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Sentenza 9 dicembre 2024
Sentenza 9 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 09/12/2024, n. 18778 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 18778 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2024 |
Testo completo
R.G. N. 4347/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Filomena Albano Giudice dott.ssa Maria Vittoria Caprara Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 4347/2024 promossa da:
(C.F. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
12/03/1963, con il patrocinio dell'avv.to FRANZÌ PAOLO e con elezione di domicilio in VIA MONTE BIANCO,49/A 00012 GUIDONIA MONTECELIO, presso il difensore
RICORRENTE contro
(C.F. ), nata a Controparte_1 C.F._2
ROMA (RM) il 07/02/1964
RESISTENTE-NON COSTITUITA
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: modifica delle condizioni di divorzio
CONCLUSIONI: come rassegnate in atti
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 02/02/2024 premesso che con Parte_1
sentenza n. 17212/2013 il Tribunale di Roma aveva dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio da lui contratto con Controparte_1 disponendo a carico del ricorrente l'obbligo di contribuire al
[...]
mantenimento dei figli (19.07.1990), (19.07.1994) e Per_1 Per_2 Per_3
(10.7.2000) nella misura di euro 600,00, adiva l'intestato Tribunale al fine di ivi sentire revocare il contributo da lui dovuto per la figlia la quale aveva Per_1
contratto matrimonio in data 06.04.2013.
, sebbene ritualmente evocata, non si costituiva Controparte_1
in giudizio. All'udienza del 28.10.2024 tenutasi dinanzi al Giudice Designato compariva personalmente la sola parte ricorrente, la quale insisteva nell'accoglimento del ricorso. Il Giudice, pertanto, ritenuta la causa matura per la decisione senza bisogno di assunzione dei mezzi di prova e fatte precisare le conclusioni, pronunciava i provvedimenti provvisori ed urgenti ex art. 473bis 22, ed ordinava quindi la discussione orale della causa nella stessa udienza, riservandosi di riferire al
Collegio per la decisione.
La domanda di parte ricorrente merita accoglimento. È principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello a tenore del quale, dal momento che obbligo educativo e obbligo di mantenimento sono tendenzialmente tra di loro connessi,
l'avere il figlio contratto matrimonio non è circostanza che può essere svalutata dal giudice del merito, essendo al contrario un importante indice di una raggiunta autonomia di vita e di scelte, la quale esclude il perdurante diritto-dovere di educare, palesando una raggiunta indipendenza verso importanti opzioni di vita, la quale, salvo casi eccezionali, da allegare e provare con onere in capo al richiedente, confligge con la pretesa di conservare, nel contempo, un diritto al mantenimento ad oltranza a carico dei genitori pure con riguardo alla nuova famiglia (Cfr. Cass. n. 22813/2023). Nel caso di specie, tenuto conto che risulta dimostrato dall'estratto depositato in atti che la figlia ha creato un proprio Per_1
autonomo nucleo familiare contraendo matrimonio in data 06.04.2013, nonché avuto riguardo all'età della medesima che ha raggiunto ormai i 34 anni, non vi sono ragioni per mantenere in essere l'obbligo del di provvedere al suo Pt_1
mantenimento.
Nulla sulle spese, stante la mancata costituzione della parte resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel procedimento iscritto al N. R.G.
4347/2024, accoglie il ricorso e, per l'effetto:
- Revoca il contributo dovuto da a Parte_1 Controparte_1
per il mantenimento della figlia con decorrenza dal
[...] Per_1
02.02.2024 (data della domanda);
- Spese irripetibili.
Così deciso in Roma, in data 22.11.2024
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
dott.ssa Maria Vittoria CAPRARA dott.ssa Marta IENZI
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Filomena Albano Giudice dott.ssa Maria Vittoria Caprara Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 4347/2024 promossa da:
(C.F. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
12/03/1963, con il patrocinio dell'avv.to FRANZÌ PAOLO e con elezione di domicilio in VIA MONTE BIANCO,49/A 00012 GUIDONIA MONTECELIO, presso il difensore
RICORRENTE contro
(C.F. ), nata a Controparte_1 C.F._2
ROMA (RM) il 07/02/1964
RESISTENTE-NON COSTITUITA
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: modifica delle condizioni di divorzio
CONCLUSIONI: come rassegnate in atti
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 02/02/2024 premesso che con Parte_1
sentenza n. 17212/2013 il Tribunale di Roma aveva dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio da lui contratto con Controparte_1 disponendo a carico del ricorrente l'obbligo di contribuire al
[...]
mantenimento dei figli (19.07.1990), (19.07.1994) e Per_1 Per_2 Per_3
(10.7.2000) nella misura di euro 600,00, adiva l'intestato Tribunale al fine di ivi sentire revocare il contributo da lui dovuto per la figlia la quale aveva Per_1
contratto matrimonio in data 06.04.2013.
, sebbene ritualmente evocata, non si costituiva Controparte_1
in giudizio. All'udienza del 28.10.2024 tenutasi dinanzi al Giudice Designato compariva personalmente la sola parte ricorrente, la quale insisteva nell'accoglimento del ricorso. Il Giudice, pertanto, ritenuta la causa matura per la decisione senza bisogno di assunzione dei mezzi di prova e fatte precisare le conclusioni, pronunciava i provvedimenti provvisori ed urgenti ex art. 473bis 22, ed ordinava quindi la discussione orale della causa nella stessa udienza, riservandosi di riferire al
Collegio per la decisione.
La domanda di parte ricorrente merita accoglimento. È principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello a tenore del quale, dal momento che obbligo educativo e obbligo di mantenimento sono tendenzialmente tra di loro connessi,
l'avere il figlio contratto matrimonio non è circostanza che può essere svalutata dal giudice del merito, essendo al contrario un importante indice di una raggiunta autonomia di vita e di scelte, la quale esclude il perdurante diritto-dovere di educare, palesando una raggiunta indipendenza verso importanti opzioni di vita, la quale, salvo casi eccezionali, da allegare e provare con onere in capo al richiedente, confligge con la pretesa di conservare, nel contempo, un diritto al mantenimento ad oltranza a carico dei genitori pure con riguardo alla nuova famiglia (Cfr. Cass. n. 22813/2023). Nel caso di specie, tenuto conto che risulta dimostrato dall'estratto depositato in atti che la figlia ha creato un proprio Per_1
autonomo nucleo familiare contraendo matrimonio in data 06.04.2013, nonché avuto riguardo all'età della medesima che ha raggiunto ormai i 34 anni, non vi sono ragioni per mantenere in essere l'obbligo del di provvedere al suo Pt_1
mantenimento.
Nulla sulle spese, stante la mancata costituzione della parte resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel procedimento iscritto al N. R.G.
4347/2024, accoglie il ricorso e, per l'effetto:
- Revoca il contributo dovuto da a Parte_1 Controparte_1
per il mantenimento della figlia con decorrenza dal
[...] Per_1
02.02.2024 (data della domanda);
- Spese irripetibili.
Così deciso in Roma, in data 22.11.2024
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
dott.ssa Maria Vittoria CAPRARA dott.ssa Marta IENZI