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Sentenza 30 luglio 2025
Sentenza 30 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 30/07/2025, n. 258 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 258 |
| Data del deposito : | 30 luglio 2025 |
Testo completo
2453/2024 r.g.v.g.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di RE NU
Prima Sezione CIVILE
Il Tribunale di RE NU - I Sezione Civile - così composto:
Dott.ssa Maria Rosaria Barbato Presidente
Dott.ssa Raffaella Cappiello Giudice rel.
Dott.ssa Anna Coletti Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 2453/2024 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2024, avente ad oggetto: divorzio congiunto
TRA
, nata a [...] il [...], (C.F. Parte_1
) C.F._1
E
, nato a [...] il [...], (C.F. Parte_2
), entrambi residenti in [...] di Siena n. 102, elettivamente domiciliati in RE NU (NA) alla via Gino Alfani
n. 15 presso lo studio dell'avv. Luca Avvisati (C.F. ), dal quale C.F._3 sono entrambi rappresentati e difesi in virtù di mandato allegato in calce al ricorso introduttivo
RICORRENTI
NONCHE'
P.M. presso il Tribunale di RE NU
INTERVENTORE EX LEGE
CONLUSIONI: Con note di trattazione scritta depositate per l'udienza cartolare del
3.06.2025, i coniugi hanno dichiarato di non avere interesse alla conciliazione e di
N. 70/2017 R.G. - pag. 1 di 7 ribadire la volontà di divorziare alle condizioni del ricorso, evidenziando di aver provveduto, in data 19.05.2025, al deposito del certificato di matrimonio del comune delle nozze, in ottemperanza a quanto richiesto con ordinanza del 7.05.2025.
Il P.M., in data 29.04.2025, ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato in data 09.12.2024, e Avvisato Parte_1 Pt_2 chiedevano che fosse pronunciato lo scioglimento del matrimonio dagli stessi contratto in Pompei in data 27.07.2002.
A sostegno della domanda adducevano:
1. che dalla loro unione erano nate due figlie gemelle, , nata a Persona_1
Castellammare di AB (NA) il 29/09/2004, (C.F. ) e , nata C.F._4 Pt_3
a Castellammare di AB (NA) il 29/09/2004, (C.F. ), entrambe C.F._5 maggiorenni ma non ancora economicamente autosufficienti, in quanto studentesse universitarie;
2. che gli stessi erano separati sin dal 26.01.2022, allorquando comparivano innanzi al Presidente del Tribunale di RE NU nell'ambito del giudizio di separazione consensuale conclusosi con decreto di omologa n. 216/2022 del 15/02/2022;
3. che lo stato di separazione da allora era proseguito ininterrottamente, perdurando tuttora;
4. che avevano raggiunto accordo per richiedere congiuntamente lo scioglimento del matrimonio.
Disposta con decreto del 25.01.2025 la trattazione in forma scritta della controversia, in conformità a quanto previsto dall'art 127 ter c. p. c. e concordemente richiesto in ricorso, le parti depositavano note congiunte di trattazione ribadendo la volontà di divorziare alle condizioni di cui al ricorso e con ordinanza del 18.04.2025 , resa all'esito delle predette note depositate in sostituzione dell'udienza del 18 marzo 2025, il giudice delegato riservava la causa in decisione al Collegio previa trasmissione degli atti al P.M. per il prescritto parere.
Il Pm concludeva come da parere depositato telematicamente in data 29.04.2025 chiedendo l'accoglimento del ricorso.
Con ordinanza depositata in data 7.05.2025 e depositata in data 12.05.2025, il collegio, rilevato che in atti non era stato depositato il certificato di matrimonio del comune delle nozze, rimetteva la causa sul ruolo per la successiva udienza collegiale del 3 giugno 2025, invitando le parti al relativo deposito. Quindi disposta su istanza congiunta delle parti, con decreto del 29.05.2025 la sostituzione della predetta
N. 1171/2013 R.G. - pag. 2 di 7 udienza con il deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art 127 ter c.p.c. con note congiunte depositate in data 30.05.2025, le parti hanno concordemente ribadito la volontà di non conciliarsi e di divorziare alle condizioni di cui al ricorso, evidenziando altresì di aver provveduto, in ottemperanza a quanto richiesto con ordinanza collegiale del 7.05.2025, al deposito del certificato di matrimonio del comune delle nozze.
