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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 02/12/2025, n. 1452 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 1452 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 921/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Ancona, composta da:
Dott. Guido Federico Presidente
Dott.ssa AN BO Consigliere est.
Dott.ssa Paola Mureddu Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 921/2023
promossa da
(C.F. ) , rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. Maurizio Cavaliere
APPELLANTE
CONTRO
e per essa, quale mandataria, Controparte_1 Controparte_2
(C.F. e Iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma n. P. IVA P.IVA_1
), rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Formaro P.IVA_2
APPELLATA
(C.F. ) Controparte_3 P.IVA_3
APPELLATA CONTUMACE
pagina 1 di 8 OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Fermo n. 810/2023 pubblicata il 21.10.2023
CONCLUSIONI
Dell'appellante : “conclude come da nota di precisazione conclusioni depositata ovvero in ipotesi di rigetto dell'appello, stante l'intervenuta sentenza delle SS.
UU. indicata in memoria conclusionale, per la compensazione delle spese di lite”
Dell'appellata: “In via preliminare dichiarare inammissibile l'odierno appello per violazione dell'art. 342, comma 1, n. 1, c.p.c. e dell'art. 348-bis, c.p.c.; Nel merito accertare e dichiarare la piena efficacia e validità del contratto di mutuo
(Rep. n. 37611 - Racc. n. 8885) a valere quale titolo esecutivo ai sensi dell'art.
474 c.p.c. e, per l'effetto, confermare la Sentenza n. 810/2023 emessa dal
Tribunale di Fermo in composizione monocratica nella persona della Dott.ssa
IA ER pubblicata in data 21/10/2023 e notificata in data
23/10/2023, rigettando integralmente l'appello avversario e ogni domanda formulata ex adverso,….; In ogni caso: Con vittoria di spese e onorari di entrambi
i gradi di giudizio.”
FATTI DI CAUSA
I) Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Fermo - pronunciando sulla opposizione, proposta da , al precetto alla stessa notificato Parte_1 il 20-25.5.2018 da in forza del contratto di Controparte_3 mutuo, a rogito notaio Dott. del 30.10.2013, rep. n. 37.61 e Persona_1 racc. n.8885, munito di formula esecutiva - ha ritenuto infondate le doglianze dell'opponente, basate esclusivamente sulla asserita natura di mutuo condizionato e sulla conseguente inidoneità del contratto ad essere utilizzato quale titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c., ha rigettato quindi l'opposizione e ha condannato l'opponente a rifondere le spese di lite alla e Controparte_3 alla intervenuta quale mandataria di cessionaria Controparte_4 Controparte_1 del credito dedotto. pagina 2 di 8 In particolare, il Tribunale, esaminato il contenuto delle clausole contrattuali, ha rilevato che:
- nel contratto si dà atto che la concede a titolo di mutuo fondiario a CP_3
la somma di €. 56.000,00, che il mutuo viene erogato in Parte_1 un'unica soluzione e che la parte finanziata dichiara “di ricevere l'importo del mutuo di cui dà ampia e finale quietanza”;
- la parte mutuataria dà atto di riversare alla banca l'importo del mutuo “che viene temporaneamente costituito come pegno irregolare infruttifero… L'importo erogato, pari all'importo del mutuo, al netto dell'Importo trattenuto … sarà svincolata a favore della parte mutuataria stessa con valuta quindici (15) giorni da oggi”.
Ciò premesso il Tribunale ha osservato che, adempiuti gli obblighi contrattuali, la somma mutuata è stata svincolata a favore della mutuataria, circostanza desumibile dalle stesse difese svolte dalla opponente.
Il primo giudice ha poi affermato che doveva darsi seguito “all'indirizzo giurisprudenziale secondo cui è stato avallato il principio per cui ai fini del perfezionamento del mutuo l'uscita del denaro dal patrimonio della banca e
l'acquisizione dello stesso al patrimonio del mutuatario costituisce effettiva erogazione dei fondi anche se parte delle somme si versata in un deposito cauzionale infruttifero (o pegno infruttifero) destinato ad essere svincolato in conseguenza dell'adempimento degli obblighi e delle condizioni pattuite “.
