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Sentenza 26 febbraio 2026
Sentenza 26 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lombardia, sez. II, sentenza 26/02/2026, n. 441 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia |
| Numero : | 441 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 441/2026
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 2, riunita in udienza il
19/02/2026 alle ore 14:30 con la seguente composizione collegiale:
GIORDANO DOMENICO, Presidente e Relatore
BORSANI LUISA CARLA, Giudice
AONDIO GIULIA, Giudice
in data 19/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2511/2024 depositato il 30/08/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 499/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MILANO sez. 2
e pubblicata il 31/01/2024
Atti impositivi:
- DINIEGO RIMBORSO n. ANNO 2021 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2021
- DINIEGO RIMBORSO n. ANNO 2021 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2021
- DINIEGO RIMBORSO n. ANNO 2021 IRPEF-ALTRO 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Voglia codesta Onorevole Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della
Lombardia adita, in riforma della sentenza resa dal giudice di primo grado, contrariis reiectis, in accoglimento dei motivi di appello proposti, riformare la sentenza impugnata, condannando l'Ufficio al rimborso dell'IRPEF
e correlate addizionali richieste a rimborso tramite la dichiarazione dei redditi per l'anno 2021, per un totale di Euro 104.872 oltre interessi maturati e maturandi alla data di presentazione della dichiarazione dei redditi al giorno dell'effettivo rimborso, o, in alternativa, rimettere la questione alla Corte costituzionale per l'attività di propria competenza.
Con vittoria di compensi, spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi di giudizio e il rimborso di quanto versato a titolo di contributo unificato.
Resistente/Appellato: Il rigetto dell'appello di controparte, con conseguente conferma della sentenza n.
499/2/2024, depositata il 31/01/2024 dalla Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Milano e la condanna alle spese processuali di controparte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1) Il dott. Ricorrente_1 si è trasferito dal mese di novembre 2006 nel Regno Unito, dove ha abitato nell'appartamento condotto in locazione, sito in Indirizzo_1 Luogo_1 e ha svolto attività di lavoro alle dipendenze della società inglese Società_1 Ltd sino al 10 maggio 2012, per poi rientrare in Italia con domicilio in Luogo_2, per prestare servizio con una nuova posizione presso la società Società_1. Durante il periodo di permanenza all'estero non è stato iscritto nei registri AIRE.
Al rientro in Italia ha beneficiato del cd. Regime Controesodati, essendo in possesso di tutti i requisiti previsti dall'art. 2, c. 1, della Legge 30 dicembre 2010, n. 238 per l'applicazione del regime fiscale agevolato per i cd. “Lavoratori Rimpatriati”.
In applicazione di quanto previsto dall'art. 16, c. 4, del D.Lgs. n. 147/2015 il contribuente esercitava in data
28 aprile 2017 il diritto di opzione al fine di usufruire della proroga quinquennale fino al 31 dicembre 2020 del regime fiscale agevolato per i cd. “Lavoratori Rimpatriati” e in data 25 agosto 2021, effettuava il versamento del 10% previsto dalla lettera a) dell'art. 1, c. 50, della L. 178 del 2022, al fine di beneficiare della c.d. “Misura di Radicamento”.
A conferma del radicamento in Italia, l'esponente è divenuto padre di un bambino nato il Data_1 e ha acquistato in data 22 luglio 2020 l'immobile sito in Luogo_2 Indirizzo_2 destinato ad abitazione del proprio nucleo familiare.
Di seguito trasmetteva la comunicazione prevista dal Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 3 marzo 2021, richiedendo al contempo di non usufruire dell'agevolazione fiscale de qua in busta paga e riservandosi di applicare il regime agevolato in dichiarazione dei redditi.
L'esponente ha, pertanto, indicato nel Modello Redditi PF 2022, col. 4 del quadro RX, presentato il 2 settembre
2022, le maggiori imposte (IRPEF e addizionali) a credito per l'importo complessivo di € 104.872,00 derivanti dalla differenza tra imposte ridotte per effetto del Regime Impatriati e le ritenute subite.
L'Ufficio non erogava il rimborso indicato nel Modello Redditi PF 2022 entro la scadenza del novantesimo giorno dalla data di presentazione della dichiarazione, dando luogo al rifiuto tacito di cui all'art. 19, c. 1, lettera g) del D.lgs. n. 546/1992.
2) L'interessato impugnava il disconoscimento dell'agevolazione insita nel tacito rifiuto al rimborso, notificando all'Ufficio apposito ricorso, con il quale: i) eccepiva l'incostituzionalità dell'art. 1, c. 50, della Legge di Bilancio 2021 (che ha introdotto l'art. 5, c. 2 bis, del D.L. n. 34 del 2019) nella parte in cui richiede l'iscrizione all'AIRE quale requisito per l'accesso alla
Misura di Radicamento;
ii) chiedeva di interpretare l'art. 1, c. 50, della Legge di Bilancio 2021 in modo conforme agli articoli 18 e 45 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (“TFUE”) e all'art. 53 della Legge 24 dicembre 2012,
n. 234;
iii) chiedeva l'applicazione della c.d. Sanatoria AIRE di cui all'art. 16, c.
5-ter, del D. Lgs. 147/2015, come interpretato dall'Agenzia delle Entrate nella Circolare n. 33 del 2020, nel senso di riconoscere rilevanza al possesso della residenza estera sulla base di elementi probatori di natura sostanziale, che consentano ai sensi delle Convenzioni contro le doppie imposizioni, superando il requisito formale della mancata iscrizione all'AIRE, di estendere l'applicazione del regime agevolato anche ai contribuenti che hanno trasferito la residenza fiscale in Italia entro il periodo di imposta 2019.
L'Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale I di Milano si costituiva in giudizio, sostenendo: la manifesta infondatezza della questione di costituzionalità per insussistenza dell'asserita situazione di disparità di trattamento;
la non spettanza della proroga del beneficio per difetto del requisito dell'iscrizione all'AIRE prescritto da norma di chiara interpretazione di cui all'art. 1, comma 50, della l. 178/2020, e l'inapplicabilità della c.d. sanatoria AIRE di cui all'art. 16, comma 5 ter, del D.lgs 147 del 2015, in quanto riservata solo ai soggetti che trasferiscono la residenza a partire dal 2020.
Con la sentenza n. 499/2024, depositata il 31 gennaio 2024, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Milano rigettava il ricorso proposto avverso il diniego tacito.
