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24 ottobre 1989
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20 febbraio 1990
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24 giugno 1990
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8 dicembre 1990
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Art. 258
(( (Procedimenti che proseguono secondo le disposizioni del codice).
1. I procedimenti in corso diversi da quelli indicati negli articoli 241 e 242 proseguono con l'osservanza delle disposizioni del codice, ma i termini previsti dagli articoli 405 comma 2 e 553 comma 1 del codice sono di dodici mesi e il termine di durata massima delle indagini preliminari scade il 31 dicembre 1991.
2. Il termine per la richiesta di giudizio immediato previsto dall'articolo 454 comma 1 del codice e' di nove mesi; il termine per la richiesta di emissione del decreto penale di condanna previsto dall'articolo 459 comma 1 del codice e' di dodici mesi.
3. Detti termini sono computati dalla data di entrata in vigore del codice. Per gli atti di polizia giudiziaria e per gli atti istruttori si osservano le disposizioni previste dagli articoli 243 comma 2 e 244 comma 1.
4. Qualora alla scadenza dei termini per le indagini preliminari il pubblico ministero non abbia esercitato l'azione penale o richiesto l'archiviazione, la proroga prevista dagli articoli 406 comma 1 e 553 comma 2 del codice opera di diritto fino al 31 dicembre 1991 per i procedimenti indicati nel comma 1 e per la durata di dodici mesi per i procedimenti relativi alle notizie di reato pervenute agli uffici di procura della Repubblica dalla data di entrata in vigore del codice fino a tutto il 31 maggio 1990. Per i suddetti procedimenti, in deroga a quanto previsto dall'articolo 412 comma 1 del codice, il procuratore generale presso la corte di appello ha facolta' di avocare le indagini preliminari qualora il pubblico ministero non abbia esercitato l'azione penale o richiesto l'archiviazione nei termini. Nei casi di proroga dei termini per le indagini preliminari previsti dal presente comma, la richiesta di emissione del decreto penale di condanna, in deroga a quanto previsto dall'articolo 459 comma 1 del codice, puo' essere trasmessa entro il termine prorogato.))
(( (Procedimenti che proseguono secondo le disposizioni del codice).
1. I procedimenti in corso diversi da quelli indicati negli articoli 241 e 242 proseguono con l'osservanza delle disposizioni del codice, ma i termini previsti dagli articoli 405 comma 2 e 553 comma 1 del codice sono di dodici mesi e il termine di durata massima delle indagini preliminari scade il 31 dicembre 1991.
2. Il termine per la richiesta di giudizio immediato previsto dall'articolo 454 comma 1 del codice e' di nove mesi; il termine per la richiesta di emissione del decreto penale di condanna previsto dall'articolo 459 comma 1 del codice e' di dodici mesi.
3. Detti termini sono computati dalla data di entrata in vigore del codice. Per gli atti di polizia giudiziaria e per gli atti istruttori si osservano le disposizioni previste dagli articoli 243 comma 2 e 244 comma 1.
4. Qualora alla scadenza dei termini per le indagini preliminari il pubblico ministero non abbia esercitato l'azione penale o richiesto l'archiviazione, la proroga prevista dagli articoli 406 comma 1 e 553 comma 2 del codice opera di diritto fino al 31 dicembre 1991 per i procedimenti indicati nel comma 1 e per la durata di dodici mesi per i procedimenti relativi alle notizie di reato pervenute agli uffici di procura della Repubblica dalla data di entrata in vigore del codice fino a tutto il 31 maggio 1990. Per i suddetti procedimenti, in deroga a quanto previsto dall'articolo 412 comma 1 del codice, il procuratore generale presso la corte di appello ha facolta' di avocare le indagini preliminari qualora il pubblico ministero non abbia esercitato l'azione penale o richiesto l'archiviazione nei termini. Nei casi di proroga dei termini per le indagini preliminari previsti dal presente comma, la richiesta di emissione del decreto penale di condanna, in deroga a quanto previsto dall'articolo 459 comma 1 del codice, puo' essere trasmessa entro il termine prorogato.))
Commentario • 1
- 1. Regolamento per l'esecuzione del codice di procedura penaleAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 16 aprile 2013 · 0.8007699
Giurisprudenza • 5
- 1. Cass. pen., SS.UU., sentenza 17/01/2006, n. 3821Provvedimento: composta dai signori: dott. Renato TERESI Presidente dott. Giorgio LATTANZI Componente dott. Aldo GRASSI Componente dott. Pietro Antonio SIRENA (Rel.) Componente dott. Renato Luigi CALABRESE Componente dott. Giovanni SILVESTRI Componente dott. Francesco MARZANO Componente dott. Antonio Stefano AGRÒ Componente dott. Giovanni CANZIO Componente ha pronunciato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto dal Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Firenze avverso la sentenza resa dal Giudice di Pace di Firenze, in data 28 settembre 2004, nel procedimento penale a carico di: TI IL, nato a [...], il [...]. Sentita la relazione della causa fatta dal consigliere …Leggi di più...
- modalità di determinazione·
- modifiche introdotte dal d.l. giugno 2003, n. 151·
- emissione del decreto di citazione a giudizio·
- reato di guida in stato di ebbrezza·
- competenza (cod. proc. pen. 1988)·
- competenza per materia