Cass. civ., sez. I, sentenza 16/06/2004, n. 11323
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Sentenza 16 giugno 2004

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Il termine di cui agli artt.203 e 204 del Codice della strada del 1992 (applicabile "ratione temporis"), che il prefetto è tenuto ad osservare nel decidere sul ricorso presentato dal privato, sottraendosi alla qualifica di ordinarietà e perentorietà proprie del procedimento giurisdizionale e deve essere apprezzato alla stregua dei principi posti dalla legge n. 241 del 1990 e del buon andamento dell'amministrazione sancito dall'art. 97 Cost., dovendosi altresì ritenere detto termine insuscettibile di interruzione, non essendo assimilabile ad un termine di prescrizione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 16/06/2004, n. 11323
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 11323
    Data del deposito : 16 giugno 2004

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