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Sentenza 19 settembre 2025
Sentenza 19 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 19/09/2025, n. 1065 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1065 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
La dott.ssa Simona Improta, in funzione di giudice del lavoro del Tribunale di Monza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di I Grado iscritta al n. 2693/2024 di R.G. promossa da:
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) )con il patrocinio degli avv.ti GANCI FABIO, ZAMPIERI NICOLA, CodiceFiscale_2
MICELI WALTER, RINALDI GIOVANNI e con domicilio eletto presso in Monreale via Roma
48
-ricorrenti-
contro
( ) – Controparte_1 P.IVA_1 [...]
con il patrocinio degli avv.ti Controparte_2
SERAFINO FRANCESCO e ROVELLI STEFANO e domicilio eletto in via Soderini CP_2
24
-convenuto-
Motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 28/10/2024, e Parte_1 Parte_2 esponevano quanto segue:
“Il sig. ha prestato servizio d'insegnamento con i seguenti contratti a tempo Parte_3 determinato alle dipendenze del negli anni”: Controparte_3
- a. s. 2021/2022 contratto dal 28/09/2021 al 30/06/2022 per n. 24 ore di servizio settimanili, presso l'I.C. “A. COSTA” di Cinisello Balsamo;
- a. s. 2022/2023 contratto dal 27/09/2022 al 30/06/2023 per n. 24 ore di servizio settimanili, presso l'I.C. “A. COSTA” di Cinisello Balsamo;
- a. s. 2023/2024 contratto dal 11/09/2023 al 30/06/2024 per n. 24 ore di servizio settimanali, presso l'I.C. “A. COSTA” di Cinisello Balsamo. 1 “La sig.ra ha prestato servizio d'insegnamento con i seguenti Parte_2 contratti a tempo determinato alle dipendenze del Controparte_3 negli anni”:
[...]
- a. s. 2021/2022 contratto dal 06/09/2021 al 30/06/2022 per n. 24 ore di servizio settimanali, preso Direzione Didattica “Tomaselli” di Palermo;
- a. s. 2024/2025 contratto dal 01/09/2024 al 30/06/2025 per n. 24 ore di servizio settimanali, presso l'I.C. “ALCIDE DE GASPERI” di Muggiò. I ricorrenti hanno convenuto innanzi a questo Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, il
, lamentando che, ciò nonostante, l'Amministrazione Controparte_3 convenuta, agendo in violazione del divieto di discriminazione tra lavoratori a termine e lavoratori a tempo indeterminato, non gli aveva accordato per detti anni scolastici la somma annua di euro 500,00, vincolata all'acquisto di beni e servizi formativi finalizzati allo sviluppo delle competenze professionali (c.d. Carta elettronica del docente), prevista dall'art. 1, comma 121, della l. 107/2015 per i soli docenti di ruolo delle scuole statali. Richiamati gli artt. 63 e 64 del CCNL del 29/11/2007 che, nel disciplinare gli obblighi di formazione, non distinguono tra personale a tempo determinato e personale a tempo indeterminato e la clausola 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla Direttiva 1999/70, che vieta qualsiasi discriminazione nelle condizioni di impiego tra lavoratori a termine e di ruolo, ivi compreso nell'ambito formativo, la ricorrente ha chiesto di accertare il suo diritto a usufruire del beneficio economico di cui all'art. 1, comma 121, l. 107/2015 anche per dette annualità scolastiche di docenza a tempo determinato e di condannare l'amministrazione all'accredito sulla stessa dell'importo di euro 1.500,00, per il sig. e di euro 1.000,00 per la sig.ra quale contributo da destinare Pt_1 Pt_2 alla formazione professionale, con vittoria delle spese, da distrarsi in favore del procuratore ex art. 93 c.p.c.. Il si costituiva in giudizio mediante deposito di Controparte_3 memoria difensiva, con la quale eccepiva l'incompetenza territoriale in relazione al ricorrente
, nonché, sempre nei confronti di quest'ultimo, la carenza di interesse ad agire e la Pt_1 mancata allegazione di idonea documentazione probatoria a supporto della richiesta di riconoscimento del bonus. Chiedeva il rigetto delle domande per tutti gli anni scolastici.
