Ordinanza cautelare 8 settembre 2022
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. IV, sentenza 25/11/2025, n. 21076 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 21076 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 21076/2025 REG.PROV.COLL.
N. 08577/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8577 del 2022, proposto da
ZA PA, IA GO, ID AS, AN NE UR, NA OM, rappresentati e difesi dall'avvocato Giuseppe Criscuolo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Aversa, via Arturo Garofano, 8;
contro
Ministero dell'Istruzione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, Ambito Territoriale Provinciale di Caserta, Ambito Territoriale Provinciale di Roma, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
A) dell’Ordinanza Ministeriale prot. n. AOOGABMI. Registro Decreti.R.0000112.06.05.2022 del Ministero dell'Istruzione, pubblicata in Gazzetta Ufficiale in data 19/05/2022, avente ad oggetto “Procedure di aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo”, nella parte in cui, all'art. 7, comma 4, lett. e) prevede: “Qualora il titolo di accesso sia stato conseguito all'estero, ma sia ancora sprovvisto del riconoscimento richiesto in Italia ai sensi della normativa vigente, occorre dichiarare di aver presentato la relativa domanda all'Ufficio competente entro il termine per la presentazione dell'istanza di inserimento per poter essere iscritti con riserva di riconoscimento del titolo. L’inserimento con riserva non dà titolo all'individuazione in qualità di avente titolo alla stipula di contratto; in attesa dello scioglimento della riserva, l'aspirante è inserito in graduatoria nella fascia eventualmente spettante sulla base dei titoli posseduti pleno iure.”, non consentendo ai ricorrenti abilitati all'estero che hanno inoltrato regolarmente domanda di riconoscimento entro il termine di presentazione delle domande e sono in attesa del provvedimento da parte dell'Ufficio competente presso lo stesso Ministero dell'Istruzione, benché inseriti pleno jure nella fascia di appartenenza e con riserva nelle suddette GPS, di stipulare contratti a tempo determinato di conferimento di incarichi di supplenza;
B) di tutti gli atti preordinati, connessi e consequenziali;
C) nonché per l'accertamento del diritto dei ricorrenti, in possesso del titolo di abilitazione valido per l'accesso ai rispettivi profili professionali conseguito all'estero ed inseriti con riserva di riconoscimento del titolo nelle Graduatorie Provinciale di Supplenza, a stipulare contratti di lavoro di conferimento incarichi di supplenza alle dipendenze del Ministero dell'Istruzione in virtù di detto inserimento.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione;
Vista la nota del 6 novembre 2025, con la quale i ricorrenti dichiarano di non aver più interesse al ricorso;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Vista l’istanza di passaggio in decisione depositata dalla parte ricorrente;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 14 novembre 2025 la dott.ssa CE EL RB;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, notificato in data 15 luglio 2022 e depositato in data 19 luglio 2022, i ricorrenti hanno impugnato l’Ordinanza del Ministero dell’Istruzione n. 112 del 6 maggio 2022, avente ad oggetto “ Procedure di aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all’articolo 4, commi 6 - bis e 6 - ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo ”, nella parte in cui, all’art. 7, comma 4, lett. e) prevede: “ Qualora il titolo di accesso sia stato conseguito all’estero, ma sia ancora sprovvisto del riconoscimento richiesto in Italia ai sensi della normativa vigente, occorre dichiarare di aver presentato la relativa domanda all’Ufficio competente entro il termine per la presentazione dell’istanza di inserimento per poter essere iscritti con riserva di riconoscimento del titolo. L’inserimento con riserva non dà titolo all’individuazione in qualità di avente titolo alla stipula di contratto; in attesa dello scioglimento della riserva, l’aspirante è inserito in graduatoria nella fascia eventualmente spettante sulla base dei titoli posseduti pleno iure ”.
1.1 Il ricorso è stato affidato ad un unico articolato motivo di diritto: “ Violazione e falsa applicazione delle direttive 2005/36/CE e 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio - violazione e falsa applicazione dei d.lgs n.206/2007 e n. 15/2016 attuativi delle direttive 2005/36/CE e 2013/55/UE - disparità di trattamento - ingiustizia manifesta ed irragionevolezza - violazione del principio del legittimo affidamento - errore nell’operato della pubblica amministrazione e violazione del principio di legalità e buon andamento - violazione del combinato disposto degli artt. 3, 51 e 97 Cost. - carenza dei presupposti di fatto e di diritto - manifesta erroneità ”.
2. In data 6 settembre 2022 si è costituito in giudizio il Ministero resistente con atto formale.
3. Con ordinanza n. 5678 adottata all’esito della camera di consiglio del 7 settembre 2022, la Sezione ha respinto la domanda di misura cautelare con la seguente motivazione: “ Ritenuto che, ad una sommaria cognizione, il ricorso presenta profili di inammissibilità, essendo impugnato esclusivamente l’atto generale, senza la necessaria impugnazione delle graduatorie concretamente lesive, per cui risulta impossibile la individuazione dei soggetti controinteressati alle pretese di parte ricorrente; Ritenuto, pertanto, di dover respingere l’istanza di sospensione dei provvedimenti impugnati ”.
4. Con nota depositata in data 6 novembre 2025, parte ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse al ricorso.
5. All’udienza del giorno 14 novembre 2025 la causa è stata trattenuta per la decisione sulla base degli atti.
6. In considerazione di quanto rappresentato dalla parte ricorrente, il Collegio ritiene di dover dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., atteso che, come costantemente affermato dalla giurisprudenza, « in virtù del principio fondamentale della domanda, il sindacato giurisdizionale può essere attivato soltanto ad iniziativa del soggetto che si ritiene leso ed il processo amministrativo resta nella disponibilità della parte che lo ha attivato, senza che il giudice adito abbia alcuna possibilità di deciderlo nel merito, ove la parte attrice, prima dell’introito del ricorso per la delibazione nel merito, abbia dichiarato di rinunciarvi o di non avere più alcun interesse alla pronuncia di annullamento degli atti gravati » (cfr. ex multis Consiglio di Stato, V, 14 ottobre 2014, n. 5113).
7. La definizione in rito giustifica la compensazione tra le parti delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 novembre 2025, tenutasi da remoto, con l'intervento dei magistrati:
SC IU, Presidente FF
Antonino Scianna, Primo Referendario
CE EL RB, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| CE EL RB | SC IU |
IL SEGRETARIO