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Ordinanza 19 marzo 2025
Ordinanza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, ordinanza 19/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZ. VIII° CIVILE – II° Collegio
così composta:
dott.ssa Gisella Dedato Presidente
dott. Giuseppe Staglianò Consigliere rel.
dott.ssa Bianca Maria D'Agostino Giudice ausiliario a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 21/11/2024, ha emesso il seguente
DECRETO
nel procedimento di reclamo iscritt0 al R.G.V.G. n. 50334 del ruolo generale per gli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2024, proposto dall'Avv. Giancarlo Pizzoli avverso il decreto del Tribunale di
Roma emesso in data 20/2/2024, con cui è stato approvato l'operato dell'Avv. dell'eredità giacente della sig.ra Controparte_1 ed il relativo rendiconto, con conseguente Parte_1 liquidazione anche del residuo compenso dovuto per l'incarico espletato;
esaminati gli atti, osserva quanto segue.
1 Preliminarmente dev'essere disattesa l'eccezione sollevata dall'Avv.
-già RE dell'eredità giacente della sig.ra Controparte_1
e dalla Fondazione Marcantonio Brancaccio Onlus, Parte_1 avente ad oggetto l'asserito difetto di legittimazione dell'Avv. Pizzoli a presentare le osservazioni al rendiconto e alla proposizione del presente reclamo.
Infatti, indipendentemente dalla circostanza che l'Avv. Pizzoli abbia fatto riferimento, nell'ambito della procedura di AT, al fatto di aver maturato dei compensi professionali in ragione delle attività da lui svolte a tutela della persona e del patrimonio della sig.ra Parte_1 allorché essa era ancora in vita (tanto da aver instaurato un apposito procedimento giudiziario nei confronti della AT per ottenere il pagamento dei suddetti compensi, conclusosi negativamente e tutt'ora
“sub iudice” in grado di appello), si rileva che detto professionista risulta aver anche accettato la carica di esecutore testamentario della sig.ra in data 30/7/2020, e che quest'ultima, con Parte_1 disposizione olografa in pari data ed integrativa del testamento pubblico a rogito Notar di Roma del 21 maggio 2009, formulò preghiera Per_1 allo “avvocato Giancarlo Pizzoli quale esecutore testamentario di redigere insieme al sindaco di Roma lo statuto della Fondazione
Marcantonio Brancaccio”.
Dall'esame di tale disposizione, a differenza di quanto sostenuto dagli odierni reclamati, non è dato evincere che l'incarico fornito dalla “de cuius” in favore dell'Avv. Pizzoli fosse limitato alla redazione congiunta dello Statuto della Fondazione, né tali conclusioni possono essere suffragate dal fatto che lo stesso professionista, in occasione della presentazione di un'istanza al Giudice delle successioni, abbia genericamente affermato che “tale incombenza” doveva ritenersi circoscritta alla redazione di tale Statuto, non potendo tale affermazione, peraltro effettuata in uno specifico ambito procedimentale, incidere sull'effettivo contenuto della complessiva disposizione testamentaria,
2 che non vedeva la nomina ad esecutore testamentario necessariamente limitata alla sola redazione dello Statuto di cui sopra.
Ne consegue che l'Avv. Pizzoli, in ragione delle incombenze tipiche dell'incarico ricevuto (e debitamente accettato), era legittimato a verificare le modalità di espletamento delle operazioni di AT dell'eredità giacente, al fine di garantire l'esatta esecuzione delle disposizioni di ultima volontà della defunta.
Al contrario, sempre in via preliminare, va esclusa l'ammissibilità dell'atto di intervento proposto in questa fase di reclamo dalla sig.ra
Pt_2
Premesso che l'autorizzazione della sig.ra a consultare il fascicolo Pt_2 telematico è stata espressione di una mera valutazione di massima della
Cancelleria circa la riconducibilità delle vicende indicate nell'atto di intervento all'oggetto del presente procedimento, sicché essa non potrebbe in alcun modo essere impegnativa per il giudicante, si osserva che secondo il consolidato insegnamento della Corte di Cassazione, cui questa Corte di merito aderisce, sono legittimati a partecipare al procedimento di reclamo solo i soggetti che abbiano acquistato la qualità di parte nel primo grado di giudizio conclusosi con il provvedimento reclamato;
in particolare, la Suprema Corte ha avuto modo di chiarire che “parti sono coloro tra i quali risulta emesso il provvedimento giurisdizionale”, le uniche nei cui confronti “la sentenza (o il decreto) fa stato”, con la conseguenza che un soggetto diverso da esse, “ancorché sia
l'effettivo titolare del rapporto sostanziale (erroneamente dibattuto tra le parti predette), non ha legittimazione ne' interesse all'impugnazione, perché la sentenza (o il decreto) è, nei suoi confronti, res inter alios acta” (Cass. n. 27239/2008).
Pertanto nel giudizio camerale, così come nel giudizio contenzioso ordinario, la qualità di parte -e quindi di soggetto legittimato a proporre reclamo ex art. 739 c.p.c.- si determina, nei gradi del procedimento successivi al primo, esclusivamente “per relationem”, rispetto alla
3 qualità di parte formalmente assunta in primo grado, mentre coloro che sono rimasti indebitamente estranei al procedimento possono solo denunciare, in sede contenziosa ordinaria, la nullità del provvedimento camerale emesso “inter alios” (Cass. n. 5877/1991).
Con riferimento al caso di specie, è indubbio che la sig.ra sia stata Pt_2 parte del giudizio di primo grado, come comprovato dalla statuizione con cui il Tribunale, in riferimento alla sua richiesta di sostituzione del
RE e/o di nomina di altro soggetto per il rendimento del conto, ha accertato l'assenza di una sua “qualsivoglia legittimazione, ovvero interesse, allo svolgimento ed alla chiusura” di detta procedura.
Ne consegue che la sig.ra in ragione di tale statuizione, sarebbe Pt_2 stata legittimata ad impugnare il decreto, a lei peraltro non comunicato né notificato.
Però la sig.ra in questa fase di reclamo, lungi dal dolersi - Pt_2 confutandola- dell'affermazione del Tribunale circa la non ravvisabilità, in capo ad essa, di un interesse a partecipare all'approvazione del rendiconto, si è limitata esclusivamente a “rimettersi al Collegio” in ordine allo “accoglimento o meno del reclamo promosso dall'avv.
Giancarlo Pizzoli, chiedendo di tenere conto nella propria decisione” di quanto in esso rappresentato.
Ne consegue che l'intervento effettuato in questa sede dalla sig.ra Pt_2 non ha espresso una specifica doglianza avverso la statuizione che, all'esito del primo grado, ha interessato la sua posizione, con la conseguenza che esso non può che essere dichiarato inammissibile.
Per quanto concerne, poi, il merito dei vari motivi di doglianza formulati dal reclamante, si osserva quanto segue.
Motivi n. 1) e n. 2).
Le attività svolte dal RE, a differenza di quanto adombrato dal reclamante, non risultano assolutamente “espunte dal rendiconto”, né in
4 tal senso può essere interpretata l'affermazione del RE secondo cui, stante lo sforzo profuso e l'enorme mole di attività svolte, non poteva esserne effettuata una completa illustrazione, sicché si faceva rinvio
“all'esperienza ed all'ampia conoscenza del Giudice della successione”.
Infatti, anche a voler prescindere dal fatto -sottolineato dal giudice di prime cure- che tale contestazione non esprime specifiche censure in ordine alle poste riportate nella rendicontazione contabile, si osserva che le attività svolte dal RE nell'ambito della procedura, protrattasi per lungo tempo, erano -e sono- evincibili dalla stessa Relazione finale e da quelle precedentemente rese nel corso della procedura, sicché la circostanza, riferita dall'odierno reclamante, secondo cui nei relativi faldoni non sarebbero rinvenibili documenti atti ad illustrare l'attività effettivamente svolta dal RE, non solo non è condivisibile, ma si risolve in una contestazione del tutto generica, tanto che l'Avv. Pizzoli non è stato in grado di indicare in concreto un solo ambito di attività gestoria realmente affetto da tale carenza.
