Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 19/03/2025, n. 317 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 317 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
-Seconda Sezione civile- Il Tribunale di Venezia, Seconda Sezione civile, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: Dr. Carlo Azzolini -Presidente relatore Dr. Matteo del Vesco -Giudice Dr. Vincenzo Ciliberti -Giudice ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa R.G. n. 30/2025 VG promossa con ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c. da e , Parte_1 Parte_2 rappresentati e difesi e domiciliati come da mandato in atti;
con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero;
in punto: cessazione effetti civili del matrimonio;
All'udienza del 26.02.2025, celebrata mediante scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., il Tribunale si è riservato la decisione sulle seguenti conclusioni: per i ricorrenti congiuntamente: “come da istanze di conclusioni scritte e/o come da ricorso”; per il P.M. intervenuto: “dichiarare il divorzio/cessazione degli effetti civili, alle condizioni indicate dalle parti”. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con il ricorso in epigrafe descritto i ricorrenti esponevano che, dopo aver in data 2.06.2002 contratto matrimonio concordatario in Venezia, era tra loro intervenuta separazione personale protrattasi ininterrottamente a far tempo dall'avvenuta comparizione in data 3.12.2012 avanti al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione consensuale, poi conclusasi con decreto di omologazione d.d. 23-24.01.2013. Tanto premesso, i ricorrenti proponevano congiuntamente - sulla base dei presupposti di legge
- domanda diretta alla cessazione degli effetti civili del matrimonio, indicando le condizioni inerenti alla pronuncia. Di tali conclusioni essi hanno chiesto concordemente l'accoglimento nell'udienza fissata dal Giudice relatore, mediante trattazione scritta. Il Pubblico Ministero, intervenuto nel processo, ha concluso come in epigrafe. MOTIVI DELLA DECISIONE La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta. Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2, lett. b), l. 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo incontestato che la separazione perduri ininterrottamente fino alla data odierna, a decorrere dall'evento in tale norma richiamato. Tale circostanza comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
PER QUESTI MOTIVI
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1
e n data 2.06.2002, trascritto nel registro atti di matrimonio alla parte Parte_2
II serie A n. 31 ufficio 8 anno 2002 Comune di Venezia;
2. ordina all'ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine dell'atto;
3. ratifica le conclusioni congiuntamente presentate dai ricorrenti nella loro domanda e confermate all'udienza di trattazione celebrata in forma scritta il 26.02.2025 e qui di seguito integralmente riprodotte:
“
1. Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto a Venezia il 2 giugno 2002 (atto trascritto nel registro dello Stato Civile al n. 31, parte II, serie A, ufficio 8/2002);
2. Dichiarare cessato l'obbligo di mantenimento e corresponsione delle spese straordinarie per la figlia essendo maggiorenne ed economicamente indipendente;
Persona_1
3. Ordinare al Comune di Venezia di annotare la sentenza emananda a margine dell'atto di matrimonio;
4. Dichiarare compensate le spese legali tra le parti. Per l'effetto OMOLOGARE le seguenti condizioni:
1. Le parti concordano, a ratifica degli accordi già vigenti, un contributo di mantenimento diretto di € 200,00= (duecento//00) mensili per la figlia maggiorenne Persona_2 convivente con la madre e ancora non autosufficiente, da rivalutarsi secondo gli indici Istat a partire dal gennaio 2026; Per_
2. Il sig. corrisponderà detto importo direttamente alla figlia entro il Parte_2
15 di ogni mese mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato alla stessa;
3. Le spese extra relative alla figlia identificate secondo il Protocollo “Spese Persona_2
Straordinarie” del Tribunale di Venezia, saranno a carico di ciascun genitore per il 50%, previa presentazione documentazione e, ove necessario, concertazione;
4. I coniugi, avendo già definito ogni questione patrimoniale, dichiarano di non avere null'altro da pretendere reciprocamente;
5. Ciascun coniuge provvederà autonomamente al proprio mantenimento”;
4. compensa le spese. Così deciso in Venezia nella Camera di Consiglio del 26.02.2025.
Il Presidente relatore
-Dr. Carlo Azzolini -