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Sentenza 28 gennaio 2025
Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 28/01/2025, n. 157 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 157 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Latina
I Sezione civile
N. 5713/2022 R.G.
“Note scritte in sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c.”
Oggi 28 gennaio 2025, innanzi alla dott.ssa Giulia Paolini, come da provvedimento dell'8/06/2024 e regolarmente comunicato alle parti (comunicazioni telematiche in data 11/06/2024), si procede alla trattazione della causa in forma scritta.
Il Giudice dà atto che per l'avv. SABIA VINCENZO e l'avv. Parte_1
TRABUCCO DAVIDE hanno concluso come da nota depositata in data 28/01/2025 per 'avv. CARLONI SILVIO ha concluso come da nota Parte_2
depositata in data 27/01/2025
Il Giudice dato atto di quanto sopra, si ritira in camera di consiglio.
Alle ore 14:09 pronuncia sentenza ex art. 281-sexies c.p.c. dandone pubblica lettura in assenza delle parti.
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Paolini
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Latina
I Sezione civile
N. 5713/2022 R.G.
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice Dott.ssa Giulia Paolini ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 5713/2022 R.G. promossa da: tra
(p.i. ), in persona del suo Parte_1 P.IVA_1
titolare rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Parte_1
SABIA VINCENZO e TRABUCCO DAVIDE ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo sito in Latina (LT), C.so della Repubblica n. 200, nonché presso i rispettivi indirizzi pec
, in virtù di procura allegata Email_1 Email_2
al fascicolo telematico;
attrice - opponente contro
(c.f./p.i. ), in persona del suo A.U. e Parte_2 P.IVA_2
l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'avv. CARLONI SILVIO ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Roma (RM), Via Filippo Corridoni n. 14, in virtù di procura allegata al fascicolo telematico;
convenuta - opposta
OGGETTO: opposizione a precetto ex art. 615, co. 1, c.p.c.;
CONCLUSIONI come da verbale d'udienza
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in opposizione ex art. 615, co. 1, c.p.c. ritualmente notificato, l'
[...]
, in persona del suo titolare, convenendo in giudizio – Parte_1 avanti all'intestato Tribunale – la ha formulato istanza Parte_2 di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza del Tribunale di Roma n. 14820/2021 pubblicata il 23/09/2021 e del precetto regolarmente notificatole dalla parte opposta, a mezzo del quale le era stato ingiunto il rilascio del compendio immobiliare oggetto del contratto di vendita (e risolto per effetto della statuizione in parola) stipulato in data 16/05/2019 a rogito del Notaio , Persona_1
Rep. 31.051, Racc. 19.005 tra e n.q. di titolare Parte_2 Parte_1
dell'omonima impresa individuale, eccependo l'ineseguibilità del “capo” condannatorio di restituzione dell'immobile associato al “capo principale” costitutivo di risoluzione contrattuale e, dunque, la carenza di efficacia esecutiva del capo azionato;
lamentava altresì la violazione dell'art. 480, co. 3, c.p.c. per illegittima ed anomala elezione di domicilio in Roma operata nell'atto di precetto dalla società , anziché nel circondario dell'intestato Tribunale, sede dei beni oggetto di Pt_2
rilascio; tanto premesso, l'attrice – opponente ha insistito per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Roma, in integrale accoglimento delle sopra dedotte eccezioni e/o motivi di opposizione, stante la natura essenzialmente documentale dell'accertamento dei fatti posti a fondamento dell'opposizione, disporre la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza n. 14820/19 resa dal Tribunale di Roma in quanto non è titolo che dà luogo ad esecuzione per rilascio essendo il capo principale non di condanna, ma costitutivo puro cui è strettamente legato
e connesso inscindibilmente quello di condanna alla restituzione del bene, pertanto, la società
non ha diritto di procedere ad esecuzione forzata finché non si produrranno e Pt_2