Il Tribunale ha quindi ritenuto che il contratto posto a fondamento del precetto non poteva qualificarsi come mutuo condizionato, considerato che la somma finanziata era entrata nella piena disponibilità giuridica della mutuataria che volontariamente aveva acconsentito alla costituzione del pegno, il cui svincolo era soggetto non ad una vera e propria condizione legata ad eventi futuri ed incerti, quanto all'attuazione di obblighi specifici da parte del mutuatario stesso, aventi dunque natura di condizione meramente potestativa.
II) Ha proposto appello che ha censurato la sentenza Parte_1 lamentando la erronea qualificazione del contratto posto a fondamento del pagina 3 di 8 precetto opposto: ha quindi chiesto, in riforma dell'impugnata sentenza, di accogliere la domanda già proposta, con vittoria di spese del doppio grado.
III) La regolarmente citata in giudizio, non Controparte_3 si è costituita ed è stata dichiarata contumace con provvedimento del 20.3.2024.
IV) Si è costituita quale mandataria di Controparte_2 Controparte_1 società cessionaria del credito derivante dal titolo di cui si discute, che ha eccepito l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c. e dell'art. 348 bis c.p.c. e, nel merito, ha contestato l'impugnazione chiedendo la reiezione del gravame e la conferma della sentenza impugnata.
V) Quindi, preso atto delle note scritte con cui le parti hanno precisato le rispettive conclusioni trascritte in epigrafe, la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 352 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.) Con un unico motivo di gravame l'appellante censura la decisione impugnata lamentando la “errata applicazione dell'art. 1813 c.c. e 474 c.p.c. in quanto la sentenza impugnata afferma che il contratto di mutuo si sarebbe perfezionato con l'accreditamento dell'importo che rappresenterebbe la traditio, laddove, secondo l'appellante, l'atto notarile non indica un credito certo, liquido ed esigibile”.
Rilevati alcuni profili asseritamente contradditori nella motivazione della sentenza impugnata, l'appellante osserva che ciò che è stato contestato dalla sig.ra è il fatto che il contratto di mutuo indica che la somma mutuata è Pt_1 stata consegnata al mutuatario il quale però l'ha restituita al mutuante in forma di pegno irregolare infruttifero;
ne consegue , secondo l'appellante, che il mutuo non ha natura di titolo esecutivo e che la questione principale della fattispecie per cui è causa non riguarda il perfezionamento o meno del mutuo, ma “se l'atto notarile indichi un credito certo, liquido ed esigibile”.
Ad avviso dell'appellante, nella specie, mancherebbe la prova della effettiva erogazione delle somme e ciò comporterebbe il venir meno della natura di titolo pagina 4 di 8 esecutivo connessa al mutuo, poiché l'importo non è stato posto nella disponibilità giuridica della mutuataria, data l'immediata restituzione alla banca per la sua costituzione in un deposito cauzionale infruttifero.
Ritiene quindi la sig.ra che in mutuo non riconosce un credito liquido, Pt_1 certo ed esigibile della banca a ricevere il pagamento dal mutuatario, ma documenta una somma in possesso del creditore, con funzione autosatisfattiva, che tornerà in possesso del mutuatario all'avverarsi di determinate condizioni, il cui avveramento farà sorgere il diritto certo, liquido ed esigibile a ricevere somme di denaro dall'opponente; quindi, secondo l'appellante, per procedere esecutivamente in sede giudiziale è dirimente che la dia la prova - per CP_3 atto pubblico – “del fatto che la liberazione del debitore dal vincolo obbligatorio non è avvenuta secondo quella modalità autosatisfattiva stragiudiziale contrattata con il debitore stesso”.