Per le ragioni di seguito esposte, il ricorso è meritevole di accoglimento nei soli confronti di
. Parte_2
La pretesa economica della ricorrente trova fondamento nell'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015, a mente del quale “al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500,00 annui per ciascun anno scolastico”. In attuazione di quanto previsto dal successivo comma 122 della legge il D.P.C.M. 32313 del 23 settembre 2015 ha statuito, all'art. 2, che la somma di € 500,00 annui può essere erogata solo ai “docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova”, limitando, come previsto dalla legge, la platea dei destinatari della carta ai soli docenti di ruolo. La medesima limitazione è stata confermata dall'art. 3 del successivo D.P.C.M. 28.11.2016. La normativa legislativa interna, là dove esclude dal beneficio i docenti a tempo determinato, si pone, tuttavia, in irrimediabile contrasto non solo con gli artt. 63 e 64 del CCNL di riferimento, che pongono a carico dell'Amministrazione l'obbligo di fornire a tutto il personale docente, senza distinzione tra docenti a tempo indeterminato e docenti a tempo determinato, strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio, ma
2 anche con il principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, che vieta ogni discriminazione tra docenti a tempo indeterminato e docenti a tempo determinato. Investita della questione pregiudiziale, la Corte di giustizia UE sez. VI, si è pronunciata con ordinanza del 18/05/2022, n. 450 nei termini di seguito riportati: “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del
, e non al personale docente a tempo determinato di tale , Controparte_3 CP_3 il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di 500 euro all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica, che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza.”. La normativa interna va, pertanto, disapplicata, risultando illegittima, per contrasto con i principi del diritto comunitario di diretta applicazione, con conseguente estensione del beneficio anche ai docenti che, come la ricorrente, siano state destinatarie di incarichi di docenza a tempo determinato per la prestazione di attività didattica continuativa non dissimile a quella resa dai docenti a tempo indeterminato. Quanto alle questioni giuridiche oggetto di rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c., la Cassazione si è nel frattempo pronunciata con sentenza n. 29961 del 27.10.2023, enunciando i seguenti principi di diritto:
“1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999
o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_3
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo
o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed
3 entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio. 4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico.”. La Corte, inoltre, in motivazione ha chiarito “17.1 Intanto è da escludere che il diritto degli assunti a tempo determinato possa essere paralizzato dal rilievo dell'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda al datore di lavoro. È vero che il sistema prevede una registrazione sulla piattaforma web (art. 3, co. 2 del DPCM), sulla base di un'autenticazione attraverso il Sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese, denominato «SPID» (art. 5, co. 1, e 3, co. 2, del DPCM). Si tratta però solo di modalità che condizionano in concreto l'esercizio del diritto, ma non di regole che onerino di una qualche formale istanza. Anche perché, evidentemente, i docenti non di ruolo non avrebbero certamente ottenuto dal sistema una valida autenticazione, visto che il nega l'esistenza di un loro diritto in CP_3 proposito. 17.2 Quanto alla decadenza per mancata utilizzazione nei fondi nel biennio, su cui parimenti si interroga il giudice del rinvio, è evidente che essa non può operare per fatto del creditore. Dunque, essa non impedisce in alcun modo il riconoscimento in sede giudiziale della Carta docente per il solo fatto del trascorrere del biennio dal momento in cui il diritto era sorto e viene poi accertato dal giudice.” Ne risulta, pertanto, chiarito che la Carta Docente spetta anche nella fattispecie qui controversa, relativa a supplenze fino al termine delle attività didattiche, e considerato che la ricorrente risulta attualmente in servizio presso il sistema scolastico in qualità di docente di ruolo, in virtù di un contratto di lavoro a tempo indeterminato con decorrenza giuridica fissata al 01/09/2025, come da produzione in atti, compete alla stessa l'adempimento in forma specifica secondo il sistema proprio della Carta elettronica e per un valore corrispondente a quello perduto trattandosi di erogazione pecuniaria strettamente funzionale alla formazione e, quindi, fruibile mediante accredito del relativo valore sulla carta elettronica istituita a questo fine Ne risulta, inoltre, confermato che l'ottenimento del beneficio non può essere impedito dall'omessa presentazione a suo tempo della domanda (che, in ogni caso, per la docente precario non sarebbe stata neppure processata, trattandosi di categoria non annoverata dal tra i soggetti legittimati alla fruizione della Carta) e che, in difetto di esplicite CP_3 previsioni di termini decadenziali, la richiesta non può essere circoscritta all'ultimo biennio. Il limite temporale del biennio di cui all'art. 6 comma 6 del D.P.C.M. del 28/11/2016 (nel quale si prevede che “le somme non spese entro la conclusione dell'anno scolastico di riferimento sono rese disponibili nella Carta dell'anno scolastico successivo, in aggiunta alle risorse ordinariamente erogate”) invocato dal non può, invero, applicarsi al CP_3 personale docente che, in quanto assunto a tempo determinato, sia stato escluso dalla possibilità di fruire del beneficio.
