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Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Caltanissetta, sentenza 25/06/2025, n. 253 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Caltanissetta |
| Numero : | 253 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
La Corte di Appello di Caltanissetta, sezione unica civile, composta dai signori:
Dr. Roberto Rezzonico Presidente
Dr. Emanuele De Gregorio Consigliere
Avv. Ignazio Cammalleri Giudice Ausiliario Relatore
dei quali il terzo relatore, riunita in Camera di Consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nelle cause civili riunite iscritte in secondo grado al n. 266/2020 R.G. C.A.,
al n. 267/2020 R.G.C.A. e al n. 268/2020 R.G.C.A. avente ad oggetto Appelli
avverso le sentenze n. 41/2020, n. 43/2020 e n. 40/2020 emesse dal Tribunale
civile di Gela in data 27.01.2020 e depositate il 28/01/2020
PROMOSSE
La n. 266/2020 R.G.C.A.
DA
(C.F. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
08.03.1944, rappresentato e difeso dall'Avv. Giacomo Russello per procura a margine della Comparsa di costituzione e risposta nel giudizio di primo grado
NEI CONFRONTI DI
(C.F. ) nata a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2
(C.F. , nata a [...] il Controparte_2 C.F._3
1 07.04.1944, (C.F. , nato a [...] il CP_3 C.F._4
31.08.1964, (C.F. nata a [...] Parte_2 C.F._5
il 06.04.1970, rappresentati e difesi dall'Avv. Elena Maniglia
La n. 267/2020 R.G.C.A.
DA
(C.F. , nato a [...] il Parte_3 C.F._6
02.01.1935, ivi residente in [...], elettivamente domiciliato in Gela, Corso Vittorio Emanuele n. 312, presso lo studio dell'Avv. Davide Crocifisso Russello, dal quale è rappresentato e difeso per procura allegata all'atto di appello
NEI CONFRONTI DI
(C.F. ), nata a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2
(C.F. , nato A Gela il 31.08.1964, CP_3 C.F._4
rappresentati e difesi dall'Avv.
La n. 268/2020 R.G.C.A.
DA
(C.F. nato a [...] il [...], Parte_3 C.F._7
rappresentato e difeso dall'Avv. Davide Crocifisso Russello per procura allegata all'atto di appello
NEI CONFRONTI DI
(C.F. ), nata a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2
(C.F. , nata a [...] il [...], Controparte_2 C.F._3
(C.F. , nato a [...] il [...], CP_3 C.F._4
(C.F. nata a [...] il [...] Parte_2 C.F._5
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Nel giudizio n. 266/2020 R.G.C.A.
2 Per l'appellante : “disattesa e respinta ogni contraria Parte_1
istanza, eccezione e difesa
- In rito e preliminarmente, dichiarare nulla l'impugnata sentenza per
omessa od apparente motivazione oppure per omessa pronuncia sul punto
decisivo della controversia;
- Nel merito e in totale riforma dell'impugnata sentenza, rigettare
l'opposizione all'atto di precetto proposta dagli odierni appellati, perché inammissibile e comunque infondata alla luce dei documenti e delle sentenze, passate in giudicato, prodotti in giudizio e condannarli al pagamento della
somma precettata, con gli interessi legali dalla domanda al soddisfo;
- Spese e compensi dei due gradi del giudizio.”
Per gli appellati: “Respinta ogni contraria istanza, richiesta e/o eccezione, rigettare l'interposto gravame e confermare la sentenza di primo grado.
In ogni caso
- Dichiararsi, con ogni opportuna statuizione, l'illegittimità/inefficacia dei precetti e l'illegittimità della minacciata esecuzione in danno degli odierni intimati, stante che nessuna procedura esecutiva espropriativa individuale
può essere intrapresa nei confronti dei singoli eredi personalmente in pendenza di procedura di liquidazione concorsuale dell'eredità beneficiata”
Nel giudizio n. 267/2020 R.G.C.A.