2.) Assorbita l'eccezione di inammissibilità ex art. 348 bis c.p.c. in ragione della fase processuale, va preliminarmente rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. sollevata dalla parte appellata.
Invero, l'atto di gravame contiene argomentazioni dirette a confutare quanto ritenuto dal primo giudice rendendo possibile, attraverso l'esame complessivo dell'atto, l'individuazione dell'oggetto della domanda e degli elementi di fatto e di diritto sui quali essa si fonda: parte appellante ha infatti censurato l'iter logico- giuridico seguito dal primo giudice, indicando le ragioni dell'evidenziato dissenso per cui il requisito della specificità è da ritenersi, nella fattispecie, rispettato.
3.) Nel merito l'appello è infondato.
3.1) Invero le doglianze dell'appellante devono essere esaminate alla luce del recente intervento delle Sezioni Unite della Suprema Corte che, con la sentenza n. 5968/2025 - richiamata anche dall'appellante in sede di precisazione delle conclusioni e nella comparsa conclusionale – hanno chiarito la natura di titolo esecutivo del contratto di mutuo, pronunciando il seguente principio di diritto: “Il contratto di mutuo integra titolo esecutivo a favore del mutuante in tutti i casi in cui la somma mutuata sia stata effettivamente, quand'anche con mera operazione contabile, messa a disposizione del mutuatario e questi abbia assunto
pagina 5 di 8 l'obbligazione - univoca, espressa ed incondizionata - di restituirla. Pertanto, costituisce valido titolo esecutivo, di per sé solo e senza che occorra un nuovo atto pubblico o scrittura privata autenticata che attesti l'erogazione dell'avvenuto svincolo, anche quando vi sia contestualmente pattuizione di costituzione della somma mutuata in deposito o pegno irregolari e assunzione dell'obbligazione della mandante di svincolarla direttamente al verificarsi di quanto convenuto".
3.2) Nella fattispecie in esame la somma è stata erogata alla mutuataria che ha dichiarato di ricevere l'importo del mutuo, ha rilasciato quietanza e ha riversato alla l'importo stesso “che viene temporaneamente costituito come pegno CP_3 irregolare infruttifero” (art. 2 del contratto): le parti hanno altresì concordato che l'importo sarà svincolato a favore della parte mutuataria dopo che quest'ultima, nel termine previsto, avrà “provveduto a produrre alla Banca la documentazione indicata all'art. 1 del capitolato”, allegato sub lett. A al citato contratto (art. 2 cit.); i contraenti hanno inoltre pattuito le modalità di restituzione della somma e la entità degli interessi (artt. 3 e 4 del contratto e piano di ammortamento allegato) prevedendo anche l'obbligo del rimborso qualora la parte mutuataria non abbia presentato nel termine prescritto la documentazione richiesta , (art. 1 del capitolato allegato al contratto).
3.3) Ciò posto si osserva che, come rilevato dal Tribunale, nella specie la somma mutuata è stata poi svincolata (circostanza del resto non contestata), tenuto conto del fatto che, come dedotto dalla stessa opponente nel giudizio di primo grado, la medesima ha introdotto un'altra causa per far accertare la
“illegittimità delle pretese della banca” in considerazione della “usurarietà dei mutui” e della “indeterminatezza delle relative pattuizioni” (v. atto introduttivo del giudizio di primo grado).
3.4) Le clausole sopra indicate e le circostanze delineate evidenziano il perfezionamento del contratto reale, con contestuale obbligo in capo al mutuatario di restituire la somma mutuata e pertanto l'idoneità del mutuo a costituire titolo esecutivo alla luce del principio affermato dalla Suprema Corte: infatti, come osservato dalle SS.UU., “una volta disposto della somma mutuata anche solo col suo riutilizzo mediante costituzione di quella in deposito irregolare
pagina 6 di 8 (o altro negozio equipollente a funzione cauzionale), non solo si è perfezionato il mutuo, ma, ove – come nella specie - non risulti esclusa in concreto una espressa, univoca ed incondizionata obbligazione restitutoria in capo al mutuatario, rimane anche integrato un titolo esecutivo, avente ad oggetto il credito alla restituzione” della somma mutuata (Cass. n. 5968/2025 cit.).