Non può, invece, essere accolto il ricorso nei confronti di Parte_1
4 Preliminarmente, va disattesa l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dal
, poiché il ricorso risulta depositato in data 28 ottobre 2024, quando, Controparte_3 come emerge dallo stato matricolare allegato dallo stesso , il docente ancora CP_3 operava presso l'IC “A.COSTA” di Cinisello Balsamo;
sussiste pertanto la competenza territoriale del Giudice adito. Non è invece suscettibile di accoglimento la domanda di attribuzione della Carta docente per le annualità sopra indicate, in quanto il ricorrente non risulta più interno al sistema scolastico (né iscritto nelle graduatorie provinciali), a far tempo dall'ultimo contratto con scadenza al 31.1.2025. Al riguardo, occorre muovere dalla già citata pronuncia della Suprema Corte n. 29961 del 27.10.2023, la quale ha elaborato i principi in precedenza enunciati, tra cui quello di interesse al punto 3): ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale,
o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio. Il ricorrente rientra, dunque, in tale categoria, poiché che dal 31.1.2025 ha cessato il rapporto di lavoro con l'Amministrazione Scolastica, come da stato matricolare, prodotto dal
, e non risulta iscritto nelle graduatorie provinciali, sì da poterne evincere in CP_3 qualche modo la persistenza dell'intraneità. Ciò ha quindi determinato, da parte della difesa, l'opzione per la domanda subordinata di risarcimento del danno, destinata a risolversi nell'attribuzione di somma equivalente in tutto o in parte a quella, che sarebbe stata oggetto di accredito sulla carta elettronica, ove venga dedotto un pregiudizio economico conseguente alla perdita di quest'ultimo beneficio, suscettibile di liquidazione anche in via equitativa. In proposito, questo Giudice ritiene di aderire alla più rigorosa interpretazione, adottata dalla giurisprudenza di merito, in applicazione del principio suddetto, che afferma la necessità di uno specifico onere di allegazione e dimostrazione del danno subito per effetto della mancata attribuzione del beneficio, in concomitanza con lo svolgimento dell'attività scolastica;
danno, che può conseguire sia alla perdita economica diretta dovuta a spese ed esborsi sostenuti per la formazione e l'aggiornamento professionale, sia alla perdita di chances – sempre in sede lavorativa – che deve tuttavia costituire oggetto di puntuale allegazione. Si richiamano, in quest'ottica ermeneutica, ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., pronunce del seguente tenore: “calando i suddetti principi nella fattispecie in esame è, senz'altro, pacifico che il ricorrente non ha fruito della carta docente e ne avrebbe avuto diritto per quanto innanzi esposto. Egli, però non è più interno al sistema scolastico, avendo, in tal senso, provveduto alla propria cancellazione dalle graduatorie e, pertanto, di certo non ha dritto al beneficio in forma specifica, ma al risarcimento del danno. Danno che, come evidenziato dai giudici di legittimità, presenta plurime sfumature potendo consistere o in esborsi finalizzati alla formazione, perdita di chance formative o ancora danno alla professionalità. Esso presuppone, in ogni caso, l'allegazione da parte del ricorrente in ordine ad esso. Il danno patrimoniale da mancato guadagno, concretandosi nell'accrescimento patrimoniale effettivamente pregiudicato o impedito dall'inadempimento dell'obbligazione contrattuale, presuppone la prova, sia pure indiziaria, dell'utilità patrimoniale che il creditore avrebbe conseguito se l'obbligazione fosse stata adempiuta, sicché la sua liquidazione
