Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XVII, sentenza 16/02/2026, n. 1540
CGT2
Sentenza 16 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Nullità della sentenza di primo grado per difetto di motivazione

    La Corte ha ritenuto la motivazione della sentenza di primo grado sufficiente, sebbene concisa, in quanto indicava l'oggetto del giudizio, le eccezioni sollevate, le date di notifica degli avvisi di accertamento e le conclusioni sulla prescrizione, permettendo al contribuente di ricostruire il percorso logico-giuridico.

  • Rigettato
    Prescrizione triennale del credito

    La Corte ha ritenuto che il credito non fosse prescritto, evidenziando la notifica di avvisi di accertamento tra il 2010 e il 2014, la notifica di atti interruttivi (preavviso di fermo del 2015, intimazioni del 2018 e 2022) e la sospensione dei termini disposta dall'art. 4 del D.L. 41/2021, che ha prorogato i termini di prescrizione e decadenza in materia di riscossione. L'intimazione di pagamento del 2024 è stata ritenuta tempestiva.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XVII, sentenza 16/02/2026, n. 1540
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania
    Numero : 1540
    Data del deposito : 16 febbraio 2026

    Testo completo