Ne consegue che le ulteriori pattuizioni “attengono all'estrinsecazione della facoltà, tipica e propria del mutuatario, di disporre della somma mutuata e regolano le modalità di concreta libera disponibilità della medesima”, ma non possono reputarsi in grado di incidere immediatamente e direttamente sulla configurabilità di un credito certo, liquido ed esigibile e, così, di un valido titolo esecutivo ai sensi dell'art. 474 cod. proc. civ. (Cass. n. 5968/2025 cit.).
Per le considerazioni svolte - che, per il loro carattere dirimente assorbono l'esame delle altre questioni trattate dalle parti - va riconosciuta l'idoneità, quale titolo esecutivo, del contratto di mutuo posto a fondamento dell'atto di precetto opposto: l'appello va pertanto respinto.
4.) Considerato il contrasto interpretativo recentemente superato, in pendenza del presente procedimento di appello, per effetto della pronuncia della Suprema
Corte SS.UU, n. 5968 del 6.3.2025, posta a fondamento della decisione, si ritiene di compensare integralmente tra le parte le spese del grado.
5.) Ai sensi del D.P.R. n. 115/2002 art. 13, comma 1 quater, va infine dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per la impugnazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Ancona, disattesa ogni diversa istanza, respinge l'appello proposto da , avverso la sentenza del Tribunale di Fermo Parte_1
n.810/2023 pubblicata il 21.10.2023.
Dichiara compensate tra le parti le spese del presente grado di giudizio.
pagina 7 di 8 Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012 n.228 art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per la impugnazione, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Ancona, il 5 novembre 2025
Il Consigliere estensore
Dott.ssa AN BO
Il Presidente
Dott. Guido Federico
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Ancona, composta da:
Dott. Guido Federico Presidente
Dott.ssa AN BO Consigliere est.
Dott.ssa Paola Mureddu Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 921/2023
promossa da
(C.F. ) , rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. Maurizio Cavaliere
APPELLANTE
CONTRO
e per essa, quale mandataria, Controparte_1 Controparte_2
(C.F. e Iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma n. P. IVA P.IVA_1
), rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Formaro P.IVA_2
APPELLATA
(C.F. ) Controparte_3 P.IVA_3
APPELLATA CONTUMACE
pagina 1 di 8 OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Fermo n. 810/2023 pubblicata il 21.10.2023
CONCLUSIONI
Dell'appellante : “conclude come da nota di precisazione conclusioni depositata ovvero in ipotesi di rigetto dell'appello, stante l'intervenuta sentenza delle SS.
UU. indicata in memoria conclusionale, per la compensazione delle spese di lite”
Dell'appellata: “In via preliminare dichiarare inammissibile l'odierno appello per violazione dell'art. 342, comma 1, n. 1, c.p.c. e dell'art. 348-bis, c.p.c.; Nel merito accertare e dichiarare la piena efficacia e validità del contratto di mutuo
(Rep. n. 37611 - Racc. n. 8885) a valere quale titolo esecutivo ai sensi dell'art.
474 c.p.c. e, per l'effetto, confermare la Sentenza n. 810/2023 emessa dal
Tribunale di Fermo in composizione monocratica nella persona della Dott.ssa
IA ER pubblicata in data 21/10/2023 e notificata in data
23/10/2023, rigettando integralmente l'appello avversario e ogni domanda formulata ex adverso,….; In ogni caso: Con vittoria di spese e onorari di entrambi
i gradi di giudizio.”