5 richiede un rigoroso giudizio di probabilità (e non di mera possibilità) che può essere equitativamente svolto in presenza di elementi certi offerti dalla parte” (sent. Trib. Napoli nr. 353 del 15.1.2025); e ancora, “ritiene il tribunale che devono trovare applicazione, nella specie, i principi generali in materia di risarcimento del danno da inadempimento, del resto richiamati anche dalla Corte di cassazione nel precedente a cui si è fatto più volte riferimento, con particolare riguardo agli oneri di allegazione e prova, gravanti su chi agisce per il risarcimento, circa il pregiudizio subito a causa dell'inadempimento del debitore. Orbene, nel caso in esame, le allegazioni a sostegno della pretesa risarcitoria non contengono alcuno specifico riferimento al pregiudizio subito, limitandosi a richiamare la condotta inadempiente del datore di lavoro “in ragione della violazione dell'obbligo formativo e del divieto di discriminazione sussistenti in capo al ”. Nessuna allegazione risulta CP_3 effettuata circa eventuali spese sostenute per l'acquisto di beni o servizi destinati alla formazione lato sensu intesa del docente né in ordine alla perdita di occasioni formative né alla menomazione alla professionalità acquisita o acquisenda. Tale carenza di allegazione induce a ritenere priva di pregio la pretesa risarcitoria già nella prospettazione fattane, senza alcuna possibilità di raggiungere una prova, ancorché a mezzo di presunzione, di un danno neppure indicato” (sent. Trib. Napoli 1663/24). Il caso in esame rispecchia le situazioni appena riportate, non essendo stata allegata né dimostrata la circostanza relativa ad eventuali esborsi economici, sostenuti al fine di sopperire alla mancata erogazione della Carta docente. Alla luce della giurisprudenza richiamata, non possono che ribadirsi le conseguenze della carenza di allegazioni ed elementi probatori idonei a fondare l'azione risarcitoria, sia sotto il profilo di una perdita economica diretta, sia nella prospettiva della perdita di chances formative e di crescita della professionalità, che, ai fini risarcitori richiesti, non può presumersi in via assoluta e generale. Ne discende il rigetto anche di quest'ultima domanda. Il va, dunque, condannato a mettere a disposizione Controparte_3 della sola ricorrente , per la formazione relativa agli anni 2021/2022 e 2024/2025 Pt_2 la somma complessiva di euro 1.000,00, tramite il suo accredito sulla “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione. Le spese di lite seguono la soccombenza di ciascuna parte e si liquidano in base ai parametri di cui al DM 55/14, disponendone la distrazione in favore dei procuratori antistatari ex art. 93 c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale di Monza, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. Accerta e dichiara il diritto di ad usufruire del beneficio Parte_2 economico di 500.00 euro annui tramite la “carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione dei docenti di cui all'art. 1, comma 121, l. 107 del 13 luglio 2015 per gli anni 2021/2022 e 2024/2025; 2. Condanna il a mettere a disposizione della ricorrente Controparte_3
, la somma di euro 1.000,00 per gli anni scolastici 2021/2022 e Parte_2
2024/2025;
3. Rigetta il ricorso nei confronti di;
Parte_1
4. Condanna il alla rifusione in favore della ricorrente Controparte_3
delle spese di lite liquidate in complessivi euro 258,00 per Parte_2 compensi, oltre al rimborso forfettario delle spese generali ex art. 2 DM 55/2014, CPA, IVA e C.U., se dovuto e versato, disponendone la distrazione in favore dei procuratori antistatari ex art. 93 c.p.c.;
6 5. Condanna il ricorrente alla rifusione in favore di parte convenuta delle Parte_1 spese di lite liquidate in complessivi euro 824,00, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA secondo le aliquote di legge.
