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Sentenza 5 febbraio 2025
Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Piacenza, sentenza 05/02/2025, n. 48 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Piacenza |
| Numero : | 48 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1287/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PIACENZA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Marisella Gatti Presidente
Dott.ssa Laura Ventriglia Giudice Rel.
Dott.ssa Maria Lucia Dellapina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1287/2024 promossa da:
( ), con l'avv. MAURIZIO MAFFI Parte_1 C.F._1
- NT - contro
( ) CP_1 C.F._2
- NT contumace - con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Piacenza
- Interventore ex lege -
CONCLUSIONI
Parte ricorrente ha concluso come in atti, da intendersi qui integralmente richiamati.
Il PM ha chiesto l'accoglimento del ricorso con tutte le conseguenze e gli adempimenti di legge.
§ § §
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 17 luglio 2024, chiedeva dichiararsi la separazione Parte_1
personale dal marito con il quale, in data 27 marzo 2018, aveva contratto CP_1
pagina 1 di 6 matrimonio in Parma, con atto registrato negli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 45 P.1
anno 2018, scegliendo il regime patrimoniale della separazione dei beni;
disporsi l'affidamento condiviso del figlio nato a Piacenza il [...], ad [...] i genitori, con Persona_1
collocamento presso l'abitazione materna e con la previsione che il padre possa vedere e tenere con sé il figlio ogni sabato dalle ore 13,00 alle ore 15,00, recandosi a prenderlo presso l'attuale domicilio della madre in San Rocco al Porto (LO), via Martiri della Libertà n. 8, senza allontanarsi dal predetto Comune e che, quando avrà compiuto 3 anni, la frequentazione padre-figlio Per_1
verrà regolamentato dai genitori secondo un calendario che, gradualmente, amplierà le modalità di esercizio del diritto di visita da parte del padre, comprendendo anche il pernotto, qualora le condizioni abitative del NT lo permettano;
disporsi un contributo al mantenimento del figlio minore a carico del padre nella misura di € 300,00, oltre al 50% delle spese straordinarie.
A sostegno della domanda, la NT deduceva: - che le Parti contraevano matrimonio con atto registrato negli atti di matrimonio del Comune di Parma al n. 45 P.1 anno 2018, scegliendo il regime patrimoniale della separazione dei beni;
- che dall'unione dei coniugi, in data 6 aprile 2023,
in Piacenza nasceva il figlio - di avere sempre lavorato nella logistica mentre il marito aveva Per_1
sempre avuto lavori precari e saltuari in logistica ed in edilizia e non si era mai impegnato nella ricerca di un lavoro fisso con il quale contribuire alle necessità della vita familiare, lasciando sulle spalle della NT gli oneri del mantenimento della casa e spesso, anche quello degli svaghi personali del marito;
- che ad un certo punto il aveva iniziato a tornare a casa la sera tardi, CP_1
giustificandosi con gli impegni di lavoro, ma di fatto preferendo fermarsi al bar con gli amici e soprattutto, avvicinandosi al gioco d'azzardo, dedicandosi al quale spendeva la maggior parte dei soldi guadagnati, tanto da dover spesso chiedere alla moglie anche i soldi per il caffè e le sigarette;
- che in un'occasione il aveva anche sottratto alla moglie € 700,00 che la stessa teneva in un CP_1
cassetto in casa, confessando poi, dietro le insistenze della NT, di averli presi per giocare;
- che nell'anno 2022 le cose sembravano essere migliorate ed il trovava un lavoro presso una CP_1
ditta edile e con regolarità portava a casa i soldi per partecipare alle spese della famiglia;