FATTI DI CAUSA
I) Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Fermo - pronunciando sulla opposizione, proposta da , al precetto alla stessa notificato Parte_1 il 20-25.5.2018 da in forza del contratto di Controparte_3 mutuo, a rogito notaio Dott. del 30.10.2013, rep. n. 37.61 e Persona_1 racc. n.8885, munito di formula esecutiva - ha ritenuto infondate le doglianze dell'opponente, basate esclusivamente sulla asserita natura di mutuo condizionato e sulla conseguente inidoneità del contratto ad essere utilizzato quale titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c., ha rigettato quindi l'opposizione e ha condannato l'opponente a rifondere le spese di lite alla e Controparte_3 alla intervenuta quale mandataria di cessionaria Controparte_4 Controparte_1 del credito dedotto. pagina 2 di 8 In particolare, il Tribunale, esaminato il contenuto delle clausole contrattuali, ha rilevato che:
- nel contratto si dà atto che la concede a titolo di mutuo fondiario a CP_3
la somma di €. 56.000,00, che il mutuo viene erogato in Parte_1 un'unica soluzione e che la parte finanziata dichiara “di ricevere l'importo del mutuo di cui dà ampia e finale quietanza”;
- la parte mutuataria dà atto di riversare alla banca l'importo del mutuo “che viene temporaneamente costituito come pegno irregolare infruttifero… L'importo erogato, pari all'importo del mutuo, al netto dell'Importo trattenuto … sarà svincolata a favore della parte mutuataria stessa con valuta quindici (15) giorni da oggi”.
Ciò premesso il Tribunale ha osservato che, adempiuti gli obblighi contrattuali, la somma mutuata è stata svincolata a favore della mutuataria, circostanza desumibile dalle stesse difese svolte dalla opponente.
Il primo giudice ha poi affermato che doveva darsi seguito “all'indirizzo giurisprudenziale secondo cui è stato avallato il principio per cui ai fini del perfezionamento del mutuo l'uscita del denaro dal patrimonio della banca e
l'acquisizione dello stesso al patrimonio del mutuatario costituisce effettiva erogazione dei fondi anche se parte delle somme si versata in un deposito cauzionale infruttifero (o pegno infruttifero) destinato ad essere svincolato in conseguenza dell'adempimento degli obblighi e delle condizioni pattuite “.
Il Tribunale ha quindi ritenuto che il contratto posto a fondamento del precetto non poteva qualificarsi come mutuo condizionato, considerato che la somma finanziata era entrata nella piena disponibilità giuridica della mutuataria che volontariamente aveva acconsentito alla costituzione del pegno, il cui svincolo era soggetto non ad una vera e propria condizione legata ad eventi futuri ed incerti, quanto all'attuazione di obblighi specifici da parte del mutuatario stesso, aventi dunque natura di condizione meramente potestativa.
II) Ha proposto appello che ha censurato la sentenza Parte_1 lamentando la erronea qualificazione del contratto posto a fondamento del pagina 3 di 8 precetto opposto: ha quindi chiesto, in riforma dell'impugnata sentenza, di accogliere la domanda già proposta, con vittoria di spese del doppio grado.
III) La regolarmente citata in giudizio, non Controparte_3 si è costituita ed è stata dichiarata contumace con provvedimento del 20.3.2024.
IV) Si è costituita quale mandataria di Controparte_2 Controparte_1 società cessionaria del credito derivante dal titolo di cui si discute, che ha eccepito l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c. e dell'art. 348 bis c.p.c. e, nel merito, ha contestato l'impugnazione chiedendo la reiezione del gravame e la conferma della sentenza impugnata.
V) Quindi, preso atto delle note scritte con cui le parti hanno precisato le rispettive conclusioni trascritte in epigrafe, la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 352 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.) Con un unico motivo di gravame l'appellante censura la decisione impugnata lamentando la “errata applicazione dell'art. 1813 c.c. e 474 c.p.c. in quanto la sentenza impugnata afferma che il contratto di mutuo si sarebbe perfezionato con l'accreditamento dell'importo che rappresenterebbe la traditio, laddove, secondo l'appellante, l'atto notarile non indica un credito certo, liquido ed esigibile”.
