Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lombardia, sez. II, sentenza 26/02/2026, n. 441
CGT2
Sentenza 26 febbraio 2026

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  • Accolto
    Eccessività del requisito dell'iscrizione AIRE

    La Corte ritiene che la mancata iscrizione all'AIRE sia un adempimento formale e non sostanziale, la cui carenza può essere surrogata dalla prova dell'effettiva residenza all'estero. Inoltre, l'interpretazione restrittiva della norma crea una discriminazione ingiustificata tra cittadini italiani e cittadini UE, violando i principi costituzionali e comunitari.

  • Accolto
    Discriminazione inversa tra cittadini italiani e comunitari

    La Corte concorda sul fatto che l'interpretazione restrittiva della norma, che subordina l'accesso al beneficio per i cittadini italiani all'iscrizione AIRE mentre non lo richiede per i cittadini UE, crea una discriminazione ingiustificata e viola i principi di uguaglianza e non discriminazione sanciti dal TFUE.

  • Accolto
    Applicabilità della 'Sanatoria AIRE'

    La Corte ritiene che, nel quadro interpretativo volto a garantire la conformità ai principi costituzionali, il requisito formale dell'iscrizione AIRE possa essere superato dalla prova della residenza effettiva all'estero, in linea con lo spirito della 'Sanatoria AIRE' e con la giurisprudenza della Cassazione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lombardia, sez. II, sentenza 26/02/2026, n. 441
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia
    Numero : 441
    Data del deposito : 26 febbraio 2026

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