- che nella tarda primavera/estate del 2022 rimaneva incinta e nonostante la gravidanza, soprattutto nei primi mesi, non fu facile il riprendeva la propria irregolarità nel sostegno economico alla famiglia CP_1
e le proprie abitudini di frequentazione degli amici, facendo rientro a casa sempre a tarda sera;
- che il precario equilibrio familiare peggiorò nel mese di ottobre 2022 allorquando il decise di CP_1
far venire in Italia, ospitandolo in casa, un proprio cugino informando la moglie quando il cugino era già in viaggio dall'Albania e dopo un mese circa, la si trovò nella situazione di dover Pt_2 pagina 2 di 6 mantenere sia il marito che il cugino fino a quando quest'ultimo non trovò un'altra soluzione abitativa;
- che nel mese di dicembre 2023, il NT comunicò alla moglie che si era licenziato dal proprio posto di lavoro e la decisione fu causa di molti litigi e grande tensione familiare in considerazione delle incertezze economiche che creava anche in vista dell'imminente parto;
- che nel mese di febbraio del 2023, il NT comunicò alla moglie che il proprio fratello era stato scarcerato e che aveva dato la sua disponibilità a fargli scontare il residuo di pena agli arresti domiciliari presso la casa coniugale e a quel punto la ON decise di trasferirsi a casa dei propri genitori a San Rocco Al Porto;
- che andatosene il cognato, faceva ritorno a casa ma la sera del rientro il rimase fuori tutta la notte per partecipare ad una festa con gli amici;
- che rientrata CP_1
a casa dopo 3/4 giorni dal parti, decideva di aprire il salvadanaio di latta in cui nei mesi precedenti aveva inserito dei piccoli risparmi per circa € 2.300,00 e scopriva che era stato svuotato dal marito e anche le piccole somme (poco più di 500€) donate dai parenti a seguito della nascita di Per_1
furono spese del marito;
- nel frattempo il aveva ripreso a lavorare come artigiano ma la vita CP_1
coniugale si trascinava tra continue discussioni e litigi fino a quando, nel mese di ottobre 2023, nel corso di uno di questi, presente anche la mamma del stante la ormai acclarata insanabilità CP_1
della crisi familiare, la NT invitò nuovamente il marito ad andarsene di casa e per tutta risposta questi invitò la moglie ad andarsene con il figlio e così la NT fece, trasferendosi in
San Rocco al Porto presso la residenza dei propri genitori;
- che da quel momento il ha CP_1
saltuariamente incontrato il figlio, trascorrendo con lui al massimo un'ora e manifestando sempre uno scarso interesse per l'accudimento e la cura del minore e non ha mai contribuito al suo mantenimento;
- che dall'anno 2016 è dipendente a tempo indeterminato della ditta
[...]
presso la sede di Castel San Giovanni (PC), con l'inquadramento di operaia e Controparte_2
svolge la propria attività su turni mattina/pomeriggio nella logistica, con retribuzione di circa €
2.000,00 mensili lordi, non è proprietaria di beni immobile ma solo di una Opel Corsa immatricolata nell'anno 2018; - che il NT invece ha svolto attività di dipendente nel settore della logistica e in quello dell'edilizia ed oggi risulta essere titolare di una ditta individuale artigiana ma non è noto il reddito dello stesso;
- che attualmente il contratto di locazione dell'immobile ex casa coniugale è cessato a seguito di disdetta e il non è proprietario di CP_1
alcun immobile e beni mobili registrati ed è in possesso di una patente albanese non convertita che non è un valido titolo di abilitazione alla guida in Italia;
- che in ragione della tenera età di Per_1
del disinteresse manifestato dal padre nei confronti del figlio, della situazione abitativa del
NT e della mancanza di un autoveicolo proprio e di un titolo abilitativo di guida si giustifica pagina 3 di 6 un esercizio del diritto/dovere di visita del padre che sia limitato sia in riferimento ai luoghi che ai tempi.