Monza, 18/09/2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Simona Improta
7 8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
La dott.ssa Simona Improta, in funzione di giudice del lavoro del Tribunale di Monza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di I Grado iscritta al n. 2693/2024 di R.G. promossa da:
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) )con il patrocinio degli avv.ti GANCI FABIO, ZAMPIERI NICOLA, CodiceFiscale_2
MICELI WALTER, RINALDI GIOVANNI e con domicilio eletto presso in Monreale via Roma
48
-ricorrenti-
contro
( ) – Controparte_1 P.IVA_1 [...]
con il patrocinio degli avv.ti Controparte_2
SERAFINO FRANCESCO e ROVELLI STEFANO e domicilio eletto in via Soderini CP_2
24
-convenuto-
Motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 28/10/2024, e Parte_1 Parte_2 esponevano quanto segue:
“Il sig. ha prestato servizio d'insegnamento con i seguenti contratti a tempo Parte_3 determinato alle dipendenze del negli anni”: Controparte_3
- a. s. 2021/2022 contratto dal 28/09/2021 al 30/06/2022 per n. 24 ore di servizio settimanili, presso l'I.C. “A. COSTA” di Cinisello Balsamo;
- a. s. 2022/2023 contratto dal 27/09/2022 al 30/06/2023 per n. 24 ore di servizio settimanili, presso l'I.C. “A. COSTA” di Cinisello Balsamo;
- a. s. 2023/2024 contratto dal 11/09/2023 al 30/06/2024 per n. 24 ore di servizio settimanali, presso l'I.C. “A. COSTA” di Cinisello Balsamo. 1 “La sig.ra ha prestato servizio d'insegnamento con i seguenti Parte_2 contratti a tempo determinato alle dipendenze del Controparte_3 negli anni”:
[...]
- a. s. 2021/2022 contratto dal 06/09/2021 al 30/06/2022 per n. 24 ore di servizio settimanali, preso Direzione Didattica “Tomaselli” di Palermo;
- a. s. 2024/2025 contratto dal 01/09/2024 al 30/06/2025 per n. 24 ore di servizio settimanali, presso l'I.C. “ALCIDE DE GASPERI” di Muggiò. I ricorrenti hanno convenuto innanzi a questo Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, il
, lamentando che, ciò nonostante, l'Amministrazione Controparte_3 convenuta, agendo in violazione del divieto di discriminazione tra lavoratori a termine e lavoratori a tempo indeterminato, non gli aveva accordato per detti anni scolastici la somma annua di euro 500,00, vincolata all'acquisto di beni e servizi formativi finalizzati allo sviluppo delle competenze professionali (c.d. Carta elettronica del docente), prevista dall'art. 1, comma 121, della l. 107/2015 per i soli docenti di ruolo delle scuole statali. Richiamati gli artt. 63 e 64 del CCNL del 29/11/2007 che, nel disciplinare gli obblighi di formazione, non distinguono tra personale a tempo determinato e personale a tempo indeterminato e la clausola 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla Direttiva 1999/70, che vieta qualsiasi discriminazione nelle condizioni di impiego tra lavoratori a termine e di ruolo, ivi compreso nell'ambito formativo, la ricorrente ha chiesto di accertare il suo diritto a usufruire del beneficio economico di cui all'art. 1, comma 121, l. 107/2015 anche per dette annualità scolastiche di docenza a tempo determinato e di condannare l'amministrazione all'accredito sulla stessa dell'importo di euro 1.500,00, per il sig. e di euro 1.000,00 per la sig.ra quale contributo da destinare Pt_1 Pt_2 alla formazione professionale, con vittoria delle spese, da distrarsi in favore del procuratore ex art. 93 c.p.c.. Il si costituiva in giudizio mediante deposito di Controparte_3 memoria difensiva, con la quale eccepiva l'incompetenza territoriale in relazione al ricorrente
, nonché, sempre nei confronti di quest'ultimo, la carenza di interesse ad agire e la Pt_1 mancata allegazione di idonea documentazione probatoria a supporto della richiesta di riconoscimento del bonus. Chiedeva il rigetto delle domande per tutti gli anni scolastici.