Il collegio con ordinanza del 16 luglio 2025, preso atto di quanto di quanto sopra e rilevato che il Pm aveva già reso le proprie conclusioni in data 29 aprile 2025, riservava la decisione.
Preliminarmente deve darsi atto che, per quanto dedotto dai ricorrenti ed emergente dal certificato di matrimonio in atti, i coniugi hanno contratto matrimonio concordatario (l'atto di matrimonio è stato infatti iscritto in parte II serie A del Registro degli Atti di Matrimonio), e che pertanto la pronuncia da assumere in questa sede non
è quella di scioglimento del matrimonio, come richiesto dal procuratore delle parti nelle conclusioni del ricorso introduttivo, bensì di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La domanda è fondata e meritevole di accoglimento.
Invero si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) L. 898/1970, così come modificata dall'art. 1 della legge 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorsi oltre sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi (26.01.2022) innanzi al Presidente del Tribunale di RE NU nel procedimento di separazione consensuale, omologata con decreto n. 216/2022 del 15/02/2022 e da quella data è perdurato lo stato di separazione che, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta;
d'altra parte, considerato che i coniugi, hanno dichiarato con note congiunte di trattazione scritta depositate nei termini loro assegnati, di non avere interesse alla conciliazione, ribadendo la volontà di ottenere il divorzio, si deve ritenere che la comunione spirituale e materiale tra loro sia definitivamente venuta meno e non possa più ricostituirsi.
Le parti hanno concordato nei termini di cui in dispositivo le condizioni del divorzio e, poiché esse non contrastano con norme inderogabili e risultano conformi all'interesse delle figlie, entrambe maggiorenni ma non economicamente autosufficienti, le stesse possono essere poste alla base della decisione di questo Tribunale.
In particolare, dalla documentazione reddituale allegata al ricorso e dalle deduzioni delle parti, è emerso che ha percepito redditi da lavoro dipendente a Parte_2 tempo indeterminato per l'anno 2023 pari a complessivi € 24.318,60, per l'anno 2022 pari a complessivi € 20.885,12 e per l'anno 2021 pari a complessivi €18.707,51; mentre , ha percepito redditi da lavoro dipendente a tempo indeterminato Parte_1
N. 1171/2013 R.G. - pag. 3 di 7 per l'anno 2023 pari a complessivi € 10.000,46 per l'anno 2022 €9.731,97 e per l'anno
2021 pari ad € 9.259,00.
In ragione delle condizioni economico patrimoniali delle parti, così come sopra illustrate, le pattuizioni relative all'importo dell'assegno di mantenimento in favore delle figlie della coppia appaiono congrue ed adeguate e possono essere poste alla base della decisione di questo Tribunale.
Quanto ai reciproci rapporti economici, i coniugi, espressamente, rinunciavano l'uno verso l'altro, essendo autosufficienti economicamente, a qualsivoglia importo a titolo di assegno divorzile, alimentare, di mantenimento ovvero ad altro titolo, evidenziando, altresì, di aver provveduto - con l'accordo raggiunto e di cui al ricorso - a regolamentare ogni ulteriore reciproca pendenza economica e patrimoniale e, pertanto, espressamente dichiarvano che, ad eccezione di quanto sopra previsto, non avevano null'altro a pretendere rispettivamente l'uno verso l'altro ed a qualsivoglia titolo.
Devono essere eseguite le formalità prescritte dalla legge.