Nel corso del giudizio, la NT, alla luce del manifesto disinteresse del padre nei confronti del figlio sia dal punto di vista dell'assistenza morale che di quella materiale, modificava le conclusioni già proposte richiedendo l'affido esclusivo del minore Per_1
All'udienza dell'11 dicembre 2024, compariva oltre alla NT anche CP_1
personalmente, il quale, dopo essere stato edotto dell'obbligatorietà della difesa tecnica, chiedeva un breve differimento di udienza al fine di munirsi di un avvocato e costituirsi in giudizio. Accolta tale richiesta, in assenza di opposizione della Controparte, alla nuova udienza fissata sempre per comparizione personale delle Parti, nessuno presenziava per il NT e pertanto, veniva dichiarata la contumacia dello stesso. Dato atto dell'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione, veniva sentita la NT, la quale confermava le circostanze allegate in Ricorso
ed il Giudice delegato, ritenuta la causa matura per la decisione, senza bisogno di assunzione dei mezzi di prova, invitava la Difesa di parte ricorrente a precisare le conclusioni ed ordinava la discussione della causa ed all'esito della rimetteva la causa al Collegio per la decisione, previa acquisizione delle conclusioni del PM in sede.
***
Come è noto, pur a fronte della preferenza accordata dall'ordinamento al regime di affidamento condiviso dei figli minori, in ogni caso l'affidamento condiviso può essere derogato in presenza di circostanze ormai tipizzate dalla giurisprudenza, quali situazioni di manifesto disinteresse o incapacità dei genitori (Cass. 17.01.2021 n. 977) oppure gravi situazioni di rischio per il benessere e l'incolumità del minore (Cass. 22.9.2016 n. 18559) e dunque, ogni qual volta l'affidamento condiviso sia ritenuto “contrario all'interesse del minore”.
Ciò posto, nel caso di specie, non vi è dubbio si configuri una situazione di inadeguatezza ed incapacità genitoriale in capo al padre, alla luce del disinteresse mostrato dal NT nei riguardi del figlio che vede in maniera saltuaria e discontinua, solo per qualche ora a Per_1
settimana e tenuto conto della circostanza che il padre è risultato inadempiente ai propri obblighi di educazione e di cura del figlio minore, che non ha ancora compiuto due anni ed al cui accudimento dall'ottobre 2023 si è occupata solo la madre, anche dal punto di vista economico, essendosi il padre sottratto anche ai propri doveri di assistenza materiale verso il figlio minore.
Siffatte circostanze non sono contrastate da elementi di segno contrario dal momento che l'odierno
NT, seppur regolarmente citato in giudizio, ha deciso di non prendervi parte. pagina 4 di 6 Ne consegue che l'affidamento esclusivo del minore alla madre risulta rispondere Per_1 all'interesse del minore stesso, dovendosi al contempo prevedere, a fronte della prassi già esistente tra le Parti, che il padre possa vedere e tenere con sé il figlio ogni sabato del mese, dalle ore 13,00
alle ore 15,00, recandosi a prenderlo presso l'attuale domicilio della madre in San Rocco al Porto
(LO), via Martiri della Libertà n. 8, senza allontanarsi dal predetto Comune, in ragione della tenera età del bambino, della mancanza di un autoveicolo proprio e di un titolo abilitativo di guida;
prevedendosi, altresì, in conformità alla richiesta di Parte ricorrente che quando avrà Per_1
compiuto 3 anni, la frequentazione padre-figlio verrà regolamentato dai genitori secondo un calendario che, gradualmente, amplierà le modalità di esercizio del diritto di visita da parte del padre, comprendendo anche il pernotto, qualora le condizioni abitative del NT lo permetteranno.
Quanto agli aspetti relativi al mantenimento del figlio di appena 21 mesi, occorre precisare Per_1
che la NT ha dedotto che all'inizio della vita coniugale il marito svolgeva lavori precari e saltuari in logistica ed in edilizia, senza impegnarsi seriamente nella ricerca di un lavoro fisso con il quale contribuire alle necessità della vita familiare, lasciando sulle spalle della moglie gli oneri del mantenimento della casa, del figlio della coppia e anche degli svaghi del marito e che nell'anno
2022, le cose sembravano essere migliorate, dal momento che il NT aveva trovato un lavoro presso una ditta edile ma nel mese di dicembre 2023, il decise di licenziarsi e attualmente CP_1
risulta essere titolare di una ditta individuale artigiana.
