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Sentenza 19 settembre 2025
Sentenza 19 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 19/09/2025, n. 3334 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 3334 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. 6563/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona del dott. Barbato, Rosario Capolongo ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 6563/2024 R.G. LAVORO
TRA
n. a AVERSA (CE) il 08/05/1992 Parte_1 rappresentato e difeso dagli avv. DI NARDO SAVERIO e FRANCESCO
MOLITIERNO, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
, Controparte_1 [...]
in persona dei rispettivi Controparte_2 legali rappresentanti p.t.,
RESISTENTI NON COSTITUITI
OGGETTO: riconoscimento della “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado”
CONCLUSIONI: come in atti.
1 Ragioni di fatto e di diritto
SINTESI DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 22/05/2024 parte ricorrente ha dedotto di essere docente, lamenta la mancata erogazione in suo favore della somma di € 500,00 annui di cui all'art. 1 co. 121 l. 107/2015 e del relativo DPCM, finalizzati all'acquisto di beni e servizi formativi per lo sviluppo delle competenze professionali (c.d. carta elettronica del docente) per l'a.s.
2022/2023; la violazione degli artt. 29, 63 e 64 del C.C.N.L., e degli artt.
3, 35 e 97 Cost. nonché della clausola 6 dell'Accordo Quadro di cui alla direttiva 1999/70; la sussistenza di una questione di legittimità costituzionale.
Ella ha, quindi, agito in giudizio chiedendo di accertare il proprio diritto a fruire del beneficio economico di € 500,00 annui per gli anni scolastici indicati, ed, in subordine, al risarcimento del danno con vittoria di spese di lite. Le parti resistenti non si sono costituite in giudizio.
Con ordinanza depositata l'1.4.2025 il giudicante ha disposto la rinnovazione della notifica in ragione della ”nullità della notifica del ricorso in ragione dell'omessa indicazione del pubblico registro da cui è stata estratto l'indirizzo pec dell'Avvocatura dello Stato nonché dell'erronea indicazione del pubblico registro per l' ;”. Controparte_2
Parte ricorrente ha depositato in data 10.4.2025 la rinnovazione della notifica eseguita in pari data e nella relata non risulta nuovamente indicato il pubblico registro da cui è stato estratto l'indirizzo pec per la notifica all'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege di tutte le P.A. resistenti. All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
NOTIFICA A MEZZO PEC – QUADRO DI RIFERIMENTO
Occorre a questo punto ricostruire il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento.
2 In base all'art. 3 bis co. 5 lett. e) ed f) l. 53/1994, in caso di notifica a mezzo pec, la relata di notifica deve contenere anche “l'indirizzo di posta elettronica certificata a cui l'atto viene notificato” e “l'indicazione dell'elenco da cui il predetto indirizzo e' stato estratto” ed in base all'art. 11 l. 53/1994 “le notificazioni di cui alla presente legge sono nulle e la nullità è rilevabile d'ufficio, se mancano i requisiti soggettivi ed oggettivi ivi previsti, se non sono osservate le disposizioni di cui agli articoli precedenti e, comunque, se vi è incertezza sulla persona cui è stata consegnata la copia dell'atto o sulla data della notifica”.
Nel caso in esame, parte ricorrente nella relata di notifica non ha indicato alcun pubblico registro ex art. 16 ter d.l. 179/2012 per la notifica all'Avvocatura dello Stato.
La ratio legis di tale attestazione attiene al profilo della riconducibilità dell'indirizzo pec al destinatario della notifica mediante la consultazione diretta, da parte del notificante, di uno dei pubblici elenchi in cui tale indirizzo risulta registrato e tale omissione determina la nullità della notifica a norma dell'art. 11 l. 53/1994.
Il principio del raggiungimento dello scopo ex art. 159 co. 3 c.p.c. può applicarsi solo ed esclusivamente nell'ipotesi di costituzione della parte cui
è stato notificato l'atto. Per tali ragioni, non sono pertinenti i precedenti giurisprudenziali indicati da parte ricorrente.
