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Sentenza 9 marzo 2025
Sentenza 9 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 09/03/2025, n. 98 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 98 |
| Data del deposito : | 9 marzo 2025 |
Testo completo
Sentenza n. 98/25 Registro generale Appello Lavoro n. 1195/24
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte d'Appello di Milano, sezione lavoro, composta da: Dott. Giovanni PICCIAU Presidente Dott.ssa Susanna MANTOVANI Consigliera Dott. Giovanni CASELLA Consigliere rel. ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile in grado d'appello avverso la sentenza n. 3467/24 del Tribunale di Milano, est. Dott. Mariani, discussa all'udienza collegiale del 6-2-2025 e promossa
DA
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa Pt_1 dagli Avv.ti Angela Daniela Zucchetti, Mariapaola Boni, Roberta Finazzi e Paola Cordovado, ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Milano, Via Borgogna n. 3
APPELLANTE
CONTRO
rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco Marasco, ed CP_1 elettivamente domiciliato presso lo Studio di quest'ultimo in Roma, Via Amos Zanibelli n. 15
APPELLATO
I procuratori delle parti, come sopra costituiti, così precisavano le
CONCLUSIONI
PER L'APPELLANTE:
“rigettare le domande del lavoratore di cui al ricorso di primo grado, con condanna del signor alla restituzione a Pt_1 dell'importo netto corrispondente all'importo lordo erogato a titolo di indennità risarcitoria di € 27.285,83 o della diversa maggiore o minore somma che dovesse risultare, oltre rivalutazione ed interessi. Con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio e ripetizione di quelle già versate.”
PER L'APPELLATO:
“A) accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o l'improcedibilità e, comunque, l'infondatezza, in fatto e in diritto, dell'avversario ricorso in appello, e ciò per tutte le ragioni dianzi esposte e per ogni altra ritenuta di giustizia;
B) anche per effetto dell'accoglimento della domanda sub lett. A), confermare la sentenza n. 3467/2024 resa inter partes dal Tribunale di Milano, in funzione di Giudice del Lavoro (dr. Mariani), come meglio individuata in epigrafe, e ciò per tutti i motivi di cui al presente ricorso e per ogni altro sussistente, adottando ogni conseguente provvedimento.
[1] Con vittoria di spese di lite ed onorari di causa, oltre CPA e spese generali computate al 15%, da distrarsi in favore dell'Avv. Francesco Marasco.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza n. 3467/2024 dell'8.7.2024 il Tribunale di Milano (Dott. Mariani) ha accolto il ricorso proposto da nei confronti di CP_1 Parte_1 dichiarando illegittimo il licenziamento di quest'ultimo e condannando la Società convenuta, ex art. 18, co. 4, L. n. 300/1970 a reintegrare in servizio il ricorrente e a corrispondergli un'indennità risarcitoria pari a 11 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, nonché alla rifusione delle spese processuali, liquidate in complessivi € 5.000,00 oltre accessori. In particolare, il lavoratore allegava di essere stato assunto da in data Parte_1
18 marzo 1999 e di essere stato licenziato con lettera del 3 agosto 2023 (doc. 11 fasc. ric.), preceduta dalla contestazione del 20 luglio 2023. Il sig. impugnava il licenziamento deducendo la violazione del CP_1 principio di proporzionalità e graduazione delle sanzioni disciplinari, dal momento che lo stesso non era stato mai attinto da pregresse contestazioni o provvedimenti disciplinari e lo stesso licenziamento irrogato ai sensi dell'art. 2119 c.c. era eccessivo rispetto alle fattispecie previste dal contratto collettivo applicabile e, comunque, sproporzionato rispetto agli addebiti contestati. Inoltre, il lavoratore lamentava la violazione del principio di specificità della contestazione disciplinare e, conseguentemente, di motivazione del licenziamento, poiché la contestazione del 20 luglio 2023 sarebbe stata priva di riferimenti topici e temporali, riferendosi solo a “toni maleducati e dittatoriali” che il avrebbe tenuto e che avrebbero implicato un comportamento CP_1 vessatorio. Altresì, rilevava che non sussisteva alcun concreto presupposto che potesse fondare gli addebiti, essendo la contestazione incentrata su due pretesi episodi generici evinti da una mai mostrata “comunicazione … avente i toni di diffida … inviata dall'Unione Sindacale Lavoratori Dipendenti Autonomi” (datata 10 luglio 2023) per conto di sette lavoratori che, peraltro, sarebbero stati dipendenti di una società ( ) diversa dalla datrice Parte_2 Parte_1
Il Tribunale ha accolto il ricorso del lavoratore osservando quanto segue:
-nella lettera di contestazione del 20 luglio 2023 la Società riportava il contenuto delle dichiarazioni del sig. , lavoratore dipendente di Parte_3 Part
, società che aveva stipulato un contratto di appalto con il quale Parte_2 aveva riferito che quest'ultimo gli aveva più volte impedito l'utilizzo dei servizi minacciandolo di mancata conferma del contratto o di trasferimento se fosse andato in bagno. Le stesse minacce sarebbero state rivolte ad altri lavoratori;
-la stessa missiva rilevava che il sig. si sarebbe rivolto con toni CP_1 arroganti e dittatoriali al sig. , referente di presso i Persona_1 Parte_2 Part punti vendita Carrefour gestiti da
, nel proprio ricorso, aveva negato radicalmente tali atteggiamenti Parte_4 aggressivi;
[2] -dalle dichiarazioni dei testi , , e è risultato che Parte_3 Per_1 Tes_1 Tes_2 gli episodi contestati a circa i comportamenti nei confronti di CP_1 Parte_3
e rimanevano vaghi, in particolare nella loro collocazione temporale. Il Per_1
ha escluso del tutto che le frasi minacciose siano state pronunziate Parte_3 nei suoi confronti. , invece, ha riferito di essere stato destinatario delle Per_1 frasi addebitate al lavoratore e che esse erano state effettivamente pronunciate dal ma senza collocarle precisamente a livello temporale, dichiarando CP_1 solo che i fatti sarebbero avvenuti nel periodo primavera/estate. Nessuno dei due sarebbe stato in grado di confermare, come indicato nella lettera di contestazione e nella precedente missiva del Sindacato, che collocava gli avvenimenti in una data prossima al 19 luglio 2023;