Ciò posto, in considerazione del superiore obbligo dei genitori di contribuire al mantenimento della prole in proporzione ai rispettivi redditi e capacità di lavoro, professionale e casalingo, degli elementi offerti e delle esigenze medie di un bambino dell'età di si ritiene di porre a carico Per_1 del padre un assegno mensile di € 250,00, quale contributo per il mantenimento del figlio minore, da versarsi in via anticipata entro i primi 10 giorni di ogni mese, assegno da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT sul costo della vita per famiglie di operai ed impiegati, oltre al 50% delle spese straordinarie occorrenti per ciascun figlio individuate secondo le linee guida del
C.N.F..
***
Quanto alle spese processuali, tenuto conto della natura della causa, dei motivi della decisione e del comportamento processuale del NT, che è rimasto contumace nel presente procedimento, se ne giustifica la compensazione.
pagina 5 di 6
P.Q.M.
Il Tribunale di Piacenza, definitivamente pronunciando:
- dichiara la separazione personale dei coniugi e ; Parte_1 CP_1
- affida in via esclusiva il minore alla madre con la quale convive;
Per_1
- disciplina il diritto di visita paterno come in parte motiva;
- pone a carico del NT il versamento di un assegno mensile di € 250,00 quale contributo per il mantenimento del figlio da versarsi in via anticipata entro i primi 10 giorni di ogni mese, Per_1
assegno da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT sul costo della vita per famiglie di operai ed impiegati, oltre al 50% delle spese straordinarie occorrenti per individuate secondo Per_1
le linee guida del C.N.F;
- dà atto che l'assegno unico universale per il minore verrà interamente percepito dalla Per_1
madre a cui il Minore viene affidato in via esclusiva;
- ordina all'Ufficiale dello Stato civile competente di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
- dichiara integralmente compensate le spese del presente procedimento.
Così deciso in Piacenza, nella Camera di Consiglio del 28 gennaio 2025
Il Presidente Il Giudice Relatore
dott.ssa Marisella Gatti dott.ssa Laura Ventriglia
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PIACENZA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Marisella Gatti Presidente
Dott.ssa Laura Ventriglia Giudice Rel.
Dott.ssa Maria Lucia Dellapina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1287/2024 promossa da:
( ), con l'avv. MAURIZIO MAFFI Parte_1 C.F._1
- NT - contro
( ) CP_1 C.F._2
- NT contumace - con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Piacenza
- Interventore ex lege -
CONCLUSIONI
Parte ricorrente ha concluso come in atti, da intendersi qui integralmente richiamati.
Il PM ha chiesto l'accoglimento del ricorso con tutte le conseguenze e gli adempimenti di legge.
§ § §
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 17 luglio 2024, chiedeva dichiararsi la separazione Parte_1
personale dal marito con il quale, in data 27 marzo 2018, aveva contratto CP_1
pagina 1 di 6 matrimonio in Parma, con atto registrato negli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 45 P.1
anno 2018, scegliendo il regime patrimoniale della separazione dei beni;
disporsi l'affidamento condiviso del figlio nato a Piacenza il [...], ad [...] i genitori, con Persona_1
collocamento presso l'abitazione materna e con la previsione che il padre possa vedere e tenere con sé il figlio ogni sabato dalle ore 13,00 alle ore 15,00, recandosi a prenderlo presso l'attuale domicilio della madre in San Rocco al Porto (LO), via Martiri della Libertà n. 8, senza allontanarsi dal predetto Comune e che, quando avrà compiuto 3 anni, la frequentazione padre-figlio Per_1
verrà regolamentato dai genitori secondo un calendario che, gradualmente, amplierà le modalità di esercizio del diritto di visita da parte del padre, comprendendo anche il pernotto, qualora le condizioni abitative del NT lo permettano;
disporsi un contributo al mantenimento del figlio minore a carico del padre nella misura di € 300,00, oltre al 50% delle spese straordinarie.
