture). Il totale, di euro
248.751,89, corrisponde all'importo della somma capitale per il quale l'ipoteca è stata concessa.
Orbene, mentre con riguardo al credito di euro 168.751,89, il dies a quo del termine di prescrizione risale innegabilmente al 31.5.2011, cioè al tempo il quale il credito è divenuto nuovamente esigibile e poteva essere fatto valere, con riguardo alla distinta voce di credito di euro 80.000,00 – per la quale pure l'ipoteca è stata iscritta – non costa dagli atti la prova – che la ricorrente avrebbe dovuto offrire – del termine di scadenza dell'affidamento, ovvero della revoca del medesimo, cioè a dirsi del fatto di impulso al decorso del termine di prescrizione, che pertanto non risulta computabile e, dunque dimostrabile.
§5. – Da tali premesse discende quindi che, quand'anche fosse decorso il termine di prescrizione con riguardo alla voce di credito, autonoma, di euro
168.751,89, l'eccezione di prescrizione sarebbe infondata con riguardo all'ulteriore, distinta pretesa di euro 80.000,00, parimenti garantita dall'ipoteca di primo grado iscritta.
- 5 - Ed alcun concreto interesse il terzo datore può vantare rispetto all'accertamento dell'estinzione parziale del credito, atteso che il bene della vita cui egli aspira non è tanto la pronuncia sul rapporto principale, al quale egli è estraneo
– essendo chiamato ad adempiere in base ad una responsabilità senza debito, ovvero per debiti altrui – bensì l'estinzione del gravame ipotecario, con conseguente cancellazione ex art. 2884 c.c., a seguito dell'intervenuta estinzione dell'obbligazione principale (art. 2878, n. 3), c.c.), che dell'estinzione della garanzia reale integra un fatto costitutivo e che, per le ragioni anzidette, è insuscettibile di dar corpo ad un autonomo capo di domanda, a prescindere dalla formale esposizione del petitum immediato nelle conclusioni rassegnate nell'atto introduttivo.
§6. – Mette conto inoltre rilevare che a nulla rileva la mancata annotazione dell'ipoteca a norma dell'art. 2843 c.c., che non riveste affatto carattere costitutivo del nuovo rapporto ipotecario in favore del cessionario del credito in blocco. A beneficio di quest'ultimo, a norma dell'art. 58, 3° comma, T.U.B., le garanzie reali si conservano integre con lo stesso ordine e grado senza bisogno di alcuna formalità.
La norma speciale risponde peraltro ad una generale linea evolutiva del sistema, in forza della quale l'annotazione assume valenza meramente dichiarativa e non già costitutiva (Cass. n. 5508 del 2021), atteso che l'ipoteca si trasmette in forza della vicenda sostanziale che riguarda il credito garantito (arg. art. 1263, 1° comma,
c.c.), di tal che l'annotazione non ha neppure la funzione di dirimere il conflitto tra più cessionari del credito garantivo, che va di contro composto secondo la regola di prevenzione stabilita dall'art. 1265 c.c. L'annotazione è piuttosto funzionale ad impedire che la cancellazione possa essere assentita al precedente creditore iscritto
(cfr. Cass. n. 3387 del 1995), nonché per escutere la garanzia (fatto salvo l'intervento nell'espropriazione immobiliare da altri avviata: Cass. 5508/2021 cit.), ovvero per compiere negozi dispositivi del grado o al fine di avvalersi della surroga del creditore perdente.
§7. – In conclusione, il ricorso va rigettato, mentre le difese del convenuto e le questioni collegate alla tardività della costituzione restano assorbite.
- 6 - §8. – Le spese di lite si liquidano secondo soccombenza, applicando i valori minimi dei parametri in base al valore di causa, tenuto conto della tardiva costituzione del resistente – dopo la fissazione dell'udienza di discussione ex art. 281-sexies c.p.c. – e pertanto, dell'utilità delle sole difese in iure svolte nella comparsa di costituzione, meramente replicate nell'udienza di discussione.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. Rigetta il ricorso.
2. Condanna la ricorrente a rifondere le spese di lite, liquidate in euro
7.000,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfetario 15%, IVA e
CPA come per legge.
Lucca, 14 novembre 2025
IL GIUDICE
DOTT. GIAMPAOLO FABBRIZZI
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