-era risultata provata una certa intemperanza verbale del nei confronti CP_1 dei lavoratori di , ma essa non poteva integrare una “grave violazione Parte_2 degli obblighi di cui all'art. 217, cc. 1-2”, CCNL, ossia la grave violazione dell'obbligo di osservare nel modo più scrupoloso i doveri e il segreto di ufficio, di usare modi cortesi con il pubblico e di tenere una condotta conforme ai civici doveri;
-la stessa missiva del Sindacato non ha potuto essere confermata nel dettaglio, se non nei “toni maleducati e dittatoriali” utilizzati talvolta dal lavoratore, i quali, non avrebbero avuto conferma precisa e specifica neppure dai diretti interessati e . Parte_3 Per_1
Tale condotta residuale è stata dal Tribunale ritenuta inidonea a sorreggere un licenziamento ex art. 2119 c.c. Infatti, l'addebito di generici “toni maleducati e dittatoriali” in rapporto a paventati licenziamenti o mancati rinnovi contrattuali non fornisce le indicazioni necessarie ed essenziali per individuare, nella sua concreta materialità, il fatto nel quale il datore ha ravvisato comportamenti in violazione di doveri derivanti dal rapporto di lavoro. Per tali ragioni, il Giudice ha applicato la c.d. tutela reintegratoria attenuata ex art. 18 St. Lav. -applicabile ratione temporis- dal momento che il contegno del può essere ricondotto all'esecuzione negligente del lavoro affidatogli CP_1
(art. 222, co. 2, CCNL). Il Tribunale ha dunque annullato il licenziamento e ordinato a la Parte_1 reintegrazione nel posto di lavoro con il pagamento di un'indennità risarcitoria liquidata in 11 mensilità della retribuzione globale di fatto, considerata la differenza cronologica tra il licenziamento (3 agosto 2023) e la sentenza di primo grado (8 luglio 2024). La retribuzione di riferimento corrisponde a quella indicata nel ricorso (€ 2403,92; pag. 20).
Con ricorso del 7.11.2024 ha proposto appello avverso la sentenza di Parte_1 primo grado, chiedendone l'integrale riforma per i seguenti motivi:
1. erroneità nella ricostruzione dei fatti compiuta dal Tribunale derivante dalla mancata valutazione dell'intero compendio probatorio
[3] Con la prima censura, l'appellante lamenta l'erroneità della sentenza in ragione del fatto che il primo giudice avrebbe ignorato le prove documentali e valorizzato esclusivamente solo una parte delle dichiarazioni rese dai testi in primo grado. Contesta, dunque, sia l'omesso esame di parte del materiale probatorio sia l'iter valutativo dello stesso. In particolare, ripercorrendo la testimonianza del , l'appellante evidenzia la parte in cui lo stesso teste Parte_3 ha comunque confermato che il era solito rivolgersi ad altri colleghi CP_1 dell'appaltatore con toni dittatoriali e maleducati, minacciandoli di farli licenziare o di non far rinnovare i contratti a termine. Lo stesso teste avrebbe, inoltre, affermato che il gli aveva effettivamente detto che avrebbe CP_1 potuto recarsi ai servizi solo quando lo voleva lui. In tal modo, avrebbe confermato la vessatorietà e l'abitualità degli atteggiamenti assunti dal nonostante quest'ultimo non avesse effettivamente pronunciato nei CP_1 confronti del la frase circa il mancato rinnovo del contratto. Parte_3
Inoltre, l'appellante sottolinea che il in sede di escussione ha Parte_3 confermato di aver sottoscritto la lettera inviata dal Sindacato. In un siffatto contesto, la “negazione” della specifica frase, accompagnata tuttavia dal riconoscimento del fatto sostanziale, consentirebbe di ritenere raggiunta la prova del fatto. Per quanto attiene alla testimonianza di , l'appellante rileva che questi Per_1 ha confermato che il gli aveva telefonato lamentandosi del fatto che Parte_3 non riusciva a recarsi ai servizi perché l'appellato glielo impediva. Lo stesso teste avrebbe dichiarato che riceveva diverse telefonate dai colleghi di che si lamentavano dei comportamenti del Parte_2 CP_1
Per quanto riguarda l'assenza di una collocazione temporale dei fatti rilevata Part dal Giudice, allega di aver appreso della situazione attraverso la missiva del Sindacato in data 19.7.2023 e che nella stessa si dava conto di una situazione continuativa, tale da discorrere di “vessazioni…persecuzioni…mobbing”. Tale carattere continuativo non avrebbe dunque necessitato di una collocazione temporale specifica, prossima al 19.7.2023. Peraltro, in quel mese la reiterazione degli svariati comportamenti aveva raggiunto la soglia di intollerabilità e convinto i lavoratori a chiedere tutela al sindacato. Le circostanze sarebbero state confermate, altresì, dal teste Tes_2 Part rileva dunque che dal quadro probatorio risulterebbe come il CP_1 esercitasse una condotta dittatoriale e di minaccia nei confronti dei vari addetti dall'autunno 2022 a luglio 2023. Tale condotta sarebbe stata portata a Part conoscenza di a luglio 2023 (docc.
1-2 e test. Cima). La contestazione non sarebbe stata dunque connotata da vaghezza. La Società aggiunge che successivamente all'accaduto il sig. ha fatto Parte_3 pervenire una lettera in data 23.06.2024 con la quale chiedeva il ristoro dei Part danni subiti a (doc. 14).
2. Genericità – tutela del diritto di difesa del lavoratore
[4] Part Con il secondo motivo, rileva la contraddittorietà della sentenza impugnata, dal momento che essa ha disatteso l'eccezione del circa la genericità CP_1 della contestazione, affermando che tale eccezione non era rilevante ai fini della decisione e osservando che il aveva esercitato il proprio diritto di CP_1 difesa pienamente, salvo poi affermare che la contestazione deve avere ad oggetto fatti specifici. Part Nello specifico, rileva che i comportamenti maleducati e dittatoriali addebitati al non presentano il carattere della genericità, dal momento CP_1 che lo stesso Giudice avrebbe evidenziato che la contestazione non era generica e che l'assenza di alcuni elementi di fatto non ha determinato alcuna incertezza nell'individuazione dei comportamenti addebitati. L'oggetto dell'addebito corrisponde al comportamento reiterato del non una singola CP_1 intemperanza, e l'utilizzo dei toni vessatori sarebbe solo una delle contestazioni rivolte al lavoratore, considerato anche che la maggiore vessazione consisteva nel divieto di recarsi ai servizi.