stabilizzeranno gli effetti delle statuizioni costitutive e frattanto l'opponente ha il buon diritto di non subire la minacciata ingiusta esecuzione per rilascio. In via cautelare ed immediata, disporre con decreto inaudita altera parte, la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo impedendo l'avvio dell'esecuzione nelle more della convocazione delle parti dinanzi a sé, in quanto la società Pt_2
può portare a compimento, stante la formula esecutiva già apposta alla sentenza di primo grado, tutte le attività esecutive necessarie dirette ad ottenere il rilascio del compendio immobiliare agricolo di cui al contratto di compravendita stipulato in data 16.05.2019 a rogito Notaio , Persona_1
Rep. 31.051, Racc. 19.005 tra quale titolare dell' Parte_1 Parte_3
la sito in Latina, Strada Acciarella, con evidente
[...] Parte_2
pregiudizio e danno grave ed irreversibile, per come sopra rappresentato;
in alternativa, disporre, con ordinanza, previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti dinanzi a sé, la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza n. 14820/2021 del Tribunale di Roma e/o comunque del capo condannatorio di rilascio per inidoneità del titolo ad azionare la paventata azione esecutiva in quanto correlato e connesso indissolubilmente al capo costitutivo o comunque adottare tutti i provvedimenti ritenuti utili e necessari alla rimozione del pregiudizio di cui in premessa, nella sussistenza dei gravi motivi sopra rappresentati dal fumus e dal periculum in mora. Nel merito, si chiede all'Ill.mo Tribunale di Latina, in accoglimento della presente opposizione di voler, visto l'art.
615, co. 1°, c.p.c., di voler accertare e dichiarare l'inidoneità del titolo richiamato dall'atto di precetto per rilascio ad azionare la procedura di rilascio del compendio agricolo immobiliare sito in Latina località Acciarella e, per l'effetto, accertare e dichiarare la illegittimità, nullità e/o inefficacia dell'atto di precetto per rilascio di immobile notificato il 25.10.2022 in quanto il “capo” principale della sentenza in oggetto è puramente costitutivo e la sentenza non è passata in giudicato, mentre il “capo” condannatorio (di restituzione del bene compravenduto) è inscindibilmente connesso e strettamente collegato a quello principale per i motivi di cui sopra e come tale è inidoneo
a sorreggere l'azione esecutiva di rilascio minacciata. Conseguentemente, dichiarare l'illegittimità, invalidità e/o inefficacia, dell'atto di precetto impugnato e/o comunque di quelli ad esso connessi e/o consequenziali poiché la soc. non ha diritto procedere ad esecuzione Parte_2 forzata per rilascio nei confronti dell'odierno opponente. In subordine, nel solo caso che venga intrapresa nelle more del giudizio una eventuale ingiusta o illegittima esecuzione, si chiede, di voler accertare e dichiarare che la stessa è stata intrapresa senza la benché minima prudenza o cautela e con comportamento non improntato a correttezza e buona fede in palese violazione dell'art. 1175
c.c. e, per l'effetto, condannare la in persona del l.r.p.t., al Parte_2 risarcimento dei danni ex art. 96, co. 2°, c.p.c. che si indicano nella misura di € 250.000,00, o, in alternativa, ai sensi del 3° comma del medesimo articolo, nella diversa somma ritenuta di giustizia determinata in via equitativa, in favore dell'odierno opponente. Con ogni altra conseguenza di legge, anche in ordine alla rifusione delle spese e compensi del presente giudizio di opposizione, come da separata nota.”.
La società opposta, costituitasi in giudizio con comparsa di costituzione e risposta depositata il
16/02/2023, contestando la ricostruzione dell'opponente, ha insistito per la reiezione della domanda attorea, ivi compresa quella di sospensione dell'efficacia del titolo esecutivo.
Denegata la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo esecutivo in parola, concessi i termini ex art. 183, co. 6, c.p.c., la causa, istruita in via esclusivamente documentale, veniva discussa e decisa all'odierna udienza con il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., previa concessione alle parti di termine per note conclusive fino a dieci giorni prima.
