Ordinanza collegiale 13 settembre 2023
Ordinanza cautelare 30 novembre 2023
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1T, sentenza 27/11/2025, n. 21323 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 21323 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 21323/2025 REG.PROV.COLL.
N. 10801/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10801 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Virgilio Di Meo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
della delibera adottata il 4.5.2023 della Commissione Centrale ex art. 10 D.L. n. 8/1991, notificata all’interessata il 30.5.2023, con cui è stata disposta la non proroga dello speciale programma di protezione nei confronti della collaboratrice di giustizia -OMISSIS-, previa capitalizzazione delle misure di assistenza percepite, riferite al periodo di due anni, nonché avverso ogni altro atto presupposto e/o consequenziale costituente presupposto e/o conseguenza dell'atto medesimo.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 novembre 2025 il dott. AN ON e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato:
a) che parte ricorrente ha impugnato la delibera adottata dalla Commissione centrale ex art. 10 D.L. n. 8/1991 il 4.5.2023, notificata alla ricorrente in data 30.5.2023, con cui era stata disposta la non proroga del programma di protezione e la capitalizzazione delle misure di assistenza nei riguardi di -OMISSIS-;
b) che parte ricorrente con nota depositata il 13.11.2025 ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione;
Ritenuto di dover prendere atto della dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse alla decisione sul ricorso in esame proveniente da parte ricorrente, in ossequio al principio dispositivo che informa il processo amministrativo sulla cui base la parte, sino al momento in cui la causa viene trattenuta in decisione, ha la piena disponibilità dell’azione e può dichiarare di non avere interesse alla definizione del giudizio, in tal modo provocando la doverosa ed obbligata presa d’atto del giudice, il quale, non avendo il potere di procedere d’ufficio né quello di sostituirsi al ricorrente nella valutazione della permanenza dell’interesse ad agire, è tenuto ad adottare una pronuncia in conformità alla dichiarazione resa, non venendo in rilievo una giurisdizione di tipo oggettivo volta all’accertamento della illegittimità degli atti in assenza di specifico interesse di parte che possa consentire al giudice la prosecuzione del processo (si veda, al riguardo, ex plurimis, Consiglio di Stato, 4 gennaio 2023 n. 120 ed altre);
Ritenuto che sussistono giusti motivi per compensare le spese di giudizio;
Ritenuto, infine, quanto all’istanza di ammissione al gratuito patrocinio formulata ai sensi dell’art. 126 co. 3 D.P.R. 115/2002, di dover chiedere un’integrazione della documentazione presentata, nello specifico sui redditi percepiti dalla ricorrente nel 2022, 2023 e 2024, specificando anche le somme eventualmente ottenute (nel 2022 e nel 2023, ovvero fino all’esecuzione della delibera gravata) in qualità di sottoposta a sistema tutorio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
In ordine all’istanza di ammissione al gratuito patrocinio presentata ai sensi dell’art. 126 co. 3 D.P.R. 115/2002 in data 16.11.2023, dispone l’incombente istruttorio a carico del difensore nei sensi e termini di cui in motivazione e rinvia, per l’esame della documentazione prodotta, alla camera di consiglio del 3.3.2026.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la ricorrente.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
AN IO, Presidente
AN ON, Referendario, Estensore
Francesco Vergine, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AN ON | AN IO |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.