Avuto riguardo alla natura della lite e all'esito complessivo della stessa, di fatto conforme alla concorde volontà delle parti, ricorrono i presupposti per dichiarare interamente compensate tra le stesse parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda congiunta proposta con ricorso depositato il 09.12.2024, così provvede:
A. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio, contratto in
Pompei (NA) in data 27.07.2002 da , nata a [...] Parte_1
(NA) il 13/02/1976 e , nato a [...] il Parte_2
09/04/1973 (atto n. 152 - Parte II - Serie A - del registro degli atti di matrimonio del comune di Pompei, anno 2002);
B. dispone l'assegnazione della casa coniugale sita in RE NU (NA) alla via REtta di Siena n. 102 (individuata nel N.C.E.U. del Comune di
RE NU al foglio 12, particella 1159, sub 1, piano T, categoria
A/4), di proprietà esclusiva del SI , unitamente agli Parte_2 arredi, mobili e suppellettili (di esclusiva proprietà della sig.ra , ivi Pt_1 presenti, alla ricorrente sino a quando l'abiterà unitamente alle Parte_1 figlie ed;
la ricorrente resterà, pertanto, Persona_1 Pt_3 Parte_1 obbligata, in via esclusiva e senza nulla poter pretendere dal SI Avvisato
N. 1171/2013 R.G. - pag. 4 di 7 , al pagamento delle utenze e delle spese di ordinaria manutenzione Pt_2 dell'immobile;
C. nulla stabilisce in ordine all'affidamento delle figlie divenute maggiorenni, studentesse universitarie, ma non economicamente autosufficienti;
D. pone a carico del SI l'obbligo di corrispondere in favore Parte_2 della coniuge , a titolo di contributo al mantenimento delle figlie Parte_1
e sino al raggiungimento della loro autonoma capacità economica, il complessivo importo mensile di euro 620,00 (euro seicentoventi/00), ovvero euro 310,00 (euro trecentodieci/00) per ogni figlia maggiorenne e non economicamente autosufficiente, che dovrà intendersi omnicomprensivo della somma dallo stesso percepita a titolo di assegno unico per entrambe le figlie. Il pagamento dovrà avvenire a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla GN , recante il codice IBAN Parte_1
[...], ovvero a mezzo assegno bancario e/o in contanti entro e non oltre il giorno 15 (quindici) di ogni mese;
detta somma sarà soggetta ad automatica rivalutazione annuale ISTAT. La GN
, con la sottoscrizione della presente, conferma la rinunzia a Parte_1 richiedere all'istituto previdenziale la corresponsione dell'importo a titolo di assegno unico per le figlie, che continuerà ad essere elargito in favore del coniuge e dallo stesso percepito, anche qualora dovesse subire aumenti;
E. conferma la suddivisione nella pari misura percentuale del 50% delle spese straordinarie per assistenza medica non coperte dal SSN, di cui avessero bisogno le figlie, nonché le spese universitarie, sportive e ludiche (solo se preventivamente concordate). Per l'individuazione della natura delle spese
(ordinarie e straordinarie), le parti concordano di fare riferimento alle linee guida rese in data 06/07/2021 dal Tribunale di RE NU (Cfr. protocollo d'intesa tra il Tribunale di RE NU e Consiglio dell'Ordine degli Avvocati – Prot. n. 1568/2021 – Prot. n. 1934/2021);
F. il SI rimarrà obbligato a corrispondere i menzionati Parte_2 contributi al mantenimento nell'interesse delle figlie fintanto che le stesse non diverranno economicamente indipendenti;
G. dà atto dell'impegno reciproco dei ricorrenti a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo delle figlie con ciascuno di essi;
si
N. 1171/2013 R.G. - pag. 5 di 7 impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza delle figlie;
H. dà atto che le parti sin da ora di danno espressa e reciproca autorizzazione all'espatrio ed, in ogni caso, il reciproco consenso per il rinnovo e/o rilascio del passaporto;
I. dà atto dell'obbligo assunto dai ricorrenti coniugi di donare e trasferire a titolo gratuito alle figlie, ed , entro il termine di mesi tre Persona_1 Pt_3 dalla pubblicazione del provvedimento che verrà reso dall'adito Tribunale, nella pari misura percentuale del 50% (cinquanta per cento), sostenendo in egual misura le spese degli atti di trasferimento che verranno rogati dal
Notaio concordemente prescelto dai ricorrenti, le consistenze immobiliari riportate nella premessa del ricorso nei termini seguenti: 1) la nuda proprietà - con riserva del diritto di usufrutto in favore del SI Parte_2
(che si consoliderà all'esito della effettiva cessazione in capo alla
[...] sig.ra del diritto temporaneo di assegnazione della casa Parte_1 familiare) ed espressa rinunzia a qualsivoglia diritto reale da parte della coniuge - delle consistenze immobiliari, di sua esclusiva Parte_1 proprietà, site in RE NU (NA) alla via REtta di Siena n. 102 (ex civico 34), segnatamente individuate nel N.C.E.U. del Comune di RE
NU al foglio 12, particella 1159, sub 1, zona censuaria 1, via
REtta di Siena, piano T, categoria A/4, classe 2, vani 4, R.C.L. 158,04
(casa adibita a residenza familiare), e la cantinola, dichiarata con scheda prot. n. 742 del 6 giugno 1977, dichiarata con scheda prot. n. 742 del 6 giugno 1977, individuata nel N.C.E.U. del Comune di RE NU al foglio 12, particella 1159, sub 10, zona censuaria 1, via REtta di Siena, piano S1, categoria C/2, classe 3, mq. 20, R.C. € 105,36; 2) la nuda proprietà - con riserva del diritto di usufrutto in favore della GN Parte_1
ed espressa rinunzia a qualsivoglia diritto reale da parte del coniuge
[...]