D'altra parte, la complessità della questione relativa agli elenchi di indirizzi di posta elettronica certifica da cui le parti possono estrarre i recapiti degli atti processuali ai fini della validità delle relative notifiche è stata affrontata anche da una recente pronuncia della Suprema Corte (Cass.
2460/2021), la quale, al termine della ricostruzione del quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento, ha statuito: “A seguito dell'istituzione del cd. "domicilio digitale" di cui al D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, art. 16 sexies convertito con modificazioni in L. 7 dicembre 2012, n. 221 come modificato dal D.L. 24 giugno 2014, n. 90 convertito con modificazioni in
L. 11 agosto 2014, n. 114 le notificazioni e comunicazioni degli atti giudiziari, in materia civile, sono ritualmente eseguite - in base a quanto
3 previsto dal D.L. n. 179 del 2012, art. 16 ter, comma 1, modificato dal
D.L. n. 90 del 2014, art. 45-bis, comma 2, lett. a), n. 1), convertito, con modificazioni, dalla L. n. 114 del 2014, e successivamente sostituito dal
D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217, art. 66, comma 5, con decorrenza dal
15.12.2013 - presso un indirizzo di posta elettronica certificata estratto da uno dei registri indicati dal D.Lgs. n. 82 del 2005, artt. 6 bis, 6 quater e
62 nonchè dall'art. 16, comma 12 stesso decreto, dal D.L. n. 185 del
2008, art. 16, comma 6, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 2 del
2009, nonchè il registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal
Ministero della Giustizia e, quindi, indistintamente, dal registro denominato INI-PEC e da quello denominato Re.G.Ind.E”.
Tale ratio decidendi è condivisa anche dalla giurisprudenza di merito
(Corte di Appello di Catanzaro, sent. 310/2021) secondo cui “l'art. 3 bis, comma 5 della l. n. 53 del 1994 stabilisce che la notifica eseguita a mezzo telematico deve contenere una serie di requisiti e tra essi ricomprende alla lettera e) l'indicazione dell'elenco da cui è tratto l'indirizzo di posta elettronica certificata a cui l'atto è stato notificato. Di conseguenza la mancata indicazione dell'elenco da cui è tratto l'indirizzo p.e.c. del destinatario affligge la relazione della notifica, che è dunque nulla”.
ART. 307 C.P.C.
In base all'art. 307 co. 3 c.p.c. “oltre che nei casi previsti dai commi precedenti, e salvo diverse disposizioni di legge, il processo si estingue altresì qualora le parti alle quali spetta di rinnovare la citazione, o di proseguire, riassumere o integrare il giudizio, non vi abbiano provveduto entro il termine perentorio stabilito dalla legge, o dal giudice che dalla legge sia autorizzato a fissarlo. Quando la legge autorizza il giudice a fissare il termine, questo non può essere inferiore ad un mese né superiore a tre”.
Secondo il dato letterale dell'art. 307 c.p.c. nonché in base alla consolidata giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. 1483/2015, Cass.
4529/2000, e Cass. 10295/1998) il termine concesso per la rinnovazione
4 della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio ai sensi dell'art. 291
c.p.c. ha natura perentoria ed il suo mancato rispetto, anche nel rito del lavoro, determina l'estinzione del giudizio con la conseguente cancellazione della causa dal ruolo ex art. 307 co. 3 c.p.c.
Per tali ragioni, non è possibile la concessione di un ulteriore termine per rinotifica anche in ragione del fatto che non sussistono ragioni, non imputabili a parte ricorrente, per una eventuale rimessione in termini.