La Corte di primo grado, dopo aver precisato che la mancanza dell'iscrizione all'AIRE è l'unico requisito mancante in capo al ricorrente per accedere alla proroga del regime di favore, giudicava infondata la questione di legittimità costituzionale sul base del rilievo che non è irragionevole che il Legislatore, nella sua ampia discrezionalità, abbia previsto un discrimine legato al momento del rimpatrio, consentendo a coloro che sono rimpatriati dopo il 30 aprile 2019 di dimostrare la permanenza all'estero secondo le disposizioni pattizie contro le doppie imposizioni e vincolando il riconoscimento del beneficio per quanti siano rientrati in Italia prima di tale data al dato formale dell'iscrizione all'AIRE, riteneva infine inconferente il richiamo del ricorrente all'art. 16 del d.lgs. 147/2016, trovando esso applicazione per i soli cittadini italiani rientrati in Italia a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 e non anche per quelli rientrati prima di tale data.
3) Con l'appello in epigrafe, il contribuente censura la sentenza impugnata sotto vari profili. Espone, in particolare, quanto segue:
3.1) le norme fiscali agevolative, al pari di tutte le norme dell'ordinamento, sono gerarchicamente subordinate alla Costituzione e non possono in alcun modo confliggere con i principi in essa enucleati. Ne deriva che la selezione di una determinata categoria di contribuenti beneficiari di regimi agevolati non può generare discriminazioni irragionevoli regolando situazioni omogenee in modo ingiustificatamente diverso.
Disattendendo tali principi (tratti da Corte costituzionale n. 209/2022), il primo giudice ha erroneamente ritenuto che, nel caso di specie, l'iscrizione all'AIRE sia un requisito indispensabile per poter accedere alla
Misura di Radicamento, che tale preclusione rientri nell'ambito della discrezionalità del legislatore e che non vi sarebbe alcuna illegittima discriminazione nel richiedere l'iscrizione AIRE solo a coloro che sono rientrati prima del 30 aprile 2019. L'interpretazione seguita nella sentenza genera invece una duplice discriminazione tra i lavoratori non iscritti all'AIRE, trasferitisi in Italia prima del 30 aprile 2019 e i lavoratori non iscritti all'AIRE, trasferitisi dopo il 30 aprile 2019, i quali ultimi soltanto possono ingiustificatamente accedere alla c.d. sanatoria
AIRE, nonché tra iscritti all'AIRE rientrati in Italia prima del 30 aprile 2019 e non iscritti all'AIRE rientrati prima del 30 aprile 2019, ai quali ultimi sarebbe precluso l'accesso alla misura per la sola omissione di un requisito formale, quale l'iscrizione all'AIRE, che non può di per sé sola dimostrare l'effettiva residenza all'estero, come riconosciuto dalla stessa IS AR (nella circolare n. 304 del 1997) e affermato dalla Suprema Corte di Cassazione (n. 21694 dell'8 ottobre 2020; n. 29635 dell'11 ottobre 2022). L'appellante conclude sostenendo che l'unica interpretazione dell'art. 1, c. 50, della Legge di Bilancio che consenta di rispettare la Carta costituzionale è quella che permette l'accesso alla Misura di Radicamento anche a coloro che, pur non iscritti all'AIRE, siano in grado di dimostrare di essere stati effettivamente e fiscalmente residenti all'estero; per l'ipotesi che la Corte adita non ritenga di poter aderire a tale soluzione, benché la stessa sia stata già accolta in molteplici pronunce intervenute in materia, chiede in subordine la remissione degli atti alla Corte costituzionale per lo scrutinio dell'eccezione di legittimità costituzionale dell'articolo 5, comma 2- bis, in relazione all'art. 3 della Costituzione;
3.2) la sentenza è erronea anche nella parte in cui ha escluso che la fattispecie in esame integri un caso di discriminazione inversa tra cittadini italiani e cittadini comunitari con trattamento deteriore del cittadino italiano rispetto a quello dell'Unione, che si trovi nella stessa situazione sostanziale di effettivo residente all'estero.
Un simile effetto si pone in contrasto con il principio di non discriminazione sancito dall'art. 18 del TFUE e con il principio di libertà di circolazione dei lavoratori europei previsto dall'art. 45, c. 1 e c. 2, del TFUE, nonché con l'art. 53 della Legge 24 dicembre 2012, n. 234 che ha espressamente vietato la c.d. discriminazione inversa che si verifica in tutti quei casi in cui una norma italiana o una prassi della Pubblica
IS italiana producano effetti discriminatori pregiudizievoli per i cittadini italiani rispetto al trattamento garantito dalla stessa Legge italiana ai cittadini dell'Unione Europea;
3.3) erroneità della sentenza nella parte in cui i giudici di primo grado hanno ritenuto non applicabile la c.d. sanatoria AIRE di cui all'art. 16, c. 5 ter, del d.lgs. n. 147 del 2015, che trova invece applicazione anche in favore di coloro che sono rientrati, come l'appellante, “entro il 31 dicembre 2019”. In tal senso si è espressa la stessa Agenzia delle Entrate, nella Circolare n. 33 del 2020 e la giurisprudenza di primo grado in tre casi identici a quello oggetto del presente giudizio.
L'Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale I di Milano si costituiva in giudizio con atto di controdeduzioni.
La resistente, dopo aver ripercorso gli argomenti esposti dal primo giudice e delineato il quadro normativo in materia, che andrebbe interpretato nel senso che lo stesso riserva ai soli cittadini italiani iscritti all'AIRE il beneficio dell'estensione temporale introdotta dall'art. 1, comma 50, della legge 178 del 2020, evidenziava:
- che nel caso di specie la pronuncia impugnata ha espressamente preso atto di un fatto non contestato e pacifico (la mancata iscrizione all'AIRE del contribuente) e conformemente al chiaro dato normativo e alla giurisprudenza richiamata in atti, ha negato l'agevolazione ed il rimborso richiesto;
- che la Corte di primo grado ha correttamente giudicato infondata la doglianza del contribuente relativa alla violazione del diritto di eguaglianza tra cittadini italiani ed europei, rilevando l'assenza della discriminazione denunciata.
All'udienza, dopo la discussione delle parti, l'appello veniva trattenuto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4) L'appello deve trovare accoglimento.
4.1) Al fine di incentivare il trasferimento in Italia di lavoratori dall'estero, l'art. 16 del d.lgs. 147/2015 ha previsto un regime fiscale agevolato, per cinque periodi di imposta, per i lavoratori che trasferiscono la residenza nel territorio dello Stato dopo un periodo di permanenza all'estero (cinque anni, ridotti a due dal d.l. 34/2019, conv. in l. 58/2019) e si impegnino a permanere in Italia per almeno due anni.
Il comma 3-bis dello stesso articolo, introdotto dal d.l. 34/2019 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019 n. 58, ha previsto la proroga per ulteriori cinque periodi di imposta della detassazione dei redditi di lavoro nei limiti previsti, in presenza di alcune condizioni alternative (lavoratori con almeno un figlio minorenne o a carico, anche in affido preadottivo;
lavoratori che diventino proprietari di almeno un'unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento;
lavoratori con almeno tre figli minorenni o a carico).