A sostegno della domanda, la NT deduceva: - che le Parti contraevano matrimonio con atto registrato negli atti di matrimonio del Comune di Parma al n. 45 P.1 anno 2018, scegliendo il regime patrimoniale della separazione dei beni;
- che dall'unione dei coniugi, in data 6 aprile 2023,
in Piacenza nasceva il figlio - di avere sempre lavorato nella logistica mentre il marito aveva Per_1
sempre avuto lavori precari e saltuari in logistica ed in edilizia e non si era mai impegnato nella ricerca di un lavoro fisso con il quale contribuire alle necessità della vita familiare, lasciando sulle spalle della NT gli oneri del mantenimento della casa e spesso, anche quello degli svaghi personali del marito;
- che ad un certo punto il aveva iniziato a tornare a casa la sera tardi, CP_1
giustificandosi con gli impegni di lavoro, ma di fatto preferendo fermarsi al bar con gli amici e soprattutto, avvicinandosi al gioco d'azzardo, dedicandosi al quale spendeva la maggior parte dei soldi guadagnati, tanto da dover spesso chiedere alla moglie anche i soldi per il caffè e le sigarette;
- che in un'occasione il aveva anche sottratto alla moglie € 700,00 che la stessa teneva in un CP_1
cassetto in casa, confessando poi, dietro le insistenze della NT, di averli presi per giocare;
- che nell'anno 2022 le cose sembravano essere migliorate ed il trovava un lavoro presso una CP_1
ditta edile e con regolarità portava a casa i soldi per partecipare alle spese della famiglia;
- che nella tarda primavera/estate del 2022 rimaneva incinta e nonostante la gravidanza, soprattutto nei primi mesi, non fu facile il riprendeva la propria irregolarità nel sostegno economico alla famiglia CP_1
e le proprie abitudini di frequentazione degli amici, facendo rientro a casa sempre a tarda sera;
- che il precario equilibrio familiare peggiorò nel mese di ottobre 2022 allorquando il decise di CP_1
far venire in Italia, ospitandolo in casa, un proprio cugino informando la moglie quando il cugino era già in viaggio dall'Albania e dopo un mese circa, la si trovò nella situazione di dover Pt_2 pagina 2 di 6 mantenere sia il marito che il cugino fino a quando quest'ultimo non trovò un'altra soluzione abitativa;
- che nel mese di dicembre 2023, il NT comunicò alla moglie che si era licenziato dal proprio posto di lavoro e la decisione fu causa di molti litigi e grande tensione familiare in considerazione delle incertezze economiche che creava anche in vista dell'imminente parto;
- che nel mese di febbraio del 2023, il NT comunicò alla moglie che il proprio fratello era stato scarcerato e che aveva dato la sua disponibilità a fargli scontare il residuo di pena agli arresti domiciliari presso la casa coniugale e a quel punto la ON decise di trasferirsi a casa dei propri genitori a San Rocco Al Porto;
- che andatosene il cognato, faceva ritorno a casa ma la sera del rientro il rimase fuori tutta la notte per partecipare ad una festa con gli amici;
- che rientrata CP_1
a casa dopo 3/4 giorni dal parti, decideva di aprire il salvadanaio di latta in cui nei mesi precedenti aveva inserito dei piccoli risparmi per circa € 2.300,00 e scopriva che era stato svuotato dal marito e anche le piccole somme (poco più di 500€) donate dai parenti a seguito della nascita di Per_1
furono spese del marito;
- nel frattempo il aveva ripreso a lavorare come artigiano ma la vita CP_1
coniugale si trascinava tra continue discussioni e litigi fino a quando, nel mese di ottobre 2023, nel corso di uno di questi, presente anche la mamma del stante la ormai acclarata insanabilità CP_1
della crisi familiare, la NT invitò nuovamente il marito ad andarsene di casa e per tutta risposta questi invitò la moglie ad andarsene con il figlio e così la NT fece, trasferendosi in
San Rocco al Porto presso la residenza dei propri genitori;
- che da quel momento il ha CP_1
saltuariamente incontrato il figlio, trascorrendo con lui al massimo un'ora e manifestando sempre uno scarso interesse per l'accudimento e la cura del minore e non ha mai contribuito al suo mantenimento;
- che dall'anno 2016 è dipendente a tempo indeterminato della ditta
[...]