3. erronea e contraddittoria valutazione circa l'assenza di gravità della condotta ed errata individuazione della tutela eventualmente applicabile Con la terza censura, l'appellante lamenta l'erroneità della decisione nel punto in cui il primo giudice ha ritenuto la condotta del non grave al punto CP_1 da giustificare la sanzione del licenziamento, ma integrando un'esecuzione negligente che, ai sensi dell'art. 222, co. 2, CCNL, è sanzionabile con la multa. Part contesta che il comportamento del possa essere qualificato come CP_1 esecuzione negligente, dal momento che non si tratterebbe di una condotta colposa, ma sorretta da intenzionalità. Il lavoratore avrebbe assunto un contegno del tutto esorbitante il suo ruolo e qualifica, nei confronti di soggetti terzi (dipendenti dell'appaltatore), rispetto ai quali ha ritenuto di potersi spingere fino al punto di decidere come dovessero essere regolate le funzioni fisiologiche. Rileva, infine, che si tratterebbe di giusta causa di licenziamento ex art. 2119 c.c. anche se non prevista espressamente dal CCNL.
Con memoria difensiva del 21.1.2025 si è costituito in giudizio CP_1 chiedendo il rigetto del gravame avversario in quanto inammissibile e/o comunque infondato. In particolare, l'appellato sottolinea che i toni minacciosi, così come la minaccia specifica di mancato rinnovo contrattuale, indicati nella lettera di contestazione disciplinare sono stati esclusi dalla testimonianza del sig. e ripercorre, Per_1 per il resto, l'iter logico-argomentativo del primo giudice.
All'udienza di discussione la causa è stata decisa come da dispositivo in calce.
MOTIVI DELLA DECISIONE
[5] L'appellante censura la sentenza qui impugnata per distinti ordini di ragioni: in primo luogo, per aver il Tribunale ignorato le prove documentali e valorizzato esclusivamente solo una parte delle dichiarazioni rese dai testi in primo grado;
in secondo luogo, per essersi il Giudice contraddetto, disattendendo, da un lato, l'eccezione del circa la genericità della contestazione, affermando CP_1 però, dall'altro, che la contestazione non aveva ad oggetto fatti specifici;
in terzo luogo, per aver ritenuto che la condotta del lavoratore non integrasse una giusta causa di licenziamento, ma fosse da considerare un'esecuzione negligente punibile, ai sensi dell'art. 222, co. 2, CCNL, con la sanzione conservativa della multa.
L'appello è infondato per le ragioni di seguito precisate.
1. In merito al primo motivo d'appello, si osserva che l'appellante si duole in particolare del rilievo contenuto nell'impugnata sentenza, secondo cui “gli episodi contestati a circa i comportamenti nei confronti di e CP_1 Parte_3
son rimasti assai vaghi nella loro collocazione temporale se non vaghi in Per_1 assoluto”, adducendo che sarebbe invece emerso sia che “il poteva Parte_3 accedere ai servizi solo quando lo diceva lui [il Sig. ”, sia che “il CP_1 CP_1 era solito rivolgersi ai lavoratori minacciandoli di farli licenziare o di non far rinnovare i contratti a termine: il che significa, ancora, che il ricorrente usava la minaccia”. L'appellante ritiene altresì che sarebbe emersa la prova che “dire 'in bagno vai quando ti dico io' significa usare un tono dittatoriale, ovvero autoritario, di comando così come dire 'altrimenti puoi trovarti un altro posto' o rischi il mancato rinnovo”. Tale censura non è supportata da riscontri istruttori. In particolare, la frase “in bagno vai quando ti dico io, altrimenti puoi trovati un altro posto, guarda che rischi il mancato rinnovo del tuo contratto (in scadenza il 30 agosto 2023)” non risulta essere mai stata pronunciata: infatti, il teste Sig.
, interrogato circa la suddetta frase incorporata al capitolo di Testimone_3 prova n. 4, ha dichiarato: “La frase riportata tra le virgolette nel capo 4 della memoria non è stata pronunciata”. Pt_1
Tale deposizione assume una notevole rilevanza, considerato che è stata resa dalla persona destinataria della frase riportata tra virgolette in sede di contestazione disciplinare. Ne consegue che il primo degli addebiti disciplinari contestati al Sig. è CP_1 stato smentito dal testimone “chiave”. Anche gli altri testimoni escussi - , e Testimone_3 Persona_1 Tes_4
- hanno escluso l'impiego di minacce e toni dittatoriali da parte
[...] dell'appellato, dichiarando: “non ho memoria di minacce di mancato rinnovo del contratto o di trasferimento” (teste Sig. ); “in mia presenza Testimone_3 non ha mai utilizzato toni dittatoriali e maleducati” (teste Sig. CP_1
[6] ); “ non mi ha mai rivolto minacce del genere” Persona_1 CP_1
(trattasi della minaccia di farli licenziare o di non fare rinnovare il contratto a tempo determinato) (teste Sig. . Testimone_4
Il fatto che un testimone ( abbia dichiarato di aver sentito pronunciare la Tes_5 frase “ora mi sono rotto il cazzo con queste pause per andare in bagno, tutti questi lavoratori che continuano ad andare in bagno, ti proibisco di dare il cambio al Sig.
per farlo andare in bagno”, non può indurre questo Collegio a Testimone_3 ritenere l'utilizzo sistematico da parte dell'appellato di toni dittatoriali e maleducati. Tale frase isolata e decontestualizzata non può fondare in alcun modo la contestazione disciplinare, considerato che pare più uno sfogo che un'imposizione: tant'è che il sig. quando ha avuto bisogno di recarsi ai Parte_3 servizi igienici si è rivolto al proprio referente ottenendo da questi l'autorizzazione senza problemi. Quest'ultimo aspetto porta ad escludere che il sig. abbia potuto CP_1 minacciare i dipendenti della società appaltatrice in quanto una minaccia, per essere tale, deve essere idonea a suscitare timore nella persona offesa. Ciò significa che deve avere un contenuto realistico e credibile. Nella specie, l'asserita minaccia di mancato rinnovo del contratto a termine rivolto ad un dipendente di un'altra società non può suscitare in quest'ultimo un fondato timore, atteso che non era nei poteri del sig. disporre i rinnovi per conto della CP_1 [...]