Rilevati alcuni profili asseritamente contradditori nella motivazione della sentenza impugnata, l'appellante osserva che ciò che è stato contestato dalla sig.ra è il fatto che il contratto di mutuo indica che la somma mutuata è Pt_1 stata consegnata al mutuatario il quale però l'ha restituita al mutuante in forma di pegno irregolare infruttifero;
ne consegue , secondo l'appellante, che il mutuo non ha natura di titolo esecutivo e che la questione principale della fattispecie per cui è causa non riguarda il perfezionamento o meno del mutuo, ma “se l'atto notarile indichi un credito certo, liquido ed esigibile”.
Ad avviso dell'appellante, nella specie, mancherebbe la prova della effettiva erogazione delle somme e ciò comporterebbe il venir meno della natura di titolo pagina 4 di 8 esecutivo connessa al mutuo, poiché l'importo non è stato posto nella disponibilità giuridica della mutuataria, data l'immediata restituzione alla banca per la sua costituzione in un deposito cauzionale infruttifero.
Ritiene quindi la sig.ra che in mutuo non riconosce un credito liquido, Pt_1 certo ed esigibile della banca a ricevere il pagamento dal mutuatario, ma documenta una somma in possesso del creditore, con funzione autosatisfattiva, che tornerà in possesso del mutuatario all'avverarsi di determinate condizioni, il cui avveramento farà sorgere il diritto certo, liquido ed esigibile a ricevere somme di denaro dall'opponente; quindi, secondo l'appellante, per procedere esecutivamente in sede giudiziale è dirimente che la dia la prova - per CP_3 atto pubblico – “del fatto che la liberazione del debitore dal vincolo obbligatorio non è avvenuta secondo quella modalità autosatisfattiva stragiudiziale contrattata con il debitore stesso”.
2.) Assorbita l'eccezione di inammissibilità ex art. 348 bis c.p.c. in ragione della fase processuale, va preliminarmente rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. sollevata dalla parte appellata.
Invero, l'atto di gravame contiene argomentazioni dirette a confutare quanto ritenuto dal primo giudice rendendo possibile, attraverso l'esame complessivo dell'atto, l'individuazione dell'oggetto della domanda e degli elementi di fatto e di diritto sui quali essa si fonda: parte appellante ha infatti censurato l'iter logico- giuridico seguito dal primo giudice, indicando le ragioni dell'evidenziato dissenso per cui il requisito della specificità è da ritenersi, nella fattispecie, rispettato.
3.) Nel merito l'appello è infondato.
3.1) Invero le doglianze dell'appellante devono essere esaminate alla luce del recente intervento delle Sezioni Unite della Suprema Corte che, con la sentenza n. 5968/2025 - richiamata anche dall'appellante in sede di precisazione delle conclusioni e nella comparsa conclusionale – hanno chiarito la natura di titolo esecutivo del contratto di mutuo, pronunciando il seguente principio di diritto: “Il contratto di mutuo integra titolo esecutivo a favore del mutuante in tutti i casi in cui la somma mutuata sia stata effettivamente, quand'anche con mera operazione contabile, messa a disposizione del mutuatario e questi abbia assunto
pagina 5 di 8 l'obbligazione - univoca, espressa ed incondizionata - di restituirla. Pertanto, costituisce valido titolo esecutivo, di per sé solo e senza che occorra un nuovo atto pubblico o scrittura privata autenticata che attesti l'erogazione dell'avvenuto svincolo, anche quando vi sia contestualmente pattuizione di costituzione della somma mutuata in deposito o pegno irregolari e assunzione dell'obbligazione della mandante di svincolarla direttamente al verificarsi di quanto convenuto".