Riguardo, poi, all'asserita mancata adozione, nella gestione delle operazioni di curatela, di accorgimenti tecnici atti ad assicurare il rispetto di “criteri di contabilità minimali”, costituiti -a detta dell'Avv.
Pizzoli- dall'imprescindibile applicazione del metodo della “partita doppia”, si osserva che l'osservanza di esso non risulta imposta da alcuna norma in tema di curatela dell'eredità giacente, né esistono precedenti giurisprudenziali in tal senso.
Ne consegue che le doglianze sono infondate.
Motivi n. 3) e n. 4).
Per quanto concerne, in primo luogo, l'asserita illiceità della mancata contabilizzazione del legato disposto dalla “de cuius” in favore del sig.
si osserva che, a differenza di quanto sostenuto dal Persona_2 reclamante, il giudicante di prime cure ha fornito un'esauriente risposta al riguardo, evidenziando che la liberazione del lascito da parte della
5 avvenne all'esito di una transazione tra i legatari e gli Controparte_2 ipotetici eredi, sicché doveva ritenersi giustificato il mancato versamento del relativo importo sul C/C della procedura e, quindi, la sua mancata menzione nel rendiconto.
Relativamente, poi, alla pretesa erronea qualificazione, da parte di di tale disposizione testamentaria quale “legato di Controparte_2 specie”, è sufficiente osservare che -come già correttamente affermato dal Tribunale- trattasi di questione che, sebbene sia stato oggetto di discussione sino all'intervenuta transazione, esula dalle valutazioni di competenza del RE e, quindi, dalle modalità di redazione del rendiconto gestionale, presupponendo interpretazioni giuridiche che sono estranee ai profili di volontaria giurisdizione propri della procedura di AT e che, se del caso, possono essere sottoposte ad apposita verifica giudiziale nelle opportune sedi contenziose, senza alcun pregiudizio riguardo ad un'eventuale riapertura dell'inventario.
Motivi n. 5) e n. 6)
Relativamente all'asserita “opaca e, dato il contesto, anche inopportuna modalità di finanziamento privato” cui avrebbe fatto ricorso la AT con il legatario (e quindi “con una persona fisica Persona_2 direttamente interessata alla vicenda successoria”), aspetto su cui - secondo la prospettazione dell'Avv. Pizzoli- il Tribunale non avrebbe fornito “nessuna risposta esaustiva”, si osserva che dal reclamato provvedimento emerge chiaramente che il giudice ha affermato che “i pagamenti effettuati dal RE sono stati oggetto di specifica autorizzazione da parte del Giudice”.
In particolare, risulta espressamente documentata l'autorizzazione rilasciata dal Giudice delle successioni alla AT -che ne aveva fatto esplicita e motivata richiesta- in vista del conseguimento, da parte del legatario sig. (beneficiario dei denari precedentemente Per_2 depositati dalla “de cuius” presso la , di un prestito Controparte_2 necessario per il pagamento della tassa ipo-catastale relativa alla
6 successione della sig.ra ammontante ad Euro 1.035.000,00 (il Parte_1 cui versamento non era procrastinabile con il ricorso ad altre tipologie di finanziamento, la cui concessione, peraltro, non poteva neanche reputarsi certa), resosi necessario a causa dell'inaspettato prolungamento dei tempi della procedura di AT determinato dal rinvenimento di un ulteriore testamento olografo dell'anno 2012 (la cui non autenticità è stata poi accertata in sede giudiziale nel 2018), che a sua volta aveva provocato un allungamento dei tempi di costituzione della Fondazione Brancaccio.
Riguardo, poi, all'ulteriore affermazione circa il fatto che anche le
“autorizzazioni” giudiziali possano essere soggette anch'esse ad errori e travisamenti”, è sufficiente osservare che non solo in occasione del rilascio della su indicata autorizzazione non risulta che fossero mai state sollevate specifiche contestazioni, ma che neanche in questa fase il reclamante è stato in grado di individuare specifici “errori e travisamenti” in cui sarebbe precedentemente incorso il giudicante, salvo reiterare la solita generica contestazione -più sopra già smentita- secondo cui l'intera operazione sarebbe stata condotta in violazione dei fondamentali criteri sulla corretta gestione e rendicontazione contabile.
Relativamente poi alla mancata menzione, nel rendiconto, della procedura di liquidazione concorsuale dei debiti e dei legati per la quale era stata fatta richiesta ex art. 498 c.c., si osserva che il Tribunale, lungi dall'omettere di fornire risposta al riguardo, ha espressamente affermato che essa è stata la diretta conseguenza del diniego opposto dall'erede all'espletamento di tale procedura, sicché non è configurabile alcuna
“lacuna di comunicazione dannosa” ai danni dell'erede, il quale, al contrario, proprio avendo appreso dell'esistenza della dispiegata opposizione, ritenne di esprimere il suo dissenso all'espletamento di tale procedura.
Per quanto riguarda, infine, l'asserita decadenza dell'erede dal beneficio dell'inventario, trattasi di questione che non solo esula dalla presente
7 procedura, ma che è anche smentita dal fatto che non risultano essere presenti creditori dell'eredità.
Motivi n. 7) e n. 8).
Relativamente alla mancata menzione e/o quantificazione nel rendiconto degli asseriti danni conseguenti al ritardato adempimento dei legati pecuniari e dei debiti, ritiene questa Corte di far propria la valutazione già espressa dal Tribunale circa la genericità ed estraneità di tale questione alla disamina del rendiconto finale, tenuto conto che il versamento di eventuali somme in ragione di possibili mutamenti di valore intervenuti nel tempo spetta direttamente all'erede, una volta che abbia acquisito la disponibilità del patrimonio ereditario.
Circa, poi, la mancata indicazione nel rendiconto di “quali atti” avrebbero interferito sullo “iter di formalizzazione della Fondazione
Brancaccio”, nella memoria di costituzione nel giudizio di reclamo dell'Avv. sono nuovamente riepilogati tutti gli eventi che, CP_1 dopo il 15/7/2015, comportarono l'allungamento dei tempi di costituzione della Fondazione e, segnatamente, quello relativo all'avvenuto ritrovamento, da parte del sig. di un Persona_3 testamento olografo della sig.ra risalente all'anno 2012, poi Parte_1 rivelatosi apocrifo, accadimento che, comunque, in tale frangente era in grado di escludere -o, quanto meno, di far seriamente dubitare – che detto ente avesse acquistato la qualità di erede universale della defunta.
Tale circostanza, quindi, non solo era tale da imporre i successivi accertamenti giudiziari, poi esitati nella sentenza resa dal Tribunale nell'anno 2018, ma anche ove mai ne fossero potuti derivare dei danni essi non avrebbero potuto essere ascritti all'incolpevole AT, che non li aveva certamente provocati.
A ciò, poi, aggiungasi che la Fondazione (alla cui costituzione avrebbe dovuto contribuire, per disposizione della stessa “de cuius”, anche l'Avv.
Pizzoli), in realtà venne ad esistenza solo a distanza di tempo da tale
8 momento (lo Statuto risulta approvato nel maggio 2021, mentre il riconoscimento da parte della Regione Lazio è intervenuto nell'aprile
2022), sicché sino ad allora non poteva essere neanche configurabile un'accettazione all'eredità.