- della consistenza immobiliare sita in Santa Maria del Parte_2
Cedro (CS) località "Pantano", individuata nel N.C.E.U. del Comune di Santa
Maria del Cedro al foglio 15, particella 673, sub 12, vani 2,5, categoria A/3, cl. 2, contrada Pantano, piano 1, consistenza 2,5 vani, rendita euro 219,49;
N. 1171/2013 R.G. - pag. 6 di 7 J. si dà atto che le parti convengono che il SI potrà godere Parte_2 ed utilizzare l'abitazione per le vacanze estive per numero 14 (quattordici) giorni, di cui 7 (sette) giorni nel mese di luglio e 7 (sette) giorni nel mese di agosto di ogni anno, salvo diverso formale accordo tra i ricorrenti;
Con conferma l'obbligo per le parti a comunicarsi, reciprocamente, ogni eventuale variazione dell'abituale dimora e/o residenza e a prestare reciprocamente il consenso per il rilascio dei documenti validi per l'espatrio;
L. ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria, in copia autentica, all'ufficiale di stato civile del predetto comune per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 3 e 10 l.
898/70 e 125 n. 6, 133 n. 2 e 88 n. 7 ord. stato civile;
M. dichiara interamente compensate le spese di giudizio.
Così deciso in RE NU, nella camera di consiglio del 16.07.2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Raffaella Cappiello Dott.ssa Maria Rosaria Barbato
N. 1171/2013 R.G. - pag. 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di RE NU
Prima Sezione CIVILE
Il Tribunale di RE NU - I Sezione Civile - così composto:
Dott.ssa Maria Rosaria Barbato Presidente
Dott.ssa Raffaella Cappiello Giudice rel.
Dott.ssa Anna Coletti Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 2453/2024 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2024, avente ad oggetto: divorzio congiunto
TRA
, nata a [...] il [...], (C.F. Parte_1
) C.F._1
E
, nato a [...] il [...], (C.F. Parte_2
), entrambi residenti in [...] di Siena n. 102, elettivamente domiciliati in RE NU (NA) alla via Gino Alfani
n. 15 presso lo studio dell'avv. Luca Avvisati (C.F. ), dal quale C.F._3 sono entrambi rappresentati e difesi in virtù di mandato allegato in calce al ricorso introduttivo
RICORRENTI
NONCHE'
P.M. presso il Tribunale di RE NU
INTERVENTORE EX LEGE
CONLUSIONI: Con note di trattazione scritta depositate per l'udienza cartolare del
3.06.2025, i coniugi hanno dichiarato di non avere interesse alla conciliazione e di
N. 70/2017 R.G. - pag. 1 di 7 ribadire la volontà di divorziare alle condizioni del ricorso, evidenziando di aver provveduto, in data 19.05.2025, al deposito del certificato di matrimonio del comune delle nozze, in ottemperanza a quanto richiesto con ordinanza del 7.05.2025.
Il P.M., in data 29.04.2025, ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato in data 09.12.2024, e Avvisato Parte_1 Pt_2 chiedevano che fosse pronunciato lo scioglimento del matrimonio dagli stessi contratto in Pompei in data 27.07.2002.