presso la sede di Castel San Giovanni (PC), con l'inquadramento di operaia e Controparte_2
svolge la propria attività su turni mattina/pomeriggio nella logistica, con retribuzione di circa €
2.000,00 mensili lordi, non è proprietaria di beni immobile ma solo di una Opel Corsa immatricolata nell'anno 2018; - che il NT invece ha svolto attività di dipendente nel settore della logistica e in quello dell'edilizia ed oggi risulta essere titolare di una ditta individuale artigiana ma non è noto il reddito dello stesso;
- che attualmente il contratto di locazione dell'immobile ex casa coniugale è cessato a seguito di disdetta e il non è proprietario di CP_1
alcun immobile e beni mobili registrati ed è in possesso di una patente albanese non convertita che non è un valido titolo di abilitazione alla guida in Italia;
- che in ragione della tenera età di Per_1
del disinteresse manifestato dal padre nei confronti del figlio, della situazione abitativa del
NT e della mancanza di un autoveicolo proprio e di un titolo abilitativo di guida si giustifica pagina 3 di 6 un esercizio del diritto/dovere di visita del padre che sia limitato sia in riferimento ai luoghi che ai tempi.
Nel corso del giudizio, la NT, alla luce del manifesto disinteresse del padre nei confronti del figlio sia dal punto di vista dell'assistenza morale che di quella materiale, modificava le conclusioni già proposte richiedendo l'affido esclusivo del minore Per_1
All'udienza dell'11 dicembre 2024, compariva oltre alla NT anche CP_1
personalmente, il quale, dopo essere stato edotto dell'obbligatorietà della difesa tecnica, chiedeva un breve differimento di udienza al fine di munirsi di un avvocato e costituirsi in giudizio. Accolta tale richiesta, in assenza di opposizione della Controparte, alla nuova udienza fissata sempre per comparizione personale delle Parti, nessuno presenziava per il NT e pertanto, veniva dichiarata la contumacia dello stesso. Dato atto dell'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione, veniva sentita la NT, la quale confermava le circostanze allegate in Ricorso
ed il Giudice delegato, ritenuta la causa matura per la decisione, senza bisogno di assunzione dei mezzi di prova, invitava la Difesa di parte ricorrente a precisare le conclusioni ed ordinava la discussione della causa ed all'esito della rimetteva la causa al Collegio per la decisione, previa acquisizione delle conclusioni del PM in sede.
***
Come è noto, pur a fronte della preferenza accordata dall'ordinamento al regime di affidamento condiviso dei figli minori, in ogni caso l'affidamento condiviso può essere derogato in presenza di circostanze ormai tipizzate dalla giurisprudenza, quali situazioni di manifesto disinteresse o incapacità dei genitori (Cass. 17.01.2021 n. 977) oppure gravi situazioni di rischio per il benessere e l'incolumità del minore (Cass. 22.9.2016 n. 18559) e dunque, ogni qual volta l'affidamento condiviso sia ritenuto “contrario all'interesse del minore”.
Ciò posto, nel caso di specie, non vi è dubbio si configuri una situazione di inadeguatezza ed incapacità genitoriale in capo al padre, alla luce del disinteresse mostrato dal NT nei riguardi del figlio che vede in maniera saltuaria e discontinua, solo per qualche ora a Per_1
settimana e tenuto conto della circostanza che il padre è risultato inadempiente ai propri obblighi di educazione e di cura del figlio minore, che non ha ancora compiuto due anni ed al cui accudimento dall'ottobre 2023 si è occupata solo la madre, anche dal punto di vista economico, essendosi il padre sottratto anche ai propri doveri di assistenza materiale verso il figlio minore.