Per le ragioni di seguito esposte, il ricorso è meritevole di accoglimento nei soli confronti di
. Parte_2
La pretesa economica della ricorrente trova fondamento nell'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015, a mente del quale “al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500,00 annui per ciascun anno scolastico”. In attuazione di quanto previsto dal successivo comma 122 della legge il D.P.C.M. 32313 del 23 settembre 2015 ha statuito, all'art. 2, che la somma di € 500,00 annui può essere erogata solo ai “docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova”, limitando, come previsto dalla legge, la platea dei destinatari della carta ai soli docenti di ruolo. La medesima limitazione è stata confermata dall'art. 3 del successivo D.P.C.M. 28.11.2016. La normativa legislativa interna, là dove esclude dal beneficio i docenti a tempo determinato, si pone, tuttavia, in irrimediabile contrasto non solo con gli artt. 63 e 64 del CCNL di riferimento, che pongono a carico dell'Amministrazione l'obbligo di fornire a tutto il personale docente, senza distinzione tra docenti a tempo indeterminato e docenti a tempo determinato, strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio, ma
2 anche con il principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, che vieta ogni discriminazione tra docenti a tempo indeterminato e docenti a tempo determinato. Investita della questione pregiudiziale, la Corte di giustizia UE sez. VI, si è pronunciata con ordinanza del 18/05/2022, n. 450 nei termini di seguito riportati: “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del
, e non al personale docente a tempo determinato di tale , Controparte_3 CP_3 il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di 500 euro all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica, che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza.”. La normativa interna va, pertanto, disapplicata, risultando illegittima, per contrasto con i principi del diritto comunitario di diretta applicazione, con conseguente estensione del beneficio anche ai docenti che, come la ricorrente, siano state destinatarie di incarichi di docenza a tempo determinato per la prestazione di attività didattica continuativa non dissimile a quella resa dai docenti a tempo indeterminato. Quanto alle questioni giuridiche oggetto di rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c., la Cassazione si è nel frattempo pronunciata con sentenza n. 29961 del 27.10.2023, enunciando i seguenti principi di diritto:
“1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999
o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_3
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo
o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed
3 entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio. 4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico.”. La Corte, inoltre, in motivazione ha chiarito “17.1 Intanto è da escludere che il diritto degli assunti a tempo determinato possa essere paralizzato dal rilievo dell'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda al datore di lavoro. È vero che il sistema prevede una registrazione sulla piattaforma web (art. 3, co. 2 del DPCM), sulla base di un'autenticazione attraverso il Sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese, denominato «SPID» (art. 5, co. 1, e 3, co. 2, del DPCM). Si tratta però solo di modalità che condizionano in concreto l'esercizio del diritto, ma non di regole che onerino di una qualche formale istanza. Anche perché, evidentemente, i docenti non di ruolo non avrebbero certamente ottenuto dal sistema una valida autenticazione, visto che il nega l'esistenza di un loro diritto in CP_3 proposito. 17.2 Quanto alla decadenza per mancata utilizzazione nei fondi nel biennio, su cui parimenti si interroga il giudice del rinvio, è evidente che essa non può operare per fatto del creditore. Dunque, essa non impedisce in alcun modo il riconoscimento in sede giudiziale della Carta docente per il solo fatto del trascorrere del biennio dal momento in cui il diritto era sorto e viene poi accertato dal giudice.” Ne risulta, pertanto, chiarito che la Carta Docente spetta anche nella fattispecie qui controversa, relativa a supplenze fino al termine delle attività didattiche, e considerato che la ricorrente risulta attualmente in servizio presso il sistema scolastico in qualità di docente di ruolo, in virtù di un contratto di lavoro a tempo indeterminato con decorrenza giuridica fissata al 01/09/2025, come da produzione in atti, compete alla stessa l'adempimento in forma specifica secondo il sistema proprio della Carta elettronica e per un valore corrispondente a quello perduto trattandosi di erogazione pecuniaria strettamente funzionale alla formazione e, quindi, fruibile mediante accredito del relativo valore sulla carta elettronica istituita a questo fine Ne risulta, inoltre, confermato che l'ottenimento del beneficio non può essere impedito dall'omessa presentazione a suo tempo della domanda (che, in ogni caso, per la docente precario non sarebbe stata neppure processata, trattandosi di categoria non annoverata dal tra i soggetti legittimati alla fruizione della Carta) e che, in difetto di esplicite CP_3 previsioni di termini decadenziali, la richiesta non può essere circoscritta all'ultimo biennio. Il limite temporale del biennio di cui all'art. 6 comma 6 del D.P.C.M. del 28/11/2016 (nel quale si prevede che “le somme non spese entro la conclusione dell'anno scolastico di riferimento sono rese disponibili nella Carta dell'anno scolastico successivo, in aggiunta alle risorse ordinariamente erogate”) invocato dal non può, invero, applicarsi al CP_3 personale docente che, in quanto assunto a tempo determinato, sia stato escluso dalla possibilità di fruire del beneficio.