A sostegno della domanda adducevano:
1. che dalla loro unione erano nate due figlie gemelle, , nata a Persona_1
Castellammare di AB (NA) il 29/09/2004, (C.F. ) e , nata C.F._4 Pt_3
a Castellammare di AB (NA) il 29/09/2004, (C.F. ), entrambe C.F._5 maggiorenni ma non ancora economicamente autosufficienti, in quanto studentesse universitarie;
2. che gli stessi erano separati sin dal 26.01.2022, allorquando comparivano innanzi al Presidente del Tribunale di RE NU nell'ambito del giudizio di separazione consensuale conclusosi con decreto di omologa n. 216/2022 del 15/02/2022;
3. che lo stato di separazione da allora era proseguito ininterrottamente, perdurando tuttora;
4. che avevano raggiunto accordo per richiedere congiuntamente lo scioglimento del matrimonio.
Disposta con decreto del 25.01.2025 la trattazione in forma scritta della controversia, in conformità a quanto previsto dall'art 127 ter c. p. c. e concordemente richiesto in ricorso, le parti depositavano note congiunte di trattazione ribadendo la volontà di divorziare alle condizioni di cui al ricorso e con ordinanza del 18.04.2025 , resa all'esito delle predette note depositate in sostituzione dell'udienza del 18 marzo 2025, il giudice delegato riservava la causa in decisione al Collegio previa trasmissione degli atti al P.M. per il prescritto parere.
Il Pm concludeva come da parere depositato telematicamente in data 29.04.2025 chiedendo l'accoglimento del ricorso.
Con ordinanza depositata in data 7.05.2025 e depositata in data 12.05.2025, il collegio, rilevato che in atti non era stato depositato il certificato di matrimonio del comune delle nozze, rimetteva la causa sul ruolo per la successiva udienza collegiale del 3 giugno 2025, invitando le parti al relativo deposito. Quindi disposta su istanza congiunta delle parti, con decreto del 29.05.2025 la sostituzione della predetta
N. 1171/2013 R.G. - pag. 2 di 7 udienza con il deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art 127 ter c.p.c. con note congiunte depositate in data 30.05.2025, le parti hanno concordemente ribadito la volontà di non conciliarsi e di divorziare alle condizioni di cui al ricorso, evidenziando altresì di aver provveduto, in ottemperanza a quanto richiesto con ordinanza collegiale del 7.05.2025, al deposito del certificato di matrimonio del comune delle nozze.
Il collegio con ordinanza del 16 luglio 2025, preso atto di quanto di quanto sopra e rilevato che il Pm aveva già reso le proprie conclusioni in data 29 aprile 2025, riservava la decisione.
Preliminarmente deve darsi atto che, per quanto dedotto dai ricorrenti ed emergente dal certificato di matrimonio in atti, i coniugi hanno contratto matrimonio concordatario (l'atto di matrimonio è stato infatti iscritto in parte II serie A del Registro degli Atti di Matrimonio), e che pertanto la pronuncia da assumere in questa sede non
è quella di scioglimento del matrimonio, come richiesto dal procuratore delle parti nelle conclusioni del ricorso introduttivo, bensì di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La domanda è fondata e meritevole di accoglimento.
Invero si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) L. 898/1970, così come modificata dall'art. 1 della legge 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorsi oltre sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi (26.01.2022) innanzi al Presidente del Tribunale di RE NU nel procedimento di separazione consensuale, omologata con decreto n. 216/2022 del 15/02/2022 e da quella data è perdurato lo stato di separazione che, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta;
d'altra parte, considerato che i coniugi, hanno dichiarato con note congiunte di trattazione scritta depositate nei termini loro assegnati, di non avere interesse alla conciliazione, ribadendo la volontà di ottenere il divorzio, si deve ritenere che la comunione spirituale e materiale tra loro sia definitivamente venuta meno e non possa più ricostituirsi.
Le parti hanno concordato nei termini di cui in dispositivo le condizioni del divorzio e, poiché esse non contrastano con norme inderogabili e risultano conformi all'interesse delle figlie, entrambe maggiorenni ma non economicamente autosufficienti, le stesse possono essere poste alla base della decisione di questo Tribunale.
In particolare, dalla documentazione reddituale allegata al ricorso e dalle deduzioni delle parti, è emerso che ha percepito redditi da lavoro dipendente a Parte_2 tempo indeterminato per l'anno 2023 pari a complessivi € 24.318,60, per l'anno 2022 pari a complessivi € 20.885,12 e per l'anno 2021 pari a complessivi €18.707,51; mentre , ha percepito redditi da lavoro dipendente a tempo indeterminato Parte_1
N. 1171/2013 R.G. - pag. 3 di 7 per l'anno 2023 pari a complessivi € 10.000,46 per l'anno 2022 €9.731,97 e per l'anno
2021 pari ad € 9.259,00.