Per l'appellante “disattesa e respinta ogni contraria Parte_3
istanza, eccezione e difesa
- In rito e preliminarmente, dichiarare nulla l'impugnata sentenza per
omessa od apparente motivazione oppure per omessa pronuncia sul punto
decisivo della controversia;
- Nel merito e in totale riforma dell'impugnata sentenza, rigettare
l'opposizione all'atto di precetto proposta dagli odierni appellati, perché
3 inammissibile e comunque infondata alla luce dei documenti e delle sentenze,
passate in giudicato, prodotti in giudizio e condannarli, in solido, al
pagamento della somma precettata, con accessori di legge dalla domanda al
soddisfo.
- Spese e compensi dei due gradi del giudizio.”.
Per gli appellati: “Pregiudizialmente ed in rito:
- dichiarare l'intervenuto passaggio in giudicato della sentenza n. 43/2020
resa dal Tribunale di Gela il 28.01.2020 – nel giudizio di opposizione preventiva ex art. 615, I comma, c.p.c.; - dichiarare inammissibile il presente
appello in quanto tardivo;
In subordine:
Respinta ogni contraria istanza, richiesta e/o eccezione, rigettare
l'interposto gravame e confermare la sentenza di primo grado.
In ogni caso:
- dichiararsi, con ogni opportuna statuizione, l'illegittimità/inefficacia dei precetti e l'illegittimità della minacciata esecuzione in danno degli odierni intimati, stante che nessuna procedura espropriativa individuale può essere
intrapresa nei confronti dei singoli eredi personalmente in pendenza della procedura di liquidazione concorsuale dell'eredità beneficiata;
Col ristoro delle spese e competenze”.
Nel giudizio n. 268/2020 R.G.C.A.
Per l'appellante “disattesa e respinta ogni contraria Parte_3
istanza, eccezione e difesa
- In rito e preliminarmente, dichiarare nulla l'impugnata sentenza per
omessa od apparente motivazione oppure per omessa pronuncia sul punto
decisivo della controversia;
- Nel merito e in totale riforma dell'impugnata sentenza, rigettare
l'opposizione all'atto di precetto proposta dagli odierni appellati, perché
4 inammissibile e comunque infondata alla luce dei documenti e delle sentenze,
passate in giudicato, prodotti in giudizio;
- In ogni caso, sulla base dei predetti documenti e sentenze condannare gli
odierni appellati al pagamento, in favore dell'appellato, della somma di
€458.330,58 con gli interessi legali dalla domanda al soddisfo;
- Spese e compensi dei due gradi del giudizio.”
Per gli appellati: “In via pregiudiziale:
- Dichiarare l'intervenuto passaggio in giudicato della sentenza n. 40/2020
e della sentenza n. 41/2020, entrambe rese dal Tribunale di Gela il
28.01.2020 – nei giudizi di opposizione preventiva ex art. 615, I comma,
c.p.c.;
- Dichiarare inammissibili i proposti appelli in quanto tardivi.
In subordine, sull'appello proposto da (R.G. - Corte di Parte_3
Appello di Caltanissetta - n. 268/2020) avverso la sentenza n. 40/2020:
- Confermare la sentenza di primo grado
In ogni caso:
- Dichiararsi, con ogni opportuna statuizione, l'illegittimità/inefficacia dei precetti e l'illegittimità della minacciata esecuzione in danno degli odierni intimati, stante che nessuna procedura espropriativa individuale può essere
intrapresa nei confronti dei singoli eredi personalmente, in pendenza della procedura di liquidazione concorsuale dell'eredità beneficiata;
In via più gradata e limitatamente al precetto di € 661.845,65:
- Ritenere e dichiarare che non sono dovuti gli interessi compensativi;
-
Ritenere e dichiarare scrutinata e coperta dal giudicato la somma precettata
quale condanna alle spese portata nella sentenza n. 80 del 2008 e,
conseguentemente, dichiarare illegittima la relativa intimazione.