Siffatte circostanze non sono contrastate da elementi di segno contrario dal momento che l'odierno
NT, seppur regolarmente citato in giudizio, ha deciso di non prendervi parte. pagina 4 di 6 Ne consegue che l'affidamento esclusivo del minore alla madre risulta rispondere Per_1 all'interesse del minore stesso, dovendosi al contempo prevedere, a fronte della prassi già esistente tra le Parti, che il padre possa vedere e tenere con sé il figlio ogni sabato del mese, dalle ore 13,00
alle ore 15,00, recandosi a prenderlo presso l'attuale domicilio della madre in San Rocco al Porto
(LO), via Martiri della Libertà n. 8, senza allontanarsi dal predetto Comune, in ragione della tenera età del bambino, della mancanza di un autoveicolo proprio e di un titolo abilitativo di guida;
prevedendosi, altresì, in conformità alla richiesta di Parte ricorrente che quando avrà Per_1
compiuto 3 anni, la frequentazione padre-figlio verrà regolamentato dai genitori secondo un calendario che, gradualmente, amplierà le modalità di esercizio del diritto di visita da parte del padre, comprendendo anche il pernotto, qualora le condizioni abitative del NT lo permetteranno.
Quanto agli aspetti relativi al mantenimento del figlio di appena 21 mesi, occorre precisare Per_1
che la NT ha dedotto che all'inizio della vita coniugale il marito svolgeva lavori precari e saltuari in logistica ed in edilizia, senza impegnarsi seriamente nella ricerca di un lavoro fisso con il quale contribuire alle necessità della vita familiare, lasciando sulle spalle della moglie gli oneri del mantenimento della casa, del figlio della coppia e anche degli svaghi del marito e che nell'anno
2022, le cose sembravano essere migliorate, dal momento che il NT aveva trovato un lavoro presso una ditta edile ma nel mese di dicembre 2023, il decise di licenziarsi e attualmente CP_1
risulta essere titolare di una ditta individuale artigiana.
Ciò posto, in considerazione del superiore obbligo dei genitori di contribuire al mantenimento della prole in proporzione ai rispettivi redditi e capacità di lavoro, professionale e casalingo, degli elementi offerti e delle esigenze medie di un bambino dell'età di si ritiene di porre a carico Per_1 del padre un assegno mensile di € 250,00, quale contributo per il mantenimento del figlio minore, da versarsi in via anticipata entro i primi 10 giorni di ogni mese, assegno da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT sul costo della vita per famiglie di operai ed impiegati, oltre al 50% delle spese straordinarie occorrenti per ciascun figlio individuate secondo le linee guida del
C.N.F..
***
Quanto alle spese processuali, tenuto conto della natura della causa, dei motivi della decisione e del comportamento processuale del NT, che è rimasto contumace nel presente procedimento, se ne giustifica la compensazione.
pagina 5 di 6
P.Q.M.
Il Tribunale di Piacenza, definitivamente pronunciando:
- dichiara la separazione personale dei coniugi e ; Parte_1 CP_1
- affida in via esclusiva il minore alla madre con la quale convive;
Per_1
- disciplina il diritto di visita paterno come in parte motiva;
- pone a carico del NT il versamento di un assegno mensile di € 250,00 quale contributo per il mantenimento del figlio da versarsi in via anticipata entro i primi 10 giorni di ogni mese, Per_1
assegno da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT sul costo della vita per famiglie di operai ed impiegati, oltre al 50% delle spese straordinarie occorrenti per individuate secondo Per_1
le linee guida del C.N.F;
- dà atto che l'assegno unico universale per il minore verrà interamente percepito dalla Per_1
madre a cui il Minore viene affidato in via esclusiva;
- ordina all'Ufficiale dello Stato civile competente di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
- dichiara integralmente compensate le spese del presente procedimento.
Così deciso in Piacenza, nella Camera di Consiglio del 28 gennaio 2025
Il Presidente Il Giudice Relatore
dott.ssa Marisella Gatti dott.ssa Laura Ventriglia
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