Motivi nn. 9), 10), 11 e 12)
Relativamente alla pretesa responsabilità del RE per la mancata indicazione delle ragioni che avrebbero ostacolato la formulazione di una richiesta volta alla fissazione di un termine per l'accettazione dell'eredità
(ex art. 481 c.c.), è sufficiente osservare che, anche a voler ammettere che l'Avv. avesse un effettivo potere al riguardo, l'instaurazione CP_1 della causa civile diretta all'accertamento della falsità del testamento olografo del 2012 aveva certamente comportato l'insorgenza di un'obiettiva incertezza circa l'identità dell'effettivo erede della sig.ra tanto che nessuno di coloro che erano coinvolti nella vicenda Parte_1 successoria -neanche i legatari- ritenne di formulare alcuna richiesta in tal senso.
In relazione, poi, all'asserita erronea indicazione del momento di instaurazione della causa avente ad oggetto il testamento olografo di cui sopra, trattasi di circostanza già valutata dal giudicante di prime cure e che, comunque, non èp in grado di incidere sulla genuinità dei valori riportati nel rendiconto.
Riguardo alle richieste concernenti le valutazioni effettuate dal RE
“nella rappresentazione del contezioso instaurato da Parte_3
, che avrebbero comportato un'alterazione del “quadro dei
[...] presupposti” rappresentati al giudice “per giungere alla decisione di costituirsi in giudizio e soprattutto di considerare la domanda così fondata da costituire il presupposto per la continuazione della giacenza”, si osserva che trattasi di mere considerazioni personali del reclamante, che non escludono che nel caso di specie fosse comunque sopraggiunta una novità rilevante per la AT, che fu regolarmente posta all'attenzione del giudice, il quale ravvisò le ragioni di procedere ad
9 una costituzione in giudizio per resistere ad una domanda che, peraltro, era fondata su un testamento già oggetto di sequestro penale.
Ne consegue che non è rilevabile un'infedele rappresentazione della realtà al giudice da parte del RE, mentre sono prive di qualsiasi rilievo, soprattutto sul piano della verifica della correttezza contabile, le considerazioni personali del reclamante circa il difetto, in tale sede processuale contenziosa, di una “legittimazione attiva” del sig.
perché a suo dire privo della possibilità di Parte_3 conseguire quanto domandato.
Infine, in relazione all'asserito contrasto tra l'evidenziata giacenza di cassa (di “oltre un milione di euro”), il “fascio di legati e di debiti” e quanto precedentemente dichiarato dal RE in altra relazione (con cui era stata rappresentata una giacenza di poco più di 200.000,00
Euro), trattasi di censura che, per come formulata, è di scarsa intellegibilità.
In ogni caso giova evidenziare che nel corso della AT, avente ad oggetto un cospicuo patrimonio ereditario, si sono inevitabilmente verificati dei movimenti di denaro sia in entrata che in uscita, sicché è ben possibile che, a seconda dei singoli frangenti della procedura e a causa delle movimentazioni di denaro resesi necessarie, vi siano state delle fluttuazioni di denaro, regolarmente riportate nel rendiconto, senza che da ciò debba necessariamente desumersi l'esistenza di false attestazioni del RE, e ciò anche in ragione del fatto che lo stesso reclamante non ha neanche specificato le singole poste contabili che sarebbero state concretamente inficiate.
Motivi nn. 13), 14) e 15)
Riguardo all'asserito conflitto di interessi in cui si sarebbe trovato il
RE che, su richiesta del Sindaco di Roma, avrebbe ricoperto anche la carica di Direttore Generale della Fondazione Brancaccio, si osserva che tale circostanza, che si verificò nell'anno 2022, non attiene al merito
10 dell'attività di rendicontazione (potendo rilevare, se del caso, sul piano dell'opportunità del conferimento), né il reclamante è stato in grado di indicare, sul piano contabile, come l'espletamento di tale incarico abbia potuto riverberare i suoi effetti sulla genuinità della rendicontazione resa.
In relazione, poi, all'asserita “disparità tra l'inventario prodotto dal
RE nell'ambito dell'atto costitutivo della fondazione e la reale consistenza del patrimonio immobiliare confluito nella fondazione”, che secondo il reclamante sarebbe connessa alla tardiva ricognizione catastale dei livelli agrari -operata solo in occasione del rendiconto- e alla non adeguata indicazione del perimetro del legato relativo all'azienda agricola “Gerocomio”, anche in questo caso si rileva che, come già correttamente evidenziato dal giudicante di prime cure, la contestazione risulta del tutto generica, non andando ad attingere alcuna specifica posta contabile riportata nel rendiconto.
Eventuali discrasie esistenti rispetto allo stato patrimoniale relativo all'atto pubblico di riconoscimento giuridico della Fondazione
Brancaccio, pertanto, potranno essere risolte allorché saranno stati portati a termine presso la Conservatoria gli ulteriori accertamenti tecnici necessari (concernenti le mancate trascrizioni dei livelli e delle domande di usucapione, le vendite per affrancazione e l'individuazione degli eredi di alcuni originari livellari), in vista del definitivo trasferimento alla Fondazione dei livelli ancora effettivamente in essere.
Motivi nn. 16), 17)
Le contestazioni risultano formulate nell'atto di reclamo in modo del tutto generico, senza alcun riferimento che consenta di individuare quali siano i debiti non indicati nel rendiconto, né le singole poste contabili affette da errore.
Riguardo, poi, ai debiti “per prestazioni professionali conferite dalla curatela e/o competenze ed onorari della stessa curatela in ordine ad
11 incarichi assunti in proprio”, giova osservare che essi non avrebbero potuto essere indicati nell'inventario, non essendo ancora esistenti al momento dell'apertura della successione.
In ogni caso si osserva che la decisione sul conferimento di detti incarichi venne adottata dal giudicante, che valutò
l'opportunità/necessità di procedere alle relative costituzioni in giudizio, sicché la mancanza di eventuali relazioni illustrative al riguardo da parte del RE è priva di qualsiasi rilevanza.
In riferimento, poi, al fatto che sarebbe stato opportuno, prima di procedere alle singole costituzioni in giudizio, effettuare una comparazione delle offerte reperibili sul mercato forense, la doglianza si risolve in mere considerazioni soggettive del reclamante prive di effettivo rilievo, così come quella relativa alla convinzione che l'azione proposta dal sig. fosse “vuota di contenuto e Parte_3 sostanzialmente destinata alla soccombenza”, in quanto “puramente strumentale ed artatamente intentata allo scopo di bloccare illegalmente la devoluzione ereditaria, per lucrare una qualche miserabile prebenda”; infatti, anche ove detta iniziativa giudiziaria fosse stata effettivamente strumentale, ciò non toglie che la costituzione in giudizio, stante l'oggetto della causa, si rendeva sicuramente necessaria, sicché la decisione in tal senso adottata dal giudicante non poteva certamente essere contestata.
A ciò, poi, aggiungasi che i vari giudici che si sono avvicendati nel corso della erano non solo a conoscenza degli atti del procedimento, Pt_4 ma anche liberi di regolarsi come meglio ritenuto in ordine alle nuove emergenze che si presentavano, ivi comprese le decisioni riguardanti il conferimento di eventuali incarichi difensivi e la liquidazione delle relative parcelle.
Motivi nn. 18), 19 e 20)
12 La contestazione di cui al punto n. 18) è di tale genericità (“mancanza di una spiegazione in ordine ai criteri di imputazione delle spese ai legatari e all'erede”) che non consente di comprenderne la portata, soprattutto a fronte del fatto che non contiene alcun riferimento a specifiche poste contabili.