Non può, invece, essere accolto il ricorso nei confronti di Parte_1
4 Preliminarmente, va disattesa l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dal
, poiché il ricorso risulta depositato in data 28 ottobre 2024, quando, Controparte_3 come emerge dallo stato matricolare allegato dallo stesso , il docente ancora CP_3 operava presso l'IC “A.COSTA” di Cinisello Balsamo;
sussiste pertanto la competenza territoriale del Giudice adito. Non è invece suscettibile di accoglimento la domanda di attribuzione della Carta docente per le annualità sopra indicate, in quanto il ricorrente non risulta più interno al sistema scolastico (né iscritto nelle graduatorie provinciali), a far tempo dall'ultimo contratto con scadenza al 31.1.2025. Al riguardo, occorre muovere dalla già citata pronuncia della Suprema Corte n. 29961 del 27.10.2023, la quale ha elaborato i principi in precedenza enunciati, tra cui quello di interesse al punto 3): ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale,
o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio. Il ricorrente rientra, dunque, in tale categoria, poiché che dal 31.1.2025 ha cessato il rapporto di lavoro con l'Amministrazione Scolastica, come da stato matricolare, prodotto dal
, e non risulta iscritto nelle graduatorie provinciali, sì da poterne evincere in CP_3 qualche modo la persistenza dell'intraneità. Ciò ha quindi determinato, da parte della difesa, l'opzione per la domanda subordinata di risarcimento del danno, destinata a risolversi nell'attribuzione di somma equivalente in tutto o in parte a quella, che sarebbe stata oggetto di accredito sulla carta elettronica, ove venga dedotto un pregiudizio economico conseguente alla perdita di quest'ultimo beneficio, suscettibile di liquidazione anche in via equitativa. In proposito, questo Giudice ritiene di aderire alla più rigorosa interpretazione, adottata dalla giurisprudenza di merito, in applicazione del principio suddetto, che afferma la necessità di uno specifico onere di allegazione e dimostrazione del danno subito per effetto della mancata attribuzione del beneficio, in concomitanza con lo svolgimento dell'attività scolastica;
danno, che può conseguire sia alla perdita economica diretta dovuta a spese ed esborsi sostenuti per la formazione e l'aggiornamento professionale, sia alla perdita di chances – sempre in sede lavorativa – che deve tuttavia costituire oggetto di puntuale allegazione. Si richiamano, in quest'ottica ermeneutica, ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., pronunce del seguente tenore: “calando i suddetti principi nella fattispecie in esame è, senz'altro, pacifico che il ricorrente non ha fruito della carta docente e ne avrebbe avuto diritto per quanto innanzi esposto. Egli, però non è più interno al sistema scolastico, avendo, in tal senso, provveduto alla propria cancellazione dalle graduatorie e, pertanto, di certo non ha dritto al beneficio in forma specifica, ma al risarcimento del danno. Danno che, come evidenziato dai giudici di legittimità, presenta plurime sfumature potendo consistere o in esborsi finalizzati alla formazione, perdita di chance formative o ancora danno alla professionalità. Esso presuppone, in ogni caso, l'allegazione da parte del ricorrente in ordine ad esso. Il danno patrimoniale da mancato guadagno, concretandosi nell'accrescimento patrimoniale effettivamente pregiudicato o impedito dall'inadempimento dell'obbligazione contrattuale, presuppone la prova, sia pure indiziaria, dell'utilità patrimoniale che il creditore avrebbe conseguito se l'obbligazione fosse stata adempiuta, sicché la sua liquidazione
