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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XVII, sentenza 16/02/2026, n. 1540 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 1540 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1540/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 17, riunita in udienza il
16/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
GHIONNI CRIVELLI VI MARCO, Presidente
AG MA, OR
DE MARCO MAURIZIO, Giudice
in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3929/2025 depositato il 23/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - SI - Napoli
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 6067/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez. 5
e pubblicata il 04/04/2025
Atti impositivi: - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120249007400672 BOLLO 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120249007400672 TASSE AUTOMOBILISTICHE
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 196/2026 depositato il
16/01/2026
Richieste delle parti:
Come da atti e verbali di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso di primo grado il contribuente impugnava l'intimazione di pagamento n. 07120249007400672, notificata il 25 giugno 2024, relativa a tassa automobilistica per gli anni 2007–2011, eccependo l'omessa notifica degli atti prodromici, la decadenza e la prescrizione del credito.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado rigettava il ricorso, ritenendo che gli avvisi di accertamento fossero stati regolarmente notificati negli anni 2010–2014 e che non fosse maturata alcuna prescrizione.
Il contribuente proponeva appello deducendo la nullità della sentenza per difetto di motivazione e ribadendo l'intervenuta prescrizione triennale del credito.
Si costituiva Agenzia delle Entrate – SI chiedendo il rigetto dell'appello.
La Regione Campania non si costituiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
È preliminarmente opportuno precisare che la trattazione sarà in questa sede limitata all'approfondimento delle sole questioni rilevanti e dirimenti ai fini del decidere;
ritenendosi quindi assorbite tutte le altre eccezioni e questioni. E ciò in applicazione del principio della "ragione più liquida" desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., ulteriormente valorizzato e confermato dalla Suprema Corte (Cass. Civ. SSUU sentenza n. 24883/2008;
Cass. Civ. n. 26242/2014 e Cass. Civ. n. 9936/2014).
Tanto precisato, l'eccezione di nullità della sentenza per difetto di motivazione non è fondata.
Difatti, sebbene redatta in forma concisa, essa indica l'oggetto del giudizio, le eccezioni sollevate dal contribuente, le date di notifica degli avvisi di accertamento e la conclusione circa l'assenza di decadenza e prescrizione.
Il ricorrente è dunque stato posto in condizione di ricostruire il percorso logico-giuridico seguito dal giudice di primo grado e risulta conforme agli artt. 132 c.p.c. e 36 D.Lgs. 546/1992.
In ordine alla regolare notifica degli atti prodromici, dalla documentazione in atti risulta che gli avvisi di accertamento relativi alle annualità 2007–2011 sono stati regolarmente notificati tra il 2010 e il 2014, anche mediante compiuta giacenza e procedure di irreperibilità assoluta.
Le cartelle di pagamento risultano parimenti notificate, in alcuni casi a mani del destinatario e in altri mediante le modalità previste dall'art. 60 del DPR 600/1973.
Il contribuente non ha impugnato tali atti nei termini di legge, con conseguente definitività degli stessi. Neanche risulta maturata la prescrizione del credito, considerata la notifica di plurimi atti interruttivi, tra cui un preavviso di fermo del 19 febbraio 2015; avvisi di intimazione del 1° febbraio 2018; avvisi di intimazione del 17 gennaio 2022.
Tali atti hanno interrotto il decorso del termine prescrizionale.
Deve inoltre tenersi conto della sospensione dei termini disposta dall'art. 4 del D.L. 41/2021, che ha prorogato i termini di prescrizione e decadenza in materia di riscossione.
L'intimazione di pagamento del 2024 risulta quindi tempestiva. L'appello deve dunque essere rigettato. Le spese del giudizio conseguono alla soccombenza ed esse sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta l'appello e condanna l'appellante al pagamento delle spese del giudizio nei confronti della resistente costituita, liquidandole in euro 300 con attribuzione.
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 17, riunita in udienza il
16/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
GHIONNI CRIVELLI VI MARCO, Presidente
AG MA, OR
DE MARCO MAURIZIO, Giudice
in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3929/2025 depositato il 23/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - SI - Napoli
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 6067/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez. 5
e pubblicata il 04/04/2025
Atti impositivi: - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120249007400672 BOLLO 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120249007400672 TASSE AUTOMOBILISTICHE
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 196/2026 depositato il
16/01/2026
Richieste delle parti:
Come da atti e verbali di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso di primo grado il contribuente impugnava l'intimazione di pagamento n. 07120249007400672, notificata il 25 giugno 2024, relativa a tassa automobilistica per gli anni 2007–2011, eccependo l'omessa notifica degli atti prodromici, la decadenza e la prescrizione del credito.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado rigettava il ricorso, ritenendo che gli avvisi di accertamento fossero stati regolarmente notificati negli anni 2010–2014 e che non fosse maturata alcuna prescrizione.
Il contribuente proponeva appello deducendo la nullità della sentenza per difetto di motivazione e ribadendo l'intervenuta prescrizione triennale del credito.
Si costituiva Agenzia delle Entrate – SI chiedendo il rigetto dell'appello.
La Regione Campania non si costituiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
È preliminarmente opportuno precisare che la trattazione sarà in questa sede limitata all'approfondimento delle sole questioni rilevanti e dirimenti ai fini del decidere;
ritenendosi quindi assorbite tutte le altre eccezioni e questioni. E ciò in applicazione del principio della "ragione più liquida" desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., ulteriormente valorizzato e confermato dalla Suprema Corte (Cass. Civ. SSUU sentenza n. 24883/2008;
Cass. Civ. n. 26242/2014 e Cass. Civ. n. 9936/2014).
Tanto precisato, l'eccezione di nullità della sentenza per difetto di motivazione non è fondata.
Difatti, sebbene redatta in forma concisa, essa indica l'oggetto del giudizio, le eccezioni sollevate dal contribuente, le date di notifica degli avvisi di accertamento e la conclusione circa l'assenza di decadenza e prescrizione.
Il ricorrente è dunque stato posto in condizione di ricostruire il percorso logico-giuridico seguito dal giudice di primo grado e risulta conforme agli artt. 132 c.p.c. e 36 D.Lgs. 546/1992.
In ordine alla regolare notifica degli atti prodromici, dalla documentazione in atti risulta che gli avvisi di accertamento relativi alle annualità 2007–2011 sono stati regolarmente notificati tra il 2010 e il 2014, anche mediante compiuta giacenza e procedure di irreperibilità assoluta.
Le cartelle di pagamento risultano parimenti notificate, in alcuni casi a mani del destinatario e in altri mediante le modalità previste dall'art. 60 del DPR 600/1973.
Il contribuente non ha impugnato tali atti nei termini di legge, con conseguente definitività degli stessi. Neanche risulta maturata la prescrizione del credito, considerata la notifica di plurimi atti interruttivi, tra cui un preavviso di fermo del 19 febbraio 2015; avvisi di intimazione del 1° febbraio 2018; avvisi di intimazione del 17 gennaio 2022.
Tali atti hanno interrotto il decorso del termine prescrizionale.
Deve inoltre tenersi conto della sospensione dei termini disposta dall'art. 4 del D.L. 41/2021, che ha prorogato i termini di prescrizione e decadenza in materia di riscossione.
L'intimazione di pagamento del 2024 risulta quindi tempestiva. L'appello deve dunque essere rigettato. Le spese del giudizio conseguono alla soccombenza ed esse sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta l'appello e condanna l'appellante al pagamento delle spese del giudizio nei confronti della resistente costituita, liquidandole in euro 300 con attribuzione.