Parte_5
Neppure possono rilevare le ulteriori dichiarazioni rese dai dipendenti di quest'ultima società, escussi in giudizio ( e ), Testimone_3 Persona_1 circa il fatto che “ era solito rivolgersi ai lavoratori con toni CP_1 dittatoriali e maleducati” e che alcuni colleghi “si lamentavano di questo comportamento”. L'istruttoria non ha chiarito in cosa si traducessero gli asseriti “toni dittatoriali e maleducati”, non essendo state precisate le concrete frasi pronunciate, né definiti i contesti – anche temporali – in cui tali espressioni sono state profferite, né individuati i soggetti destinatari di tali condotte. Lo stesso testimone Sig. , ancorché definito come “depositario” Persona_1 delle difficoltà lamentate dai propri colleghi, non è stato in grado, in sede di istruttoria, di fare un solo nominativo di lavoratore che si sarebbe lamentato, nè di fornire delle esatte e specifiche coordinate spazio-temporali in cui sarebbero state registrate siffatte lamentele. Come correttamente rilevato dal primo Giudice, la stessa missiva del 10 luglio 2023 del sindacato (doc. 1 fasc. che contiene una doglianza di Pt_6 Parte_1
7 lavoratori a proposito del comportamento di “non ha potuto CP_1 essere confermata nel dettaglio se non nei 'toni maleducati e dittatoriali' utilizzati talvolta dal lavoratore i quali, come detto, a proposito di e , non Per_1 Parte_3 hanno avuto una certa conferma precisa e specifica neppure dai diretti interessati”.
[7] Dall'analisi delle risultanze istruttorie è, pertanto, emersa – come evidenziato dal Tribunale – null'altro che una “certa intemperanza verbale” del Sig. che CP_1 non può integrare una “grave violazione degli obblighi di cui all'art. 217, 1° e 2° comma del CCNL ossia (in riferimento al comma 1 dell'art. 217) la grave violazione dell' “obbligo di osservare nel modo più scrupoloso i doveri e il segreto di ufficio, di usare modi cortesi col pubblico e di tenere una condotta conforme ai civici doveri”.
2. Anche il secondo motivo di censura è infondato. Non risulta affatto che il Tribunale si sia contraddetto in quanto, all'esito dell'istruttoria, ha correttamente registrato il mancato adempimento da parte del datore di lavoro all'onere probatorio sullo stesso incombente, non essendo emersa la sussistenza delle condotte contestate al dipendente poiché, da un lato, non è stata confermata la pronuncia della frase minacciosa ai danni del sig. , Parte_3 né sono emersi altri specifici episodi in cui il abbia utilizzato determinati CP_1 toni dittatoriali e maleducati o abbia 'vessato' i dipendenti di . Parte_2
3. La terza censura non merita accoglimento. Come sopra detto, non è emerso che l'appellato abbia minacciato il Sig.
[...]
né che abbia tenuto un tono arrogante e dittatoriale nei confronti del Tes_3
Sig. (per espressa ammissione di questi ultimi), né che abbia Persona_1 tenuto condotte vessatorie nei confronti dei dipendenti di . Parte_2
E', per contro, emerso che il sig. era sòlito utilizzare toni piuttosto CP_1 bruschi e maleducati senza però paventare licenziamenti o mancati rinnovi contrattuali: gli stessi testi escussi, come visto, hanno smentito di essere stati minacciati e/o destinatari di toni dittatoriali e maleducati (cfr. dichiarazioni
, e . Testimone_3 Persona_1 Testimone_4
Conseguentemente, i toni maleducati e dittatoriali, addebitati al dipendente, sono risultati privi di quel connotato di gravità consistente nella minaccia di mancati rinnovi contrattuali e licenziamenti che l'appellante ha più volte tenuto a valorizzare e a precisare in entrambi i gradi di giudizio. Tale condotta residuale è, pertanto, inidonea a sorreggere un licenziamento ai sensi dell'art. 2119 c.c., considerato, da un lato, l'assenza di precedenti disciplinari, e, dall'altro, l'insussistenza di una giusta causa, intesa come una grave violazione degli obblighi contrattuali tale da ledere irrimediabilmente il vincolo fiduciario tra le parti. Nella specie, l'utilizzo da parte del lavoratore di toni inadeguati può essere qualificato come un'esecuzione negligente del lavoro affidatogli, sanzionato, ai sensi dell'art. 222, comma 2, CCNL, con la multa, con conseguente applicazione della tutela reintegratoria ex art. 18, c. 4, S.L.
[8] La diligenza infatti investe le modalità della prestazione e, quindi, attiene – specialmente con riferimento alle mansioni che implicano rapporti interpersonali (come quelle assegnate all'appellato) - ai toni utilizzati dal dipendente nell'interfacciarsi con soggetti interni ed esterni all'azienda.
Per tutti i motivi sopra esposti, l'appello dev'essere rigettato con conseguente integrale conferma della sentenza impugnata.
Le spese del grado sono poste a carico della parte soccombente e liquidate come da dispositivo, in ragione della controversia e delle tabelle dei compensi professionali di cui al DM n. 55 del 10 marzo 2014, [come modificato dal decreto 8-3-2018, n. 37] come modificato dal decreto 13-8-2022, n. 147.
P.Q.M.