In ragione delle condizioni economico patrimoniali delle parti, così come sopra illustrate, le pattuizioni relative all'importo dell'assegno di mantenimento in favore delle figlie della coppia appaiono congrue ed adeguate e possono essere poste alla base della decisione di questo Tribunale.
Quanto ai reciproci rapporti economici, i coniugi, espressamente, rinunciavano l'uno verso l'altro, essendo autosufficienti economicamente, a qualsivoglia importo a titolo di assegno divorzile, alimentare, di mantenimento ovvero ad altro titolo, evidenziando, altresì, di aver provveduto - con l'accordo raggiunto e di cui al ricorso - a regolamentare ogni ulteriore reciproca pendenza economica e patrimoniale e, pertanto, espressamente dichiarvano che, ad eccezione di quanto sopra previsto, non avevano null'altro a pretendere rispettivamente l'uno verso l'altro ed a qualsivoglia titolo.
Devono essere eseguite le formalità prescritte dalla legge.
Avuto riguardo alla natura della lite e all'esito complessivo della stessa, di fatto conforme alla concorde volontà delle parti, ricorrono i presupposti per dichiarare interamente compensate tra le stesse parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda congiunta proposta con ricorso depositato il 09.12.2024, così provvede:
A. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio, contratto in
Pompei (NA) in data 27.07.2002 da , nata a [...] Parte_1
(NA) il 13/02/1976 e , nato a [...] il Parte_2
09/04/1973 (atto n. 152 - Parte II - Serie A - del registro degli atti di matrimonio del comune di Pompei, anno 2002);
B. dispone l'assegnazione della casa coniugale sita in RE NU (NA) alla via REtta di Siena n. 102 (individuata nel N.C.E.U. del Comune di
RE NU al foglio 12, particella 1159, sub 1, piano T, categoria
A/4), di proprietà esclusiva del SI , unitamente agli Parte_2 arredi, mobili e suppellettili (di esclusiva proprietà della sig.ra , ivi Pt_1 presenti, alla ricorrente sino a quando l'abiterà unitamente alle Parte_1 figlie ed;
la ricorrente resterà, pertanto, Persona_1 Pt_3 Parte_1 obbligata, in via esclusiva e senza nulla poter pretendere dal SI Avvisato
N. 1171/2013 R.G. - pag. 4 di 7 , al pagamento delle utenze e delle spese di ordinaria manutenzione Pt_2 dell'immobile;
C. nulla stabilisce in ordine all'affidamento delle figlie divenute maggiorenni, studentesse universitarie, ma non economicamente autosufficienti;
D. pone a carico del SI l'obbligo di corrispondere in favore Parte_2 della coniuge , a titolo di contributo al mantenimento delle figlie Parte_1
e sino al raggiungimento della loro autonoma capacità economica, il complessivo importo mensile di euro 620,00 (euro seicentoventi/00), ovvero euro 310,00 (euro trecentodieci/00) per ogni figlia maggiorenne e non economicamente autosufficiente, che dovrà intendersi omnicomprensivo della somma dallo stesso percepita a titolo di assegno unico per entrambe le figlie. Il pagamento dovrà avvenire a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla GN , recante il codice IBAN Parte_1
[...], ovvero a mezzo assegno bancario e/o in contanti entro e non oltre il giorno 15 (quindici) di ogni mese;
detta somma sarà soggetta ad automatica rivalutazione annuale ISTAT. La GN
, con la sottoscrizione della presente, conferma la rinunzia a Parte_1 richiedere all'istituto previdenziale la corresponsione dell'importo a titolo di assegno unico per le figlie, che continuerà ad essere elargito in favore del coniuge e dallo stesso percepito, anche qualora dovesse subire aumenti;
E. conferma la suddivisione nella pari misura percentuale del 50% delle spese straordinarie per assistenza medica non coperte dal SSN, di cui avessero bisogno le figlie, nonché le spese universitarie, sportive e ludiche (solo se preventivamente concordate). Per l'individuazione della natura delle spese