Per quanto riguarda la contestazione concernente la gestione fiscale della
AT e, segnatamente, la conferma degli importi corrisposti all'Agenzia delle Entrate nel corso della procedura a causa di asseriti errori e/o omissioni del RE, (“se ci sono stati errori essi devono essere rappresentati con chiarezza affinché vengano individuate le responsabilità ed i danni che ne sono derivati, anche se sono stati effettuati rimborsi da parte dell'agenzia perché di detti rimborsi potrebbero essere sottratte le sanzioni e gli interessi per la cattiva gestione del problema erariale….”), si osserva che essa non solo è priva di qualsiasi elemento a sostegno, ma è state già oggetto di risposta più che esauriente.
Infatti, come già correttamente osservato dal giudicante di prime cure, la
AT si è caratterizzata per la complessità della gestione dal punto di vista fiscale, chiaramente rappresentata dal RE nel corso del procedimento e di cui è stata data ampia contezza anche nel rendiconto finale.
In particolare, risulta chiarito che il RE, durante il periodo di giacenza dell'eredità, “ha sempre corrisposto regolarmente le tasse che gli venivano comunicate dai commercialisti che sono stati nominati dal
Giudice della AT”, e che le comunicazioni di irregolarità notificate dall'Agenzia delle Entrate erano “generate dal sistema informatico che non agganciava correttamente i versamenti annualmente corrisposti al
Fisco e altresì dovute agli errori commessi dai funzionari preposti”, tanto che, non avendo sortito alcun effetto le varie istanze di correzione in autotutela presentate, si rese necessario procedere ad un incontro tra il RE (assistito dal commercialista nominato) e la Dirigente della
13 sede di Roma 1 dell'Agenzia, la quale suggerì, ai fini della correzione, di presentare dichiarazioni Irpef rettificative a nome della AT stessa
(peraltro già assegnataria di un codice Ateco errato) e non a nome della defunta Parte_1
Nonostante ciò, successivamente alcune cartelle improprie vennero comunque notificate ala AT, tanto che a seguito di un'immediata relazione al riguardo del RE il Tribunale incaricò un apposito professionista per risolvere definitivamente la problematica, che poi si accertò essere stata provocata dal fatto che nel sistema dell'Agenzia delle
Entrate non esisteva un modello dichiarativo per la AT dell'eredità giacente, sicché il sistema finiva per incrociare tre codici fiscali diversi;
quindi la questione venne risolta con la tassazione ordinaria di quanto incassato, con uno sgravio di cartelle di pagamento emesse erroneamente per Euro 2.039.611,40, cui seguì anche l'insorgenza di un credito della AT pari ad Euro 490.771,00.
Analoghe considerazioni, poi, possono essere effettuate in relazione alla gestione della liquidazione delle tasse di successione, rispetto alle quali il rendiconto finale fornisce adeguata illustrazione.
Motivi nn. 21), 22), 23), 24), 25), 26), 27) e 28).
I motivi in questione, sostanzialmente, riproducono anch'essi una serie di considerazioni personali del reclamante, che nulla hanno a che vedere con l'approvazione del rendiconto di gestione.
Infatti la disamina dei criteri posti dal RE alla base dell'istanza di liquidazione dei compensi professionali costituisce un profilo di esclusiva pertinenza del Giudicante, che è stato esaminato in occasione della chiusura della procedura, mentre la loro concreta liquidazione risulta provvista di adeguata motivazione, nel rendere la quale il giudicate ha tenuto conto di tutta una serie di parametri del tutto condivisibili (durata della procedura, rilevanza dell'attivo ereditario, complessità dell'incarico e dell'attività concretamente svolta).
14 Riguardo, poi, alla mancata indicazione nella Relazione finale delle argomentazioni difensive di volta in volta prospettate dal RE al
Giudice per ottenere l'autorizzazione a stare in giudizio, la doglianza è priva di pregio, essendo la valutazione sulla fondatezza di tali argomentazioni rimessa esclusivamente al giudicante (che in concreto ha ritenuto di ravvisarla), senza che la loro mancata esternalizzazione possa inficiare la correttezza del rendiconto stesso.
Infine considerazioni non dissimili possono essere formulate in ordine alla liquidazione dei compensi relativi agli specifici incarichi di avvocato svolti dal RE nel corso di alcuni giudizi, in quanto la liquidazione delle relative parcelle è stata in tutte le occasioni debitamente autorizzata dai vari Giudici succedutisi nel tempo, che hanno avuto modo di valutare la congruità dei compensi richiesti e, comunque, di operarne la concreta quantificazione.
Pertanto, acclarato che la procedura si è contraddistinta per il costante controllo operato dai vari giudicanti succedutisi nel tempo sulle attività svolte dalla AT, e stante l'esaustività della Relazione finale resa dal
RE, questa Corte ritiene che non possano residuare dubbi sul contenuto del Rendiconto approvato, del tutto esauriente, sicché non vi sono ragioni per disporre le indagini peritali sollecitate dal reclamante che, peraltro, stante la genericità della maggior parte dei rilievi esposti, si sarebbero caratterizzate per una finalità meramente esplorativa.
Da quanto premesso deriva che il reclamo, totalmente infondato, dev'essere rigettato.
Infine debbono essere disattese anche le ulteriori richieste avanzate dal reclamante e dall'Avv. CP_1
Per quanto concerne le richieste (incrociate) di cancellazione di alcune frasi reputate ingiuriose, all'esito dell'esame delle rispettive comparse non si ravvisano gli estremi per accogliere le istanze di sollecitazione rispettivamente formulate in tal senso.
15 Infatti, benché tra i richiedenti, entrambi avvocati, sussista un incontestabile clima di dissapore, si deve ritenere che le espressioni usate nell'esprimere le rispettive difese, seppur caratterizzate da notevole passionalità, attengano comunque all'oggetto del contendere e non travalichino il diritto di difesa e di critica, non risultando adottate con l'intento di offendere le parti o i loro difensori ed essendo preordinate a dimostrare, attraverso una valutazione negativa delle rispettive condotte (propria della dialettica processuale), la scarsa attendibilità delle reciproche tesi ed affermazioni.
Ne consegue che non può quindi trovare accoglimento la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale avanzata dall'Avv. CP_1 danno che, comunque, sarebbe comunque risultato privo di prova.
Infine non può trovare accoglimento neanche la domanda di risarcimento del danno formulata dall'Avv. ai sensi dell'art. CP_1
96 c.p.c., non essendo ravvisabile, in capo al reclamante, né un'effettiva consapevolezza dell'infondatezza della domanda, né un'obiettiva pretestuosità dell'intrapresa iniziativa giudiziaria per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata.
Le spese processuali seguono la soccombenza prevalente e sono poste a carico dell'Avv. Pizzoli e della sig.ra in solido tra loro, come da Pt_2 dispositivo.
P.Q.M.
provvedendo sul reclamo proposto dall'Avv. Pizzoli Giancarlo avverso il decreto del Tribunale di Roma depositato il 20/2/2024 (cron. n.
951/24), nonché sull'intervento proposto da , così Controparte_3 provvede:
dichiara l'inammissibilità dell'intervento proposto da CP
;
[...]
rigetta il reclamo proposto dall'Avv. Pizzoli Giancarlo;
16 rigetta le richieste di cancellazione avanzate dall'Avv. Pizzoli Giancarlo e dall'Avv. ai sensi dell'art. 89 c.p.c.; Controparte_1
rigetta le domande di risarcimento danni avanzate dall'Avv. CP_1
;
[...]
condanna l'Avv. Pizzoli Giancarlo e , in solido tra Controparte_3 loro, al pagamento, in favore dell'Avv. e della Controparte_1
Fondazione Marcantonio Brancaccio Onlus, delle spese del procedimento, che vengono liquidate, in favore di ciascuno di essi, in
Euro 4.686,00, di cui Euro 150,00 per esborsi ed Euro 4.536,00 per compensi professionali, oltre accessori come per legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 21/2/2025.