Rigetta l'appello avverso la sentenza n. 3467/24 del Tribunale di Milano;
condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado liquidate in euro 3.500,00 oltre spese generali ed accessori di legge, da distrarre a favore dell'avvocato antistatario;
dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1-quater del DPR n. 115/2002 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. 24.12.2012 n. 228. Milano, il 6 febbraio 2025
IL PRESIDENTE IL RELATORE (dott. Giovanni Picciau) (dott. Giovanni Casella)
[9]
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte d'Appello di Milano, sezione lavoro, composta da: Dott. Giovanni PICCIAU Presidente Dott.ssa Susanna MANTOVANI Consigliera Dott. Giovanni CASELLA Consigliere rel. ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile in grado d'appello avverso la sentenza n. 3467/24 del Tribunale di Milano, est. Dott. Mariani, discussa all'udienza collegiale del 6-2-2025 e promossa
DA
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa Pt_1 dagli Avv.ti Angela Daniela Zucchetti, Mariapaola Boni, Roberta Finazzi e Paola Cordovado, ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Milano, Via Borgogna n. 3
APPELLANTE
CONTRO
rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco Marasco, ed CP_1 elettivamente domiciliato presso lo Studio di quest'ultimo in Roma, Via Amos Zanibelli n. 15
APPELLATO
I procuratori delle parti, come sopra costituiti, così precisavano le
CONCLUSIONI
PER L'APPELLANTE:
“rigettare le domande del lavoratore di cui al ricorso di primo grado, con condanna del signor alla restituzione a Pt_1 dell'importo netto corrispondente all'importo lordo erogato a titolo di indennità risarcitoria di € 27.285,83 o della diversa maggiore o minore somma che dovesse risultare, oltre rivalutazione ed interessi. Con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio e ripetizione di quelle già versate.”
PER L'APPELLATO:
“A) accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o l'improcedibilità e, comunque, l'infondatezza, in fatto e in diritto, dell'avversario ricorso in appello, e ciò per tutte le ragioni dianzi esposte e per ogni altra ritenuta di giustizia;
B) anche per effetto dell'accoglimento della domanda sub lett. A), confermare la sentenza n. 3467/2024 resa inter partes dal Tribunale di Milano, in funzione di Giudice del Lavoro (dr. Mariani), come meglio individuata in epigrafe, e ciò per tutti i motivi di cui al presente ricorso e per ogni altro sussistente, adottando ogni conseguente provvedimento.
[1] Con vittoria di spese di lite ed onorari di causa, oltre CPA e spese generali computate al 15%, da distrarsi in favore dell'Avv. Francesco Marasco.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza n. 3467/2024 dell'8.7.2024 il Tribunale di Milano (Dott. Mariani) ha accolto il ricorso proposto da nei confronti di CP_1 Parte_1 dichiarando illegittimo il licenziamento di quest'ultimo e condannando la Società convenuta, ex art. 18, co. 4, L. n. 300/1970 a reintegrare in servizio il ricorrente e a corrispondergli un'indennità risarcitoria pari a 11 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, nonché alla rifusione delle spese processuali, liquidate in complessivi € 5.000,00 oltre accessori. In particolare, il lavoratore allegava di essere stato assunto da in data Parte_1
18 marzo 1999 e di essere stato licenziato con lettera del 3 agosto 2023 (doc. 11 fasc. ric.), preceduta dalla contestazione del 20 luglio 2023. Il sig. impugnava il licenziamento deducendo la violazione del CP_1 principio di proporzionalità e graduazione delle sanzioni disciplinari, dal momento che lo stesso non era stato mai attinto da pregresse contestazioni o provvedimenti disciplinari e lo stesso licenziamento irrogato ai sensi dell'art. 2119 c.c. era eccessivo rispetto alle fattispecie previste dal contratto collettivo applicabile e, comunque, sproporzionato rispetto agli addebiti contestati. Inoltre, il lavoratore lamentava la violazione del principio di specificità della contestazione disciplinare e, conseguentemente, di motivazione del licenziamento, poiché la contestazione del 20 luglio 2023 sarebbe stata priva di riferimenti topici e temporali, riferendosi solo a “toni maleducati e dittatoriali” che il avrebbe tenuto e che avrebbero implicato un comportamento CP_1 vessatorio. Altresì, rilevava che non sussisteva alcun concreto presupposto che potesse fondare gli addebiti, essendo la contestazione incentrata su due pretesi episodi generici evinti da una mai mostrata “comunicazione … avente i toni di diffida … inviata dall'Unione Sindacale Lavoratori Dipendenti Autonomi” (datata 10 luglio 2023) per conto di sette lavoratori che, peraltro, sarebbero stati dipendenti di una società ( ) diversa dalla datrice Parte_2 Parte_1
Il Tribunale ha accolto il ricorso del lavoratore osservando quanto segue:
-nella lettera di contestazione del 20 luglio 2023 la Società riportava il contenuto delle dichiarazioni del sig. , lavoratore dipendente di Parte_3 Part
, società che aveva stipulato un contratto di appalto con il quale Parte_2 aveva riferito che quest'ultimo gli aveva più volte impedito l'utilizzo dei servizi minacciandolo di mancata conferma del contratto o di trasferimento se fosse andato in bagno. Le stesse minacce sarebbero state rivolte ad altri lavoratori;
-la stessa missiva rilevava che il sig. si sarebbe rivolto con toni CP_1 arroganti e dittatoriali al sig. , referente di presso i Persona_1 Parte_2 Part punti vendita Carrefour gestiti da
, nel proprio ricorso, aveva negato radicalmente tali atteggiamenti Parte_4 aggressivi;
[2] -dalle dichiarazioni dei testi , , e è risultato che Parte_3 Per_1 Tes_1 Tes_2 gli episodi contestati a circa i comportamenti nei confronti di CP_1 Parte_3
e rimanevano vaghi, in particolare nella loro collocazione temporale. Il Per_1
ha escluso del tutto che le frasi minacciose siano state pronunziate Parte_3 nei suoi confronti. , invece, ha riferito di essere stato destinatario delle Per_1 frasi addebitate al lavoratore e che esse erano state effettivamente pronunciate dal ma senza collocarle precisamente a livello temporale, dichiarando CP_1 solo che i fatti sarebbero avvenuti nel periodo primavera/estate. Nessuno dei due sarebbe stato in grado di confermare, come indicato nella lettera di contestazione e nella precedente missiva del Sindacato, che collocava gli avvenimenti in una data prossima al 19 luglio 2023;