(ordinarie e straordinarie), le parti concordano di fare riferimento alle linee guida rese in data 06/07/2021 dal Tribunale di RE NU (Cfr. protocollo d'intesa tra il Tribunale di RE NU e Consiglio dell'Ordine degli Avvocati – Prot. n. 1568/2021 – Prot. n. 1934/2021);
F. il SI rimarrà obbligato a corrispondere i menzionati Parte_2 contributi al mantenimento nell'interesse delle figlie fintanto che le stesse non diverranno economicamente indipendenti;
G. dà atto dell'impegno reciproco dei ricorrenti a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo delle figlie con ciascuno di essi;
si
N. 1171/2013 R.G. - pag. 5 di 7 impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza delle figlie;
H. dà atto che le parti sin da ora di danno espressa e reciproca autorizzazione all'espatrio ed, in ogni caso, il reciproco consenso per il rinnovo e/o rilascio del passaporto;
I. dà atto dell'obbligo assunto dai ricorrenti coniugi di donare e trasferire a titolo gratuito alle figlie, ed , entro il termine di mesi tre Persona_1 Pt_3 dalla pubblicazione del provvedimento che verrà reso dall'adito Tribunale, nella pari misura percentuale del 50% (cinquanta per cento), sostenendo in egual misura le spese degli atti di trasferimento che verranno rogati dal
Notaio concordemente prescelto dai ricorrenti, le consistenze immobiliari riportate nella premessa del ricorso nei termini seguenti: 1) la nuda proprietà - con riserva del diritto di usufrutto in favore del SI Parte_2
(che si consoliderà all'esito della effettiva cessazione in capo alla
[...] sig.ra del diritto temporaneo di assegnazione della casa Parte_1 familiare) ed espressa rinunzia a qualsivoglia diritto reale da parte della coniuge - delle consistenze immobiliari, di sua esclusiva Parte_1 proprietà, site in RE NU (NA) alla via REtta di Siena n. 102 (ex civico 34), segnatamente individuate nel N.C.E.U. del Comune di RE
NU al foglio 12, particella 1159, sub 1, zona censuaria 1, via
REtta di Siena, piano T, categoria A/4, classe 2, vani 4, R.C.L. 158,04
(casa adibita a residenza familiare), e la cantinola, dichiarata con scheda prot. n. 742 del 6 giugno 1977, dichiarata con scheda prot. n. 742 del 6 giugno 1977, individuata nel N.C.E.U. del Comune di RE NU al foglio 12, particella 1159, sub 10, zona censuaria 1, via REtta di Siena, piano S1, categoria C/2, classe 3, mq. 20, R.C. € 105,36; 2) la nuda proprietà - con riserva del diritto di usufrutto in favore della GN Parte_1
ed espressa rinunzia a qualsivoglia diritto reale da parte del coniuge
[...]
- della consistenza immobiliare sita in Santa Maria del Parte_2
Cedro (CS) località "Pantano", individuata nel N.C.E.U. del Comune di Santa
Maria del Cedro al foglio 15, particella 673, sub 12, vani 2,5, categoria A/3, cl. 2, contrada Pantano, piano 1, consistenza 2,5 vani, rendita euro 219,49;
N. 1171/2013 R.G. - pag. 6 di 7 J. si dà atto che le parti convengono che il SI potrà godere Parte_2 ed utilizzare l'abitazione per le vacanze estive per numero 14 (quattordici) giorni, di cui 7 (sette) giorni nel mese di luglio e 7 (sette) giorni nel mese di agosto di ogni anno, salvo diverso formale accordo tra i ricorrenti;
Con conferma l'obbligo per le parti a comunicarsi, reciprocamente, ogni eventuale variazione dell'abituale dimora e/o residenza e a prestare reciprocamente il consenso per il rilascio dei documenti validi per l'espatrio;
L. ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria, in copia autentica, all'ufficiale di stato civile del predetto comune per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 3 e 10 l.
898/70 e 125 n. 6, 133 n. 2 e 88 n. 7 ord. stato civile;
M. dichiara interamente compensate le spese di giudizio.
Così deciso in RE NU, nella camera di consiglio del 16.07.2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Raffaella Cappiello Dott.ssa Maria Rosaria Barbato
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