5 Col ristoro delle spese e competenze”.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. con atto di citazione in appello notificato il 27 gennaio Parte_1
2020 ha impugnato, per i motivi ivi dedotti, la sentenza n. 41/2020 emessa dal Tribunale civile di Gela in data 27.01.2020 e depositata il 28/01/2020 nel giudizio di opposizione a precetto R.G. 981/14 proposto da , Parte_2
e nei suoi confronti, Controparte_2 Controparte_1 CP_3
con dispositivo del seguente tenore: “definitivamente pronunciando così provvede: accoglie l'opposizione e per l'effetto dichiara nullo il precetto di cui in premessa. Liquida le spese del giudizio in €3300,00 oltre spese generali, iva e cpa come per legge che pone a carico di ”. Parte_1
Nel relativo giudizio portante il n. 266/2020 RGCA gli appellati hanno resistito al gravame chiedendone il rigetto.
2. con atto di citazione in appello notificato il 27 gennaio Parte_3
2020 ha impugnato, per i motivi ivi dedotti, la sentenza n. 43/2020 emessa dal Tribunale civile di Gela in data 27.01.2020 e depositata il 28/01/2020 nel giudizio di opposizione a precetto R.G. 1734/14 proposto da Controparte_1
e nei suoi confronti, con dispositivo del seguente tenore: CP_3
“definitivamente pronunciando così provvede: accoglie l'opposizione e per
l'effetto dichiara nullo il precetto di cui in premessa. Liquida le spese del giudizio in €3300,00 oltre spese generali, iva e cpa come per legge che pone
a carico di . Parte_3
Nel relativo giudizio portante il n. 267/2020 RGCA gli appellati hanno resistito al gravame chiedendone il rigetto.
3. con altro atto di citazione in appello notificato il 27 Parte_3
gennaio 2020 ha impugnato, per i motivi ivi dedotti, la sentenza n. 40/2020
emessa dal Tribunale civile di Gela in data 27.01.2020 e depositata il
6 28/01/2020 nel giudizio di opposizione a precetto R.G. 983/14 proposto da e nei suoi confronti, con Parte_2 Controparte_1 CP_3
dispositivo del seguente tenore: “definitivamente pronunciando così provvede: accoglie l'opposizione e per l'effetto dichiara nullo il precetto di cui in premessa. Liquida le spese del giudizio in €3300,00 oltre spese generali, iva e cpa come per legge che pone a carico di . Parte_3
Nel relativo giudizio portante il n. 268/2020 RGCA gli appellati hanno resistito al gravame chiedendone il rigetto.
4. La Corte con ordinanza del 21.10.2021 disponeva la riunione alla causa portante il n. 266/2020 RGCA delle cause portanti i n. 267/2020 e 268/2020
RGCA.
La Corte con Ordinanza del 19.11.2021 dava atto che non sussistevano i presupposti per pronunciare l'ordinanza ex artt. 348 bis e 348 ter c.p.c..
La Corte all'udienza del 22.04.2024, sostituita con il deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., poneva la causa in decisione con concessione dei termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
5. Gli appelli riuniti risultano tardivi e sono pertanto inammissibili.
Rileva la Corte che le sentenze impugnate da (la n. Parte_1
41/2020 del Tribunale di Gela) e da (la n. 43/2020 e la n. Parte_3
40/2020 del Tribunale di Gela) con atti notificati il 28.10.2020 sono state tutte pubblicate il 28.01.2020 e non sono state notificate.
Ora, considerata la natura delle tre controversie, e cioè opposizione a precetto, così qualificate dal Tribunale nelle sentenze impugnate, nei casi in esame non si applica la sospensione feriale pari ai 31 giorni di agosto (cfr.
Cass. n. 23216 del 28 agosto 2024) alla stregua della normativa vigente, specificata dall'art. 92 del R.D. 30 gennaio 1941, n. 12 e dalla legge 7 ottobre
1969 n. 742, secondo cui le "opposizioni all'esecuzione" sono espressamente
7 escluse dalla sospensione feriale, sia che si tratti di opposizioni all'esecuzione stessa, agli atti esecutivi, o di terzi.