Il successivo comma 5-ter, anch'esso inserito dall'art. 5, co. 1, del d.l. 34/2019, ha poi disposto che "I cittadini italiani non iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) rientrati in Italia a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 possono accedere ai benefici fiscali di cui al presente articolo purché abbiano avuto la residenza in un altro Stato ai sensi di una convenzione contro le doppie imposizioni sui redditi per il periodo di cui al comma 1, lettera a)".
Detta norma permette ai cittadini italiani non iscritti all'AIRE (e rientrati in Italia a decorrere dal 2020) di accedere ai benefici fiscali per i lavoratori rimpatriati come modificati dalle norme in esame, purché abbiano avuto la residenza in un altro Stato ai sensi di una convenzione contro le doppie imposizioni sui redditi nei due periodi d'imposta precedenti il trasferimento in Italia.
Queste disposizioni, per espressa previsione dell'articolo 5, comma 2, d.l. 34/2019, "si applicano. a partire dal periodo d'imposta in corso, ai soggetti che a decorrere dal 30 aprile 2019 trasferiscono la residenza in Italia ai sensi dell'art. 2 del TUIR di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e risultano beneficiari del regime previsto dall'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147.”
Ne deriva che, secondo la formulazione di quest'ultima norma, il beneficio della proroga del regime fiscale dei rimpatriati non iscritti all'AIRE riguarderebbe quindi solo i cittadini italiani rientrati in Italia a partire dal 30 aprile 2019, e non anche quelli rientrati prima.
La situazione dei lavoratori dipendenti o autonomi che, come l'odierno appellante, sono rientrati in Italia prima del 30 aprile 2019 è invece normata dal comma 2 bis dell'art. 5 del decreto-legge 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, introdotto dall'art. 1, c. 50, della Legge di Bilancio 2021, il quale prevede che:
"I soggetti, diversi da quelli indicati nel comma 2, che siano stati iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero o che siano cittadini di Stati membri dell'Unione europea, che hanno già trasferito la residenza prima dell'anno 2020 e che alla data del 31 dicembre 2019 risultano beneficiari del regime previsto dall'art. 16 del d.lgs. 14.09.2015, n. 147, possono optare per l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettera c), del presente articolo...".
Dalla lettura delle norme citate risulta, quindi, che, per i lavoratori che abbiano trasferito in Italia la residenza prima del 2020 e già beneficiari del regime agevolativo di cui all'art. 16 d.lgs. 147/2015, la proroga quinquennale di tale regime potrebbe operare a condizione che essi siano cittadini di Stati membri dell'Unione europea o siano cittadini italiani che sono stati iscritti all'AIRE quando detta iscrizione non costituiva un requisito richiesto per l'accesso al beneficio.
4.2) L'appello pone una questione sulla quale si è determinata, presso questa Corte, una divaricazione di indirizzi, circa la rilevanza ostativa da riconoscere alla mancata iscrizione all'AIRE tale da costituire un impedimento alla possibilità di fruire della proroga del regime agevolativo per i lavoratori rimpatriati prima del 30 aprile 2019.
In particolare, nelle pronunce nn. 760/25, 943/25, 1677/25, 2279/25, 2653/25 si è affermato che la possibilità di accedere alla proroga del regime degli impatriati per un ulteriore quinquennio deve ritenersi riservata ai soli soggetti iscritti all'AIRE o ai cittadini Ue che abbiano trasferito la residenza prima del 2020 e che alla data del 31.12.2019 risultassero beneficiari dell'agevolazione. Il Collegio ritiene, tuttavia, di dover aderire al diverso orientamento ispirato alla necessità di offrire un'interpretazione dell'art. 1, c. 50, della Legge di Bilancio 2021 coerente con i principi costituzionali e di evitare la discriminazione dei cittadini non iscritti all'AIRE, sostenuto da questa Corte in casi analoghi a quello oggetto del presente giudizio (cfr. le sentenze nn. 2833/24, 2967/2024, 3001/24, 852/25, 966/25,
1044/25).
4.3) In tali pronunce questa Corte, dopo aver richiamato il dovere del giudice di ricercare un'interpretazione delle norme che ne renda la lettura conforme ai principi costituzionali, evitando la discriminazione ingiustificata dei cittadini non iscritti all'AIRE, ha condivisibilmente affermato che il riconoscimento di un beneficio fiscale può essere legittimamente escluso solo in caso di carenza dei requisiti sostanziali, dovendo invece il difetto di adempimenti formali, come l'iscrizione all'AIRE, essere surrogato dalla prova dell'effettiva residenza all'estero, per motivi di studio o di lavoro, prima del rientro in Italia.
In tal senso, del resto, si era orientato lo stesso legislatore con l'introduzione mediante l'art.16 del d.lgs
147/2015 (ora abrogato nell'ambito di una completa riscrittura dell'istituto di cui trattasi operata dall'art. 5 del d.lgs. 27 dicembre 2023, n. 209) della c.d. sanatoria AIRE basata sul principio che si potesse, indipendentemente dall'iscrizione in detto registro, dare prova di essere in possesso del requisito sostanziale richiesto dalla norma agevolativa di aver avuto, per il periodo previsto, la residenza in un altro Stato ai sensi di una convenzione contro le doppie imposizioni sui redditi.
In questo quadro è stato anche valorizzato il richiamo al principio espresso dalla Suprema Corte nella
Ordinanza n. 34655 del 27 dicembre 2024, secondo cui “gli adempimenti formali per accedere al regime agevolativo previsto a favore dei lavoratori "impatriati” sono previsti non per legittimare il rimborso ma per ottenere il beneficio fiscale attraverso la richiesta al proprio datore di lavoro, al quale sono rimessi gli adempimenti in qualità di sostituto di imposta”.
Ciò in quanto, soggiunge questa Corte, non può pretendersi che il sostituto d'imposta disponga degli strumenti necessari per verificare il pregresso radicamento sostanziale all'estero del soggetto richiedente l'agevolazione, con la conseguenza che è ragionevole in tal caso subordinare la fruizione del beneficio al dato formale dell'iscrizione nel registro anagrafico degli italiani residenti all'estero, ossia ad un adempimento che per il sostituto d'imposta è semplice accertare, fermo restando che qualora il lavoratore rinunci ad usufruire dell'agevolazione fiscale in busta paga e opti per fruire del Regime Impatriati nella dichiarazione dei redditi, l'A.F. dispone di tutti gli elementi necessari per valutare la fondatezza nel merito della richiesta di rimborso presentata mediante la dichiarazione.
