Trib. Lucca, sentenza 14/11/2025, n. 804
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Sentenza 14 novembre 2025

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Il Tribunale di Lucca, in composizione monocratica, ha esaminato un ricorso proposto da una terza datrice di ipoteca, la quale chiedeva l'accertamento dell'estinzione per prescrizione decennale del credito originariamente vantato da una banca cedente e successivamente ceduto alla società resistente, con conseguente ordine di cancellazione dell'ipoteca iscritta a garanzia. La ricorrente sosteneva che, dalla data di costituzione dell'ipoteca nel 2005, il credito non era stato né annotato nella sua cessione né esigito, determinando il decorso del termine prescrizionale. La parte resistente, costituendosi tardivamente, contestava l'eccezione di prescrizione, affermando che il credito si era cristallizzato in un decreto ingiuntivo emesso nel 2011, che la cessione era avvenuta nel 2019 e che le garanzie reali si conservavano a favore del cessionario ai sensi degli articoli 1263 c.c. e 53, comma 3, del T.U.B., senza necessità di annotazione.

Il Tribunale ha rigettato il ricorso, ritenendo infondata la domanda di accertamento negativo dell'estinzione del credito per prescrizione. In particolare, il giudice ha evidenziato che, sebbene la ricorrente avesse l'onere di provare il fatto estintivo del credito, l'analisi degli atti ha rivelato che il credito originario era composto da due voci distinte: una di euro 168.751,89, per la quale era stato pattuito un accordo di dilazione fino al 31.5.2011, rendendo tale data il dies a quo per la prescrizione decennale; e un'altra di euro 80.000,00, relativa a un affidamento per il quale non risultava dagli atti la prova del termine di scadenza o della revoca, impedendo il computo del termine prescrizionale. Pertanto, anche a voler ammettere la prescrizione della prima voce, la seconda rimaneva non prescritta, rendendo la domanda di estinzione totale del credito e conseguente cancellazione dell'ipoteca infondata. Il Tribunale ha inoltre chiarito che la mancata annotazione della cessione del credito a margine dell'iscrizione ipotecaria non era ostativa alla conservazione della garanzia a favore del cessionario, in virtù della normativa speciale di cui al T.U.B. e della natura meramente dichiarativa dell'annotazione. Le spese di lite sono state poste a carico della ricorrente soccombente, liquidate in euro 7.000,00 per compenso professionale, oltre accessori, tenuto conto della tardiva costituzione della resistente.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Lucca, sentenza 14/11/2025, n. 804
    Giurisdizione : Trib. Lucca
    Numero : 804
    Data del deposito : 14 novembre 2025

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