Esclusione che si applica a tutte le fasi del processo, incluse le impugnazioni,
indipendentemente dal contenuto della sentenza o dai motivi del ricorso.
In conseguenza di ciò il termine lungo per proporre appello era quello di sei mesi previsto dall'art. 327 c.p.c. che scadeva il 28.07.2020, postergato al
30.09.2020 per l'operatività della proroga di 64 giorni previsti dall'emergenza covid.
Il termine ultimo per proporre appello era quindi quello del 30.09.2020 e non il 28 ottobre (data di notifica delle citazioni in appello), non applicandosi nel calcolo del termine la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale.
La Suprema Corte ha infatti chiarito che “Nelle cause di opposizione all'esecuzione, la sospensione dei termini processuali durante il periodo feriale, ai sensi degli artt. 3 della legge 7 ottobre 1969, n. 742 e 92
dell'ordinamento giudiziario, non si applica, neppure con riguardo ai termini relativi ai giudizi di impugnazione, nell'ipotesi in cui il giudice si sia pronunciato esclusivamente sui motivi posti a fondamento dell'opposizione,
a prescindere dal contenuto della sentenza e dai motivi di impugnazione”
(Cass. 17328/2018; in senso conforme Cass. 12888/2016, 1123/2014).
6. Alla stregua di quanto esposto, va dichiarata la inammissibilità degli appelli in quanto tardivi.
7. All'esito raggiunto, in applicazione del principio della soccombenza,
segue la condanna dell'appellante alla refusione delle Parte_1
spese di questo grado di giudizio in favore di , Parte_2 CP_2
e , la condanna dell'appellante
[...] Controparte_1 CP_3
alla refusione delle spese di questo grado di giudizio in Parte_3
favore di e , la condanna dell'appellante Controparte_1 CP_3
8 alla refusione delle spese di questo grado di giudizio in Parte_3
favore di , e Parte_2 Controparte_2 Controparte_1 CP_3
nelle misure liquidate come in dispositivo sulla base delle vigenti
[...]
tariffe forensi, con applicazione di compensi prossimi ai minimi tariffari previsti dal D.M. n. 55 del 2014 e successivi aggiornamenti, per cause comprese nel terzo scaglione di valore (visto il valore delle cause indicato negli atti di appello).
8. Sussistono, infine, i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del
D.P.R. n.115/2002 per porre a carico di ciascuno degli appellanti il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'iscrizione a ruolo delle proposte impugnazioni, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando, dichiara inammissibili gli appelli proposti da avverso la sentenza del Tribunale Parte_1
di Gela n. 41/2020, da avverso la sentenza del Tribunale Parte_3
di Gela n. 43/2020, da avverso la sentenza del Tribunale Parte_3
di Gela n. 40/2020.
Condanna alla refusione in favore di , Parte_1 Parte_2
e delle spese di Controparte_2 Controparte_1 CP_3
questo grado di giudizio, che liquida in complessivi € 2.540,00 per compensi,
oltre rimborso forfettario spese generali, Iva e Cpa come per legge.
Condanna alla refusione in favore di e Parte_3 Controparte_1
delle spese di questo grado di giudizio, che liquida in CP_3
complessivi € 2.540,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali, Iva e Cpa come per legge.
Condanna alla refusione in favore di Parte_3 Parte_2
e delle spese di Controparte_2 Controparte_1 CP_3
9 questo grado di giudizio, che liquida in complessivi € 2.540,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali, Iva e Cpa come per legge.
Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma I quater
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, come inserito dall'art. 1 comma 17 L. 24
dicembre 2012, n. 228 per il versamento da parte di ciascuno degli appellanti dell'ulteriore importo pari a quello previsto a titolo di contributo unificato per l'iscrizione a ruolo delle proposte impugnazioni, se dovuto.
Così deciso a Caltanissetta, il 09 giugno 2025.
Il Giudice ausiliario relatore Il Presidente
Ignazio Cammalleri Roberto Rezzonico
10