Sul punto questo Collegio condivide le osservazioni contenute nella sentenza n. 1044/2025 della sezione
19 di questa Corte, secondo cui “ove manchi un adempimento formale, non ricorrono le condizioni per la negazione del beneficio, tenuto conto che nella fattispecie che ci occupa l'iscrizione all'AIRE non è una condizione sostanziale la cui carenza implica la decadenza dal beneficio, ma un adempimento formale, che dovrebbe essere trasmesso al datore di lavoro al fine di richiederne gli adempimenti come sostituto d'imposta.”
Anche nella fattispecie ora in esame, il contribuente ha presentato la domanda di rimborso all'Ufficio competente, cosicché la formale iscrizione all'AIRE non era necessaria all'amministrazione per decidere sul tema sostanziale sottoposto al suo esame.
Al riguardo, a riprova della svalutazione del requisito, si deve ritenere (in adesione a Cass. n. 21694 dell'8 ottobre 2020 e n. 29635 dell'11 ottobre 2022) che la cancellazione dall'anagrafe della popolazione residente e l'iscrizione all'AIRE non sono elementi sufficienti a determinare l'esclusione della residenza fiscale del contribuente dall'Italia e che il possesso dell'iscrizione AIRE non vincoli tout court l'amministrazione a riconoscere la spettanza del beneficio de quo o a confermare l'agevolazione acquisita in busta paga, che può essere negata o revocata qualora si accerti che all'iscrizione nel registro non corrisponda una condizione di effettivo radicamento all'estero del richiedente che, nonostante l'iscrizione AIRE, abbia mantenuto in Italia la residenza o il domicilio e non possa quindi beneficiare della normativa volta a favorire il "rientro dei cervelli".
Vale anche precisare che l'accesso alla misura di radicamento con l'applicazione dell'aliquota del 10% sui redditi di lavoro è subordinata al possesso di specifici requisiti: avere almeno un figlio minorenne (anche in affido preadottivo), ovvero diventare proprietario di almeno un'unità immobiliare di tipo residenziale in Italia dopo il trasferimento, nei dodici mesi precedenti o entro diciotto mesi dalla data di esercizio dell'opzione, pena la restituzione del beneficio addizionale fruito, senza applicazione di sanzioni.
È palese l'intento del legislatore di ancorare la misura premiale a circostanze oggettive, come l'acquisto dell'abitazione o la costituzione di un nucleo familiare con figli minori che denotino l'intendimento di fissare stabilmente la residenza in Italia.
In tale prospettiva, nonostante una eadem ratio sia comunque identificabile nelle varie situazioni in comparazione – perché se la logica della proroga è quella di riferire il beneficio fiscale a vantaggio di coloro che, dopo un pregresso periodo di residenza effettiva all'estero, manifestino mediante indici oggettivi l'intendimento di radicare la residenza e la dimora abituale in Italia - dovrebbe risultare irrilevante, al realizzarsi di quella duplice condizione, l'essere stato o meno iscritto nel registro degli italiani residenti all'estero.
In altri termini, non si tratta di estendere analogicamente l'agevolazione, quanto piuttosto accedere ad una interpretazione che rimuova gli elementi di contrasto con i principi costituzionali emergenti dagli artt. 3, 53
e 117 quando, attraverso il riferimento all'iscrizione AIRE, detti elementi sono assunti per negare l'accesso alla proroga del regime agevolato.
Va poi osservato che la stessa l'A.F. ha positivamente accertato il possesso in capo al contribuente dei requisiti richiesti dall'art. 2, c. 1, della Legge 30 dicembre 2010, n. 238 per il riconoscimento del beneficio della detassazione, come conferma la circostanza pacifica della fruizione senza rilievi del cd. Regime
Controesodati.
L'esito positivo dell'accertamento svolto dall'Agenzia, finalizzato a verificare la sussistenza dei presupposti per l'accesso all'agevolazione, offre anche la prova del corretto adempimento degli obblighi tributari nel Regno Unito da parte del contribuente.
4.4) Sotto altro profilo, si è anche osservato che le norme fiscali agevolative devono trattare situazioni identiche in modo uniforme e che è sicuramente inibita la c.d. “Discriminazione inversa”, cioè un trattamento difforme fra cittadini italiani e cittadini europei, legati da comuni vincoli giuridici di principio anche in materia di tassazione.
Al riguardo si è posto in risalto che i cittadini italiani, in quanto cittadini dell'Unione Europea, devono essere trattati allo stesso modo degli altri cittadini comunitari. Pertanto, il Regime Impatriati non può prevedere requisiti più stringenti per i cittadini italiani rispetto ai cittadini di altri Stati membri.
La norma in esame, interpretata nei termini sostenuti dall'Ufficio, finirebbe per disciplinare in maniera ingiustificatamente diversa situazioni fattuali del tutto omogenee e per violare anche il principio di uguaglianza fra cittadini dell'UE (artt. 18 e 45 TFUE) posto che il cittadino dell'Unione godrebbe del beneficio fiscale in esame per il solo fatto di essere cittadino europeo, mentre il cittadino italiano, pur appartenendo all'UE e pur essendo in possesso dei requisiti sostanziali richiesti, dovrebbe, per i medesimi fini, adempiere a un ulteriore onere probatorio dimostrando di essere stato iscritto all'AIRE.
Costituisce un'ovvietà che al cittadino dell'Unione non italiano non possa richiedersi un requisito di impossibile attuazione posto che lo stesso “non può iscriversi all'AIRE appunto non essendo italiano”, ma la discriminazione risiede nel fatto che soltanto il cittadino dell'Unione può accedere alla proroga del regime agevolato a condizione del trasferimento in Italia prima dell'anno 2020 e del godimento del beneficio alla data del 31 dicembre 2019, mente al cittadino italiano che versi nelle identiche condizioni sostanziali è richiesto l'ulteriore dato formale dell'iscrizione all'AIRE, privo di valore significante ai fini in discorso.
Il principio del primato del diritto comunitario impone di disapplicare le norme interne che producano effetti discriminatori rispetto alla condizione e al trattamento garantiti ai cittadini dell'Unione Europea.
5) In conclusione l'appello del contribuente deve essere accolto, con le conseguenti statuizioni di cui al dispositivo.
Le spese possono compensarsi tra le parti, tenuto conto della complessità della questione esaminata e dell'esistenza di orientamenti difformi delle Corti di merito, di cui sono espressione le pronunce di questa stessa Corte sopra richiamate.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado per la Lombardia, sez. 2, definitivamente pronunciando, così dispone:
- accoglie l'appello in epigrafe e, per l'effetto, in riforma della decisione impugnata, accoglie il ricorso del contribuente e accerta il diritto al rimborso delle imposte richiesto con la dichiarazione Mod. 730/2022 per l'anno di imposta 2021, con interessi al tasso legale decorrenti dalla data di presentazione della dichiarazione e fino al soddisfo;
- compensa le spese tra le parti, salvo il rimborso del contributo unificato versato per i due gradi del giudizio.