Il Presidente
Dott.ssa Gisella Dedato
17
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZ. VIII° CIVILE – II° Collegio
così composta:
dott.ssa Gisella Dedato Presidente
dott. Giuseppe Staglianò Consigliere rel.
dott.ssa Bianca Maria D'Agostino Giudice ausiliario a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 21/11/2024, ha emesso il seguente
DECRETO
nel procedimento di reclamo iscritt0 al R.G.V.G. n. 50334 del ruolo generale per gli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2024, proposto dall'Avv. Giancarlo Pizzoli avverso il decreto del Tribunale di
Roma emesso in data 20/2/2024, con cui è stato approvato l'operato dell'Avv. dell'eredità giacente della sig.ra Controparte_1 ed il relativo rendiconto, con conseguente Parte_1 liquidazione anche del residuo compenso dovuto per l'incarico espletato;
esaminati gli atti, osserva quanto segue.
1 Preliminarmente dev'essere disattesa l'eccezione sollevata dall'Avv.
-già RE dell'eredità giacente della sig.ra Controparte_1
e dalla Fondazione Marcantonio Brancaccio Onlus, Parte_1 avente ad oggetto l'asserito difetto di legittimazione dell'Avv. Pizzoli a presentare le osservazioni al rendiconto e alla proposizione del presente reclamo.
Infatti, indipendentemente dalla circostanza che l'Avv. Pizzoli abbia fatto riferimento, nell'ambito della procedura di AT, al fatto di aver maturato dei compensi professionali in ragione delle attività da lui svolte a tutela della persona e del patrimonio della sig.ra Parte_1 allorché essa era ancora in vita (tanto da aver instaurato un apposito procedimento giudiziario nei confronti della AT per ottenere il pagamento dei suddetti compensi, conclusosi negativamente e tutt'ora
“sub iudice” in grado di appello), si rileva che detto professionista risulta aver anche accettato la carica di esecutore testamentario della sig.ra in data 30/7/2020, e che quest'ultima, con Parte_1 disposizione olografa in pari data ed integrativa del testamento pubblico a rogito Notar di Roma del 21 maggio 2009, formulò preghiera Per_1 allo “avvocato Giancarlo Pizzoli quale esecutore testamentario di redigere insieme al sindaco di Roma lo statuto della Fondazione
Marcantonio Brancaccio”.
Dall'esame di tale disposizione, a differenza di quanto sostenuto dagli odierni reclamati, non è dato evincere che l'incarico fornito dalla “de cuius” in favore dell'Avv. Pizzoli fosse limitato alla redazione congiunta dello Statuto della Fondazione, né tali conclusioni possono essere suffragate dal fatto che lo stesso professionista, in occasione della presentazione di un'istanza al Giudice delle successioni, abbia genericamente affermato che “tale incombenza” doveva ritenersi circoscritta alla redazione di tale Statuto, non potendo tale affermazione, peraltro effettuata in uno specifico ambito procedimentale, incidere sull'effettivo contenuto della complessiva disposizione testamentaria,
2 che non vedeva la nomina ad esecutore testamentario necessariamente limitata alla sola redazione dello Statuto di cui sopra.
Ne consegue che l'Avv. Pizzoli, in ragione delle incombenze tipiche dell'incarico ricevuto (e debitamente accettato), era legittimato a verificare le modalità di espletamento delle operazioni di AT dell'eredità giacente, al fine di garantire l'esatta esecuzione delle disposizioni di ultima volontà della defunta.
Al contrario, sempre in via preliminare, va esclusa l'ammissibilità dell'atto di intervento proposto in questa fase di reclamo dalla sig.ra
Pt_2
Premesso che l'autorizzazione della sig.ra a consultare il fascicolo Pt_2 telematico è stata espressione di una mera valutazione di massima della
Cancelleria circa la riconducibilità delle vicende indicate nell'atto di intervento all'oggetto del presente procedimento, sicché essa non potrebbe in alcun modo essere impegnativa per il giudicante, si osserva che secondo il consolidato insegnamento della Corte di Cassazione, cui questa Corte di merito aderisce, sono legittimati a partecipare al procedimento di reclamo solo i soggetti che abbiano acquistato la qualità di parte nel primo grado di giudizio conclusosi con il provvedimento reclamato;
in particolare, la Suprema Corte ha avuto modo di chiarire che “parti sono coloro tra i quali risulta emesso il provvedimento giurisdizionale”, le uniche nei cui confronti “la sentenza (o il decreto) fa stato”, con la conseguenza che un soggetto diverso da esse, “ancorché sia
l'effettivo titolare del rapporto sostanziale (erroneamente dibattuto tra le parti predette), non ha legittimazione ne' interesse all'impugnazione, perché la sentenza (o il decreto) è, nei suoi confronti, res inter alios acta” (Cass. n. 27239/2008).
Pertanto nel giudizio camerale, così come nel giudizio contenzioso ordinario, la qualità di parte -e quindi di soggetto legittimato a proporre reclamo ex art. 739 c.p.c.- si determina, nei gradi del procedimento successivi al primo, esclusivamente “per relationem”, rispetto alla
3 qualità di parte formalmente assunta in primo grado, mentre coloro che sono rimasti indebitamente estranei al procedimento possono solo denunciare, in sede contenziosa ordinaria, la nullità del provvedimento camerale emesso “inter alios” (Cass. n. 5877/1991).
Con riferimento al caso di specie, è indubbio che la sig.ra sia stata Pt_2 parte del giudizio di primo grado, come comprovato dalla statuizione con cui il Tribunale, in riferimento alla sua richiesta di sostituzione del
RE e/o di nomina di altro soggetto per il rendimento del conto, ha accertato l'assenza di una sua “qualsivoglia legittimazione, ovvero interesse, allo svolgimento ed alla chiusura” di detta procedura.
Ne consegue che la sig.ra in ragione di tale statuizione, sarebbe Pt_2 stata legittimata ad impugnare il decreto, a lei peraltro non comunicato né notificato.
Però la sig.ra in questa fase di reclamo, lungi dal dolersi - Pt_2 confutandola- dell'affermazione del Tribunale circa la non ravvisabilità, in capo ad essa, di un interesse a partecipare all'approvazione del rendiconto, si è limitata esclusivamente a “rimettersi al Collegio” in ordine allo “accoglimento o meno del reclamo promosso dall'avv.
Giancarlo Pizzoli, chiedendo di tenere conto nella propria decisione” di quanto in esso rappresentato.
Ne consegue che l'intervento effettuato in questa sede dalla sig.ra Pt_2 non ha espresso una specifica doglianza avverso la statuizione che, all'esito del primo grado, ha interessato la sua posizione, con la conseguenza che esso non può che essere dichiarato inammissibile.
Per quanto concerne, poi, il merito dei vari motivi di doglianza formulati dal reclamante, si osserva quanto segue.
Motivi n. 1) e n. 2).
Le attività svolte dal RE, a differenza di quanto adombrato dal reclamante, non risultano assolutamente “espunte dal rendiconto”, né in
4 tal senso può essere interpretata l'affermazione del RE secondo cui, stante lo sforzo profuso e l'enorme mole di attività svolte, non poteva esserne effettuata una completa illustrazione, sicché si faceva rinvio
“all'esperienza ed all'ampia conoscenza del Giudice della successione”.
Infatti, anche a voler prescindere dal fatto -sottolineato dal giudice di prime cure- che tale contestazione non esprime specifiche censure in ordine alle poste riportate nella rendicontazione contabile, si osserva che le attività svolte dal RE nell'ambito della procedura, protrattasi per lungo tempo, erano -e sono- evincibili dalla stessa Relazione finale e da quelle precedentemente rese nel corso della procedura, sicché la circostanza, riferita dall'odierno reclamante, secondo cui nei relativi faldoni non sarebbero rinvenibili documenti atti ad illustrare l'attività effettivamente svolta dal RE, non solo non è condivisibile, ma si risolve in una contestazione del tutto generica, tanto che l'Avv. Pizzoli non è stato in grado di indicare in concreto un solo ambito di attività gestoria realmente affetto da tale carenza.