5 richiede un rigoroso giudizio di probabilità (e non di mera possibilità) che può essere equitativamente svolto in presenza di elementi certi offerti dalla parte” (sent. Trib. Napoli nr. 353 del 15.1.2025); e ancora, “ritiene il tribunale che devono trovare applicazione, nella specie, i principi generali in materia di risarcimento del danno da inadempimento, del resto richiamati anche dalla Corte di cassazione nel precedente a cui si è fatto più volte riferimento, con particolare riguardo agli oneri di allegazione e prova, gravanti su chi agisce per il risarcimento, circa il pregiudizio subito a causa dell'inadempimento del debitore. Orbene, nel caso in esame, le allegazioni a sostegno della pretesa risarcitoria non contengono alcuno specifico riferimento al pregiudizio subito, limitandosi a richiamare la condotta inadempiente del datore di lavoro “in ragione della violazione dell'obbligo formativo e del divieto di discriminazione sussistenti in capo al ”. Nessuna allegazione risulta CP_3 effettuata circa eventuali spese sostenute per l'acquisto di beni o servizi destinati alla formazione lato sensu intesa del docente né in ordine alla perdita di occasioni formative né alla menomazione alla professionalità acquisita o acquisenda. Tale carenza di allegazione induce a ritenere priva di pregio la pretesa risarcitoria già nella prospettazione fattane, senza alcuna possibilità di raggiungere una prova, ancorché a mezzo di presunzione, di un danno neppure indicato” (sent. Trib. Napoli 1663/24). Il caso in esame rispecchia le situazioni appena riportate, non essendo stata allegata né dimostrata la circostanza relativa ad eventuali esborsi economici, sostenuti al fine di sopperire alla mancata erogazione della Carta docente. Alla luce della giurisprudenza richiamata, non possono che ribadirsi le conseguenze della carenza di allegazioni ed elementi probatori idonei a fondare l'azione risarcitoria, sia sotto il profilo di una perdita economica diretta, sia nella prospettiva della perdita di chances formative e di crescita della professionalità, che, ai fini risarcitori richiesti, non può presumersi in via assoluta e generale. Ne discende il rigetto anche di quest'ultima domanda. Il va, dunque, condannato a mettere a disposizione Controparte_3 della sola ricorrente , per la formazione relativa agli anni 2021/2022 e 2024/2025 Pt_2 la somma complessiva di euro 1.000,00, tramite il suo accredito sulla “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione. Le spese di lite seguono la soccombenza di ciascuna parte e si liquidano in base ai parametri di cui al DM 55/14, disponendone la distrazione in favore dei procuratori antistatari ex art. 93 c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale di Monza, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. Accerta e dichiara il diritto di ad usufruire del beneficio Parte_2 economico di 500.00 euro annui tramite la “carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione dei docenti di cui all'art. 1, comma 121, l. 107 del 13 luglio 2015 per gli anni 2021/2022 e 2024/2025; 2. Condanna il a mettere a disposizione della ricorrente Controparte_3
, la somma di euro 1.000,00 per gli anni scolastici 2021/2022 e Parte_2
2024/2025;
3. Rigetta il ricorso nei confronti di;
Parte_1
4. Condanna il alla rifusione in favore della ricorrente Controparte_3
delle spese di lite liquidate in complessivi euro 258,00 per Parte_2 compensi, oltre al rimborso forfettario delle spese generali ex art. 2 DM 55/2014, CPA, IVA e C.U., se dovuto e versato, disponendone la distrazione in favore dei procuratori antistatari ex art. 93 c.p.c.;
6 5. Condanna il ricorrente alla rifusione in favore di parte convenuta delle Parte_1 spese di lite liquidate in complessivi euro 824,00, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA secondo le aliquote di legge.
Monza, 18/09/2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Simona Improta
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