Così deciso in Milano alla camera di consiglio del 19 febbraio 2026.
Il Presidente estensore
OM NO
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 2, riunita in udienza il
19/02/2026 alle ore 14:30 con la seguente composizione collegiale:
GIORDANO DOMENICO, Presidente e Relatore
BORSANI LUISA CARLA, Giudice
AONDIO GIULIA, Giudice
in data 19/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2511/2024 depositato il 30/08/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 499/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MILANO sez. 2
e pubblicata il 31/01/2024
Atti impositivi:
- DINIEGO RIMBORSO n. ANNO 2021 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2021
- DINIEGO RIMBORSO n. ANNO 2021 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2021
- DINIEGO RIMBORSO n. ANNO 2021 IRPEF-ALTRO 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Voglia codesta Onorevole Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della
Lombardia adita, in riforma della sentenza resa dal giudice di primo grado, contrariis reiectis, in accoglimento dei motivi di appello proposti, riformare la sentenza impugnata, condannando l'Ufficio al rimborso dell'IRPEF
e correlate addizionali richieste a rimborso tramite la dichiarazione dei redditi per l'anno 2021, per un totale di Euro 104.872 oltre interessi maturati e maturandi alla data di presentazione della dichiarazione dei redditi al giorno dell'effettivo rimborso, o, in alternativa, rimettere la questione alla Corte costituzionale per l'attività di propria competenza.
Con vittoria di compensi, spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi di giudizio e il rimborso di quanto versato a titolo di contributo unificato.
Resistente/Appellato: Il rigetto dell'appello di controparte, con conseguente conferma della sentenza n.
499/2/2024, depositata il 31/01/2024 dalla Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Milano e la condanna alle spese processuali di controparte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1) Il dott. Ricorrente_1 si è trasferito dal mese di novembre 2006 nel Regno Unito, dove ha abitato nell'appartamento condotto in locazione, sito in Indirizzo_1 Luogo_1 e ha svolto attività di lavoro alle dipendenze della società inglese Società_1 Ltd sino al 10 maggio 2012, per poi rientrare in Italia con domicilio in Luogo_2, per prestare servizio con una nuova posizione presso la società Società_1. Durante il periodo di permanenza all'estero non è stato iscritto nei registri AIRE.
Al rientro in Italia ha beneficiato del cd. Regime Controesodati, essendo in possesso di tutti i requisiti previsti dall'art. 2, c. 1, della Legge 30 dicembre 2010, n. 238 per l'applicazione del regime fiscale agevolato per i cd. “Lavoratori Rimpatriati”.
In applicazione di quanto previsto dall'art. 16, c. 4, del D.Lgs. n. 147/2015 il contribuente esercitava in data
28 aprile 2017 il diritto di opzione al fine di usufruire della proroga quinquennale fino al 31 dicembre 2020 del regime fiscale agevolato per i cd. “Lavoratori Rimpatriati” e in data 25 agosto 2021, effettuava il versamento del 10% previsto dalla lettera a) dell'art. 1, c. 50, della L. 178 del 2022, al fine di beneficiare della c.d. “Misura di Radicamento”.
A conferma del radicamento in Italia, l'esponente è divenuto padre di un bambino nato il Data_1 e ha acquistato in data 22 luglio 2020 l'immobile sito in Luogo_2 Indirizzo_2 destinato ad abitazione del proprio nucleo familiare.
Di seguito trasmetteva la comunicazione prevista dal Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 3 marzo 2021, richiedendo al contempo di non usufruire dell'agevolazione fiscale de qua in busta paga e riservandosi di applicare il regime agevolato in dichiarazione dei redditi.
L'esponente ha, pertanto, indicato nel Modello Redditi PF 2022, col. 4 del quadro RX, presentato il 2 settembre
2022, le maggiori imposte (IRPEF e addizionali) a credito per l'importo complessivo di € 104.872,00 derivanti dalla differenza tra imposte ridotte per effetto del Regime Impatriati e le ritenute subite.
L'Ufficio non erogava il rimborso indicato nel Modello Redditi PF 2022 entro la scadenza del novantesimo giorno dalla data di presentazione della dichiarazione, dando luogo al rifiuto tacito di cui all'art. 19, c. 1, lettera g) del D.lgs. n. 546/1992.
2) L'interessato impugnava il disconoscimento dell'agevolazione insita nel tacito rifiuto al rimborso, notificando all'Ufficio apposito ricorso, con il quale: i) eccepiva l'incostituzionalità dell'art. 1, c. 50, della Legge di Bilancio 2021 (che ha introdotto l'art. 5, c. 2 bis, del D.L. n. 34 del 2019) nella parte in cui richiede l'iscrizione all'AIRE quale requisito per l'accesso alla
Misura di Radicamento;
ii) chiedeva di interpretare l'art. 1, c. 50, della Legge di Bilancio 2021 in modo conforme agli articoli 18 e 45 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (“TFUE”) e all'art. 53 della Legge 24 dicembre 2012,
n. 234;
iii) chiedeva l'applicazione della c.d. Sanatoria AIRE di cui all'art. 16, c.
5-ter, del D. Lgs. 147/2015, come interpretato dall'Agenzia delle Entrate nella Circolare n. 33 del 2020, nel senso di riconoscere rilevanza al possesso della residenza estera sulla base di elementi probatori di natura sostanziale, che consentano ai sensi delle Convenzioni contro le doppie imposizioni, superando il requisito formale della mancata iscrizione all'AIRE, di estendere l'applicazione del regime agevolato anche ai contribuenti che hanno trasferito la residenza fiscale in Italia entro il periodo di imposta 2019.
L'Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale I di Milano si costituiva in giudizio, sostenendo: la manifesta infondatezza della questione di costituzionalità per insussistenza dell'asserita situazione di disparità di trattamento;
la non spettanza della proroga del beneficio per difetto del requisito dell'iscrizione all'AIRE prescritto da norma di chiara interpretazione di cui all'art. 1, comma 50, della l. 178/2020, e l'inapplicabilità della c.d. sanatoria AIRE di cui all'art. 16, comma 5 ter, del D.lgs 147 del 2015, in quanto riservata solo ai soggetti che trasferiscono la residenza a partire dal 2020.
Con la sentenza n. 499/2024, depositata il 31 gennaio 2024, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Milano rigettava il ricorso proposto avverso il diniego tacito.
La Corte di primo grado, dopo aver precisato che la mancanza dell'iscrizione all'AIRE è l'unico requisito mancante in capo al ricorrente per accedere alla proroga del regime di favore, giudicava infondata la questione di legittimità costituzionale sul base del rilievo che non è irragionevole che il Legislatore, nella sua ampia discrezionalità, abbia previsto un discrimine legato al momento del rimpatrio, consentendo a coloro che sono rimpatriati dopo il 30 aprile 2019 di dimostrare la permanenza all'estero secondo le disposizioni pattizie contro le doppie imposizioni e vincolando il riconoscimento del beneficio per quanti siano rientrati in Italia prima di tale data al dato formale dell'iscrizione all'AIRE, riteneva infine inconferente il richiamo del ricorrente all'art. 16 del d.lgs. 147/2016, trovando esso applicazione per i soli cittadini italiani rientrati in Italia a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 e non anche per quelli rientrati prima di tale data.