Riguardo, poi, all'asserita mancata adozione, nella gestione delle operazioni di curatela, di accorgimenti tecnici atti ad assicurare il rispetto di “criteri di contabilità minimali”, costituiti -a detta dell'Avv.
Pizzoli- dall'imprescindibile applicazione del metodo della “partita doppia”, si osserva che l'osservanza di esso non risulta imposta da alcuna norma in tema di curatela dell'eredità giacente, né esistono precedenti giurisprudenziali in tal senso.
Ne consegue che le doglianze sono infondate.
Motivi n. 3) e n. 4).
Per quanto concerne, in primo luogo, l'asserita illiceità della mancata contabilizzazione del legato disposto dalla “de cuius” in favore del sig.
si osserva che, a differenza di quanto sostenuto dal Persona_2 reclamante, il giudicante di prime cure ha fornito un'esauriente risposta al riguardo, evidenziando che la liberazione del lascito da parte della
5 avvenne all'esito di una transazione tra i legatari e gli Controparte_2 ipotetici eredi, sicché doveva ritenersi giustificato il mancato versamento del relativo importo sul C/C della procedura e, quindi, la sua mancata menzione nel rendiconto.
Relativamente, poi, alla pretesa erronea qualificazione, da parte di di tale disposizione testamentaria quale “legato di Controparte_2 specie”, è sufficiente osservare che -come già correttamente affermato dal Tribunale- trattasi di questione che, sebbene sia stato oggetto di discussione sino all'intervenuta transazione, esula dalle valutazioni di competenza del RE e, quindi, dalle modalità di redazione del rendiconto gestionale, presupponendo interpretazioni giuridiche che sono estranee ai profili di volontaria giurisdizione propri della procedura di AT e che, se del caso, possono essere sottoposte ad apposita verifica giudiziale nelle opportune sedi contenziose, senza alcun pregiudizio riguardo ad un'eventuale riapertura dell'inventario.
Motivi n. 5) e n. 6)
Relativamente all'asserita “opaca e, dato il contesto, anche inopportuna modalità di finanziamento privato” cui avrebbe fatto ricorso la AT con il legatario (e quindi “con una persona fisica Persona_2 direttamente interessata alla vicenda successoria”), aspetto su cui - secondo la prospettazione dell'Avv. Pizzoli- il Tribunale non avrebbe fornito “nessuna risposta esaustiva”, si osserva che dal reclamato provvedimento emerge chiaramente che il giudice ha affermato che “i pagamenti effettuati dal RE sono stati oggetto di specifica autorizzazione da parte del Giudice”.
In particolare, risulta espressamente documentata l'autorizzazione rilasciata dal Giudice delle successioni alla AT -che ne aveva fatto esplicita e motivata richiesta- in vista del conseguimento, da parte del legatario sig. (beneficiario dei denari precedentemente Per_2 depositati dalla “de cuius” presso la , di un prestito Controparte_2 necessario per il pagamento della tassa ipo-catastale relativa alla
6 successione della sig.ra ammontante ad Euro 1.035.000,00 (il Parte_1 cui versamento non era procrastinabile con il ricorso ad altre tipologie di finanziamento, la cui concessione, peraltro, non poteva neanche reputarsi certa), resosi necessario a causa dell'inaspettato prolungamento dei tempi della procedura di AT determinato dal rinvenimento di un ulteriore testamento olografo dell'anno 2012 (la cui non autenticità è stata poi accertata in sede giudiziale nel 2018), che a sua volta aveva provocato un allungamento dei tempi di costituzione della Fondazione Brancaccio.
Riguardo, poi, all'ulteriore affermazione circa il fatto che anche le
“autorizzazioni” giudiziali possano essere soggette anch'esse ad errori e travisamenti”, è sufficiente osservare che non solo in occasione del rilascio della su indicata autorizzazione non risulta che fossero mai state sollevate specifiche contestazioni, ma che neanche in questa fase il reclamante è stato in grado di individuare specifici “errori e travisamenti” in cui sarebbe precedentemente incorso il giudicante, salvo reiterare la solita generica contestazione -più sopra già smentita- secondo cui l'intera operazione sarebbe stata condotta in violazione dei fondamentali criteri sulla corretta gestione e rendicontazione contabile.
Relativamente poi alla mancata menzione, nel rendiconto, della procedura di liquidazione concorsuale dei debiti e dei legati per la quale era stata fatta richiesta ex art. 498 c.c., si osserva che il Tribunale, lungi dall'omettere di fornire risposta al riguardo, ha espressamente affermato che essa è stata la diretta conseguenza del diniego opposto dall'erede all'espletamento di tale procedura, sicché non è configurabile alcuna
“lacuna di comunicazione dannosa” ai danni dell'erede, il quale, al contrario, proprio avendo appreso dell'esistenza della dispiegata opposizione, ritenne di esprimere il suo dissenso all'espletamento di tale procedura.
Per quanto riguarda, infine, l'asserita decadenza dell'erede dal beneficio dell'inventario, trattasi di questione che non solo esula dalla presente
7 procedura, ma che è anche smentita dal fatto che non risultano essere presenti creditori dell'eredità.
Motivi n. 7) e n. 8).
Relativamente alla mancata menzione e/o quantificazione nel rendiconto degli asseriti danni conseguenti al ritardato adempimento dei legati pecuniari e dei debiti, ritiene questa Corte di far propria la valutazione già espressa dal Tribunale circa la genericità ed estraneità di tale questione alla disamina del rendiconto finale, tenuto conto che il versamento di eventuali somme in ragione di possibili mutamenti di valore intervenuti nel tempo spetta direttamente all'erede, una volta che abbia acquisito la disponibilità del patrimonio ereditario.
Circa, poi, la mancata indicazione nel rendiconto di “quali atti” avrebbero interferito sullo “iter di formalizzazione della Fondazione
Brancaccio”, nella memoria di costituzione nel giudizio di reclamo dell'Avv. sono nuovamente riepilogati tutti gli eventi che, CP_1 dopo il 15/7/2015, comportarono l'allungamento dei tempi di costituzione della Fondazione e, segnatamente, quello relativo all'avvenuto ritrovamento, da parte del sig. di un Persona_3 testamento olografo della sig.ra risalente all'anno 2012, poi Parte_1 rivelatosi apocrifo, accadimento che, comunque, in tale frangente era in grado di escludere -o, quanto meno, di far seriamente dubitare – che detto ente avesse acquistato la qualità di erede universale della defunta.
Tale circostanza, quindi, non solo era tale da imporre i successivi accertamenti giudiziari, poi esitati nella sentenza resa dal Tribunale nell'anno 2018, ma anche ove mai ne fossero potuti derivare dei danni essi non avrebbero potuto essere ascritti all'incolpevole AT, che non li aveva certamente provocati.
A ciò, poi, aggiungasi che la Fondazione (alla cui costituzione avrebbe dovuto contribuire, per disposizione della stessa “de cuius”, anche l'Avv.
Pizzoli), in realtà venne ad esistenza solo a distanza di tempo da tale
8 momento (lo Statuto risulta approvato nel maggio 2021, mentre il riconoscimento da parte della Regione Lazio è intervenuto nell'aprile
2022), sicché sino ad allora non poteva essere neanche configurabile un'accettazione all'eredità.