L'opposizione è infondata e andrà, pertanto, rigettata.
Privo di pregio il primo motivo di doglianza afferente alla cd. ineseguibilità del “capo” condannatorio di restituzione dell'immobile associato al “capo principale” costitutivo di risoluzione contrattuale.
Predetta questione, già sottoposta all'attenzione del G.E. in seno ad un parallelo giudizio di opposizione agli atti esecutivi, come emerso per tabulas (vd. all.ti 2 – 3, comparsa), è stata risolta dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui “Gli effetti restitutori conseguenti alla sentenza di condanna sono immediatamente esecutivi perché sono da essa meramente dipendenti…», in quanto non legati da un nesso di sinallagmaticità o di corrispettività al capo dichiarativo della nullità, ma da un rapporto di mera dipendenza (Cassazione civile sez. III, 08/10/2021, n.27416).
Con la richiamata pronuncia che, ben si attaglia al fatto che qui occorre, è stato altresì chiarito che
«L'anticipazione in via provvisoria, ai fini esecutivi, degli effetti discendenti da statuizioni condannatorie contenute in sentenze costitutive, non è consentita, essendo necessario il passaggio in giudicato, soltanto nei casi in cui la statuizione condannatoria è legata all'effetto costitutivo da un vero e proprio nesso sinallagmatico (come nel caso di condanna al pagamento del prezzo della compravendita nella sentenza costitutiva del contratto definitivo non concluso) e nei casi in cui essa sia legata da un nesso di corrispettività rispetto alla statuizione costitutiva, potendo la sua immediata esecutività alterare la posizione di parità tra i contendenti;
è invece consentita quando la statuizione condannatoria è meramente dipendente dall'effetto costitutivo, essendo detta anticipazione compatibile con la produzione dell'effetto costitutivo nel successivo momento temporale del passaggio in giudicato. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva ritenuto valido titolo per l'esecuzione provvisoria del "dictum" giudiziale la condanna alla restituzione di un immobile pronunciata contestualmente alla declaratoria di nullità del relativo contratto traslativo).»
(cfr. Cass. 27476/21 cit.).
Tanto premesso, il primo motivo di opposizione va respinto.
Parimenti infondato il secondo motivo di doglianza in ordine alla pretesa violazione dell'art. 480, co.
3, c.p.c., secondo cui parte opposta avrebbe illegittimamente indicato nel proprio atto di precetto il domicilio presso lo studio dell'avvocato in Roma, anziché nel circondario di Latina, luogo della dispiegata esecuzione.
Trattasi, invero, di mera irregolarità, da far valere semmai con l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. inerendo aspetti formali del precetto, comunque inidonea ad intaccare la sostanza, ovvero, il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata.
Conclusivamente, l'opposizione è da ritenersi infondata e va rigettata, con consequenziale conferma del precetto opposto.
Ogni altra questione è da ritenersi assorbita.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, secondo i parametri minimi del D.M. 55/2014 come aggiornato dal D.M. 147/2022 (scaglione indeterminabile – complessità bassa), tenuto conto della natura squisitamente documentale della causa, caratterizzata dal mancato espletamento dell'attività istruttoria e dalla trattazione di questioni di mero diritto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, nella persona del Giudice Dott.ssa Giulia Paolini, definitivamente pronunciando, ogni altra diversa domanda ed eccezione respinta:
a) rigetta l'opposizione svolta dall'attrice – opponente e, per l'effetto, conferma l'efficacia esecutiva del precetto impugnato;
b) condanna altresì l'attrice – opponente a rimborsare alla convenuta – opposta le spese di lite, che si liquidano in euro 2.906,00 per compensi di avvocato, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori come per legge.
In Latina, allegato al verbale dell'udienza del 28/01/2025
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Paolini
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti non presenti ed allegazione al verbale.
Latina, 28/01/2025
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Paolini