-era risultata provata una certa intemperanza verbale del nei confronti CP_1 dei lavoratori di , ma essa non poteva integrare una “grave violazione Parte_2 degli obblighi di cui all'art. 217, cc. 1-2”, CCNL, ossia la grave violazione dell'obbligo di osservare nel modo più scrupoloso i doveri e il segreto di ufficio, di usare modi cortesi con il pubblico e di tenere una condotta conforme ai civici doveri;
-la stessa missiva del Sindacato non ha potuto essere confermata nel dettaglio, se non nei “toni maleducati e dittatoriali” utilizzati talvolta dal lavoratore, i quali, non avrebbero avuto conferma precisa e specifica neppure dai diretti interessati e . Parte_3 Per_1
Tale condotta residuale è stata dal Tribunale ritenuta inidonea a sorreggere un licenziamento ex art. 2119 c.c. Infatti, l'addebito di generici “toni maleducati e dittatoriali” in rapporto a paventati licenziamenti o mancati rinnovi contrattuali non fornisce le indicazioni necessarie ed essenziali per individuare, nella sua concreta materialità, il fatto nel quale il datore ha ravvisato comportamenti in violazione di doveri derivanti dal rapporto di lavoro. Per tali ragioni, il Giudice ha applicato la c.d. tutela reintegratoria attenuata ex art. 18 St. Lav. -applicabile ratione temporis- dal momento che il contegno del può essere ricondotto all'esecuzione negligente del lavoro affidatogli CP_1
(art. 222, co. 2, CCNL). Il Tribunale ha dunque annullato il licenziamento e ordinato a la Parte_1 reintegrazione nel posto di lavoro con il pagamento di un'indennità risarcitoria liquidata in 11 mensilità della retribuzione globale di fatto, considerata la differenza cronologica tra il licenziamento (3 agosto 2023) e la sentenza di primo grado (8 luglio 2024). La retribuzione di riferimento corrisponde a quella indicata nel ricorso (€ 2403,92; pag. 20).
Con ricorso del 7.11.2024 ha proposto appello avverso la sentenza di Parte_1 primo grado, chiedendone l'integrale riforma per i seguenti motivi:
1. erroneità nella ricostruzione dei fatti compiuta dal Tribunale derivante dalla mancata valutazione dell'intero compendio probatorio
[3] Con la prima censura, l'appellante lamenta l'erroneità della sentenza in ragione del fatto che il primo giudice avrebbe ignorato le prove documentali e valorizzato esclusivamente solo una parte delle dichiarazioni rese dai testi in primo grado. Contesta, dunque, sia l'omesso esame di parte del materiale probatorio sia l'iter valutativo dello stesso. In particolare, ripercorrendo la testimonianza del , l'appellante evidenzia la parte in cui lo stesso teste Parte_3 ha comunque confermato che il era solito rivolgersi ad altri colleghi CP_1 dell'appaltatore con toni dittatoriali e maleducati, minacciandoli di farli licenziare o di non far rinnovare i contratti a termine. Lo stesso teste avrebbe, inoltre, affermato che il gli aveva effettivamente detto che avrebbe CP_1 potuto recarsi ai servizi solo quando lo voleva lui. In tal modo, avrebbe confermato la vessatorietà e l'abitualità degli atteggiamenti assunti dal nonostante quest'ultimo non avesse effettivamente pronunciato nei CP_1 confronti del la frase circa il mancato rinnovo del contratto. Parte_3
Inoltre, l'appellante sottolinea che il in sede di escussione ha Parte_3 confermato di aver sottoscritto la lettera inviata dal Sindacato. In un siffatto contesto, la “negazione” della specifica frase, accompagnata tuttavia dal riconoscimento del fatto sostanziale, consentirebbe di ritenere raggiunta la prova del fatto. Per quanto attiene alla testimonianza di , l'appellante rileva che questi Per_1 ha confermato che il gli aveva telefonato lamentandosi del fatto che Parte_3 non riusciva a recarsi ai servizi perché l'appellato glielo impediva. Lo stesso teste avrebbe dichiarato che riceveva diverse telefonate dai colleghi di che si lamentavano dei comportamenti del Parte_2 CP_1
Per quanto riguarda l'assenza di una collocazione temporale dei fatti rilevata Part dal Giudice, allega di aver appreso della situazione attraverso la missiva del Sindacato in data 19.7.2023 e che nella stessa si dava conto di una situazione continuativa, tale da discorrere di “vessazioni…persecuzioni…mobbing”. Tale carattere continuativo non avrebbe dunque necessitato di una collocazione temporale specifica, prossima al 19.7.2023. Peraltro, in quel mese la reiterazione degli svariati comportamenti aveva raggiunto la soglia di intollerabilità e convinto i lavoratori a chiedere tutela al sindacato. Le circostanze sarebbero state confermate, altresì, dal teste Tes_2 Part rileva dunque che dal quadro probatorio risulterebbe come il CP_1 esercitasse una condotta dittatoriale e di minaccia nei confronti dei vari addetti dall'autunno 2022 a luglio 2023. Tale condotta sarebbe stata portata a Part conoscenza di a luglio 2023 (docc.
1-2 e test. Cima). La contestazione non sarebbe stata dunque connotata da vaghezza. La Società aggiunge che successivamente all'accaduto il sig. ha fatto Parte_3 pervenire una lettera in data 23.06.2024 con la quale chiedeva il ristoro dei Part danni subiti a (doc. 14).
2. Genericità – tutela del diritto di difesa del lavoratore
[4] Part Con il secondo motivo, rileva la contraddittorietà della sentenza impugnata, dal momento che essa ha disatteso l'eccezione del circa la genericità CP_1 della contestazione, affermando che tale eccezione non era rilevante ai fini della decisione e osservando che il aveva esercitato il proprio diritto di CP_1 difesa pienamente, salvo poi affermare che la contestazione deve avere ad oggetto fatti specifici. Part Nello specifico, rileva che i comportamenti maleducati e dittatoriali addebitati al non presentano il carattere della genericità, dal momento CP_1 che lo stesso Giudice avrebbe evidenziato che la contestazione non era generica e che l'assenza di alcuni elementi di fatto non ha determinato alcuna incertezza nell'individuazione dei comportamenti addebitati. L'oggetto dell'addebito corrisponde al comportamento reiterato del non una singola CP_1 intemperanza, e l'utilizzo dei toni vessatori sarebbe solo una delle contestazioni rivolte al lavoratore, considerato anche che la maggiore vessazione consisteva nel divieto di recarsi ai servizi.