3) Con l'appello in epigrafe, il contribuente censura la sentenza impugnata sotto vari profili. Espone, in particolare, quanto segue:
3.1) le norme fiscali agevolative, al pari di tutte le norme dell'ordinamento, sono gerarchicamente subordinate alla Costituzione e non possono in alcun modo confliggere con i principi in essa enucleati. Ne deriva che la selezione di una determinata categoria di contribuenti beneficiari di regimi agevolati non può generare discriminazioni irragionevoli regolando situazioni omogenee in modo ingiustificatamente diverso.
Disattendendo tali principi (tratti da Corte costituzionale n. 209/2022), il primo giudice ha erroneamente ritenuto che, nel caso di specie, l'iscrizione all'AIRE sia un requisito indispensabile per poter accedere alla
Misura di Radicamento, che tale preclusione rientri nell'ambito della discrezionalità del legislatore e che non vi sarebbe alcuna illegittima discriminazione nel richiedere l'iscrizione AIRE solo a coloro che sono rientrati prima del 30 aprile 2019. L'interpretazione seguita nella sentenza genera invece una duplice discriminazione tra i lavoratori non iscritti all'AIRE, trasferitisi in Italia prima del 30 aprile 2019 e i lavoratori non iscritti all'AIRE, trasferitisi dopo il 30 aprile 2019, i quali ultimi soltanto possono ingiustificatamente accedere alla c.d. sanatoria
AIRE, nonché tra iscritti all'AIRE rientrati in Italia prima del 30 aprile 2019 e non iscritti all'AIRE rientrati prima del 30 aprile 2019, ai quali ultimi sarebbe precluso l'accesso alla misura per la sola omissione di un requisito formale, quale l'iscrizione all'AIRE, che non può di per sé sola dimostrare l'effettiva residenza all'estero, come riconosciuto dalla stessa IS AR (nella circolare n. 304 del 1997) e affermato dalla Suprema Corte di Cassazione (n. 21694 dell'8 ottobre 2020; n. 29635 dell'11 ottobre 2022). L'appellante conclude sostenendo che l'unica interpretazione dell'art. 1, c. 50, della Legge di Bilancio che consenta di rispettare la Carta costituzionale è quella che permette l'accesso alla Misura di Radicamento anche a coloro che, pur non iscritti all'AIRE, siano in grado di dimostrare di essere stati effettivamente e fiscalmente residenti all'estero; per l'ipotesi che la Corte adita non ritenga di poter aderire a tale soluzione, benché la stessa sia stata già accolta in molteplici pronunce intervenute in materia, chiede in subordine la remissione degli atti alla Corte costituzionale per lo scrutinio dell'eccezione di legittimità costituzionale dell'articolo 5, comma 2- bis, in relazione all'art. 3 della Costituzione;
3.2) la sentenza è erronea anche nella parte in cui ha escluso che la fattispecie in esame integri un caso di discriminazione inversa tra cittadini italiani e cittadini comunitari con trattamento deteriore del cittadino italiano rispetto a quello dell'Unione, che si trovi nella stessa situazione sostanziale di effettivo residente all'estero.
Un simile effetto si pone in contrasto con il principio di non discriminazione sancito dall'art. 18 del TFUE e con il principio di libertà di circolazione dei lavoratori europei previsto dall'art. 45, c. 1 e c. 2, del TFUE, nonché con l'art. 53 della Legge 24 dicembre 2012, n. 234 che ha espressamente vietato la c.d. discriminazione inversa che si verifica in tutti quei casi in cui una norma italiana o una prassi della Pubblica
IS italiana producano effetti discriminatori pregiudizievoli per i cittadini italiani rispetto al trattamento garantito dalla stessa Legge italiana ai cittadini dell'Unione Europea;
3.3) erroneità della sentenza nella parte in cui i giudici di primo grado hanno ritenuto non applicabile la c.d. sanatoria AIRE di cui all'art. 16, c. 5 ter, del d.lgs. n. 147 del 2015, che trova invece applicazione anche in favore di coloro che sono rientrati, come l'appellante, “entro il 31 dicembre 2019”. In tal senso si è espressa la stessa Agenzia delle Entrate, nella Circolare n. 33 del 2020 e la giurisprudenza di primo grado in tre casi identici a quello oggetto del presente giudizio.
L'Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale I di Milano si costituiva in giudizio con atto di controdeduzioni.
La resistente, dopo aver ripercorso gli argomenti esposti dal primo giudice e delineato il quadro normativo in materia, che andrebbe interpretato nel senso che lo stesso riserva ai soli cittadini italiani iscritti all'AIRE il beneficio dell'estensione temporale introdotta dall'art. 1, comma 50, della legge 178 del 2020, evidenziava:
- che nel caso di specie la pronuncia impugnata ha espressamente preso atto di un fatto non contestato e pacifico (la mancata iscrizione all'AIRE del contribuente) e conformemente al chiaro dato normativo e alla giurisprudenza richiamata in atti, ha negato l'agevolazione ed il rimborso richiesto;
- che la Corte di primo grado ha correttamente giudicato infondata la doglianza del contribuente relativa alla violazione del diritto di eguaglianza tra cittadini italiani ed europei, rilevando l'assenza della discriminazione denunciata.
All'udienza, dopo la discussione delle parti, l'appello veniva trattenuto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4) L'appello deve trovare accoglimento.
4.1) Al fine di incentivare il trasferimento in Italia di lavoratori dall'estero, l'art. 16 del d.lgs. 147/2015 ha previsto un regime fiscale agevolato, per cinque periodi di imposta, per i lavoratori che trasferiscono la residenza nel territorio dello Stato dopo un periodo di permanenza all'estero (cinque anni, ridotti a due dal d.l. 34/2019, conv. in l. 58/2019) e si impegnino a permanere in Italia per almeno due anni.
Il comma 3-bis dello stesso articolo, introdotto dal d.l. 34/2019 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019 n. 58, ha previsto la proroga per ulteriori cinque periodi di imposta della detassazione dei redditi di lavoro nei limiti previsti, in presenza di alcune condizioni alternative (lavoratori con almeno un figlio minorenne o a carico, anche in affido preadottivo;
lavoratori che diventino proprietari di almeno un'unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento;
lavoratori con almeno tre figli minorenni o a carico).