3.2) Nella fattispecie in esame la somma è stata erogata alla mutuataria che ha dichiarato di ricevere l'importo del mutuo, ha rilasciato quietanza e ha riversato alla l'importo stesso “che viene temporaneamente costituito come pegno CP_3 irregolare infruttifero” (art. 2 del contratto): le parti hanno altresì concordato che l'importo sarà svincolato a favore della parte mutuataria dopo che quest'ultima, nel termine previsto, avrà “provveduto a produrre alla Banca la documentazione indicata all'art. 1 del capitolato”, allegato sub lett. A al citato contratto (art. 2 cit.); i contraenti hanno inoltre pattuito le modalità di restituzione della somma e la entità degli interessi (artt. 3 e 4 del contratto e piano di ammortamento allegato) prevedendo anche l'obbligo del rimborso qualora la parte mutuataria non abbia presentato nel termine prescritto la documentazione richiesta , (art. 1 del capitolato allegato al contratto).
3.3) Ciò posto si osserva che, come rilevato dal Tribunale, nella specie la somma mutuata è stata poi svincolata (circostanza del resto non contestata), tenuto conto del fatto che, come dedotto dalla stessa opponente nel giudizio di primo grado, la medesima ha introdotto un'altra causa per far accertare la
“illegittimità delle pretese della banca” in considerazione della “usurarietà dei mutui” e della “indeterminatezza delle relative pattuizioni” (v. atto introduttivo del giudizio di primo grado).
3.4) Le clausole sopra indicate e le circostanze delineate evidenziano il perfezionamento del contratto reale, con contestuale obbligo in capo al mutuatario di restituire la somma mutuata e pertanto l'idoneità del mutuo a costituire titolo esecutivo alla luce del principio affermato dalla Suprema Corte: infatti, come osservato dalle SS.UU., “una volta disposto della somma mutuata anche solo col suo riutilizzo mediante costituzione di quella in deposito irregolare
pagina 6 di 8 (o altro negozio equipollente a funzione cauzionale), non solo si è perfezionato il mutuo, ma, ove – come nella specie - non risulti esclusa in concreto una espressa, univoca ed incondizionata obbligazione restitutoria in capo al mutuatario, rimane anche integrato un titolo esecutivo, avente ad oggetto il credito alla restituzione” della somma mutuata (Cass. n. 5968/2025 cit.).
Ne consegue che le ulteriori pattuizioni “attengono all'estrinsecazione della facoltà, tipica e propria del mutuatario, di disporre della somma mutuata e regolano le modalità di concreta libera disponibilità della medesima”, ma non possono reputarsi in grado di incidere immediatamente e direttamente sulla configurabilità di un credito certo, liquido ed esigibile e, così, di un valido titolo esecutivo ai sensi dell'art. 474 cod. proc. civ. (Cass. n. 5968/2025 cit.).
Per le considerazioni svolte - che, per il loro carattere dirimente assorbono l'esame delle altre questioni trattate dalle parti - va riconosciuta l'idoneità, quale titolo esecutivo, del contratto di mutuo posto a fondamento dell'atto di precetto opposto: l'appello va pertanto respinto.
4.) Considerato il contrasto interpretativo recentemente superato, in pendenza del presente procedimento di appello, per effetto della pronuncia della Suprema
Corte SS.UU, n. 5968 del 6.3.2025, posta a fondamento della decisione, si ritiene di compensare integralmente tra le parte le spese del grado.
5.) Ai sensi del D.P.R. n. 115/2002 art. 13, comma 1 quater, va infine dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per la impugnazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Ancona, disattesa ogni diversa istanza, respinge l'appello proposto da , avverso la sentenza del Tribunale di Fermo Parte_1
n.810/2023 pubblicata il 21.10.2023.
Dichiara compensate tra le parti le spese del presente grado di giudizio.
pagina 7 di 8 Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012 n.228 art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per la impugnazione, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Ancona, il 5 novembre 2025
Il Consigliere estensore
Dott.ssa AN BO
Il Presidente
Dott. Guido Federico
pagina 8 di 8