3. erronea e contraddittoria valutazione circa l'assenza di gravità della condotta ed errata individuazione della tutela eventualmente applicabile Con la terza censura, l'appellante lamenta l'erroneità della decisione nel punto in cui il primo giudice ha ritenuto la condotta del non grave al punto CP_1 da giustificare la sanzione del licenziamento, ma integrando un'esecuzione negligente che, ai sensi dell'art. 222, co. 2, CCNL, è sanzionabile con la multa. Part contesta che il comportamento del possa essere qualificato come CP_1 esecuzione negligente, dal momento che non si tratterebbe di una condotta colposa, ma sorretta da intenzionalità. Il lavoratore avrebbe assunto un contegno del tutto esorbitante il suo ruolo e qualifica, nei confronti di soggetti terzi (dipendenti dell'appaltatore), rispetto ai quali ha ritenuto di potersi spingere fino al punto di decidere come dovessero essere regolate le funzioni fisiologiche. Rileva, infine, che si tratterebbe di giusta causa di licenziamento ex art. 2119 c.c. anche se non prevista espressamente dal CCNL.
Con memoria difensiva del 21.1.2025 si è costituito in giudizio CP_1 chiedendo il rigetto del gravame avversario in quanto inammissibile e/o comunque infondato. In particolare, l'appellato sottolinea che i toni minacciosi, così come la minaccia specifica di mancato rinnovo contrattuale, indicati nella lettera di contestazione disciplinare sono stati esclusi dalla testimonianza del sig. e ripercorre, Per_1 per il resto, l'iter logico-argomentativo del primo giudice.
All'udienza di discussione la causa è stata decisa come da dispositivo in calce.
MOTIVI DELLA DECISIONE
[5] L'appellante censura la sentenza qui impugnata per distinti ordini di ragioni: in primo luogo, per aver il Tribunale ignorato le prove documentali e valorizzato esclusivamente solo una parte delle dichiarazioni rese dai testi in primo grado;
in secondo luogo, per essersi il Giudice contraddetto, disattendendo, da un lato, l'eccezione del circa la genericità della contestazione, affermando CP_1 però, dall'altro, che la contestazione non aveva ad oggetto fatti specifici;
in terzo luogo, per aver ritenuto che la condotta del lavoratore non integrasse una giusta causa di licenziamento, ma fosse da considerare un'esecuzione negligente punibile, ai sensi dell'art. 222, co. 2, CCNL, con la sanzione conservativa della multa.
L'appello è infondato per le ragioni di seguito precisate.
1. In merito al primo motivo d'appello, si osserva che l'appellante si duole in particolare del rilievo contenuto nell'impugnata sentenza, secondo cui “gli episodi contestati a circa i comportamenti nei confronti di e CP_1 Parte_3
son rimasti assai vaghi nella loro collocazione temporale se non vaghi in Per_1 assoluto”, adducendo che sarebbe invece emerso sia che “il poteva Parte_3 accedere ai servizi solo quando lo diceva lui [il Sig. ”, sia che “il CP_1 CP_1 era solito rivolgersi ai lavoratori minacciandoli di farli licenziare o di non far rinnovare i contratti a termine: il che significa, ancora, che il ricorrente usava la minaccia”. L'appellante ritiene altresì che sarebbe emersa la prova che “dire 'in bagno vai quando ti dico io' significa usare un tono dittatoriale, ovvero autoritario, di comando così come dire 'altrimenti puoi trovarti un altro posto' o rischi il mancato rinnovo”. Tale censura non è supportata da riscontri istruttori. In particolare, la frase “in bagno vai quando ti dico io, altrimenti puoi trovati un altro posto, guarda che rischi il mancato rinnovo del tuo contratto (in scadenza il 30 agosto 2023)” non risulta essere mai stata pronunciata: infatti, il teste Sig.
, interrogato circa la suddetta frase incorporata al capitolo di Testimone_3 prova n. 4, ha dichiarato: “La frase riportata tra le virgolette nel capo 4 della memoria non è stata pronunciata”. Pt_1
Tale deposizione assume una notevole rilevanza, considerato che è stata resa dalla persona destinataria della frase riportata tra virgolette in sede di contestazione disciplinare. Ne consegue che il primo degli addebiti disciplinari contestati al Sig. è CP_1 stato smentito dal testimone “chiave”. Anche gli altri testimoni escussi - , e Testimone_3 Persona_1 Tes_4
- hanno escluso l'impiego di minacce e toni dittatoriali da parte
[...] dell'appellato, dichiarando: “non ho memoria di minacce di mancato rinnovo del contratto o di trasferimento” (teste Sig. ); “in mia presenza Testimone_3 non ha mai utilizzato toni dittatoriali e maleducati” (teste Sig. CP_1
[6] ); “ non mi ha mai rivolto minacce del genere” Persona_1 CP_1
(trattasi della minaccia di farli licenziare o di non fare rinnovare il contratto a tempo determinato) (teste Sig. . Testimone_4
Il fatto che un testimone ( abbia dichiarato di aver sentito pronunciare la Tes_5 frase “ora mi sono rotto il cazzo con queste pause per andare in bagno, tutti questi lavoratori che continuano ad andare in bagno, ti proibisco di dare il cambio al Sig.
per farlo andare in bagno”, non può indurre questo Collegio a Testimone_3 ritenere l'utilizzo sistematico da parte dell'appellato di toni dittatoriali e maleducati. Tale frase isolata e decontestualizzata non può fondare in alcun modo la contestazione disciplinare, considerato che pare più uno sfogo che un'imposizione: tant'è che il sig. quando ha avuto bisogno di recarsi ai Parte_3 servizi igienici si è rivolto al proprio referente ottenendo da questi l'autorizzazione senza problemi. Quest'ultimo aspetto porta ad escludere che il sig. abbia potuto CP_1 minacciare i dipendenti della società appaltatrice in quanto una minaccia, per essere tale, deve essere idonea a suscitare timore nella persona offesa. Ciò significa che deve avere un contenuto realistico e credibile. Nella specie, l'asserita minaccia di mancato rinnovo del contratto a termine rivolto ad un dipendente di un'altra società non può suscitare in quest'ultimo un fondato timore, atteso che non era nei poteri del sig. disporre i rinnovi per conto della CP_1 [...]