Motivi nn. 9), 10), 11 e 12)
Relativamente alla pretesa responsabilità del RE per la mancata indicazione delle ragioni che avrebbero ostacolato la formulazione di una richiesta volta alla fissazione di un termine per l'accettazione dell'eredità
(ex art. 481 c.c.), è sufficiente osservare che, anche a voler ammettere che l'Avv. avesse un effettivo potere al riguardo, l'instaurazione CP_1 della causa civile diretta all'accertamento della falsità del testamento olografo del 2012 aveva certamente comportato l'insorgenza di un'obiettiva incertezza circa l'identità dell'effettivo erede della sig.ra tanto che nessuno di coloro che erano coinvolti nella vicenda Parte_1 successoria -neanche i legatari- ritenne di formulare alcuna richiesta in tal senso.
In relazione, poi, all'asserita erronea indicazione del momento di instaurazione della causa avente ad oggetto il testamento olografo di cui sopra, trattasi di circostanza già valutata dal giudicante di prime cure e che, comunque, non èp in grado di incidere sulla genuinità dei valori riportati nel rendiconto.
Riguardo alle richieste concernenti le valutazioni effettuate dal RE
“nella rappresentazione del contezioso instaurato da Parte_3
, che avrebbero comportato un'alterazione del “quadro dei
[...] presupposti” rappresentati al giudice “per giungere alla decisione di costituirsi in giudizio e soprattutto di considerare la domanda così fondata da costituire il presupposto per la continuazione della giacenza”, si osserva che trattasi di mere considerazioni personali del reclamante, che non escludono che nel caso di specie fosse comunque sopraggiunta una novità rilevante per la AT, che fu regolarmente posta all'attenzione del giudice, il quale ravvisò le ragioni di procedere ad
9 una costituzione in giudizio per resistere ad una domanda che, peraltro, era fondata su un testamento già oggetto di sequestro penale.
Ne consegue che non è rilevabile un'infedele rappresentazione della realtà al giudice da parte del RE, mentre sono prive di qualsiasi rilievo, soprattutto sul piano della verifica della correttezza contabile, le considerazioni personali del reclamante circa il difetto, in tale sede processuale contenziosa, di una “legittimazione attiva” del sig.
perché a suo dire privo della possibilità di Parte_3 conseguire quanto domandato.
Infine, in relazione all'asserito contrasto tra l'evidenziata giacenza di cassa (di “oltre un milione di euro”), il “fascio di legati e di debiti” e quanto precedentemente dichiarato dal RE in altra relazione (con cui era stata rappresentata una giacenza di poco più di 200.000,00
Euro), trattasi di censura che, per come formulata, è di scarsa intellegibilità.
In ogni caso giova evidenziare che nel corso della AT, avente ad oggetto un cospicuo patrimonio ereditario, si sono inevitabilmente verificati dei movimenti di denaro sia in entrata che in uscita, sicché è ben possibile che, a seconda dei singoli frangenti della procedura e a causa delle movimentazioni di denaro resesi necessarie, vi siano state delle fluttuazioni di denaro, regolarmente riportate nel rendiconto, senza che da ciò debba necessariamente desumersi l'esistenza di false attestazioni del RE, e ciò anche in ragione del fatto che lo stesso reclamante non ha neanche specificato le singole poste contabili che sarebbero state concretamente inficiate.
Motivi nn. 13), 14) e 15)
Riguardo all'asserito conflitto di interessi in cui si sarebbe trovato il
RE che, su richiesta del Sindaco di Roma, avrebbe ricoperto anche la carica di Direttore Generale della Fondazione Brancaccio, si osserva che tale circostanza, che si verificò nell'anno 2022, non attiene al merito
10 dell'attività di rendicontazione (potendo rilevare, se del caso, sul piano dell'opportunità del conferimento), né il reclamante è stato in grado di indicare, sul piano contabile, come l'espletamento di tale incarico abbia potuto riverberare i suoi effetti sulla genuinità della rendicontazione resa.
In relazione, poi, all'asserita “disparità tra l'inventario prodotto dal
RE nell'ambito dell'atto costitutivo della fondazione e la reale consistenza del patrimonio immobiliare confluito nella fondazione”, che secondo il reclamante sarebbe connessa alla tardiva ricognizione catastale dei livelli agrari -operata solo in occasione del rendiconto- e alla non adeguata indicazione del perimetro del legato relativo all'azienda agricola “Gerocomio”, anche in questo caso si rileva che, come già correttamente evidenziato dal giudicante di prime cure, la contestazione risulta del tutto generica, non andando ad attingere alcuna specifica posta contabile riportata nel rendiconto.
Eventuali discrasie esistenti rispetto allo stato patrimoniale relativo all'atto pubblico di riconoscimento giuridico della Fondazione
Brancaccio, pertanto, potranno essere risolte allorché saranno stati portati a termine presso la Conservatoria gli ulteriori accertamenti tecnici necessari (concernenti le mancate trascrizioni dei livelli e delle domande di usucapione, le vendite per affrancazione e l'individuazione degli eredi di alcuni originari livellari), in vista del definitivo trasferimento alla Fondazione dei livelli ancora effettivamente in essere.
Motivi nn. 16), 17)
Le contestazioni risultano formulate nell'atto di reclamo in modo del tutto generico, senza alcun riferimento che consenta di individuare quali siano i debiti non indicati nel rendiconto, né le singole poste contabili affette da errore.
Riguardo, poi, ai debiti “per prestazioni professionali conferite dalla curatela e/o competenze ed onorari della stessa curatela in ordine ad
11 incarichi assunti in proprio”, giova osservare che essi non avrebbero potuto essere indicati nell'inventario, non essendo ancora esistenti al momento dell'apertura della successione.
In ogni caso si osserva che la decisione sul conferimento di detti incarichi venne adottata dal giudicante, che valutò
l'opportunità/necessità di procedere alle relative costituzioni in giudizio, sicché la mancanza di eventuali relazioni illustrative al riguardo da parte del RE è priva di qualsiasi rilevanza.
In riferimento, poi, al fatto che sarebbe stato opportuno, prima di procedere alle singole costituzioni in giudizio, effettuare una comparazione delle offerte reperibili sul mercato forense, la doglianza si risolve in mere considerazioni soggettive del reclamante prive di effettivo rilievo, così come quella relativa alla convinzione che l'azione proposta dal sig. fosse “vuota di contenuto e Parte_3 sostanzialmente destinata alla soccombenza”, in quanto “puramente strumentale ed artatamente intentata allo scopo di bloccare illegalmente la devoluzione ereditaria, per lucrare una qualche miserabile prebenda”; infatti, anche ove detta iniziativa giudiziaria fosse stata effettivamente strumentale, ciò non toglie che la costituzione in giudizio, stante l'oggetto della causa, si rendeva sicuramente necessaria, sicché la decisione in tal senso adottata dal giudicante non poteva certamente essere contestata.
A ciò, poi, aggiungasi che i vari giudici che si sono avvicendati nel corso della erano non solo a conoscenza degli atti del procedimento, Pt_4 ma anche liberi di regolarsi come meglio ritenuto in ordine alle nuove emergenze che si presentavano, ivi comprese le decisioni riguardanti il conferimento di eventuali incarichi difensivi e la liquidazione delle relative parcelle.
Motivi nn. 18), 19 e 20)
12 La contestazione di cui al punto n. 18) è di tale genericità (“mancanza di una spiegazione in ordine ai criteri di imputazione delle spese ai legatari e all'erede”) che non consente di comprenderne la portata, soprattutto a fronte del fatto che non contiene alcun riferimento a specifiche poste contabili.
