Sentenza 16 giugno 2004
Massime • 1
Il termine di cui agli artt.203 e 204 del Codice della strada del 1992 (applicabile "ratione temporis"), che il prefetto è tenuto ad osservare nel decidere sul ricorso presentato dal privato, sottraendosi alla qualifica di ordinarietà e perentorietà proprie del procedimento giurisdizionale e deve essere apprezzato alla stregua dei principi posti dalla legge n. 241 del 1990 e del buon andamento dell'amministrazione sancito dall'art. 97 Cost., dovendosi altresì ritenere detto termine insuscettibile di interruzione, non essendo assimilabile ad un termine di prescrizione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 16/06/2004, n. 11323 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11323 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SAGGIO Antonio - Presidente -
Dott. ADAMO Mario - Consigliere -
Dott. RORDORF Renato - rel. Consigliere -
Dott. CECCHERINI Aldo - Consigliere -
Dott. TIRELLI Francesco - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CI RO, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA CIVILE DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato MAURIZIO MASCIA, giusta procura in calce al ricorso;
contro
PREFETTURA DI GENOVA;
- intimata -
avverso la sentenza n. 2887/00 del Giudice di pace di 2004 GENOVA, depositata il 21/12/00;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/01/2004 dal Consigliere Dott. Renato RORDORF;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FRAZZINI Orazio che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. LE CC, con ricorso depositato il 20 marzo 2000 nella cancelleria del Giudice di pace di Genova, ha proposto opposizione avverso un'ordinanza con cui il prefetto di quella città gli aveva ingiunto il pagamento di L. 121.000 per infrazione al codice della strada.
Il giudice di pace, con sentenza depositata il 21 dicembre 2000, ha rigettato l'opposizione osservando che l'ordinanza prefettizia - contrariamente a quanto sostenuto dall'opponente - non poteva dirsi emanata oltre il termine al riguardo fissato dagli artt. 203 e 204 del codice della strada, perché la decorrenza di tale termine era stata utilmente interrotta, una prima volta, dalla richiesta di rapporto all'organo accettatore della violazione ed, una seconda volta, dalla notifica di un avviso di convocazione al sig. CC, il quale aveva chiesto di essere personalmente ascoltato. Avverso tale sentenza ricorre il sig. CC.
La prefettura intimata non ha spiegato in questa sede difese. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso, con cui si lamenta la violazione dell'art. 204 del codice della strada del 1992, appare fondato.
Dalla narrativa dell'impugnata sentenza si deduce che l'ordinanza avverso la quale il sig. CC ha proposto opposizione era stata emessa dal prefetto in data 19 gennaio 2000, su un ricorso presentatogli il 24 maggio 1999.
Al tempo dei fatti, però, il prefetto era tenuto alla decisione sul ricorso presentato dal privato, cui fosse stata contestata una violazione del codice della strada, entro il termine massimo di novanta giorni dalla data di presentazione (ovvero di spedizione postale) del ricorso medesimo, dovendosi aggiungere al termine di sessanta giorni assegnato a detto organo dalla citata disposizione dell'art. 204 del codice della strada l'ulteriore termine di trenta giorni assegnato dal precedente art. 203 all'ufficio o comando cui apparteneva l'organo accertatore ai fini dell'istruttoria preliminare e della trasmissione degli atti al prefetto. Detto termine - come già ripetutamente affermato da questa corte (cfr., tra le altre, Cass. 25 gennaio 2002, n. 874) - si sottrae alle qualificazioni di ordinatorietà o perentorietà, proprie del procedimento giurisdizionale, e deve essere apprezzato alla stregua dei principi posti dalla legge n. 241 del 1990 e dell'esigenza di buon andamento dell'amministrazione sancita dall'art. 97 cost. Perciò esso integra un elemento di regolarità e, quindi, di validità della procedura, anche in considerazione del fatto che la previsione di termini per l'esercizio di poteri sanzionatori da parte della pubblica amministrazione costituisce una garanzia procedimentale in favore del cittadino, di cui si tutela così l'interesse a non restare esposto all'irrogazione della sanzione per un tempo maggiore di quello prefissato.
L'inosservanza del termine suindicato comporta, pertanto, un vizio di violazione di legge che inficia l'ordinanza tardivamente emessa dal prefetto, rendendola annullabile.
Questo essendo il quadro dei principi giuridici cui occorre fare riferimento nel caso in esame, appare evidente l'errore in cui è incorso il giudice di pace nel ritenere che quel termine fosse suscettibile di interruzione, in guisa di un termine di prescrizione, per effetto di atti compiuti dal prefetto nell'ambito del procedimento destinato a concludersi con la pronuncia dell'ordinanza- ingiunzione. Vero è, invece, che detto procedimento deve in ogni caso svolgersi e giungere a compimento entro i suindicati confini temporali, nel cui ambito ogni attività istruttoria - sia la richiesta di ulteriori informazioni all'organo accertatore, sia l'audizione del ricorrente che ne abbia fatto istanza - resta necessariamente confinata. Come, quindi, il ricorrente non potrebbe validamente avanzare richiesta di audizione in un momento successivo alla proposizione del ricorso, se ciò comportasse l'impossibilità per la pubblica amministrazione di procedere all'audizione nel rispetto del termine sopra detto (vedi, in proposito, Cass. 19 gennaio 1999, n. 468), così è evidente che la pubblica amministrazione non può interrompere il decorso di quel medesimo termine, di cui verrebbe così arbitrariamente estesa la durata, adducendo la necessità di procedere alla richiesta audizione (nè ha ovviamente alcun rilievo, a tal fine, la circostanza che l'interessato si sia o meno presentato dinanzi al prefetto nel giorno all'uopo stabilito).
Il ricorso deve perciò esser accolto e, poiché non occorrono ulteriori accertamenti in ordine alla già avvenuta scadenza del più volte menzionato termine quando fu emessa l'ordinanza-ingiunzione opposta, questa corte è in grado di pronunciare nel merito annullando detta ordinanza per le ragioni sopra esposte. Consegue la condanna del Prefetto di Genova al pagamento dalla spese dell'intero giudizio, liquidata in euro 250,00, quanto al grado di merito (di cui 200,00 per onorari e diritti e 50,00 per esborsi), ed in euro 230,00 (di cui 150,00 per onorari ed 80,00 per esborsi), quanto al giudizio di legittimità, oltre alle spese generali ed agli accessori di legge.
P.Q.M.
La corte accoglie il ricorso, cassa l'impugnata sentenza e, pronunciando nel merito, annulla l'ordinanza-ingiunzione opposta, condannando il Prefetto di Genova al rimborso dalla spesa dell'intero giudizio, liquidata in complessivi euro L. 480,00, oltre alle spese generali ed agli accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 19 gennaio 2004.
Depositato in Cancelleria il 16 giugno 2004