Il successivo comma 5-ter, anch'esso inserito dall'art. 5, co. 1, del d.l. 34/2019, ha poi disposto che "I cittadini italiani non iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) rientrati in Italia a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 possono accedere ai benefici fiscali di cui al presente articolo purché abbiano avuto la residenza in un altro Stato ai sensi di una convenzione contro le doppie imposizioni sui redditi per il periodo di cui al comma 1, lettera a)".
Detta norma permette ai cittadini italiani non iscritti all'AIRE (e rientrati in Italia a decorrere dal 2020) di accedere ai benefici fiscali per i lavoratori rimpatriati come modificati dalle norme in esame, purché abbiano avuto la residenza in un altro Stato ai sensi di una convenzione contro le doppie imposizioni sui redditi nei due periodi d'imposta precedenti il trasferimento in Italia.
Queste disposizioni, per espressa previsione dell'articolo 5, comma 2, d.l. 34/2019, "si applicano. a partire dal periodo d'imposta in corso, ai soggetti che a decorrere dal 30 aprile 2019 trasferiscono la residenza in Italia ai sensi dell'art. 2 del TUIR di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e risultano beneficiari del regime previsto dall'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147.”
Ne deriva che, secondo la formulazione di quest'ultima norma, il beneficio della proroga del regime fiscale dei rimpatriati non iscritti all'AIRE riguarderebbe quindi solo i cittadini italiani rientrati in Italia a partire dal 30 aprile 2019, e non anche quelli rientrati prima.
La situazione dei lavoratori dipendenti o autonomi che, come l'odierno appellante, sono rientrati in Italia prima del 30 aprile 2019 è invece normata dal comma 2 bis dell'art. 5 del decreto-legge 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, introdotto dall'art. 1, c. 50, della Legge di Bilancio 2021, il quale prevede che:
"I soggetti, diversi da quelli indicati nel comma 2, che siano stati iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero o che siano cittadini di Stati membri dell'Unione europea, che hanno già trasferito la residenza prima dell'anno 2020 e che alla data del 31 dicembre 2019 risultano beneficiari del regime previsto dall'art. 16 del d.lgs. 14.09.2015, n. 147, possono optare per l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettera c), del presente articolo...".
Dalla lettura delle norme citate risulta, quindi, che, per i lavoratori che abbiano trasferito in Italia la residenza prima del 2020 e già beneficiari del regime agevolativo di cui all'art. 16 d.lgs. 147/2015, la proroga quinquennale di tale regime potrebbe operare a condizione che essi siano cittadini di Stati membri dell'Unione europea o siano cittadini italiani che sono stati iscritti all'AIRE quando detta iscrizione non costituiva un requisito richiesto per l'accesso al beneficio.
4.2) L'appello pone una questione sulla quale si è determinata, presso questa Corte, una divaricazione di indirizzi, circa la rilevanza ostativa da riconoscere alla mancata iscrizione all'AIRE tale da costituire un impedimento alla possibilità di fruire della proroga del regime agevolativo per i lavoratori rimpatriati prima del 30 aprile 2019.
In particolare, nelle pronunce nn. 760/25, 943/25, 1677/25, 2279/25, 2653/25 si è affermato che la possibilità di accedere alla proroga del regime degli impatriati per un ulteriore quinquennio deve ritenersi riservata ai soli soggetti iscritti all'AIRE o ai cittadini Ue che abbiano trasferito la residenza prima del 2020 e che alla data del 31.12.2019 risultassero beneficiari dell'agevolazione. Il Collegio ritiene, tuttavia, di dover aderire al diverso orientamento ispirato alla necessità di offrire un'interpretazione dell'art. 1, c. 50, della Legge di Bilancio 2021 coerente con i principi costituzionali e di evitare la discriminazione dei cittadini non iscritti all'AIRE, sostenuto da questa Corte in casi analoghi a quello oggetto del presente giudizio (cfr. le sentenze nn. 2833/24, 2967/2024, 3001/24, 852/25, 966/25,
1044/25).
4.3) In tali pronunce questa Corte, dopo aver richiamato il dovere del giudice di ricercare un'interpretazione delle norme che ne renda la lettura conforme ai principi costituzionali, evitando la discriminazione ingiustificata dei cittadini non iscritti all'AIRE, ha condivisibilmente affermato che il riconoscimento di un beneficio fiscale può essere legittimamente escluso solo in caso di carenza dei requisiti sostanziali, dovendo invece il difetto di adempimenti formali, come l'iscrizione all'AIRE, essere surrogato dalla prova dell'effettiva residenza all'estero, per motivi di studio o di lavoro, prima del rientro in Italia.
In tal senso, del resto, si era orientato lo stesso legislatore con l'introduzione mediante l'art.16 del d.lgs
147/2015 (ora abrogato nell'ambito di una completa riscrittura dell'istituto di cui trattasi operata dall'art. 5 del d.lgs. 27 dicembre 2023, n. 209) della c.d. sanatoria AIRE basata sul principio che si potesse, indipendentemente dall'iscrizione in detto registro, dare prova di essere in possesso del requisito sostanziale richiesto dalla norma agevolativa di aver avuto, per il periodo previsto, la residenza in un altro Stato ai sensi di una convenzione contro le doppie imposizioni sui redditi.
In questo quadro è stato anche valorizzato il richiamo al principio espresso dalla Suprema Corte nella
Ordinanza n. 34655 del 27 dicembre 2024, secondo cui “gli adempimenti formali per accedere al regime agevolativo previsto a favore dei lavoratori "impatriati” sono previsti non per legittimare il rimborso ma per ottenere il beneficio fiscale attraverso la richiesta al proprio datore di lavoro, al quale sono rimessi gli adempimenti in qualità di sostituto di imposta”.
Ciò in quanto, soggiunge questa Corte, non può pretendersi che il sostituto d'imposta disponga degli strumenti necessari per verificare il pregresso radicamento sostanziale all'estero del soggetto richiedente l'agevolazione, con la conseguenza che è ragionevole in tal caso subordinare la fruizione del beneficio al dato formale dell'iscrizione nel registro anagrafico degli italiani residenti all'estero, ossia ad un adempimento che per il sostituto d'imposta è semplice accertare, fermo restando che qualora il lavoratore rinunci ad usufruire dell'agevolazione fiscale in busta paga e opti per fruire del Regime Impatriati nella dichiarazione dei redditi, l'A.F. dispone di tutti gli elementi necessari per valutare la fondatezza nel merito della richiesta di rimborso presentata mediante la dichiarazione.
Sul punto questo Collegio condivide le osservazioni contenute nella sentenza n. 1044/2025 della sezione
19 di questa Corte, secondo cui “ove manchi un adempimento formale, non ricorrono le condizioni per la negazione del beneficio, tenuto conto che nella fattispecie che ci occupa l'iscrizione all'AIRE non è una condizione sostanziale la cui carenza implica la decadenza dal beneficio, ma un adempimento formale, che dovrebbe essere trasmesso al datore di lavoro al fine di richiederne gli adempimenti come sostituto d'imposta.”