Per quanto riguarda la contestazione concernente la gestione fiscale della
AT e, segnatamente, la conferma degli importi corrisposti all'Agenzia delle Entrate nel corso della procedura a causa di asseriti errori e/o omissioni del RE, (“se ci sono stati errori essi devono essere rappresentati con chiarezza affinché vengano individuate le responsabilità ed i danni che ne sono derivati, anche se sono stati effettuati rimborsi da parte dell'agenzia perché di detti rimborsi potrebbero essere sottratte le sanzioni e gli interessi per la cattiva gestione del problema erariale….”), si osserva che essa non solo è priva di qualsiasi elemento a sostegno, ma è state già oggetto di risposta più che esauriente.
Infatti, come già correttamente osservato dal giudicante di prime cure, la
AT si è caratterizzata per la complessità della gestione dal punto di vista fiscale, chiaramente rappresentata dal RE nel corso del procedimento e di cui è stata data ampia contezza anche nel rendiconto finale.
In particolare, risulta chiarito che il RE, durante il periodo di giacenza dell'eredità, “ha sempre corrisposto regolarmente le tasse che gli venivano comunicate dai commercialisti che sono stati nominati dal
Giudice della AT”, e che le comunicazioni di irregolarità notificate dall'Agenzia delle Entrate erano “generate dal sistema informatico che non agganciava correttamente i versamenti annualmente corrisposti al
Fisco e altresì dovute agli errori commessi dai funzionari preposti”, tanto che, non avendo sortito alcun effetto le varie istanze di correzione in autotutela presentate, si rese necessario procedere ad un incontro tra il RE (assistito dal commercialista nominato) e la Dirigente della
13 sede di Roma 1 dell'Agenzia, la quale suggerì, ai fini della correzione, di presentare dichiarazioni Irpef rettificative a nome della AT stessa
(peraltro già assegnataria di un codice Ateco errato) e non a nome della defunta Parte_1
Nonostante ciò, successivamente alcune cartelle improprie vennero comunque notificate ala AT, tanto che a seguito di un'immediata relazione al riguardo del RE il Tribunale incaricò un apposito professionista per risolvere definitivamente la problematica, che poi si accertò essere stata provocata dal fatto che nel sistema dell'Agenzia delle
Entrate non esisteva un modello dichiarativo per la AT dell'eredità giacente, sicché il sistema finiva per incrociare tre codici fiscali diversi;
quindi la questione venne risolta con la tassazione ordinaria di quanto incassato, con uno sgravio di cartelle di pagamento emesse erroneamente per Euro 2.039.611,40, cui seguì anche l'insorgenza di un credito della AT pari ad Euro 490.771,00.
Analoghe considerazioni, poi, possono essere effettuate in relazione alla gestione della liquidazione delle tasse di successione, rispetto alle quali il rendiconto finale fornisce adeguata illustrazione.
Motivi nn. 21), 22), 23), 24), 25), 26), 27) e 28).
I motivi in questione, sostanzialmente, riproducono anch'essi una serie di considerazioni personali del reclamante, che nulla hanno a che vedere con l'approvazione del rendiconto di gestione.
Infatti la disamina dei criteri posti dal RE alla base dell'istanza di liquidazione dei compensi professionali costituisce un profilo di esclusiva pertinenza del Giudicante, che è stato esaminato in occasione della chiusura della procedura, mentre la loro concreta liquidazione risulta provvista di adeguata motivazione, nel rendere la quale il giudicate ha tenuto conto di tutta una serie di parametri del tutto condivisibili (durata della procedura, rilevanza dell'attivo ereditario, complessità dell'incarico e dell'attività concretamente svolta).
14 Riguardo, poi, alla mancata indicazione nella Relazione finale delle argomentazioni difensive di volta in volta prospettate dal RE al
Giudice per ottenere l'autorizzazione a stare in giudizio, la doglianza è priva di pregio, essendo la valutazione sulla fondatezza di tali argomentazioni rimessa esclusivamente al giudicante (che in concreto ha ritenuto di ravvisarla), senza che la loro mancata esternalizzazione possa inficiare la correttezza del rendiconto stesso.
Infine considerazioni non dissimili possono essere formulate in ordine alla liquidazione dei compensi relativi agli specifici incarichi di avvocato svolti dal RE nel corso di alcuni giudizi, in quanto la liquidazione delle relative parcelle è stata in tutte le occasioni debitamente autorizzata dai vari Giudici succedutisi nel tempo, che hanno avuto modo di valutare la congruità dei compensi richiesti e, comunque, di operarne la concreta quantificazione.
Pertanto, acclarato che la procedura si è contraddistinta per il costante controllo operato dai vari giudicanti succedutisi nel tempo sulle attività svolte dalla AT, e stante l'esaustività della Relazione finale resa dal
RE, questa Corte ritiene che non possano residuare dubbi sul contenuto del Rendiconto approvato, del tutto esauriente, sicché non vi sono ragioni per disporre le indagini peritali sollecitate dal reclamante che, peraltro, stante la genericità della maggior parte dei rilievi esposti, si sarebbero caratterizzate per una finalità meramente esplorativa.
Da quanto premesso deriva che il reclamo, totalmente infondato, dev'essere rigettato.
Infine debbono essere disattese anche le ulteriori richieste avanzate dal reclamante e dall'Avv. CP_1
Per quanto concerne le richieste (incrociate) di cancellazione di alcune frasi reputate ingiuriose, all'esito dell'esame delle rispettive comparse non si ravvisano gli estremi per accogliere le istanze di sollecitazione rispettivamente formulate in tal senso.
15 Infatti, benché tra i richiedenti, entrambi avvocati, sussista un incontestabile clima di dissapore, si deve ritenere che le espressioni usate nell'esprimere le rispettive difese, seppur caratterizzate da notevole passionalità, attengano comunque all'oggetto del contendere e non travalichino il diritto di difesa e di critica, non risultando adottate con l'intento di offendere le parti o i loro difensori ed essendo preordinate a dimostrare, attraverso una valutazione negativa delle rispettive condotte (propria della dialettica processuale), la scarsa attendibilità delle reciproche tesi ed affermazioni.
Ne consegue che non può quindi trovare accoglimento la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale avanzata dall'Avv. CP_1 danno che, comunque, sarebbe comunque risultato privo di prova.
Infine non può trovare accoglimento neanche la domanda di risarcimento del danno formulata dall'Avv. ai sensi dell'art. CP_1
96 c.p.c., non essendo ravvisabile, in capo al reclamante, né un'effettiva consapevolezza dell'infondatezza della domanda, né un'obiettiva pretestuosità dell'intrapresa iniziativa giudiziaria per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata.
Le spese processuali seguono la soccombenza prevalente e sono poste a carico dell'Avv. Pizzoli e della sig.ra in solido tra loro, come da Pt_2 dispositivo.
P.Q.M.
provvedendo sul reclamo proposto dall'Avv. Pizzoli Giancarlo avverso il decreto del Tribunale di Roma depositato il 20/2/2024 (cron. n.
951/24), nonché sull'intervento proposto da , così Controparte_3 provvede:
dichiara l'inammissibilità dell'intervento proposto da CP
;
[...]
rigetta il reclamo proposto dall'Avv. Pizzoli Giancarlo;
16 rigetta le richieste di cancellazione avanzate dall'Avv. Pizzoli Giancarlo e dall'Avv. ai sensi dell'art. 89 c.p.c.; Controparte_1
rigetta le domande di risarcimento danni avanzate dall'Avv. CP_1
;
[...]
condanna l'Avv. Pizzoli Giancarlo e , in solido tra Controparte_3 loro, al pagamento, in favore dell'Avv. e della Controparte_1
Fondazione Marcantonio Brancaccio Onlus, delle spese del procedimento, che vengono liquidate, in favore di ciascuno di essi, in
Euro 4.686,00, di cui Euro 150,00 per esborsi ed Euro 4.536,00 per compensi professionali, oltre accessori come per legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 21/2/2025.
Il Presidente
Dott.ssa Gisella Dedato
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