Parte_5
Neppure possono rilevare le ulteriori dichiarazioni rese dai dipendenti di quest'ultima società, escussi in giudizio ( e ), Testimone_3 Persona_1 circa il fatto che “ era solito rivolgersi ai lavoratori con toni CP_1 dittatoriali e maleducati” e che alcuni colleghi “si lamentavano di questo comportamento”. L'istruttoria non ha chiarito in cosa si traducessero gli asseriti “toni dittatoriali e maleducati”, non essendo state precisate le concrete frasi pronunciate, né definiti i contesti – anche temporali – in cui tali espressioni sono state profferite, né individuati i soggetti destinatari di tali condotte. Lo stesso testimone Sig. , ancorché definito come “depositario” Persona_1 delle difficoltà lamentate dai propri colleghi, non è stato in grado, in sede di istruttoria, di fare un solo nominativo di lavoratore che si sarebbe lamentato, nè di fornire delle esatte e specifiche coordinate spazio-temporali in cui sarebbero state registrate siffatte lamentele. Come correttamente rilevato dal primo Giudice, la stessa missiva del 10 luglio 2023 del sindacato (doc. 1 fasc. che contiene una doglianza di Pt_6 Parte_1
7 lavoratori a proposito del comportamento di “non ha potuto CP_1 essere confermata nel dettaglio se non nei 'toni maleducati e dittatoriali' utilizzati talvolta dal lavoratore i quali, come detto, a proposito di e , non Per_1 Parte_3 hanno avuto una certa conferma precisa e specifica neppure dai diretti interessati”.
[7] Dall'analisi delle risultanze istruttorie è, pertanto, emersa – come evidenziato dal Tribunale – null'altro che una “certa intemperanza verbale” del Sig. che CP_1 non può integrare una “grave violazione degli obblighi di cui all'art. 217, 1° e 2° comma del CCNL ossia (in riferimento al comma 1 dell'art. 217) la grave violazione dell' “obbligo di osservare nel modo più scrupoloso i doveri e il segreto di ufficio, di usare modi cortesi col pubblico e di tenere una condotta conforme ai civici doveri”.
2. Anche il secondo motivo di censura è infondato. Non risulta affatto che il Tribunale si sia contraddetto in quanto, all'esito dell'istruttoria, ha correttamente registrato il mancato adempimento da parte del datore di lavoro all'onere probatorio sullo stesso incombente, non essendo emersa la sussistenza delle condotte contestate al dipendente poiché, da un lato, non è stata confermata la pronuncia della frase minacciosa ai danni del sig. , Parte_3 né sono emersi altri specifici episodi in cui il abbia utilizzato determinati CP_1 toni dittatoriali e maleducati o abbia 'vessato' i dipendenti di . Parte_2
3. La terza censura non merita accoglimento. Come sopra detto, non è emerso che l'appellato abbia minacciato il Sig.
[...]
né che abbia tenuto un tono arrogante e dittatoriale nei confronti del Tes_3
Sig. (per espressa ammissione di questi ultimi), né che abbia Persona_1 tenuto condotte vessatorie nei confronti dei dipendenti di . Parte_2
E', per contro, emerso che il sig. era sòlito utilizzare toni piuttosto CP_1 bruschi e maleducati senza però paventare licenziamenti o mancati rinnovi contrattuali: gli stessi testi escussi, come visto, hanno smentito di essere stati minacciati e/o destinatari di toni dittatoriali e maleducati (cfr. dichiarazioni
, e . Testimone_3 Persona_1 Testimone_4
Conseguentemente, i toni maleducati e dittatoriali, addebitati al dipendente, sono risultati privi di quel connotato di gravità consistente nella minaccia di mancati rinnovi contrattuali e licenziamenti che l'appellante ha più volte tenuto a valorizzare e a precisare in entrambi i gradi di giudizio. Tale condotta residuale è, pertanto, inidonea a sorreggere un licenziamento ai sensi dell'art. 2119 c.c., considerato, da un lato, l'assenza di precedenti disciplinari, e, dall'altro, l'insussistenza di una giusta causa, intesa come una grave violazione degli obblighi contrattuali tale da ledere irrimediabilmente il vincolo fiduciario tra le parti. Nella specie, l'utilizzo da parte del lavoratore di toni inadeguati può essere qualificato come un'esecuzione negligente del lavoro affidatogli, sanzionato, ai sensi dell'art. 222, comma 2, CCNL, con la multa, con conseguente applicazione della tutela reintegratoria ex art. 18, c. 4, S.L.
[8] La diligenza infatti investe le modalità della prestazione e, quindi, attiene – specialmente con riferimento alle mansioni che implicano rapporti interpersonali (come quelle assegnate all'appellato) - ai toni utilizzati dal dipendente nell'interfacciarsi con soggetti interni ed esterni all'azienda.
Per tutti i motivi sopra esposti, l'appello dev'essere rigettato con conseguente integrale conferma della sentenza impugnata.
Le spese del grado sono poste a carico della parte soccombente e liquidate come da dispositivo, in ragione della controversia e delle tabelle dei compensi professionali di cui al DM n. 55 del 10 marzo 2014, [come modificato dal decreto 8-3-2018, n. 37] come modificato dal decreto 13-8-2022, n. 147.
P.Q.M.
Rigetta l'appello avverso la sentenza n. 3467/24 del Tribunale di Milano;
condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado liquidate in euro 3.500,00 oltre spese generali ed accessori di legge, da distrarre a favore dell'avvocato antistatario;
dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1-quater del DPR n. 115/2002 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. 24.12.2012 n. 228. Milano, il 6 febbraio 2025
IL PRESIDENTE IL RELATORE (dott. Giovanni Picciau) (dott. Giovanni Casella)
[9]