Anche nella fattispecie ora in esame, il contribuente ha presentato la domanda di rimborso all'Ufficio competente, cosicché la formale iscrizione all'AIRE non era necessaria all'amministrazione per decidere sul tema sostanziale sottoposto al suo esame.
Al riguardo, a riprova della svalutazione del requisito, si deve ritenere (in adesione a Cass. n. 21694 dell'8 ottobre 2020 e n. 29635 dell'11 ottobre 2022) che la cancellazione dall'anagrafe della popolazione residente e l'iscrizione all'AIRE non sono elementi sufficienti a determinare l'esclusione della residenza fiscale del contribuente dall'Italia e che il possesso dell'iscrizione AIRE non vincoli tout court l'amministrazione a riconoscere la spettanza del beneficio de quo o a confermare l'agevolazione acquisita in busta paga, che può essere negata o revocata qualora si accerti che all'iscrizione nel registro non corrisponda una condizione di effettivo radicamento all'estero del richiedente che, nonostante l'iscrizione AIRE, abbia mantenuto in Italia la residenza o il domicilio e non possa quindi beneficiare della normativa volta a favorire il "rientro dei cervelli".
Vale anche precisare che l'accesso alla misura di radicamento con l'applicazione dell'aliquota del 10% sui redditi di lavoro è subordinata al possesso di specifici requisiti: avere almeno un figlio minorenne (anche in affido preadottivo), ovvero diventare proprietario di almeno un'unità immobiliare di tipo residenziale in Italia dopo il trasferimento, nei dodici mesi precedenti o entro diciotto mesi dalla data di esercizio dell'opzione, pena la restituzione del beneficio addizionale fruito, senza applicazione di sanzioni.
È palese l'intento del legislatore di ancorare la misura premiale a circostanze oggettive, come l'acquisto dell'abitazione o la costituzione di un nucleo familiare con figli minori che denotino l'intendimento di fissare stabilmente la residenza in Italia.
In tale prospettiva, nonostante una eadem ratio sia comunque identificabile nelle varie situazioni in comparazione – perché se la logica della proroga è quella di riferire il beneficio fiscale a vantaggio di coloro che, dopo un pregresso periodo di residenza effettiva all'estero, manifestino mediante indici oggettivi l'intendimento di radicare la residenza e la dimora abituale in Italia - dovrebbe risultare irrilevante, al realizzarsi di quella duplice condizione, l'essere stato o meno iscritto nel registro degli italiani residenti all'estero.
In altri termini, non si tratta di estendere analogicamente l'agevolazione, quanto piuttosto accedere ad una interpretazione che rimuova gli elementi di contrasto con i principi costituzionali emergenti dagli artt. 3, 53
e 117 quando, attraverso il riferimento all'iscrizione AIRE, detti elementi sono assunti per negare l'accesso alla proroga del regime agevolato.
Va poi osservato che la stessa l'A.F. ha positivamente accertato il possesso in capo al contribuente dei requisiti richiesti dall'art. 2, c. 1, della Legge 30 dicembre 2010, n. 238 per il riconoscimento del beneficio della detassazione, come conferma la circostanza pacifica della fruizione senza rilievi del cd. Regime
Controesodati.
L'esito positivo dell'accertamento svolto dall'Agenzia, finalizzato a verificare la sussistenza dei presupposti per l'accesso all'agevolazione, offre anche la prova del corretto adempimento degli obblighi tributari nel Regno Unito da parte del contribuente.
4.4) Sotto altro profilo, si è anche osservato che le norme fiscali agevolative devono trattare situazioni identiche in modo uniforme e che è sicuramente inibita la c.d. “Discriminazione inversa”, cioè un trattamento difforme fra cittadini italiani e cittadini europei, legati da comuni vincoli giuridici di principio anche in materia di tassazione.
Al riguardo si è posto in risalto che i cittadini italiani, in quanto cittadini dell'Unione Europea, devono essere trattati allo stesso modo degli altri cittadini comunitari. Pertanto, il Regime Impatriati non può prevedere requisiti più stringenti per i cittadini italiani rispetto ai cittadini di altri Stati membri.
La norma in esame, interpretata nei termini sostenuti dall'Ufficio, finirebbe per disciplinare in maniera ingiustificatamente diversa situazioni fattuali del tutto omogenee e per violare anche il principio di uguaglianza fra cittadini dell'UE (artt. 18 e 45 TFUE) posto che il cittadino dell'Unione godrebbe del beneficio fiscale in esame per il solo fatto di essere cittadino europeo, mentre il cittadino italiano, pur appartenendo all'UE e pur essendo in possesso dei requisiti sostanziali richiesti, dovrebbe, per i medesimi fini, adempiere a un ulteriore onere probatorio dimostrando di essere stato iscritto all'AIRE.
Costituisce un'ovvietà che al cittadino dell'Unione non italiano non possa richiedersi un requisito di impossibile attuazione posto che lo stesso “non può iscriversi all'AIRE appunto non essendo italiano”, ma la discriminazione risiede nel fatto che soltanto il cittadino dell'Unione può accedere alla proroga del regime agevolato a condizione del trasferimento in Italia prima dell'anno 2020 e del godimento del beneficio alla data del 31 dicembre 2019, mente al cittadino italiano che versi nelle identiche condizioni sostanziali è richiesto l'ulteriore dato formale dell'iscrizione all'AIRE, privo di valore significante ai fini in discorso.
Il principio del primato del diritto comunitario impone di disapplicare le norme interne che producano effetti discriminatori rispetto alla condizione e al trattamento garantiti ai cittadini dell'Unione Europea.
5) In conclusione l'appello del contribuente deve essere accolto, con le conseguenti statuizioni di cui al dispositivo.
Le spese possono compensarsi tra le parti, tenuto conto della complessità della questione esaminata e dell'esistenza di orientamenti difformi delle Corti di merito, di cui sono espressione le pronunce di questa stessa Corte sopra richiamate.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado per la Lombardia, sez. 2, definitivamente pronunciando, così dispone:
- accoglie l'appello in epigrafe e, per l'effetto, in riforma della decisione impugnata, accoglie il ricorso del contribuente e accerta il diritto al rimborso delle imposte richiesto con la dichiarazione Mod. 730/2022 per l'anno di imposta 2021, con interessi al tasso legale decorrenti dalla data di presentazione della dichiarazione e fino al soddisfo;
- compensa le spese tra le parti, salvo il rimborso del contributo unificato versato per i due gradi del giudizio.
Così deciso in Milano alla camera di consiglio del 19 febbraio 2026.
Il Presidente estensore
OM NO