Tale meccanismo opera sia nel caso di mancata rinnovazione che nel caso in cui la rinnovazione tempestiva sia effettuata con modalità tali da comportarne la nullità. Secondo la recente giurisprudenza di legittimità
(Cass. 1226/2013) “invero, nell'ipotesi in cui sia stata disposta ai sensi dell'art. 291 cod. proc. civ. la rinnovazione della notifica del ricorso per cassazione per un vizio implicante la nullità della stessa, la rinnovazione mancata o intempestiva, ovvero tempestiva ma nulla, comportano
l'inammissibilità del ricorso, dovendosi in ogni caso escludere
l'assegnazione di un altro termine per il medesimo adempimento attesa la perentorietà di quello già concesso. (Cass. 3497 del 10.4.99; conf, Cass.
n. 13285 del 2000 e 12385 del 2001). La mancata o non tempestiva rinnovazione della notificazione, disposta a norma dell'art. 291 cod. proc. civ. per un vizio della notifica implicante la nullità della stessa, determina, nell'ipotesi in cui la notifica da rinnovare abbia ad oggetto un ricorso per cassazione, l'inammissibilità del medesimo, salvo che, prima che questa sia dichiarata, il ricorrente provveda ad altra valida notifica, restando in ogni caso esclusa la possibilità di assegnazione di un ulteriore termine per il medesimo adempimento, stante la perentorietà di quello già concesso
(Cass. n. 15062 del 2004)”. Tale ratio decidendi risulta applicabile anche nel caso in esame con la differenza che, trattandosi di rinnovazione della notifica dell'atto introduttivo di primo grado e non di atto di impugnazione,
l'effetto conseguenziale non può essere rappresentato dall'inammissibilità dell'impugnazione con passaggio in giudicato della sentenza impugnata ma l'estinzione per inattività ex art. 307 co. 3 c.p.c.
Deve essere, quindi, dichiarata l'estinzione del giudizio.
5 SPESE DI LITE
La mancata costituzione della parte resistente non comporta la condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando così provvede:
1. dichiara l'estinzione del giudizio ed ordina la cancellazione della causa dal ruolo;
2. nulla per le spese
Si comunichi.
Aversa, 17/09/2025 il Giudice del Lavoro dott. Barbato, Rosario Capolongo
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona del dott. Barbato, Rosario Capolongo ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 6563/2024 R.G. LAVORO
TRA
n. a AVERSA (CE) il 08/05/1992 Parte_1 rappresentato e difeso dagli avv. DI NARDO SAVERIO e FRANCESCO
MOLITIERNO, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
, Controparte_1 [...]
in persona dei rispettivi Controparte_2 legali rappresentanti p.t.,
RESISTENTI NON COSTITUITI
OGGETTO: riconoscimento della “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado”
CONCLUSIONI: come in atti.
1 Ragioni di fatto e di diritto
SINTESI DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 22/05/2024 parte ricorrente ha dedotto di essere docente, lamenta la mancata erogazione in suo favore della somma di € 500,00 annui di cui all'art. 1 co. 121 l. 107/2015 e del relativo DPCM, finalizzati all'acquisto di beni e servizi formativi per lo sviluppo delle competenze professionali (c.d. carta elettronica del docente) per l'a.s.
2022/2023; la violazione degli artt. 29, 63 e 64 del C.C.N.L., e degli artt.
3, 35 e 97 Cost. nonché della clausola 6 dell'Accordo Quadro di cui alla direttiva 1999/70; la sussistenza di una questione di legittimità costituzionale.
Ella ha, quindi, agito in giudizio chiedendo di accertare il proprio diritto a fruire del beneficio economico di € 500,00 annui per gli anni scolastici indicati, ed, in subordine, al risarcimento del danno con vittoria di spese di lite. Le parti resistenti non si sono costituite in giudizio.
Con ordinanza depositata l'1.4.2025 il giudicante ha disposto la rinnovazione della notifica in ragione della ”nullità della notifica del ricorso in ragione dell'omessa indicazione del pubblico registro da cui è stata estratto l'indirizzo pec dell'Avvocatura dello Stato nonché dell'erronea indicazione del pubblico registro per l' ;”. Controparte_2
Parte ricorrente ha depositato in data 10.4.2025 la rinnovazione della notifica eseguita in pari data e nella relata non risulta nuovamente indicato il pubblico registro da cui è stato estratto l'indirizzo pec per la notifica all'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege di tutte le P.A. resistenti. All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
NOTIFICA A MEZZO PEC – QUADRO DI RIFERIMENTO
Occorre a questo punto ricostruire il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento.
2 In base all'art. 3 bis co. 5 lett. e) ed f) l. 53/1994, in caso di notifica a mezzo pec, la relata di notifica deve contenere anche “l'indirizzo di posta elettronica certificata a cui l'atto viene notificato” e “l'indicazione dell'elenco da cui il predetto indirizzo e' stato estratto” ed in base all'art. 11 l. 53/1994 “le notificazioni di cui alla presente legge sono nulle e la nullità è rilevabile d'ufficio, se mancano i requisiti soggettivi ed oggettivi ivi previsti, se non sono osservate le disposizioni di cui agli articoli precedenti e, comunque, se vi è incertezza sulla persona cui è stata consegnata la copia dell'atto o sulla data della notifica”.
Nel caso in esame, parte ricorrente nella relata di notifica non ha indicato alcun pubblico registro ex art. 16 ter d.l. 179/2012 per la notifica all'Avvocatura dello Stato.
La ratio legis di tale attestazione attiene al profilo della riconducibilità dell'indirizzo pec al destinatario della notifica mediante la consultazione diretta, da parte del notificante, di uno dei pubblici elenchi in cui tale indirizzo risulta registrato e tale omissione determina la nullità della notifica a norma dell'art. 11 l. 53/1994.
Il principio del raggiungimento dello scopo ex art. 159 co. 3 c.p.c. può applicarsi solo ed esclusivamente nell'ipotesi di costituzione della parte cui
è stato notificato l'atto. Per tali ragioni, non sono pertinenti i precedenti giurisprudenziali indicati da parte ricorrente.
D'altra parte, la complessità della questione relativa agli elenchi di indirizzi di posta elettronica certifica da cui le parti possono estrarre i recapiti degli atti processuali ai fini della validità delle relative notifiche è stata affrontata anche da una recente pronuncia della Suprema Corte (Cass.
2460/2021), la quale, al termine della ricostruzione del quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento, ha statuito: “A seguito dell'istituzione del cd. "domicilio digitale" di cui al D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, art. 16 sexies convertito con modificazioni in L. 7 dicembre 2012, n. 221 come modificato dal D.L. 24 giugno 2014, n. 90 convertito con modificazioni in
L. 11 agosto 2014, n. 114 le notificazioni e comunicazioni degli atti giudiziari, in materia civile, sono ritualmente eseguite - in base a quanto
3 previsto dal D.L. n. 179 del 2012, art. 16 ter, comma 1, modificato dal
D.L. n. 90 del 2014, art. 45-bis, comma 2, lett. a), n. 1), convertito, con modificazioni, dalla L. n. 114 del 2014, e successivamente sostituito dal
D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217, art. 66, comma 5, con decorrenza dal
15.12.2013 - presso un indirizzo di posta elettronica certificata estratto da uno dei registri indicati dal D.Lgs. n. 82 del 2005, artt. 6 bis, 6 quater e
62 nonchè dall'art. 16, comma 12 stesso decreto, dal D.L. n. 185 del
2008, art. 16, comma 6, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 2 del
2009, nonchè il registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal
Ministero della Giustizia e, quindi, indistintamente, dal registro denominato INI-PEC e da quello denominato Re.G.Ind.E”.
Tale ratio decidendi è condivisa anche dalla giurisprudenza di merito
(Corte di Appello di Catanzaro, sent. 310/2021) secondo cui “l'art. 3 bis, comma 5 della l. n. 53 del 1994 stabilisce che la notifica eseguita a mezzo telematico deve contenere una serie di requisiti e tra essi ricomprende alla lettera e) l'indicazione dell'elenco da cui è tratto l'indirizzo di posta elettronica certificata a cui l'atto è stato notificato. Di conseguenza la mancata indicazione dell'elenco da cui è tratto l'indirizzo p.e.c. del destinatario affligge la relazione della notifica, che è dunque nulla”.
ART. 307 C.P.C.
In base all'art. 307 co. 3 c.p.c. “oltre che nei casi previsti dai commi precedenti, e salvo diverse disposizioni di legge, il processo si estingue altresì qualora le parti alle quali spetta di rinnovare la citazione, o di proseguire, riassumere o integrare il giudizio, non vi abbiano provveduto entro il termine perentorio stabilito dalla legge, o dal giudice che dalla legge sia autorizzato a fissarlo. Quando la legge autorizza il giudice a fissare il termine, questo non può essere inferiore ad un mese né superiore a tre”.
Secondo il dato letterale dell'art. 307 c.p.c. nonché in base alla consolidata giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. 1483/2015, Cass.
4529/2000, e Cass. 10295/1998) il termine concesso per la rinnovazione
4 della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio ai sensi dell'art. 291
c.p.c. ha natura perentoria ed il suo mancato rispetto, anche nel rito del lavoro, determina l'estinzione del giudizio con la conseguente cancellazione della causa dal ruolo ex art. 307 co. 3 c.p.c.
Per tali ragioni, non è possibile la concessione di un ulteriore termine per rinotifica anche in ragione del fatto che non sussistono ragioni, non imputabili a parte ricorrente, per una eventuale rimessione in termini.
Tale meccanismo opera sia nel caso di mancata rinnovazione che nel caso in cui la rinnovazione tempestiva sia effettuata con modalità tali da comportarne la nullità. Secondo la recente giurisprudenza di legittimità
(Cass. 1226/2013) “invero, nell'ipotesi in cui sia stata disposta ai sensi dell'art. 291 cod. proc. civ. la rinnovazione della notifica del ricorso per cassazione per un vizio implicante la nullità della stessa, la rinnovazione mancata o intempestiva, ovvero tempestiva ma nulla, comportano
l'inammissibilità del ricorso, dovendosi in ogni caso escludere
l'assegnazione di un altro termine per il medesimo adempimento attesa la perentorietà di quello già concesso. (Cass. 3497 del 10.4.99; conf, Cass.
n. 13285 del 2000 e 12385 del 2001). La mancata o non tempestiva rinnovazione della notificazione, disposta a norma dell'art. 291 cod. proc. civ. per un vizio della notifica implicante la nullità della stessa, determina, nell'ipotesi in cui la notifica da rinnovare abbia ad oggetto un ricorso per cassazione, l'inammissibilità del medesimo, salvo che, prima che questa sia dichiarata, il ricorrente provveda ad altra valida notifica, restando in ogni caso esclusa la possibilità di assegnazione di un ulteriore termine per il medesimo adempimento, stante la perentorietà di quello già concesso
(Cass. n. 15062 del 2004)”. Tale ratio decidendi risulta applicabile anche nel caso in esame con la differenza che, trattandosi di rinnovazione della notifica dell'atto introduttivo di primo grado e non di atto di impugnazione,
l'effetto conseguenziale non può essere rappresentato dall'inammissibilità dell'impugnazione con passaggio in giudicato della sentenza impugnata ma l'estinzione per inattività ex art. 307 co. 3 c.p.c.
Deve essere, quindi, dichiarata l'estinzione del giudizio.
5 SPESE DI LITE
La mancata costituzione della parte resistente non comporta la condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando così provvede:
1. dichiara l'estinzione del giudizio ed ordina la cancellazione della causa dal ruolo;
2. nulla per le spese
Si comunichi.
Aversa, 17/09/2025 il Giudice del Lavoro dott. Barbato, Rosario Capolongo
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